
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 11 settembre 2003
Disciplina relativa alle procedure per l'assegnazione di frequenze
per il servizio radiomobile professionale a gestione centralizzata
[Public Access Mobile Radio (PAMR)]. (Deliberazione n. 311/03/CONS).
L'AUTORITA'
Nella sua riunione di consiglio dell'11 settembre 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999, e
dalla delibera dell'Autorita' n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998
recante "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali
e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi
di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1998;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998,
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del
10 giugno 1998;
Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco
riconoscimento della loro conformita';
Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000,
"Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, "Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
24 marzo 2001;
Vista la propria delibera n. 235/01/CONS del 30 maggio 2001,
"Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni e le licenze
individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di
telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del
21 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre
2001, n. 447, che emana il regolamento recante disposizioni in
materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i
servizi di telecomunicazione ad uso privato;
Visto il regolamento concernente le interfacce offerte dagli
operatori di telecomunicazioni adottato con decreto del Ministro
delle comunicazioni del 20 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio
2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n.
211, "Regolamento recante modifiche all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di
licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;
Vista la nota n. 0003933 del 13 novembre 2002 del Ministero delle
comunicazioni in materia di bande di frequenza per il sistema
radiomobile professionale a gestione centralizzata;
Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e
i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo 1996 sulle
bande di frequenza per l'introduzione del Trans European Trunked
Radio System (TETRA), successivamente denominato Terrestrial Trunked
Radio;
Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)02 del 10 marzo 1999
sull'esenzione della licenza individuale per i terminali mobili
TETRA;
Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)03 del 10 marzo 1999
sulla libera circolazione ed uso dei terminali mobili civili TETRA;
Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)21 del 12 marzo 2001
sulla banda di frequenza armonizzata da designare per l'uso in Direct
Mode Operation (DMO) dei sistemi mobili digitali terrestri;
Vista la decisione della CEPT n. ECC/DEC/(02)03 del 15 marzo 2002
sulla disponibilita' di bande di frequenza per l'introduzione dei
sistemi digitali terrestri mobili a banda stretta PMR/PAMR nella
banda a 400 MHz;
Considerato che il vigente Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, in particolare la nota n. 104, riserva le bande di
frequenza da 452 a 455 MHz e da 462 a 465 MHz ai sistemi radiomobili
professionali numerici ad accesso multiplo, di tipo autogestito o a
gestione centralizzata, operanti con standard armonizzati europei, o
che si siano dimostrati con essi compatibili, o con specifiche
tecniche pubblicate equivalenti.
Considerato che la comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000
identifica 90 canali (con canalizzazione a 12,5 kHz) in spettro
accoppiato da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375
MHz, per l'utilizzazione per i sistemi radiomobili analogici a
gestione centralizzata (PAMR, Public Access Mobile Radio) e che la
medesima comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000 identifica 90
canali (con canalizzazione a 25 kHz) in spettro accoppiato da
452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a 464,9875 MHz, per
l'utilizzazione per i sistemi radiomobili numerici a gestione
centralizzata (PAMR, Public Access Mobile Radio).
Considerato che il vigente Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, alla nota n. 103, dispone che, in accordo con la decisione
CEPT n. ECC/DEC/(02)03, 2x2 MHz di banda aggiuntiva saranno resi
disponibili per i sistemi numerici ad accesso multiplo PMR/PAMR, in
base alle esigenze di mercato. Considerato che, pur essendo in atto,
da parte del Ministero delle comunicazioni, le attivita' in ordine
alla loro identificazione e successiva liberazione, in carenza di un
espressa integrazione al piano di ripartizione delle frequenze, non
e' allo stato possibile includere tali frequenze nelle procedure di
cui al presente provvedimento.
Considerato che, ai fini di consentire un utilizzo il piu'
efficiente possibile della banda destinata ai sistemi radiomobili
professionali a gestione centralizzata, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni (di seguito Autorita) intende consentire agli
assegnatari della banda citata da 450,86875 a 451,99375 MHz e da
460,86875 a 461,99375 MHz di poter utilizzare anche apparati di tipo
numerico, adottando l'appropriata canalizzazione, pur di non arrecare
interferenze nocive agli altri utilizzatori autorizzati nelle bande
adiacenti.
Considerato che occorre prevedere la possibilita' di ampliare la
platea dei possibili operatori interessati, ammettendo alla procedura
di assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento la
partecipazione di consorzi fra imprese; anche in considerazione delle
specificita' tecnologiche e di mercato dei sistemi PAMR.
Considerato che l'utilizzo di una procedura selettiva con criterio
di aggiudicazione basato sulla migliore offerta economica ed aperta a
qualunque soggetto in possesso di dimostrate credenziali tecniche e
commerciali nella gestione del servizio e' da considerarsi la piu'
adeguata per raggiungere gli obiettivi di semplicita', equita' e
trasparenza nella valutazione delle offerte, permettendo di
aggiudicare i diritti d'uso dello spettro a soggetti qualificati che
abbiano dimostrato propensione ad un efficiente utilizzo della
risorsa scarsa oggetto di gara.
Considerato che e' opportuno, oltre alla verifica delle credenziali
tecniche e commerciali dei soggetti partecipanti, fissare degli
obblighi minimi relativi all'offerta del servizio, in termini di
copertura geografica, al fine di assicurare l'amministrazione
concedente l'uso delle frequenze sull'utilizzo effettivo delle
stesse.
Considerato che, date le limitazioni relative alla banda
disponibile per i sistemi PAMR, ed i requisiti minimi in termini di
banda necessaria per una singola rete, nonche' data la presenza dei
sistemi PMR ad uso privato di analoga funzionalita', sia quelli gia'
in esercizio sia quelli che potranno essere autorizzati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, o successive
disposizioni, la limitazione a due soggetti per area geografica
appare ragionevole ad assicurare un iniziale livello di
competitivita' nel relativo mercato.
Considerato che nel nuovo quadro regolatorio comunitario delle
comunicazioni elettroniche la licenza individuale come titolo
abilitativo all'offerta di reti e servizi di comunicazione
elettronica e' sostituita da una autorizzazione generale e che, nel
caso di utilizzo di risorse scarse come le frequenze, ai fini
dell'offerta delle dette reti e servizi, tali frequenze sono
assegnate mediante provvedimento espresso che attribuisce
all'assegnatario il diritto d'uso delle stesse, corredabile da
specifici obblighi.
Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica concernente
una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili
professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata
(PAMR: Public Access Mobile Radio), indetta con pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001;
Visti i pareri in materia pervenuti dal Ministero delle
comunicazioni in data 8 luglio 2003 e dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, sullo schema di
provvedimento adottato in data 19 giugno 2003;
Considerato che, con riferimento all'osservazione formulata dal
Ministero delle comunicazioni in merito all'imposizione di
limitazioni al numero di aree di estensione geografica nelle quali
uno stesso soggetto puo' conseguire i diritti d'uso delle frequenze,
si rileva che tali limitazioni appaiono di difficile giustificazione
alla luce delle risultanze della consultazione pubblica e della
necessita' di garantire un corretto bilanciamento fra l'esigenza di
favorire uno sviluppo locale dei servizi e quella dell'uso efficiente
delle frequenze.
Considerato, con riferimento al parere formulato dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, quanto segue:
a) per quanto attiene all'eventuale inserimento di una
disposizione secondo la quale "la partecipazione ad un consorzio
ovvero ad un raggruppamento temporaneo da parte di due o piu' imprese
e' ammessa soltanto per le imprese che, a causa della limitata
capacita' tecnica o economico-finanziaria, non sono in grado di
partecipare individualmente alla gara", l'Autorita' ritiene che essa,
attenendo alla sfera dei requisiti soggettivi dei partecipanti,
rientri nelle previsioni relative al bando di gara;
b) per quanto attiene all'eventuale inserimento di una
disposizione che "vincoli le imprese a presentarsi nei diversi lotti
nella stessa forma (singola o associata) e, in caso di forma
associata, con la stessa composizione", l'Autorita' ritiene
condivisibile tale previsione, concordando col fatto che essa sia
"idonea ad impedire comportamenti strategici concordati tra le
imprese, che si potrebbero realizzare mediante la partecipazione come
impresa singola in alcuni lotti e come partecipante ad un consorzio
in altri lotti ovvero sotto forma di consorzi a composizione
variabile a seconda del lotto";
c) per quanto attiene all'eventuale inserimento della previsione
concernente "il divieto di partecipazione per le imprese, singole
ovvero riunite in consorzi, che abbiano, al di la' dei rapporti di
controllo, anche semplici rapporti di collegamento ai sensi dell'art.
2359, comma 3, del codice civile, con altre imprese partecipanti, a
loro volta singolarmente o in quanto componenti di consorzi", nel
condividere la necessita' di evitare possibili situazioni di scarsa
concorrenza tra le imprese in gara per blocchi di frequenze relativi
alla medesima area geografica, l'Autorita' ritiene che il requisito
previsto della mancanza reciproca fra i partecipanti di influenza
dominante ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997,
sia idoneo a raggiungere lo scopo dell'indipendenza degli stessi,
considerando l'ampio numero di fattispecie ricomprese in tale
previsione normativa;
d) per quanto attiene infine all'eventuale inserimento di una
"esclusione dalla gara per i concorrenti coinvolti in situazioni
oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte", nel condividere tale disposizione,
l'autorita' ritiene che anch'essa attenga alle previsioni del bando e
del disciplinare di gara.
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "sistema radiomobile professionale": un sistema per
radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni base e stazioni
mobili terrestri, che consente di effettuare comunicazioni di fonia,
dati, messaggi precodificati, ed include prestazioni specifiche come
la chiamata di gruppo, la chiamata di priorita', la chiamata di
emergenza;
b) "sistema radiomobile professionale numerico": un sistema
radiomobile professionale basato su tecnologie digitali per la
codifica, la modulazione ed il trasporto delle informazioni;
c) "sistema radiomobile professionale analogico": un sistema
radiomobile professionale basato su tecnologie analogiche per la
modulazione ed il trasporto delle informazioni;
d) "sistema radiomobile professionale in tecnica multiaccesso":
un sistema radiomobile professionale che consente agli utenti gestiti
da una o piu' stazioni base di accedere ad un gruppo comune di
frequenze;
e) "sistema radiomobile professionale a gestione centralizzata":
un sistema radiomobile professionale per il quale e' assegnata una
determinata banda di frequenze ad un operatore, il quale organizza e
gestisce il sistema e pone il servizio a disposizione degli utenti,
ottimizzando l'uso delle frequenze;
f) "aggiudicatario": un soggetto che risulta assegnatario dei
diritti d'uso delle frequenze, in seguito alle procedure stabilite
dal presente provvedimento;
g) "area di estensione geografica": l'area geografica di
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente
provvedimento, corrispondente al territorio di una singola regione
italiana o della provincia autonoma di Trento o della provincia
autonoma di Bolzano, come definite dai relativi confini
amministrativi;
h) "PFD (Power Flux Density)": flusso di densita' di potenza per
unita' di spettro, espresso in dBW/(MHz * mq);
i) "spettro accoppiato": due porzioni di spettro radioelettrico,
della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazioni
duplex;
j) "PAMR (Public Access Mobile Radio)": l'acronimo per indicare
un sistema radiomobile professionale in tecnica multiaccesso a
gestione centralizzata;
k) "sistema PAMR numerico": un sistema radiomobile professionale
numerico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;
l) "sistema PAMR analogico": un sistema radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;
m) "blocchi di frequenze in gara": la banda disponibile per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente
provvedimento, destinata ai servizi radiomobili professionali in
tecnica multiaccesso a gestione centralizzata; essa e' costituita:
i. dalle frequenze da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875
a 461,99375 MHz in spettro accoppiato, destinate di norma al sistema
PAMR analogico, complessivamente identificate come "blocco A";
ii. dalle frequenze da 452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a
464,9875 MHz in spettro accoppiato, destinate al sistema PAMR
numerico, complessivamente identificate come "blocco B".
2. I blocchi di frequenza in gara si intendono lordi, cioe'
inclusivi delle eventuali bande di guardia necessarie per la
protezione dalle interferenze.
Art. 2.
Scopo ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento detta la disciplina applicabile alle
procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ai
fini dell'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni di
tipo radiomobile professionale in tecnica multiaccesso a gestione
centralizzata (PAMR) e dell'offerta al pubblico dei relativi servizi,
per ciascuna area di estensione geografica prevista.
2. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano
gia' in possesso, gli altri eventuali titoli necessari all'esercizio
dell'attivita' di cui al comma precedente secondo le modalita'
previste dalle norme vigenti.
Capo II
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER I SISTEMI PAMR
Art. 3.
Durata e rinnovo
1. I diritti d'uso delle frequenze concessi con le procedure di cui
al presente provvedimento sono assegnati in conformita' con la
normativa vigente per una durata massima di venti anni, e sono
rinnovabili secondo le stesse norme.
Art. 4.
Numero dei soggetti autorizzabili e tecnologie utilizzabili
1. In relazione alla disponibilita' delle frequenze per i sistemi
PAMR di cui al presente provvedimento, secondo le modalita' stabilite
dal Ministero delle comunicazioni nel successivo bando di gara, sono
concessi ad un massimo di due soggetti diritti d'uso per ciascuna
area di estensione geografica. Ciascun soggetto puo' ottenere
l'assegnazione di diritti relativi ad uno dei blocchi di frequenze in
gara per ciascuna area di estensione geografica.
2. L'aggiudicatario del blocco A di frequenze in gara puo'
utilizzare le relative frequenze per sistemi PAMR numerici
compatibili, su tutte o specifiche aree di estensione geografica,
adottando una idonea canalizzazione.
3. L'aggiudicatario del blocco B che intende utilizzare sistemi
numerici con standard diversi da quelli armonizzati europei, o che si
siano dimostrati con essi compatibili, o con specifiche tecniche
pubblicate equivalenti, fermi restando gli altri obblighi previsti e
compatibilmente con l'ampiezza dei blocchi, in mancanza di idonee
raccomandazioni a livello europeo in materia di compatibilita', sia
nella stessa che nelle bande adiacenti, si impegna a non causare
interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.
Art. 5.
Obblighi di copertura
1. Il titolare dei diritti d'uso delle frequenze ottenuti ai sensi
del presente provvedimento, in ciascuna area di estensione geografica
in cui e' assegnatario, e' tenuto ad offrire il servizio almeno nei
comuni capoluogo di provincia appartenenti alla detta area, entro 24
mesi dal rilascio dei diritti d'uso, ovvero dal termine del periodo
di sperimentazione eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 13, ed
almeno in tutti i comuni con piu' di 150.000 abitanti, entro 48 mesi
dallo stesso termine, utilizzando direttamente le frequenze
assegnate.
Art. 6.
Interconnessione e numerazioni
1. L'interconnessione dei sistemi radiomobili di cui al presente
provvedimento con le altre reti pubbliche di comunicazioni
elettroniche per il raggiungimento delle finalita' proprie del
servizio e' regolata dalle disposizioni vigenti in materia di
interconnessione ed accesso.
2. Eventuali numerazioni ai fini dell'offerta dei servizi di cui al
presente provvedimento sono assegnate in conformita' alle vigenti
disposizioni del Piano nazionale di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni.
Capo III
PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI DIRITTI D'USO
Art. 7.
Partecipazione alle procedure di rilascio dei diritti d'uso delle
frequenze
1. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso
delle frequenze di cui al presente provvedimento con una procedura
aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
bando di gara. Tali requisiti comprendono l'idoneita' tecnica e
commerciale dei soggetti alla fornitura del servizio PAMR.
2. La partecipazione di societa' consortili di cui all'art. 2602
del codice civile e' ammessa, a condizione che queste assumano, anche
successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei
diritti d'uso, la forma di societa' di capitali secondo quanto
stabilito dall'art. 2615-ter del codice civile, rispettando i
seguenti ulteriori requisiti:
a) l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di
versare contributi in denaro;
b) per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale
deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel
bando di gara;
c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti
d'uso;
d) l'oggetto sociale preveda il complesso delle attivita'
connesse ai diritti d'uso;
e) le eventuali societa' estere partecipanti al consorzio
rispettino gli stessi requisiti stabiliti per le societa' estere al
comma 1.
3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al comma 1, devono
fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica
per le quali si richiede la partecipazione, e del sistema tecnico che
intendono adottare, anche in conformita' con quanto stabilito alla
nota n. 104 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
4. I soggetti che richiedono la partecipazione per piu' di una area
di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed
in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree
richieste, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.
5. Nella medesima area di estensione geografica non possono
partecipare alla procedura di cui al presente articolo, singolarmente
o in quanto componenti di consorzio, soggetti che:
a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche
congiuntamente, su un altro partecipante a sua volta singolarmente o
in quanto componente di consorzio;
b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante a sua volta
singolarmente o in quanto componente di consorzio;
c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante a sua volta
singolarmente o in quanto componente di consorzio.
6. Ai fini del precedente comma 3 il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si
considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo
prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della
legge n. 249/1997.
Art. 8.
Rilascio dei diritti d'uso delle frequenze
1. L'assegnazione delle frequenze, e conseguentemente il rilascio
dei diritti d'uso, per ciascuna area di estensione geografica
prevista, avviene sulla base di una graduatoria basata sull'importo
offerto, anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi,
secondo le modalita' stabilite nel bando di gara, a partire da un
importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica
e per ciascun blocco di frequenze in gara, ed indicato nello stesso
bando di gara. La procedura di assegnazione avviene
contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica
interessate.
2. Nella procedura di cui al comma 1 e' consentita la presentazione
di offerte su un blocco di frequenze di una certa area di estensione
geografica condizionate all'esito delle offerte su altre aree di
estensione geografica, secondo le modalita' specificate nel bando di
gara.
3. II Ministero delle comunicazioni rilascia agli aggiudicatari i
diritti d'uso delle frequenze entro sessanta giorni dal termine della
procedura di assegnazione di cui al comma 1.
4. Il Ministero delle comunicazioni, nella predisposizione ed
effettuazione della procedura per la concessione dei diritti d'uso di
cui al presente provvedimento, puo' avvalersi di un soggetto esterno
appositamente designato dotato dei necessari requisiti di
imparzialita' e neutralita'.
Art. 9.
Disposizioni in caso di frequenze inassegnate
1. Qualora all'esito della procedura di cui all'articolo
precedente, per qualche area di estensione geografica risultino
blocchi di frequenza inassegnati, l'Autorita' si riserva di stabilire
con successivo provvedimento idonee procedure per la loro
assegnazione.
Capo IV
NORME APPLICABILI AGLI AGGIUDICATARI
Art. 10.
Contributi ed oneri
1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta
prodotta al termine della procedura di cui all'art. 8, per le aree di
estensione geografica interessate, a titolo di contributo per la
concessione dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente
provvedimento. Le modalita' di versamento di detto contributo sono
fissate nel bando di gara.
2. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dei contributi per
il rilascio dei diritti d'uso e per le verifiche e controlli annuali
e degli altri contributi previsti dalla vigente normativa, ivi
inclusi quelli per gli altri eventuali titoli autorizzatori
richiesti.
3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso
il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno di cui all'art. 8,
comma 4, sono posti a carico degli aggiudicatari, secondo le
modalita' previste nel bando di gara.
Art. 11.
Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni
1. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di diritti d'uso delle
frequenze ed utilizzo delle radiofrequenze stesse.
2. Gli aggiudicatari che operano in prossimita' del confine dello
Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento
stabilite dagli accordi transfrontalieri.
3. Gli aggiudicatari che operano in prossimita' del confine di
un'area di estensione geografica si impegnano ad effettuare il
coordinamento delle rispettive frequenze con gli aggiudicatari che
operano nelle aree di estensione geografica confinanti. In caso di
controversie puo' essere imposto l'obbligo che il PFD (power flux
density) prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base
non superi livelli prestabiliti.
4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee
ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro
elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli
impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia
urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene
del lavoro, nonche' al rispetto dei vigenti valori limite delle
emissioni elettromagnetiche, provvedendo ad acquisire a propria cura,
per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da
parte delle autorita' competenti.
5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in
caso di inadempimento degli obblighi previsti dal titolo
autorizzatorio rilasciato, agli aggiudicatari che non rispettano gli
obblighi di cui all'art. 5, puo' essere disposta la revoca dei
diritti d'uso delle frequenze nelle aree di estensione geografica
interessate ed e' immediatamente inibito l'uso delle frequenze
precedentemente assegnate. In tal caso nessun rimborso e' dovuto per
i contributi gia' erogati dagli aggiudicatari soggetti alla sanzione.
6. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni
ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti
soggette alle relative servitu', l'aggiudicatario e' tenuto ad
acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di
sicurezza aeronautici.
7. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza e riservatezza delle reti e dei servizi.
Art. 12.
Approvazione delle apparecchiature e delle interfacce di rete
1. Le apparecchiature utilizzate dagli aggiudicatari devono essere
conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.
2. Le interfacce tecniche dei sistemi utilizzati dagli
aggiudicatari, qualora non gia' pubbliche, devono essere pubblicate
in maniera esatta ed adeguata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della
direttiva n. 1999/5/CE, con le modalita' di cui al decreto
ministeriale 20 marzo 2002.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Sperimentazione
1. Agli aggiudicatari e' consentita la sperimentazione del
servizio, previa idonea comunicazione al Ministero delle
comunicazioni, all'interno dell'area di estensione geografica di
validita' del proprio diritto d'uso.
Art. 14.
S v i l u p p i
1. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi radiomobili
professionali o all'eventuale attribuzione di ulteriori bande di
frequenza a tali sistemi, l'Autorita' si riserva di adottare idonee
procedure per l'assegnazione di ulteriori diritti d'uso delle
frequenze o per l'assegnazione di ulteriore banda agli aggiudicatari.
2. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento
non da' titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori
frequenze, ne' nelle bande oggetto del presente provvedimento ne' in
altre bande.
3. L'Autorita' si riserva di adeguare il presente provvedimento a
eventuali decisioni comunitarie ed internazionali in materia di
standard e di compatibilita', di utilizzo armonizzato delle frequenze
attribuite ai sistemi radiomobili professionali.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita', ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 11 settembre 2003
Il presidente: Cheli
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