
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 luglio 2003
Modificazioni al testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n.
488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui
all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, ed alle imprese di somministrazione di alimenti e
bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287;
Visto il comma 78 del predetto art. 52 che prevede che le modalita'
per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 siano determinate
sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministro delle
attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992 e le successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni, secondo il quale, a
decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le
direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al
decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 488/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita'
produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
Considerata la necessita' di apportare le necessarie modifiche e
integrazioni al testo unico sopra richiamato al fine di recepire le
previsioni di cui al citato art. 52, comma 77 della legge n.
448/2001, nonche' al fine di introdurre alcuni miglioramenti alle
modalita' ed alle procedure di concessione delle agevolazioni che
conferiscano maggiore efficacia allo strumento agevolativo;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 10 luglio 2003, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in particolare,
prevede che il testo sottoposto all'esame della Conferenza stessa
venga integrato con il seguente periodo: "Nei prossimi bandi della
legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'abbassamento della soglia per il
settore turismo puo' essere prevista per quelle realta' locali
individuate dalle regioni";
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al testo
unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
di seguito denominato "testo unico". Tali modifiche ed integrazioni
avranno efficacia per i bandi i cui termini di presentazione delle
domande siano ancora aperti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ad eccezione di quella di cui al comma 2, che avra'
efficacia per i bandi aperti successivamente a tale data.
2. Il punto 2.1 del testo unico e' sostituito dal seguente:
"2.1. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento
comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori ai
seguenti limiti:
500.000 euro per le attivita' del "settore industria", di cui al
successivo punto 2.2.a, ad eccezione delle costruzioni e dei servizi,
e per le attivita' del "settore turismo", di cui al successivo punto
2.2.b;
150.000 euro, per le attivita' del detto "settore industria",
limitatamente alle costruzioni ed ai servizi, e per le attivita' del
"settore commercio", di cui al successivo punto 2.2.c.
Nei prossimi bandi della legge 19 dicembre 1992, n. 488,
l'abbassamento della soglia per il "settore turismo" puo' essere
prevista per quelle realta' locali individuate dalle regioni".
3. Nel punto 2.2, lettera c) del testo unico sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel primo capoverso, al punto c1), dopo le parole
"classificati esercizi di vicinato", le parole da ", solo se
inseriti" a "con propria insegna commerciale" sono eliminate;
b) nel primo capoverso, alla fine del punto c5), il punto e'
sostituito da un punto e virgola;
c) nel primo capoverso, dopo il punto c5) e' inserito il
seguente:
"c6) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande,
effettuata da esercizi aperti al pubblico, di cui all'art. 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma
6, lettere a), b), e), f) e g) del medesimo art. 3, esclusivamente
per la realizzazione di programmi di investimento:
i) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano
l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o
servizi;
ii) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in
forme di franchising;
iii) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita'
del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o
attestati da camere di commercio, regioni o province";
d) nel terzo capoverso, dopo le parole "di cui alle lettere c1),
c2), c3)", le parole "e c4)" sono sostituite dalle parole ", c4) e
c6)";
e) nel terzo capoverso, dopo le parole "per gli esercizi di cui
alla lettera c1" sono inserite le parole "e c6)";
f) nel terzo capoverso, dopo le parole "finalizzati alla
"ristrutturazione" sono inserite le parole "e all'ammodernamento"".
g) nel terzo capoverso, alla fine del punto III), il punto e'
sostituito da un punto e virgola;
h) nel terzo capoverso, dopo il punto III) e' inserito il
seguente:
"IV) "ammodernamento" il programma che sia volto al
miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente
e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo,
all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di
strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attivita'
gestionale e di servizio.".
4. Nel punto 5 del testo unico sono introdotte le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) nel punto c4), penultimo capoverso, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "A tal fine, il Ministro delle attivita'
produttive, con proprio decreto, puo' destinare prioritariamente una
quota di dette risorse ai programmi di piu' rapida realizzazione,
definendo i relativi criteri e le modalita' anche per l'assunzione di
uno specifico impegno da parte delle imprese sostenuto da idonea
garanzia.";
b) al penultimo capoverso, dopo le parole "e' incrementato del
5%" le parole da "in relazione alla sussistenza" fino alle parole "I
suddetti incrementi sono cumulabili" sono sostituite dalle parole
"per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti
di certificazione ambientale (ISO 14001)".
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4 Ministero attivita' produttive, foglio n. 70
fp03-gr03