GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 257 DEL 5/11/2003


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2003 
Approvazione  delle  rilevazioni statistiche rientranti nel Programma
statistico   nazionale  per  il  triennio  2003-2005  che  comportano
l'obbligo  di  risposta  ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto  il  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
norme  sul  sistema  statistico  nazionale  e  sulla riorganizzazione
dell'Istituto  nazionale  di  statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge  23 agosto  1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 7 e 11
concernenti  l'obbligo  di  risposta  per  i  soggetti privati per le
rilevazioni   statistiche,   rientranti   nel   Programma  statistico
nazionale,  espressamente  indicate  con  delibera  del Consiglio dei
Ministri;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  19 giugno  2003,  con  il quale e' stato approvato il Programma
statistico   nazionale   per   il   triennio   2003-2005  predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica;
    Preso  atto che il Programma statistico nazionale per il triennio
2003-2005  comprende  le  rilevazioni statistiche ritenute essenziali
per il sistema informativo nazionale;
    Ritenuto  necessario,  ai  fini  del buon esito delle rilevazioni
anzidette,   sottoporre  i  soggetti  privati,  destinatari  di  tali
rilevazioni,  all'obbligo  di  fornire  i  dati  e  le  notizie  loro
richiesti;
    Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera ii), della legge 12 gennaio
1991, n. 13;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
    E'  approvato  l'allegato  elenco  delle rilevazioni statistiche,
rientranti   nel  Programma  statistico  nazionale  per  il  triennio
2003-2005, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo
6 settembre  1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di
fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Dato a Roma, addi' 3 settembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Registrato   alla  Corte  dei  conti  il  17 ottobre  2003  Ministeri
istituzionali  -  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, registro n.
11, foglio n. 390
                                                             
Allegato

Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22
Allegato pag. 23
Allegato pag. 24
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26
Allegato pag. 27
Allegato pag. 28
  

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