GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 277 DEL 28/11/2003



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n. 271 
Testo  del  decreto-legge  2 ottobre  2003, n. 271, coordinato con la
legge  di  conversione  24 novembre  2003,  n.  335 (in questa stessa
Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 18), recante: "Proroga del periodo di
sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri".
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  di  cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
5 aprile  2001,  n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198,
come  da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284,
e'   prorogato  fino  all'attuazione  della  riforma  organica  della
normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
                             Art. 1-bis.
((  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  5 aprile  2001,  n.  99,
convertito  dalla  legge 9 maggio 2001, n. 198, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
  "3-bis.  Il  comitato  di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi
dalla  conclusione  dei propri lavori, una relazione sull'esito della
predetta   sperimentazione,   che  e'  trasmessa  al  Parlamento  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri".))
                               Art. 2.
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

fp03-gr03