GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 273 DEL 24/11/2003


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 7 ottobre 2003 
    Determinazione  del numero dei medici da ammettere alle scuole di
specializzazione per l'anno accademico 2002/2003.
                      MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Visto   il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare,  l'art.  35,  comma 2, il quale prevede che il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito
il  parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti
da  assegnare  a  ciascuna  scuola  di specializzazione in medicina e
chirurgia;
  Visto   il   decreto   in   data   31 ottobre   1991  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti
con  i  quali  e'  stato  formato  ed  aggiornato  l'elenco  di  tali
specializzazioni;
  Visto  il  decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della   sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'   delle   strutture   ove   si   svolge   la   formazione
specialistica;
  Visto  il  decreto del Ministro della salute in data 13 giugno 2003
adottato    di    concerto    con    il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca e con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  concernente la determinazione del numero globale dei
medici  specialisti  da  formare  nelle  scuole  di  specializzazione
nell'anno accademico 2002/2003;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione  della direttiva n. 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile
1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
  Visti  i  decreti  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in data 20 maggio 2003 e 4 agosto 2003, con i quali si
e'  provveduto  all'assegnazione  di  n.  5.388  borse di studio alle
scuole  di  specializzazione universitarie di cui al predetto decreto
legislativo n. 368/99;
  Viste  le  proposte  delle  Universita' concernenti l'ammissione di
medici  operanti  in  strutture convenzionate, di medici del Servizio
sanitario  nazionale  al  di  fuori della rete formativa e dei medici
stranieri  finanziati  da  enti  privati  o  pubblici  italiani o del
proprio Paese;
  Viste  le  richieste  delle Universita' di attivazione di ulteriori
posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute di concerto con il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, in data 13 giugno 2003, che,
nel   rispetto   delle   graduatorie   risultanti  dai  concorsi  per
l'ammissione  alle  scuole  di  specializzazione, ha stabilito che le
borse  di  studio  a  finanziamento regionale e quelle determinate da
risorse  comunque  acquisite  dalle  Universita',  per  far fronte ad
esigenze  formative  evidenziate  dalle  singole  regioni e provincie
autonome,  possono  essere  assegnate  in  soprannumero  rispetto  ai
fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni;
  Vista  la  convenzione  tra  il  Ministero  degli  affari  esteri e
l'Universita'  degli studi di Ancona, con la quale si e' stabilito di
eseguire   il  programma  di  "Formazione  post-laurea"  destinato  a
cittadini libici laureati anche in medicina e chirurgia;
  Vista  la  sentenza  della  Corte costituzionale, in data 22 maggio
2002,  con  la quale viene dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
e, conseguentemente, il dispositivo previsto negli articoli 5 e 6 del
predetto  decreto ministeriale 25 marzo 2002 trova applicazione anche
per il personale medico gia' in possesso di specializzazione;
  Sentito il Ministero della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  l'anno  accademico  2002/2003 il numero di medici da ammettere
alle  scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale
31 ottobre   1991   e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e'
stabilito,  ai  sensi  dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 aprile
2001 citato nelle premesse, nell'allegata tabella secondo le seguenti
categorie:
    nella  prima  colonna  numero  di borse finanziate da enti locali
territoriali;
    nella  seconda  colonna  numero  di  borse finanziate con risorse
acquisite dalle Universita';
    nella terza colonna posti riservati a medici extracomunitari;
    nella  quarta  colonna  posti  riservati  a  medici  del Servizio
sanitario  nazionale  dipendenti  da  enti  non  convenzionati con le
Universita';
    nella  V  colonna  medici dipendenti da enti convenzionati con le
Universita';
    nella  VI colonna medici libici: convenzione tra Ministero affari
esteri e Universita' di Ancona.
                               Art. 2.
  In relazione all'attivazione dei posti aggiuntivi individuati nella
prima  e  seconda  colonna  dell'art. 1 le Universita' sono tenute ad
acquisire   garanzie  dagli  enti  e  privati  finanziatori  per  gli
eventuali  maggiori  oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del
decreto legislativo n. 368/99.
  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 7 ottobre 2003
                                                 Il Ministro: Moratti



Vedere Elenco da pag. 6 a pag. 55 del S.O.         

Allegato pag. 6
Allegato pag. 7
Allegato pag. 8
Allegato pag. 9
Allegato pag. 10
Allegato pag. 11
Allegato pag. 12
Allegato pag. 13
Allegato pag. 14
Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22
Allegato pag. 23
Allegato pag. 24
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26
Allegato pag. 27
Allegato pag. 28
Allegato pag. 29
Allegato pag. 30
Allegato pag. 31
Allegato pag. 32
Allegato pag. 33
Allegato pag. 34
Allegato pag. 35
Allegato pag. 36
Allegato pag. 37
Allegato pag. 38
Allegato pag. 39
Allegato pag. 40
Allegato pag. 41
Allegato pag. 42
Allegato pag. 43
Allegato pag. 44
Allegato pag. 45
Allegato pag. 46
Allegato pag. 47
Allegato pag. 48
Allegato pag. 49
Allegato pag. 50
Allegato pag. 51
Allegato pag. 52
Allegato pag. 53
Allegato pag. 54
Allegato pag. 55





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