
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2003, n. 319
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 477, e 6 novembre 2000, n. 347, con i quali, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stato
determinato, in via provvisoria, rispettivamente il riordino del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia musicale di danza,
dell'Accademia di arte drammatica, degli istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori e degli Istituti musicali
pareggiati;
Sentite, in data 21 marzo 2002, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26
agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre
2002, nel quale viene tra l'altro evidenziato il carattere non
definitivo dell'assetto organizzativo stabilito dal presente
regolamento, dovendosi provvedere alla sua revisione a seguito
dell'adeguamento della disciplina sostanziale del sistema
dell'istruzione alla riforma del titolo V della Costituzione recata
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Considerata d'altra parte la necessita' primaria e indefettibile
per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
dotarsi di una struttura organizzativa adeguata al governo della
attuale complessa fase organizzativa, fermo restando che, ad
ultimazione della stessa, si provvedera' alla predetta revisione;
Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera
dei deputati, espresso nella seduta del 6 novembre 2002;
Considerato che in data 21 novembre 2002 e' scaduto il termine per
l'espressione del parere della settima Commissione permanente del
Senato della Repubblica, cui lo schema di regolamento e' stato
assegnato in data 22 ottobre 2002 e che, a norma dell'articolo 13,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo puo' adottare
il regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2002;
Considerato peraltro che con deliberazione n. 6/2003/P, in data
27 marzo 2003, la Sezione del controllo della Corte dei conti ha
parzialmente censurato talune disposizioni del regolamento 30
dicembre 2002 e che si intende adeguarsi alle indicazioni della Corte
medesima;
Ferma rimanendo l'esigenza di osservare il numero delle strutture
previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
d) CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo
17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) CONVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
f) CSPI, il Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
g) CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
i) PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
l) CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204;
m) CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 491, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
n) GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
o) INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
p) INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258;
q) IRRE, l'istituto regionale di ricerca educativa di cui
all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
r) AIPA, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39;
s) OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre
1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232;
t) ESA, l'Agenzia spaziale europea di cui alla convenzione
firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno
1977, n. 358.
Art. 2.
Articolazione del Ministero
1. Il Ministero e' articolato a livello centrale, a norma
dell'articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
tre dipartimenti.
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di:
a) Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la
gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione;
b) Dipartimento per l'istruzione;
c) Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca. Nell'ambito dei predetti
dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale
generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati
gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.
Art. 3.
Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuita' delle
funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, a norma
dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli
indirizzi del Ministro.
2. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il
capo del dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le
competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel
dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti
preposti a tali uffici.
Art. 4.
Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali
1. I capi dei dipartimenti, e i dirigenti preposti agli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici
scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le
questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi
uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di
indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i
dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La
conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei
dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza
plenaria, almeno ogni tre mesi.
2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla
specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere
preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il
Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della
conferenza e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo
5, comma 5.
Art. 5.
Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione
ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione
1. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la
gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e
programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e
monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione
degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane
del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo
rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni
sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e
sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i
sistemi informativi delle universita', degli enti di ricerca e dei
consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; comunicazione
istituzionale e relazioni con il pubblico, iniziative di promozione
di attivita' in ambito editoriale, pubblicitario e di comunicazione.
2. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la
gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale
generale:
a) direzione generale studi e programmazione sui sistemi
dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
b) direzione generale per la politica finanziaria e per il
bilancio;
c) direzione generale per le risorse umane del Ministero,
acquisti e affari generali;
d) direzione generale per la comunicazione;
e) direzione generale per i sistemi informativi.
3. La direzione generale studi e programmazione sui sistemi
dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica promuove e svolge
attivita' di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema
dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, per gli aspetti
quantitativi e qualitativi strumentali al governo del sistema
medesimo; elabora studi ed analisi anche strumentali all'attivita'
dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti
tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre alla
valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative.
Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica
istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni
organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto
servizio si avvale anche degli apporti del sistema informativo.
4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il
bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici
regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in
coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione
dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni
di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la
legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e
agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione
delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti,
in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti
connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri
di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i programmi di
acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle
diverse fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio
dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge
attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di
competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le
relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei
dati forniti dagli uffici competenti.
5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero,
acquisti e affari generali, in coordinamento con gli altri
dipartimenti, svolge i compiti relativi: all'attuazione delle
direttive del Ministro in materia di politiche del personale
amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al
reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del
personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione;
all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per
l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi
decentrati; alla mobilita' e al trattamento di quiescenza e
previdenza; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane;
alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita'
strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale,
comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza
all'amministrazione periferica in materia contrattuale; ai servizi,
alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione
centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture
dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed
elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per
provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle
linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza
delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti
annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria
della conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori
generali, di cui all'articolo 4.
6. La direzione generale per i sistemi informativi cura ed e'
responsabile dello sviluppo e sostegno della rete GARR e delle altre
infrastrutture tecnologiche per la ricerca; cura ed e' responsabile
dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il
sistema informativo; cura i rapporti con i dipartimenti e gli uffici
scolastici regionali, con i sistemi informativi universitari, degli
enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari di calcolo ai fini
dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di nuove
procedure; pianifica, coordinando gli altri uffici del Ministero, le
attivita' del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e
agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni
informatico-statistiche; collabora alla realizzazione della
formazione a distanza; formula piani per le politiche di innovazione
tecnologica; cura i rapporti con l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione; provvede alla definizione di standard
tecnologici ed alla consulenza alle scuole in materia di strutture
tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni
tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto
ai servizi in rete, anche in collaborazione con regioni ed altri
soggetti pubblici e privati.
7. La direzione generale per la comunicazione cura i rapporti con
il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione;
coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli
strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il
piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; coordina
il sito Web dell'amministrazione; promuove attivita' e convenzioni
editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le
domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la
relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche;
e' responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello
centrale e indirizza l'attivita' degli uffici relazioni con il
pubblico a livello periferico.
Art. 6.
Dipartimento per l'istruzione
1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree:
organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti,
curricola e programmi scolastici, stato giuridico del personale della
scuola; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione
della rete scolastica; definizione degli indirizzi per
l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione
della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento
dell'organizzazione e l'uniformita' dei relativi livelli in tutto il
territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per
l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di
interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio
territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo,
ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni
in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche
dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto
complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli
obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di
istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e
supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome;
definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di
scuole e corsi di istruzione non statale; competenze in materia di
edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge
11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all'amministrazione
scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; affari e
relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione
europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione
scolastica.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
b) direzione generale per lo studente;
c) direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i
rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali;
d) direzione generale per il personale della scuola;
e) direzione generale per gli affari internazionali
dell'istruzione scolastica.
3. Al Dipartimento si raccordano funzionalmente gli uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 8.
4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge i
compiti relativi agli ordinamenti, ai curricola e ai programmi
scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi
delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e
alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'istruzione
avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla
materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di
titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorita' in
materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti; alle
attivita' preliminari alla adozione delle direttive di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; alla
vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per la
innovazione e la ricerca educativa; alla vigilanza sulla Fondazione
Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e
alla vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, nei confronti degli altri enti ivi previsti; all'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190,
relativo agli IRRE. Nell'ambito della direzione e' istituito il
servizio di segreteria del CNPI ovvero del CSPI e della Conferenza
dei presidenti degli istituti regionali di ricerca educativa.
5. La direzione generale per lo studente svolge i compiti relativi:
alla materia dello status dello studente; ai servizi per
l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per
l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi
e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo
sport; alle strategie sulle attivita' e sull'associazionismo degli
studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in
particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio
giovanile; alle attivita' di orientamento e raccordo con il sistema
universitario; agli interventi di orientamento e promozione del
successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle
attivita' della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei
genitori e al supporto della loro attivita'; ai rapporti con altri
enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore
degli studenti.
6. La direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i
rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali
cura le attivita' istruttorie per i provvedimenti da sottoporre
all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza
Unificata; svolge inoltre, fatte comunque salve le competenze delle
regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni
dell'amministrazione della istruzione in materia di: rapporti
scuola-lavoro, percorsi di istruzione e formazione; educazione ed
istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non
universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica
superiore.
7. La direzione generale per il personale della scuola svolge i
compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali della
organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del
rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al
coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e
previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei
dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale
docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a
livello regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e
coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della
scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle
politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di
riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere
generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione
del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
8. La direzione generale per gli affari internazionali
dell'istruzione scolastica cura le relazioni internazionali in
materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con
l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la
partecipazione alle attivita' che si svolgono in tali sedi; cura, in
collaborazione con la direzione generale di cui all'articolo 5, comma
3, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi
comunitari e internazionali; individua le opportunita' di
finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici
e privati, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria
assistenza alle altre direzioni generali del Dipartimento ed agli
uffici scolastici regionali; definisce e realizza i programmi
finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione scolastica.
9. I dirigenti con funzione tecniche dipendono funzionalmente dal
capo dipartimento, dai direttori generali e dai direttori degli
uffici scolastici regionali a seconda della loro assegnazione. Essi
esercitano le loro funzioni con riferimento alle seguenti aree:
sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi;
supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto
tecnico-didattico-pedagogico; ispettiva.
Art. 7.
Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.
1. Il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria,
programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo
e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle
universita'; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico
organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e
internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione
europea e integrazione internazionale del sistema universitario,
anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del
Ministero degli affari esteri; razionalizzazione delle condizioni di
accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attivita'
relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al
raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la
formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca
libera nelle universita'; competenze relative agli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale e
internazionale; programmazione degli interventi degli enti di-ricerca
non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio
degli enti di ricerca non strumentali; coordinamento delle iniziative
degli altri Ministeri inerenti la ricerca; valorizzazione e sostegno
della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno
del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema
produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed
internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale
e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le
agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e alla
integrazione con la ricerca pubblica.
2. Il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per l'universita';
b) direzione generale per lo studente e il diritto allo studio;
c) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
d) direzione generale per le strategie e lo sviluppo
dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica;
e) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della
ricerca.
3. La direzione generale per l'universita' svolge i compiti
relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema
universitario e gestione dei fondi della edilizia; esame degli
statuti e dei regolamenti di ateneo; monitoraggio degli ordinamenti
universitari; rapporti con il CUN, con il CRUI e con il CONVSU per
gli atti di competenza; verifiche amministrativo-contabili,
monitoraggio e valutazione del sistema universitario e
dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia
universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione;
rapporti con il Ministero della salute per le attivita' di formazione
e specializzazione, assistenza e ricerca della facolta' di medicina;
raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi,
con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche
amministrazioni; sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta
formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento
speciale e della formazione e avviamento alla ricerca; promozione e
attuazione degli accordi internazionali e delle attivita' inerenti la
cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria;
elaborazione previsioni a breve, medio e lungo termine,
sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa. Nell'ambito
della direzione e' istituito il servizio di segreteria del CUN e del
CONVSU.
4. La direzione generale per lo studente e il diritto allo studio
svolge nel settore universitario e nel settore dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, i compiti relativi a: indirizzo per
l'attuazione del diritto allo studio e sulla condizione studentesca;
attivita' di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del
lavoro e delle professioni; coordinamento, promozione e sostegno
delle attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente delle
universita'; razionalizzazione delle condizioni di accesso;
tutoraggio; collegi e, per quanto non di competenza delle regioni,
residenze universitarie; iniziative sportive a livello nazionale;
anagrafe degli studenti; raccordo con il sistema scolastico, con gli
altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle
professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporti con il CNSU,
per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione e' istituito
il servizio di segreteria del CNSU.
5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica svolge i compiti relativi a: finanziamento,
programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative
istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione
artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con
gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle
professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il CNAM
per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione e' istituito
il servizio di segreteria al CNAM.
6. La direzione generale per le strategie e lo sviluppo
dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica
svolge i compiti relativi alla: definizione della politica di
internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica;
elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica
della ricerca scientifica e tecnologica del Ministero nei comitati di
gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli
accordi in materia di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito
dell'Unione europea, dell'OCSE, dell'ESA, delle Nazioni Unite e di
organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e
finanziamento dell'Agenzia ASI; indirizzo e sostegno alla ricerca
spaziale e aerospaziale; promozione della cooperazione scientifica
internazionale in materia di ricerca; promozione della partecipazione
italiana ai programmi comunitari di ricerca; partecipazione a
commissioni dell'Unione europea e ad organismi comunitari; sviluppo
di rapporti bilaterali; supporto alla redazione del PNR; agevolazione
della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati
nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, nonche'
programmi comunitari; promozione delle cooperazioni e sinergie tra
sistema delle universita', organismi pubblici di ricerca e sistema
produttivo; attivita' preliminari per la definizione della posizione
nazionale nel programma quadro sulla ricerca; analisi e diffusione
della normativa comunitaria e delle modalita' di interazione con gli
organismi comunitari; individuazione di opportunita' di finanziamento
a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo
utilizzo; assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi
comunitari; rapporti con la segreteria tecnica di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con il CIVR.
7. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della
ricerca svolge i compiti relativi a: indirizzo e coordinamento,
normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non
strumentali; sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete
degli enti di ricerca; supporto alla redazione del PNR; vigilanza e
controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; promozione della
ricerca finanziata con fondi nazionali; coordinamento delle
iniziative degli altri Ministeri, inerenti la ricerca;
predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nelle regioni
dell'obiettivo uno; cooperazione scientifica nazionale in materia di
ricerca; supporto alla redazione del PNR; incentivazione e
agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti
pubblici e privati e gestione dei relativi fondi; monitoraggio e
sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e
sistema produttivo; rapporti con la segreteria tecnica di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, e con il CIVR; anagrafe delle ricerche nazionali. Nell'ambito
della direzione generale e' istituito il servizio di segreteria per
il funzionamento del CIVR.
Art. 8.
Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'ufficio scolastico
regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un
autonomo centro di responsabilita' amministrativa, al quale sono
assegnate tutte le funzioni gia' spettanti agli uffici periferici
dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le
competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma
delle disposizioni vigenti.
2. L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul
territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o
subprovinciale, i centri servizi amministrativi.
3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in
raccordo con il Dipartimento per l'istruzione. Esso vigila
sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di
efficacia dell'attivita' formativa e sull'osservanza degli standard
programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo
sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con
la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche
nazionali per gli studenti; formula alla direzione generale di cui
all'articolo 5, comma 4, e al Dipartimento per l'istruzione le
proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di
personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti con
l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di
competenza statale e comunque nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta
formativa integrata e all'educazione degli adulti; esercita la
vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali, nonche'
sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle
istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto
dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni
scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni
scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le
competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni
sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non
riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli
strumenti piu' opportuni, la diffusione delle informazioni, ha la
legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della
scuola. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale
stipula i contratti individuali di lavoro ed emette i relativi atti
d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente
dell'ufficio scolastico regionale si avvale anche dell'Istituto
regionale di ricerca educativa, sul quale esercita la vigilanza a
norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 2001, n. 190.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di
dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate
dal capo del Dipartimento per l'istruzione.
6. I centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale
e/o subprovinciale, le funzioni relative alla assistenza agli
istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e
amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla
formulazione di proposte al direttore regionale ai fini
dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici
autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e
innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri
attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I
centri servizi amministrativi a valenza provinciale sono affidati, di
regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i centri
servizi amministrativi a valenza sub-provinciale possono essere
affidati anche a personale appartenente all'area C dell'ordinamento
del comparto.
7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne
l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana seguita ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
8. Il Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali
aventi titolo a partecipare alla contrattazione, determina le linee
guida per l'organizzazione degli uffici scolastici regionali sul
territorio. Il Ministro adotta, su proposta avanzata dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni
sindacali regionali, in coerenza con le linee guida, il decreto
ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei
relativi compiti.
Art. 9.
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale
non dirigenziale
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono
rideterminati secondo l'allegata tabella A.
Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero
sono rideterminate secondo le allegate tabelle B e C.
3. I posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, come rideterminati dalle allegate tabelle
A, B e C sono ridotte in relazione ai trasferimenti di personale da
effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e con le procedure ivi previste.
4. Il personale non dirigenziale dell'ex Ministero della pubblica
istruzione e dell'ex Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica confluisce nel ruolo unico del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a norma
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatto
comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione gia'
indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 10.
Disposizioni sull'organizzazione
1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed
efficienza.
Art. 11.
Norme finali e abrogazioni
1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4,
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati gli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e il decreto del Presidente
della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.
3. La denominazione del decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128, si intende modificata in:
"Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca".
4. Nell'ambito del Ministero continua ad operare la segreteria
tecnica istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, ai sensi dell'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con i compiti ivi
previsti.
5. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccota ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110
Tabella A
(articolo 9, comma 1)
Allegato pag. 13
Tabella B
(articolo 9, comma 2)
Allegato pag. 13
Tabella C
(articolo 9, comma 2)
Allegato pag. 14
fp03-gr03