GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 262 DELL' 11/11/2003


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 30 ottobre 2003 
Ripartizione  delle  prime  due  annualita',  2003  e 2004, del terzo
triennio   di  programmazione  (2003/2005),  per  opere  di  edilizia
scolastica, legge 11 gennaio 1996, n. 23.
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la  legge  11 gennaio  1996,  n.  23,  ed in particolare gli
articoli 2 e 4;
  Visto l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visti  i decreti ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre
1999,  con  i  quali  sono state indicate le somme disponibili per le
prime  annualita'  dei  relativi trienni di applicazione e stabiliti,
per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalita' di calcolo,
nonche'   gli   indirizzi   diretti   ad   assicurare  il  necessario
coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione
scolastica nazionale,
  Visti,  altresi',  i  decreti ministeriali 8 giugno 1998 e 6 aprile
2000,  inerenti  alle  rispettive  annualita'  successive alla prima,
nonche'  il  decreto ministeriale 23 aprile 2001 afferente all'ultima
annualita' del secondo triennio;
  Vista  la  legge  28 dicembre  2001, n. 448, che ha previsto, nella
tabella  2,  la  somma di Euro 30.987.000 come impegno quindicennale,
decorrente  dall'anno  finanziario  2004,  per l'attivazione, in tale
annualita',  di  opere  di  edilizia  scolastica  ai fini di cui agli
articoli 2 e 4 della prefata legge n. 23/1996;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, che contempla, nella
tabella   1,   una   somma   di  10  milioni  di  euro  come  impegno
quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2003, per le medesime
finalita' relativamente all'esercizio di riferimento;
  Considerata,  quindi,  la  concreta  possibilita' di procedere alla
ripartizione, tra le regioni e province autonome di Bolzano e Trento,
dei  fondi  come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale
attuazione  degli  interventi,  di  cui  ai  citati  articoli 2  e 4,
relativi  al  primo  e  secondo  piano  annuale del terzo triennio di
programmazione regionale;
  Ritenuta  l'opportunita',  anche  per  motivazioni  di  correntezza
amministrativa  ed economicita' dei mezzi giuridici, di sussumere nel
presente,  unico, decreto i finanziamenti, con relative ripartizioni,
afferenti  ad  entrambe le annualita' 2003 e 2004, al fine, altresi',
di  offrire  alle  amministrazioni direttamente interessate un quadro
conoscitivo  ed  operativo  piu'  ampio,  a beneficio di una migliore
attivita' programmatoria;
  Rilevato  che,  giusta  nota  12 giugno 2003, prot. n. 289/03 della
Cassa depositi e prestiti, all'uopo adita, e comunicato al competente
Dicastero  dell'economia  e  delle finanze con ministeriale 1° luglio
2003,  n.  1868,  la  somma complessiva concretamente ripartibile per
ciascuna delle annualita' citate, a fronte del tasso vigente all'atto
della  predisposizione del presente provvedimento, determinato con le
modalita'  di  cui  agli articoli 2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003
del  Dicastero  medesimo,  ammonta  ad Euro 112.600.641,48 per l'anno
2003 e ad Euro 348.915,607,75 per quello successivo;
  Ritenuto,  quindi,  di  dover contestualmente ripartire entrambe le
somme  disponibili  per  la  prima  e  seconda  annualita'  del terzo
triennio  di  programmazione  2003/2005,  nonche'  indicare  - per il
medesimo  periodo  -  gli  indirizzi  volti ad assicurare l'opportuno
coordinamento  degli  interventi  regionali, al fine di consentire la
necessaria programmazione scolastica nazionale;
  Considerato  che  i finanziamenti suindicati consentono la concreta
attivazione  delle  prime  due annualita' del terzo triennio citato e
che,  pertanto,  per  l'ultima annualita' si provvedera' con apposito
provvedimento   adattabile   a   fronte   della   relativa  copertura
finanziaria, ove effettivamente intervenuta;
  Tenuto   conto   della   necessita'  che  la  programmazione  degli
interventi  di  edilizia  scolastica,  attraverso l'attivazione delle
relative   opere,   garantisca   il  raggiungimento  delle  finalita'
contemplate  dall'art.  1  della  legge  11 gennaio  1996, n. 23, con
particolare  riguardo  all'adeguamento  del patrimonio esistente alla
vigente  normativa  in  materia  di  agibilita',  igiene  e sicurezza
nonche'  alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del
fabbisogno  immediato  di  aule,  con  il  riequilibrio  nella  media
nazionale  degli indici di carenza tra le diverse regioni, in modo da
assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico
anche  con  riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra
richiesta  ed  offerta,  favorendo,  altresi',  la  disponibilita' di
palestre  ed  impianti  sportivi,  la  possibilita' di utilizzo delle
strutture   scolastiche   da   parte   della   collettivita'  nonche'
l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose;
  Ricordato  il  parere  gia'  reso  dall'Osservatorio permanente per
l'edilizia  scolastica,  come  formulato  nella  seduta del 28 maggio
1999,  nel  quale  -  preso  anche  atto  del  conforme  assunto  del
Coordinamento   interregionale   per   l'edilizia   scolastica,  come
confermato  nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano
ribaditi   sostanzialmente  gli  indirizzi  utilizzati  nel  triennio
precedente  e  prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa
degli   importi   assegnabili,   attraverso   la   considerazione  di
un'opportuna  commisurazione  al reale fabbisogno regionale, anche in
proporzione  alla  consistenza  delle  strutture scolastiche presenti
nelle   diverse   realta'  territoriali  interessate  ed  all'entita'
numerica della relativa utenza;
  Ritenuto,  pertanto,  di  confermare  sostanzialmente  anche per il
presente   triennio   2003/2005   criteri   di   riparto  come  sopra
rappresentati,  continuando  nel  graduale  adeguamento  del relativo
utilizzo  nel  citato  triennio,  in modo che, nell'intero arco dello
stesso,  la  variazione  apportata influisca per il 70% nel 2003, per
l'80% nel 2004 e per il 90% nel 2005;
  Preso   atto   di  quanto  concordato,  al  riguardo,  in  sede  di
Coordinamento  interregionale  nel  corso  dell'apposita riunione del
29 maggio  2003 - come indicato nella nota del Coordinamento medesimo
del  6 giugno  2003,  n.  127/CI  -  in  ordine, in particolare, alle
finalita', ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra modalita'
operativa  da adottare per la concreta ripartizione dei finanziamenti
nel  corso  del  triennio  2003/2005,  a fronte dei piu' recenti dati
utilmente in possesso di questo Ministero;
  Ritenuto,  dunque,  di  suddividere  ciascuno dei succitati importi
complessivamente ripartibili in due quote complementari - ammontanti,
nella ripartizione inerente alla prima annualita' del terzo triennio,
rispettivamente  al 70% ed al 30% e, nella seconda, all'80% ed al 20%
del relativo totale - nonche', fermo restando l'utilizzo per entrambe
dei   criteri   predetti,  di  rapportare  la  prima  delle  indicate
percentuali   anche   alla   consistenza   numerica  delle  strutture
scolastiche   delle   singole   realta'   territoriali   interessate,
limitandosi,  per  le  restanti,  all'adozione unicamente dei criteri
citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza medesima;
  Ritenuto,  altresi', che, nell'ultima annualita', dette percentuali
siano  rispettivamente  elevate al 90% ed al 10%, cosi' da assicurare
che nell'intero, presente, terzo triennio di programmazione non venga
superata,  come  sopra  determinata,  l'incidenza  media  complessiva
dell'80% del prefato criterio relativo alla parametrazione predetta;
  Ribadita, inoltre, l'opportunita', di confermare - anche al fine di
un  adeguato  bilanciamento con tale criterio - il riconoscimento per
la  capacita'  di  spesa  dimostrata  delle  singole  amministrazioni
regionali,   gia'   adottato  nel  precedente  triennio,  mantenendo,
pertanto,  la  riserva,  a  tali  fini,  di  una  percentuale del 10%
dell'importo  disponibile,  rapportata  al  livello  di  utilizzo dei
finanziamenti   concessi   nelle  precedenti  triennalita'  ai  sensi
dell'art. 4 della legge n. 23/1996;
  Acquisito,  come  formulato  nella  seduta del 2 ottobre 2003 (rep.
atti  1834  di  pari  data),  il  parere  favorevole della Conferenza
permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento
e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti di quanto in premessa indicato, per
l'attivazione  delle  annualita'  prima  (2003)  e seconda (2004) del
terzo  piano  di  programmazione  triennale  (2003/2005)  contemplato
dall'art.  4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente
disponibili   le   somme  complessive  di  Euro 112.600.641,48  e  di
Euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con ammortamento a
totale  carico  dello  Stato  accendibili  presso la Cassa depositi e
prestiti.
                               Art. 2.
  Le  ripartizioni  dei  finanziamenti  previsti  per  le  due citate
annualita'  come sopra determinate - e fermo restando quanto indicato
in  epigrafe  per la terza - e' predisposta con i criteri, le basi di
calcolo,   i   pesi,   il   procedimento   ed  ogni  altra  modalita'
rappresentati   nell'allegato 1   al   presente  decreto,  del  quale
costituisce parte integrante.
                               Art. 3.
  Le   somme   attribuite   alle  amministrazioni  beneficiarie,  per
l'attivazione  delle  opere  relative  alla prima annualita' 2003 del
terzo  triennio  2003/2005,  in  applicazione  di quanto disposto nei
precedenti  articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate,
come nel seguito riportate:


=====================================================================
                                            |         Euro
=====================================================================
Piemonte....                                |            6.747.058,00
Valle d'Aosta....                           |              287.079,00
Lombardia....                               |           12.114.804,00
Provincia autonoma di Bolzano....           |              746.318,00
Provincia autonoma di Trento....            |              840.137,00
Veneto....                                  |            7.529.657,00
Friuli-Venezia Giulia....                   |            2.602.365,00
Liguria....                                 |            3.014.714,00
Emilia-Romagna....                          |            7.106.972,00
Toscana....                                 |            8.040.946,00
Umbria....                                  |            1.840.968,00
Marche....                                  |            3.352.318,00
Lazio....                                   |            8.163.966,00
Abruzzo....                                 |            3.613.208,00
Molise....                                  |            1.307.231,00
Campania....                                |           11.459.394,00
Puglia....                                  |            8.036.621,00
Basilicata....                              |            1.741.899,00
Calabria....                                |            7.551.365,00
Sicilia....                                 |           12.020.200,00
Sardegna....                                |            4.483.421,00
                               Art. 4.
  Le   somme   attribuite   alle  amministrazioni  beneficiarie,  per
l'attivazione  delle  opere relative alla seconda annualita' 2004 del
terzo  triennio  2003/2005,  in  applicazione  di quanto disposto nei
precedenti  articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate,
come nel seguito riportate:

=====================================================================
                                            |         Euro
=====================================================================
Piemonte....                                |           20.822.306,00
Valle d'Aosta....                           |              826.291,00
Lombardia....                               |           37.953.236,00
Provincia autonoma di Bolzano....           |            2.399.813,00
Provincia autonoma di Trento....            |            2.706.226,00
Veneto....                                  |           23.402.837,00
Friuli-Venezia Giulia....                   |            7.521.147,00
Liguria....                                 |            8.781.518,00
Emilia-Romagna....                          |           20.842.228,00
Toscana....                                 |           23.670.702,00
Umbria....                                  |            5.635.141,00
Marche....                                  |           10.101.463,00
Lazio....                                   |           26.398.526,00
Abruzzo....                                 |           10.864.907,00
Molise....                                  |            3.748.906,00
Campania....                                |           37.685.968,00
Puglia....                                  |           25.300.455,00
Basilicata....                              |            5.256.324,00
Calabria....                                |           23.854.702,00
Sicilia....                                 |           37.301.226,00
Sardegna....                                |           13.841.685,00




                              Art. 5.
  Al  fine  di  assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi
interventi  nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le
regioni,   in  sede  di  predisposizione  del  terzo  piano  generale
triennale   2003/2005  e  dei  relativi  piani  annuali  attuativi  -
attivabili  nei  termini e con le modalita' indicate nelle premesse -
si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti
con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:
    a) privilegiare  gli interventi finalizzati prioritariamente alla
messa  a  norma  ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla
vigente  normativa  in materia di agibilita', sicurezza ed igiene ed,
altresi',  all'eliminazione  delle  barriere architettoniche, nonche'
quelli  diretti ai completamenti funzionali di opere gia' iniziate ed
al  soddisfacimento  del  fabbisogno  immediato di aule, in relazione
all'indice   di   carenza   determinato   dall'offerta  del  servizio
scolastico  a  fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza -
con  particolare  riguardo  alle  esigenze  derivanti dall'entrata in
vigore  della  legge  28 marzo 2003, n. 53, indicata in premessa - ed
alla  eliminazione  del  fenomeno delle locazioni onerose, al fine di
determinare   le  condizioni  strutturali  idonee  ad  assicurare  un
adeguato  standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento
della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;
    b) favorire  il  coordinamento  ed il piu' razionale sfruttamento
della  rete  scolastica  con  la distribuzione degli edifici, tenendo
anche  conto  dell'opportunita'  di  un  organico  inserimento  delle
istituzioni   scolastiche   nelle   diverse  realta'  territoriali  e
collettivita' locali;
    c) considerare  ogni  opportunita'  di  adeguamento  dei relativi
edifici  alle  nuove  esigenze della scuola ed ai processi di riforma
degli ordinamenti e dei programmi;
    d) garantire,  anche  al  fine  di  migliorare  il  servizio reso
all'utenza,  la  fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto
funzionamento  delle  direzioni scolastiche regionali e dei centri di
servizio amministrativo.
                               Art. 6.
  Nel    procedimento    programmatorio    le   regioni   valuteranno
opportunamente  il  fabbisogno  di aule in ragione di una dettagliata
indicazione,  da  parte  di  comuni  e  province, sull'utilizzo degli
edifici  vincolati  alla  destinazione scolastica, anche tenuto conto
delle  relative,  eventuali,  proposte  di  revoca formulate ai sensi
dell'art.  8,  comma  7,  della  legge  11 gennaio  1996,  n.  23,  e
dell'intervenuta,    razionalizzazione    della    rete   scolastica,
considerando   altresi',   le  prevedibili  esigenze  di  utilizzo  a
medio/lungo  termine  per effetto anche della recente riforma avviata
con  la  precitata  legge  n.  53/2003,  con  conseguente adozione di
criteri  ispirati  alla  necessaria modularita' e flessibilita' nella
progettazione dei relativi interventi.
                               Art. 7.
  Nella   scelta   degli   interventi  medesimi,  ferme  restando  le
indicazioni  di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le regioni terranno
conto   anche   della   celerita'   d'esecuzione  degli  stessi,  con
particolare  riguardo  alla  sussistenza di progettazione esecutiva e
disponibilita' delle aree nonche' all'assenza di vincoli di carattere
normativo.
                               Art. 8.
  Restano   confermati,   in   quanto  compatibili  con  il  presente
provvedimento,   ogni   altra   disposizione,   modalita',   termine,
indirizzo,  finalita'  o  criterio contemplati nei precedenti decreti
18 aprile  1996,  n.  152, e 6 settembre 1999, nonche' 8 giugno 1998,
6 aprile   2000   e  23 aprile  2001  indicati  nelle  premesse,  che
integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo.
    Roma, 30 ottobre 2003
                                                 Il Ministro: Moratti
                                                           Allegato 1
                CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO
    A) A   fronte   dell'importo   complessivamente  ripartibile  per
ciascuna   delle  annualita'  2003  e  2004  del  terzo  triennio  di
programmazione  regionale  -  e  cioe', rispettivamente, per la prima
annualita'  (2003)  di Euro 112.600.641,48 e per la seconda (2004) di
Euro 348.915.607,75  -  alle finalita' contemplate dall'art. 1, comma
2,  lettere  a)  e  c)  della  legge  11 gennaio  1996,  relative  al
soddisfacimento  del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche
alla  progressiva  eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose,
nonche'   all'adeguamento   alla  vigente  normativa  in  materia  di
agibilita',  sicurezza  ed  igiene, e' stata riconosciuta la maggiore
priorita';
    B)    nell'ordine,    e'   stato,   poi,   assegnato   un   grado
progressivamente decrescente di valenza alle altre finalita' previste
dal  citato  art.  1, comma 2, lettera e): equilibrata organizzazione
territoriale  del  sistema  scolastico, lettera f): disponibilita' di
palestre  ed impianti sportivi di base e lettera b): riqualificazione
del patrimonio esistente;
    C) preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici
insistente in ciascuna regione, come noto sulla base dei piu' recenti
dati  in possesso dell'amministrazione, sono stati, poi, determinati,
a  fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi
delle  situazioni  di  fatto  connesse  alle  finalita'  di  cui alle
precedenti lettere A) e B), relativi agli edifici medesimi:
      1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;
      2) indicatore sintetico della precarieta' degli edifici e degli
impianti;
      3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale;
      4)  indicatore  semplice  della carenza di palestre ed impianti
sportivi;
      5)   indicatore  semplice  degli  edifici  soggetti  a  vincolo
storico-monumentale;
      6) indicatore semplice degli edifici in affitto.
    D)  le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali
indicatori,  determinando  una  situazione  comparabile delle diverse
regioni  tra  di  loro e successivamente aggregati in un unico indice
sintetico, con i seguenti pesi:
      0,35   per   gli  indicatori  relativi  all'affollamento  delle
strutture ed alla precarieta' di edifici ed impianti;
      0,10  per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la
carenza di palestre o di impianti sportivi;
      0,05,  infine,  per  quelli  inerenti  agli  edifici in affitto
ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale.
    E)    il    90%    di   ciascuna   delle   precitate   somme   di
Euro 112.600.641,48     ed    Euro 348.915.607,75    complessivamente
assegnabili   nelle   relative  annualita'  di  riferimento  e  pari,
rispettivamente,  ad  Euro 101.340.577,00  ed Euro 314.024.046,00, e'
stato  suddiviso  tra  le  singole  regioni secondo l'indice relativo
sintetico di cui alla suindicata lettera D). Al fine della necessaria
rimodulazione  riequilibrativa  del  riparto  detto  indice e' stato,
pero',  parzialmente  parametrato  anche  al  numero  degli  immobili
scolastici  insistenti  nei  singoli ambiti territoriali interessati,
rapportando  - nell'annualita' 2003 - il 70% della somma utilizzabile
a tali fini all'indicatore medesimo "pesato" col numero degli edifici
scolastici  come  sopra  determinato  ed  il  restante  30%  al  solo
indicatore  sintetico  citato,  sommando  poi  i  due  parziali cosi'
ottenuti.  Nell'annualita'  2004, ferma restando ogni altra modalita'
operativa,   tali  percentuali  sono  state  rispettivamente  elevate
all'80% ed al 20%;
    F) il rimanente 10% - pari ad Euro 11.260.064,00 per l'annualita'
2003  e  ad Euro 34.891.561,00 per l'annualita' 2004 - e' stato, poi,
suddiviso  tra  tutte  le  regioni in rapporto ad un indice ponderato
rappresentativo  della  capacita'  di  spesa  di  ciascuna  di  esse,
valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, come
noto   all'atto   dell'effettuazione   del   presente   riparto,  dei
finanziamenti   assegnati   nelle   precedenti  annualita'  ai  sensi
dell'art.  4  della  legge  11 gennaio  1996, n. 23. L'importo finale
assegnato  alle singole regioni e province autonome e' stato, infine,
definito sommando i valori di cui alla presente lettera F) con quelli
indicati nella precedente lettera E).

fp03-gr03