
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE
DISPOSIZIONE 2 ottobre 2003
Regolamento sulla formazione del piano triennale. (Disposizione n.
5).
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381;
Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 413 in
data 12 maggio 2003, relativa all'adozione del regolamento sulla
formazione del piano triennale dell'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura;
Viste le note prot. n. 8/40388/D.XI.42 del 7 agosto 2003 e prot. n.
8/43712/D.XI.42 dell'8 settembre 2003 del Ministero della difesa e
prot. n. 14838 del 22 settembre 2003 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine
al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella
seduta del 12 maggio 2003;
Dispone:
E' emanato l'unito regolamento sulla formazione del piano triennale
dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura.
La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge
9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 2 ottobre 2003
Il presidente: Pisi
Allegato
REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'ISTITUTO
NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.
Art. 1.
Principi generali
1. L'INSEAN opera, ai sensi dell'art. 12 del regolamento di
organizzazione generale e di funzionamento degli organi, sulla base
di un proprio piano triennale, aggiornato annualmente, che
costituisce lo strumento fondamentale della programmazione delle
attivita'.
2. Il presente regolamento disciplina i contenuti e il
procedimento di formazione del piano triennale, comprensivo della
programmazione del fabbisogno di personale con l'indicazione delle
assunzioni da compiere.
Art. 2.
Contenuti del piano triennale
1. Il piano triennale individua, determinando altresi' le risorse
umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione:
a) i progetti di ricerca nell'ambito di programmi nazionali;
b) i progetti di ricerca nell'ambito di programmi dell'Unione
europea;
c) i progetti di ricerca nell'ambito di programmi di altri
organismi internazionali;
d) l'attivita' di studio e di sperimentazione per conto terzi;
e) la partecipazione a prove in mare;
f) l'attivita' di valorizzazione, sviluppo precompetitivo e
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
g) le collaborazioni con enti e istituzioni italiani e di altri
Paesi e con organismi sovranazionali;
h) l'attivita' di formazione, di alta formazione
post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente,
di formazione superiore non universitaria;
i) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni
pubbliche.
2. Il piano triennale individua altresi' l'attivita' delle unita'
tecniche e dei servizi amministrativi dell'Istituto.
Art. 3.
Documenti programmatici
1. Entro il 31 agosto di ciascun anno, i direttori delle unita'
scientifiche predispongono un documento programmatico con cui
individuano i progetti di ricerca e le altre attivita' per il
triennio e le risorse e mezzi necessari. Il documento fornisce, per
ciascun progetto di ricerca ed altra attivita' di rilievo di cui
all'art. 2, comma 1, i seguenti elementi:
a) gli obiettivi;
b) le attivita' previste;
c) i risultati attesi;
d) gli eventuali organismi finanziatori;
e) la durata;
f) le entrate previste;
g) la previsione dei costi diretti di funzionamento, al netto
delle spese di personale;
h) la previsione delle spese di investimento;
i) il fabbisogno di personale.
2. Entro la scadenza di cui al comma 1, i direttori delle unita'
tecniche e i direttori dei servizi amministrativi predispongono un
documento programmatico con cui individuano le attivita' per il
triennio e le richieste di risorse e mezzi.
Art. 4.
Progetti di ricerca proposti dai ricercatori e tecnologi
1. I ricercatori e i tecnologi dell'Istituto, promotori di
iniziative finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di
ricerca, ne propongono l'inserimento nel piano triennale, nell'ambito
dell'unita' scientifica di appartenenza o autonomamente, presentando
la proposta entro la scadenza e con gli elementi di cui all'art. 3,
comma 1.
2. I ricercatori e i tecnologi possono proporre l'inserimento nel
piano triennale di progetti di ricerca con finanziamento interamente
a carico dell'INSEAN, nell'ambito dell'unita' scientifica di
appartenenza, se approvati dal direttore dell'unita', o autonomamente
presentando la proposta entro il 30 giugno con gli elementi di cui
all'art. 3, comma 1. I progetti proposti autonomamente dai
ricercatori e dai tecnologi per i quali il consiglio scientifico
esprima parere non favorevole non sono finanziati.
Art. 5.
Predisposizione del piano triennale
1. Il consiglio scientifico esprime parere sui progetti di
ricerca di cui all'art. 4, comma 2, proposti autonomamente dai
ricercatori e dai tecnologi entro il 31 luglio, e sui progetti di
ricerca compresi nei documenti programmatici e su quelli di cui
all'art. 4, comma 1, entro il 15 settembre.
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale, il
direttore generale esprime parere al presidente sulla compatibilita'
finanziaria e la fattibilita' dei programmi presentati dai direttori
delle strutture di I livello organizzativo e dei progetti di ricerca
proposti autonomamente dai ricercatori e dai tecnologi, per i quali
il consiglio scientifico abbia espresso parere favorevole.
3. Il presidente predispone il piano triennale che, corredato del
parere obbligatorio del consiglio scientifico viene presentato,
unitamente al bilancio di previsione, al consiglio direttivo per la
deliberazione di cui all'art. 12, comma 3, del regolamento di
organizzazione generale e di funzionamento degli organi.
4. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dai
Ministri vigilanti, acquisito il parere del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.
fp03-gr03