GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 240 DEL 15/10/2003


ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE 

DISPOSIZIONE 2 ottobre 2003 
Regolamento  sulla  formazione  del piano triennale. (Disposizione n.
5).
                            IL PRESIDENTE

  Visto  l'art.  10,  comma  2,  del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381;
  Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista   la  deliberazione  del  consiglio  direttivo  dell'Istituto
nazionale  per  studi  ed esperienze di architettura navale n. 413 in
data  12 maggio  2003,  relativa  all'adozione  del regolamento sulla
formazione  del  piano triennale dell'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura;
  Viste le note prot. n. 8/40388/D.XI.42 del 7 agosto 2003 e prot. n.
8/43712/D.XI.42  dell'8 settembre  2003  del Ministero della difesa e
prot.   n.   14838   del   22 settembre   2003  del  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine
al  predetto  regolamento  deliberato  dal  consiglio direttivo nella
seduta del 12 maggio 2003;
                              Dispone:
  E' emanato l'unito regolamento sulla formazione del piano triennale
dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura.
  La  presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge
9 maggio  1989,  n.  168,  ed  entrera' in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 2 ottobre 2003
                                                  Il presidente: Pisi
                                                             Allegato

REGOLAMENTO   SULLA  FORMAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DELL'ISTITUTO
      NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.

                               Art. 1.
                          Principi generali
    1.  L'INSEAN  opera,  ai  sensi  dell'art.  12 del regolamento di
organizzazione  generale  e di funzionamento degli organi, sulla base
di   un   proprio   piano   triennale,  aggiornato  annualmente,  che
costituisce  lo  strumento  fondamentale  della  programmazione delle
attivita'.
    2.   Il   presente   regolamento  disciplina  i  contenuti  e  il
procedimento  di  formazione  del  piano triennale, comprensivo della
programmazione  del  fabbisogno  di personale con l'indicazione delle
assunzioni da compiere.
                               Art. 2.
                    Contenuti del piano triennale
    1. Il piano triennale individua, determinando altresi' le risorse
umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione:
      a) i progetti di ricerca nell'ambito di programmi nazionali;
      b) i  progetti  di ricerca nell'ambito di programmi dell'Unione
europea;
      c) i  progetti  di  ricerca  nell'ambito  di programmi di altri
organismi internazionali;
      d) l'attivita' di studio e di sperimentazione per conto terzi;
      e) la partecipazione a prove in mare;
      f) l'attivita'  di  valorizzazione,  sviluppo  precompetitivo e
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
      g) le collaborazioni con enti e istituzioni italiani e di altri
Paesi e con organismi sovranazionali;
      h) l'attivita'    di    formazione,    di    alta    formazione
post-universitaria,  di formazione permanente, continua e ricorrente,
di formazione superiore non universitaria;
      i) il   supporto   tecnico-scientifico   alle   amministrazioni
pubbliche.
    2. Il piano triennale individua altresi' l'attivita' delle unita'
tecniche e dei servizi amministrativi dell'Istituto.
                               Art. 3.
                       Documenti programmatici
    1.  Entro  il 31 agosto di ciascun anno, i direttori delle unita'
scientifiche   predispongono   un  documento  programmatico  con  cui
individuano  i  progetti  di  ricerca  e  le  altre  attivita' per il
triennio  e  le risorse e mezzi necessari. Il documento fornisce, per
ciascun  progetto  di  ricerca  ed  altra attivita' di rilievo di cui
all'art. 2, comma 1, i seguenti elementi:
      a) gli obiettivi;
      b) le attivita' previste;
      c) i risultati attesi;
      d) gli eventuali organismi finanziatori;
      e) la durata;
      f) le entrate previste;
      g) la  previsione  dei costi diretti di funzionamento, al netto
delle spese di personale;
      h) la previsione delle spese di investimento;
      i) il fabbisogno di personale.
    2.  Entro la scadenza di cui al comma 1, i direttori delle unita'
tecniche  e  i  direttori dei servizi amministrativi predispongono un
documento  programmatico  con  cui  individuano  le  attivita' per il
triennio e le richieste di risorse e mezzi.
                               Art. 4.
      Progetti di ricerca proposti dai ricercatori e tecnologi
    1.  I  ricercatori  e  i  tecnologi  dell'Istituto,  promotori di
iniziative  finalizzate  ad  acquisire  finanziamenti  di progetti di
ricerca, ne propongono l'inserimento nel piano triennale, nell'ambito
dell'unita'  scientifica di appartenenza o autonomamente, presentando
la  proposta  entro la scadenza e con gli elementi di cui all'art. 3,
comma 1.
    2. I ricercatori e i tecnologi possono proporre l'inserimento nel
piano  triennale di progetti di ricerca con finanziamento interamente
a   carico   dell'INSEAN,   nell'ambito  dell'unita'  scientifica  di
appartenenza, se approvati dal direttore dell'unita', o autonomamente
presentando  la  proposta  entro il 30 giugno con gli elementi di cui
all'art.   3,   comma   1.  I  progetti  proposti  autonomamente  dai
ricercatori  e  dai  tecnologi  per  i quali il consiglio scientifico
esprima parere non favorevole non sono finanziati.
                               Art. 5.
                 Predisposizione del piano triennale
    1.  Il  consiglio  scientifico  esprime  parere  sui  progetti di
ricerca  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  proposti autonomamente dai
ricercatori  e  dai  tecnologi  entro il 31 luglio, e sui progetti di
ricerca  compresi  nei  documenti  programmatici  e  su quelli di cui
all'art. 4, comma 1, entro il 15 settembre.
    2.   Ai  fini  della  predisposizione  del  piano  triennale,  il
direttore  generale esprime parere al presidente sulla compatibilita'
finanziaria  e la fattibilita' dei programmi presentati dai direttori
delle  strutture di I livello organizzativo e dei progetti di ricerca
proposti  autonomamente  dai ricercatori e dai tecnologi, per i quali
il consiglio scientifico abbia espresso parere favorevole.
    3. Il presidente predispone il piano triennale che, corredato del
parere  obbligatorio  del  consiglio  scientifico  viene  presentato,
unitamente  al  bilancio di previsione, al consiglio direttivo per la
deliberazione  di  cui  all'art.  12,  comma  3,  del  regolamento di
organizzazione generale e di funzionamento degli organi.
    4.  Il  piano  e  gli  aggiornamenti  annuali  sono approvati dai
Ministri  vigilanti, acquisito il parere del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.

fp03-gr03