GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 276 DEL 27/11/2003


DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 2003, n. 333 
Attuazione  della  direttiva  2000/52/CE,  che  modifica la direttiva
80/723/CEE  relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra
gli   Stati   membri  e  le  loro  imprese  pubbliche,  nonche'  alla
trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo
per  il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione, del
26 luglio  2000,  che  modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla
trasparenza  delle  relazioni  finanziarie  tra gli Stati membri e le
loro imprese pubbliche;
  Vista  la  legge  1° marzo  2002,  n.  39, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001;
  Vista  la  direttiva  2000/52/CE  della  Commissione, del 26 luglio
2000,  che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle  relazioni  finanziarie  tra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche  e  alla  trasparenza  finanziaria  all'interno  di  talune
imprese;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri,  della  giustizia, delle attivita' produttive,
delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto  assicura  la trasparenza delle relazioni
finanziarie  tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche mediante la
documentazione:
    a) delle  assegnazioni  di  risorse  pubbliche operate dai poteri
pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;
    b) delle  assegnazioni  di  risorse pubbliche effettuate da parte
dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;
    c) della utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
  2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, il presente decreto
assicura altresi' che la struttura finanziaria ed organizzativa delle
imprese  soggette  all'obbligo  di  tenere  una contabilita' separata
risulti  correttamente  documentata da tale contabilita', in modo che
emergano chiaramente:
    a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attivita';
    b) i  metodi  dettagliati  con  i quali detti costi e ricavi sono
imputati o attribuiti alle distinte attivita'.
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) "poteri pubblici", le amministrazioni dello Stato, le regioni,
comprese  le  regioni  a  statuto speciale, e le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
    b) "impresa  pubblica",  ogni impresa nei confronti della quale i
poteri  pubblici  possono  esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza  dominante  per ragioni di proprieta', di partecipazione
finanziaria o della normativa che la disciplina;
    c) "imprese  pubbliche  attive nel settore manifatturiero", tutte
le imprese la cui principale area di attivita', corrispondente almeno
al  50  per  cento  del  fatturato  annuo totale, rientra nel settore
manifatturiero.  Si  tratta delle imprese le cui operazioni rientrano
nell'allegato  sezione  D - attivita' manifatturiere, da sottosezione
DA  a  sottosezione  DN compresa, della classificazione NACE (Rev 1),
annesso  al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre
1990,   relativo  alla  classificazione  statistica  delle  attivita'
economiche nelle Comunita' europee, e successive modifiche;
    d) "impresa  soggetta  all'obbligo  di  tenere  una  contabilita'
separata",  ogni  impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi
riconosciuti  a  norma  dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o
sia  incaricata  della  gestione  di  servizi  di interesse economico
generale  a  norma  dell'articolo  86,  paragrafo 2, del trattato che
riceve in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma,
sia  contributi,  sia  sussidi,  sia indennizzi, e che esercita anche
altre attivita';
    e) "attivita'  distinte",  da  un  lato, le attivita' relative ai
prodotti  o servizi per i quali ad un'impresa sono stati riconosciuti
diritti  speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse
economico  generale  della cui gestione l'impresa e' stata incaricata
e, dall'altro, le attivita' relative a ogni altro prodotto o servizio
svolte dall'impresa medesima;
    f) "diritti  esclusivi",  i  diritti  riconosciuti  ad un'impresa
mediante   qualsiasi   disposizione   legislativa,   regolamentare  o
amministrativa  che  riserva  alla  stessa,  con  riferimento  ad una
determinata  area  geografica,  la facolta' di prestare un servizio o
esercitare un'attivita';
    g) "diritti  speciali",  i  diritti  riconosciuti  ad  un  numero
limitato  di  imprese  mediante  qualsiasi  disposizione legislativa,
regolamentare   o   amministrativa   che,   con  riferimento  ad  una
determinata area geografica, congiuntamente o disgiuntamente:
      1)   limita   a   due   o  piu',  senza  osservare  criteri  di
oggettivita', proporzionalita' e non discriminazione, il numero delle
imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attivita';
      2)  designa,  senza  osservare  detti  criteri,  varie  imprese
concorrenti  come  soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o
esercitare una data attivita';
      3)  conferisce,  senza  osservare  detti criteri, ad una o piu'
imprese  determinati  vantaggi,  previsti da leggi o regolamenti, che
pregiudicano  in  modo sostanziale la capacita' di ogni altra impresa
di  prestare  il medesimo servizio o esercitare la medesima attivita'
nella   stessa   area   geografica   a   condizioni   sostanzialmente
equivalenti;
    h) "direttiva",  la  direttiva  80/723/CEE,  come  modificata  da
ultimo  dalla  direttiva  2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle
relazioni  finanziarie  tra  gli  Stati  membri  e  le  loro  imprese
pubbliche  e  alla  trasparenza  finanziaria  all'interno  di  talune
imprese;
    i) "trattato" e' il trattato istitutivo della Comunita' europea.
                               Art. 3.
                         Influenza dominante
  1.   L'influenza  che  i  poteri  pubblici  possono  esercitare  su
un'impresa pubblica si presume dominante qualora i poteri pubblici si
trovino  nei  riguardi  dell'impresa,  direttamente o indirettamente,
almeno in una delle seguenti situazioni:
    a) detengano    la    maggioranza   del   capitale   sottoscritto
dell'impresa;
    b) dispongano  della  maggioranza  dei voti attribuiti alle quote
emesse dall'impresa;
    c) possano  designare  piu' della meta' dei membri dell'organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
                               Art. 4.
                       Assegnazione di risorse
  1.   Ai   fini   della   trasparenza  delle  relazioni  finanziarie
costituiscono assegnazioni di risorse:
    a) il ripiano di perdite di esercizio;
    b) i conferimenti in capitale sociale o dotazione;
    c) i  conferimenti  a  fondo  perduto  od i prestiti a condizioni
privilegiate;
    d) la  concessione  di  vantaggi  finanziari  sotto  forma di non
percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti;
    e) la   rinuncia  ad  una  remunerazione  normale  delle  risorse
pubbliche impiegate;
    f) la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.
  2.  Le  assegnazioni  di risorse debbono risultare con le modalita'
previste all'articolo 5.
                               Art. 5.
            Documentazione delle assegnazioni di risorse
  1. I poteri pubblici registrano le assegnazioni di risorse a favore
di  imprese  pubbliche, univocamente individuate per mezzo del codice
fiscale,   in   apposita   sezione  degli  albi  dei  beneficiari  di
provvidenze  di  natura  economica,  tenuti  ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  7 aprile  2000,  n.  118, entro trenta
giorni  dalla  assegnazione.  L'accesso  alle  informazioni contenute
nella  predetta  sezione  e  nei  registri  di  cui ai commi 2 e 3 e'
consentito  solo  alle  amministrazioni  con competenza specifica nel
settore.
  2.  Le  imprese pubbliche destinatarie iscrivono le assegnazioni di
risorse  in  apposito  registro  obbligatorio  riferito  al  presente
decreto, entro trenta giorni dalla messa a disposizione.
  3.  Le  assegnazioni  di  risorse pubbliche erogate tramite imprese
pubbliche  ovvero  tramite  enti finanziatori sono registrate sia dai
poteri  pubblici,  sia  dal  soggetto intermediario, sia dal soggetto
ultimo beneficiario, nello stesso termine di cui ai commi 1 e 2.
                               Art. 6.
                        Contabilita' separata
  1.  Le  imprese  soggette  all'obbligo  di  tenere una contabilita'
separata sono tenute altresi':
    a) alla   separazione   dei  conti  interni  corrispondenti  alle
attivita' distinte;
    b) alla  corretta  imputazione  o  attribuzione  dei  costi e dei
ricavi, sulla base di principi di contabilita' dei costi applicati in
modo coerente e obiettivamente giustificati;
    c) alla  chiara  definizione  dei  principi  di  contabilita' dei
costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati.
  2.  Le  imprese  soggette  all'obbligo  di  tenere una contabilita'
separata  predispongono una relazione sui sistemi di contabilita' dei
costi applicati, da tenere a disposizione della Commissione europea.
  3.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
attivita'  non  disciplinate  da norme comunitarie specifiche e fanno
salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche.
                               Art. 7.
       Conservazione dei dati e relativa messa a disposizione
  1.   I  dati  relativi  alle  assegnazioni  di  risorse  restano  a
disposizione  della  Commissione  per  un  periodo  di  cinque anni a
decorrere  dalla  fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale
le  risorse  pubbliche  sono  state  assegnate alle imprese pubbliche
interessate.  Se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un
esercizio  ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di
questo stesso esercizio.
  2.  I  dati  relativi  alla  struttura finanziaria ed organizzativa
delle   imprese  soggette  all'obbligo  di  tenere  una  contabilita'
separata  restano  a disposizione della Commissione per un periodo di
cinque  anni  a  decorrere  dalla fine dell'esercizio finanziario cui
tali informazioni si riferiscono.
  3.  I  dati  di  cui ai commi 1 e 2, nonche' i relativi elementi di
valutazione  eventualmente  necessari  con  particolare riguardo agli
obiettivi  perseguiti  sono  comunicati  alla Commissione europea, su
richiesta  della  stessa,  a cura dell'amministrazione con competenza
specifica  nel  settore.  E'  fatto obbligo alle imprese pubbliche di
collaborare  per  gli  occorrenti adempimenti mettendo a disposizione
tutti  i  dati  necessari  e,  in  particolare,  i  dati dei registri
obbligatori di cui all'articolo 5, comma 2.
                               Art. 8.
         Imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero
  1.  Per  le  imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero le
informazioni  di carattere finanziario di cui al comma 2 sono fornite
alla Commissione su base annua e nei termini di cui al comma 4.
  2.  Le informazioni di carattere finanziario richieste per ciascuna
impresa  pubblica  attiva  nel  settore  manifatturiero  e secondo le
modalita' specificate nel comma 3 sono le seguenti:
    a) la  relazione sulla gestione e i conti annuali, ai sensi della
quarta  direttiva  78/660/CEE  del  Consiglio,  del  25 luglio  1978,
relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa'. I conti annuali
e  la  relazione sulla gestione comprendono lo stato patrimoniale, il
conto  economico  e  la  nota  integrativa,  unitamente  alla  prassi
contabile,  alle  dichiarazioni  degli amministratori, alle relazioni
settoriali  e sull'attivita', nonche' le comunicazioni in merito alle
riunioni  degli  azionisti  ed eventuali altre informazioni salienti.
Sono  inoltre forniti i dati indicati nelle lettere seguenti, se e in
quanto  essi non sono stati inseriti nella relazione sulla gestione e
nei conti annuali delle singole imprese pubbliche;
    b) la   disponibilita'   di   capitale   azionario   o  di  fondi
assimilabili  al  capitale sociale, con la specificazione delle forme
in  cui si configura tale disponibilita', avendo riguardo tra l'altro
alle  azioni  ordinarie,  privilegiate,  postergate  o  convertibili,
nonche'  ai  relativi  tassi  d'interesse,  dividendi  e  diritti  di
conversione;
    c) le  sovvenzioni  non  rimborsabili o rimborsabili solo a certe
condizioni;
    d) la  concessione  all'impresa  di  prestiti, compresi scoperti,
nonche'   anticipi   su  apporti  di  capitale,  precisando  i  tassi
d'interesse   e  le  condizioni  del  prestito,  nonche'  l'eventuale
garanzia fornita al mutuante dall'impresa beneficiaria;
    e) le  garanzie  fornite  all'impresa  dai  poteri pubblici per i
prestiti,  con  la  specificazione  delle  condizioni e degli oneri a
carico delle imprese per tali garanzie;
    f) i dividendi versati e gli utili trattenuti;
    g) le  eventuali  altre forme di intervento pubblico, compresa la
rinuncia  alla  percezione  di  somme  dovute  ai  poteri pubblici da
un'impresa  pubblica  per  il  rimborso  di  prestiti  e  sussidi, il
pagamento  di  imposte sulle societa', di oneri sociali o altri oneri
analoghi.
  3.  Le  informazioni richieste al comma 2 sono fornite per tutte le
imprese,  il  cui  fatturato  per  l'anno finanziario piu' recente e'
risultato  superiore  a  250  milioni  di euro. Le informazioni sopra
richieste  vengono  fornite  separatamente  per  le  singole imprese,
comprese   quelle  situate  in  altri  Stati  membri,  e  comprendono
all'occorrenza  i particolari relativi a tutte le operazioni intra ed
intergruppo  tra  diverse  imprese pubbliche, nonche' quelle svoltesi
direttamente  tra  le  imprese  e  i  poteri  pubblici.  Il  capitale
azionario  di  cui  al  comma  2,  lettera  b), comprende il capitale
azionario  proveniente  direttamente  dai  poteri  pubblici  e quello
eventualmente  fornito  da  una  holding  o  altre imprese pubbliche,
compresi  gli  istituti  finanziari,  esterne  o  interne allo stesso
gruppo  ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il
rapporto   tra   la   fonte  dei  finanziamenti  e  il  beneficiario.
Analogamente   le  informazioni  di  cui  al  comma  2  sono  fornite
separatamente  per  le  singole  imprese,  nonche'  per  la  societa'
holding,  o  sub-holding,  che raggruppa varie imprese, se le vendite
consolidate di tale societa' inducono a classificarla nella categoria
delle  imprese  manifatturiere  sopra  definita.  Per  le imprese che
dividono  le  proprie  attivita'  tra  varie  societa' giuridicamente
distinte e' ammessa un'unica relazione consolidata. Il consolidamento
dovra'  riflettere  la  realta' economica di un gruppo di imprese che
svolgono  la  propria  attivita'  nello  stesso  settore o in settori
strettamente collegati. Non sono sufficienti le relazioni consolidate
provenienti  da  diverse  societa'  holding  aventi  natura puramente
finanziaria.
  4.  Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite alla Commissione
con  periodicita'  annua. Le informazioni sono fornite entro quindici
giorni  lavorativi  dalla data di pubblicazione della relazione sulla
gestione  dell'impresa interessata. Per le imprese che non pubblicano
la   relazione   sulla   gestione,  le  informazioni  richieste  sono
presentate   entro   nove   mesi  dalla  fine  dell'anno  d'esercizio
dell'impresa.  Per  la  determinazione  del numero di societa' cui si
riferisce  il  sistema  di  notifica qui specificato, va fornito alla
Commissione  a cura dell'amministrazione con competenza specifica nel
settore  l'elenco  delle  societa' interessate dal presente articolo,
con  il  relativo  fatturato.  Tale  elenco  e'  aggiornato  entro il
31 marzo di ciascun anno.
  5.  Sono  fornite  alla Commissione le eventuali altre informazioni
che essa ritenga necessarie per effettuare una valutazione esauriente
dei dati trasmessi.
  6. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad
applicarsi le modalita' vigenti.
                               Art. 9.
                             Esclusioni
  1.   Sono  escluse  dagli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  agli
articoli 5  e  7,  comma 1, le assegnazioni di risorse effettuate dai
poteri pubblici nei confronti degli enti di seguito indicati:
    a) la Banca d'Italia;
    b) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi
pubblici  effettuati  dai  poteri pubblici alle normali condizioni di
mercato;
    c) le  imprese  pubbliche,  per quanto riguarda la prestazione di
servizi  che non sono atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra
gli Stati membri;
    d) le  imprese  pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non
ha  raggiunto 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari
precedenti   quello   dell'assegnazione  o  dell'utilizzazione  delle
risorse.  Per  gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde
ad un bilancio totale pari a 800 milioni di euro.
  2.   Sono  escluse  dagli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  agli
articoli 6 e 7, comma 2, le imprese di seguito indicate:
    a) le  imprese  la  cui  prestazione  di  servizi  non e' atta ad
incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;
    b) le  imprese  il  cui  fatturato  netto  totale  annuo e' stato
inferiore  a  40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari
precedenti  l'esercizio  in  cui  fruiscono  di un diritto speciale o
esclusivo  riconosciuto  ai  sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del
trattato  CE,  o in cui sono incaricate della gestione di un servizio
di  interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo
2,  del  trattato  CE.  Per gli enti creditizi pubblici questa soglia
corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di euro;
    c) le imprese che sono state incaricate della gestione di servizi
d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2,
del  trattato  CE  se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia
forma,  sia  contributi,  sia  sussidi,  sia  indennizzi,  sono stati
fissati  per  un  periodo  appropriato  con  una  procedura pubblica,
trasparente e non discriminatoria.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 11 novembre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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