GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 270 DEL 20/11/2003


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2003, n. 319 
  Regolamento   di   organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n.  477,  e  6 novembre  2000, n. 347, con i quali, fino alla data di
entrata  in  vigore  del  regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,  e'  stato
determinato,  in  via  provvisoria,  rispettivamente  il riordino del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero della pubblica istruzione;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle
Accademie   di   belle   arti,   dell'Accademia  musicale  di  danza,
dell'Accademia  di  arte  drammatica, degli istituti superiori per le
industrie  artistiche,  dei  Conservatori  e  degli Istituti musicali
pareggiati;
  Sentite,   in  data  21 marzo  2002,  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26
agosto 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 30 settembre
2002,  nel  quale  viene  tra  l'altro  evidenziato  il carattere non
definitivo   dell'assetto   organizzativo   stabilito   dal  presente
regolamento,  dovendosi  provvedere  alla  sua  revisione  a  seguito
dell'adeguamento    della    disciplina   sostanziale   del   sistema
dell'istruzione  alla  riforma del titolo V della Costituzione recata
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Considerata  d'altra  parte  la necessita' primaria e indefettibile
per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
dotarsi  di  una  struttura  organizzativa  adeguata al governo della
attuale   complessa   fase  organizzativa,  fermo  restando  che,  ad
ultimazione della stessa, si provvedera' alla predetta revisione;
  Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera
dei deputati, espresso nella seduta del 6 novembre 2002;
  Considerato  che in data 21 novembre 2002 e' scaduto il termine per
l'espressione  del  parere  della  settima Commissione permanente del
Senato  della  Repubblica,  cui  lo  schema  di  regolamento e' stato
assegnato  in  data  22 ottobre 2002 e che, a norma dell'articolo 13,
comma 2,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo puo' adottare
il regolamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2002;
  Considerato  peraltro  che  con  deliberazione n. 6/2003/P, in data
27 marzo  2003,  la  Sezione  del  controllo della Corte dei conti ha
parzialmente   censurato   talune  disposizioni  del  regolamento  30
dicembre 2002 e che si intende adeguarsi alle indicazioni della Corte
medesima;
  Ferma  rimanendo  l'esigenza di osservare il numero delle strutture
previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
    a) Ministro,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca;
    b)  Ministero,  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
    c) CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
    d) CUN,  il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo
17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    e) CONVSU,  il  Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario  di  cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
    f) CSPI,  il Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
    g) CNPI,  il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    h) CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
    i) PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
    l)  CIVR,  il  Comitato  di  indirizzo  per  la valutazione della
ricerca  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204;
    m)  CNSU,  il  Consiglio  nazionale  degli studenti universitari,
istituito  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 dicembre
1997,  n.  491,  a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
    n) GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
    o) INDIRE,    l'Istituto    nazionale   di   documentazione   per
l'innovazione  e  la  ricerca  educativa  di  cui  all'articolo 2 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
    p) INVALSI,  l'Istituto  nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione   di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo
20 luglio 1999, n. 258;
    q) IRRE,   l'istituto  regionale  di  ricerca  educativa  di  cui
all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    r) AIPA,    l'Autorita'    per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione   di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo
12 febbraio 1993, n. 39;
    s) OCSE,  l'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo sviluppo
economico,  di  cui  alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre
1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232;
    t) ESA,  l'Agenzia  spaziale  europea  di  cui  alla  convenzione
firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno
1977, n. 358.
                               Art. 2.
                     Articolazione del Ministero

  1.   Il  Ministero  e'  articolato  a  livello  centrale,  a  norma
dell'articolo  51  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
tre dipartimenti.
  2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di:
    a)  Dipartimento  per  la  programmazione  ministeriale  e per la
gestione   ministeriale   del   bilancio,   delle   risorse  umane  e
dell'informazione;
    b) Dipartimento per l'istruzione;
    c)  Dipartimento  per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale  e  coreutica  e  per  la  ricerca. Nell'ambito dei predetti
dipartimenti  sono  individuati  gli  uffici  di livello dirigenziale
generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
  3.  Il  Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici
scolastici  regionali  di  cui  all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  4.  Con  decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati
ai  sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e  dell'articolo 17,  comma 4-bis, lettera e), della
legge  23 agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo  19  della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati
gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.
                               Art. 3.
               Attribuzioni dei capi dei dipartimenti

  1.  I  capi  dei  dipartimenti  svolgono  compiti di coordinamento,
direzione  e  controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi  nel dipartimento al fine di assicurare la continuita' delle
funzioni   dell'amministrazione   e   sono   responsabili,   a  norma
dell'articolo  5,  comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e  dell'articolo  21  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  dei  risultati  complessivamente  raggiunti in attuazione degli
indirizzi del Ministro.
  2. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello  dirigenziale  generale  compresi nel dipartimento stesso. Il
capo  del  dipartimento  puo'  promuovere progetti che coinvolgono le
competenze   di   piu'  uffici  dirigenziali  generali  compresi  nel
dipartimento,  affidandone  il  coordinamento  ad  uno  dei dirigenti
preposti a tali uffici.
                               Art. 4.
Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali

  1.  I  capi dei dipartimenti, e i dirigenti preposti agli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici
scolastici  regionali,  si  riuniscono  in conferenza per trattare le
questioni  attinenti  al  coordinamento dell'attivita' dei rispettivi
uffici  e  per  formulare  al  Ministro  proposte per l'emanazione di
indirizzi  e  direttive  per  assicurare  il raccordo operativo fra i
dipartimenti  e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La
conferenza  e'  presieduta,  in  ragione  delle materie, dai capi dei
dipartimenti,  che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza
plenaria, almeno ogni tre mesi.
  2.  Il  capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla
specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.
  3.  L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere
preventivamente  trasmesso  al  Ministro  e  al capo di Gabinetto. Il
Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
  4.  Il  servizio  di  segreteria  necessario  per  i  lavori  della
conferenza e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo
5, comma 5.
                               Art. 5.
Dipartimento  per  la  programmazione  ministeriale e per la gestione
 ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

  1.  Il  Dipartimento  per  la  programmazione ministeriale e per la
gestione   ministeriale   del   bilancio,   delle   risorse  umane  e
dell'informazione  svolge  funzioni  nelle  seguenti  aree:  studi  e
programmazione   ministeriale;   politica   finanziaria,  bilancio  e
monitoraggio  del  fabbisogno  finanziario del Ministero; definizione
degli  indirizzi  generali in materia di gestione delle risorse umane
del  Ministero,  di  disciplina  giuridica  ed economica del relativo
rapporto  di  lavoro,  di  reclutamento  e  formazione,  di relazioni
sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e
sviluppo  dei  sistemi  informativi del Ministero e connessione con i
sistemi  informativi  delle  universita', degli enti di ricerca e dei
consorzi  interuniversitari;  elaborazioni statistiche; comunicazione
istituzionale  e  relazioni con il pubblico, iniziative di promozione
di attivita' in ambito editoriale, pubblicitario e di comunicazione.
  2.  Il  Dipartimento  per  la  programmazione ministeriale e per la
gestione   ministeriale   del   bilancio,   delle   risorse  umane  e
dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale
generale:
    a)   direzione   generale  studi  e  programmazione  sui  sistemi
dell'istruzione,   dell'universita',   della   ricerca   e  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
    b)  direzione  generale  per  la  politica  finanziaria  e per il
bilancio;
    c)  direzione  generale  per  le  risorse  umane  del  Ministero,
acquisti e affari generali;
    d) direzione generale per la comunicazione;
    e) direzione generale per i sistemi informativi.
  3.  La  direzione  generale  studi  e  programmazione  sui  sistemi
dell'istruzione,   dell'universita',   della   ricerca   e  dell'alta
formazione   artistica,   musicale  e  coreutica  promuove  e  svolge
attivita' di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema
dell'istruzione,   dell'universita',   della   ricerca   e  dell'alta
formazione   artistica,   musicale   e  coreutica,  per  gli  aspetti
quantitativi   e  qualitativi  strumentali  al  governo  del  sistema
medesimo;  elabora  studi  ed analisi anche strumentali all'attivita'
dei  dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti
tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre alla
valutazione   del   sistema   dell'istruzione   e   al   processo  di
autovalutazione   delle   istituzioni   scolastiche   ed   educative.
Nell'ambito  della direzione generale opera il servizio di statistica
istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre
1989,  n.  322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni
organizzative,  centrali  e  periferiche,  del Ministero. Il predetto
servizio si avvale anche degli apporti del sistema informativo.
  4.  La  direzione  generale  per  la  politica finanziaria e per il
bilancio  rileva  il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei   dati   forniti  dai  dipartimenti  e  dagli  uffici  scolastici
regionali;   in   attuazione  delle  direttive  del  Ministro,  e  in
coordinamento  con  gli  altri  dipartimenti, cura la predisposizione
dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni
di  variazione  e  assestamento,  la  redazione delle proposte per la
legge  finanziaria,  l'attivita'  di  rendicontazione al Parlamento e
agli  organi  di  controllo;  predispone  i programmi di ripartizione
delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti,
in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti
connessi  con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri
di  responsabilita'  e  ai  centri  di costo; coordina i programmi di
acquisizione  delle  risorse finanziarie nazionali, in relazione alle
diverse  fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio
dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione
amministrativo-contabile   delle   istituzioni   scolastiche;  svolge
attivita'  di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di
competenza  dei  diversi  uffici centrali e periferici; predispone le
relazioni  tecniche  sui provvedimenti normativi anche sulla base dei
dati forniti dagli uffici competenti.
  5.  La  direzione  generale  per  le  risorse  umane del Ministero,
acquisti   e   affari   generali,  in  coordinamento  con  gli  altri
dipartimenti,   svolge   i  compiti  relativi:  all'attuazione  delle
direttive   del  Ministro  in  materia  di  politiche  del  personale
amministrativo   e  tecnico,  dirigente  e  non,  del  Ministero;  al
reclutamento,  alla  formazione  generale  e  all'amministrazione del
personale;   alle   relazioni   sindacali   e   alla  contrattazione;
all'emanazione    di   indirizzi   alle   direzioni   regionali   per
l'applicazione  dei  contratti  collettivi  e  la  stipula di accordi
decentrati;   alla   mobilita'  e  al  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza;  alla  pianificazione  e allocazione delle risorse umane;
alla  cura  della gestione amministrativa e contabile delle attivita'
strumentali,  contrattuali  e  convenzionali  di  carattere generale,
comuni  agli  uffici  dell'amministrazione  centrale; alla consulenza
all'amministrazione  periferica  in materia contrattuale; ai servizi,
alle   strutture   e   ai  compiti  strumentali  dell'amministrazione
centrale;  alle  analisi  di  mercato; alla consulenza alle strutture
dipartimentali  e  alle  direzioni  generali  su contrattualistica ed
elaborazione   di  capitolati;  alla  gestione  del  contenzioso  per
provvedimenti  aventi  carattere  generale  e  alla definizione delle
linee  di  indirizzo  per  la  gestione del contenzioso di competenza
delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti
annuale.  Nell'ambito  della  direzione  generale opera la segreteria
della  conferenza  permanente  dei  capi dipartimento e dei direttori
generali, di cui all'articolo 4.
  6.  La  direzione  generale  per  i  sistemi informativi cura ed e'
responsabile  dello sviluppo e sostegno della rete GARR e delle altre
infrastrutture  tecnologiche  per la ricerca; cura ed e' responsabile
dei  rapporti  con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il
sistema  informativo; cura i rapporti con i dipartimenti e gli uffici
scolastici  regionali,  con i sistemi informativi universitari, degli
enti  di  ricerca e dei consorzi interuniversitari di calcolo ai fini
dell'utilizzazione  del sistema informativo e dello sviluppo di nuove
procedure;  pianifica, coordinando gli altri uffici del Ministero, le
attivita' del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e
agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni
informatico-statistiche;    collabora    alla   realizzazione   della
formazione  a distanza; formula piani per le politiche di innovazione
tecnologica;  cura i rapporti con l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione;  provvede  alla  definizione  di  standard
tecnologici  ed  alla  consulenza alle scuole in materia di strutture
tecnologiche;  conduce  studi  e  sperimentazioni  di nuove soluzioni
tecnologiche;  provvede  alla creazione di infrastrutture di supporto
ai  servizi  in  rete,  anche  in collaborazione con regioni ed altri
soggetti pubblici e privati.
  7.  La  direzione generale per la comunicazione cura i rapporti con
il   dipartimento  informazione  ed  editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione;
coordina  la  comunicazione  istituzionale  anche  con  riguardo agli
strumenti  multimediali  e  alla rete intranet; elabora e gestisce il
piano  di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; coordina
il  sito  Web  dell'amministrazione; promuove attivita' e convenzioni
editoriali,  pubblicitarie  e  campagne di comunicazione; analizza le
domande  di  servizi  e  prestazioni  attinenti  l'informazione  e la
relativa  divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche;
e'  responsabile  dell'ufficio  relazioni  con  il pubblico a livello
centrale  e  indirizza  l'attivita'  degli  uffici  relazioni  con il
pubblico a livello periferico.
                               Art. 6.
                    Dipartimento per l'istruzione

  1.   Il  Dipartimento  svolge  le  funzioni  nelle  seguenti  aree:
organizzazione   generale  dell'istruzione  scolastica,  ordinamenti,
curricola e programmi scolastici, stato giuridico del personale della
scuola;  definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione
della    rete    scolastica;    definizione   degli   indirizzi   per
l'organizzazione  dei  servizi  nel  territorio  e per la valutazione
della   loro  efficienza,  al  fine  di  garantire  il  coordinamento
dell'organizzazione  e l'uniformita' dei relativi livelli in tutto il
territorio   nazionale;  definizione  dei  criteri  e  parametri  per
l'attuazione  di  interventi  sociali  nella  scuola;  definizione di
interventi  a  sostegno  delle  aree  depresse  per  il  riequilibrio
territoriale  della  qualita'  del  servizio scolastico ed educativo,
ricerca  e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni
in  ambito  europeo  ed  internazionale  ed  attuazione  di politiche
dell'educazione   comuni   ai   Paesi  dell'Unione  europea;  assetto
complessivo   dell'intero  sistema  formativo,  individuazione  degli
obiettivi  e  degli  standard  e  percorsi  formativi  in  materia di
istruzione  superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e
supporto   all'attivita'   delle  istituzioni  scolastiche  autonome;
definizione  degli  indirizzi  in  materia  di  scuole paritarie e di
scuole  e  corsi  di istruzione non statale; competenze in materia di
edilizia  scolastica,  riservate  al  Ministero,  a norma della legge
11 gennaio  1996,  n.  23;  competenze  riservate all'amministrazione
scolastica  relativamente  alle  istituzioni di cui all'articolo 137,
comma  2,  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112; affari e
relazioni  internazionali,  inclusa  la  collaborazione  con l'Unione
europea  e  con gli organismi internazionali in materia di istruzione
scolastica.
  2.  Il  Dipartimento  si  articola  nei  seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
    a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
    b) direzione generale per lo studente;
    c) direzione  generale  per  l'istruzione post-secondaria e per i
rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali;
    d) direzione generale per il personale della scuola;
    e) direzione    generale    per    gli    affari   internazionali
dell'istruzione scolastica.
  3.   Al   Dipartimento  si  raccordano  funzionalmente  gli  uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 8.
  4.  La  direzione  generale per gli ordinamenti scolastici svolge i
compiti  relativi  agli  ordinamenti,  ai  curricola  e  ai programmi
scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi
delle  prove  concorsuali  del personale della scuola; alla ricerca e
alle   innovazioni   nei  diversi  gradi  e  settori  dell'istruzione
avvalendosi  a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale
di  documentazione  per  l'innovazione  e  la ricerca educativa; alla
materia  degli  esami,  delle  certificazioni e del riconoscimento di
titoli  di  studio  stranieri;  all'individuazione delle priorita' in
materia  di  valutazione e alla promozione di appositi progetti; alle
attivita'  preliminari  alla  adozione  delle  direttive  di cui agli
articoli 1  e  2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; alla
vigilanza  sull'Istituto  nazionale  per  la  valutazione del sistema
istruzione   e  sull'Istituto  nazionale  di  documentazione  per  la
innovazione  e  la ricerca educativa; alla vigilanza sulla Fondazione
Museo  nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di
cui  all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e
alla  vigilanza  e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3,
del  testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297,  nei confronti degli altri enti ivi previsti; all'attuazione del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo  2001,  n.  190,
relativo  agli  IRRE.  Nell'ambito  della  direzione  e' istituito il
servizio  di  segreteria  del CNPI ovvero del CSPI e della Conferenza
dei presidenti degli istituti regionali di ricerca educativa.
  5. La direzione generale per lo studente svolge i compiti relativi:
alla   materia   dello   status   dello   studente;  ai  servizi  per
l'integrazione  degli  studenti  in  situazione  di  handicap  e  per
l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi
e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo
sport;  alle  strategie  sulle attivita' e sull'associazionismo degli
studenti;   alle  politiche  sociali  a  favore  dei  giovani  e,  in
particolare,  alle  azioni  di  prevenzione  e  contrasto del disagio
giovanile;  alle  attivita' di orientamento e raccordo con il sistema
universitario;  agli  interventi  di  orientamento  e  promozione del
successo  formativo  e  al  relativo  monitoraggio; al supporto delle
attivita'  della  conferenza  nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali  degli  studenti;  ai  rapporti  con  le associazioni dei
genitori  e  al  supporto della loro attivita'; ai rapporti con altri
enti  e  organizzazioni  che  sviluppano  politiche e azioni a favore
degli studenti.
  6.  La  direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i
rapporti  con  i  sistemi formativi delle regioni e degli enti locali
cura  le  attivita'  istruttorie  per  i  provvedimenti da sottoporre
all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, della
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  della  Conferenza
Unificata;  svolge  inoltre, fatte comunque salve le competenze delle
regioni  e  in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni
dell'amministrazione   della   istruzione  in  materia  di:  rapporti
scuola-lavoro,  percorsi  di  istruzione  e formazione; educazione ed
istruzione   permanente   degli   adulti;  istruzione  superiore  non
universitaria,   ivi   compresa  l'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore.
  7.  La  direzione  generale  per il personale della scuola svolge i
compiti  relativi:  alla  definizione  degli indirizzi generali della
organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del
rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al
coordinamento  con  altre  amministrazioni in materia di quiescenza e
previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei
dirigenti  scolastici,  rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
alla  definizione  delle  dotazioni organiche nazionali del personale
docente  ed  educativo  e  del  personale  amministrativo,  tecnico e
ausiliario,  e  alla  definizione dei parametri per la ripartizione a
livello  regionale;  alla  definizione  delle  linee  di  indirizzo e
coordinamento  della  formazione  e aggiornamento del personale della
scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle
politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di
riconversione  e riqualificazione del personale docente ed educativo;
alla  gestione  del  contenzioso  per  provvedimenti aventi carattere
generale  e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione
del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
  8.   La   direzione   generale   per   gli   affari  internazionali
dell'istruzione   scolastica  cura  le  relazioni  internazionali  in
materia  di  istruzione  scolastica,  inclusa  la  collaborazione con
l'Unione   europea   e   con   gli   organismi  internazionali  e  la
partecipazione  alle attivita' che si svolgono in tali sedi; cura, in
collaborazione con la direzione generale di cui all'articolo 5, comma
3, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi
comunitari   e   internazionali;   individua   le   opportunita'   di
finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici
e   privati,   promuovendone  l'utilizzo  e  fornendo  la  necessaria
assistenza  alle  altre  direzioni  generali del Dipartimento ed agli
uffici   scolastici  regionali;  definisce  e  realizza  i  programmi
finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione scolastica.
  9.  I  dirigenti con funzione tecniche dipendono funzionalmente dal
capo  dipartimento,  dai  direttori  generali  e  dai direttori degli
uffici  scolastici  regionali a seconda della loro assegnazione. Essi
esercitano  le  loro  funzioni  con  riferimento  alle seguenti aree:
sostegno  per  la progettazione e il supporto dei processi formativi;
supporto  al  processo  di  valutazione  e  autovalutazione; supporto
tecnico-didattico-pedagogico; ispettiva.
                               Art. 7.
Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale
       e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

  1.  Il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale  e  coreutica  e  per  la  ricerca scientifica e tecnologica
svolge   funzioni  nelle  seguenti  aree:  istruzione  universitaria,
programmazione  degli interventi sul sistema universitario; indirizzo
e   coordinamento,   normazione   generale   e   finanziamento  delle
universita';  monitoraggio  e  valutazione,  anche mediante specifico
organismo,  in  materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale   e   coreutica;   attuazione   delle  norme  comunitarie  e
internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione
europea  e  integrazione  internazionale  del  sistema universitario,
anche  in  attuazione  degli  accordi  culturali stipulati a cura del
Ministero  degli affari esteri; razionalizzazione delle condizioni di
accesso  all'istruzione  universitaria; partecipazione alle attivita'
relative  all'accesso  alle  amministrazioni  e  alle professioni, al
raccordo   dell'istruzione   universitaria   e  dell'alta  formazione
artistica,  musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la
formazione  professionale;  valorizzazione  e  sostegno della ricerca
libera  nelle  universita'; competenze relative agli istituti di alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  di  cui  alla  legge
21 dicembre  1999,  n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  ambito  nazionale  e
internazionale; programmazione degli interventi degli enti di-ricerca
non  strumentali;  indirizzo  e  coordinamento, normazione generale e
finanziamento  degli  enti  di  ricerca non strumentali; monitoraggio
degli enti di ricerca non strumentali; coordinamento delle iniziative
degli  altri Ministeri inerenti la ricerca; valorizzazione e sostegno
della  ricerca  libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno
del  grado  di  interazione  tra  sistema delle universita' e sistema
produttivo;  integrazione  tra  ricerca applicata e ricerca pubblica;
coordinamento  della partecipazione italiana a programmi nazionali ed
internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale
e   aerospaziale;   cooperazione  scientifica  in  ambito  nazionale,
comunitario  e  internazionale;  promozione  e sostegno della ricerca
delle  imprese  ivi  compresa  la  gestione  di apposito fondo per le
agevolazioni   anche  con  riferimento  alle  aree  depresse  e  alla
integrazione con la ricerca pubblica.
  2.  Il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale  e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
    a) direzione generale per l'universita';
    b) direzione generale per lo studente e il diritto allo studio;
    c) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
    d) direzione   generale   per   le   strategie   e   lo  sviluppo
dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica;
    e) direzione  generale  per  il coordinamento e lo sviluppo della
ricerca.
  3.  La  direzione  generale  per  l'universita'  svolge  i  compiti
relativi  a:  finanziamento,  programmazione  e  sviluppo del sistema
universitario  e  gestione  dei  fondi  della  edilizia;  esame degli
statuti  e  dei regolamenti di ateneo; monitoraggio degli ordinamenti
universitari;  rapporti  con  il CUN, con il CRUI e con il CONVSU per
gli   atti   di   competenza;   verifiche   amministrativo-contabili,
monitoraggio    e    valutazione    del   sistema   universitario   e
dell'attuazione   delle  normative  e  degli  interventi  in  materia
universitaria,  anche  avvalendosi  degli  organismi  di valutazione;
rapporti con il Ministero della salute per le attivita' di formazione
e  specializzazione, assistenza e ricerca della facolta' di medicina;
raccordo  con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi,
con  il  sistema  produttivo  e  delle professioni e con le pubbliche
amministrazioni;  sviluppo  e  coordinamento delle iniziative di alta
formazione  post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento
speciale  e  della formazione e avviamento alla ricerca; promozione e
attuazione degli accordi internazionali e delle attivita' inerenti la
cooperazione  internazionale  in materia di istruzione universitaria;
elaborazione   previsioni   a   breve,   medio   e   lungo   termine,
sull'evoluzione  della  domanda e dell'offerta formativa. Nell'ambito
della  direzione e' istituito il servizio di segreteria del CUN e del
CONVSU.
  4.  La  direzione generale per lo studente e il diritto allo studio
svolge  nel  settore universitario e nel settore dell'alta formazione
artistica,  musicale e coreutica, i compiti relativi a: indirizzo per
l'attuazione  del diritto allo studio e sulla condizione studentesca;
attivita' di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del
lavoro  e  delle  professioni;  coordinamento,  promozione e sostegno
delle attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente delle
universita';   razionalizzazione   delle   condizioni   di   accesso;
tutoraggio;  collegi  e,  per quanto non di competenza delle regioni,
residenze  universitarie;  iniziative  sportive  a livello nazionale;
anagrafe  degli studenti; raccordo con il sistema scolastico, con gli
altri   sistemi   formativi,   con  il  sistema  produttivo  e  delle
professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporti con il CNSU,
per  gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione e' istituito
il servizio di segreteria del CNSU.
  5.  La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale
e   coreutica   svolge   i   compiti   relativi   a:   finanziamento,
programmazione  e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta
formazione  artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative
istituzioni;  sviluppo  dell'offerta  formativa  e  della  produzione
artistica;  raccordo  con  il sistema scolastico e universitario, con
gli  altri  sistemi  formativi,  con  il  sistema  produttivo e delle
professioni  e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il CNAM
per  gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione e' istituito
il servizio di segreteria al CNAM.
  6.   La   direzione   generale  per  le  strategie  e  lo  sviluppo
dell'internazionalizzazione  della  ricerca scientifica e tecnologica
svolge  i  compiti  relativi  alla:  definizione  della  politica  di
internazionalizzazione   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica;
elaborazione  dell'indirizzo  unitario e coordinamento della politica
della ricerca scientifica e tecnologica del Ministero nei comitati di
gestione  delle  convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli
accordi  in  materia di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito
dell'Unione  europea,  dell'OCSE,  dell'ESA, delle Nazioni Unite e di
organismi    internazionali;   indirizzo,   normazione   generale   e
finanziamento  dell'Agenzia  ASI;  indirizzo  e sostegno alla ricerca
spaziale  e  aerospaziale;  promozione della cooperazione scientifica
internazionale in materia di ricerca; promozione della partecipazione
italiana   ai  programmi  comunitari  di  ricerca;  partecipazione  a
commissioni  dell'Unione  europea e ad organismi comunitari; sviluppo
di rapporti bilaterali; supporto alla redazione del PNR; agevolazione
della  ricerca  nelle  imprese e in altri soggetti pubblici e privati
nell'ambito   di  accordi  internazionali  di  cooperazione,  nonche'
programmi  comunitari;  promozione  delle cooperazioni e sinergie tra
sistema  delle  universita',  organismi pubblici di ricerca e sistema
produttivo;  attivita' preliminari per la definizione della posizione
nazionale  nel  programma  quadro sulla ricerca; analisi e diffusione
della  normativa comunitaria e delle modalita' di interazione con gli
organismi comunitari; individuazione di opportunita' di finanziamento
a  valere  su  fondi  internazionali  pubblici  e  privati e relativo
utilizzo;  assistenza  alle  imprese che decidono di accedere a fondi
comunitari;  rapporti  con  la  segreteria  tecnica di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con il CIVR.
  7.  La  direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della
ricerca  svolge  i  compiti  relativi  a:  indirizzo e coordinamento,
normazione  generale  e  finanziamento  degli  enti  di  ricerca  non
strumentali;  sviluppo  dell'autonomia e razionalizzazione della rete
degli  enti  di ricerca; supporto alla redazione del PNR; vigilanza e
controllo  sulle  attivita'  degli  enti di ricerca; promozione della
ricerca   finanziata   con   fondi   nazionali;  coordinamento  delle
iniziative    degli    altri    Ministeri,   inerenti   la   ricerca;
predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la
ricerca  e  lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nelle regioni
dell'obiettivo  uno; cooperazione scientifica nazionale in materia di
ricerca;   supporto   alla   redazione   del  PNR;  incentivazione  e
agevolazione  della  ricerca  nelle  imprese  e  negli altri soggetti
pubblici  e  privati  e  gestione  dei relativi fondi; monitoraggio e
sostegno  del  grado  di  interazione tra sistema delle universita' e
sistema  produttivo;  rapporti  con  la  segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo  2,  comma  3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204,  e  con  il CIVR; anagrafe delle ricerche nazionali. Nell'ambito
della  direzione  generale e' istituito il servizio di segreteria per
il funzionamento del CIVR.
                               Art. 8.
                     Uffici scolastici regionali

  1.  In  ciascun  capoluogo  di regione ha sede l'ufficio scolastico
regionale   di  livello  dirigenziale  generale  che  costituisce  un
autonomo  centro  di  responsabilita'  amministrativa,  al quale sono
assegnate  tutte  le  funzioni  gia' spettanti agli uffici periferici
dell'amministrazione   della   pubblica  istruzione  fatte  salve  le
competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma
delle disposizioni vigenti.
  2.  L'ufficio  scolastico  regionale si articola per funzioni e sul
territorio;   a   tale   fine   operano  a  livello  provinciale  e/o
subprovinciale, i centri servizi amministrativi.
  3.  L'ufficio  scolastico  regionale  svolge  le  sue  funzioni  in
raccordo   con   il   Dipartimento   per  l'istruzione.  Esso  vigila
sull'attuazione   degli   ordinamenti   scolastici,  sui  livelli  di
efficacia  dell'attivita'  formativa e sull'osservanza degli standard
programmati;  promuove  la ricognizione delle esigenze formative e lo
sviluppo  della relativa offerta sul territorio in collaborazione con
la  regione  e  gli  enti  locali;  cura l'attuazione delle politiche
nazionali  per  gli  studenti; formula alla direzione generale di cui
all'articolo  5,  comma  4,  e  al  Dipartimento  per l'istruzione le
proprie  proposte  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie e di
personale;  provvede alla costituzione della segreteria del consiglio
regionale   dell'istruzione  a  norma  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo   30 giugno   1999,   n.   233;   cura   i  rapporti  con
l'amministrazione  regionale  e  con  gli  enti locali, per quanto di
competenza  statale  e  comunque  nel  rispetto  dell'autonomia delle
istituzioni   scolastiche  ed  educative,  relativamente  all'offerta
formativa  integrata  e  all'educazione  degli  adulti;  esercita  la
vigilanza  sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali, nonche'
sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle
istituzioni  scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto
dell'autonomia   ad   esse  riconosciuta;  assegna  alle  istituzioni
scolastiche   le   risorse   finanziarie;  assegna  alle  istituzioni
scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le
competenze  in  materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni
sindacali,   non   attribuite  alle  istituzioni  scolastiche  o  non
riservate  all'amministrazione  centrale;  assicura, con i modi e gli
strumenti  piu'  opportuni,  la  diffusione delle informazioni, ha la
legittimazione  passiva in materia di contenzioso del personale della
scuola.   Il  dirigente  preposto  all'ufficio  scolastico  regionale
stipula  i  contratti individuali di lavoro ed emette i relativi atti
d'incarico.   Nell'esercizio   dei   propri   compiti   il  dirigente
dell'ufficio  scolastico  regionale  si  avvale  anche  dell'Istituto
regionale  di  ricerca  educativa,  sul quale esercita la vigilanza a
norma  dell'articolo  12  del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 2001, n. 190.
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo  collegiale  di  cui  all'articolo  75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  di
dirigenti  preposti  agli  uffici scolastici regionali sono formulate
dal capo del Dipartimento per l'istruzione.
  6.  I centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale
e/o   subprovinciale,  le  funzioni  relative  alla  assistenza  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili;  alla  gestione  delle  graduatorie  e alla
formulazione   di   proposte   al   direttore   regionale   ai   fini
dell'assegnazione  delle risorse umane ai singoli istituti scolastici
autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e
innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri
attori  locali;  al  supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I
centri servizi amministrativi a valenza provinciale sono affidati, di
regola,  a  dirigenti  di livello dirigenziale non generale; i centri
servizi  amministrativi  a  valenza  sub-provinciale  possono  essere
affidati  anche  a personale appartenente all'area C dell'ordinamento
del comparto.
  7.  Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento
e   di   Bolzano   seguitano   ad  applicarsi,  per  quanto  concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste  dai  rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in
base  ad essi adottate. Nella Regione siciliana seguita ad applicarsi
l'articolo  9  delle  norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica   istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
  8.  Il  Ministro  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  sentite  le organizzazioni sindacali
aventi  titolo  a partecipare alla contrattazione, determina le linee
guida  per  l'organizzazione  degli  uffici  scolastici regionali sul
territorio.  Il  Ministro  adotta, su proposta avanzata dal dirigente
preposto  all'ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni
sindacali  regionali,  in  coerenza  con  le  linee guida, il decreto
ministeriale  di  natura non regolamentare per l'individuazione degli
uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale e la definizione dei
relativi compiti.
                               Art. 9.
Posti  di  funzione  dirigenziale e dotazioni organiche del personale
                          non dirigenziale

  1.   I   posti   di   funzione   dirigenziale  del  Ministero  sono
rideterminati secondo l'allegata tabella A.
  Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero
sono rideterminate secondo le allegate tabelle B e C.
  3.  I  posti  di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, come rideterminati dalle allegate tabelle
A,  B  e C sono ridotte in relazione ai trasferimenti di personale da
effettuarsi  in  attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e con le procedure ivi previste.
  4.  Il  personale non dirigenziale dell'ex Ministero della pubblica
istruzione  e  dell'ex  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  confluisce nel ruolo unico del Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,   a  norma
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatto
comunque  salvo  l'espletamento dei concorsi di riqualificazione gia'
indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
                              Art. 10.
                  Disposizioni sull'organizzazione

  1.  Ogni  due  anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica,  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  al  fine  di  accertarne funzionalita' ed
efficienza.
                              Art. 11.
                     Norme finali e abrogazioni

  1.  Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4,
del  testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
  2.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati  gli  articoli 1,  4  e  5  del decreto del Presidente della
Repubblica  1° dicembre  1999,  n.  477,  e il decreto del Presidente
della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.
  3.  La  denominazione  del  decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre  1999, n. 477, come modificato dal decreto del Presidente
della  Repubblica  26 marzo  2002,  n. 128, si intende modificata in:
"Regolamento   recante   la   disciplina   degli  uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca".
  4.  Nell'ambito  del  Ministero  continua  ad operare la segreteria
tecnica  istituita  dall'articolo  3 del decreto del Presidente della
Repubblica  1° dicembre 1999, n. 477, ai sensi dell'articolo 2, comma
3,  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con i compiti ivi
previsti.
  5. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  6.  L'attuazione  del  presente  regolamento  non  comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella   Raccota  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2003

  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110
                                                        
Tabella A
(articolo 9, comma 1)

Allegato pag. 13  

Tabella B
(articolo 9, comma 2)

Allegato pag. 13  

Tabella C
(articolo 9, comma 2)

Allegato pag. 14  


fp03-gr03