
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 luglio 2003
Nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di
Tribunale.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura
approvata nella seduta del 22 maggio 2003 rettificata nella seduta
del 5 giugno 2003, con la quale sono stati dettati nuovi criteri per
la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale e abrogate
le precedenti circolari in materia;
Ritenuto necessario innovare le disposizioni inerenti al
procedimento per la nomina e la conferma dei giudici onorari di
tribunale, gia' stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1999;
Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. I giudici onorari di tribunale svolgono presso il tribunale
ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del
tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di
mancanza dei giudici ordinari.
2. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia, in conformita' della deliberazione del
consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio
giudiziario competente per territorio nella composizione prevista
dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
3. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non puo'
essere superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in
organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di
servizio, da motivare espressamente, consiglino di elevare tale
numero.
Art. 2.
Nomina (requisiti e documentazione)
1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice
onorario di tribunale e' necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a sessantanove anni;
e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata domanda,
fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle
universita' della Repubblica o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza.
2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della
presentazione della domanda di nomina o conferma.
3. Alle istanze di nomina, presentate al presidente del tribunale e
successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in
copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilita':
prodotti dall'interessato:
a) istanza di nomina dell'aspirante;
b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al
paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto f), del
luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della
votazione conseguita;
c) certificato attestante l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);
d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte della
amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli
aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;
e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non
esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del
tribunale (vedi art. 5);
g) dichiarazione sulla insussistenza di cause di
incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (vedi art. 5);
prodotti dall'ufficio:
a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale;
b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.;
c) rapporto informativo del prefetto;
d) parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli
avvocati.
Oltre ai suddetti atti dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente compilato a cura dell'interessato (allegato A-GOT del
presente decreto).
Art. 3.
Procedimento per la nomina
1. Le istanze di nomina a giudice onorario di tribunale sono
presentate al presidente del tribunale competente dal 1° gennaio alla
data del 30 giugno di ogni anno dispari.
2. Il presidente del tribunale, una volta istruite le istanze di
nomina dei giudici onorari di tribunale, trasmette al Presidente
della Corte di appello le domande con il proprio parere motivato:
a) il presidente della Corte di appello provvede quindi a
convocare il consiglio giudiziario nella composizione integrata
prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici
onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro
che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria
predisposta dal consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti
alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo
comma;
b) eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria,
proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del
Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio
giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio
superiore della magistratura;
c) predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio
giudiziario provvede ad inviarla con in relativi atti (in originale e
in copia) entro il 30 ottobre al Consiglio superiore della
magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina
dei candidati che copriranno i posti vacanti;
d) coperti i posti in organico, la graduatoria verra' utilizzata
dal Consiglio superiore della magistratura fino al 30 giugno del
successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente
vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste
dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di
tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri
uffici giudiziari;
e) in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza
biennale, ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere
nuove istanze secondo la procedura di cui al presente articolo, in
quanto compatibile;
f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato
provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione
esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma
1;
g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di
presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con
provvedimento del presidente del tribunale.
3. I pareri dei presidenti di tribunale e le proposte dei consigli
giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del
Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso
revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita'
nell'Amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli
aspiranti.
4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di
appartenenza.
5. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per ciascun tribunale, ai servizi riguardanti la magistratura
onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione
per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione
solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui
sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici
onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al
Consiglio superiore della magistratura a cura dei presidenti delle
Corti di appello, in originale e in copia.
7. Ad avvenuta nomina o conferma, sara' cura degli uffici
interessati comunicare a questo Consiglio superiore della
magistratura e al Ministero la presa di possesso, mediante
trasmissione del relativo verbale. Dovra', altresi', essere
comunicata dal Presidente del tribunale la mancata presa di possesso
nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza
dall'incarico.
Art. 4.
Titoli di preferenza
1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di
iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e
segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che
l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di
quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del
decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c),
d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale
la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d) a residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
Art. 5.
Incompatibilita'
1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di
tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del
Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte
degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al
controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano
incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione
giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita' professionale non occasionale per conto di imprese di
assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa' di
intermediazione finanziaria.
2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari
compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le
funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare
o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
3. Non e' compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio
dell'attivita' legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio
dell'attivita' professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
4. Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di
consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le
incompatibilita' previste dall'art. 18 ord. giud.
6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilita'
previste dall'art. 19 ord. giud., ivi comprese quelle tra coniugi
secondo l'interpretazione della circolare del C.S.M. n. 8160/82 e
successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed
onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.
7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della
legge 30 marzo 1957, n. 361; pertanto, coloro che intendono
candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di
magistrato onorario.
Art. 6.
Tirocinio
1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, i presidenti di
tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un
periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore
civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione di
funzioni giudiziarie e i consigli giudiziari individueranno per
ciascun settore un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari
di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e
di rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono
in una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla
professionalita' del magistrato onorario nell'esame e nello studio
degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei
provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni
giurisdizionali.
5. Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una
valutazione negativa dell'attivita' svolta dal magistrato onorario,
il presidente del tribunale redige apposita relazione per l'inizio
della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies,
comma 2, lettera c) ord. giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.
Art. 7.
Conferma
1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella
composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un
giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle
funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a
campione dei provvedimenti.
2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la
conferma.
3. Alle istanze o proposte di conferma sara' sufficiente allegare:
prodotti dall'interessato:
a) istanza di conferma, da presentare al presidente del
tribunale almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di
nomina a pena di inammissibilita' (v. art. 8.3);
b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g);
c) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non
esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del
tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5).
d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di
incompatibilita' ex art. 19 ord. giud. (v. art. 5);
prodotti dall'ufficio:
Relazione del presidente del tribunale sull'attivita' svolta
dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei
prospetti statistici relativi a detto periodo e sull'esistenza di
eventuali situazioni di incompatibilita'.
Oltre ai suddetti atti dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente compilato a cura dell'interessato (all. A-GOT del
presente decreto)
4. Ai fini della conferma, i consigli giudiziari terranno conto
della valutazione espressa dal presidente del tribunale presso il
quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita'.
Art. 8.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre
anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola
volta.
2. Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio
giudiziario.
3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli
interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli
uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalita'
previste dall'art. 2 al presidente del tribunale, che una volta
istruita, la trasmette al presidente della Corte di appello con il
proprio parere motivato.
5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella
composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile,
compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto
dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, 1 comma,
ord. giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno successivo alla nomina.
Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione
1. Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per il
conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il giudice onorario di tribunale dovra' dimettersi dal precedente
incarico.
3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto
previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
4. In ogni caso la durata complessiva dell'attivita' di giudice
onorario di tribunale non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
5. Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per la
partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice
procuratore onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a
seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3
deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed
incompatibile con quella svolta.
Art. 10.
Doveri e diritti
1. Il giudice onorario di tribunale e' tenuto a svolgere le sue
funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel
rispetto dell'imparzialita' e del ruolo di terzieta' richiesto dalla
funzione giurisdizionale, nonche' all'osservanza di tutti gli altri
doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. La competente autorita' giudiziaria dovra' dare tempestiva
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla
nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.
Art. 11.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di
tribunale
1. Il presidente del tribunale ha l'obbligo di vigilare
sull'attivita' dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre
di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del
servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad
altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto
obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata
dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente
prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.
3. Il presidente del tribunale che venga a conoscenza di fatti o
comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.
Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:
a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della
conferma;
c) per dimissioni.
2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu' breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai
sensi dell'art. 10 ord. giud.;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti
all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita'.
3. Il giudice onorario di tribunale e' revocato dall'ufficio in
caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad
esito negativo del tirocinio.
Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca
1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni
previste dalle lettere a), b)&i e c) del comma 1 e a) e b) del comma
2 dell'articolo precedente, poiche' si tratta di prendere atto
dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega
automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della
magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario
appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori
accertamenti.
2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita' (art. 12, lettera c) e di revoca per inosservanza
dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il presidente del
tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo
alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo', in
ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati
designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di
Corte d'appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.
3. Il consiglio giudiziario integrato, dovra' formulare la
contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di
determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le
notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine
di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato puo'
presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali
richiede indagini o testimonianze.
4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti
effettuati, se la notizia si e' rivelata infondata, dispone
l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia
non si e' rivelata infondata viene notificato tempestivamente
all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la
deliberazione, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli
atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il procedimento e
degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e' avvertito,
altresi', che potra' comparire personalmente, che potra' essere
assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari,
appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero
Foro e che se non si presentera' senza addurre un legittimo
impedimento si procedera' in sua assenza. La data fissata per la
deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facolta' di
rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi
puo' presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da la parola
al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.
7. All'esito di tale attivita' il Consiglio giudiziario inviera' la
proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore
della magistratura.
8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio
superiore della magistratura potra' accogliere la proposta del
Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia
condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere
chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di
ulteriore attivita' istruttoria.
9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e'
dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in
conformita' con la deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura.
10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice
onorario di tribunale, il presidente del tribunale chiede al
Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio superiore
della magistratura.
Art. 14.
Disciplina transitoria
1. Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del
presente decreto, vengono definiti i seguenti termini:
a) i presidenti di tribunale invieranno, al presidente della
Corte di appello, entro il 30 ottobre 2003 le istanze raccolte e
debitamente istruite;
b) e' fissato in data 30 luglio 2003 il termine ultimo per la
raccolta da parte del presidente del tribunale delle istanze per la
partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice
onorario di tribunale di cui all'art. 3 del presente decreto;
c) tutte le pratiche relative a domande di nomina a giudice
onorario di tribunale pendenti presso i tribunali o i consigli
giudiziari alla data di approvazione della circolare di cui in
premessa, sono trasmesse al presidente della Corte di appello per
l'inserimento nella graduatoria. Tutte le pratiche pervenute al
Consiglio superiore della migistratura alla data di approvazione
della suddetta circolare sono esaminate secondo la disciplina
previgente.
Art. 15.
Le disposizioni del decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 169 del 22 luglio
1999, sono abrogate.
Roma, 18 luglio 2003
Il Ministro: Castelli
Al presente decreto e' allegato il modulo di domanda per la nomina e
conferma dei giudici onorari di tribunale approvato con delibera del
Consiglio superiore della magistratura in data 22 maggio 2003,
rettificata il 5 giugno 2003.
Allegato
Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
fp03-gr03