
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n. 271
Testo del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, coordinato con la
legge di conversione 24 novembre 2003, n. 335 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 18), recante: "Proroga del periodo di
sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284,
e' prorogato fino all'attuazione della riforma organica della
normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
Art. 1-bis.
(( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99,
convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi
dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della
predetta sperimentazione, che e' trasmessa al Parlamento dal
Presidente del Consiglio dei Ministri".))
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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