
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2003, n. 309
Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione
dell'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con
decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, con il quale viene istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 1993, il conto fiscale;
Visto, in particolare, il comma 38 del predetto articolo 78, che
prevede l'emanazione di regolamenti ministeriali dei Ministri delle
finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dai commi da
27 a 37 dello stesso articolo 78;
Visto il regolamento di attuazione delle predette disposizioni,
adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro 28 dicembre 1993, n. 567, e, in particolare,
l'articolo 20 concernente le modalita' per la richiesta e
l'erogazione dei rimborsi nei confronti dei contribuenti intestatari
di conto fiscale, che, al comma 4, prevede che il concessionario
"decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o
dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione dell'ufficio
tributario", dispone, entro i successivi venti giorni, l'erogazione
del rimborso;
Considerato che l'ufficio finanziario, nei casi in cui dispone il
rimborso dei tributi, ha gia' effettuato i necessari controlli, sia
di natura formale che in ordine alla spettanza del credito chiesto a
rimborso, nonche' la liquidazione del credito;
Ritenuto che, al fine di snellire ed accelerare le procedure in
materia di rimborsi dei tributi, occorre ridurne i tempi di
erogazione per permettere ai contribuenti un rapido recupero del
credito vantato;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del Ministero delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 3-13728 del 25 settembre 2003, ai sensi del
predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica delle modalita' per la richiesta
e l'erogazione dei rimborsi
1. All'articolo 20 del regolamento adottato con decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, le parole: "o dal giorno in cui e' pervenuta la
comunicazione dell'ufficio tributario" sono soppresse;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario
sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione
della disposizione di pagamento, con le modalita' di cui al comma
4.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 ottobre 2003
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 6 Economia e finanze, foglio n. 154
fp03-gr03