GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 258 DEL 6/11/2003


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 18 luglio 2003 
Nuovi  criteri  per  la  nomina  e  la  conferma dei vice procuratori
onorari.
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista  la  circolare  del  Consiglio  superiore  della magistratura
approvata  nella seduta del 22 maggio 2003 e rettificata nella seduta
del  5 giugno 2003, con la quale sono stati dettati nuovi criteri per
la  nomina  e  la  conferma  dei  vice  procuratori  onorari presso i
tribunali ordinari e abrogate le precedenti circolari in materia;
  Ritenuto   necessario   innovare   le   disposizioni   inerenti  al
procedimento per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari
presso  i tribunali ordinari, gia' stabilite con decreto ministeriale
7 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 169 del 21
luglio 1999;
  Visti  gli articoli 42-ter, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale
  1.  Alle  procure  della  Repubblica  presso  i  tribunali ordinari
possono  essere  addetti  magistrati  onorari  in  qualita'  di  vice
procuratori   onorari  per  l'espletamento  delle  funzioni  indicate
nell'art.  72  O.G. e delle altre ad essi specificatamente attribuite
dalla legge.
  2.  I  vice  procuratori  onorari  sono  nominati  con  decreto del
Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  della deliberazione del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  su proposta del Consiglio
giudiziario  competente  per  territorio  nella composizione prevista
dall'art.  4,  comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi
si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater,
42-quinques e 42-sexies dell'O.G.
  3.  Il  numero  dei  vice  procuratori  onorari delle procure della
Repubblica  presso  ogni  tribunale  non puo' essere superiore ai due
terzi dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio
interessato,  salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare
espressamente - consiglino di elevare tale numero.
                               Art. 2.
                 Nomina (requisiti e documentazione)
  1.  Per  conseguire  la  nomina (e per ottenere la conferma) a vice
procuratore onorario e' necessario che l'aspirante:
    a) sia cittadino italiano;
    b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
    d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a sessantanove anni;
    e) abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha  sede  l'ufficio  giudiziario  per il quale e' presentata domanda,
fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
    f) abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza in una delle
universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
    g) non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza.
  2.   Tali   requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  della
presentazione della domanda di nomina o conferma.
  3.   Alle  istanze  di  nomina,  presentate  al  procuratore  della
Repubblica  e  successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in
originale   e   in   copia,   dovranno  essere  allegati  a  pena  di
inammissibilita':
    prodotti dall'interessato:
      a) istanza di nomina dell'aspirante;
      b) certificazione  o autocertificazione dei requisiti di cui al
paragrafo  precedente,  con  l'indicazione,  quanto  al punto f), del
luogo  e  della  data  in  cui sia stata conseguita la laurea e della
votazione conseguita;
      c) certificato   attestante   l'idoneita'   fisica  e  psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);
      d) rilascio   del   nullaosta  incondizionato  da  parte  della
amministrazione   di  appartenenza  o  del  datore  di  lavoro  degli
aspiranti all'incarico di vice procuratore onorario;
      e) dichiarazione   con   cui   l'aspirante  si  impegna  a  non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del
tribunale   o  della  sezione  distaccata,  presso  la  quale  svolge
esclusivamente le funzioni (v. art. 5);
      f) dichiarazione    sulla    insussistenza    di    cause    di
incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5).
    prodotti dall'ufficio:
      a) certificato  dei  carichi  pendenti rilasciato dalla procura
della Repubblica presso il tribunale;
      b) certificato  penale  ai  sensi  dell'art.  688,  comma I del
codice di procedura penale;
      c) rapporto informativo del prefetto;
      d) parere  motivato  del competente Consiglio dell'ordine degli
avvocati.
  Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente  compilato a cura dell'interessato (allegato A-V.P.O. del
presente decreto).
                               Art. 3.
                     Procedimento per la nomina
  1. Le istanze di nomina a vice procuratore onorario sono presentate
alla  procura  della  Repubblica  presso il tribunale competente, dal
1° gennaio alla data del 30 giugno di ogni anno dispari.
  2.  Il  procuratore della Repubblica, una volta istruite le istanze
di  nomina  dei  vice  procuratori  onorari, trasmette al procuratore
generale  della  Repubblica presso la Corte di appello le domande con
il  proprio  parere  motivato.  Sara'  cura  del procuratore generale
inoltrare  successivamente  le  suddette proposte al presidente della
corte di appello:
    a) il  presidente  della  Corte  di  appello  provvede  quindi  a
convocare  il  Consiglio  giudiziario  nella  composizione  integrata
prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
per  la  valutazione  dei  requisiti ed i titoli degli aspiranti vice
procuratori  onorari  e  per la predisposizione di una graduatoria di
tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di
graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli
aspiranti  alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di
cui al comma 1;
    b) eventuali   osservazioni   nei  confronti  della  graduatoria,
proposte  entro  venti  giorni  dalla  sua  approvazione da parte del
Consiglio   giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio
giudiziario   prima   dell'inoltro  della  graduatoria  al  Consiglio
superiore della magistratura;
    c) predisposta   la   proposta   di   graduatoria   il  Consiglio
giudiziario  provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e
in   copia)   entro   il  30 ottobre  al  Consiglio  superiore  della
magistratura  per  la successiva approvazione e la conseguente nomina
dei candidati che copriranno i posti vacanti;
    d)  coperti i posti in organico, la graduatoria verra' utilizzata
dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  fino al 30 giugno del
successivo  biennio,  al fine di coprire i posti resisi eventualmente
vacanti  a  seguito  del verificarsi di una delle condizioni previste
dall'art.  12  del  presente  decreto.  La  nomina a vice procuratore
onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici
giudiziari;
    e) in  caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza
biennale,  ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere
nuove  istanze  secondo  la procedura di cui al presente articolo, in
quanto compatibile;
    f) alla  scadenza  del biennio il Consiglio giudiziario integrato
provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione
esclusivamente  le  istanze presentate nel periodo previsto dal comma
1;
    g) eventuali  istanze  di  nomina  pervenute  oltre il termine di
presentazione  delle  istanze  di  cui al comma 1, sono rigettate con
provvedimento del procuratore della Repubblica.
  3.  I  pareri  dei  procuratori  della Repubblica e le proposte dei
consigli   giudiziari  dovranno  essere  espressamente  motivati  sui
seguenti punti:
    a) possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
    b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   superiore  della  magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
    c) inesistenza   di   fatti   e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
    d) idoneita'   degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
    e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli
aspiranti.
  4.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i  consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di
appartenenza.
  5.  I  dirigenti  di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti,
per  ciascuna  procura  della  Repubblica,  ai servizi riguardanti la
magistratura  onoraria  attesteranno  la  regolare  allegazione della
documentazione  per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la
trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione
di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
  6.  Le  istanze  di  nomina  e  le  proposte  di  conferma dei vice
procuratori  onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere
trasmesse  al  Consiglio  superiore  della  magistratura  a  cura dei
presidenti delle corti di appello, in originale e in copia.
  7.   Ad  avvenuta  nomina  o  conferma,  sara'  cura  degli  uffici
interessati comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al
Ministero  la  presa  di possesso, mediante trasmissione del relativo
verbale.  Dovra',  altresi',  essere comunicata dal procuratore della
Repubblica  la  mancata  presa  di possesso nel termine stabilito per
l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.
                               Art. 4.
                        Titoli di preferenza
  1.  Costituisce  titolo  di  preferenza  per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
    a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
    b) della   professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita'  di
iscritto  nell'elenco  speciale  previsto  dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
    c) dell'insegnamento  di  materie  giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
    d) delle   funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica
corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che
l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
    e) delle  funzioni  con  qualifica  di  dirigente o con qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
  2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di  preferenza,  in assenza di
quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di
specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
  3.  Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
    a) tra  i  titolari  delle funzioni indicate alle lettere a), c),
d),  e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
    b) tra  i titolari delle qualifiche di alla lettera b) prevale la
maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
    c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
    d) a  residuale  parita'  di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
                               Art. 5.
                          Incompatibilita'
  1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:
    a) i  membri  del  Parlamento  nazionale ed europeo, i membri del
Governo,  i  titolari  di  cariche  elettive ed i membri delle giunte
degli  enti  territoriali,  i  componenti  degli  organi  deputati al
controllo  sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
    b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
    c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
    d) gli   appartenenti   ad   associazioni  i  cui  vincoli  siano
incompatibili    con    l'esercizio   indipendente   della   funzione
giurisdizionale;
    e) coloro  che  svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita'  professionale  non  occasionale  per  conto  di imprese di
assicurazione   o   bancaria,  ovvero  per  istituti  o  societa'  di
intermediazione finanziaria.
  2.  Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari
compresi  nel  circondario  del tribunale presso il quale svolgono le
funzioni  di  vice procuratore onorario e non possono rappresentare o
difendere  le  parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
  3.  Il  procuratore della Repubblica puo' stabilire che determinati
vice  procuratori  onorari  addetti  al  suo  ufficio  esercitino  le
funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del
tribunale  o  presso  una o piu' sezioni distaccate, ovvero presso la
sede  principale  e una o piu' sezioni distaccate. In tal caso, per i
vice  procuratori  onorari  che  esercitano  la  professione  forense
l'incompatibilita'  e'  limitata unicamente all'ufficio o agli uffici
presso le quali sono svolte le funzioni.
  4.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio
dell'attivita'   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio
dell'attivita'  professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
  5.  Il  vice  procuratore  onorario non puo' assumere l'incarico di
consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
  6.  I vice procuratori onorari non possono essere addetti a piu' di
una procura della Repubblica presso il tribunale.
  7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilita'
previste dall'art. 18 ord. giud.
  8.  Si  estendono  ai  vice procuratori onorari le incompatibilita'
previste  dall'art.  19  ord.  giud., ivi comprese quelle tra coniugi
secondo  l'interpretazione  della  circolare  del C.S.M. n. 8160/82 e
successive  modifiche,  anche  rispetto  ai  magistrati,  ordinari ed
onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.
  9. Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge
30 marzo  1957,  n.  361;  pertanto, coloro che intendono candidarsi,
hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.
                               Art. 6.
                              Tirocinio
  1.  Ai  fini  di  consentire  ai  vice procuratori onorari di nuova
nomina  una  indispensabile  formazione  professionale, i procuratori
della  Repubblica  cureranno  che  costoro,  subito  dopo  la nomina,
effettuino   un  periodo  di  tirocinio  della  durata  di  tre  mesi
anteriormente  all'assunzione  di  funzioni  giudiziarie e i consigli
giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.
  2.  Il  tirocinio  si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto  seguendo  le indicazioni del pubblico ministero titolare e la
presenza   ad  udienze  dibattimentali  cui  parteciperanno  pubblici
ministeri professionali.
  3.  Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori
onorari,  mediante  l'apporto  di  magistrati all'uopo designati e di
rappresentanti dell'avvocatura.
  4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono
in  una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla
professionalita'  del  vice  procuratore  onorario nell'esame e nello
studio  degli  atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute
dei  provvedimenti  e  sulle  attitudini all'esercizio delle funzioni
giurisdizionali.
  5.  Nel  caso in cui vi sia una valutazione negativa dell'attivita'
svolta,  nel  corso  del  periodo  di  tirocinio del vice procuratore
onorario,  il  procuratore della Repubblica redige apposita relazione
per  l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art.
42-sexies,  comma  2, lettera c), ord. giud., secondo quanto previsto
dall'art. 13.
                               Art. 7.
                              Conferma
  1.   Ai  fini  della  conferma,  il  Consiglio  giudiziario,  nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un
giudizio   di   idoneita'  alla  continuazione  dell'esercizio  delle
funzioni  sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a
campione dei provvedimenti.
  2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la
conferma.
  3. Alle istanze o proposte di conferma sara' sufficiente allegare:
    prodotti dall'interessato:
      a) istanza  di  conferma,  da  presentare  al procuratore della
Repubblica  almeno  sei mesi prima della data di scadenza del mandato
di nomina a pena di inammissibilita' (v. art. 8.3);
      b) certificazione  o  autocertificazione  dei  requisiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g);
      c) dichiarazione  con  cui  il  confermando  si  impegna  a non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del
tribunale  o  nella  sezione  distaccata,  presso  il quale svolge le
funzioni (v. art. 5);
      d) dichiarazione    sulla    insussistenza    di    cause    di
incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5);
    prodotti dall'ufficio:
      relazione   del  procuratore  della  Repubblica  sull'attivita'
svolta  dall'interessato  nel triennio decorso, con l'allegazione dei
prospetti  statistici  relativi  a detto periodo, e sull'esistenza di
eventuali situazioni di incompatibilita'.
  Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente  compilato  a  cura  dell'interessato (allegato A-VPO del
presente decreto).
  4.  Ai  fini  della  conferma, i consigli giudiziari terranno conto
della valutazione espressa dal procuratore della Repubblica presso il
quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attivita'.
                               Art. 8.
         Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
  1.  La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni.
Il  titolare  puo'  essere  confermato,  alla  scadenza, per una sola
volta.
  2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di  nomina  a  vice  procuratore  onorario  presso  qualsiasi ufficio
giudiziario.
  3.  Almeno  sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli
interessati  dovranno  presentare domanda di conferma ed i capi degli
uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
  4.  La  domanda  di  conferma  va  presentata, secondo le modalita'
previste  dall'art.  2 al procuratore della Repubblica, il quale, una
volta  istruita  la stessa la trasmette al procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello con il proprio parere motivato.
Sara'  cura  del  procuratore  generale  inoltrare successivamente le
suddette proposte al presidente della Corte di appello.
  5.  Alla  scadenza  del  triennio,  il Consiglio giudiziario, nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile,
compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
  6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla
data  del  decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1, ord.
giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno
successivo alla nomina.
                               Art. 9.
              Assegnazione ad altro ufficio o funzione
  1.  Il  vice  procuratore  onorario  puo' presentare domanda per il
conferimento  di  analoghe funzioni presso altra procura partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
  2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il   vice  procuratore  onorario  dovra'  dimettersi  dal  precedente
incarico.
  3.  In  caso  di  assegnazione  ad  altro  ufficio,  secondo quanto
previsto  dai  precedenti  commi, al vice procuratore onorario non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
  4.  In  ogni  caso  la  durata  complessiva  dell'attivita' di vice
procuratore onorario non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
  5.  Il  vice  procuratore  onorario  puo' presentare domanda per la
partecipazione  alle  procedure  di selezione per la nomina a giudice
onorario  di  tribunale  o  a  giudice  di pace. L'eventuale nomina a
seguito  dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3
deve   intendersi   nomina   ad  una  funzione  onoraria  diversa  ed
incompatibile con quella svolta.
                              Art. 10.
                          Doveri e diritti
  1. Il vice procuratore onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri
previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
  2.  La  competente  autorita'  giudiziaria  dovra'  dare tempestiva
comunicazione   al   Consiglio  superiore  della  magistratura  della
pendenza  di  procedimenti  penali  instaurati  successivamente  alla
nomina  o  conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le  opportune  valutazioni  in  ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.
                              Art. 11.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari
  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  ha  l'obbligo  di  vigilare
sull'attivita'  dei  vice  procuratori  onorari  e riferisce entro il
31 dicembre  di  ciascun  anno  al  Consiglio  giudiziario  sul  buon
andamento  del  servizio  con  apposita  relazione. Tale compito puo'
essere  delegato  ad  altro  magistrato  dell'ufficio nell'ambito del
progetto tabellare.
  2.  Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto
obbligo  al  capo  dell'ufficio  di  vigilare  sulla effettiva durata
dell'incarico del magistrato onorario attivando tempestivamente prima
della  scadenza  le  eventuali  procedure  di conferma o richieste di
nuova nomina.
  3.  Il procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti
o  comportamenti  di  possibile rilievo ai fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.
                              Art. 12.
             Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
  1. Il vice procuratore onorario cessa dall'incarico:
    a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
    b) per  scadenza  del  termine  di  durata  della  nomina o della
conferma;
    c) per dimissioni.
  2. Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:
    a) se   non  assume  le  funzioni  entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu'  breve  eventualmente  fissato  dal  Ministro della giustizia ai
sensi dell'art. 10,  ord. giud.;
    b) se   non   esercita   volontariamente   le  funzioni  inerenti
all'ufficio;
    c) se  viene  meno  uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita'.
  3. Il vice procuratore onorario e' revocato dall'ufficio in caso di
inosservanza  dei  doveri  inerenti al medesimo o in seguito ad esito
negativo del tirocinio.
                              Art. 13.
                 Procedura per la decadenza e revoca
  1.  Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni
previste  dalle lettere a), b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2
dell'articolo   precedente,   poiche'  si  tratta  di  prendere  atto
dell'accadimento   di   un   fatto   al   quale  la  legge  ricollega
automaticamente  determinati  effetti,  il  Consiglio superiore della
magistratura  dispone  la immediata decadenza del magistrato onorario
appena   la   condizione   si   verifica   senza  disporre  ulteriori
accertamenti.
  2.  Nelle  ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di  uno  dei  requisiti  necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita'  (art.  12,  lettera c) e di revoca per inosservanza
dei  doveri  inerenti  all'ufficio (art. 12, comma 3), il procuratore
della  Repubblica  che  abbia avuto notizia di un fatto che possa dar
luogo  alla  decadenza  o  alla  revoca per le ragioni sopraindicate,
puo',  in  ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato,
ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque
avvocati  designati  dai  consigli  dell'ordine  degli  avvocati  del
distretto  di  Corte  d'appello,  la  revoca  o la decadenza del vice
procuratore onorario.
  3.   Il   Consiglio  giudiziario  integrato,  dovra'  formulare  la
contestazione   indicando  succintamente,  i  fatti  suscettibili  di
determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le
notizie  dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine
di  quindici  giorni  dal  ricevimento  dell'atto, l'interessato puo'
presentare  memorie  e  documenti  o indicare circostanze sulle quali
richiede indagini o testimonianze.
  4.  Ove  debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
  5.  Il  Consiglio  giudiziario,  anche all'esito degli accertamenti
effettuati,   se   la  notizia  si  e'  rivelata  infondata,  dispone
l'archiviazione  del  procedimento; se, in caso contrario, la notizia
non   si  e'  rivelata  infondata  viene  notificato  tempestivamente
all'interessato   il  giorno,  l'ora  ed  il  luogo  fissati  per  la
deliberazione, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli
atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il procedimento e
degli  eventuali  accertamenti  svolti.  L'interessato  e' avvertito,
altresi',  che  potra'  comparire  personalmente,  che  potra' essere
assistito  da  un  difensore  scelto tra i magistrati, anche onorari,
appartenenti  all'ordine  giudiziario  o  tra gli avvocati del libero
Foro  e  che  se  non  si  presentera'  senza  addurre  un  legittimo
impedimento  si  procedera'  in  sua  assenza. La data fissata per la
deliberazione  deve  essere  notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
  6.   Ciascun  membro  del  Consiglio  giudiziario  ha  facolta'  di
rivolgere  domande  all'interessato  sui fatti a lui riferiti. Questi
puo'  presentare  memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di  non  aver  potuto  produrre  in  precedenza. Il presidente da' la
parola  al  difensore,  se presente, ed infine all'interessato che la
richieda.
  7. All'esito di tale attivita' il Consiglio giudiziario inviera' la
proposta  motivata  di  decadenza  o di revoca al Consiglio superiore
della magistratura.
  8.   In  quanto  titolare  del  potere  decisionale,  il  Consiglio
superiore  della  magistratura  potra'  accogliere  la  proposta  del
Consiglio  giudiziario,  ovvero,  nel  caso  in cui la stessa non sia
condivisa,  modificarla,  procedendo,  se  necessario,  a  richiedere
chiarimenti  al  Consiglio  giudiziario  stesso o all'espletamento di
ulteriore attivita' istruttoria.
  9.  La  cessazione,  la  decadenza  o  la  revoca  dall'ufficio  e'
dichiarata  o  disposta  con decreto del Ministro della giustizia, in
conformita'   alla   deliberazione   del  Consiglio  superiore  della
magistratura.
  10.  In  caso  di  cessazione  e/o  revoca  dall'incarico  di  vice
procuratore  onorario,  il  procuratore  della  Repubblica  chiede al
Consiglio  superiore  della  magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.
                              Art. 14.
                       Disciplina transitoria
  1. Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del
presente decreto, vengono definiti i seguenti termini:
    a) i   procuratori   della   Repubblica   invieranno,  tramite  i
procuratori  generali, al presidente della Corte di appello, entro il
30 ottobre 2003, le istanze raccolte e debitamente istruite;
    b) e'  fissato  in  data  30 luglio 2003 il termine ultimo per la
raccolta  da parte del procuratore della Repubblica delle istanze per
la  partecipazione  alla  procedura di selezione per la nomina a vice
procuratore onorario di cui all'art. 3 del presente decreto;
    c) tutte  le  pratiche  relative  a  domande  di  nomina  a  vice
procuratore  onorario pendenti presso le procure della Repubblica o i
consigli  giudiziari alla data di approvazione della circolare di cui
in  premessa, sono trasmesse al presidente della Corte di appello per
l'inserimento  nella  graduatoria.  Tutte  le  pratiche  pervenute al
Consiglio  superiore  della  magistratura  alla  data di approvazione
della   suddetta  circolare  sono  esaminate  secondo  la  disciplina
previgente.
                              Art. 15.
  Le  disposizioni del decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 169 del 22 luglio
1999, sono abrogate.
    Roma, 18 luglio 2003
                                                Il Ministro: Castelli
Al  presente decreto e' allegato il modulo di domanda per la nomina e
conferma  dei  vice  procuratori  onorari  approvato con delibera del
Consiglio  superiore  della  magistratura  in  data  22  maggio 2003,
rettificata il 5 giugno 2003.

                                                           
Allegato 

Allegato pag. 24
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26



fp03-gr03