GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 250 DEL 27/10/2003


DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2003, n. 288 
Riordino  della  disciplina  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura a
carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge
16 gennaio 2003, n. 3.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  42,  comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° agosto 2003,
n. 200, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 24 luglio 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 ottobre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Definizioni 
                               Art. 1.
                       Natura e finalita' .sp,
  1.  Gli  Istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico sono
enti  a  rilevanza  nazionale  dotati  di  autonomia  e  personalita'
giuridica  che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalita'
di  ricerca,  prevalentemente  clinica  e  traslazionale,  nel  campo
biomedico  e  in  quello  dell'organizzazione  e gestione dei servizi
sanitari,  unitamente  a  prestazioni  di  ricovero  e  cura  di alta
specialita'.
  2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti
al  Ministero  della  salute,  alle  Regioni  competono  le  funzioni
legislative  e  regolamentari connesse alle attivita' di assistenza e
di  ricerca  svolte  dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi
nell'ambito  dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalla  normativa
vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.
Capo II 
Forma giuridica 
                               Art. 2.
             Trasformazione degli Istituti in Fondazioni

  1. Su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente
di  attivita' clinica e di ricerca, con decreto adottato dal Ministro
della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di  diritto  pubblico  esistenti alla data di entrata in vigore della
legge  16 gennaio  2003,  n.  3, ferma restandone la natura pubblica,
possono  essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aventi
le  finalita'  di  cui  all'articolo 1, aperte alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero
della  salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti
trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.
  2.  Sono enti fondatori il Ministero della salute, la Regione ed il
Comune  in  cui  l'Istituto  da  trasformare  ha la sede effettiva di
attivita'  e, quando siano presenti, i soggetti rappresentativi degli
interessi  originari.  Altri  enti  pubblici  e soggetti privati, che
condividano  gli  scopi  della fondazione ed intendano contribuire al
loro  raggiungimento,  possono  aderire  in qualita' di partecipanti,
purche'  in  assenza  di  conflitto  di  interessi:  gli  statuti, in
conformita'   al   presente   decreto  legislativo,  disciplinano  le
modalita'  e  le  condizioni  della loro partecipazione, ivi compreso
l'apporto  patrimoniale  loro  richiesto all'atto della adesione e le
modalita' di rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
  3.  Le  Fondazioni  IRCCS  hanno  durata  illimitata.  Ad esse sono
trasferiti,  in  assenza  di  oneri,  i rapporti attivi e passivi, il
patrimonio  mobiliare  e  immobiliare  ed il personale degli Istituti
trasformati.
  4.  Nei  confronti  dell'Istituto  "Giannina  Gaslini" di Genova le
disposizioni   di   cui  al  comma  1  si  attuano  mediante  il  suo
accorpamento con l'esistente Fondazione "Gerolamo Gaslini", in quanto
rappresentativa   degli   interessi  originari,  nel  rispetto  delle
previsioni  statutarie  e  degli  atti  di  fondazione  in materia di
funzioni e composizione degli organi e di separazione delle gestioni.
Sulla  proposta  di  accorpamento  e  sul  testo del nuovo statuto il
Presidente  della  Regione  acquisisce  il  parere obbligatorio della
Fondazione.
                               Art. 3.
                      Statuti delle Fondazioni

  1.  Ai  fini  di cui all'articolo 2, la regione interessata inoltra
l'istanza  di  trasformazione  da  Istituto  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  -  IRCCS  in  "Fondazione IRCCS" al Ministero
della  salute,  unitamente  ad  una  proposta di testo statutario. Il
Ministro  della  salute,  d'intesa  con  il  Presidente della Regione
interessata,  approva  il  testo  definitivo e dispone con decreto la
trasformazione.  Alle  Fondazioni  IRCCS  si  applicano,  per  quanto
compatibili  con le disposizioni del presente decreto legislativo, le
disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.
  2.  Nello statuto deve essere comunque previsto che il consiglio di
amministrazione  della  Fondazione  IRCCS sia composto da non piu' di
sette consiglieri, dei quali tre designati dal Ministro della salute,
tre  dal  Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la
sede  prevalente  di  attivita' clinica e di ricerca, se si tratta di
Comune  con  piu'  di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei
sindaci,  qualora il Comune abbiadimensione demografica inferiore. In
caso   di   presenza  di  soggetti  rappresentativi  degli  interessi
originari  e/o  di  soggetti  partecipanti, ai sensi dell'articolo 2,
com-ma  1,  il  numero  dei  consiglieri e' elevabile fino a nove per
consentire  l'elezione di un rappresentante degli interessi originari
e  di  uno dei soggetti partecipanti. In caso di Istituti aventi sedi
in piu' Regioni, uno dei consiglieri di nomina regionale e' designato
congiuntamente,  a  norma di statuto, dai Presidenti delle Regioni in
cui insiste almeno una sede dell'Istituto.
  3.  Il Presidente della Fondazione IRCCS e' scelto dal consiglio di
amministrazione tra i componenti nominati dal Ministro della salute e
dal Presidente della Regione competente.
  4.   Lo   statuto   delle   Fondazioni   IRCCS   deve  disciplinare
l'organizzazione  e il funzionamento dell'ente, separando le funzioni
di  indirizzo  e verifica, riservate al consiglio di amministrazione,
dalle  funzioni  di  gestione,  demandate  ad  un direttore generale,
nominato  dal  consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo
stesso  e  dalle  funzioni  di  direzione scientifica, affidate ad un
direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il
Presidente  della  Regione.  Lo  statuto  deve  prevedere maggioranze
qualificate  per l'assunzione delle determinazioni piu' rilevanti per
la vita e l'attivita' dell'ente.
  5. In caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione, il
Ministro  della  salute,  d'intesa  con  il  Presidente della Regione
interessata, nomina un commissario ad acta, che provvede all'adozione
dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina.
  6.  I  Commissari  straordinari  in  carica alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  cessano  all'insediamento  dei  primi
consigli di amministrazione.
                               Art. 4.
                         Collegio sindacale

  1. Il collegio sindacale:
    a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il
  profilo economico;
    b) vigila sull'osservanza della legge;
    c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
del  bilancio  alle risultanze dei libri e delle scritture contabili,
ed effettua periodicamente verifiche di cassa.
  2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
  3.  Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da
cinque  membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute
e  uno  dall'organismo  di  rappresentanza delle autonomie locali. In
caso  di  strutture  nelle  quali  insiste  la  prevalenza  del corso
formativo   della   Facolta'   di   medicina  e  chirurgia  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali
viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Universita'.
  4. Il direttore generale nomina il collegio sindacale.
  5.  Il  Presidente  del collegio sindacale viene eletto dai sindaci
all'atto della prima seduta.
  6. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti
nel  registro  dei  revisori  contabili istituito presso il Ministero
della  giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia
e  delle  finanze  che  abbiano  esercitato  per  almeno  tre anni le
funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
                               Art. 5.
                      Istituti non trasformati

  1.  Con  atto  di  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni", sono
disciplinate  le  modalita'  di  organizzazione,  di  gestione  e  di
funzionamento   degli   Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio
di  separazione  delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di
gestione  e  di  attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche
esigenze   riconducibili   alla   attivita'   di   ricerca   e   alla
partecipazione   alle   reti   nazionali  dei  centri  di  eccellenza
assistenziale,  prevedendo  altresi'  che  il  direttore  scientifico
responsabile  della  ricerca  sia nominato dal Ministro della salute,
sentito il Presidente della Regione interessata.
                               Art. 6.
                   Norme di organizzazione comuni

  1.  Le  Fondazioni  IRCCS,  cosi'  come  gli IRCCS non trasformati,
informano  la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita'  e  sono  tenuti  al  rispetto  del vincolo di bilancio,
attraverso  l'equilibrio  di costi e ricavi, compresi i trasferimenti
di  risorse  finanziarie per specifiche attivita' istituzionali. Essi
organizzano la propria struttura mediante centri di costo in grado di
programmare  e  rendicontare  la gestione economica, amministrativa e
delle risorse umane e strumentali.
Capo III 
Beni e attivita' 
                               Art. 7.
                             Patrimonio

  1.  Il  patrimonio  delle  Fondazioni  IRCCS  e  degli Istituti non
trasformati e' costituito da:
    a) i beni mobili e immobili di proprieta';
    b) i conferimenti degli eventuali partecipanti;
    c) i  lasciti,  le  donazioni,  le  eredita'  e  le erogazioni di
qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti.
  2. Costituiscono ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non
trasformati:
    a)   i   proventi   derivanti   dall'esercizio   delle  attivita'
istituzionali   ed   eventuali  specifici  finanziamenti  pubblici  e
privati;
    b)  i  frutti  e  le  rendite  generati dai beni non direttamente
utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali;
    c) i    proventi   derivanti   dall'esercizio   delle   attivita'
strumentali di cui all'articolo 9;
    d) i  lasciti,  le  donazioni,  le  eredita'  e  le erogazioni di
qualsiasi  genere  che  siano accettati dagli organi competenti e non
imputati a patrimonio.
  3.  Le  Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati adottano la
contabilita' di tipo economico-patrimoniale.
  4.  Entro  novanta  giorni  dal  loro  insediamento,  i consigli di
amministrazione    delle   Fondazioni   IRCCS   redigono   la   stato
patrimoniale,  individuando  i  beni  direttamente utilizzati per gli
scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.
  5.  Il  regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate
dai  soggetti  privati  a  favore  delle  Fondazioni  IRCCS,  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  e'  determinato,  al  fine di assicurare
l'armonizzazione delle disposizioni recate dall'articolo 42, comma 1,
lettera  l),  e  dal  com-ma  3,  del  medesimo  articolo della legge
16 gennaio  2003,  n.  3, in sede di attuazione dell'articolo 3 della
legge 7 aprile 2003, n. 80.
                               Art. 8.
                 Funzioni di ricerca e di assistenza

  1.  L'attivita'  di  ricerca  delle Fondazioni e degli Istituti non
trasformati di cui al presente decreto legislativo e' prevalentemente
clinica e traslazionale e si distingue in corrente e finalizzata.
  2. E' ricerca corrente l'attivita' di ricerca scientifica diretta a
sviluppare  la  conoscenza  nell'ambito  della  biomedicina  e  della
sanita'  pubblica.  E'  ricerca  finalizzata  l'attivita'  di ricerca
scientifica  attuata  attraverso  specifici  progetti  e  diretta  al
raggiungimento  dei  particolari  e prioritari obiettivi, biomedici e
sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.
  3.  Le  Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati programmano
l'attivita'  di  ricerca  in  coerenza  con  il  programma di ricerca
sanitaria  di  cui  all'articolo  12-bis  del  decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti di
programmazione   regionale   in  materia,  privilegiando  i  progetti
eseguibili  in  rete e quelli sui quali possono aggregarsi piu' enti,
anche  al fine di evitare duplicazioni di attivita' e dispersione dei
finanziamenti.
  4.  Le  Fondazioni  IRCCS  e  gli  Istituti non trasformati attuano
misure  idonee  di  collegamento  e  sinergia  con altre strutture di
ricerca  e  di  assistenza  sanitaria,  pubbliche  e  private, con le
Universita',  con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture
a  decrescente intensita' di cura, avvalendosi, in particolare, delle
reti  di  cui  all'articolo  43  della  legge  16 gennaio 2003, n. 3,
all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare
comuni  protocolli  di  assistenza,  operare  la  circolazione  delle
conoscenze  e  del personale con l'obiettivo di garantire al paziente
le  migliori  condizioni  assistenziali  e  le terapie piu' avanzate,
nonche' le ricerche pertinenti.
  5.  Al  fine  di  trasferire  i  risultati  della ricerca in ambito
industriale  e  salvaguardando  comunque  la finalita' pubblica della
ricerca,  le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente decreto
legislativo  possono  stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o
partecipare  a  consorzi,  societa'  di  persone  o  di capitali, con
soggetti  pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e
l'idoneita'.  In  nessun  caso eventuali perdite dei consorzi e delle
societa'  partecipate  possono  essere  poste a carico della gestione
degli enti. I predetti rapporti devono disciplinare:
    a)  le  modalita'  di  distribuzione  dei  profitti connessi alla
eventuale  brevettazione  dei  risultati  ed  al  loro  sfruttamento,
vincolandone  in  ogni  caso  la  destinazione al finanziamento delle
attivita' istituzionali;
    b) adeguate  regole  di  trasparenza  dei  flussi finanziari, con
obblighi di rendicontazione;
    c) obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;
    d) idonee   modalita'   di  informazione,  verifica  e  controllo
dell'andamento  del  programma  da  parte degli organi di indirizzo e
degli organi di gestione.
  6.  Nell'ambito dei progetti di ricerca di cui al presente articolo
e  senza  oneri  aggiuntivi,  gli  enti  possono  sperimentare  nuove
modalita'  di  collaborazione  con  ricercatori  medici e non medici,
anche  attraverso  la  contitolarita'  di quote o azioni negli enti e
societa' di cui al comma 5.
  7.  Le Fondazioni e gli Istituti non trasformati svolgono attivita'
di  alta  formazione  nell'ambito  delle  discipline  e  attivita' di
riferimento.
                               Art. 9.
                        Attivita' strumentali

  1.  Le  Fondazioni  IRCCS  e  gli  Istituti non trasformati possono
esercitare   attivita'   diverse  da  quelle  istituzionali,  purche'
compatibili  con  le  finalita'  di  cui all'articolo 1, per le quali
possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a
consorzi  e societa' di persone o di capitali con soggetti pubblici e
privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
I  proventi  derivati  dalle  attivita'  di  cui al presente articolo
devono  essere  destinati  in  misura  prevalente  alla  attivita' di
ricerca  e  di qualificazione del personale. In nessun caso eventuali
perdite  dei  predetti  soggetti  possono essere poste a carico della
gestione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati.
                              Art. 10.
                            Finanziamenti

  1.  L'attivita'  di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti
non  trasformati,  nei  limiti  ed  in  coerenza  con  i  programmati
obiettivi di finanza pubblica del vigente Documento di programmazione
economico-finanziaria   (DPEF),   e'   finanziata   a   valere  sugli
stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, nonche' dalle
Regioni  e  da altri organismi pubblici e privati. Nella ripartizione
dei  fondi  di cui al citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,   sono  riservate  apposite  quote,  annualmente  stabilite  dal
Ministro  della  salute,  per  il  finanziamento  di progetti gestiti
mediante   organizzazioni   in   rete   e   sono  favorite  forme  di
co-finanziamento.
  2.   L'attivita'   assistenziale,   attuata   in  coerenza  con  la
programmazione sanitaria regionale, e' finanziata a prestazione dalla
Regione  competente  per  territorio, in base ai tetti di spesa ed ai
volumi  di  attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione
regionale, nonche' sulla base di funzioni concordate con le Regioni.
  3.  E'  fatto  divieto  di  utilizzare  i  finanziamenti  destinati
all'attivita' di ricerca per fini diversi.
  4.  Le  Fondazioni  IRCCS  e  gli  Istituti non trasformati inviano
trimestralmente alle Regioni e Province autonome di appartenenza e al
Sistema  informativo  del  Ministero  della  salute,  le informazioni
richieste  utilizzando  la  stessa  procedura prevista per le Aziende
sanitarie e ospedaliere.
                              Art. 11.
                              Personale

  1. Nelle Fondazioni di cui all'articolo 2 il rapporto di lavoro del
personale  ha  natura privatistica. Il personale dipendente alla data
di trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il rapporto
di  lavoro  di  diritto  pubblico  e  puo' optare per un contratto di
diritto   privato   entro   centottanta   giorni   dal   decreto   di
trasformazione.  Al  personale che non opta per il rapporto di lavoro
privato  continua  ad  applicarsi  la disciplina prevista dai decreti
legislativi  30 dicembre  1992,  n.  502,  e 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni;  per detto personale nulla e' innovato sul
piano  della  contrattazione collettiva nazionale di comparto. Per il
personale  delle  Fondazioni  di  cui all'articolo 2, che opta per il
rapporto  di  lavoro  privato  e per quello di nuova assunzione nelle
stesse  Fondazioni  si  applicano  trattamenti economici derivanti da
finanziamenti  pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti
pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanita'.
  2.  Negli  Istituti  non  trasformati,  il trattamento giuridico ed
economico  del  personale  e'  sottoposto  alla disciplina del citato
decreto  legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, del
decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  nonche'  alla  contrattazione collettiva nazionale di
comparto.  La  commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del
decreto  legislativo  n.  502  del  1992  e'  composta, oltre che dal
direttore  scientifico,  che  la presiede, da due dirigenti dei ruoli
del  personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  preposti  a una
struttura  complessa  della  disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno  scelto  dal  Comitato  tecnico scientifico e uno individuato dal
direttore  generale. Nei medesimi Istituti e' consentita l'assunzione
diretta,  di  diritto  privato  a  tempo  determinato,  per incarichi
afferenti  i  progetti finalizzati di ricerca sulla base di specifici
requisiti di natura professionale.
  3.  Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi
di    direttore    generale,    direttore    scientifico,   direttore
amministrativo   e  direttore  sanitario  sono  di  natura  autonoma,
esclusivi  e  di  durata  non  inferiore a tre anni e non superiore a
cinque.  Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di
laurea e avere svolto un'esperienza qualificata di direzione in enti,
aziende,  strutture  pubbliche o private di media o grande dimensione
con  autonomia  gestionale  e  diretta  responsabilita' delle risorse
umane,  tecniche  e  finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la
nomina.   Il   direttore  scientifico  deve  essere  in  possesso  di
comprovate   capacita'   scientifiche  e  manageriali.  Il  direttore
sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto
un'esperienza  almeno  quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in
enti,  aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o
grande   dimensione.  Il  direttore  amministrativo  deve  essere  in
possesso  del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche
ed  avere  svolto  un'esperienza  almeno  quinquennale  di  direzione
tecnica  o  amministrativa  in  enti,  aziende o strutture sanitarie,
pubbliche  o  private,  di  media o grande dimensione. Le funzioni di
direttore   sanitario   e  di  direttore  amministrativo  cessano  al
compimento  del  sessantacinquesimo  anno di eta', fermi restando gli
effetti  di  cui  all'articolo  16,  comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.
                              Art. 12.
                     Istituti di diritto privato

  1.  E'  fatta  salva  l'autonomia  giuridico-ammministrativa  degli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico di diritto
privato.
  2.  L'assunzione  di  personale  sanitario  dipendente  presso  gli
Istituti  di  diritto  privato  e'  subordinata  all'espletamento  di
procedure  di  selezione  e  di  valutazione  dei  candidati  atte  a
verificarne  la  professionalita'  e  l'esperienza;  l'assunzione  e'
comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per
le  corrispondenti  qualifiche  degli  enti  e strutture del Servizio
sanitario nazionale.
Capo IV 
Riconoscimento e revoca 
                              Art. 13.
                           Riconoscimento

  1.  L'istituzione  di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  deve essere coerente e compatibile con la programmazione
sanitaria   della   Regione   interessata;  essa  e'  subordinata  al
riconoscimento  di  cui  al  comma  3  ed  avviene  con riferimento a
un'unica  specializzazione  disciplinare  coerente  con gli obiettivi
della  programmazione  scientifica  nazionale  di  cui  all'arti-colo
12-bis  del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa
attivita'  e'  svolta.  I policlinici possono essere riconosciuti con
riferimento   a   non  piu'  di  due  discipline,  purche'  tra  loro
complementari  e  integrate.  In  caso di riconoscimento di strutture
nelle  quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facolta'
di  medicina e chirurgia e per le quali l'Universita' contribuisce in
misura  pari  ad  almeno  un terzo del patrimonio indisponibile della
costituenda  Fondazione,  il  Consiglio  di  amministrazione  di  cui
all'articolo  3, comma 2, e' composto da due componenti designati dal
Ministro  della  salute,  due  dal  Presidente della Regione, due dal
Rettore  dell'Universita'  e  uno  dal  Comune in cui insiste la sede
prevalente  di  attivita' clinica e di ricerca, se trattasi di Comune
con  piu' di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci,
qualora  il Comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di
presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di
soggetti  partecipanti,  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il numero
dei consiglieri e' elevabile fino a nove per consentire l'elezione di
un  rappresentante  degli  interessi  originari e di uno dei soggetti
partecipanti.
  2.  Le  strutture  pubbliche che chiedono il riconoscimento possono
costituirsi  nella  forma  delle Fondazioni di cui all'articolo 2; le
strutture  private  debbono costituirsi in una delle forme giuridiche
disciplinate dal codice civile.
  3.  Il  riconoscimento  del  carattere  scientifico  e' soggetto al
possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti:
    a) personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  o  di  diritto
privato;
    b) titolarita'    dell'autorizzazione    e    dell'accreditamento
sanitari;
    c) economicita' ed efficienza dell'organizzazione, qualita' delle
strutture e livello tecnologico delle attrezzature;
    d) caratteri  di  eccellenza  del  livello  delle  prestazioni  e
dell'attivita' sanitaria svolta negli ultimi tre anni;
    e) caratteri  di  eccellenza  della  attivita'  di ricerca svolta
nell'ultimo   triennio   relativamente   alla   specifica  disciplina
assegnata;
    f) dimostrata  capacita'  di  inserirsi  in  rete con Istituti di
ricerca  della  stessa  area  di  riferimento e di collaborazioni con
altri enti pubblici e privati;
    g) dimostrata  capacita'  di  attrarre  finanziamenti  pubblici e
privati indipendenti;
    h) certificazione  di  qualita'  dei  servizi  secondo  procedure
internazionalmente riconosciute.
                              Art. 14.
                 Procedimento per il riconoscimento

  1.  La  domanda  di  riconoscimento  deve  essere  inoltrata  dalla
struttura   interessata   alla  regione  competente  per  territorio,
unitamente  alla  documentazione  che  comprovi  la  titolarita'  dei
requisiti di cui all'articolo 13. Nella domanda deve essere precisata
la sede effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per la
quale  si  richiede  il  riconoscimento.  La  domanda e' inoltrata al
Ministero  della  salute  dalla  Regione interessata, evidenziando la
coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.
  2.  Il  Ministro della salute nomina una o piu' sottocommissioni di
valutazione,  formate  ognuna da tre esperti nella disciplina oggetto
della   richiesta   di   riconoscimento,   scelti  all'interno  della
Commissione   nazionale   per  la  ricerca  sanitaria,  eventualmente
integrata  da  esperti esterni alla stessa. Entro trenta giorni dalla
nomina,  la sottocommissione esprime il proprio parere motivato sulla
documentazione  allegata  alla  domanda  e  su  quella  eventualmente
acquisita  dalla  struttura  interessata.  La  sottocommissione  puo'
altresi'  trarre argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi.
Entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  del parere, il Ministro della
salute  trasmette  gli  atti  alla Conferenza Stato-regioni, che deve
esprimersi  sulla  domanda  di  riconoscimento  entro  quarantacinque
giorni dal ricevimento.
  3.  Il  riconoscimento  e'  disposto con decreto del Ministro dalla
salute,   d'intesa  con  il  Presidente  della  Regione  interessata.
L'eventuale  decisione  difforme  dai  pareri  di cui al comma 2 deve
essere motivata.
                              Art. 15.
                         Revisione e revoca

  1.  Ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati
e  quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati
in  merito  al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13. Qualora
il  Ministero  della  salute  verifichi la sopravvenuta carenza delle
condizioni per il riconoscimento, informa la Regione territorialmente
competente,  ed  assegna all'ente un termine non superiore ad un anno
entro  il  quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il
Ministro  della salute e la Regione competente possono immediatamente
sostituire   i   propri   designati   all'interno   dei  consigli  di
amministrazione.
  2. Entro trenta giorni dalla scadenza annuale di cui al comma 1, il
Ministero  della  salute  verifica la ricorrenza dei requisiti. Sulla
base  dell'esito  della  verifica, il Ministro della salute, d'intesa
con  il  Presidente  della  Regione interessata, conferma o revoca il
riconoscimento.
  3.  In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni IRCCS e gli
Istituti,  pubblici  e  privati,  riacquistano  la  natura e la forma
giuridica rivestite prima della concessione del riconoscimento, fermo
restando  l'obbligo di terminare i progetti di ricerca finanziati con
risorse pubbliche o, in caso di impossibilita', di restituire i fondi
non utilizzati.
                              Art. 16.
                              Vigilanza

  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da adottarsi entro
sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,   sono   costituiti   appositi  comitati  paritetici  di
vigilanza,  in  numero  di  uno  per ogni Regione in cui insistono le
Fondazioni  o gli Istituti non trasformati, formati da due componenti
designati  dal  Presidente  della  Regione  e  due dal Ministro della
salute,  di cui uno, con funzioni di coordinamento, appartenente alla
Direzione  generale  della  ricerca  scientifica  e tecnologica dello
stesso  Ministero  e  uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Dalla  costituzione dei Comitati non devono derivare oneri aggiuntivi
per lo Stato.
  2.  I  Comitati  di  cui  al  comma  1 esercitano il controllo e la
vigilanza   sull'amministrazione   delle  Fondazioni  IRCCS  e  degli
Istituti  non trasformati, nonche' sull'attivita' di cui all'articolo
6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
213.   Sono  sottoposte  al  controllo  preventivo  dei  Comitati  le
deliberazioni  concernenti le modifiche statutarie, la partecipazione
in  enti  e  societa',  l'avvio  delle  attivita'  strumentali di cui
all'articolo   9,   il   bilancio   preventivo  economico  annuale  e
pluriennale   ed  il  bilancio  di  esercizio,  le  deliberazioni  di
programmi  di  spesa pluriennali, la dotazione organica iniziale e le
sue  revisioni.  A  tali fini, entro cinque giorni dalla adozione, le
Amministrazioni  trasmettono  i  predetti  provvedimenti  ai Comitati
competenti,  che  entro  trenta giorni dal ricevimento si pronunciano
definitivamente.  La  scadenza puo' essere prorogata una sola volta e
per  la  stessa  durata in caso di richiesta di chiarimenti; il nuovo
termine  riprende a decorrere dalla data di ricevimento degli stessi.
In caso di silenzio, il parere si intende positivamente reso.
  3.  I  consigli  di  amministrazione  delle  Fondazioni IRCCS e gli
organi  degli  IRCCS  non  trasformati  possono  essere  sciolti  con
provvedimento  del  Ministro  della  salute, adottato d'intesa con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Presidente della
Regione, quando:
    a) risultano  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero
gravi   e   reiterate   violazioni  delle  disposizioni  di  legge  o
statutarie;
    b) il  conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per
cento del patrimonio per due esercizi successivi;
    c) vi   e'   impossibilita'  di  funzionamento  degli  organi  di
amministrazione e gestione.
  4.  Con  il  decreto  di  scioglimento  il  Ministro  della salute,
d'intesa  con  il  Presidente  della  Regione  interessata, nomina un
Commissario   straordinario,   con   il   compito   di  rimuovere  le
irregolarita'  e  sanare  la  situazione  di  passivita',  sino  alla
ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
                              Art. 17.
                             Estinzione

  1.  Le  Fondazioni  IRCCS si estinguono per accertata insufficienza
del  patrimonio  al perseguimento delle finalita' istituzionali o per
sopravvenuta impossibilita' di raggiungimento dello scopo.
  2.  In  caso  di  estinzione, il residuo patrimonio verra' devoluto
allo  Stato,  con deliberazione del consiglio di amministrazione, per
essere  destinato,  previa  intesa  tra  il Ministro della salute, il
Presidente  della  Regione  interessata  e,  ove presenti, i soggetti
portatori  degli interessi originari, agli altri Istituti pubblici di
ricovero  e  cura  a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ubicati
nella  Regione  in  cui  insiste  la  sede  prevalente  di  attivita'
dell'ente  estinto  o,  in assenza di quelli, ad enti pubblici aventi
sede  nella Regione stessa, esclusivamente per finalita' di ricerca e
assistenza.
                              Art. 18.
           Commissione nazionale per la ricerca sanitaria

  1.  La  Commissione  nazionale  per  la  ricerca sanitaria svolge i
compiti  di  consulenza  e  supporto  tecnico di cui all'articolo 42,
comma 1, lettera o), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
  2. La Commissione in particolare svolge i seguenti compiti:
    a) fornisce  al  Ministro della salute il parere sul programma di
ricerca   sanitaria   previsto   dall'articolo   12-bis  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992;
    b) svolge  le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213;
    c) esprime  parere  su  tutte le questioni ad esso sottoposte dal
Ministro della salute in materia di ricerca sanitaria.
  3. I componenti designati della Commissione durano in carica cinque
anni e l'incarico non e' rinnovabile.
  4.  La  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del Ministro della
salute,   assicurando   anche  la  partecipazione  di  un  componente
designato  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca,   nonche'   la  partecipazione  in  misura  della  meta'  di
componenti  designati  dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in
possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche.
  5.  Dalle  disposizioni del presente articolo non derivano maggiori
oneri a carico dello Stato.
Capo V 
Disposizioni transitorie 
                              Art. 19.
                      Disposizioni transitorie

  1.   In  prima  applicazione  del  Capo  IV  del  presente  decreto
legislativo  ed entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore,  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico
esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003,
n.  3,  sottopongono  al  Ministero  della  salute  ed  alla  Regione
competente  la  richiesta  di  conferma  del  carattere  scientifico,
corredata  dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti
di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c), d), e) f), g) ed
h).  La  richiesta  e'  esaminata  secondo  il  procedimento  di  cui
all'articolo  14. In caso di esito negativo, si avvia il procedimento
di cui all'articolo 15.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate le disposizioni di legge con esso incompatibili.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 ottobre 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli