
DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 2003, n. 333
Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra
gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' alla
trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo
per il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione, del
26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla
trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le
loro imprese pubbliche;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001;
Vista la direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio
2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune
imprese;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, delle attivita' produttive,
delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto assicura la trasparenza delle relazioni
finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche mediante la
documentazione:
a) delle assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri
pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;
b) delle assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte
dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;
c) della utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, il presente decreto
assicura altresi' che la struttura finanziaria ed organizzativa delle
imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata
risulti correttamente documentata da tale contabilita', in modo che
emergano chiaramente:
a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attivita';
b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono
imputati o attribuiti alle distinte attivita'.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "poteri pubblici", le amministrazioni dello Stato, le regioni,
comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
b) "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i
poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante per ragioni di proprieta', di partecipazione
finanziaria o della normativa che la disciplina;
c) "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", tutte
le imprese la cui principale area di attivita', corrispondente almeno
al 50 per cento del fatturato annuo totale, rientra nel settore
manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano
nell'allegato sezione D - attivita' manifatturiere, da sottosezione
DA a sottosezione DN compresa, della classificazione NACE (Rev 1),
annesso al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre
1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita'
economiche nelle Comunita' europee, e successive modifiche;
d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilita'
separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi
riconosciuti a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o
sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico
generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato che
riceve in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma,
sia contributi, sia sussidi, sia indennizzi, e che esercita anche
altre attivita';
e) "attivita' distinte", da un lato, le attivita' relative ai
prodotti o servizi per i quali ad un'impresa sono stati riconosciuti
diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse
economico generale della cui gestione l'impresa e' stata incaricata
e, dall'altro, le attivita' relative a ogni altro prodotto o servizio
svolte dall'impresa medesima;
f) "diritti esclusivi", i diritti riconosciuti ad un'impresa
mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa che riserva alla stessa, con riferimento ad una
determinata area geografica, la facolta' di prestare un servizio o
esercitare un'attivita';
g) "diritti speciali", i diritti riconosciuti ad un numero
limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa,
regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una
determinata area geografica, congiuntamente o disgiuntamente:
1) limita a due o piu', senza osservare criteri di
oggettivita', proporzionalita' e non discriminazione, il numero delle
imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attivita';
2) designa, senza osservare detti criteri, varie imprese
concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o
esercitare una data attivita';
3) conferisce, senza osservare detti criteri, ad una o piu'
imprese determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che
pregiudicano in modo sostanziale la capacita' di ogni altra impresa
di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attivita'
nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente
equivalenti;
h) "direttiva", la direttiva 80/723/CEE, come modificata da
ultimo dalla direttiva 2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune
imprese;
i) "trattato" e' il trattato istitutivo della Comunita' europea.
Art. 3.
Influenza dominante
1. L'influenza che i poteri pubblici possono esercitare su
un'impresa pubblica si presume dominante qualora i poteri pubblici si
trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente,
almeno in una delle seguenti situazioni:
a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto
dell'impresa;
b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote
emesse dall'impresa;
c) possano designare piu' della meta' dei membri dell'organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
Art. 4.
Assegnazione di risorse
1. Ai fini della trasparenza delle relazioni finanziarie
costituiscono assegnazioni di risorse:
a) il ripiano di perdite di esercizio;
b) i conferimenti in capitale sociale o dotazione;
c) i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni
privilegiate;
d) la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non
percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti;
e) la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse
pubbliche impiegate;
f) la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.
2. Le assegnazioni di risorse debbono risultare con le modalita'
previste all'articolo 5.
Art. 5.
Documentazione delle assegnazioni di risorse
1. I poteri pubblici registrano le assegnazioni di risorse a favore
di imprese pubbliche, univocamente individuate per mezzo del codice
fiscale, in apposita sezione degli albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica, tenuti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, entro trenta
giorni dalla assegnazione. L'accesso alle informazioni contenute
nella predetta sezione e nei registri di cui ai commi 2 e 3 e'
consentito solo alle amministrazioni con competenza specifica nel
settore.
2. Le imprese pubbliche destinatarie iscrivono le assegnazioni di
risorse in apposito registro obbligatorio riferito al presente
decreto, entro trenta giorni dalla messa a disposizione.
3. Le assegnazioni di risorse pubbliche erogate tramite imprese
pubbliche ovvero tramite enti finanziatori sono registrate sia dai
poteri pubblici, sia dal soggetto intermediario, sia dal soggetto
ultimo beneficiario, nello stesso termine di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6.
Contabilita' separata
1. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita'
separata sono tenute altresi':
a) alla separazione dei conti interni corrispondenti alle
attivita' distinte;
b) alla corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei
ricavi, sulla base di principi di contabilita' dei costi applicati in
modo coerente e obiettivamente giustificati;
c) alla chiara definizione dei principi di contabilita' dei
costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati.
2. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita'
separata predispongono una relazione sui sistemi di contabilita' dei
costi applicati, da tenere a disposizione della Commissione europea.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
attivita' non disciplinate da norme comunitarie specifiche e fanno
salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche.
Art. 7.
Conservazione dei dati e relativa messa a disposizione
1. I dati relativi alle assegnazioni di risorse restano a
disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a
decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale
le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche
interessate. Se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un
esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di
questo stesso esercizio.
2. I dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa
delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita'
separata restano a disposizione della Commissione per un periodo di
cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui
tali informazioni si riferiscono.
3. I dati di cui ai commi 1 e 2, nonche' i relativi elementi di
valutazione eventualmente necessari con particolare riguardo agli
obiettivi perseguiti sono comunicati alla Commissione europea, su
richiesta della stessa, a cura dell'amministrazione con competenza
specifica nel settore. E' fatto obbligo alle imprese pubbliche di
collaborare per gli occorrenti adempimenti mettendo a disposizione
tutti i dati necessari e, in particolare, i dati dei registri
obbligatori di cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 8.
Imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero
1. Per le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero le
informazioni di carattere finanziario di cui al comma 2 sono fornite
alla Commissione su base annua e nei termini di cui al comma 4.
2. Le informazioni di carattere finanziario richieste per ciascuna
impresa pubblica attiva nel settore manifatturiero e secondo le
modalita' specificate nel comma 3 sono le seguenti:
a) la relazione sulla gestione e i conti annuali, ai sensi della
quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978,
relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa'. I conti annuali
e la relazione sulla gestione comprendono lo stato patrimoniale, il
conto economico e la nota integrativa, unitamente alla prassi
contabile, alle dichiarazioni degli amministratori, alle relazioni
settoriali e sull'attivita', nonche' le comunicazioni in merito alle
riunioni degli azionisti ed eventuali altre informazioni salienti.
Sono inoltre forniti i dati indicati nelle lettere seguenti, se e in
quanto essi non sono stati inseriti nella relazione sulla gestione e
nei conti annuali delle singole imprese pubbliche;
b) la disponibilita' di capitale azionario o di fondi
assimilabili al capitale sociale, con la specificazione delle forme
in cui si configura tale disponibilita', avendo riguardo tra l'altro
alle azioni ordinarie, privilegiate, postergate o convertibili,
nonche' ai relativi tassi d'interesse, dividendi e diritti di
conversione;
c) le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe
condizioni;
d) la concessione all'impresa di prestiti, compresi scoperti,
nonche' anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi
d'interesse e le condizioni del prestito, nonche' l'eventuale
garanzia fornita al mutuante dall'impresa beneficiaria;
e) le garanzie fornite all'impresa dai poteri pubblici per i
prestiti, con la specificazione delle condizioni e degli oneri a
carico delle imprese per tali garanzie;
f) i dividendi versati e gli utili trattenuti;
g) le eventuali altre forme di intervento pubblico, compresa la
rinuncia alla percezione di somme dovute ai poteri pubblici da
un'impresa pubblica per il rimborso di prestiti e sussidi, il
pagamento di imposte sulle societa', di oneri sociali o altri oneri
analoghi.
3. Le informazioni richieste al comma 2 sono fornite per tutte le
imprese, il cui fatturato per l'anno finanziario piu' recente e'
risultato superiore a 250 milioni di euro. Le informazioni sopra
richieste vengono fornite separatamente per le singole imprese,
comprese quelle situate in altri Stati membri, e comprendono
all'occorrenza i particolari relativi a tutte le operazioni intra ed
intergruppo tra diverse imprese pubbliche, nonche' quelle svoltesi
direttamente tra le imprese e i poteri pubblici. Il capitale
azionario di cui al comma 2, lettera b), comprende il capitale
azionario proveniente direttamente dai poteri pubblici e quello
eventualmente fornito da una holding o altre imprese pubbliche,
compresi gli istituti finanziari, esterne o interne allo stesso
gruppo ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il
rapporto tra la fonte dei finanziamenti e il beneficiario.
Analogamente le informazioni di cui al comma 2 sono fornite
separatamente per le singole imprese, nonche' per la societa'
holding, o sub-holding, che raggruppa varie imprese, se le vendite
consolidate di tale societa' inducono a classificarla nella categoria
delle imprese manifatturiere sopra definita. Per le imprese che
dividono le proprie attivita' tra varie societa' giuridicamente
distinte e' ammessa un'unica relazione consolidata. Il consolidamento
dovra' riflettere la realta' economica di un gruppo di imprese che
svolgono la propria attivita' nello stesso settore o in settori
strettamente collegati. Non sono sufficienti le relazioni consolidate
provenienti da diverse societa' holding aventi natura puramente
finanziaria.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite alla Commissione
con periodicita' annua. Le informazioni sono fornite entro quindici
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della relazione sulla
gestione dell'impresa interessata. Per le imprese che non pubblicano
la relazione sulla gestione, le informazioni richieste sono
presentate entro nove mesi dalla fine dell'anno d'esercizio
dell'impresa. Per la determinazione del numero di societa' cui si
riferisce il sistema di notifica qui specificato, va fornito alla
Commissione a cura dell'amministrazione con competenza specifica nel
settore l'elenco delle societa' interessate dal presente articolo,
con il relativo fatturato. Tale elenco e' aggiornato entro il
31 marzo di ciascun anno.
5. Sono fornite alla Commissione le eventuali altre informazioni
che essa ritenga necessarie per effettuare una valutazione esauriente
dei dati trasmessi.
6. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad
applicarsi le modalita' vigenti.
Art. 9.
Esclusioni
1. Sono escluse dagli obblighi di trasparenza di cui agli
articoli 5 e 7, comma 1, le assegnazioni di risorse effettuate dai
poteri pubblici nei confronti degli enti di seguito indicati:
a) la Banca d'Italia;
b) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi
pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di
mercato;
c) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di
servizi che non sono atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra
gli Stati membri;
d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non
ha raggiunto 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari
precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle
risorse. Per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde
ad un bilancio totale pari a 800 milioni di euro.
2. Sono escluse dagli obblighi di trasparenza di cui agli
articoli 6 e 7, comma 2, le imprese di seguito indicate:
a) le imprese la cui prestazione di servizi non e' atta ad
incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;
b) le imprese il cui fatturato netto totale annuo e' stato
inferiore a 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari
precedenti l'esercizio in cui fruiscono di un diritto speciale o
esclusivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del
trattato CE, o in cui sono incaricate della gestione di un servizio
di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo
2, del trattato CE. Per gli enti creditizi pubblici questa soglia
corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di euro;
c) le imprese che sono state incaricate della gestione di servizi
d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2,
del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia
forma, sia contributi, sia sussidi, sia indennizzi, sono stati
fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica,
trasparente e non discriminatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
fp03-gr03