GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 258 DEL 6/11/2003


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 18 luglio 2003 
Nuovi  criteri  per  la  nomina  e la conferma dei giudici onorari di
Tribunale.
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista  la  circolare  del  Consiglio  superiore  della magistratura
approvata  nella  seduta  del 22 maggio 2003 rettificata nella seduta
del  5 giugno 2003, con la quale sono stati dettati nuovi criteri per
la  nomina  e la conferma dei giudici onorari di tribunale e abrogate
le precedenti circolari in materia;
  Ritenuto   necessario   innovare   le   disposizioni   inerenti  al
procedimento  per  la  nomina  e  la  conferma dei giudici onorari di
tribunale,  gia'  stabilite  con  decreto ministeriale 7 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1999;
  Visto  l'art.  42-ter,  ultimo  comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale
  1.  I  giudici  onorari  di  tribunale svolgono presso il tribunale
ordinario  il  lavoro  giudiziario  loro assegnato dal presidente del
tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di
mancanza dei giudici ordinari.
  2.  I  giudici  onorari  di tribunale sono nominati con decreto del
Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  della deliberazione del
consiglio  superiore  della  magistratura,  su proposta del Consiglio
giudiziario  competente  per  territorio  nella composizione prevista
dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
  3.  Il  numero  dei  giudici onorari presso ogni tribunale non puo'
essere  superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in
organico  per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di
servizio,  da  motivare  espressamente,  consiglino  di  elevare tale
numero.
                               Art. 2.
                 Nomina (requisiti e documentazione)
  1.  Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice
onorario di tribunale e' necessario che l'aspirante:
    a) sia cittadino italiano;
    b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
    d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a sessantanove anni;
    e) abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha  sede  l'ufficio  giudiziario  per il quale e' presentata domanda,
fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
    f) abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza in una delle
universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
    g) non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza.
  2.   Tali   requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  della
presentazione della domanda di nomina o conferma.
  3. Alle istanze di nomina, presentate al presidente del tribunale e
successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in
copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilita':
    prodotti dall'interessato:
      a) istanza di nomina dell'aspirante;
      b) certificazione  o autocertificazione dei requisiti di cui al
paragrafo  precedente,  con  l'indicazione,  quanto  al punto f), del
luogo  e  della  data  in  cui sia stata conseguita la laurea e della
votazione conseguita;
      c) certificato   attestante   l'idoneita'   fisica  e  psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);
      d) rilascio   del   nullaosta  incondizionato  da  parte  della
amministrazione   di  appartenenza  o  del  datore  di  lavoro  degli
aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;
      e) dichiarazione   con   cui   l'aspirante  si  impegna  a  non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del
tribunale (vedi art. 5);
      g) dichiarazione    sulla    insussistenza    di    cause    di
incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (vedi art. 5);
    prodotti dall'ufficio:
      a) certificato  dei  carichi  pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale;
      b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.;
      c) rapporto informativo del prefetto;
      d) parere  motivato  del competente Consiglio dell'ordine degli
avvocati.
  Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente  compilato  a  cura  dell'interessato (allegato A-GOT del
presente decreto).
                               Art. 3.
                     Procedimento per la nomina
  1.  Le  istanze  di  nomina  a  giudice  onorario di tribunale sono
presentate al presidente del tribunale competente dal 1° gennaio alla
data del 30 giugno di ogni anno dispari.
  2.  Il  presidente  del tribunale, una volta istruite le istanze di
nomina  dei  giudici  onorari  di  tribunale, trasmette al Presidente
della Corte di appello le domande con il proprio parere motivato:
    a) il  presidente  della  Corte  di  appello  provvede  quindi  a
convocare  il  consiglio  giudiziario  nella  composizione  integrata
prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
per  la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici
onorari  e  per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro
che  partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria
predisposta  dal  consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti
alla  nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo
comma;
    b) eventuali   osservazioni   nei  confronti  della  graduatoria,
proposte  entro  20  giorni  dalla  sua  approvazione  da  parte  del
Consiglio   giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio
giudiziario   prima   dell'inoltro  della  graduatoria  al  Consiglio
superiore della magistratura;
    c) predisposta   la   proposta   di   graduatoria   il  Consiglio
giudiziario provvede ad inviarla con in relativi atti (in originale e
in   copia)   entro   il  30 ottobre  al  Consiglio  superiore  della
magistratura  per  la successiva approvazione e la conseguente nomina
dei candidati che copriranno i posti vacanti;
    d) coperti  i posti in organico, la graduatoria verra' utilizzata
dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  fino al 30 giugno del
successivo  biennio,  al fine di coprire i posti resisi eventualmente
vacanti  a  seguito  del verificarsi di una delle condizioni previste
dall'art.  12  del  presente decreto. La nomina a giudice onorario di
tribunale  caduca  ogni  ulteriore  istanza  presentata  presso altri
uffici giudiziari;
    e) in  caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza
biennale,  ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere
nuove  istanze  secondo  la procedura di cui al presente articolo, in
quanto compatibile;
    f) alla  scadenza  del biennio il Consiglio giudiziario integrato
provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione
esclusivamente  le  istanze presentate nel periodo previsto dal comma
1;
    g) eventuali  istanze  di  nomina  pervenute  oltre il termine di
presentazione  delle  istanze  di  cui al comma 1, sono rigettate con
provvedimento del presidente del tribunale.
  3.  I pareri dei presidenti di tribunale e le proposte dei consigli
giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:
    a) possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
    b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   superiore  della  magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
    c) inesistenza   di   fatti   e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'Amministrazione della giustizia;
    d) idoneita'   degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
    e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli
aspiranti.
  4.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i  consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di
appartenenza.
  5.  I  dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per   ciascun  tribunale,  ai  servizi  riguardanti  la  magistratura
onoraria  attesteranno  la  regolare allegazione della documentazione
per  le  istanze  di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione
solo  delle  pratiche  corredate  da  tutta  la documentazione di cui
sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
  6.  Le  istanze  di  nomina  e  le proposte di conferma dei giudici
onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al
Consiglio  superiore  della  magistratura a cura dei presidenti delle
Corti di appello, in originale e in copia.
  7.   Ad  avvenuta  nomina  o  conferma,  sara'  cura  degli  uffici
interessati   comunicare   a   questo   Consiglio   superiore   della
magistratura   e   al   Ministero  la  presa  di  possesso,  mediante
trasmissione   del   relativo   verbale.   Dovra',  altresi',  essere
comunicata  dal Presidente del tribunale la mancata presa di possesso
nel  termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza
dall'incarico.
                               Art. 4.
                        Titoli di preferenza
  1.  Costituisce  titolo  di  preferenza  per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
    a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
    b) della   professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita'  di
iscritto  nell'elenco  speciale  previsto  dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
    c) dell'insegnamento  di  materie  giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
    d) delle   funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica
corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che
l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
    e) delle  funzioni  con  qualifica  di  dirigente o con qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
  2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di  preferenza,  in assenza di
quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di
specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
  3.  Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
    a) tra  i  titolari  delle funzioni indicate alle lettere a), c),
d),  e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
    b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale
la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
    c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
    d) a  residuale  parita'  di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
                               Art. 5.
                          Incompatibilita'
  1.  Non  possono  esercitare  le  funzioni  di  giudice onorario di
tribunale:
    a) i  membri  del  parlamento  nazionale ed europeo, i membri del
Governo,  i  titolari  di  cariche  elettive ed i membri delle giunte
degli  enti  territoriali,  i  componenti  degli  organi  deputati al
controllo  sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
    b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
    c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
    d) gli   appartenenti   ad   associazioni  i  cui  vincoli  siano
incompatibili    con    l'esercizio   indipendente   della   funzione
giurisdizionale;
    e) coloro  che  svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita'  professionale  non  occasionale  per  conto  di imprese di
assicurazione   o   bancaria,  ovvero  per  istituti  o  societa'  di
intermediazione finanziaria.
  2.  Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari
compresi  nel  circondario  del tribunale presso il quale svolgono le
funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare
o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
  3.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio
dell'attivita'   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio
dell'attivita'  professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
  4. Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di
consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
  5.   Non   si   estendono   ai  giudici  onorari  di  tribunale  le
incompatibilita' previste dall'art. 18 ord. giud.
  6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilita'
previste  dall'art.  19  ord.  giud., ivi comprese quelle tra coniugi
secondo  l'interpretazione  della  circolare  del C.S.M. n. 8160/82 e
successive  modifiche,  anche  rispetto  ai  magistrati,  ordinari ed
onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.
  7.  Si  applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della
legge   30 marzo   1957,  n.  361;  pertanto,  coloro  che  intendono
candidarsi,   hanno   l'obbligo   di  dimettersi  dalle  funzioni  di
magistrato onorario.
                               Art. 6.
                              Tirocinio
  1.  Ai  fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina  una  indispensabile formazione professionale, i presidenti di
tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un
periodo  di  tirocinio  della durata di quattro mesi (due nel settore
civile  e  due  in  quello  penale)  anteriormente  all'assunzione di
funzioni  giudiziarie  e  i  consigli  giudiziari  individueranno per
ciascun settore un magistrato di riferimento.
  2.  Il  tirocinio  si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto  seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
  3.  Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di  incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari
di  tribunale,  mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e
di rappresentanti dell'avvocatura.
  4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono
in  una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla
professionalita'  del  magistrato  onorario nell'esame e nello studio
degli  atti  processuali,  nonche'  sulla  redazione delle minute dei
provvedimenti   e   sulle  attitudini  all'esercizio  delle  funzioni
giurisdizionali.
  5. Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una
valutazione  negativa  dell'attivita' svolta dal magistrato onorario,
il  presidente  del  tribunale redige apposita relazione per l'inizio
della  procedura  di  revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies,
comma 2, lettera c) ord. giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.
                               Art. 7.
                              Conferma
  1.   Ai  fini  della  conferma,  il  Consiglio  giudiziario,  nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un
giudizio   di   idoneita'  alla  continuazione  dell'esercizio  delle
funzioni  sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a
campione dei provvedimenti.
  2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la
conferma.
  3. Alle istanze o proposte di conferma sara' sufficiente allegare:
    prodotti dall'interessato:
      a) istanza   di  conferma,  da  presentare  al  presidente  del
tribunale almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di
nomina a pena di inammissibilita' (v. art. 8.3);
      b) certificazione  o  autocertificazione  dei  requisiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g);
      c) dichiarazione  con  cui  il  confermando  si  impegna  a non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del Circondario del
tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5).
      d) dichiarazione    sulla    insussistenza    di    cause    di
incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5);
    prodotti dall'ufficio:
  Relazione   del  presidente  del  tribunale  sull'attivita'  svolta
dall'interessato   nel   triennio   decorso,  con  l'allegazione  dei
prospetti  statistici  relativi  a  detto periodo e sull'esistenza di
eventuali situazioni di incompatibilita'.
  Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente   compilato  a  cura  dell'interessato  (all.  A-GOT  del
presente decreto)
  4.  Ai  fini  della  conferma, i consigli giudiziari terranno conto
della  valutazione  espressa  dal  presidente del tribunale presso il
quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita'.
                               Art. 8.
         Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
  1.  La  nomina  a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre
anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola
volta.
  2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di  nomina  a  giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio
giudiziario.
  3.  Almeno  sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli
interessati  dovranno  presentare domanda di conferma ed i capi degli
uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
  4.  La  domanda  di  conferma  va  presentata, secondo le modalita'
previste  dall'art.  2  al  presidente  del  tribunale, che una volta
istruita,  la  trasmette  al presidente della Corte di appello con il
proprio parere motivato.
  5.  Alla  scadenza  del  triennio,  il Consiglio giudiziario, nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile,
compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
  6.  La  nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto
dalla  data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, 1 comma,
ord.  giud.,  ha  durata  triennale  con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno successivo alla nomina.
                               Art. 9.
              Assegnazione ad altro ufficio o funzione
  1.  Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per il
conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
  2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il  giudice  onorario  di  tribunale dovra' dimettersi dal precedente
incarico.
  3.  In  caso  di  assegnazione  ad  altro  ufficio,  secondo quanto
previsto  dai  precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
  4.  In  ogni  caso  la durata complessiva dell'attivita' di giudice
onorario di tribunale non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
  5.  Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per la
partecipazione  alle  procedure  di  selezione  per  la nomina a vice
procuratore  onorario  o  a  giudice  di  pace.  L'eventuale nomina a
seguito  dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3
deve   intendersi   nomina   ad  una  funzione  onoraria  diversa  ed
incompatibile con quella svolta.
                              Art. 10.
                          Doveri e diritti
  1.  Il  giudice  onorario  di tribunale e' tenuto a svolgere le sue
funzioni  in  posizione  di  assoluta  indipendenza ed autonomia, nel
rispetto  dell'imparzialita' e del ruolo di terzieta' richiesto dalla
funzione  giurisdizionale,  nonche' all'osservanza di tutti gli altri
doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
  2.  La  competente  autorita'  giudiziaria  dovra'  dare tempestiva
comunicazione   al   Consiglio  superiore  della  magistratura  della
pendenza  di  procedimenti  penali  instaurati  successivamente  alla
nomina  o  conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le  opportune  valutazioni  in  ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.
                              Art. 11.
Sorveglianza  sull'adempimento  dei  doveri  dei  giudici  onorari di
                              tribunale
  1.   Il   presidente   del   tribunale  ha  l'obbligo  di  vigilare
sull'attivita'  dei  giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre
di  ciascun  anno  al  Consiglio  giudiziario  sul buon andamento del
servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad
altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
  2.  Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto
obbligo  al  capo  dell'ufficio  di  vigilare  sulla effettiva durata
dell'incarico  del  magistrato  onorario,  attivando  tempestivamente
prima  della  scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.
  3.  Il  presidente  del tribunale che venga a conoscenza di fatti o
comportamenti  di  possibile  rilievo  ai  fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.
                              Art. 12.
             Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
  1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:
    a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
    b) per  scadenza  del  termine  di  durata  della  nomina o della
conferma;
    c) per dimissioni.
  2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
    a) se   non  assume  le  funzioni  entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu'  breve  eventualmente  fissato  dal  Ministro della giustizia ai
sensi dell'art. 10 ord. giud.;
    b) se   non   esercita   volontariamente   le  funzioni  inerenti
all'ufficio;
    c) se  viene  meno  uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita'.
  3.  Il  giudice  onorario  di tribunale e' revocato dall'ufficio in
caso  di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad
esito negativo del tirocinio.
                              Art. 13.
                 Procedura per la decadenza e revoca
  1.  Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni
previste  dalle lettere a), b)&i e c) del comma 1 e a) e b) del comma
2  dell'articolo  precedente,  poiche'  si  tratta  di  prendere atto
dell'accadimento   di   un   fatto   al   quale  la  legge  ricollega
automaticamente  determinati  effetti,  il  Consiglio superiore della
magistratura  dispone  la immediata decadenza del magistrato onorario
appena   la   condizione   si   verifica   senza  disporre  ulteriori
accertamenti.
  2.  Nelle  ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di  uno  dei  requisiti  necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita'  (art.  12,  lettera c) e di revoca per inosservanza
dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il presidente del
tribunale  che  abbia  avuto  notizia di un fatto che possa dar luogo
alla  decadenza  o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo', in
ogni  momento,  proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi
dell'art.  4,  comma  2,  della legge n. 374/1991, da cinque avvocati
designati  dai  consigli  dell'ordine degli avvocati del distretto di
Corte d'appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.
  3.   Il   consiglio  giudiziario  integrato,  dovra'  formulare  la
contestazione   indicando   succintamente  i  fatti  suscettibili  di
determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le
notizie  dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine
di  quindici  giorni  dal  ricevimento  dell'atto, l'interessato puo'
presentare  memorie  e  documenti  o indicare circostanze sulle quali
richiede indagini o testimonianze.
  4.  Ove  debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
  5.  Il  Consiglio  giudiziario,  anche all'esito degli accertamenti
effettuati,   se   la  notizia  si  e'  rivelata  infondata,  dispone
l'archiviazione  del  procedimento; se, in caso contrario, la notizia
non   si  e'  rivelata  infondata  viene  notificato  tempestivamente
all'interessato   il  giorno,  l'ora  ed  il  luogo  fissati  per  la
deliberazione, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli
atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il procedimento e
degli  eventuali  accertamenti  svolti.  L'interessato  e' avvertito,
altresi',  che  potra'  comparire  personalmente,  che  potra' essere
assistito  da  un  difensore  scelto tra i magistrati, anche onorari,
appartenenti  all'ordine  giudiziario  o  tra gli avvocati del libero
Foro  e  che  se  non  si  presentera'  senza  addurre  un  legittimo
impedimento  si  procedera'  in  sua  assenza. La data fissata per la
deliberazione  deve  essere  notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
  6.   Ciascun  membro  del  Consiglio  giudiziario  ha  facolta'  di
rivolgere  domande  all'interessato  sui fatti a lui riferiti. Questi
puo'  presentare  memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da la parola
al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.
  7. All'esito di tale attivita' il Consiglio giudiziario inviera' la
proposta  motivata  di  decadenza  o di revoca al Consiglio superiore
della magistratura.
  8.   In  quanto  titolare  del  potere  decisionale,  il  Consiglio
superiore  della  magistratura  potra'  accogliere  la  proposta  del
Consiglio  giudiziario,  ovvero,  nel  caso  in cui la stessa non sia
condivisa,  modificarla,  procedendo,  se  necessario,  a  richiedere
chiarimenti  al  Consiglio  giudiziario  stesso o all'espletamento di
ulteriore attivita' istruttoria.
  9.  La  cessazione,  la  decadenza  o  la  revoca  dall'ufficio  e'
dichiarata  o  disposta  con decreto del Ministro della giustizia, in
conformita'  con  la  deliberazione  del  Consiglio  superiore  della
magistratura.
  10.  In  caso  di  cessazione  e/o  revoca dall'incarico di giudice
onorario   di  tribunale,  il  presidente  del  tribunale  chiede  al
Consiglio  superiore  della  magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo  della  graduatoria  deliberata  dal  Consiglio superiore
della magistratura.
                              Art. 14.
                       Disciplina transitoria
  1. Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del
presente decreto, vengono definiti i seguenti termini:
    a)  i  presidenti  di  tribunale  invieranno, al presidente della
Corte  di  appello,  entro  il  30 ottobre 2003 le istanze raccolte e
debitamente istruite;
    b)  e'  fissato  in  data 30 luglio 2003 il termine ultimo per la
raccolta  da  parte del presidente del tribunale delle istanze per la
partecipazione  alla  procedura  di selezione per la nomina a giudice
onorario di tribunale di cui all'art. 3 del presente decreto;
    c)  tutte  le  pratiche  relative  a  domande di nomina a giudice
onorario  di  tribunale  pendenti  presso  i  tribunali  o i consigli
giudiziari  alla  data  di  approvazione  della  circolare  di cui in
premessa,  sono  trasmesse  al  presidente della Corte di appello per
l'inserimento  nella  graduatoria.  Tutte  le  pratiche  pervenute al
Consiglio  superiore  della  migistratura  alla  data di approvazione
della   suddetta  circolare  sono  esaminate  secondo  la  disciplina
previgente.
                              Art. 15.
  Le  disposizioni del decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 169 del 22 luglio
1999, sono abrogate.
    Roma, 18 luglio 2003
                                                Il Ministro: Castelli
Al  presente decreto e' allegato il modulo di domanda per la nomina e
conferma  dei giudici onorari di tribunale approvato con delibera del
Consiglio  superiore  della  magistratura  in  data  22  maggio 2003,
rettificata il 5 giugno 2003.

                                                           
Allegato 

Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17



fp03-gr03