GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 275 DEL 26/11/2003


MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

DECRETO 12 novembre 2003 
Termini,  criteri e modalita' di effettuazione del bando tematico per
lo  sviluppo  nelle  piccole  e medie imprese dell'innovazione basata
sulle  tecnologie  dell'informazione  e della comunicazione (ICT), ai
sensi  dell'art.  11 della direttiva del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  16 gennaio 2001, recante le direttive
per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica.
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 gennaio  2001  recante  le direttive per la
concessione  delle  agevolazioni  del  FIT,  di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  dell'11 maggio  2001,  n. 1034240 esplicativa delle
modalita'  di  concessione ed erogazione delle agevolazioni del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
  Vista  la  circolare  del  Ministero delle attivita' produttive del
26 ottobre  2001,  n.  1035030  che  individua i soggetti gestori per
l'istruttoria   connessa   alle   agevolazioni   di  cui  alla  legge
17 febbraio 1982, n. 46;
  Visto  il parere positivo espresso dal Comitato tecnico di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni dell'8 e 29 luglio 2003
in  merito  alla  proposta  di emanazione di un bando tematico avente
come  obiettivo  lo  sviluppo  dell'innovazione delle piccole e medie
imprese,  come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  del  18 settembre  1997 (PMI), basato
sull'utilizzo    delle    tecnologie    dell'informazione   e   della
comunicazione  (ICT),  utilizzando le procedure previste dall'art. 11
della direttiva del 16 gennaio 2001;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Conferenza  Stato-regioni nella
seduta del 23 settembre 2003 sui criteri di selezione dei programmi;
  Visto il decreto interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro
delle   attivita'   produttive   e   del   Ministro  dell'innovazione
tecnologica,  che  in  particolare  all'art.  1 destina allo sviluppo
dell'innovazione  delle  piccole  e  medie imprese, come definite dai
decreti    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato  del  18 settembre  1997 (PMI), basato sull'utilizzo
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  (ICT),
risorse  pari a 62,8 MEuro, e all'art. 6 individua nelle procedure di
cui  all'art.  11  della direttiva 16 gennaio 2001, nell'ambito dalla
legge 17 febbraio 1982, n. 46, quelle da utilizzare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Finalita' dell'intervento
  1.   L'intervento  e'  volto  alla  promozione  e  alla  diffusione
nell'ambito  delle  piccole  e  medie imprese dell'innovazione basata
sulle  tecnologie  dell'informazione  e  della comunicazione (ICT) al
fine  del  miglioramento  della  competitivita',  in  coerenza con il
decreto  interministeriale  del  21 ottobre  2003  del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica, che
si riporta nell'allegato 1 del presente decreto.
                               Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
  1.  Possono  partecipare  al  presente  bando  i seguenti soggetti,
purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia:
    a) imprese  che  esercitano  attivita'  industriale  diretta alla
produzione di beni e servizi;
    b) imprese  che  esercitano  un'attivita' di trasporto per terra,
per acqua o per aria;
    c) imprese  agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese
agricole  che  svolgono  attivita'  di  trasformazione  dei  prodotti
derivanti  dalla  coltivazione  della  terra,  dalla  silvicoltura  o
dall'allevamento  del  bestiame  e  dalla quale ricavano un fatturato
prevalente  rispetto  a  quello  ottenuto  dalla  vendita diretta dei
prodotti agricoli;
    d) imprese  artigiane  di  produzione  di  beni di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
    e) centri   di   ricerca  con  personalita'  giuridica  autonoma,
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c);
    f) consorzi   e   societa'   consortili   a   condizione  che  la
partecipazione  finanziaria  al  fondo  o  al  capitale  sociale  dei
soggetti  di  cui  alle  precedenti lettere a), b), c), d), ed e) sia
superiore   al  50  per  cento.  Il  valore  di  tale  partecipazione
finanziaria  e'  fissato  al  30  per cento per i consorzi e societa'
consortili aventi sede nelle aree considerate depresse del territorio
nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
  2.  I  soggetti  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e d) possono
partecipare  al  bando  solo  se  hanno dimensioni di piccola e media
impresa  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  decreto  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 18 settembre
1997 (di seguito PMI).
  3.  Ai fini del presente bando, per favorire l'accesso all'utilizzo
delle   nuove   opportunita'   consentite   dalle   tecnologie  della
informazione  e della comunicazione (ICT), i soggetti di cui al comma
2  e  di  cui  alla lettera e) del comma 1 possono presentare domanda
anche  congiuntamente  tra loro ovvero con Universita', enti pubblici
di ricerca.
  4.  Nel  caso  di  un  unico  programma  presentato congiuntamente,
l'agevolazione   e'   concessa   ed   erogata   ai  singoli  soggetti
partecipanti   in  misura  corrispondente  alle  attivita'  svolte  e
documentate da ciascuno di essi.
                               Art. 3.
                       Obiettivo dei programmi
  1.  I  programmi  devono  avere per oggetto la sperimentazione e la
realizzazione,   mediante  l'utilizzo  di  applicazioni  informatiche
innovative,  di  nuovi  processi  aziendali  relativi  alle  fasi  di
ideazione,    approvvigionamento,    produzione,    distribuzione   e
commercializzazione,    finalizzati    allo    sviluppo    di   nuovi
prodotti/servizi ed alla riduzione dei costi aziendali.
  2.  Tali applicazioni informatiche devono consentire un'innovazione
dei  processi  attraverso la loro reingegnerizzazione ed integrazione
lungo   la   catena   del  valore  anche  nell'ambito  delle  filiere
produttive,  o  sull'interdipendenza  dei processi comuni nell'ambito
dei  "sistemi  produttivi locali" o dei "distretti industriali", come
definiti dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
  3.  Le  applicazioni  informatiche innovative possono rientrare nei
settori  che  si  elencano,  solo  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo,  riguardanti  sia  i  processi aziendali critici quali ERP
(enterprise  resource  planning), CRM (Customer relation management),
SCM (Supply Chain Management), E-marketplace/e-procurement, E-banking
sia  quelli infrastrutturali quali sistemi di supporto alla sicurezza
dati,   tool   evoluti   per  lo  sviluppo  del  software,  knowledge
management, groupware, dataware.
                               Art. 4.
          Misura delle agevolazioni e durata dei programmi
  1.  Le  agevolazioni  sono  erogate  sotto  forma  di finanziamento
agevolato  eventualmente integrato e maggiorato da un contributo alla
spesa  nelle  misure  e  con  le  modalita' indicate all'art. 4 della
direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  16 gennaio  2001  e  all'art. 4 della circolare del
precisato Ministero dell'11 maggio 2001, n. 1034240.
  2.  I  programmi  hanno  una  durata  non inferiore a 18 mesi e non
superiore  a  36  mesi  dalla  data  di  presentazione  del programma
definitivo  al gestore. Per eccezionali cause di forza maggiore o per
dimostrate  difficolta'  di ordine tecnico o tecnologico non previste
ne'   prevedibili   il  Ministero  delle  attivita'  produttive  puo'
autorizzare una sola proroga per non piu' di 12 mesi.
                               Art. 5.
                    Attivita' e spese ammissibili
  1. Sono ammissibili programmi, di importo superiore a 200.000 Euro,
relativi   ad   attivita'  di  sviluppo  precompetitivo  che  possono
comprendere  anche attivita' connesse e comunque non preponderanti di
ricerca   industriale.   Nell'ambito   delle  attivita'  di  sviluppo
precompetitivo  vengono  ricomprese  le  fasi  di  implementazione  e
sperimentazione   dei   nuovi  processi;  nell'ambito  della  ricerca
industriale  vengono  ricomprese  le  attivita'  miranti ad acquisire
nuove  conoscenze,  utili  per  la  definizione  di  nuovi modelli di
processi  finalizzati  a  conseguire  un  notevole  miglioramento dei
prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
  2.   Le   agevolazioni   sono   concesse   per  i  costi  sostenuti
successivamente  alla  data di presentazione del programma definitivo
al gestore e sono ammissibili le spese indicate nell'art. 5, comma 2,
della  direttiva  16 gennaio  2001  di  attuazione dell'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46; in particolare, sono agevolabili:
    a) servizi   professionali  per  lo  studio  e  realizzazione  di
processi    aziendali   innovativi   finalizzati   al   recupero   di
competitivita';
    b) servizi  professionali  necessari  alla realizzazione di nuove
applicazioni     informatiche     a     supporto    dell'azione    di
reingegnerizzazione;
    c) acquisti di brevetti e licenze, di hardware e software;
    d) acquisizione di servizi di connettivita' a larga banda.
                               Art. 6.
                 Criteri di selezione dei programmi
  1. Per la valutazione dei programmi vengono considerate le seguenti
caratteristiche:
    a) coerenza del programma con le finalita' del bando;
    b) validita'  degli  obiettivi  del  programma  sotto  il profilo
tecnico-scientifico  con riferimento allo sviluppo del settore in cui
opera il richiedente;
    c) adeguatezza del piano finanziario con riferimento agli impegni
delle singole imprese nel programma;
    d) capacita'  tecnico-scientifica  e  organizzativa delle aziende
proponenti, atte ad assicurare la corretta esecuzione delle attivita'
del programma;
    e) adeguatezza del piano di lavoro;
    f) valore innovativo del programma;
    g) interesse industriale.
  2.  I  programmi  di  massima  ammissibili  vengono inseriti in una
graduatoria   di   merito  che  viene  compilata  secondo  un  ordine
decrescente  fino  ad  individuare  i  programmi  di massima che, nel
limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%, possono accedere
alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi.
  3.  Il  punteggio  che ciascun programma di massima consegue, e che
determina  la  posizione  dello stesso nella graduatoria, e' ottenuto
sulla   base  dei  seguenti  indicatori,  assegnando  per  questi  un
punteggio complessivo fino ad un massimo di 30 punti:
    a) grado di innovazione del programma;
    b) aumento della produttivita' dell'impresa;
    c) ricadute economiche attese.
  4. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti premialita':
    i.  per  il grado di aggregazione tra PMI: + 5% se partecipano al
programma  almeno  cinque  imprese, + 20% se partecipano al programma
oltre 20 imprese.
    ii.  per  il coinvolgimento nelle attivita' del programma di enti
pubblici  di  ricerca e di universita' per una quota di attivita' non
inferiore al 10 per cento dei costi ammissibili: + 5 %.
  5.  A  parita'  di punteggio finale, la graduatoria sara' compilata
utilizzando  i  seguenti  criteri  sequenziali:  imprese  consorziate
ricadenti  in  "sistemi produttivi locali" o "distretti industriali",
anche  diversi,  individuati  ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n.
317  e  della  legge 11 maggio 1999, n. 140, quindi il numero di enti
pubblici  di ricerca e universita' coinvolti nel programma, quindi il
maggior punteggio nel primo indicatore di cui al comma 3 del presente
articolo,  ripetendo  il  procedimento  se  necessario  per gli altri
indicatori nell'ordine previsto.
                               Art. 7.
                     Presentazione delle domande
  1.  I soggetti di cui all'art. 2 propongono il programma di massima
utilizzando il modulo riportato nell'allegato 2 del presente decreto,
al  Ministero  delle  attivita'  produttive, a partire dal trentesimo
giorno  e  sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente  bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
predetti  soggetti  individuano contestualmente il gestore scelto tra
quelli  individuati  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  ed
elencati  nella circolare del 26 ottobre 2001, n. 1035030 e riportati
nell'allegato 4 del presente decreto.
  2. Nel caso di programma di massima proposto congiuntamente da piu'
soggetti  la  domanda  e'  redatta  utilizzando  il  modulo riportato
nell'allegato  3  del  presente  decreto  ed  e'  firmata  dai legali
rappresentanti  di tutti i soggetti richiedenti i quali designano uno
dei   soggetti  quale  capofila  con  il  compito  di  raccogliere  e
coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i
rapporti con il Ministero delle attivita' produttive.
                               Art. 8.
                Procedure di selezione dei programmi
  1.  Gli  interventi  del  presente  bando  sono  attuati secondo le
modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  2.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  avvalendosi della
commissione   mista  istituita  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
interministeriale del 21 ottobre 2003, entro 60 giorni dalla chiusura
del  bando,  previo  parere  del  comitato tecnico di cui all'art. 8,
comma  3, della direttiva 16 gennaio 2001, predispone una graduatoria
dei  programma  di  massima ammissibili, valutando la coerenza con le
finalita' del bando, la presenza degli obiettivi richiesti ed in base
ai  criteri  di  valutazione  riportati  nell'art. 6, e ne dispone la
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le
imprese  selezionate,  nei  limiti  indicati  all'art.  6,  comma  2,
dovranno  presentare  ai gestori concessionari, entro 60 giorni dalla
pubblicazione  della  graduatoria,  pena  decadenza,  i  programmi di
sviluppo precompetitivo definitivi.
  3.  I  programmi  di  sviluppo  precompetitivo  definitivi  saranno
istruiti secondo le modalita' e nei termini stabiliti nella circolare
11 maggio 2001, n. 1034240.
  4.  Il  Ministero  delle attivita' produttive entro 60 giorni dalla
conclusione  delle  istruttorie,  verificatone l'esito, previo parere
del  Comitato  tecnico  di  cui  all'art. 8, comma 3, della direttiva
16 gennaio  2001, emana il decreto di concessione delle agevolazioni,
determinando l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento.
  5.  Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto,
l'istruttoria   e   la   valutazione  dei  programmi  definitivi,  la
concessione   e   l'erogazione  dei  benefici  avvengono  secondo  le
modalita'  ed i termini individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001 e
dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
  6.   I   soggetti  richiedenti  decadono  dalla  graduatoria  e  le
agevolazioni   eventualmente   concesse  sono  revocate  qualora,  in
qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei
requisiti  di  accesso  al  presente  bando o anche di uno solo degli
elementi di cui al comma 4 dell'art. 6.
                               Art. 9.
                         Risorse disponibili
  1.  Le  risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro
62.800.000,00,  come  individuate  dal  decreto interministeriale del
21 ottobre  2003  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del
Ministro dell'innovazione tecnologica.
    Roma, 12 novembre 2003
                                                 Il Ministro: Marzano
                                                           Allegato 1

    Decreto  interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro delle
  attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

    Visto  il  protocollo  di  intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il
Ministro  per le attivita' produttive e il Ministro per l'innovazione
e  le  tecnologie  diretto  a  sviluppare  iniziative  congiunte  per
promuovere l'innovazione tra le piccole e medie imprese;
    Vista  la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee
dell'11 marzo  2003 dal titolo "Politica dell'innovazione: aggiornare
l'approccio  dell'Unione  europea  nel  contesto  della  strategia di
Lisbona" (COM(2003)112 def.);
    Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art.
8,  comma  1,  che  "al  fine di promuovere lo sviluppo dell'economia
informatica  nelle  piccole  e  medie  imprese  di  tutti  i  settori
economici" autorizza "la spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di
12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004",
e  comma  2,  che  prevede  che "i criteri per la realizzazione degli
interventi"  devono  essere  stabiliti  dal  Ministro delle attivita'
produttive,  sentiti  i  Ministri  dell'economia e delle finanze, per
l'innovazione  e  le  tecnologie  e  delle  comunicazioni, nonche' le
regioni interessate;
    Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche;
    Visto  il  decreto ministeriale 16 gennaio 2001 recante direttive
per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per
l'innovazione  tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46;
    Visto   il   decreto   ministeriale  del  15 settembre  2002  del
Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  che  destina  risorse per un importo pari a
30.000.000,00 euro, a valere su quelle di cui all'art. 27 della legge
del  16 gennaio  2003,  n. 3, unitamente ad altri fondi di pertinenza
del Ministero delle attivita' produttive, al fine di emanare un bando
tematico  per  l'innovazione delle piccole e medie imprese secondo le
procedure  di  cui  all'art.  11  della  direttiva  16 gennaio  2001,
nell'ambito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
    Visto  il  parere  positivo  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze, espresso con nota del 15 ottobre 2003;
    Visto  il  parere  positivo  del  Ministro  delle  comunicazioni,
espresso con nota del 5 settembre 2002;
    Visto il parere positivo della Conferenza Stato-regioni, espresso
nella seduta del 9 settembre 2003;
    Considerata  la  necessita'  di sostenere la competitivita' delle
piccole  e  medie  imprese  attraverso  l'introduzione di innovazioni
anche  di  natura organizzativa basate sull'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT);
    Considerata   l'opportunita'   di  promuovere  interventi  pilota
diretti  a  testare  e  valutare l'introduzione nelle piccole e medie
imprese  di specifiche misure di sostegno a favore dell'innovazione e
delle nuove tecnologie;
    Ritenuta  l'opportunita'  di  far  ricorso,  per  l'utilizzo  dei
predetti   stanziamenti   ad  un  procedimento  selettivo  attraverso
l'emanazione  di  un  bando  tematico  in  coerenza  con le procedure
previste  dalla  direttiva  del  16 gennaio  2001  per i programmi di
innovazione tecnologica;
                             Decretano:
                               Art. 1.
                               Risorse
    1.  Lo  stanziamento  complessivo  di  euro  32.800.000,00 di cui
all'art.  8, comma 1, della legge n. 273/2002 unitamente alle risorse
messe   a  disposizione  dal  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri con decreto
ministeriale   del   15 settembre   2002   per   un  importo  pari  a
30.000.000,00  euro,  a valere sulle risorse di cui all'art. 27 della
legge   16 gennaio   2003,   n.   3,   e'   destinato  allo  sviluppo
dell'innovazione  delle  piccole  e  medie imprese, come definite dai
decreti    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato  del  18 settembre  1997  (di  seguito  PMI), basata
sull'utilizzo    delle    tecnologie    dell'informazione   e   della
comunicazione (ICT).
                               Art. 2.
         Finalita' dell'intervento e modalita' di attuazione
    1.    L'intervento   e'   diretto   a   migliorare   l'efficienza
organizzativa  delle  PMI  attraverso l'applicazione delle tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  (ICT)  all'organizzazione
delle imprese.
    2.  Lo  stanziamento  di  euro  62.800.000,00  e'  utilizzato per
programmi  di  particolare  rilevanza  secondo  le procedure previste
dalla  direttiva  ministeriale  del 16 gennaio 2001 nell'ambito della
legge  17 febbraio  1982,  n.  46.  A  tal  fine  viene utilizzata la
procedura a bando prevista dall'art. 11 della suddetta direttiva.
                               Art. 3.
                       Obiettivi dei programmi
    1.  I  programmi  devono  avere per oggetto la progettazione e la
realizzazione   di  prodotti,  di  servizi  e  di  processi  relativi
all'organizzazione,  all'approvvigionamento,  alla produzione ed alla
distribuzione,  mediante  l'utilizzo  prevalente  e  significativo di
applicazioni informatiche innovative.
    2.  Tali applicazioni informatiche devono presentare un carattere
di  innovativita', cioe' rappresentare un significativo miglioramento
rispetto  alle conoscenze e allo stato dell'arte esistente o comunque
consentire   estensioni  al  settore  di  interesse  di  applicazioni
informatiche   esistenti   per   altri   settori.   Le   applicazioni
informatiche  devono essere innovative per l'impresa che le introduce
nel  proprio processo produttivo, considerato l'ambito del mercato di
riferimento in cui opera.
                               Art. 4.
                 Criteri di selezione dei programmi
    1.  I  programmi  sono  selezionati,  oltre  che  sulla  base dei
requisiti previsti dalla direttiva 16 gennaio 2001, tenendo conto dei
seguenti criteri:
      grado di innovazione del programma;
      aumento della produttivita' dell'impresa;
      ricadute economiche attese;
      grado di aggregazione tra PMI;
      coinvolgimento  nelle  attivita' del programma di enti pubblici
di ricerca e di universita'.
                               Art. 5.
           Istituzione commissione mista interministeriale
    1. E' istituita una commissione costituita, rispettivamente, da 3
rappresentanti  del  Ministero delle attivita' produttive, di cui uno
con  funzioni di presidente, da 3 rappresentanti del Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  da un rappresentante designato dal
Ministero  delle comunicazioni e da un rappresentante designato dalle
regioni. In caso di parita' di voto, prevale il voto del presidente.
    2. Alla commissione sono affidati i seguenti compiti:
      istruire,  unitamente  ai competenti uffici del Ministero delle
attivita'  produttive,  i  programmi di sviluppo precompetitivo delle
imprese  di  cui al precedente art. 3, valutandone la coerenza con le
finalita' e gli obiettivi dell'intervento;
      monitorare e accompagnare l'attuazione del bando;
      valutare gli esiti del bando.
    3.  Con  successivo  decreto  della  Direzione  generale  per  il
coordinamento  degli  incentivi  alle  imprese  del  Ministero  delle
attivita'  produttive,  vengono  nominati i componenti della suddetta
commissione.
    4. La commissione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori
oneri  per  la  finanza  pubblica.  I  componenti  della  commissione
partecipano  alle  riunioni nell'ambito delle attivita' istituzionali
delle amministrazioni di appartenenza.
                               Art. 6.
                       Pubblicazione del bando
    1.  Il Ministero delle attivita' produttive cura l'emanazione del
bando tematico stabilendo i tempi e le procedure di partecipazione, i
metodi  di  selezione  delle  domande  conformi  ai criteri di cui al
precedente   art.   4,  la  determinazione  e  la  concessione  delle
agevolazioni, secondo le procedure di cui all'art. 11 della direttiva
16 gennaio 2001, nell'ambito dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
      Roma, 21 ottobre 2003

                              Il Ministro delle attivitą produttive
                                            Marzano

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
            Stanca
                                                           
Allegato 2

Allegato pag. 33
Allegato pag. 34
Allegato pag. 35
Allegato pag. 36
Allegato pag. 37
Allegato pag. 38
Allegato pag. 39

                                                           
Allegato 3


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Allegato pag. 41
Allegato pag. 42
Allegato pag. 43
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Allegato pag. 45
Allegato pag. 46
Allegato pag. 47
Allegato pag. 48


Allegato 4


Allegato pag. 49
Allegato pag. 50
Allegato pag. 51
Allegato pag. 52



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