GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 269 DEL 19/11/2003


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE 

DECRETO 14 ottobre 2003 
Disciplina delle procedure e modalita' di funzionamento del Fondo per
il  finanziamento  dei  progetti  di  innovazione  tecnologica  nelle
pubbliche anmministrazioni e nel Paese, istituito dall'art. 26, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Visto il comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto il comma 7 dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come  modificato  dall'art.  27,  comma  10,  lettera b), della legge
16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  recante  delega  di  funzioni  nelle materie della innovazione
tecnologica  e  dello  sviluppo  della  societa' dell'informazione al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre  2002  recante  delega di funzioni in materia di funzione
pubblica al Ministro senza portafoglio avvocato Luigi Mazzella;
  Ritenuta  la  necessita'  di disciplinare procedure e modalita' del
funzionamento   del  Fondo  per  il  finanziamento  dei  progetti  di
innovazione  tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese,
di cui all'art. 26 della legge n. 289/2002;
  Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Premessa

  1.   Il  presente  decreto  disciplina  procedure  e  modalita'  di
funzionamento   del  Fondo  per  il  finanziamento  dei  progetti  di
innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese,
istituito  dall'art.  26,  comma  1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, d'ora in avanti indicato come "Fondo".
                               Art. 2.

                        Progetti finanziabili

  1.  Sono  finanziabili  i  progetti ad alto contenuto innovativo ed
elevata  valenza  strategica.  I  progetti  devono  essere  idonei  a
promuovere,  anche  alternativamente:  l'efficienza  e l'economicita'
dell'azione   amministrativa;   lo  sviluppo  sociale,  culturale  ed
economico del Paese attraverso la diffusione dell'uso degli strumenti
digitali e della cultura informatica; l'innovazione tecnologica nelle
piccole  e  medie  imprese;  l'interoperabilita'  e  la  cooperazione
applicativa  tra pubbliche amministrazioni; l'accessibilita' da parte
dei disabili agli strumenti informatici e telematici.
  2.   Sono   finanziabili   dal  Fondo  anche  progetti  finalizzati
all'estensione o al completamento di progetti esistenti.
  3.  I  finanziamenti  sono  concessi  per un importo pari al valore
intero o parziale del progetto.
                               Art. 3.

                            Coordinatore

  1.  Le  pubbliche amministrazioni possono presentare progetti anche
congiuntamente; in tal caso una delle amministrazioni svolge il ruolo
di coordinatore dell'aggregazione.
                               Art. 4.

         Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione

  1.  Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti e' istituito un
Gruppo  di  lavoro  composto  di  quattro  membri, dotati di adeguata
esperienza  e  qualificazione  professionale.  Il  coordinatore ed un
membro sono designati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
gli  altri due membri sono designati rispettivamente dal Ministro per
la funzione pubblica e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Il Gruppo di lavoro ha sede presso le strutture di cui si avvale
il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  che svolgono le
funzioni di segreteria tecnica: esso opera con autonomia di giudizio,
in  applicazione  dei  criteri  fissati  dalla  legge  e dal presente
decreto  e  tenute presenti le linee strategiche, la pianificazione e
le  aree  di  intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni   definite   dal  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie.
  3.  Il  Gruppo  di  lavoro  puo'  specificare  ulteriori criteri di
valutazione  adottati  con  apposita delibera, nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 2, comma 1.
  4.  Ai  membri  del  Gruppo  di  lavoro  non  spettano compensi per
l'incarico  conferito,  salvo il rimborso ai non residenti nel comune
di   Roma  delle  spese  di  viaggio  e  di  soggiorno  eventualmente
sostenute.
                               Art. 5.

                            Procedimento

  1.  I  progetti  sono  presentati  al Gruppo di lavoro corredati di
studio  di  fattibilita',  analisi dei costi, indicazione della cifra
richiesta,  impegno a reperire i fondi necessari per la quota residua
in caso di richiesta di finanziamento parziale, nonche' di ogni altra
utile documentazione.
  2.  Il Gruppo di lavoro puo' richiedere ai proponenti chiarimenti e
documentazioni sui progetti e puo' suggerire modifiche e accorpamenti
dei progetti presentati.
  3.  A  conclusione  dell'esame,  il  Gruppo di lavoro trasmette gli
atti,  accompagnandoli con una relazione istruttoria e di valutazione
ed  una proposta di finanziamento, al Ministro per l'innovazione e le
tecnologie,  che puo' richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni
della quota da finanziare dei progetti.
                               Art. 6.

                            Approvazione

  1.   I  progetti  sono  approvati  con  decreto  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  di concerto con il Ministro per la
funzione  pubblica  ed  il Ministro dell'economia e delle finanze; il
decreto   determina  l'entita'  e  le  modalita'  di  erogazione  del
finanziamento.
  2.  In  caso di finanziamento parziale, l'erogazione e' subordinata
all'impegno  assunto  dai  soggetti  proponenti  a  reperire  i fondi
necessari al finanziamento della quota residua.
  3.  I  fondi  assegnati  a  ciascun  progetto  sono erogati in piu'
soluzioni mediante un'anticipazione ed ulteriori pagamenti sulla base
dello stato di avanzamento del progetto.
                               Art. 7.

                              Controlli

  1.  Il  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sulla
esecuzione  dei  progetti;  a  tal  fine  puo'  chiedere relazioni ed
effettuare  ispezioni.  Entro  sei  mesi, elevati a nove mesi ove sia
esperita  gara europea, dalla concessione del contributo hanno inizio
i  lavori,  che  sono  ultimati  nei  successivi due anni. In caso di
ritardi  nella  esecuzione  o  di  difformita'  rispetto  al progetto
presentato,  il soggetto realizzatore e' tenuto a restituire le somme
ricevute.
                               Art. 8.

                      Disposizioni finanziarie

  1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si
provvede mediante utilizzo delle disponibilita' nell'ambito del fondo
di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.  Esso  entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione.
    Roma, 14 ottobre 2003.

                             Il Ministro
                  per l'innovazione e le tecnologie
                               Stanca

                             Il Ministro
                      per la funzione pubblica
                              Mazzella

                             Il Ministro
                    dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003
  Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 256

fp03-gr03