GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 232 DEL 6/10/2003


AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

DELIBERAZIONE 11 settembre 2003 
Disciplina  relativa  alle  procedure per l'assegnazione di frequenze
per  il  servizio  radiomobile professionale a gestione centralizzata
[Public Access Mobile Radio (PAMR)]. (Deliberazione n. 311/03/CONS).
                             L'AUTORITA'

  Nella sua riunione di consiglio dell'11 settembre 2003;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  "Regolamento  per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del  4 dicembre  1997,  come modificato dalla delibera dell'Autorita'
per  le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 247 del 20 ottobre 1999, e
dalla  delibera  dell'Autorita'  n.  675/00/CONS  del 4 ottobre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998
recante "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali
e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi
di  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1998;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998,
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 133 del
10 giugno 1998;
  Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del   9 marzo   1999   riguardante  le  apparecchiature  radio  e  le
apparecchiature   terminali   di  telecomunicazioni  e  il  reciproco
riconoscimento della loro conformita';
  Vista  la  propria  delibera  n.  467/00/CONS  del  19 luglio 2000,
"Disposizioni  in  materia  di  autorizzazioni  generali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
  Vista  la  legge  20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del
decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, "Disposizioni urgenti per il
differimento  di  termini  in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il  risanamento  di  impianti
radiotelevisivi",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70 del
24 marzo 2001;
  Vista  la  propria  delibera  n.  235/01/CONS  del  30 maggio 2001,
"Adeguamento  dei  contributi  per  le  autorizzazioni  e  le licenze
individuali   concernenti   l'offerta   al  pubblico  di  servizi  di
telecomunicazioni",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 142 del
21 giugno 2001;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 5 ottobre
2001,  n.  447,  che  emana  il  regolamento  recante disposizioni in
materia  di  licenze  individuali  e di autorizzazioni generali per i
servizi di telecomunicazione ad uso privato;
  Visto  il  regolamento  concernente  le  interfacce  offerte  dagli
operatori  di  telecomunicazioni  adottato  con  decreto del Ministro
delle  comunicazioni  del  20 marzo  2002,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio
2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n.
211,  "Regolamento  recante  modifiche  all'art.  6  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di
licenze  individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;
  Vista  la  nota n. 0003933 del 13 novembre 2002 del Ministero delle
comunicazioni  in  materia  di  bande  di  frequenza  per  il sistema
radiomobile professionale a gestione centralizzata;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/20/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e
i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
  Vista  la  direttiva  n.  2002/21/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per  le  reti  ed  i  servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
  Vista  la  direttiva  n.  2002/19/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio   del  7 marzo  2002  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione    elettronica    e    alle    risorse   correlate,   e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
  Vista  la  decisione  della  Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni  (CEPT)  n.  ERC/DEC/(96)04  del 7 marzo 1996 sulle
bande  di  frequenza  per  l'introduzione  del Trans European Trunked
Radio  System (TETRA), successivamente denominato Terrestrial Trunked
Radio;
  Vista  la  decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)02 del 10 marzo 1999
sull'esenzione  della  licenza  individuale  per  i  terminali mobili
TETRA;
  Vista  la  decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)03 del 10 marzo 1999
sulla libera circolazione ed uso dei terminali mobili civili TETRA;
  Vista  la  decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)21 del 12 marzo 2001
sulla banda di frequenza armonizzata da designare per l'uso in Direct
Mode Operation (DMO) dei sistemi mobili digitali terrestri;
  Vista  la  decisione della CEPT n. ECC/DEC/(02)03 del 15 marzo 2002
sulla  disponibilita'  di  bande  di frequenza per l'introduzione dei
sistemi  digitali  terrestri  mobili  a  banda stretta PMR/PAMR nella
banda a 400 MHz;
  Considerato  che  il  vigente Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze,  in  particolare  la  nota  n.  104,  riserva  le bande di
frequenza  da 452 a 455 MHz e da 462 a 465 MHz ai sistemi radiomobili
professionali  numerici  ad accesso multiplo, di tipo autogestito o a
gestione  centralizzata, operanti con standard armonizzati europei, o
che  si  siano  dimostrati  con  essi  compatibili,  o con specifiche
tecniche pubblicate equivalenti.
  Considerato  che  la comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000
identifica  90  canali  (con  canalizzazione  a  12,5 kHz) in spettro
accoppiato  da  450,86875  a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375
MHz,  per  l'utilizzazione  per  i  sistemi  radiomobili  analogici a
gestione  centralizzata  (PAMR,  Public Access Mobile Radio) e che la
medesima comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000 identifica 90
canali  (con  canalizzazione  a  25  kHz)  in  spettro  accoppiato da
452,7375   a   454,9875  MHz  e  da  462,7375  a  464,9875  MHz,  per
l'utilizzazione   per  i  sistemi  radiomobili  numerici  a  gestione
centralizzata (PAMR, Public Access Mobile Radio).
  Considerato  che  il  vigente Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, alla nota n. 103, dispone che, in accordo con la decisione
CEPT  n.  ECC/DEC/(02)03,  2x2  MHz  di banda aggiuntiva saranno resi
disponibili  per  i sistemi numerici ad accesso multiplo PMR/PAMR, in
base  alle esigenze di mercato. Considerato che, pur essendo in atto,
da  parte  del  Ministero delle comunicazioni, le attivita' in ordine
alla  loro identificazione e successiva liberazione, in carenza di un
espressa  integrazione  al piano di ripartizione delle frequenze, non
e'  allo  stato possibile includere tali frequenze nelle procedure di
cui al presente provvedimento.
  Considerato  che,  ai  fini  di  consentire  un  utilizzo  il  piu'
efficiente  possibile  della  banda  destinata ai sistemi radiomobili
professionali  a  gestione centralizzata, l'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  (di  seguito  Autorita) intende consentire agli
assegnatari  della  banda  citata  da  450,86875 a 451,99375 MHz e da
460,86875  a 461,99375 MHz di poter utilizzare anche apparati di tipo
numerico, adottando l'appropriata canalizzazione, pur di non arrecare
interferenze  nocive  agli altri utilizzatori autorizzati nelle bande
adiacenti.
  Considerato  che  occorre  prevedere la possibilita' di ampliare la
platea dei possibili operatori interessati, ammettendo alla procedura
di  assegnazione  delle frequenze di cui al presente provvedimento la
partecipazione di consorzi fra imprese; anche in considerazione delle
specificita' tecnologiche e di mercato dei sistemi PAMR.
  Considerato  che l'utilizzo di una procedura selettiva con criterio
di aggiudicazione basato sulla migliore offerta economica ed aperta a
qualunque  soggetto  in possesso di dimostrate credenziali tecniche e
commerciali  nella  gestione  del servizio e' da considerarsi la piu'
adeguata  per  raggiungere  gli  obiettivi  di semplicita', equita' e
trasparenza   nella   valutazione   delle   offerte,  permettendo  di
aggiudicare  i diritti d'uso dello spettro a soggetti qualificati che
abbiano  dimostrato  propensione  ad  un  efficiente  utilizzo  della
risorsa scarsa oggetto di gara.
  Considerato che e' opportuno, oltre alla verifica delle credenziali
tecniche  e  commerciali  dei  soggetti  partecipanti,  fissare degli
obblighi  minimi  relativi  all'offerta  del  servizio, in termini di
copertura   geografica,   al  fine  di  assicurare  l'amministrazione
concedente   l'uso  delle  frequenze  sull'utilizzo  effettivo  delle
stesse.
  Considerato   che,   date   le   limitazioni  relative  alla  banda
disponibile  per  i sistemi PAMR, ed i requisiti minimi in termini di
banda  necessaria  per una singola rete, nonche' data la presenza dei
sistemi  PMR ad uso privato di analoga funzionalita', sia quelli gia'
in  esercizio sia quelli che potranno essere autorizzati ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 447/2001, o successive
disposizioni,  la  limitazione  a  due  soggetti  per area geografica
appare   ragionevole   ad   assicurare   un   iniziale   livello   di
competitivita' nel relativo mercato.
  Considerato  che  nel  nuovo  quadro  regolatorio comunitario delle
comunicazioni   elettroniche   la  licenza  individuale  come  titolo
abilitativo   all'offerta   di   reti   e  servizi  di  comunicazione
elettronica  e'  sostituita da una autorizzazione generale e che, nel
caso  di  utilizzo  di  risorse  scarse  come  le  frequenze, ai fini
dell'offerta   delle  dette  reti  e  servizi,  tali  frequenze  sono
assegnate    mediante    provvedimento   espresso   che   attribuisce
all'assegnatario  il  diritto  d'uso  delle  stesse,  corredabile  da
specifici obblighi.
  Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica concernente
una  indagine  conoscitiva  sulla  diffusione dei sistemi radiomobili
professionali  numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata
(PAMR:  Public  Access Mobile Radio), indetta con pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001;
  Visti   i   pareri   in   materia  pervenuti  dal  Ministero  delle
comunicazioni  in  data  8 luglio 2003 e dall'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato  in data 22 agosto 2003, sullo schema di
provvedimento adottato in data 19 giugno 2003;
  Considerato  che,  con  riferimento  all'osservazione formulata dal
Ministero   delle   comunicazioni   in   merito   all'imposizione  di
limitazioni  al  numero  di aree di estensione geografica nelle quali
uno  stesso soggetto puo' conseguire i diritti d'uso delle frequenze,
si  rileva che tali limitazioni appaiono di difficile giustificazione
alla  luce  delle  risultanze  della  consultazione  pubblica e della
necessita'  di  garantire un corretto bilanciamento fra l'esigenza di
favorire uno sviluppo locale dei servizi e quella dell'uso efficiente
delle frequenze.
  Considerato,  con  riferimento  al  parere formulato dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, quanto segue:
    a) per   quanto   attiene   all'eventuale   inserimento   di  una
disposizione  secondo  la  quale  "la  partecipazione ad un consorzio
ovvero ad un raggruppamento temporaneo da parte di due o piu' imprese
e'  ammessa  soltanto  per  le  imprese  che,  a causa della limitata
capacita'  tecnica  o  economico-finanziaria,  non  sono  in grado di
partecipare individualmente alla gara", l'Autorita' ritiene che essa,
attenendo  alla  sfera  dei  requisiti  soggettivi  dei partecipanti,
rientri nelle previsioni relative al bando di gara;
    b) per   quanto   attiene   all'eventuale   inserimento   di  una
disposizione  che "vincoli le imprese a presentarsi nei diversi lotti
nella  stessa  forma  (singola  o  associata)  e,  in  caso  di forma
associata,   con   la   stessa   composizione",  l'Autorita'  ritiene
condivisibile  tale  previsione,  concordando  col fatto che essa sia
"idonea  ad  impedire  comportamenti  strategici  concordati  tra  le
imprese, che si potrebbero realizzare mediante la partecipazione come
impresa  singola  in alcuni lotti e come partecipante ad un consorzio
in  altri  lotti  ovvero  sotto  forma  di  consorzi  a  composizione
variabile a seconda del lotto";
    c) per  quanto attiene all'eventuale inserimento della previsione
concernente  "il  divieto  di  partecipazione per le imprese, singole
ovvero  riunite  in  consorzi, che abbiano, al di la' dei rapporti di
controllo, anche semplici rapporti di collegamento ai sensi dell'art.
2359,  comma  3, del codice civile, con altre imprese partecipanti, a
loro  volta  singolarmente  o  in quanto componenti di consorzi", nel
condividere  la  necessita' di evitare possibili situazioni di scarsa
concorrenza  tra le imprese in gara per blocchi di frequenze relativi
alla  medesima  area geografica, l'Autorita' ritiene che il requisito
previsto  della  mancanza  reciproca  fra i partecipanti di influenza
dominante  ai  sensi  dell'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997,
sia  idoneo  a  raggiungere  lo scopo dell'indipendenza degli stessi,
considerando   l'ampio  numero  di  fattispecie  ricomprese  in  tale
previsione normativa;
    d) per  quanto  attiene  infine  all'eventuale inserimento di una
"esclusione  dalla  gara  per  i  concorrenti coinvolti in situazioni
oggettive  lesive  della  par  condicio  tra i concorrenti e/o lesive
della  segretezza  delle offerte", nel condividere tale disposizione,
l'autorita' ritiene che anch'essa attenga alle previsioni del bando e
del disciplinare di gara.
  Udita  la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) "sistema    radiomobile   professionale":   un   sistema   per
radiocomunicazioni  ad uso professionale tra stazioni base e stazioni
mobili  terrestri, che consente di effettuare comunicazioni di fonia,
dati,  messaggi precodificati, ed include prestazioni specifiche come
la  chiamata  di  gruppo,  la  chiamata  di priorita', la chiamata di
emergenza;
    b) "sistema   radiomobile  professionale  numerico":  un  sistema
radiomobile  professionale  basato  su  tecnologie  digitali  per  la
codifica, la modulazione ed il trasporto delle informazioni;
    c) "sistema  radiomobile  professionale  analogico":  un  sistema
radiomobile  professionale  basato  su  tecnologie  analogiche per la
modulazione ed il trasporto delle informazioni;
    d) "sistema  radiomobile  professionale in tecnica multiaccesso":
un sistema radiomobile professionale che consente agli utenti gestiti
da  una  o  piu'  stazioni  base  di  accedere ad un gruppo comune di
frequenze;
    e) "sistema  radiomobile professionale a gestione centralizzata":
un  sistema  radiomobile  professionale per il quale e' assegnata una
determinata  banda di frequenze ad un operatore, il quale organizza e
gestisce  il  sistema e pone il servizio a disposizione degli utenti,
ottimizzando l'uso delle frequenze;
    f) "aggiudicatario":  un  soggetto  che  risulta assegnatario dei
diritti  d'uso  delle  frequenze, in seguito alle procedure stabilite
dal presente provvedimento;
    g) "area   di   estensione   geografica":  l'area  geografica  di
assegnazione  dei  diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente
provvedimento,  corrispondente  al  territorio di una singola regione
italiana  o  della  provincia  autonoma  di  Trento o della provincia
autonoma   di   Bolzano,   come   definite   dai   relativi   confini
amministrativi;
    h) "PFD  (Power Flux Density)": flusso di densita' di potenza per
unita' di spettro, espresso in dBW/(MHz * mq);
    i) "spettro  accoppiato": due porzioni di spettro radioelettrico,
della  stessa  ampiezza,  utilizzabili  per  sistemi di comunicazioni
duplex;
    j) "PAMR  (Public  Access Mobile Radio)": l'acronimo per indicare
un  sistema  radiomobile  professionale  in  tecnica  multiaccesso  a
gestione centralizzata;
    k) "sistema  PAMR numerico": un sistema radiomobile professionale
numerico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;
    l) "sistema PAMR analogico": un sistema radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;
    m) "blocchi  di  frequenze  in  gara":  la  banda disponibile per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente
provvedimento,  destinata  ai  servizi  radiomobili  professionali in
tecnica multiaccesso a gestione centralizzata; essa e' costituita:
      i.  dalle frequenze da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875
a  461,99375 MHz in spettro accoppiato, destinate di norma al sistema
PAMR analogico, complessivamente identificate come "blocco A";
      ii.  dalle frequenze da 452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a
464,9875  MHz  in  spettro  accoppiato,  destinate  al  sistema  PAMR
numerico, complessivamente identificate come "blocco B".
  2.  I  blocchi  di  frequenza  in  gara  si  intendono lordi, cioe'
inclusivi   delle  eventuali  bande  di  guardia  necessarie  per  la
protezione dalle interferenze.
                               Art. 2.

                   Scopo ed ambito di applicazione

  1.  Il  presente provvedimento detta la disciplina applicabile alle
procedure  per  l'assegnazione  dei  diritti d'uso delle frequenze ai
fini  dell'installazione  e fornitura di reti di telecomunicazioni di
tipo  radiomobile  professionale  in  tecnica multiaccesso a gestione
centralizzata (PAMR) e dell'offerta al pubblico dei relativi servizi,
per ciascuna area di estensione geografica prevista.
  2.  Gli  aggiudicatari  sono  tenuti a richiedere, ove non ne siano
gia'  in possesso, gli altri eventuali titoli necessari all'esercizio
dell'attivita'  di  cui  al  comma  precedente  secondo  le modalita'
previste dalle norme vigenti.
Capo II 

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER I SISTEMI PAMR 

                               Art. 3.

                          Durata e rinnovo

  1. I diritti d'uso delle frequenze concessi con le procedure di cui
al  presente  provvedimento  sono  assegnati  in  conformita'  con la
normativa  vigente  per  una  durata  massima  di  venti anni, e sono
rinnovabili secondo le stesse norme.
                               Art. 4.

     Numero dei soggetti autorizzabili e tecnologie utilizzabili

  1.  In  relazione alla disponibilita' delle frequenze per i sistemi
PAMR di cui al presente provvedimento, secondo le modalita' stabilite
dal  Ministero delle comunicazioni nel successivo bando di gara, sono
concessi  ad  un  massimo  di due soggetti diritti d'uso per ciascuna
area   di  estensione  geografica.  Ciascun  soggetto  puo'  ottenere
l'assegnazione di diritti relativi ad uno dei blocchi di frequenze in
gara per ciascuna area di estensione geografica.
  2.  L'aggiudicatario  del  blocco  A  di  frequenze  in  gara  puo'
utilizzare   le   relative   frequenze   per  sistemi  PAMR  numerici
compatibili,  su  tutte  o  specifiche aree di estensione geografica,
adottando una idonea canalizzazione.
  3.  L'aggiudicatario  del  blocco  B che intende utilizzare sistemi
numerici con standard diversi da quelli armonizzati europei, o che si
siano  dimostrati  con  essi  compatibili,  o con specifiche tecniche
pubblicate  equivalenti, fermi restando gli altri obblighi previsti e
compatibilmente  con  l'ampiezza  dei  blocchi, in mancanza di idonee
raccomandazioni  a  livello europeo in materia di compatibilita', sia
nella  stessa  che  nelle  bande  adiacenti, si impegna a non causare
interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.
                               Art. 5.

                        Obblighi di copertura

  1.  Il titolare dei diritti d'uso delle frequenze ottenuti ai sensi
del presente provvedimento, in ciascuna area di estensione geografica
in  cui  e' assegnatario, e' tenuto ad offrire il servizio almeno nei
comuni  capoluogo di provincia appartenenti alla detta area, entro 24
mesi  dal  rilascio dei diritti d'uso, ovvero dal termine del periodo
di  sperimentazione eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 13, ed
almeno  in tutti i comuni con piu' di 150.000 abitanti, entro 48 mesi
dallo   stesso   termine,   utilizzando   direttamente  le  frequenze
assegnate.
                               Art. 6.

                   Interconnessione e numerazioni

  1.  L'interconnessione  dei  sistemi radiomobili di cui al presente
provvedimento   con   le   altre   reti  pubbliche  di  comunicazioni
elettroniche  per  il  raggiungimento  delle  finalita'  proprie  del
servizio  e'  regolata  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
interconnessione ed accesso.
  2. Eventuali numerazioni ai fini dell'offerta dei servizi di cui al
presente  provvedimento  sono  assegnate  in conformita' alle vigenti
disposizioni  del  Piano  nazionale  di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni.
Capo III 

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI DIRITTI D'USO 

                               Art. 7.

Partecipazione  alle  procedure  di  rilascio dei diritti d'uso delle
                              frequenze

  1.  Il  Ministero  delle  comunicazioni attribuisce i diritti d'uso
delle  frequenze  di  cui al presente provvedimento con una procedura
aperta  a  tutti  i  soggetti  in possesso dei requisiti previsti dal
bando  di  gara.  Tali  requisiti  comprendono  l'idoneita' tecnica e
commerciale dei soggetti alla fornitura del servizio PAMR.
  2.  La  partecipazione  di societa' consortili di cui all'art. 2602
del codice civile e' ammessa, a condizione che queste assumano, anche
successivamente  all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei
diritti  d'uso,  la  forma  di  societa'  di  capitali secondo quanto
stabilito   dall'art.  2615-ter  del  codice  civile,  rispettando  i
seguenti ulteriori requisiti:
    a) l'atto  costitutivo  deve  prevedere  l'obbligo  per i soci di
versare contributi in denaro;
    b) per  tutta  la  durata  dei diritti d'uso, il capitale sociale
deve  essere  mantenuto  nella  misura  del valore minimo fissato nel
bando di gara;
    c) la  durata  deve  essere  almeno  pari alla durata dei diritti
d'uso;
    d) l'oggetto   sociale   preveda  il  complesso  delle  attivita'
connesse ai diritti d'uso;
    e) le   eventuali   societa'  estere  partecipanti  al  consorzio
rispettino  gli  stessi requisiti stabiliti per le societa' estere al
comma 1.
  3.  I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al comma 1, devono
fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica
per le quali si richiede la partecipazione, e del sistema tecnico che
intendono  adottare,  anche  in conformita' con quanto stabilito alla
nota n. 104 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
  4. I soggetti che richiedono la partecipazione per piu' di una area
di  estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed
in  caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree
richieste, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.
  5.  Nella  medesima  area  di  estensione  geografica  non  possono
partecipare alla procedura di cui al presente articolo, singolarmente
o in quanto componenti di consorzio, soggetti che:
    a) esercitino    controllo,    diretto    o    indiretto,   anche
congiuntamente,  su un altro partecipante a sua volta singolarmente o
in quanto componente di consorzio;
    b) siano  sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche  congiuntamente,  da parte di un altro partecipante a sua volta
singolarmente o in quanto componente di consorzio;
    c) siano  sottoposti  al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente,  da  parte  di un soggetto che a sua volta controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante a sua volta
singolarmente o in quanto componente di consorzio.
  6.  Ai fini del precedente comma 3 il controllo sussiste, anche con
riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  societa', nei casi previsti
dall'art.  2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice civile, e si
considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo
prova  contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della
legge n. 249/1997.
                               Art. 8.

             Rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

  1.  L'assegnazione  delle frequenze, e conseguentemente il rilascio
dei  diritti  d'uso,  per  ciascuna  area  di  estensione  geografica
prevista,  avviene  sulla base di una graduatoria basata sull'importo
offerto,  anche  attraverso  un sistema di miglioramenti competitivi,
secondo  le  modalita'  stabilite  nel bando di gara, a partire da un
importo  minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica
e  per  ciascun blocco di frequenze in gara, ed indicato nello stesso
bando    di    gara.    La    procedura   di   assegnazione   avviene
contemporaneamente   per  tutte  le  aree  di  estensione  geografica
interessate.
  2. Nella procedura di cui al comma 1 e' consentita la presentazione
di  offerte su un blocco di frequenze di una certa area di estensione
geografica  condizionate  all'esito  delle  offerte  su altre aree di
estensione  geografica, secondo le modalita' specificate nel bando di
gara.
  3.  II  Ministero delle comunicazioni rilascia agli aggiudicatari i
diritti d'uso delle frequenze entro sessanta giorni dal termine della
procedura di assegnazione di cui al comma 1.
  4.  Il  Ministero  delle  comunicazioni,  nella  predisposizione ed
effettuazione della procedura per la concessione dei diritti d'uso di
cui  al presente provvedimento, puo' avvalersi di un soggetto esterno
appositamente   designato   dotato   dei   necessari   requisiti   di
imparzialita' e neutralita'.
                               Art. 9.

            Disposizioni in caso di frequenze inassegnate

  1.   Qualora   all'esito   della   procedura  di  cui  all'articolo
precedente,  per  qualche  area  di  estensione  geografica risultino
blocchi di frequenza inassegnati, l'Autorita' si riserva di stabilire
con   successivo   provvedimento   idonee   procedure   per  la  loro
assegnazione.
Capo IV 

NORME APPLICABILI AGLI AGGIUDICATARI 

                              Art. 10.

                         Contributi ed oneri

  1.   Gli  aggiudicatari  sono  tenuti  al  versamento  dell'offerta
prodotta al termine della procedura di cui all'art. 8, per le aree di
estensione  geografica  interessate,  a  titolo  di contributo per la
concessione  dei  diritti  d'uso  delle  frequenze di cui al presente
provvedimento.  Le  modalita'  di versamento di detto contributo sono
fissate nel bando di gara.
  2.  Gli  aggiudicatari sono tenuti al versamento dei contributi per
il  rilascio dei diritti d'uso e per le verifiche e controlli annuali
e  degli  altri  contributi  previsti  dalla  vigente  normativa, ivi
inclusi   quelli   per   gli  altri  eventuali  titoli  autorizzatori
richiesti.
  3.  Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso
il  compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno di cui all'art. 8,
comma  4,  sono  posti  a  carico  degli  aggiudicatari,  secondo  le
modalita' previste nel bando di gara.
                              Art. 11.

               Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni

  1.  Gli  aggiudicatari  sono  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi
previsti  dalla  normativa  vigente in materia di diritti d'uso delle
frequenze ed utilizzo delle radiofrequenze stesse.
  2.  Gli  aggiudicatari che operano in prossimita' del confine dello
Stato   sono  tenuti  a  rispettare  le  procedure  di  coordinamento
stabilite dagli accordi transfrontalieri.
  3.  Gli  aggiudicatari  che  operano  in prossimita' del confine di
un'area  di  estensione  geografica  si  impegnano  ad  effettuare il
coordinamento  delle  rispettive  frequenze con gli aggiudicatari che
operano  nelle  aree  di estensione geografica confinanti. In caso di
controversie  puo'  essere  imposto  l'obbligo che il PFD (power flux
density)  prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base
non superi livelli prestabiliti.
  4.  Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee
ad   evitare   interferenze  con  altri  utilizzatori  dello  spettro
elettromagnetico   autorizzati.   Per   l'effettivo  esercizio  degli
impianti  sono  tenuti  al  rispetto  delle  vigenti norme in materia
urbanistica,  antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene
del  lavoro,  nonche'  al  rispetto  dei  vigenti valori limite delle
emissioni elettromagnetiche, provvedendo ad acquisire a propria cura,
per  ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da
parte delle autorita' competenti.
  5.  Fatte  salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in
caso   di   inadempimento   degli   obblighi   previsti   dal  titolo
autorizzatorio  rilasciato, agli aggiudicatari che non rispettano gli
obblighi  di  cui  all'art.  5,  puo'  essere  disposta la revoca dei
diritti  d'uso  delle  frequenze  nelle aree di estensione geografica
interessate  ed  e'  immediatamente  inibito  l'uso  delle  frequenze
precedentemente  assegnate. In tal caso nessun rimborso e' dovuto per
i contributi gia' erogati dagli aggiudicatari soggetti alla sanzione.
  6.   Ai   fini  dell'installazione  o  dell'esercizio  di  stazioni
ricetrasmittenti  negli  aeroporti  civili  e  nelle  aree  adiacenti
soggette  alle  relative  servitu',  l'aggiudicatario  e'  tenuto  ad
acquisire   preventivamente  il  benestare  di  competenza  dell'Ente
nazionale  per  l'aviazione  civile  relativamente  agli  aspetti  di
sicurezza aeronautici.
  7. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza e riservatezza delle reti e dei servizi.
                              Art. 12.

    Approvazione delle apparecchiature e delle interfacce di rete

  1.  Le apparecchiature utilizzate dagli aggiudicatari devono essere
conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.
  2.   Le   interfacce   tecniche   dei   sistemi   utilizzati  dagli
aggiudicatari,  qualora  non gia' pubbliche, devono essere pubblicate
in   maniera  esatta  ed  adeguata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita'  europee,  ai  sensi  di  quanto  previsto all'art. 4 della
direttiva   n.   1999/5/CE,  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto
ministeriale 20 marzo 2002.
Capo V 

DISPOSIZIONI FINALI 

                              Art. 13.

                           Sperimentazione

  1.   Agli   aggiudicatari  e'  consentita  la  sperimentazione  del
servizio,    previa   idonea   comunicazione   al   Ministero   delle
comunicazioni,  all'interno  dell'area  di  estensione  geografica di
validita' del proprio diritto d'uso.
                              Art. 14.

                           S v i l u p p i

  1.   In  relazione  al  futuro  sviluppo  dei  sistemi  radiomobili
professionali  o  all'eventuale  attribuzione  di  ulteriori bande di
frequenza  a  tali sistemi, l'Autorita' si riserva di adottare idonee
procedure   per  l'assegnazione  di  ulteriori  diritti  d'uso  delle
frequenze o per l'assegnazione di ulteriore banda agli aggiudicatari.
  2.  L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento
non  da'  titolo  per  l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori
frequenze,  ne' nelle bande oggetto del presente provvedimento ne' in
altre bande.
  3.  L'Autorita'  si riserva di adeguare il presente provvedimento a
eventuali  decisioni  comunitarie  ed  internazionali  in  materia di
standard e di compatibilita', di utilizzo armonizzato delle frequenze
attribuite ai sistemi radiomobili professionali.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  bollettino ufficiale dell'Autorita', ed
entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Napoli, 11 settembre 2003
                                                 Il presidente: Cheli

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