GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 277 DEL 28/11/2003



DECRETO-LEGGE 28 novembre 2003, n. 337 
Disposizioni  urgenti  in  favore  delle vittime militari e civili di
attentati terroristici all'estero.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
specifiche  provvidenze  di carattere economico per le famiglie delle
vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati
terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonche' di adeguare le misure di
sostegno  economico  in  favore  delle vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata,  delle vittime per servizio e del dovere e
dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della  difesa  e del Ministro
dell'economia e delle finanze;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1.  Alle  famiglie  delle  vittime  civili italiane degli attentati
avvenuti  a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data
15 novembre  2003,  sono  concessi  la  speciale  elargizione  di cui
all'articolo 4  della  legge  20 ottobre  1990,  n.  302, e l'assegno
vitalizio  previsto  dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n.
407,  e  successive  modificazioni,  da corrispondere a decorrere dal
primo giorno successivo alla data dell'evento.
  2.  I  benefici  di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito
delle   persone   fisiche  (IRPEF),  sono  corrisposti  ai  familiari
superstiti  individuati  secondo  le  modalita' dell'articolo 4 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302.
  3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo,
gli  interessati  devono  presentare,  nel  termine  di  decadenza di
centottanta giorni successivi alla data dell'evento, apposita domanda
al  Prefetto  della  provincia  di  residenza, ovvero alla competente
Autorita'  diplomatico-consolare,  per  la successiva trasmissione al
Ministero dell'interno.
  4.  Per  l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di
603.200  euro  per l'anno 2003 e di 42.000 euro a decorrere dall'anno
2004.
                               Art. 2.
  1.  Per  gli  eventi  successivi  alla data del 1° gennaio 2003, le
speciali  elargizioni  di  cui  agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20
ottobre  1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n.
629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980,  n. 466, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge
3 giugno  1981,  n.  308, e successive modificazioni, sono elevate ad
euro 200.000.
  2.  Per  l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di
2.944.000  euro  per  l'anno  2003  e  di  2.491.000 euro a decorrere
dall'anno 2004.
                               Art. 3.
  1.  Il  comma  1  dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  si  interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso
personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e  alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi
occorsi al di fuori del territorio nazionale.
  2.  Per  l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di
22.500  euro  per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno
2004.
                               Art. 4.
  1.  Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in 3.569.700
euro per l'anno 2003 ed in 2.843.000 euro a decorrere dall'anno 2004,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'Unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   per  l'anno  2003,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai
sensi  dell'articolo 7,  secondo  comma, n. 2), della citata legge n.
468 del 1978.
                               Art. 5.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 28 novembre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Martino, Ministro della difesa
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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