GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 274 DEL 25/11/2003



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 
Testo  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la
legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni
urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici.".
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale del 15 gennaio 2004 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.

Titolo I 
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO 
Capo I 
Innovazione e ricerca 
                               Art. 1.
Detassazione  degli  investimenti  in  ricerca e sviluppo, tecnologia
 digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti

  1.  Per  i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  in  aggiunta  alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
    a) un  importo  pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo  iscrivibili  tra  le  immobilizzazioni  immateriali; a tale
importo  si  aggiunge  il  30  per cento dell'eccedenza rispetto alla
media   degli  stessi  costi  sostenuti  nei  tre  periodi  d'imposta
precedenti; (( le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle
spese   sostenute  dalle  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
dall'Unione  europea,  che,  nell'ambito  di  distretti industriali o
filiere  produttive,  si  aggregano  in numero non inferiore a dieci,
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali
per  realizzare  sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia
delle  disposizioni  del  precedente periodo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  alla  preventiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea; ))
    b) l'importo   delle   spese   direttamente   sostenute   per  la
partecipazione  espositiva  di  prodotti  in  fiere  all'estero; sono
comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
    c) l'ammontare   delle   spese   sostenute  per  stage  aziendali
destinati   a   studenti   di   corsi   d'istruzione   secondaria   o
universitaria,  ovvero  a  diplomati  o  laureati per i quali non sia
trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
    d) l'ammontare  delle  spese  sostenute  per  la quotazione in un
mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
  2.  Per  il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul
reddito   delle   persone  giuridiche  e'  calcolato,  in  base  alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del  periodo  precedente  quella  che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
((    2-bis.  Le  imprese  che pianificano e operano gli investimenti
detassati  di  cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia   delle   entrate  disciplina  le  ulteriori  modalita'  di
comunicazione,  a  consuntivo,  con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia. ))
  3.  Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese  sostenute  e'  rilasciata (( con riferimento a quanto indicato
nel  prospetto  sezionale di cui al comma 2-bis )) dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da
un  professionista  iscritto  nell'albo  dei  revisori dei conti, dei
dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e  periti commerciali o in
quello  dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13,  comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140, e successive
modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza
fiscale.  L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1  e'  comprovata  dalle  convenzioni  stipulate  con gli istituti di
appartenenza  degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
  4.  L'incentivo  di  cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute  nel  primo  periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. (Comma soppresso).
  6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta  nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel  massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano  le  disposizioni  del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
                               Art. 2.
      Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione

  1.  Le  risorse  derivanti  dalle  operazioni di cartolarizzazione,
effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  e  successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri
enti  pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e
innovazione,   sono   destinate   alla   concessione   di   ulteriori
finanziamenti  da  erogare  con  le  modalita' stabilite dal Ministro
competente.  La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette
operazioni  di  cartolarizzazione  a  fondi  non rotativi puo' essere
disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
                               Art. 3.
Incentivi   per   il  rientro  in  Italia  di  ricercatori  residenti
                             all'estero

  1.  I  redditi  di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, ((
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano
non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attivita'  di  ricerca  all'estero  presso  universita'  o  centri di
ricerca  pubblici  o  privati  per almeno due anni continutivi )) che
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque  anni  solari  successivi  ((  vengono  ))  a svolgere la loro
attivita'  in  Italia,  e  che conseguentemente divengono fiscalmente
residenti  nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10
per  cento,  ai  fini  delle  imposte  dirette, e non concorrono alla
formazione  del  valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive. L'incentivo di cui al presente comma si
applica   nel   periodo  d'imposta  in  cui  il  ricercatore  diviene
fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di
imposta  successivi  ((  sempre  che permanga la residenza fiscale in
Italia. ))
                               Art. 4.
                   Istituto italiano di tecnologia

  1.  E'  istituita  la  fondazione  denominata  Istituto italiano di
tecnologia  (IIT)  con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico
del  Paese  e  l'alta  formazione  tecnologica,  favorendo  cosi'  lo
sviluppo  del  sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione
instaura  rapporti  con  organismi  omologhi  in  Italia  e  assicura
l'apporto   di  ricercatori  italiani  e  stranieri  operanti  presso
istituti esteri di eccellenza.
  2.  Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione
degli  organi  dell'Istituto,  della  composizione  e dei compiti, e'
approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su proposta
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  i  Ministri
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e dell'economia e
delle finanze.
  3.  Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da
apporti  dello  Stato,  di soggetti pubblici e privati; le attivita',
oltre  che  dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di  enti  pubblici  e  di  privati.  Alla  fondazione  possono essere
concessi  in  comodato  beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio  disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento
di  beni  di  particolare valore artistico e storico e' effettuato di
intesa  con  il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali e non
modifica  il  regime  giuridico,  previsto  dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
  4.  Al  fine  di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di
tecnologia,   i   soggetti   fondatori  di  fondazioni  di  interesse
nazionale,  nonche'  gli  enti ad essi succeduti, possono disporre la
devoluzione   di   risorse   all'Istituto  fino  a  2  anni  dopo  la
pubblicazione  dello  statuto  di  cui  al  comma  2,  con modifiche,
soggette   all'approvazione   dall'autorita'  vigilante,  degli  atti
costitutivi  e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui
al  comma  2,  vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto
per  tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che
hanno disposto la devoluzione.
  5.  Ai  fini  del  rapido  avvio  delle  attivita' della fondazione
Istituto   italiano   di   tecnologia,   con   decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da adottare entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione
ed  un  collegio  dei  revisori.  Il  commissario  unico con i poteri
dell'organo  monocratico  realizza  il  rapido  avvio delle attivita'
della  fondazione  Istituto  italiano di tecnologia in un periodo non
superiore a due anni (( dalla sua istituzione )) di cui al comma 1 ed
al termine rende il proprio bilancio di mandato.
  6.  Per  lo  svolgimento dei propri compiti il commissario unico e'
autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al  limite massimo di 10 unita' di
personale,  anche  delle  qualifiche  dirigenziali,  all'uopo messo a
disposizione   su  sua  richiesta,  secondo  le  norme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  da enti ed organismi di cui all'(( articolo
)) 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni. Puo' avvalersi, inoltre,
della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali
ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari.
  7.  Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi
e  prestiti  e'  autorizzata  alla  emissione  di obbligazioni e alla
contrazione  di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni
di  euro.  Nell'ambito  della  predetta  somma  la  Cassa  depositi e
prestiti  e'  autorizzata  ad  effettuare  anticipazioni di cassa, in
favore  del  commissario  unico  nei  limiti  di  importo complessivi
stabiliti  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che
fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
  8.  Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti  al  commissario  unico  devono  affluire  in apposito conto
corrente  infruttifero  aperto  presso  la  Tesoreria  centrale dello
Stato, intestato alla fondazione Istituto italiano di tecnologia e ne
costituiscono il patrimonio iniziale.
  9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dal  2005  e  per  un  massimo  di venti anni, al rimborso alla Cassa
depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle
somme  anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti.
Gli  interessi  di  preammortamento,  calcolati  applicando lo stesso
tasso  del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
anticipazioni   sono   predeterminati   e  capitalizzati  con  valuta
coincidente  all'inizio  dell'ammortamento  e sono corrisposti con le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
  10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, e'
autorizzata  la  spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100
milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme
possono  essere  utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui
contratti dall'Istituto.
  11.  Tutti  gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
fondazione  e  di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale.
  12.  All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si
provvede  con  quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
Capo II 
Investimenti pubblici in infrastrutture 
                               Art. 5.
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni

  1.  La  Cassa  depositi  e  prestiti e' trasformata in societa' per
azioni  con  la  denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa'
per  azioni" (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3.
La  CDP  S.p.a.,  salvo  quanto  previsto  dal  comma 3, subentra nei
rapporti  attivi  e  passivi  e  conserva  i  diritti  e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
  2.  Le  azioni  della  CDP  S.p.a.  sono attribuite allo Stato, che
esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera  a),  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni  di  cui  all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio
1999,  n.  153,  e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati:
    a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi
e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione  che  sono trasferite al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;
    b) i  beni  e  le  partecipazioni  societarie  dello Stato, anche
indirette,  che  sono  trasferite  alla  CDP  S.p.a. e assegnate alla
gestione  separata  di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa
vigente.  I  relativi  valori  di  trasferimento  e  di iscrizione in
bilancio  sono  determinati  sulla  scorta della relazione giurata di
stima  prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti  di adeguata esperienza e
qualificazione  professionale nominati dal Ministero, anche in deroga
agli  articoli da  2342  a  2345 del codice civile ed all'articolo 24
della   legge  27 dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi  decreti
ministeriali   possono  essere  disposti  ulteriori  trasferimenti  e
conferimenti;
    c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
    d) il  capitale  sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non
inferiore  al  fondo  di  dotazione  della  Cassa depositi e prestiti
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
((    4.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
natura  non  regolamentare,  su proposta del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e'  approvato  lo  statuto  della  CDP S.p.a. e sono
nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale  per  il  primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo  restano  in  carica  i  componenti del collegio dei revisori
indicati  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 10 della legge
13 maggio  1983,  n.  197. Le successive modifiche allo statuto della
CDP  S.p.a.  e  le  nomine  dei componenti degli organi sociali per i
successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile. ))
  5.  Il  primo  esercizio  sociale  della  CDP  S.p.a.  si chiude al
31 dicembre 2004.
  6.  Alla  CDP  S.p.a. si applicano le disposizioni del titolo V del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  previste per gli
intermediari  iscritti  nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della  gestione
separata di cui al commna 8.
  7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
    a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi  di  diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti  dalla  garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane  S.p.a.  o  societa'  ((  da  ))  essa  controllate, e fondi
provenienti    dall'emissione    di    titoli,   dall'assunzione   di
finanziamenti  e  da altre operazioni finanziarie, che possono essere
assistiti dalla garanzia dello Stato;
    b) le  opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla
fornitura  di  servizi  pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi
provenienti    dall'emissione    di    titoli,   dall'assunzione   di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello
Stato  e  con  preclusione  della  raccolta  di  fondi a vista. (( La
raccolta  di  fondi  e'  effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali. ))
  8. La  CDP  S.p.a.  assume  partecipazioni  e  svolge le attivita',
strumentali,  connesse  e  accessorie;  per  l'attuazione  di  quanto
previsto  al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema
separato  ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e'
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico.  Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e
le  attivita'  ad  essa  strumentali,  connesse  e  accessorie,  e le
attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui
al  comma 7,  lettera a).  Il  decreto ministeriale di cui al comma 3
puo'  prevedere  forme  di  razionalizzazione  e concentrazione delle
partecipazioni  detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
  9. Al  Ministro  dell'economia  e delle finanze spetta il potere di
indirizzo  della  gestione separata di cui al comma 8. E' confermata,
per  la  gestione  separata,  la  commissione  di  vigilanza prevista
dall'articolo 3   del   regio  decreto  2 gennaio  1913,  n.  453,  e
successive modificazioni.
  10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8
il  consiglio  di  amministrazione  della CDP S.p.a. e' integrato dai
membri,  con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 mag-gio 1983, n.
197.
  11. Per  l'attivita'  della  gestione separata di cui al comma 8 il
Ministro  dell'economia  e delle finanze determina con propri decreti
di natura non regolamentare:
    a) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni generali ed
economiche  dei  libretti  di risparmio postale, dei buoni fruttiferi
postali,  dei  titoli,  dei  finanziamenti  e  delle altre operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
    b) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni generali ed
economiche   degli   impieghi,   nel   rispetto   dei   principi   di
accessibilita',  uniformita'  di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione;
    c) le  norme  in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e
comunicazioni periodiche;
    d) i  criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi
del comma 3.
  12. Sino  all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al comma 11 la CDP
S.p.a.  continua  a  svolgere  le  funzioni  oggetto  della  gestione
separata  di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data
di  trasformazione  della  Cassa  depositi e prestiti in societa' per
azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  di cui al comma 11
continuano  ad  essere  regolati  dai  provvedimenti adottati e dalle
norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  in data anteriore. Per
quanto  non  disciplinato  dai decreti di cui al comma 11 continua ad
applicarsi   la   normativa   vigente   in   quanto  compatibile.  Le
attribuzioni   del  consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore
generale   della   Cassa   depositi   e   prestiti   anteriori   alla
trasformazione  sono  esercitate,  rispettivamente,  dal consiglio di
amministrazione  e,  se  previsto, dall'amministratore delegato della
CDP S.p.a.
  13. All'attivita'  di  impiego  della  gestione  separata di cui al
comma 8  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni piu' favorevoli
previste   per   la   Cassa   depositi   e  prestiti  anteriori  alla
trasformazione,  inclusa  la  disposizione  di  cui all'articolo 204,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  14. La  gestione  separata  di cui al comma 8 subentra nei rapporti
attivi  e  passivi  e  conserva  i  diritti  e gli obblighi sorti per
effetto  della  cartolarizzazione  dei  crediti  effettuata  ai sensi
dell'articolo 8  del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
  15. La   gestione   separata  di  cui  al  comma 8  puo'  avvalersi
dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 43 del testo
unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa  in  giudizio  dello  Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello  Stato,  di  cui  al  regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
  16. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base di
apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente
al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla
CDP S.p.a..
  17. Il  controllo  della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.a.
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
  18. La  CDP  S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e  di  altri  soggetti  finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti  giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione  e'  effettuata,  dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalita'  con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire
elementi  del  patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e
iscritta  a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito   della   deliberazione   i  beni  e  i  rapporti  giuridici
individuati  sono  destinati  esclusivamente  al  soddisfacimento dei
diritti  dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP  S.p.a.  e  dagli  altri  patrimoni  destinati.  Fino al completo
soddisfacimento   dei   diritti  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione  e'  effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi  da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti  dei  predetti  soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del  patrimonio  non  dispone  diversamente,  delle  obbligazioni nei
confronti  dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
la  CDP  S.p.a.  risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad
essi  destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni
caso   la   responsabilita'   illimitata  della  CDP  S.p.a.  per  le
obbligazioni  derivanti  da fatto illecito. Con riferimento a ciascun
patrimonio  separato  la  CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le
scritture  contabili  prescritti  dagli  articoli 2214 e seguenti del
codice  civile.  Per  il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
procedure  di cui al titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  o  ad  altra  procedura  concorsuale  applicabile, i
contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere
esecuzione  e  continuano  ad  applicarsi le previsioni contenute nel
presente  comma.  Gli organi della procedura provvedono al tempestivo
pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
e  nei  limiti  dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini
previsti  nei  relativi  contratti  preesistenti.  Gli  organi  della
procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e
i  rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le
relative passivita'.
  19. Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi  motivo, del
contratto  di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita
la  disponibilita'  o  e'  affidata  la  gestione  delle opere, degli
impianti,  delle  reti  e delle dotazioni destinati alla fornitura di
servizi   pubblici   in   relazione   ai   quali  e'  intervenuto  il
finanziamento  della  CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla
concessione  di  credito,  gli  indennizzi dovuti al soggetto uscente
sono  destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della
CDP  S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono
indisponibili   da  parte  del  soggetto  uscente  fino  al  completo
soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di
azioni  da  parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri
finanziatori  di  cui  al  presente  comma. Il nuovo soggetto gestore
assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito
residuo  nei confronti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di
cui  al  presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa'
proprietaria   delle  opere,  degli  impianti,  delle  reti  e  delle
dotazioni   garantiscono   in   solido   il   debito   residuo   fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti
concessi  dalla  CDP  S.p.a.  si  applicano le disposizioni di cui ai
commi 3  e 4  dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
  20. Salvo    le    deleghe   previste   dallo   statuto,   l'organo
amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di
fondi  con  obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si
applicano  il  divieto  di  raccolta  del  risparmio  tra il pubblico
previsto  dall'articolo 11,  comma 2,  del testo unico delle leggi in
materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
1° settembre  1993,  n.  385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti  dalla  normativa vigente; non trovano altresi' applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione
di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei  titoli,  il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva  esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione.
  21. Ai  decreti  ministeriali  emanati in base alle norme contenute
nel   presente   articolo   si   applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  22. La  pubblicazione  del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale  tiene  luogo  degli adempimenti in materia di costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente.
  23. Tutti  gli  atti  e  le  operazioni  posti  in  essere  per  la
trasformazione  della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione
dei  trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
  24. Tutti   gli   atti,  contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e
formalita'  relativi  alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto
qualsiasi  forma,  effettuate  dalla  gestione  separata  di  cui  al
comma 8,  alla  loro  esecuzione,  modificazione  ed estinzione, alle
garanzie  anche  reali  di  qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento  prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di  bollo,  dalle  imposte  ipotecaria  e  catastale  e da ogni altra
imposta  indiretta,  nonche'  ogni  altro  tributo  o diritto. Non si
applica  la  ritenuta  di  cui  ai  commi 2  e 3 dell'articolo 26 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8.
  25. Gli  interessi  e  gli  altri  proventi dei titoli di qualsiasi
natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti al
regime  dell'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi nella
misura  del  12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239.
  26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi  e  prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi  che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i
diritti  quesiti  e  gli  effetti,  per  i  dipendenti  della  Cassa,
rivenienti    dalla   originaria   natura   pubblica   dell'ente   di
appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i
quali  sia  richiesta  una  specifica  anzianita'  di  servizio,  ove
conseguita.  I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente   decreto   continuano   ad  applicarsi  al  personale  gia'
dipendente  della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di
un  nuovo  contratto.  In sede di prima applicazione, non puo' essere
attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento  economico  meno
favorevole  di  quello  spettante  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Per  il  personale  gia'  dipendente  dalla Cassa
depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla
trasformazione  si  attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le
procedure  di  mobilita',  con  collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato,
in  base  all'ex  livello  di  appartenenza e secondo le equipollenze
definite  dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e
successive  modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni,
nella   corrispondente  area  e  posizione  economica,  o  in  quella
eventualmente  ricoperta  in precedenti servizi prestati presso altre
pubbliche  amministrazioni,  se  superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato  nelle  pubbliche  amministrazioni ai sensi del presente
comma    e'   riconosciuto   un   assegno   personale   pensionabile,
riassorbibile  con  qualsiasi  successivo  miglioramento,  pari  alla
differenza  tra  la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in
base   al   nuovo   inquadramento;  le  indennita'  spettanti  presso
l'amministrazione  di  destinazione  sono  corrisposte  nella  misura
eventualmente  eccedente  l'importo  del  predetto assegno personale.
Entro  cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente
della  Cassa  depositi  e  prestiti  che ha proseguito il rapporto di
lavoro  dipendente  con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento
nei  ruoli  delle  amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini  previsti  dall'articolo 54  del  CCNL  per  il personale non
dirigente   della  Cassa  depositi  e  prestiti  per  il  quadriennio
normativo   1998-2001.   I  dipendenti  in  servizio  all'atto  della
trasformazione  mantengono  il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita'  di  buonuscita  secondo  le  regole  vigenti  per  il
personale  delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data
di  trasformazione,  i  predetti  dipendenti  possono esercitare, con
applicazione  dell'articolo  6  della  legge  7 febbraio 1979, n. 29,
opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in  data  successiva  alla  trasformazione,  i  quali  sono  iscritti
all'assicurazione  obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto
al  trattamento  di  fine  rapporto  ai  sensi dell'articolo 2120 del
codice civile.
  27. Nell'articolo  8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, (( i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti ))
dai  seguenti:  "Infrastrutture  S.p.a.  puo' destinare propri beni e
rapporti  giuridici  al  soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli  da  essa  emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture   S.p.a.   adotta  apposita  deliberazione  contenente
l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei
soggetti  a  cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti
ad  essi  attribuiti  e  delle  modalita'  con  le quali e' possibile
disporre,  integrare  e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La  deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436
del  codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni
e  i  rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento   dei   diritti  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione  e'  effettuata  e  costituiscono  patrimonio separato a
tutti  gli  effetti  da quello di Infrastrutture S.p.a. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti   a   cui  vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata,  sul
patrimonio  destinato  e sui frutti e proventi da esso derivanti sono
ammesse  azioni  soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.
Se  la  deliberazione  di  destinazione  del  patrimonio  non dispone
diversamente  delle  obbligazioni  nei  confronti  dei soggetti a cui
vantaggio   la   destinazione   e'  effettuata  Infrastrutture S.p.a.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei  diritti  ad  essi  attribuiti.  Resta  salva  in  ogni  caso  la
responsabilita'    illimitata   di   Infrastrutture S.p.a.   per   le
obbligazioni  derivanti  da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli  puo'  essere  nominato un rappresentante comune dei portatori
dei  titoli,  il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva  esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni  delle  condizioni  dell'operazione.  Con riferimento a
ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente
i  libri  e  le  scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti   del   codice  civile.  Per  il  caso  di  scioglimento  di
Infrastrutture S.p.a. e di sottoposizione a procedura di liquidazione
di  qualsiasi  natura,  i  contratti  relativi  a  ciascun patrimonio
separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le
previsioni  contenute  nel presente comma. Gli organi della procedura
provvedono  al  tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio
il  patrimonio  e'  destinato  e  nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze   e  gli  altri  termini  previsti  nei  relativi  contratti
preesistenti.   Gli  organi  della  procedura  possono  trasferire  o
affidare  in  gestione  a  banche  i  beni  e  i  rapporti  giuridici
ricompresi   in   ciascun   patrimonio   destinato   e   le  relative
passivita'.".
                             Art. 5-bis.
                       Registro italiano dighe

((    1. All'articolo 6  della  legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.   Con   il   regolamento   previsto   dall'articolo 2   del
decreto-legge  8 agosto  1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con
cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti
delle   opere   di   derivazione   dai   serbatoi   e   di  adduzione
all'utilizzazione,   comprese   le  condotte  forzate,  nonche'  alla
vigilanza  sulle  operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere".
  2.  All'articolo 39,  comma 1,  lettera b), del decreto legislativo
30 luglio  1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112" sono
aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica  di  cui  all'articolo 88,  comma 1,  lettera v), del decreto
legislativo   31 marzo  1998,  n.  112,  che  rientra  nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID". ))
Capo III 
Made in Italy, competitivita', sviluppo 
                               Art. 6.
          Trasformazione della SACE in societa' per azioni

  1. L'Istituto  per  i  servizi  assicurativi  del  commercio estero
(SACE)  e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di
SACE  S.p.a.  -  Servizi  assicurativi  del  commercio  estero o piu'
brevemente  SACE  S.p.a.  con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE
S.p.a.  succede  nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
  2. Le  azioni  della  SACE  S.p.a.  sono  attribuite  al  Ministero
dell'economia  e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi
sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5
dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 143, e
successive modificazioni.
  3. I  crediti  di cui all'(( articolo )) 7, comma 2, del (( decreto
legislativo  ))  31 marzo  1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni,   esistenti   alla  data  del  31 dicembre  2003,  sono
trasferiti  alla  SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I
crediti  medesimi  sono  iscritti  nel  bilancio della SACE S.p.a. al
valore  indicato  nella  relativa  posta del conto patrimoniale dello
Stato.   Ulteriori   trasferimenti   e   conferimenti   di   beni   e
partecipazioni  societarie  dello  Stato  a  favore della SACE S.p.a.
possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che  determina  anche il
relativo  valore  di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e
conferimenti   di   cui  al  presente  comma  non  si  applicano  gli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile.
  4.  Le  somme  recuperate  riferite  ai  crediti di cui al comma 3,
detratta  la  quota  spettante  agli  assicurati  indennizzati,  sono
trasferite  in  un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale  dello  Stato  intestato  alla  SACE  S.p.a.,  unitamente ai
proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.
  5.  Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel comma 1 e'
pari  alla  somma  del  netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura  di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui
all'  ((  articolo  )) 7,  comma 2,  del  ((  decreto  legislativo ))
31 marzo  1998,  n.  143,  e successive modificazioni e integrazioni,
stabilito ai sensi del comma 3.
  6.  Dalla  data  indicata  nel  comma 1  e'  soppresso  il Fondo di
dotazione  di cui al (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita'
dello  Stato,  le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente
acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  non rientranti
nell'ambito  di  applicazione  di  altre  disposizioni normative sono
riferite  al  capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente medesimo
e' intestato alla SACE S.p.a.
  7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  deroga agli
articoli da  2342  a  2345  del codice civile, con proprio decreto di
natura  non  regolamentare,  su  proposta  dell'organo amministrativo
della  SACE S.p.a. da formularsi entro il termine di approvazione del
bilancio  di  esercizio  relativo  all'anno  2004, puo' rettificare i
valori  dell'attivo  e  del  passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata
esperienza  e  qualificazione professionale nel campo della revisione
contabile.
  8. L'approvazione  dello  statuto  e la nomina dei componenti degli
organi  sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a.
convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali,  la  SACE S.p.a.  e'  amministrata  dagli  organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
  9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1
e 2,  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 143, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  come  definite  dal  CIPE  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma 3,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143,  e  successive  modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi
non   di  mercato.  Gli  impegni  assunti  dalla  SACE  S.p.a.  nello
svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono
garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione
del  bilancio  dello  Stato  distintamente  per le garanzie di durata
inferiore  e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  puo',  con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare, (( da emanare di concerto con il Ministro degli affari
esteri  e con il Ministro delle attivita' produttive, )) nel rispetto
della disciplina dell'Unione europea e dei limiti fissati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di
operazioni  che  per  natura,  caratteristiche,  controparti,  rischi
connessi  o  paesi  di  destinazione  non  beneficiano della garanzia
statale.  La  garanzia  dello  Stato resta in ogni caso ferma per gli
impegni  assunti  da  SACE  precedentemente all'entrata in vigore dei
decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
  10. Le  garanzie  gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in
base  alle  leggi  22 dicembre  1953,  n. 955, 5 luglio 1961, n. 635,
28 febbraio  1967,  n.  131,  24 maggio 1977, n. 227, e al (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime
leggi e dal medesimo decreto legislativo.
  11. Alle  attivita'  che  beneficiano della garanzia dello Stato si
applicano le disposizioni di cui all' (( articolo )) 2, comma 3, all'
((  articolo  )) 8,  comma 1, e all' (( articolo )) 24 del (( decreto
legislativo  ))  31 marzo  1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni.
  12. La  SACE  S.p.a.  puo'  svolgere  l'attivita' assicurativa e di
garanzia  dei  rischi  di  mercato  come  definiti  dalla  disciplina
dell'Unione  europea.  L'attivita' di cui al presente comma e' svolta
con  contabilita'  separata  rispetto  alle attivita' che beneficiano
della  garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per
azioni.  In  quest'ultimo  caso la partecipazione detenuta dalla SACE
S.p.a.   non   puo'  essere  inferiore  al  30%  e  non  puo'  essere
sottoscritta  mediante  conferimento  dei  crediti di cui al comma 3.
L'attivita'  di  cui  al  presente comma non beneficia della garanzia
dello Stato.
  13. Le  attivita'  della  SACE S.p.a.  che  non  beneficiano  della
garanzia  dello  Stato  sono  soggette  alla  normativa in materia di
assicurazioni  private,  incluse  le  disposizioni  di cui alla legge
12 agosto 1982, n. 576.
  14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere
in   casi   direttamente   e   strettamente  collegati  all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  di garanzia ovvero per consentire un
piu'  efficace  recupero  degli  indennizzi  erogati.  La SACE S.p.a.
concorda  con  la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.a.),  di  cui  alla  legge  24 aprile  1990,  n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
  15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la
SACE  S.p.a.  puo'  avvalersi  dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla   rappresentanza   e   difesa   in   giudizio   dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
  16. Il  controllo  della Corte dei conti si svolge con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
  17. Sulla  base  di  una  apposita relazione predisposta dalla SACE
S.p.a.,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima.
  18. Gli  utili  di  esercizio  della  SACE S.p.a.,  di cui e' stata
deliberata  la  distribuzione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione
di  una  quota  pari  al 10 per cento degli stessi che e' versata nel
conto   corrente   di   Tesoreria  di  cui  all'  ((  articolo  )) 7,
comma 2-bis, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, per
gli scopi e le finalita' ivi previsti.
  19. La  trasformazione  prevista  dal comma 1 e il trasferimento di
cui  al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in
capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di
cui  all'articolo 7,  commi 3  e 4,  del  ((  decreto  legislativo ))
31 marzo  1998,  n.  143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione  di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio  di amministrazione della SACE, con particolare riferimento
ad  ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle
operazioni  medesime  per i soggetti menzionati nel presente comma. I
crediti  trasferiti  ai  sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato  oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di  obbligazioni  di  cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici
instaurati  in  relazione  alle  stesse,  costituiscono  a  tutti gli
effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in via
prioritaria  al  servizio  delle  operazioni  sopra indicate. Su tale
patrimonio  separato  non  sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in
relazione  alle  operazioni  di  cartolarizzazione  e di emissione di
obbligazioni  di  cui  sopra.  La separazione patrimoniale si applica
anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.a.
  20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa'  previsti  dalla  normativa  vigente. La pubblicazione tiene
altresi'  luogo  della pubblicita' prevista dall' (( articolo )) 2362
del codice civile, nel testo introdotto dal (( decreto legislativo ))
17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da
tasse  e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione
della  SACE  nella  SACE S.p.a. e di successione di quest'ultima alla
prima,   incluse   le   operazioni  di  determinazione,  sia  in  via
provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non
concorrono  alla  formazione del reddito imponibile i maggiori valori
iscritti  nel  bilancio  della  medesima  SACE S.p.a. in seguito alle
predette  operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini
delle  imposte  sui redditi e della imposta regionale sulle attivita'
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della
SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
  21. Dalla  data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti
in  leggi,  regolamenti  e  provvedimenti  vigenti sono da intendersi
riferiti  alla  SACE S.p.a., per quanto pertinenti. Nell' (( articolo
)) 1,  comma 2,  della  legge  25 luglio  2000,  n.  209,  le parole:
"vantati  dallo  Stato  italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui all'articolo 2 della presente legge".
  22. Alla  SACE  S.p.a.  si  applica  il  ((  decreto legislativo ))
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di
conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
  23. L'articolo 7,   comma 2-bis   del  ((  decreto  legislativo  ))
31 marzo  1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e'
sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
  "2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE   inseriti   negli   accordi   bilaterali   intergovernativi  di
ristrutturazione  del  debito,  stipulati  dal Ministero degli affari
esteri  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
affluite  sino  alla  data  di  trasformazione  della SACE nella SACE
S.p.a.  nell'apposito  conto  corrente  acceso  presso  la  Tesoreria
centrale  dello  Stato,  intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze,   Dipartimento   del  tesoro,  restano  di  titolarita'  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto
corrente  per  finanziare  la  sottoscrizione  di aumenti di capitale
della  SACE  S.p.a.  e  per onorare la garanzia statale degli impegni
assunti  dalla  SACE S.p.a.,  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti,
nonche'  per  ogni  altro  scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita'  della  SACE  S.p.a. nonche' con l'attivita' nazionale
sull'estero,   anche   in   collaborazione  o  coordinamento  con  le
istituzioni  finanziarie  internazionali, nel rispetto delle esigenze
di   finanza  pubblica.  Gli  stanziamenti  necessari  relativi  agli
utilizzi  del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e  iscritti  nello  stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
  24.  Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1,
1-bis, 2  e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi
2,  3  e  4,  e  12  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono  abrogati,  ma
continuano  ad  essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto  della  SACE S.p.a.  La  titolarita'  e le disponibilita' del
conto  corrente  acceso  presso  la Tesoreria centrale dello Stato ai
sensi  dell'articolo 8,  comma 3,  del  decreto  legislativo 31 marzo
1998,  n.  143,  sono  trasferite  alla  SACE S.p.a., con funzioni di
riserva,  a  fronte  degli  impegni  assunti  che  beneficiano  della
garanzia dello Stato.
                               Art. 7.
Riferibilita'   esclusiva   alla  persona  giuridica  delle  sanzioni
                      amministrative tributarie

  1.  Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di  societa'  o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora  contestate  o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto
legislativo   18 dicembre  1997,  n.  472,  si  applicano  in  quanto
compatibili.
                               Art. 8.
                        Ruling internazionale

  1.  Le  imprese  con  attivita' internazionale hanno accesso ad una
procedura  di  ruling  di  standard  internazionale,  con  principale
riferimento  al  regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi e delle royalties.
  2.  La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e
vincola  per  il  periodo  d'imposta nel corso del quale l'accordo e'
stipulato  e  per  i  due  periodi  d'imposta  successivi,  salvo che
intervengano  mutamenti  nelle  circostanze  di  fatto  o  di diritto
rilevanti   al   fine   delle   predette   metodologie  e  risultanti
dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
  3.   In   base   alla   normativa   comunitaria,  l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli  Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
  4.  Per  i  periodi  d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione
finanziaria  esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
soltanto   in   relazione  a  questioni  diverse  da  quelle  oggetto
dell'accordo.
  5.  La  richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di
Milano  o  di  Roma,  della  Agenzia  delle  entrate,  secondo quanto
stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
  6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal  periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo, ammontanti a 5
milioni  di  euro  a  decorrere  dal 2004, si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
                               Art. 9.
         Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA

  1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"per  una  durata  pari" sono inserite le seguenti: "a tre anni dallo
stesso, ovvero, se inferiore,".
                              Art. 10.
                 Attestazione dei crediti tributari

  1.  Su  richiesta  dei  creditori  d'imposta  intestatari del conto
fiscale,  l'Agenzia  delle  entrate  e'  autorizzata  ad attestare la
certezza,  ((  e  la  liquidita'  ))  del  credito,  nonche'  la data
indicativa  di erogazione del rimborso. L'attestazione, (( che non e'
utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di
ingiunzione,  ))  puo'  avere  ad oggetto anche importi da rimborsare
secondo  modalita'  diverse  da  quelle  previste  dal  titolo II del
regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.
                              Art. 11.
                    Premio di quotazione in borsa

  1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un
mercato   regolamentato  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino  al  31 dicembre  2004,  l'aliquota  dell'imposta sul reddito e'
ridotta  al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale
e'  stata  disposta  l'ammissione alla quotazione e per i due periodi
d'imposta  successivi,  a  condizione  che  le  azioni delle predette
societa'  non  siano  state  precedentemente  negoziate in un mercato
regolamentato  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea  e che le
societa'   effettuino,   al   fine   di  ottenere  l'ammissione  alla
quotazione,  un'offerta  di  sottoscrizione di proprie azioni che dia
luogo  ad  un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per
cento   del   patrimonio   netto  risultante  dal  bilancio  relativo
all'esercizio  precedente  a  quello di inizio dell'offerta, al netto
dell'utile di eser-cizio.
  2.  Il  reddito  complessivo  netto dichiarato e' assoggettabile ad
aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino
a 30 milioni di euro.
  3.  Se  le  azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione,
fuori  del  caso  previsto  dall'  ((  articolo  )) 133  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1
si  applica  soltanto  per  i  periodi  d'imposta  chiusi prima della
revoca.
  4.  Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di
cui   al   comma  1,  alle  societa'  ivi  indicate  non  si  applica
l'agevolazione  di  cui  all' (( articolo )) 1 e seguenti del decreto
legislativo  18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono
optare  per  l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di
quella di cui al comma 1.
                              Art. 12.
Riduzione   dell'aliquota   dell'imposta   per   gli   organismi   di
investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in
        societa' quotate di piccola e media capitalizzazione.

  1.  Nel  terzo  periodo  del  comma  1 degli articoli 9 della legge
23 marzo  1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n.  512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n.  649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni
esteri  di  investimento  mobiliare, gia' autorizzati al collocamento
nel  territorio  dello  Stato,  14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV,
e   11  della  legge  14 agosto  1993,  n.  344,  sull'istituzione  e
disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento  mobiliare  chiusi, le
parole:  "nonche'  le  ritenute  del  12,50  per cento previste" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' le ritenute del 12,50 per cento e
del 5 per cento previste".
  2.  Nel comma 2 dell'(( articolo )) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77,  sull'istituzione  e  disciplina  dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, e nel comma 2 dell'(( articolo )) 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei  fondi  comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al  collocamento  nel  territorio  dello Stato, il secondo periodo e'
sostituito  dai  seguenti:  "La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento,  qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due
terzi  del  relativo  attivo  siano  investiti in azioni ammesse alla
quotazione  nei  mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo  di  un  anno  dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento del
regolamento  alla  presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno  solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici  del  fondo  al  netto  dell'eventuale risparmio d'imposta,
ricollegabile  ai  risultati  negativi della gestione, contabilizzato
nei   prospetti   medesimi.   Devono  essere  tenuti  a  disposizione
dell'Amministrazione  finanziaria  fino  alla  scadenza  dei  termini
stabiliti  dall'(( articolo )) 43 del (( decreto del Presidente della
Repubblica   ))   29 settembre   1973,  n.  600,  anche  su  supporto
informatico,   appositi   prospetti   contabili   che  consentano  di
verificare  l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o
media    capitalizzazione    s'intendono    le   societa'   con   una
capitalizzazione  di  mercato  non  superiore  a  800 milioni di euro
determinata  sulla  base  dei  prezzi  rilevati  l'ultimo  giorno  di
quotazione  di  ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione
si  determina  sottraendo  dal  valore del patrimonio netto del fondo
alla  fine  dell'anno  al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata,
aumentato  dei  rimborsi  e  dei  proventi  eventualmente distribuiti
nell'anno  e  diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore  del  patrimonio  netto  del  fondo  all'inizio  dell'anno,  i
proventi  derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo  del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per
cento  dei  proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad  organismi
d'investimento  collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma  1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche'  i  proventi  esenti  e  quelli  soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta".
  3. Nei comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante  la  disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento mobiliare
chiusi,  il  secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta
aliquota  e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda  che  non  meno  dei  due  terzi  del  relativo  attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media
capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio
o  di  adeguamento  del  regolamento  alla  presente disposizione, il
valore  dell'investimento  nelle  azioni  delle predette societa' non
risulti  inferiore,  nel  corso  dell'anno  solare,  ai due terzi del
valore  dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del
fondo  al  netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai
risultati  negativi  della  gestione,  contabilizzato  nei  prospetti
medesimi.  Devono  essere  tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'(( articolo
)) 43  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che  consentano  di  verificare  l'osservanza  del  requisito  minimo
d'investimento  previsto  dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per  societa'  di  piccola  o  media  capitalizzazione s'intendono le
societa'  con  una  capitalizzazione  di  mercato non superiore a 800
milioni  di  euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno  di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della
gestione  si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo   alla   fine   dell'anno  al  lordo  dell'imposta  sostitutiva
accantonata,  aumentato  dei  rimborsi  e  dei proventi eventualmente
distribuiti  nell'anno  e  diminuito  delle sottoscrizioni effettuate
nell'anno,  il  valore  del  patrimonio  netto  del  fondo all'inizio
dell'anno,  i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva
e  il  60  per  cento  dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi  d'investimento  collettivo  del risparmio di cui al quarto
periodo  del  comma 1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta.".
  4.  Nel comma 3 dell'(( articolo )) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77,  sull'istituzione  e  disciplina  dei fondi comuni d'investimento
mobiliare,  nel  comma 4 dell'(( articolo )) 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, (( dalla ))
legge  25 novembre  1983,  n.  649,  recante la disciplina del regime
tributario  dei  fondi  comuni esteri di investimento mobiliare, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione
e  disciplina  dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo
il  secondo  periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il credito d'imposta
riconosciuto  sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di
cui  al  secondo  periodo  del  comma 2 costituisce credito d'imposta
limitato  fino  a  concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso  si  applicano  le  disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'((
articolo  )) 11  e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo
unico  delle  imposte sui redditi di cui al (( decreto del Presidente
della   Repubblica   ))   22 dicembre   1986,   n.   917.   L'imposta
corrispondente  al  credito  d'imposta  limitato di cui al precedente
periodo  e'  computata,  fino  a concorrenza dell'importo del credito
medesimo,  nell'ammontare  delle  imposte  di  cui al comma 4 dell'((
articolo  )) 105  del medesimo testo unico secondo i criteri previsti
per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma.".
  5.  Nel  comma  1  dell'((  articolo  )) 14 del decreto legislativo
21 aprile   1993,   n.   124,   recante  la  disciplina  delle  forme
pensionistiche  complementari,  il  secondo periodo e' sostituito dai
seguenti:  "Il  risultato  si  determina  sottraendo  dal  valore del
patrimonio  netto  al  termine  di  ciascun  anno  solare,  al  lordo
dell'imposta  sostitutiva,  aumentato delle erogazioni effettuate per
il  pagamento  dei  riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle
somme  trasferite  ad  altre  forme  pensionistiche,  e diminuito dei
contributi   versati,   delle   somme   ricevute   da   altre   forme
pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per
cento  dei  proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad  organismi
d'investimento  collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma  1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote
o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio
soggetti  ad  imposta  sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono  a  formare  il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti  nel  rendiconto  del  fondo e su di essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura
del  6  per  cento  nel  caso  in  cui  gli  organismi d'investimento
collettivo  del  risparmio  siano assoggettati ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota
del 5 per cento.".
  6.  Nel  comma  3  dell'((  articolo  )) 14 del decreto legislativo
21 aprile   1993,   n.   124,   recante  la  disciplina  delle  forme
pensionistiche   complementari,   le  parole:  "nonche'  la  ritenuta
prevista,  nella  misura  del 12,50 per cento," sono sostituite dalle
seguenti:  "nonche'  le ritenute previste, nella misura del 12,50 per
cento e del 5 per cento,".
  7.  Nel  comma  1  dell'((  articolo )) 10-ter della legge 23 marzo
1983,   n.   77,  sull'istituzione  e  disciplina  dei  fondi  comuni
d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"La  ritenuta  e'  operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il
regolamento  dell'organismo  d'investimento  preveda che non meno dei
due  terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione  nei  mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo  di  un  anno  dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento del
regolamento  alla  presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno  solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici   dell'organismo   d'investimento.   Nel  caso  in  cui  il
regolamento  dell'organismo  d'investimento  sia  stato adeguato alla
presente  disposizione  successivamente  al  suo  avvio, sui proventi
maturati  fino  alla  data  di adeguamento la ritenuta e' operata con
l'aliquota  del  12,50  per  cento.  I  soggetti incaricati residenti
tengono  a  disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria fino alla
scadenza  dei termini stabiliti dall'(( articolo )) 43 del (( decreto
del  Presidente  della  Repubblica  ))  29 settembre 1973, n. 600, il
regolamento  dell'organismo  d'investimento e le eventuali modifiche,
nonche',  anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che  consentano  di  verificare  l'osservanza  del  requisito  minimo
d'investimento  previsto  dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per  societa'  di  piccola  o  media  capitalizzazione s'intendono le
societa'  con  una  capitalizzazione  di  mercato non superiore a 800
milioni  di  euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare".
  8.  Il  comma  4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e' sostituito dal seguente: "4. Nel caso in cui le quote o azioni
di  cui  al  comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi   sono   conseguiti   all'estero  senza  applicazione  della
ritenuta,  detti  proventi,  se  percepiti al di fuori dell'esercizio
d'impresa  commerciale,  sono assoggettati a imposizione sostitutiva,
secondo  le  disposizioni  di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  con  le  stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1.".
  9.  Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  la  disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori  di  quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio  italiani,  dopo le parole: "al pagamento di una somma pari
al  15  per cento" sono aggiunte le seguenti: "dei predetti proventi,
qualora   siano  erogati  da  organismi  di  investimento  collettivo
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al  6  per  cento,  qualora siano erogati da organismi d'investimento
collettivo  soggetti  ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per
cento".
  10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  l'esenzione  da  imposta  sostitutiva degli
organismi    d'investimento    collettivo    italiani    sottoscritti
esclusivamente  da  soggetti  non  residenti,  il  primo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di  organismi  d'investimento
collettivo  mobiliare  le  cui  quote  o  azioni  siano  sottoscritte
esclusivamente  da  soggetti  non  residenti  di  cui al comma 3, gli
organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della  gestione  altrimenti  dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per
cento.".
  11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  la  disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le
parole:  "di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86," sono inserite le
seguenti:   "il   60   per   cento   dei   proventi  derivanti  dalla
partecipazione  ad organismi di investimento collettivo del risparmio
di  cui  al  quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della
legge 23 marzo 1983, n. 77,".
((    11-bis.  Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991,
n.  19,  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  13  luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  del tesoro emanato di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  del  commercio  con l'estero 19 ottobre 1998, n.
508,  concernenti  l'istituzione  e  il  funzionamento del "Centro di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste". ))
                              Art. 13.
      Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto si intendono per: "confidi", i
consorzi  con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili  per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono  l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'
di   garanzia   collettiva  dei  fidi",  l'utilizzazione  di  risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la  prestazione  mutualistica  e  imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne  il  finanziamento  da  parte  delle  banche  e degli altri
soggetti  operanti  nel  settore finanziario; per "confidi di secondo
grado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa'   consortili   per  azioni,  a  responsabilita'  limitata  o
cooperative,  costituiti  dai  confidi  ed  eventualmente  da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole
e  medie  imprese",  le  imprese  che  soddisfano  i  requisiti della
disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle attivita' produttive (( e del Ministro delle politiche agricole
e  forestali  ));  per "testo unico bancario", il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per  "elenco  speciale" l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
unico  bancario;  per "riforma delle societa", il decreto legislativo
17 gennaio  2003, n. 6. (( In sede di prima applicazione, e fino alla
chiusura  del  terzo  esercizio,  il  consiglio di amministrazione e'
composto  dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre
1964, n. 1068, e successive modificazioni. ))
  2.  I  confidi,  salvo  quanto  stabilito  dal  comma  32, svolgono
esclusivamente  l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi  e i
servizi  a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
  3.  Nell'esercizio  dell'attivita'  di garanzia collettiva dei fidi
possono   essere  prestate  garanzie  personali  e  reali,  stipulati
contratti  volti  a  realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati  in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
  4.  I  confidi  di  secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma  2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
  5.  L'uso  nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,
cooperativa,  societa'  consortile  di  garanzia collettiva dei fidi"
ovvero  di  altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
  6.  Chiunque  contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima  sanzione  prevista  dall'articolo  133,  comma 3, del testo
unico bancario.
  7.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
  8.   I   confidi   sono  costituiti  da  piccole  e  medie  imprese
industriali,   commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da  imprese
artigiane  e agricole, (( come definite dalla disciplina comunitaria.
))
  9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche  imprese  di  maggiori
dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali  determinati  dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per  gli  investimenti  (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche'  complessivamente  non  rappresentino  piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
  10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che  non  possono  far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenere   l'attivita'   attraverso   contributi   e   garanzie  non
finalizzati  a  singole  operazioni; essi non divengono consorziati o
soci  ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite  dagli  statuti,  purche'  la  nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti (( riservata )) all'assemblea.
  11. Il comma 10 (( si applica )) anche ai confidi di secondo grado.
  12.  Il  fondo  consortile  o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili  l'ammontare  minimo  previsto  dal  codice  civile per la
societa' per azioni.
  13.  La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore  al  20  per  cento  del  fondo  consortile  o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
  14.  Il  patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili,   non   puo'   essere   inferiore  a  250  mila  euro.
Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto  almeno  un  quinto e'
costituito  da  apporti  dei  consorziati  o  dei soci o da avanzi di
gestione.  Al  fine  del  raggiungimento  di tale ammontare minimo si
considerano  anche  i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di  conto  economico  per  far  fronte  a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
  15.   Quando,   in   occasione   dell'approvazione   del   bilancio
d'esercizio,  risulta  che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un  terzo  al  di  sotto del minimo stabilito (( dal comma 14 )), gli
amministratori     sottopongono     all'assemblea    gli    opportuni
provvedimenti.  Se  entro  l'esercizio  successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea  che  approva  il  bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo  consortile  o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto  ne  prevede  l'obbligo  per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi  ai  fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la  perdita  a  meno  di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
  16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale  sociale,  questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal  comma  12,  gli  amministratori  devono  senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo  aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo,  o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa'  consortili  per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili  le  ulteriori  disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
  17.  Ai  confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si  applicano  il  primo  e  il  secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
  18.  I  confidi  non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle imprese consorziate o socie,
neppure  in  caso  di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
  19.  Ai  confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si  applicano  il  secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'(( articolo )) 2514, comma primo, lettera d), del codice civile,
come  modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al
Fondo  di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
  20.  I  confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500  milioni  di  euro  possono  istituire,  anche  tramite  le  loro
associazioni   nazionali   di   rappresentanza,   fondi  di  garanzia
interconsortile   destinati  alla  prestazione  di  controgaranzie  e
cogaranzie ai confidi.
((   20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che   riuniscono   cooperative  e  loro  consorzi  debbono  associare
complessivamente  non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. ))
  21.  I  fondi  di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili  per  azioni  o  a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale  preveda  in  via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero  dalle  societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24   del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114.  In  deroga
all'articolo  2602  del  codice civile le societa' consortili possono
essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
  22.  I  confidi  aderenti  ad  un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio,  un  contributo obbligatorio (( pari allo 0,5 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti. )) Gli statuti dei fondi di
garanzia   interconsortili   possono  prevedere  un  contributo  piu'
elevato.
  23.   I   confidi  che  non  aderiscono  a  un  fondo  di  garanzia
interconsortile  versano  annualmente  una quota (( pari allo 0,5 per
mille  dei  finanziamenti  complessivamente  garantiti,  ))  entro il
termine  indicato  nel  comma  22, al Ministero dell'economia e delle
finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio  dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti
e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e
28.  ((  I  confidi,  operanti  nel  settore  agricolo,  la  cui base
associativa  e'  per  almeno il 50 per cento composta da imprenditori
agricoli   di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  versano
annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni. ))
  24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei  commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi
di  garanzia  previsti  dai  commi  25  e  28,  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  delle  societa'  che gestiscono tali fondi;
detti  contributi  e  le  somme  versate  ai  sensi del comma 23 sono
ammessi  in  deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
  25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale
s.p.a.  ((  ai sensi dell'articolo )) 2, comma 100, lettera a), della
legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e' conferito in una societa' per
azioni,  avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con
atto  unilaterale  dallo  Stato  entro  trenta  giorni  dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale
della  societa'  per  azioni  e' determinato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  ((  e  con  il Ministro delle politiche agricole e
forestali  )). La societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi
del  Fondo  di  garanzia  proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali,  anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi  tipo  costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano  il  loro  grado e la loro validita' in capo alla societa'
per  azioni,  senza  necessita'  di  alcuna formalita' o annotazione.
L'atto  costitutivo  attribuisce  agli  amministratori la facolta' di
aumentare  il  capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile  con  offerta  delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate
nel  comma  21,  alle  Regioni,  alle Camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura,  alle banche, agli enti gestori di altri
fondi  pubblici  di  garanzia  al  fine  del  loro conferimento nella
societa'  per  azioni  e  agli  ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente  individuati  dallo  statuto della societa'. Lo statuto
fissa  altresi'  un  limite massimo di possesso azionario per i nuovi
soci,  diversi  da  quelli  che  apportino  altri  fondi  pubblici di
garanzia,  non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso  lo  Stato,  le  Regioni  e  gli  altri enti pubblici conservano
congiuntamente  la  maggioranza  assoluta del capitale sociale. (( Le
operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al
presente  comma  beneficiano  della  garanzia  dello Stato nei limiti
delle risorse finanziarie attribuite. ))
  26.  L'intervento  della  societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto  in  via  prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie,   cogaranzie   o   controgaranzie  prestate  nell'esercizio
esclusivo o prevalente del-l'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri  soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie.
((   27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche   delle   garanzie   dallo   stesso   prestate   sono
disciplinate  con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ))
  28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100,  lettera  b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato
alle  operazioni  di  controgaranzia dei confidi operanti sull'intero
territorio  nazionale  nonche'  alle  operazioni  in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per  intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di
recupero  nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate   dai  confidi  sono  restituite  al  Fondo  nella  stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
  29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in  forma  di  societa'
cooperativa  a  responsabilita'  limitata  e'  consentito,  ai  sensi
dell'articolo  28  del  (( testo unico bancario, )) anche alle banche
che,   in   base   al  proprio  statuto,  esercitano  prevalentemente
l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei fidi a favore dei soci. La
denominazione  di  tali  banche  contiene  le  espressioni "confidi",
"garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.
  30.  Alle  banche  di  cui  al  comma  29  si  applicano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni  contenute (( negli articoli )) da 5 a
11, da 19 a 28 e (( da 33 a 37 )) del testo unico bancario.
  31.  La  Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30,  tenuto  conto  delle  specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
  32.  All'articolo  155  del  testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
  "4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia,  determina  i  criteri  oggettivi,  riferibili al volume di
attivita'  finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati  i  confidi  che  sono  tenuti  a  chiedere  l'iscrizione
nell'elenco  speciale  previsto  dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce,  con  proprio  provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione  per  il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei  mezzi  patrimoniali.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  speciale i
confidi   devono   adottare   una  delle  forme  societarie  previste
dall'articolo 106, comma 3.
  4-ter.  I  confidi  iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
  4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente  nei  confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attivita':
    a) prestazione   di   garanzie   a   favore  dell'amministrazione
finanziaria  dello  Stato,  al  fine  dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
    b) gestione,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2,  di  fondi
pubblici di agevolazione;
    c) stipula,  ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
  4-quinquies.   I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale  possono
svolgere  in  via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia,   le   attivita'  riservate  agli  intermediari  finanziari
iscritti nel medesimo elenco.
  4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli 107,  commi  2,  3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia   dispone  la  cancellazione  dall'elenco  speciale  qualora
risultino  gravi  violazioni  di  norme di legge o delle disposizioni
emanate  ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo;  si  applica
l'articolo 111, commi 3 e 4.".
  33.  Le  banche  e  i  confidi  indicati  nei commi 29, 30, 31 e 32
possono,  anche  in  occasione  delle  trasformazioni e delle fusioni
previste  dai  commi  38,  39,  40,  41,  42  e 43, imputare al fondo
consortile  o  al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi  dello Stato, delle
regioni  e  di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei   vincoli   di   destinazione   eventualmente   sussistenti,  che
permangono,  salvo  quelli  a carattere territoriale, con riferimento
alla  relativa  parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni  o  quote  corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle  banche  o  dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o  nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
  34.  Le  modificazioni  del  contratto di consorzio riguardanti gli
elementi  indicativi  dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una   volta   l'anno   entro   centoventi   giorni   dalla   chiusura
dell'esercizio   sociale   attraverso  il  deposito  dell'elenco  dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
  35.  Gli  amministratori  del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio  con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle  societa'  per  azioni.  L'assemblea  approva il bilancio entro
centoventi  giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  ed  entro trenta
giorni  dall'approvazione  una  copia  del  bilancio, corredata dalla
relazione  sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
  36.  Oltre  i  libri  e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
  (( a) )) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati
la  ragione  o  denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati  e  le  variazioni  nelle  persone di questi; (( b) )) il
libro  delle  adunanze  e  delle deliberazioni dell'assemblea, in cui
devono  essere  trascritti  anche i verbali eventualmente redatti per
atto pubblico; (( c) )) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo  amministrativo collegiale, se questo esiste; (( d) )) il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo  esiste.  I  primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori  e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta
il  diritto  di  esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli  indicati  ((  nelle  lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie  spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma
puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere
la  responsabilita'  verso  i  terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo  2615,  secondo  comma  del  codice  civile,  )) e deve
essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni
pagina  e  bollato  in  ogni  foglio  dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio.
  37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente:
  "4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella  sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli  intermediari  finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo".
  38.  I  confidi  possono  trasformarsi  in uno dei tipi associativi
indicati  nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e   31  anche  qualora  siano  costituiti  sotto  forma  di  societa'
cooperativa  a  mutualita'  prevalente  o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
  39.  I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti.   Alle   fusioni   possono  partecipare  anche  societa',
associazioni,  anche  non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai  confidi  purche'  il  consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
  40.  Alla  fusione  si applicano in ogni caso (( le disposizioni di
cui  al  libro  V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a
far  data  dal  1° gennaio  2004,  )) qualora gli statuti dei confidi
partecipanti  alla  fusione  e il progetto di fusione prevedano per i
consorziati  eguali  diritti,  senza  che  assuma rilievo l'ammontare
delle  singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile,  come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di
fusione  determina  il  rapporto  di  cambio  sulla  base  del valore
nominale  delle  quote  di  partecipazione,  secondo  un  criterio di
attribuzione proporzionale.
  41.  Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle  societa',  le  deliberazioni  assembleari  necessarie  per  le
trasformazioni  e  le  fusioni  previste  dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate   con   le   maggioranze   previste  dallo  statuto  per  le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
  42.  Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica  una  violazione  dei  vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
  43.  Le  societa'  cooperative  le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi  del  comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio  ai  fondi  mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo
della  cooperazione  di  cui  all'articolo  11,  comma 5, della legge
31 gennaio  1992,  n.  59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante  dalla  trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione  del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale  successiva  fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
  44.  I  confidi  fruiscono  di  tutti  i  benefici  previsti  dalla
legislazione  vigente  a  favore  dei consorzi e delle cooperative di
garanzia  collettiva  fidi;  i  requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano  soddisfatti  con  il  rispetto  di  quelli  previsti dal
presente articolo.
  45.   Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,  comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
  46.  Gli  avanzi  di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti   il   patrimonio   netto  dei  confidi  concorrono  alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia  utilizzato  per  scopi  diversi  dalla  copertura  di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il  reddito  d'impresa  e'  determinato  senza apportare al risultato
netto   del  conto  economico  le  eventuali  variazioni  in  aumento
conseguenti  all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI,  e  nel  titolo  II,  capo  II, del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  47.  Ai  fini  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive i
confidi,  comunque  costituiti,  determinano  in  ogni caso il valore
della  produzione  netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10,  comma  1,  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
  48.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto non si considera
effettuata   nell'esercizio   di   imprese  l'attivita'  di  garanzia
collettiva dei fidi.
  49.  Le  quote  di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale  dei  confidi,  comunque  costituiti, e i contributi a questi
versati  costituiscono  per  le  imprese  consorziate  o  socie oneri
contributivi  ai  sensi  dell'articolo  64,  comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione  si  applica  anche  alle  imprese e agli enti di cui al
comma  10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per  cento  del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
  50.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi, le trasformazioni e le
fusioni  effettuate  tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42  e  43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi  in  sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
  51.  Le  fusioni  sono  soggette  all'imposta di registro in misura
fissa.
  52.  I  confidi  gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  hanno  tempo  due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi  ai  requisiti  disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva  fino  ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente  articolo;  anche  decorso  tale  termine i confidi in forma
cooperativa  gia'  costituiti  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
  53.  Per  i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto tra imprese
operanti  nelle  zone  ammesse  alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale,  di  cui  all'articolo  87,  paragrafo  3, lettera a), del
trattato  CE,  la  parte  dell'ammontare  minimo del patrimonio netto
costituito  da  apporti  dei  consorziati  o  dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
  54.  I  soggetti  di  cui  al comma 10, che alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  partecipano  al fondo consortile o al
capitale  sociale  dei  confidi,  anche  di  secondo  grado,  possono
mantenere  la  loro  partecipazione,  fermo  restando  il  divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
  55.  I  confidi  che  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a  gestirli  fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale
termine    i    confidi    possono   prestare   garanzie   a   favore
dell'amministrazione  finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
  56.  Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio   conseguenti   all'attuazione  del  presente  articolo  non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
  57.  I  confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore  a  cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori  a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere  l'iscrizione  provvisoria  nell'elenco  speciale  (( di cui
all'articolo  107  del  testo  unico  bancario  )). La Banca d'Italia
procede  all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri
requisiti  di  iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai  requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso  tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco  speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti  nell'elenco  speciale  ai  sensi  del presente comma, oltre
all'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi, possono svolgere,
esclusivamente  nei  confronti  delle imprese consorziate o socie, le
sole  attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo
unico  bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario.
  58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato.
  59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
  60.  Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  sono soppresse le seguenti parole: ", e in ogni caso
per  i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado,
anche  costituiti  sotto  forma di societa' cooperativa o consortile,
previsti  dagli  articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".
  61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole:   "consorzi   o   cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi
denominati  "Confidi",  istituiti  dalle  associazioni  di  categoria
imprenditoriali  e  dagli  ordini  professionali"  sono sostituite ((
dalle  seguenti:  "confidi,  di cui all'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269". ))
((     61-bis.   La   garanzia   della  Sezione  speciale  del  Fondo
interbancario  di  garanzia,  istituita con l'articolo 21 della legge
9 maggio  1975,  n.  153,  e  successive  modificazioni,  puo' essere
concessa   alle   banche  e  agli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco   speciale  di  cui  all'articolo  107  del  testo  unico
bancario,  a  fronte  di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui
all'articolo  2135  del  codice  civile,  ivi  comprese  la locazione
finanziaria  e  la  partecipazione,  temporanea  e  di  minoranza, al
capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri
intermediari  finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari.
La  garanzia  della  Sezione  speciale  del  Fondo  interbancario  di
garanzia  e' estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata
dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati
o  soci  almeno  il  50  per  cento  di imprenditori agricoli ed agli
intermediari   finanziari   iscritti   nell'elenco  generale  di  cui
all'articolo  106  del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  sono  stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione
delle  garanzie  della  Sezione  speciale  e  la  gestione  delle sue
risorse,   nonche'   le  eventuali  riserve  di  fondi  a  favore  di
determinati settori o tipologie di operazioni.
  61-ter.  In  via  transitoria, fino alla data di insediamento degli
organi  sociali  della  societa'  di  cui  al comma 25, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. ))
                              Art. 14.
                       Servizi pubblici locali

  1.  All'articolo  113  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  come  modificato  dal  comma  1  dell'articolo  35  della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) (( nella rubrica )) le parole: "di rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti: "di rilevanza economica";
((      b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni
del  presente  articolo  che disciplinano le modalita' di gestione ed
affidamento  dei  servizi  pubblici locali concernono la tutela della
concorrenza  e  sono  inderogabili ed integrative delle discipline di
settore.  Restano  ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione  di  specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal
campo  di  applicazione  del presente articolo i settori disciplinati
dai  decreti  legislativi  16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n.
164"; ))
    c) al  comma  4,  lettera  a),  le parole: "con la partecipazione
maggioritaria  degli  enti  locali, anche associati," sono sostituite
dalle  seguenti:  "con  la  partecipazione  totalitaria  di  capitale
pubblico"  e,  in  fine,  sono  aggiunte,  le  seguenti  parole:  ",a
condizione  che  gli  enti  pubblici  titolari  del  capitale sociale
esercitino  sulla  societa'  un controllo analogo a quello esercitato
sui  propri  servizi  e  che  la  societa'  realizzi  la  parte  piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano";
    d) il  comma  5  e' sostituito dal seguente: "5. L'erogazione del
servizio  avviene  secondo  le  discipline  di settore e nel rispetto
della   normativa   dell'Unione   europea,   con  conferimento  della
titolarita' del servizio:
   (( a)   ))   a   societa'   di   capitali  individuate  attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
   (( b)  )) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali
il  socio  privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure  ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle  norme  interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo
le  linee  di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
   (( c)  ))  a societa' a capitale interamente pubblico a condizione
che  l'ente  o  gli  enti  pubblici  titolari  del  capitale  sociale
esercitino  sulla  societa'  un controllo analogo a quello esercitato
sui  propri  servizi  e  che  la  societa'  realizzi  la  parte  piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano.";
    e) al  comma  7,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
previsioni  di  cui al presente comma devono considerarsi integrative
delle discipline di settore.";
    f) al  comma  12,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine, le
seguenti   parole:   "mediante  procedure  ad  evidenza  pubblica  da
rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento";
    g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli
enti  locali,  anche  in  forma  associata,  nei  casi in cui non sia
vietato  dalle  normative di settore, possono conferire la proprieta'
delle  reti,  degli  impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a
societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile.";
    h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
    "15-bis.  Nel  caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori  non  stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni  rilasciate  con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano  comunque  entro  e  non  oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza  necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse  dalla  cessazione  le  concessioni  affidate  a  societa'  a
capitale  misto  pubblico  privato  nelle  quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia  di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza,   nonche'   quelle   affidate   a  societa'  a  capitale
interamente  pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale  sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo analogo a
quello  esercitato  sui  propri servizi e che la societa' realizzi la
parte  piu'  importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano".
((     h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
    "15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis,
puo'  essere  differito  ad  una  data  successiva,  previo  accordo,
raggiunto  caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
      a) nel  caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del
suddetto  termine  si  dia  luogo,  mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione  di  una  nuova  societa' capace di servire un bacino di
utenza   complessivamente   non   inferiore   a   due   volte  quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
      b) nel  caso  in  cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa  affidataria,  anche  a  seguito di una o piu' fusioni, si
trovi  ad  operare  in  un  ambito  corrispondente  almeno all'intero
territorio  provinciale  ovvero  a  quello ottimale, laddove previsto
dalle  norme  vigenti;  in  questa  ipotesi  il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni". ))
  2.    All'articolo    113-bis   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.
267  del  2000,  introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) (( nella rubrica )) le parole: "privi di rilevanza industriale"
sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica";
    b) al   comma   1,   alinea,   le  parole:  "privi  di  rilevanza
industriale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "privi di rilevanza
economica";
    c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    "c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un  controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
    d) il comma 4 e' abrogato.
  3.  All'articolo  35  della  legge  28 dicembre  2001, n. 448, sono
abrogati  i  commi 2, 3, 4, 5 e 16; al com-ma 7 del medesimo articolo
35  le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma
16 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al termine
dell'affidamento".
                              Art. 15.
                     Acquisto di beni e servizi

  1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1
e 2 sono soppressi.
                              Art. 16.
Rinnovo  agevolazione  sul  gasolio  per autotrazione impiegato dagli
              autotrasportatori e pedaggi autostradali

  1.  Nel  rispetto  e  nei  limiti  della  normativa comunitaria, le
disposizioni   di  cui  ai  commi  da  1  a  4  dell'articolo  5  del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al
31 dicembre  2002  con  l'articolo  1, comma 4-bis, del decreto-legge
8 luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto  2002,  n.  178,  come  modificate dall'articolo 3, comma 1,
lettera  c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  22 novembre  2002,  n.  265,  si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal  1° gennaio  al  31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti  temporali  contenuti  nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
    a) la  riduzione  dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto
articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
    b) il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al  comma  3  del  predetto  articolo  5 deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo
scostamento  di  prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto
al  prezzo  rilevato  nella  prima  settimana di gennaio del medesimo
anno;
    c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo
5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
  2.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2,  comma 3, del
decreto-legge    28 dicembre    1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa
di  10.329.138 euro. (( Ai relativi oneri si provvede con quota parte
delle  entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia
e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
  3.  Una  quota  del fondo di rotazione per le politiche comunitarie
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  2003,  pari  a  308  milioni  di  euro,  e' utilizzata a
copertura  dell'agevolazione  fiscale  di cui al comma 1. Il predetto
importo  e'  versato  all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato  alla pertinente unita' previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.
                              Art. 17.
      Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
    a) le  disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera   d)  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  nonche'  la
disposizione    contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,   del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
    b) le  disposizioni  in  materia  di  aliquota  di accisa sul gas
metano  per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
    c) le  disposizioni  in  materia  di  agevolazione per le reti di
teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
geotermica,  di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418.
  2.  Per  l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma
5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul  carbone,  sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni  stabilizzate  di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,   occorrenti  per  il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005.
  3.  Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma
1,   lettera   c),   in   relazione   all'accertamento  dell'avvenuto
raggiungimento  del  limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere
generale  dello  Stato  15 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma  6-bis,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato per
detto  anno  uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si
provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
((     3-bis.   All'articolo   4,   comma  4-ter,  del  decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso
in  cui  l'energia  sia  fornita  all'utente finale da un comune, che
gestisce  direttamente  gli  impianti e le reti di teleriscaldamento,
l'autodichiarazione  sul  credito  maturato,  con  la tabella dei Kwh
forniti  dal  comune,  e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e
dal  fornitore  dell'energia  ed  il  credito di imposta e' usufruito
direttamente dal fornitore". ))
((     3-ter.   Ai   fini   dell'elaborazione   delle   strategie  di
ammodernamento  e  riqualificazione  dell'autotrasporto di merci, con
particolare    riguardo    allo    sviluppo    della    logistica   e
dell'intermodalita',  e'  autorizzata  la  spesa di 2 milioni di euro
annui  per  le  attivita' ed il funzionamento della Consulta generale
per l'autotrasporto. ))
((     3-quater.   All'onere   di   cui   ai  commi  3-bis  e  3-ter,
rispettivamente  pari  a  50.000  euro  e  2 milioni di euro annui, a
decorrere   dall'anno   2003,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari   esteri.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. ))
                              Art. 18.
            Contributo per il recupero degli olii esausti

  1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  28 dicembre  2001, n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1  le  parole:  "e  mediante  riciclaggio,  per  la
produzione di combustibili a specifica" sono soppresse;
    b) al  comma  6  le  parole:  "e  produzione  di  combustibili  a
specifica" sono soppresse.
Capo IV 
Societa' civile, famiglia e solidarieta' 
                              Art. 19.
                               De tax

  1.  Il  consumatore  che  acquista  prodotti  per  un prezzo pari o
superiore  a  50  euro  in  esercizi  commerciali  convenzionati  con
associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha
facolta'   di   manifestare  l'assenso  alla  destinazione  nei  loro
riguardi,  da  parte  dello  Stato, di una quota pari all'1 per cento
della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
((    2.  Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
di  cui  all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS,
sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita'
etiche.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze,
adottato  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  agli  enti,  diversi  da quelli
elencati  nel  precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti
dal   presente   articolo.   ))   Con   provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  adottato  entro  la  stessa data, sono
stabilite le modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di
cui   al   comma   1,   nonche'   quelle   ulteriori  occorrenti  per
l'applicazione del presente articolo.
  3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di
un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (( Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
  4.  Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale
e  non  incidono  sull'esercizio  della  delega  legislativa  di  cui
all'articolo  5,  comma  1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n.
80.
                              Art. 20.
Agevolazioni  fiscali  a  favore delle associazioni di volontariato e
                             delle Onlus

  1.  Nel  comma  1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'acquisto di
autoambulanze  ((  e  di  beni  mobili  iscritti in pubblici registri
destinati  ad  attivita'  antincendio  da  parte dei vigili del fuoco
volontari,   ))   in   alternativa  a  quanto  disposto  nei  periodi
precedenti,  le associazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui  all'articolo  6  della  legge  11 agosto  1991,  n.  266,  e  le
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale (ONLUS) possono
conseguire  il  predetto  contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai  sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.".
                              Art. 21.
Assegno  per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per
                        le politiche sociali

  1.  Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004,  secondo  od  ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni  figlio  adottato  nel  medesimo  periodo, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro
1.000.
  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito
dell'INPS,  una  speciale  gestione  con  una  dotazione  finanziaria
complessiva di 308 milioni di euro.
  3.  L'assegno  e'  concesso  dai  comuni.  I  comuni  provvedono ad
informare  gli  interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
  4.  L'assegno,  ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e'
erogato   dall'I.N.P.S.  sulla  base  dei  dati  forniti  dai  comuni
medesimi, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti (( di
)) cui al comma 5.
  5.  Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   sono   emanate  le  necessarie
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
  6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il
Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali di cui all'articolo 59,
comma  44,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni,  e'  incrementato  di  232  milioni di euro per l'anno
2004.
((    6-bis.  A  fini  di  controllo, il diritto alla deduzione per i
figli  a  carico  di  cittadini  extra-comunitari  e'  in  ogni  caso
certificato  nei  riguardi  del  sostituto  di imposta dallo stato di
famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di
tali  cittadini  sono  effettivamente iscritti, ovvero da equivalente
documentazione  validamente  formata  nel  Paese  d'origine, ai sensi
della  legge  ivi  vigente,  tradotta  in italiano ed asseverata come
conforme  all'originale  dal consolato italiano nel Paese di origine.
))
((    6-ter.  Gli  imprenditori  artigiani iscritti nei relativi albi
provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente,  di  collaborazioni  occasionali  di  parenti entro il terzo
grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette  devono  avere  carattere di aiuto, a titolo di obbligazione
morale  e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate
nel  caso  di  temporanea  impossibilita' dell'imprenditore artigiano
all'espletamento   della  propria  attivita'  lavorativa.  E'  fatto,
comunque,   obbligo  dell'iscrizione  all'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. ))
  7.  Per  le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di  287  milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per
l'anno  2004.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
                              Art. 22.
                             Asili nido

  1.  Il  mutamento  della  destinazione  d'uso  di  immobili  ad uso
abitativo  per  essere adibiti ad asili nido e' sottoposto a denuncia
di inizio attivita'. Restano ferme le previsioni normative in materia
di  sicurezza,  igiene e tutela della salute, nonche' le disposizioni
contenute nei regolamenti condominiali.
                              Art. 23.
                          Lotta al carovita

  1.  Previ  controlli  operati  dalla  Guardia  di  finanza mirati a
rilevare  i  prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre
2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono
in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
  2.  Per  incentivare  la  realizzazione  di  offerte di prodotti di
consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5
milioni  di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato  a  finanziare  le  iniziative  attivate dai Comuni e dalle
Camere  di  commercio,  d'intesa  fra  loro,  mirate  a  promuovere e
sostenere  l'organizzazione  di  panieri  di beni di generale e largo
consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico,
anche  attraverso  strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali  presso  i  quali  sono disponibili, in tutto o in parte,
tali  panieri  e  di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati.   Le   procedure   e  le  modalita'  di  erogazione  delle
disponibilita'  del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono
stabilite  con  decreto  di  natura  non  regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze (( di concerto con il Ministro
delle  attivita'  produttive  ))  entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
((    2-bis.  Agli  oneri  indicati  al comma 2 si provvede con quota
parte  delle  entrate  derivanti  dal  presente  decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
((   2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
    "g)   assicurare,  avvalendosi  dei  comuni  e  delle  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,  un  sistema
coordinato  di  monitoraggio  riferito  all'entita' ed all'efficienza
della  rete  distributiva  nonche'  dell'intera  filiera  produttiva,
comprensiva     delle    fasi    di    produzione,    trasformazione,
commercializzazione  e distribuzione di beni e servizi, attraverso la
costituzione  di  appositi  osservatori,  ai  quali partecipano anche
rappresentanti   degli   enti   locali,   delle   organizzazioni  dei
consumatori,  delle  associazioni  di  rappresentanza  delle  imprese
industriali  e  dei  servizi,  delle  imprese  del  commercio  e  dei
lavoratori   dipendenti,  coordinati  da  un  Osservatorio  nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive". ))
                              Art. 24.
     Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie

  1.    La    riduzione   dell'aliquota   IVA   per   interventi   di
ristrutturazione  edilizia,  di  cui  all'articolo  2, comma 6, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e' prorogato fino al 31 dicembre
2003.
                              Art. 25.
Rinnovo  di  agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi
                               civili

  1.  Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per  combustione  per  usi  civili,  di cui all'articolo 27, comma 4,
della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.
Titolo II 
CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI 
Capo I 
Disposizioni in materia di cessione 
e regolarizzazione di immobili 
                              Art. 26.
Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici

  1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001  )),  n.  410,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Le
medesime  agevolazioni  di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle
unita'  ad  uso  residenziale  trasferite alle societa' costituite ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2.".
  2.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge (( 23
novembre 2001 )), n. 410, e' inserito il seguente:
  "3-bis.  E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori delle unita'
immobiliari  ad  uso  diverso  da  quello  residenziale il diritto di
opzione  per  l'acquisto  in forma individuale, al prezzo determinato
secondo  quanto  disposto  dal comma 7. Le modalita' di esercizio del
diritto  di  opzione  sono  determinate con i decreti di cui al comma
1.".
((     2-bis.   Nel   comma   4  dell'articolo  3  del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  novembre  2001,  n.  410, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente:  "Nei  casi  previsti  dai  primi  due periodi del presente
comma,  qualora  l'originario  contratto  di  locazione non sia stato
formalmente  rinnovato  ma  ricorrano comunque le condizioni previste
dal  primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per  un  periodo  di  nove  anni  decorre  dalla  data, successiva al
trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1
dell'articolo  2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se
fosse stato rinnovato. ))
((     3.   Al   primo  periodo  del  comma  5  dell'articolo  3  del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole:
"ad  uso  residenziale",  sono  inserite le seguenti: ", delle unita'
immobiliari  ad  uso diverso da quello residenziale nonche' in favore
degli affittuari dei terreni". ))
  4.  Alla  fine  del  comma  8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge ((
23 novembre 2001 )), n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "Per i
medesimi   immobili   e'  concesso,  in  favore  dei  conduttori  che
acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50
per  cento,  ma  meno  dell'80  per  cento  delle unita' residenziali
complessive  dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del  prezzo  di  cui al primo periodo fino a un massimo (( dell'8 per
cento  )).  La modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo
sono determinate con i decreti di cui al comma 1.".
  5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001  )),  n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che
si  trovano  in  stato  di  degrado  e  per  i  quali  sono necessari
interventi  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo, ovvero di
ristrutturazione edilizia.".
  6.   All'articolo  3,  comma  13,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse
le  seguenti  parole:  "Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di concerto con l'".
  7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
((  23  novembre  2001,  ))  n. 410, dopo la parola: "immobili", sono
aggiunte le seguenti: "ad uso residenziale non di pregio ai sensi del
comma 13".
  8.  Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge (( 23
novembre 2001, )) n. 410, e' aggiunto il seguente:
  "17-bis.  Il  medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17
non   si  applica  agli  enti  pubblici  territoriali  che  intendono
acquistare  unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi
dell'articolo  3  che  risultano  libere  ovvero per le quali non sia
stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si
trovano  nelle  condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai
fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti.
Ai  fini  dell'acquisto  di  immobili  di  cui  ((  al )) comma 1, le
regioni,  i  comuni  e  gli  altri enti pubblici territoriali possono
costituire  societa'  per  azioni,  anche  con  la  partecipazione di
azionisti   privati   individuati   tramite   procedura  di  evidenza
pubblica.".
  9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  sono  soppresse  le parole: "Le unita' immobiliari, escluse
quelle  considerate  di  pregio ai sensi del comma 13, per le quali i
conduttori,  in  assenza  della  citata  offerta  in opzione, abbiano
manifestato  volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  sono vendute al
prezzo  e  alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto.".
((    9-bis.  Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili
statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  in  funzione  del  patto  di
stabilita'  e  crescita,  l'Agenzia  del  demanio,  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, puo' essere autorizzata a
vendere  a  trattativa  privata, anche in blocco, beni immobili dello
Stato  a  Sviluppo  Italia Spa Si applicano le disposizioni contenute
nel  terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente
decreto. ))
  10.  All'articolo  1  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
  "6-bis.   I  beni  immobili  non  piu'  strumentali  alla  gestione
caratteristica  dell'impresa  ferroviaria,  di proprieta' di Ferrovie
dello  Stato  spa,  ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  e  successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge  23  dicembre  1999,  n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
titolo,  sono  alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa'
da  essa  controllate,  direttamente  o  con  le  modalita' di cui al
presente  decreto.  Le  alienazioni  di  cui  al  presente comma sono
effettuate  con  esonero  dalla  consegna dei documenti relativi alla
proprieta'   e  di  quelli  attestanti  la  regolarita'  urbanistica,
edilizia    e    fiscale    degli    stessi    beni.    Le    risorse
economico-finanziarie    derivanti   dalle   dismissioni   effettuate
direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in
investimenti  relativi  allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria
e,  in  particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.
((  Le  previsioni  di  cui  ai primi due periodi del presente comma,
previa  emanazione  dei  decreti  previsti  dal presente articolo, si
applicano   a   tutte   le   societa'   controllate   direttamente  o
indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni". ))
  11.  All'articolo  15,  comma  10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n. 409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Alle
cessioni   dei   crediti  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione  dello  Stato  e  di  altri enti pubblici, previste
dalla  legge  ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione
dello  Stato,  non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
((    11-bis.  E'  autorizzata  la  spesa  di 2,5 milioni di euro per
ciascuno   degli   anni  2004  e  2005,  da  assegnare  alla  regione
Friuli-Venezia  Giulia  per la realizzazione di interventi e di opere
infrastrutturali  di interesse locale, da essa individuati nei comuni
interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano. ))
((   11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   delle   proiezioni   dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
((    11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo
I  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni,  sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto
1978,  n.  497,  non  ubicati  nelle  infrastrutture  militari  o, se
ubicati,  non  operativamente  posti  al  loro  diretto  e funzionale
servizio,  secondo  quanto  previsto  con decreto del Ministero della
difesa,   ne'   classificati   quali  alloggi  di  servizio  connessi
all'incarico  occupati  dai  titolari  dell'incarico  in servizio. La
disposizione  di  cui  al  presente comma non si applica agli alloggi
che,  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
    a) sono  effettivamente  assegnati  a  personale  in servizio per
attuali  esigenze  abitative  proprie  o della famiglia, nel rispetto
delle  condizioni  e  dei  criteri  di  cui  al regolamento di cui al
decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;
    b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
    c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente   a   mezzo  ufficiale  giudiziario,  il  provvedimento
amministrativo di recupero forzoso. ))
((    11-quinquies.  Il  diritto  di opzione previsto dai commi 3 e 6
dell'articolo  3  del  decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni,  dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che
comunque  corrispondono  allo  Stato  un  canone o una indennita' per
l'occupazione dell'alloggio. ))
((    11-sexies.  Per  l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti
dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di
20  milioni  di  euro,  e'  riassegnata  allo stato di previsione del
Ministero  della  difesa  in apposito fondo per provvedere alla spesa
per  i  canoni  di  locazione  degli  immobili  stessi.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno
2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio. ))
((    11-septies.  E'  autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno  2003,  da  trasferire al comune di Roma, per investimenti nel
settore  del  trasporto  pubblico  locale.  All'onere  derivante  dal
presente  comma,  pari  a  15  milioni  di  euro  per l'anno 2003, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.". ))
                              Art. 27.
Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico

  1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni,
alle  province,  alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni altro
ente  ed  istituto  pubblico,  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo   29   ottobre   1999,   n.  490,  sono  sottoposte  alle
disposizioni  in  materia  di  tutela del patrimonio culturale fino a
quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
  2.  La  verifica  circa  la  sussistenza  dell'interesse artistico,
storico,  archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma
1,  e'  effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei
soggetti  cui  le  cose  appartengono,  sulla  base  di  indirizzi di
carattere  generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
  3.   Qualora  nelle  cose  sottoposte  a  verifica  non  sia  stato
riscontrato  l'interesse  di  cui  al  comma 2, le cose medesime sono
escluse  dall'applicazione  delle  disposizioni  di  tutela di cui al
decreto legislativo n. 490 del 1999.
  4.   L'esito   negativo  della  verifica  avente  ad  oggetto  cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici  territoriali,  e' comunicato ai competenti uffici affinche'
ne  dispongano  la  sdemanializzazione,  qualora  non vi ostino altre
ragioni  di pubblico interesse (( da valutarsi da parte del Ministero
interessato )).
  5. (Comma soppresso).
  6.  I  beni  nei  quali  sia stato riscontrato, in conformita' agli
indirizzi  generali  richiamati  al  comma  2, l'interesse artistico,
storico,  archeologico  o  etnoantropologico  restano definitivamente
sottoposti  alle  disposizioni  di tutela. (( L'accertamento positivo
costituisce  dichiarazione  ai  sensi  degli articoli 6 e 7 del testo
unico  di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed e' trascritto
nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico. ))
  7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di
cui  al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica.
  8.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  articolo,  la
competente   filiale   dell'Agenzia   del   demanio   trasmette  alla
soprintendenza  regionale,  entro  trenta giorni dalla emanazione del
decreto  di  cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprieta'
dello  Stato  o del demanio statale sui quali la verifica deve essere
effettuata,   corredati   di   schede   descrittive  recanti  i  dati
conoscitivi relativi ai singoli immobili.
  9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalita' di
redazione  delle  schede  descrittive  ((  nonche'  le  modalita'  di
trasmissione  dei  predetti  elenchi e delle schede descrittive anche
per il tramite di altre amministrazioni interessate )) sono stabiliti
con  decreto  del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali, da
emanare  di  concerto con l'Agenzia del demanio (( e con la Direzione
generale  dei  lavori  e del demanio del Ministero della difesa per i
beni immobili in uso all'amministrazione della difesa )) entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
  10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta
dalle  soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel
termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla richiesta, conclude il
procedimento  di  verifica  in ordine alla sussistenza dell'interesse
culturale   dell'immobile   con   provvedimento  motivato  e  ne  da'
comunicazione  all'agenzia  richiedente,  entro sessanta giorni dalla
ricezione   della   relativa   scheda   descrittiva.  ((  La  mancata
comunicazione  nel  termine  complessivo  di  centoventi giorni dalla
ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica. ))
  11.  Le  schede  descrittive  (( degli immobili di proprieta' dello
Stato oggetto di verifica positiva, )) integrate con il provvedimento
di   cui  al  comma  10,  confluiscono  in  un  archivio  informatico
accessibile   ad   entrambe  le  amministrazioni,  per  finalita'  di
monitoraggio  del  patrimonio  immobiliare  e di programmazione degli
interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
  12.  Per  gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprieta' di altri enti
ed  istituti  pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti
interessati,  che  provvedono  a  corredare  l'istanza  con le schede
descrittive  dei  singoli  immobili. Al procedimento cosi' avviato si
applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
  13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi
15  e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con (( modificazioni, dalla )) legge 23 novembre 2001, n.
410,  (( nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 )) della legge
27  dicembre  2002, n. 289, (( si applicano anche ai beni immobili di
cui al comma 3 )) del presente articolo, nonche' a quelli individuati
ai  sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  e  successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44
della  legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23
dicembre  1998,  n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i
commi 1-bis e 3.
((    13-bis.  L'Agenzia  del  demanio,  di concerto con la Direzione
generale  dei  lavori  e  del  demanio  del  Ministero  della difesa,
individua  beni  immobili in uso all'amministrazione della difesa non
piu'  utili  ai  fini  istituzionali  da  inserire  in  programmi  di
dismissione  per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. ))
                              Art. 28.
                          Cessione terreni

  1.  Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001  )),  n.  410,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Il
prezzo  di  vendita  dei  terreni  e' pari al prezzo di mercato degli
stessi  immobili  liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto
agli  affittuari  il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi
con  le  modalita'  e  nei  termini  di  cui  al comma 3 del presente
articolo.  ((  Agli  affittuari  coltivatori  diretti  o imprenditori
agricoli  che  esercitano  il  diritto  di opzione per l'acquisto, e'
concesso  l'ulteriore  abbattimento  di  prezzo  secondo  percentuali
analoghe  a  quelle  previste  dal presente comma e determinate con i
criteri  di  cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto
di  opzione  possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il
regime  di  aiuto  di  Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione
europea  con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001.  Non  si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso
il regime di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo
8  della  legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge
14   agosto   1971,   n.  817.  Tali  operazioni  usufruiscono  delle
agevolazioni  tributarie  per  la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604. ))
((    1-bis.  All'articolo  3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I
decreti  di  cui  al  comma  1  individuano, anche in deroga a quanto
previsto  dalla  vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine
di  consentire  l'esercizio  del  diritto  di prelazione da parte dei
soggetti che ne sono titolari";
    b)  al  comma  6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori"
sono  inserite  le seguenti: "e degli affittuari dei terreni" e, dopo
le parole: "l'irregolarita", sono inserite le seguenti: "dell'affitto
o";
    c)  al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
terreni  e  le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari  per  i  quali  gli  affittuari  o i conduttori non hanno
esercitato  il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,  sono posti in
vendita  al  miglior offerente individuato con procedura competitiva,
le  cui  caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5";
    d)  al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di",
sono inserite le seguenti: "affitto o";
    e)  al  comma  19,  sesto  periodo,  dopo  le parole: "In caso di
cessione", sono inserite le seguenti: "agli affittuari o". ))
                              Art. 29.
           Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici

  1.  Ai  fini  del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
previsti  per  l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili
dello  Stato,  ((  in funzione del patto di stabilita' e crescita, si
provvede  alla  alienazione  di  tali  immobili  ))  con  prioritario
riferimento a quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore
di  mercato.  L'Agenzia  del  demanio  e' autorizzata, (( con decreto
dirigenziale  del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con i Ministeri interessati )), a vendere a trattativa privata, anche
in  blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati
alle  disposizioni  in  materia  di  tutela  del patrimonio culturale
dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i
quali sia stato accertato, con le modalita' indicate nell'articolo 27
((  del  presente decreto )), l'inesistenza dell'interesse culturale.
La vendita fa venire meno l'uso governativo, (( ovvero l'uso pubblico
))  e  l'eventuale  diritto  di prelazione spettante ad enti pubblici
anche  in  caso  di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al
secondo  periodo  del  comma  17  dell'articolo  3  del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre  2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del
comma  18  del  medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle
entrate  rivenienti  dalla  vendita degli immobili di cui al presente
articolo,  nel  limite di 50 milioni di euro, e' iscritta nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito
fondo  da  ripartire,  per  provvedere  alla  spesa  per  i canoni di
locazione  degli immobili stessi. (( Una quota, stabilita con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli
articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n.
28,  non  impegnate  al  termine  dell'esercizio finanziario 2003, e'
versata  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di
cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo
che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del
1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni
di  locazione  di  immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la
rimanente  parte  delle  risorse  stanziate  per  l'anno  2000  e non
impegnate  al  termine  dell'esercizio  finanziario 2003 e' destinata
all'incremento   delle   dotazioni   finanziarie   finalizzate   alla
realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo.
)) Il fondo e' attribuito alle pertinenti unita' previsionali di base
degli  stati  di  previsione  interessati  con  decreti  del Ministro
dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro competente,
da  comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, tramite l'Ufficio
centrale  di  bilancio  alle relative Commissioni parlamentari e alla
Corte  dei  conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e'
determinato con la legge di bilancio.
((    1-bis.  Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste
dai  commi  15  e  17  dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n.  410,  nonche'  dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  dall'articolo 30 del presente
decreto  si  applicano  le  disposizioni  del  regolamento  di cul al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
dell'articolo  81,  quarto  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le
opere  rientranti  nelle  procedure  di  valorizzazione e dismissione
indicate   nel  primo  periodo  del  presente  comma,  ai  soli  fini
dell'accertamento  di  conformita'  previsto dagli articoli 2 e 3 del
citato  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n.  383  del  1994,  la destinazione ad uffici pubblici e' equiparata
alla  destinazione,  contenuta  negli  strumenti  urbanistici  e  nei
regolamenti  edilizi,  ad attivita' direzionali o allo svolgimento di
servizi.   Resta   ferma,   per   quanto  attiene  al  contributo  di
costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del
titolo   II   della  parte  I  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ))
                              Art. 30.
 Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari

((       1. Ai    fini    della    valorizzazione,    trasformazione,
commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato
e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo
3  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse
le   societa'   di  trasformazione  urbana  secondo  quanto  disposto
dall'articolo  120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta'
dello  Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  attraverso  l'Agenzia del demanio, delle regioni,
delle province, e delle societa' interamente controllate dallo stesso
Ministero.  Nel  caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto
alla  costituzione  di  tali  societa' entro centottanta giorni dalla
comunicazione  da  parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione
dei  beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  mediante  l'Agenzia  del  demanio, ne promuove la
costituzione.  ))  L'Agenzia  del  demanio  individua  gli  azionisti
privati   delle  societa'  di  trasformazione  tramite  procedura  di
evidenza pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana, costituite
ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a
titolo  di  concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari
di  proprieta'  dello  Stato  individuati  dall'Agenzia  del  demanio
d'intesa  con  i  comuni,  le  province e le regioni territorialmente
interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla
tutela  nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma,  del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti,
anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio
e  la societa' di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita
convenzione  contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti
delle  parti.  Una  quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione
degli  immobili  attraverso  le  procedure  di  cui al presente comma
spettante  agli  azionisti  pubblici delle societa' di trasformazione
urbana,  da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  e'  destinata  alla  realizzazione di programmi di edilizia
residenziale  convenzionata,  finalizzati  a  sopperire alle esigenze
abitative  dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa
con le regioni e gli enti locali interessati. (( I predetti programmi
prevedono  una  quota,  di  norma pari al 25 per cento, di alloggi da
destinare  ai  soggetti  indicati  nei  primi due periodi del comma 4
dell'articolo 3   del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
))
  2.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del  demanio,  puo'  partecipare a societa' di trasformazione urbana,
promosse   dalle   citta'   metropolitane  e  dai  comuni,  ai  sensi
dell'articolo 120  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  approvato  con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, che includano nel
proprio ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato.
((    2-bis.  Al fine di assicurare la continuita' dell'azione svolta
dall'Agenzia  del  demanio anche nella fase di trasformazione in ente
pubblico  economico  e  di  garantire  la  massima  efficienza  nello
svolgimento  dei  compiti  assegnati  ai sensi del presente articolo,
nonche'  degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in
servizio   presso   la  predetta  Agenzia  puo  esercitare  l'opzione
irrevocabile  per  la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o
per   il   passaggio   ad   altra  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  entro  due  mesi  dalla  data di
approvazione  del  nuovo  statuto  e comunque non oltre il 31 gennaio
2004.  L'eventuale  opzione gia' esercitata ai sensi dell'articolo 3,
comma  5,  del  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende
confermata  ove,  entro  il  predetto  termine,  non  venga revocata.
All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il
comma  5  e'  inserito  il seguente: "5-bis. I dipendenti in servizio
all'atto  della  trasformazione in ente pubblico economico mantengono
il   regime  pensionistico  e  quello  relativo  alla  indennita'  di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche
amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello
statuto,  i  predetti  dipendenti  possono  esercitare opzione per il
regime   pensionistico   cui   e'   iscritto   il  personale  assunto
successivamente a detta data.". ))
                              Art. 31.
                  Fondi di investimento immobiliare

  1. ((  Per  l'anno  2003  )),  i  soggetti non residenti, che hanno
conseguito   proventi   derivanti   dalla   partecipazione  ai  fondi
immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione
o  rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre
dell'anno  in  cui  il  provento  e'  percepito  o  la plusvalenza e'
realizzata,  alla societa' di gestione del fondo, al pagamento di una
somma  pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente
riferito  al  periodo  di  possesso  rilevato  in  ciascun periodo di
imposta.   In   ogni   caso   il   valore  delle  quote  e'  rilevato
proporzionalmente  al  valore  netto del fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale e' ((
stata  )) assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai
predetti   soggetti,   per   il   tramite  della  banca  depositaria,
computandolo  in  diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva
dell'1   per   cento.   Il   pagamento   non  puo'  essere  richiesto
all'Amministrazione finanziaria.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei
soggetti  non  residenti  indicati nell' (( articolo )) 6 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
                              Art. 32.
Misure    per   la   riqualificazione   urbanistica,   ambientale   e
paesaggistica,  per  l'incentivazione  dell'attivita'  di repressione
dell'abusivismo  edilizio,  nonche' per la definizione degli illeciti
           edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.

  1. Al  fine  di  pervenire  alla  regolarizzazione  del  settore e'
consentito, (( di cui al presente articolo )), il rilascio del titolo
abilitativo  edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi
alla disciplina vigente.
  2.  La  normativa  e'  disposta  nelle  more dell'adeguamento della
disciplina  regionale  ai  principi  contenuti  nel testo unico delle
disposizioni   legislative   e  regolamentari  in  materia  edilizia,
approvato  con (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno
2001,  n.  380,  in  conformita'  al titolo V della Costituzione come
modificato  dalla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, e
comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo
del territorio.
  3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto
titolo  abilitativo  sono  stabilite  dal  presente  articolo e dalle
normative regionali.
  4. Sono  in  ogni  caso  fatte  salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti fornisce,
d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni
comunali  ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il
coordinamento  con  le  leggi  28 febbraio  1985, n. 47, e successive
modifiche  e  integrazioni,  e  con  l'((  articolo )) 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
  6. Al  fine  di  concorrere  alla partecipazione alla realizzazione
delle   politiche   di   riqualificazione   urbanistica   dei  nuclei
interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi
del  comma 33 e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del (( decreto legislativo
))  28 agosto  1997,  n.  281,  sono  individuati  gli  interventi da
ammettere a finanziamento.
  7.  Al  comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    "c-bis)  nelle  ipotesi  in cui gli enti territoriali al di sopra
dei   mille   abitanti   siano   sprovvisti  dei  relativi  strumenti
urbanistici  generali  e  non  adottino tali strumenti entro diciotto
mesi  dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto
di scioglimento del consiglio e' adottato (( su proposta del Ministro
dell'interno  ))  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.".
((     8. All'articolo   141  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18 agosto  2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:
  "2-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del comma 1,
trascorso  il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere   adottati,   la   regione   segnala   al  prefetto  gli  enti
inadempienti.  Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad  adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli
enti  locali  possono  attivare  gli  interventi,  anche sostitutivi,
previsti   dallo   statuto   secondo   criteri   di  neutralita',  di
sussidiarieta'  e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine
di  quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio.". ))
  9. Per  attivare un programma nazionale di interventi, anche con la
partecipazione  di  risorse private, rivolto alla riqualificazione di
ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e
sociale,  con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare
anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, e'
destinata  una  somma  di  20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti (( di concerto con i
Ministri  dell'ambiente  e della tutela del territorio e per i beni e
le  attivita'  culturali,  )) da adottare entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, d'intesa con la
Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e
interesse   nazionale   oggetto   di   riqualificazione  urbanistica,
ambientale e culturale, (( attribuendo priorita' alle aree oggetto di
programmi  di  riqualificazione  gia'  approvati  di  cui  al decreto
Ministro  dei  lavori  pubblici  dell'8 ottobre  1998, pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre
1998,  e  di  cui  all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267. )) Su tali aree, il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  i  soggetti
pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in
riferimento  a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge
28 febbraio  1985,  n.  47, come sostituito dal comma 42 del presente
articolo.
  10.  Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza  del  territorio  nazionale  dal  dissesto idrogeologico e'
destinata  una  somma  di  20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, da adottare
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  ((  di  intesa  con  la  Conferenza  unificata  ))  di  cui
all'articolo  8 del (( decreto legislativo )) 28 agosto 1997, n. 281,
sono  individuate  le  aree  comprese nel programma. Su tali aree, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i
soggetti  pubblici  interessati, predispone un programma operativo di
interventi e le relative modalita' di attuazione.
  11. Allo  scopo  di  attuare  un  programma  di  interventi  per il
ripristino  e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle
disposizioni  del  titolo II del (( decreto legislativo )) 29 ottobre
1999, n. 490, e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con
decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali (( di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
)), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale
somma e' (( assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e
ambientali,   per   l'esecuzione   di   interventi  di  ripristino  e
riqualificazione  paesaggistica,  dopo aver individuato, d'intesa con
le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma. ))
  12.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e' autorizzata a mettere a
disposizione   l'importo   massimo  di  50 milioni  di  euro  per  la
costituzione,  presso  la  Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, ((
denominato  Fondo  per  le demolizioni delle opere abusive )), per la
concessione  ai  comuni  e  ai  soggetti  titolari  dei poteri di cui
all'articolo 27,  comma  2,  del  ((  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   ))  6 giugno  2001,  n.  380,  anche  avvalendosi  delle
modalita' di cui (( all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, )) di
anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di
demolizione   delle   opere  abusive  anche  disposti  dall'autorita'
giudiziaria  e  per  le  spese giudiziarie, tecniche e amministrative
connesse.  Le  anticipazioni,  comprensive della corrispondente quota
delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in
un  periodo  massimo  di  cinque anni, secondo modalita' e condizioni
stabilite  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,
utilizzando  le  somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.
In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale  provvede  alla  riscossione  mediante  ruolo  ai  sensi del
decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46.  Qualora  le  somme
anticipate   non   siano  rimborsate  nei  tempi  e  nelle  modalita'
stabilite,  il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa
depositi  e  prestiti,  trattenendone le relative somme dai fondi del
bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
  13. Le  attivita'  di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative  al  fenomeno  dell'abusivismo  edilizio  di  competenza del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  fanno  capo
all'Osservatorio  nazionale  dell'abusivismo  edilizio.  Il Ministero
collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale  necessario  anche  per  la  redazione  della  relazione al
Parlamento (( di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298   )).  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le
modalita'  di  redazione,  trasmissione, archiviazione e restituzione
delle  informazioni  contenute  nei  rapporti di cui all'articolo 31,
comma  7,  del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno
2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2
milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
  14. Per  le  opere  eseguite  da  terzi su aree di proprieta' dello
Stato  o  facenti  parte  del  demanio  statale  (( ad esclusione del
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da
diritti di uso civico )), il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in  sanatoria  da parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio  della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per
il  tramite  dell'Agenzia  del  demanio,  rispettivamente, a cedere a
titolo  oneroso  la  proprieta'  dell'area appartenente al patrimonio
disponibile  dello  Stato  su  cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente   il   diritto  al  mantenimento  dell'opera  sul  suolo
appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
  15. La  domanda  del  soggetto  legittimato  volta  ad  ottenere la
disponibilita'  dello  Stato  alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio   disponibile  ovvero  il  riconoscimento  al  diritto  al
mantenimento  dell'opera  sul  suolo  appartenente  al  demanio  o al
patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il
31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente,  corredata  dell'attestazione  del  pagamento  all'erario
della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa
delle  aree,  determinata applicando i parametri di cui alla allegata
Tabella  A,  per  anno  di  occupazione,  per un periodo comunque non
superiore  alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere
allegata,  in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio
di  cui  ai  commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve
essere  allegata  copia della denuncia in catasto dell'immobile e del
relativo frazionamento.
  16. La  disponibilita'  alla  cessione  dell'area  appartenente  al
patrimonio  disponibile  ovvero  a riconoscere il diritto a mantenere
l'opera   sul   suolo   appartenente   al  demanio  o  al  patrimonio
indisponibile  dello  Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. ((
Resta  ferma  la  necessita' di assicurare, anche mediante specifiche
clausole  degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento
del  diritto  al  mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare,
con il conseguente diritto pubblico di passaggio. ))
  17.  Nel  caso  di  aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32
della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio   indisponibile  dello  Stato  e'  subordinata  al  parere
favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
  18.  Le  procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile   dello   Stato   devono  essere  perfezionate  entro  il
31 dicembre  2006,  a  cura  della  filiale  dell'Agenzia del demanio
territorialmente    competente    previa   presentazione   da   parte
dell'interessato   del   titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria
rilasciato  dall'ente  locale competente, ovvero della documentazione
attestante  la  presentazione  della  domanda,  volta  ad ottenere il
rilascio  del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto
il  silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
  19.  Il  prezzo  di  acquisto delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella
B (( allegata al presente decreto )) ed e' corrisposto in due rate di
pari  importo  scadenti,  rispettivamente,  il  30 giugno  2005  e il
31 dicembre 2005.
((    19-bis. Le  opere  eseguite  da  terzi  su aree appartenenti al
patrimonio  disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente,  sono  inalienabili  per  un periodo di cinque anni dalla
data  di  perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime. ))
  20. Il  provvedimento  formale  di  riconoscimento  del  diritto al
mantenimento  dell'opera  sulle  aree  del  demanio dello Stato e del
patrimonio   indisponibile   e'   rilasciato  a  cura  della  filiale
dell'Agenzia   del   demanio  territorialmente  competente  entro  il
31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al
comma  18.  Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
  21. Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da
adottare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   sono   rideterminati  i  canoni  annui  di  cui
all'articolo  3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
  22.  Dal  1° gennaio  2004  i  canoni per la concessione d'uso sono
rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,
rivalutate del trecento per cento.
  23.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto
del  Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle
aree  da  parte  delle  regioni, in base alla valenza turistica delle
stesse.
  24.  Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione
delle  aree  demaniali  e'  autorizzata  una spesa fino ad un importo
massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2005  e  2006.  L'Agenzia del demanio, di
concerto  con  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (( e
con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, il
Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ))  predispone  un programma di
interventi  volti  alla  riqualificazione  delle  aree  demaniali. Il
programma  e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
  25. Le  disposizioni  di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985,   n.  47,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  come
ulteriormente  modificate  dall'articolo  39  della legge 23 dicembre
1994,  n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal
presente  articolo,  si  applicano  alle  opere abusive che risultino
ultimate  entro  il  31  marzo  2003  e  che  non  abbiano comportato
ampliamento  del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della  costruzione  originaria  o,  in  alternativa,  un  ampliamento
superiore  a  750  mc.  Le  suddette  disposizioni  trovano  altresi'
applicazione  alle  opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative  a  nuove  costruzioni  residenziali  non superiori a 750 ((
metri cubi )) per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria,  ((  a  condizione  che  la  nuova  costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi )).
  26.  Sono  suscettibili  di  sanatoria  edilizia  le  tipologie  di
illecito di cui all'allegato 1:
    a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo  restando  quanto  previsto alla lettera e) del comma 27 (( del
presente  articolo,  ))  nonche'  4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili
soggetti  a  vincolo  di  cui  all'((  articolo  ))  32  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47;
    b) numeri  4,  5  e  6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di
legge  regionale,  da  emanarsi  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, con la quale e' determinata
la  possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a
sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
  27. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli articoli 32 e 33 della
legge  28 febbraio  1985,  n.  47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora:
    a) siano state eseguite dal proprietario o aventecausa condannato
con  sentenza  definitiva, per i delitti di cui all'articolo 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
    b) non  sia  possibile  effettuare  interventi  per l'adeguamento
antisismico,  rispetto  alle  categorie previste per i comuni secondo
quanto  indicato  dalla  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
    c) non   sia   data  la  disponibilita'  di  concessione  onerosa
dell'area   di   proprieta'   dello   Stato  o  degli  enti  pubblici
territoriali,  con  le  modalita' e condizioni di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
    d) siano  state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla  base  di  leggi  statali  e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici   e  delle  falde  acquifere,  dei  beni  ambientali  e
paesistici,  nonche'  dei  parchi  e  delle  aree protette nazionali,
regionali  e  provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette  opere,  in  assenza  o  in  difformita' del titolo abilitativo
edilizio  e  non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
    e)  siano  state  realizzate  su  immobili  dichiarati  monumento
nazionale  con  provvedimenti  aventi  forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del
(( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490;
    f) fermo  restando  quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000,
n.  353,  e mdipendentemente dall'approvazione del piano regionale di
cui  ((  al  )) comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del
2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate
o  su  pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione
di  elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del
Ministero  dell'interno,  che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano  state,  nell'ultimo  decennio,  percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
    g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al
demanio  marittimo,  di  preminente  interesse nazionale in relazione
agli  interessi  della  sicurezza  dello Stato ed alle esigenze della
navigazione  marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma
dell'articolo  59  del  (( decreto del Presidente della Repubblica ))
24 luglio 1977, n. 616.
  28.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  sopra  richiamate e
decorrenti  dalla  data  di  entrata in vigore dell'articolo 39 della
legge   23 dicembre  1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  ove non disposto diversamente, sono da intendersi come
riferiti  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Per
quanto   non   previsto   dal  presente  decreto  si  applicano,  ove
compatibili,  le  disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e al predetto articolo 39.
  29.  Il  procedimento  di  sanatoria  degli  abusi edilizi posti in
essere  dalla  persona  imputata  di  uno  dei  delitti  di  cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per
suo  conto,  e'  sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a
procedere  o  di  proscioglimento  o  di assoluzione. Non puo' essere
conseguito  il  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi
edilizi  se  interviene  la  sentenza  definitiva  di  condanna per i
delitti  sopra  indicati.  Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine   alle   condanne   riportate  nel  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  ad  opera  del  comune,  il  richiedente deve
attestare,  con  dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'((
articolo 46  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 )), di non avere carichi pendenti
in  relazione  ai  delitti  di  cui  agli articoli 416-bis, 648-bis e
648-ter del codice penale.
  30. Qualora  l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro
o   di  confisca  ai  sensi  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,
autorizzato  dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
puo'  essere  autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il
pubblico   ministero,  a  riattivare  il  procedimento  di  sanatoria
sospeso.  In  tal  caso non opera nei confronti dell'amministratore o
del  terzo  acquirente  il divieto di rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria (( di cui al comma 29 )).
  31. Il  rilascio  del  titolo abilitativo edilizio in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
  32.  La  domanda  relativa alla definizione dell'illecito edilizio,
con  l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione
degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di
decadenza,  entro  il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di
cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
  33.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  emanano norme per la definizione del
procedimento   amministrativo   relativo   al   rilascio  del  titolo
abilitativo  edilizio  in sanatoria e possono prevedeme, tra l'altro,
un  incremento  dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura  determinata  nella  tabella C allegata (( al presente decreto
)),  ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi
edilizi  e  per  la  promozione di interventi di riqualificazione dei
nuclei  interessati  da  fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per
l'attuazione   di   quanto  previsto  dall'articolo  23  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47.
  34.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica
quanto  previsto  dall'articolo  37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi ((
alle   ))   opere   abusive   oggetto  di  sanatoria  possono  essere
incrementati  fino  al  massimo del 100 per cento. Le amministrazioni
comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri
concessori   sono   determinati   nella   misura  dei  costi  per  la
realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie,   nonche'   per   gli   interventi   di  riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che
in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate,
intendano  eseguire  in  tutto  o in parte le opere di urbanizzazione
primaria,  nel  rispetto  dell'articolo  2,  comma  5, della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni e integrazioni,
secondo  le  disposizioni  tecniche  dettate  dagli  uffici comunali,
possono  detrarre  dall'importo  complessivo  quanto  gia' versato, a
titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D
allegata  ((  al  presente  decreto )). Con legge regionale, ai sensi
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dal  presente  articolo,  sono  disciplinate le relative modalita' di
attuazione.
  35.  La  domanda  di  cui  al  comma 32 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
    a) dichiarazione  del  richiedente resa ai sensi dell'(( articolo
47,  comma  1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 )), con allegata documentazione
fotografica,  dalla  quale  risulti la descrizione delle opere per le
quali  si  chiede  il  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
    b) qualora  l'opera  abusiva  supera  i  450  metri  cubi, da una
perizia  giurata  sulle  dimensioni  e  sullo stato delle opere e una
certificazione  redatta  da  un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
    c) ulteriore  documentazione  eventualmente  prescritta con norma
regionale.
  36.  La  presentazione  nei  termini  della  domanda di definizione
dell'illecito  edilizio,  l'oblazione interamente corrisposta nonche'
il  decorso  di  trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento,  (( producono )) gli effetti di cui all'articolo 38, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo
di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso
spettante.
  37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione  di  cui al comma 35, della denuncia in catasto, della
denuncia  ai  fini  dell'imposta comunale degli immobili di cui al ((
decreto legislativo )) 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle  denunce  ai  fini  della  tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi  urbani  e  per  l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30
settembre  2004,  nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi
da  tale  data  senza  l'adozione  di  un  provvedimento negativo del
comune, (( equivalgono )) a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Se  nei  termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta  o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le
costruzioni   realizzate   senza  titolo  abilitativo  edilizio  sono
assoggettate  alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del (( decreto del Presidente
della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380.
  38.  La  misura  dell'oblazione  e  dell'anticipazione  degli oneri
concessori,   nonche'  le  relative  modalita'  di  versamento,  sono
disciplinate nell'allegato 1 (( al presente decreto )).
  39.  Ai  fini  della  determinazione  dell'oblazione non si applica
quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
  40.  Alla  istruttoria  della  domanda  di sanatoria si applicano i
medesimi  diritti  e  oneri  previsti  per  il  rilascio  dei  titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali
per  le  medesime  fattispecie  di  opere  edilizie.  Ai  fini  della
istruttoria   delle   domande   di  sanatoria  edilizia  puo'  essere
determinato  dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con
le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662.  ((  Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio
delle  concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti
e  oneri  di  cui  al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario )).
  41. Al   fine  di  incentivare  la  definizione  delle  domande  di
sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi
del  capo  IV  della  legge  28  febbraio  1985,  n. 47, e successive
modificazioni,  e  dell'articolo  39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  e  successive  modificazioni, il (( 50 per cento )) delle somme
riscosse   a   titolo   di   conguaglio   dell'oblazione,   ai  sensi
dell'articolo  35,  comma  14,  della  citata legge n. 47 del 1985, e
successive  modificazioni,  e'  devoluto  al  comune interessato. Con
decreto  interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti   e  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di applicazione del presente comma.
  42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
  "4.  Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere
presentate  da  parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un
piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo,
finalizzato  al  finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita'
ambientale,  economica  e  sociale,  alla coesione degli abitanti dei
nuclei  edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle
aree interessate dall'abusivismo edilizio".
  43.  L'articolo  32  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte
salve  le  fattispecie  previste  dall'articolo  33,  il rilascio del
titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria  per  opere  eseguite su
immobili  sottoposti  a  vincolo  e' subordinato al parere favorevole
delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela  del  vincolo  stesso.
Qualora    tale   parere   non   venga   formulato   dalle   suddette
amministrazioni  entro  centottanta  giorni dalla data di ricevimento
della   richiesta   di  parere,  il  richiedente  puo'  impugnare  il
silenzio-rifiuto.   Il   rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio
estingue  anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non
e'  richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi,  la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2
per cento delle misure prescritte.
  2.  Sono  suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,
le  opere  insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
    a) in   difformita'  dalla  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  e
successive  modificazioni,  e  dal  ((  decreto  del Presidente della
Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate
secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
    b) in  contrasto  con  le  norme  urbanistiche  che  prevedono la
destinazione  ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III;
    c) in  contrasto  con  le  norme  del  (( decreto ministeriale ))
1° aprile  1968,  n.  1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del  13  aprile  1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13
giugno  1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere
stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
  3.  Qualora  non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
  4. Ai  fini  dell'acquisizione  del  parere  di  cui  al comma 1 si
applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del (( decreto del
Presidente  della  Repubblica  ))  6 giugno 2001, n. 380. Il motivato
dissenso   espresso  da  una  amministrazione  preposta  alla  tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente,  alla  tutela  del  patrimonio  storico  artistico o alla
tutela della salute preclude il rilascio del titolo (( abilitativo ))
edilizio in sanatoria.
  5.  Per  le  opere  eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti
pubblici  territoriali,  in  assenza  di  un  titolo  che  abiliti al
godimento    del    suolo,    il   rilascio   della   concessione   o
dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'   subordinato   anche  alla
disponibilita'  dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni  previste  dalle  leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del  suolo  su  cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso
del  suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti
pubblici  territoriali  proprietari  entro  il termine di centottanta
giorni  dalla  richiesta.  La richiesta di disponibilita' all'uso del
suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni
oggetto  della  sanatoria  e alle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato.
Salve  le  condizioni  previste  da  leggi  regionali,  il  valore e'
stabilito  dalla  filiale  dell'Agenzia  del  demanio  competente per
territorio  per  gli  immobili  oggetto  di  sanatoria ai sensi della
presente  legge  e  dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  con  riguardo  al  valore  del terreno come risultava all'epoca
della   costruzione   aumentato   dell'importo   corrispondente  alla
variazione (( dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai  ed impiegati )), al momento della determinazione di detto
valore.   L'atto  di  disponibilita',  regolato  con  convenzione  di
cessione  del  diritto  di  superficie per una durata massima di anni
sessanta,  e' stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato.
  6.  Per  le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di
cui  all'((  articolo  ))  21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il
rilascio  della  concessione  o  della autorizzazione in sanatoria e'
subordinato  alla  acquisizione  della  proprieta'  dell'area  stessa
previo  versamento  del  prezzo,  che e' determinato dall'Agenzia del
territorio  in  rapporto  al  vantaggio derivante dall'incorporamento
dell'area.
  7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo  si  applicano  le  sanzioni  previste  dal  ((  decreto del
Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380".
((     43-bis. Le   modifiche  apportate  con  il  presente  articolo
concernenti  l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23
dicembre  1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate
ai sensi delle predette leggi. ))
  44.  All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
))  6  giugno  2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono
inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
  45.  All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
))  6  giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962,
n.  167  e  successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le
seguenti:  ",  nonche'  in  tutti  i  casi di difformita' dalle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
  46.  All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
))  6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento  nazionale  con  provvedimenti  aventi  forza  di  legge  o
dichiarati  di  interesse  particolarmente  importante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490,
o   su   beni   di  interesse  archeologico,  nonche'  per  le  opere
abusivamente   realizzate   su  immobili  soggetti  a  vincolo  o  di
inedificabilita'  assoluta  in  applicazione  delle  disposizioni del
titolo  II  del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, il
Soprintendente,  su richiesta della regione, del comune o delle altre
autorita'  preposte  alla  tutela,  ovvero  decorso il termine di 180
giorni  dall'accertamento  dell'illecito,  procede  alla demolizione,
anche  avvalendosi  delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
  47.  Le  sanzioni  pecuniarie di cui all'articolo 44 del (( decreto
del  Presidente  della  Repubblica  ))  6  giugno  2001, n. 380, sono
incrementate del cento per cento.
  48. (Soppresso).
  49. (Soppresso).
((   49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Tali  spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e
2003,  sono  reiscritte  nella competenza degli esercizi successivi a
quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il
secondo  esercizio  finanziario  successivo  alla prima iscrizione in
bilancio". ))
((    49-ter. L'articolo  41  del  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  41  (Demolizione  di  opere  abusive).  -  1.  Entro il mese
di dicembre  di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette  al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali
il  responsabile  dell'abuso  non  ha provveduto nel termine previsto
alla  demolizione  e  al  ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti  relativi  alla  tutela  del  vincolo  di cui al comma 6
dell'articolo  31.  Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle
demolizioni  da  eseguire.  Gli  elenchi  contengono, tra l'altro, il
nominativo  dei  proprietari  e dell'eventuale occupante abusivo, gli
estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
  2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di
cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento  della  titolarita'  dei beni e delle aree interessate,
notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile
dell'abuso.
  3.  L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione  delle  macerie  e  gli  interventi a tutela della pubblica
incolumita',  e'  disposta  dal  prefetto.  I  relativi  lavori  sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti,
ad  imprese  tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo'
anche  avvalersi,  per  il  tramite  dei  provveditorati  alle  opere
pubbliche,  delle  strutture  tecnico-operative  del  Ministero della
difesa,  sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti ed il Ministro della
difesa".
  49-quater.  All'articolo  48  del testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "3-ter.  Al  fine  di  consentire  una  piu'  penetrante  vigilanza
sull'attivita'  edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di
servizi  pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione
dei  relativi  contratti di somministrazione di comunicare al sindaco
del  comune  ove  e  ubicato  l'immobile  le richieste di allaccio ai
pubblici  servizi  effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione  edilizia  ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli  abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata,  corredata  dalla  prova  del  pagamento per intero delle
somme  dovute  a  titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta,  per  ciascuna  violazione,  la sanzione pecuniaria da euro
10.000  ad  euro  50.000  nei  confronti  delle aziende erogatrici di
servizi  pubblici,  nonche'  la  sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti". ))
  50.  Agli  oneri  indicati  ai  commi  6,  9,  10,  11, 13 e 24, si
provvede,  ((  nei  limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni
2004,  2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante
quota  parte  delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.
Tali  somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata
del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali  di  base,  anche  di  nuova  istituzione, dei Ministeri
interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006
si  provvede  ))  con  quota  parte delle entrate recate dal presente
decreto.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                            Art. 32-bis.
Fondo  per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
                              ministri

((    1.  Al  fine  di  contribuire  alla realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte   e'   istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito
fondo per interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di  euro 73.487.000,00  per  l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005. ))
((    2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  con  decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, vengono individuati gli interventi da
realizzare,   gli   enti   beneficiari  e  le  risorse  da  assegnare
nell'ambito delle disponibilita' del fondo. ))
((   3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000
per  l'anno 2003 e euro l00.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e
2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
                              Art. 33.
                        Concordato preventivo

((    1.  In  attesa  dell'avvio  a  regime del concordato preventivo
triennale,   e'   introdotto  in  forma  sperimentale  un  concordato
preventivo  biennale  per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2003 e per quello successivo.
  2.  Sono  ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni.
  3.  L'osservanza  degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al
concordato preventivo comporta:
    a) la  determinazione  agevolata  delle imposte sul reddito e, in
talune ipotesi dei contributi;
    b) salvo  che  non  venga  richiesto  dal cliente, la sospensione
degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale;
    c) la limitazione dei poteri di accertamento.
  4.  Il  concordato  preventivo  si opera sulle seguenti basi, ferma
restando  la  dichiarazione  di  un  reddito  di  impresa o di lavoro
autonomo minimo di 1.000 euro:
    a) per  il  primo  periodo  d'imposta,  incrementando  i ricavi o
compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito
del  2001  almeno  del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in
dichiarazione  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  sul  valore
aggiunto;
    b) per  il  secondo  periodo  d'imposta, incrementando i ricavi o
compensi  del  2003  almeno  del  4,5  per cento, nonche' il relativo
reddito  del  2003  almeno  del  3,5  per  cento,  anche a seguito di
adeguamento  in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore  aggiunto;  tale  adeguamento,  per quanto riguarda i ricavi o
compensi,  e'  consentito  solo  se  la  predetta  soglia puo' essere
raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili.
  5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso
al   1°   gennaio   2001   sono   inferiori   a   quelli   risultanti
dall'applicazione  degli studi di settore o dei parametri, l'adesione
al  concordato  preventivo  e'  subordinata  all'adeguamento a questi
ultimi  e  all'assolvimento  delle relative imposte con esclusione di
sanzioni  ed  interessi,  da  effettuare  anteriormente  alla data di
presentazione della comunicazione di adesione.
  6.  Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre,
degli  atti  di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche'
definiti  per  adesione,  nonche' delle integrazioni e definizioni di
cui  alla  legge  27  dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle
dichiarazioni  integrative  presentate  ai  sensi dell'articolo 2 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che
abbiano  determinato  una  riduzione  del reddito ovvero dei ricavi o
compensi dichiarati.
  7.  Per  i  periodi  d'imposta  oggetto  di concordato, sul reddito
d'impresa  o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo
al  periodo  d'imposta  in  corso  al  1° gennaio  2001, l'imposta e'
determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota
e',  invece,  del  33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo
al  periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore
a  100.000,00  euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato
secondo  le  modalita'  di  cui al comma 4 non sono dovuti contributi
previdenziali  per  la  parte eccedente il minimale reddituale; se il
contribuente  intende  versare  comunque i contributi gli stessi sono
commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
  8. Per  i  soggetti  che  si avvalgono del concordato preventivo, i
redditi  d'impresa  e  di  lavoro  autonomo possono essere oggetto di
accertamento  ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base
agli  articoli 39,  primo  comma,  lettere  a),  b),  c)  e d), primo
periodo,  e  secondo  comma,  lettera c), 40 e 41-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600. Restano
altresi'  applicabili  le  disposizioni di cui all'articolo 54, commi
secondo,  primo  periodo,  terzo,  quarto  e  quinto  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quelle
previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
  9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4
lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
    a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
    b)  l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi
o  compensi  di  cui  al  comma  4;  salve  le ipotesi di accadimenti
straordinari   ed   imprevedibili;   in  tale  ultima  ipotesi  trova
applicazione  il  procedimento  di accertamento con adesione previsto
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
    c) gli  obblighi  di  documentazione  riprendono  dalla  data  di
scadenza  del termine per la presentazione della dichiarazione in cui
e' stata data la comunicazione.
  10.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  e'  abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
  11.   Nell'articolo   6,   comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n. 471, le parole: "pari al cento",
sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".
  12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
    a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
    b) hanno  dichiarato  ricavi  o  compensi  di importo superiore a
5.154.569,00  euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;
non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
c),  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    c) hanno   titolo   a   regimi   forfettari   di   determinazione
dell'imponibile  o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003;
    d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma
4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
  13.  La  sospensione  dell'obbligo  tributario  di  emissione dello
scontrino  e  della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in
essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione.
Resta  comunque  ferma  la  determinazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto   periodicamente   dovuta   da   calcolare   tenendo   conto
dell'imposta  relativa  alle  cessioni  di beni e alle prestazioni di
servizio effettuate.
  14.  Agli  effetti  del  presente  articolo,  si considerano ricavi
quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917  e  successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle
lettere  c),  d),  e  ed  f)  del  comma  1 del medesimo articolo; si
considerano  compensi  quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del
medesimo testo unico.
  15.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non  incidono
sull'esercizio  della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma
1,  lettera  e),  numero  3),  della  legge  7  aprile  2003,  n. 80.
L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione
resa  tra  il  1°  gennaio  e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,   sono  stabilite  le  modalita'  di  presentazione  della
comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5. ))
                              Art. 34.
       Proroga di termini in materia di definizioni agevolate

  1.  Al  decreto-legge  24 giugno  2003,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nei  commi  2  e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre
2003",  ovunque  ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo
2004";
    b) nello  stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine,
le  seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di versamento
degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli
interessi dal 17 ottobre 2003.";
((      c) nel  comma  2-sexies  dell'articolo 1, il primo periodo e'
sostituito  dai  seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono, in
base  alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo
2004,  versamenti  utili  per  la  definizione di cui all'articolo 15
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il
termine    per    la    proposizione   del   ricorso   avverso   atti
dell'amministrazione  finanziaria,  di  cui  al  comma 8 dello stesso
articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo
2004  il  termine  per il perfezionamento della definizione di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti
al  contraddittorio  di  cui  al comma 1 del citato articolo 15 della
legge  n.  289  del  2002";  nel  medesimo comma, secondo periodo, le
parole:  "16 ottobre  2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo
2004". ))
  2.  Nel  comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  le  parole:  "16 ottobre  2003"  e "16 settembre 2003" sono
sostituite,   rispettivamente,  dalle  seguenti:  "16 marzo  2004"  e
"16 febbraio 2004".
  3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come  modificato,  da  ultimo,  dall'articolo  1,  comma  1,  secondo
periodo,  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003,  n.  212,  le  parole:
"30 novembre   2003",   ovunque   ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo
periodo,  le  parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"16 maggio 2004".
  4.  Le  penalita'  previste  a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica  del  22 luglio  1998,  n.  322,  per  la tardiva o errata
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  ricevute dai predetti
soggetti  fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al
10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di
calcolo fissati nelle relative convenzioni.
((    5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che
il versamento della penalita' ridotta avvenga:
    a) per  le  penalita'  gia'  contestate  alla  data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
    b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, entro dieci
giorni  dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate. ))
  6.  Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
gia'   versate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
((   6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati
ai  sensi  dell'articolo  19,  commi  5  e 6, del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  e  dell'articolo  1,  comma 2, del decreto
legislativo  22 febbraio  1999,  n.  37,  per  il ritardato invio dei
flussi  informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato  versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma
pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
  6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione
che  il  ritardato  invio  dei  flussi  informativi  e  il  ritardato
riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino
al  31 dicembre  2002,  e che il riversamento delle penalita' ridotte
avvenga:
    a) per  le  penalita'  gia'  contestate  alla  data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
    b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, entro dieci
giorni  dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate.
  6-quater.  Non  si  fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita'  gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
                              Art. 35.
     Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo  19,  terzo  comma,  la  ((  lettera  ))  e)  e'
sostituita dalla seguente: "e operazioni non soggette all'imposta per
effetto  delle  disposizioni  di cui al primo comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.";
    b) nell'articolo  68,  primo  comma,  la  (( lettera )) c-bis) e'
soppressa;
    c) nell'articolo  70,  dopo  il  quinto  comma,  e'  aggiunto  il
seguente:  "Alle  importazioni  di  beni  indicati  ((  nel settimo e
nell'ottavo  comma  ))  dell'articolo  74,  concernente  disposizioni
relative a particolari settori, si applicano le (( disposizioni )) di
cui al comma precedente,";
    d) nell'articolo 74:
      1)  ((  il settimo comma e' sostituito )) dal seguente: "Per le
cessioni  di  rottami,  cascami  e  avanzi  di  metalli ferrosi e dei
relativi  lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa,
di  pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche
quelle  relative  agli  anzidetti  beni  che  siano  stati  ripuliti,
selezionati,  tagliati,  compattati. lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti  atti  a  facilitarne  l'utilizzazione, il trasporto e lo
stoccaggio  senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e'
tenuto  il  cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello   Stato.   La   fattura,  emessa  dal  cedente  senza  addebito
dell'imposta,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di cui agli ((
articoli ))  21  e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al
presente   comma,   deve   essere   integrata   dal  cessionario  con
l'indicazione  dell'aliquota  e  della relativa imposta e deve essere
annotata  nel  registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di
ricevimento  ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni  dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso
documento,  ai  fini della detrazione, e' annotato anche nel registro
di  cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo  comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni
imponibili.  Le  disposizioni  di  cui al presente comma si applicano
anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle
seguenti  voci  della  tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre
2003:
        a) ghise  gregge  e  ghise specolari in pani, salmoni o altre
forme primarie (v.d. 72.01);
        b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
        c) prodotti   ferrosi   ottenuti  per  riduzione  diretta  di
minerali  di  ferro  ed  altri  prodotti  ferrosi spugnosi, in pezzi,
palline  o  forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%,
in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
        d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare,
di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).";
 (( 1-bis)   all'ottavo   comma  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
"e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)" ));
 ((     2) i commi nono e decimo sono abrogati )).
  2.  Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427,  sono soppresse le parole: "non soggetta", nonche' le parole: "e
74, commi ottavo e nono".
                              Art. 36.
                            (soppresso).
                              Art. 37.
Esatta  ricognizione  dei  soggetti  tenuti  al pagamento di tasse su
                veicoli e natanti per anni pregressi

  1.  Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo
fondati  su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei
soggetti  che nulla piu' devono per avere fatto ricorso agli istituti
di  definizione  di  cui  all'articolo  5-quinquies del decreto-legge
24 dicembre  2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio   2003,  n.  27,  nonche'  all'articolo  13  della  legge
27 dicembre  2002,  n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3,  comma  3,  della  legge  27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui
all'articolo   5   del   decreto-legge   30 dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
successive  modificazioni,  relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle
tasse  dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei
pubblici  registri  e dei relativi interessi e penalita', che scadono
nel  periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed
il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.
                              Art. 38.
Norme  di  semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e
                       alienazione dei veicoli

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 213:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Nelle  ipotesi  di  cui al comma 1, il proprietario ovvero, in
caso  di  sua  assenza,  il  conducente  del veicolo o altro soggetto
obbligato  in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare
il  veicolo  in  un  luogo  di  cui  abbia  la  disponibilita'  o  di
custodirlo,  a  proprie  spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione  stradale.  Il  documento  di circolazione e' trattenuto
presso  l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di  polizia  che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello  stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione.";
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti
i  ricorsi  anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente   i   termini  per  la  loro  proposizione,  e'  divenuto
definitivo  il  provvedimento  di  confisca,  il  custode del veicolo
trasferisce  il  mezzo,  a proprie spese e in condizioni di sicurezza
per  la  circolazione  stradale,  presso  il  luogo  individuato  dal
prefetto  ai  sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso
inutilmente  il  suddetto  termine,  il  trasferimento del veicolo e'
effettuato  a  cura  dell'organo  accertatore  e a spese del custode,
fatta   salva  l'eventuale  denuncia  di  quest'ultimo  all'autorita'
giudiziaria  qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le
cose  confiscate  sono  contrassegnate  dal  sigillo dell'ufficio cui
appartiene  il  pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto  dirigenziale,  di  concerto  fra il Ministero dell'interno e
l'Agenzia  del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo.
  2-ter.  All'autore  della  violazione  o ad uno dei soggetti con il
medesimo  solidalmente  obbligati  che  rifiutino  di  trasportare  o
custodire,  a  proprie  spese,  il  veicolo, secondo, le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del  pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonche'
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel   verbale   di  sequestro  i  motivi  che  non  hanno  consentito
l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni  dell'articolo  214-bis.  La  liquidazione  delle  somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del  Governo.  Divenuto  definitivo  il provvedimento di confisca, la
liquidazione   degli   importi  spetta  all'Agenzia  del  demanio,  a
decorrere  dalla  data di trasmissione del provvedimento da parte del
prefetto.
  2-quater.  Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia
provvede  con  il  verbale  di  sequestro  a dare avviso scritto che,
decorsi  dieci  giorni,  la  mancata  assunzione  della  custodia del
veicolo  da  parte  del  proprietario  o,  in  sua vece, di altro dei
soggetti  indicati  nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinera'  l'immediato  trasferimento  in  proprieta'  al custode,
anche   ai   soli   fini   della   rottamazione  nel  caso  di  grave
danneggiamento  o  deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo
di  polizia  che  procede  al sequestro contestualmente al verbale di
sequestro.  Il  termine  di  dieci  giorni  decorre  dalla data della
notificazione  del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o
ad  uno  dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente
il  predetto  termine,  l'organo  accertatore  trasmette  gli atti al
prefetto,  il  quale  entro  i successivi dieci giorni, verificata la
correttezza  degli  atti,  dichiara  il  trasferimento in proprieta',
senza  oneri,  del  veicolo al custode, con conseguente cessazione di
qualunque   onere   e   spesa  di  custodia  a  carico  dello  Stato.
L'individuazione    del   custode-acquirente   avviene   secondo   le
disposizioni     dell'articolo    214-bis.    La    somma    ricavata
dall'alienazione   e'   depositata,   sino   alla   definizione   del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in
un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso
di  confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre
cose  oggetto  del  sequestro  in  luogo della vendita e' disposta la
distruzione.  Per  le  modalita'  ed  il luogo della notificazione si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  201, comma 3. Ove
risulti  impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere
alla  notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto
di  cui  al  presente  comma,  la  notifica  si  ha  per eseguita nel
ventesimo   giorno   successivo  a  quello  di  affissione  dell'atto
nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.";
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Avverso  il  provvedimento  di sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il   sequestro   e'   confermato.  La  declaratoria  di  infondatezza
dell'accertamento  si  estende  alla  misura  cautelare ed importa il
dissequestro  del  veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i presupposti, il
prefetto  dispone  la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di cui
all'articolo  204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso,  le  necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il  prefetto  dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui
questo  sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento  di  confisca costituisce titolo esecutivo anche per il
recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso
in    cui    nei    confronti   del   verbale   di   accertamento   o
dell'ordinanza-ingiunzione  o  dell'ordinanza  che  dispone  la  sola
confisca  sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria,
la  cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto,
entro  dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.";
  4) il comma 5 e' abrogato;
    b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.   Nelle   ipotesi   in  cui  il  presente  codice  prevede  che
all'accertamento   della  violazione  consegna  l'applicazione  della
sanzione   accessoria   del  fermo  amministrativo  del  veicolo,  il
proprietario,  nominato  custode,  o, in sua assenza, il conducente o
altro  soggetto  obbligato  in  solido,  fa cessare la circolazione e
provvede  alla  collocazione  del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo,  secondo  le  modalita' e con le caratteristiche fissate con
decreto  del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo,  e'  rimosso  a  cura  dell'ufficio  da  cui  dipende
l'organo  di  polizia  che  ha  accertato la violazione ovvero di uno
degli  organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il
documento  di  circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,
con   menzione   nel   verbale  di  contestazione.  All'autore  della
violazione  o  ad  uno  dei  soggetti  con  il  medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo,  secondo  le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo
di  polizia  che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il  suo  trasporto  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi  delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita'
previste  dal  regolamento.  Di cio' e' fatta menzione nel verbale di
contestazione  della violazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le  norme  sul  sequestro  dei  veicoli,  ivi  comprese quelle di cui
all'articolo  213,  comma  2-quater,  e quelle per il pagamento ed il
recupero delle spese di custodia.";
    c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente:
  "214-bis   (Alienazione   dei   veicoli   nei   casi  di  sequestro
amministrativo,  fermo  e  confisca).  - 1. Ai fini del trasferimento
della proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma   1,   ultimo  periodo,  dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro
amministrativo  o  a  fermo,  nonche'  dell'alienazione  dei  veicoli
confiscati  a  seguito  di sequestro amministrativo, l'individuazione
del  custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili
al  luogo  o  alla  data  di  esecuzione  del  sequestro o del fermo,
nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con
il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello
svolgimento   di   gare   ristrette,   ciascuna  relativa  ad  ambiti
territoriali  infraregionali.  La convenzione ha ad oggetto l'obbligo
ad   assumere   la   custodia  dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro
amministrativo  o  a  fermo  e  di  quelli  confiscati  a seguito del
sequestro  e  ad  acquistare  i  medesimi  veicoli  nelle  ipotesi di
trasferimento  di  proprieta',  ai  sensi  degli  articoli 213, comma
2-quater,   e   214,  comma  1,  ultimo  periodo,  e  di  alienazione
conseguente  a  confisca.  Ai  fini dell'aggiudicazione delle gare le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente
piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare  delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per
l'individuazione  del  custode-acquirente, indicati nel primo periodo
del  presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma   1,  ultimo  periodo,  in  relazione  al  trasferimento  della
proprieta'  dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro amministrativo o a
fermo,  per  i  veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento  dal quale risulta la determinazione all'alienazione da
parte  dell'Agenzia  del  demanio.  Il  provvedimento  notificato  e'
comunicato   al  pubblico  registro  automobilistico  competente  per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
  3.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
all'alienazione   dei  veicoli  confiscati  a  seguito  di  sequestro
amministrativo  in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.".
  2.  I  veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione  di  misure  di  sequestro  e  sanzioni  accessorie
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti,
purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi
di  interesse  storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre
due  anni  alla  data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati,
sono  alienati,  anche  ai  soli  fini  della  rottamazione, mediante
cessione  al  soggetto titolare del deposito. La cessione e' disposta
sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza
documentazione   dello   stato   di  conservazione.  I  veicoli  sono
individuati  secondo  il  tipo,  il  modello  ed il numero di targa o
telaio.
  3.  All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse
procedono  congiuntamente  il  Ministero dell'interno e l'Agenzia del
demanio,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto dirigenziale di
concerto tra le due Amministrazioni.
  4.   Il   corrispettivo   dell'alienazione   e'  determinato  dalle
Amministrazioni  procedenti  in  modo  cumulativo  per  il totale dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei     veicoli,     dell'ammontare    delle    somme    dovute    al
depositario-acquirente,  computate  secondo  i  criteri stabiliti nel
comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali
oneri    di   rottamazione   che   possono   gravare   sul   medesimo
depositario-acquirente.
  5.  L'alienazione  del  veicolo  si  perfeziona  con la notifica al
depositario-acquirente   del   provvedimento  dal  quale  risulta  la
determinazione    all'alienazione   da   parte   dell'Amministrazione
procedente,   anche   relativamente   ad   elenchi   di  veicoli.  Il
provvedimento   notificato   e'   comunicato   al  pubblico  registro
automobilistico  competente  per  l'aggiornamento  delle  iscrizioni,
senza oneri.
  6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'((
articolo  )) 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982,  n.  571,  un  importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto,  calcolato,  per  ciascuno  degli  ultimi  dodici  mesi di
custodia,  in  euro  6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro
24,00  per  gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi  di  massa  complessiva
inferiore  a  3,5  tonnellate,  nonche'  per  le macchine agricole ed
operatrici,  ed  in  euro  30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di
massa  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate.  Gli  importi sono
progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno,
o  frazione  di  esso,  di  custodia  del  veicolo, salva l'eventuale
intervenuta    prescrizione    delle    somme    dovute.   Le   somme
complessivamente  riconosciute  come  dovute  sono  versate in cinque
ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
  7.  Se  risultano  vizi  relativi alla notificazione degli atti del
procedimento   sanzionatorio   non  si  procede,  nei  confronti  del
trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
  8.  Nei  casi  previsti  dal presente articolo, la prescrizione del
diritto  alla  riscossione  delle  somme  dovute a titolo di sanzione
amministrativa,  nonche'  il  mancato  recupero,  nei  confronti  del
trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano
responsabilita' contabile.
  9.  Le  operazioni  di  rottamazione  o  di alienazione dei veicoli
oggetto  della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal
pagamento  di  qualsiasi  tributo  od onere ai fini degli adempimenti
relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
  10.  Le  procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono state
avviate  dalle  singole prefetture - uffici territoriali del Governo,
qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del
presente  articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non
ancora  liquidati  sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla
base  di  una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo
che  a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento
meno onerose per l'erario.
  11.  In  relazione  ai  veicoli,  diversi  da  quelli oggetto della
disciplina  stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto sono giacenti presso le depositerie
autorizzate  a  seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di
fermo  previste  dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di
polizia  che  ha  proceduto  al  sequestro  o  al  fermo  notifica al
proprietario  l'avviso  previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213
del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a),
n.  2)  del  presente  articolo, con l'esplicito avvertimento che, in
caso  di  rifiuto  della  custodia  del  veicolo  a proprie spese, si
procedera',  altresi', all'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria  e  della  sanzione amministrativa accessoria previste, al
riguardo, dal comma 2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma
1,  lettera  a),  n.  2)  del  presente articolo. Il termine di dieci
giorni,  dopo  il  cui  inutile  decorso si verifica il trasferimento
della  proprieta'  del  veicolo  al custode, decorre dalla data della
notificazione  dell'avviso.  La  somma  ricavata  dall'alienazione e'
depositata,  sino  alla  definizione del procedimento in relazione al
quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero  presso  la  tesoreria  dello  Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto.
  12.  Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater,
e  214,  comma  1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992,  rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo,
fino  alla  stipula  delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis
del  medesimo  decreto legislativo, introdotto dal presente articolo,
l'alienazione  o  la  rottamazione  dei  veicoli continuano ad essere
disciplinate  dalle  disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in
vigore del presente decreto.
  13.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a),
b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche'  le  disposizioni  degli  articoli 395,  397, comma 5, e 398,
comma  3,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
                               Art. 39
              Altre disposizioni in materia di entrata

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, la
disposizione  di  cui  all'articolo  3,  comma  4, primo periodo, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche
relativamente   al   pagamento   delle  imposte  di  consumo  di  cui
all'articolo  62  del  medesimo testo unico nonche', dalla data della
relativa  istituzione,  del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003,
il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.
504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e
l'acconto,  di  misura  non inferiore al 98 per cento: a) per gli oli
minerali,   escluso   il   gas  metano,  relativamente  alla  seconda
quindicina  del mese di dicembre, e' riferito all'accisa dovuta per i
prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per
i  prodotti  di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n.
504, relativo al mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per
le immissioni in consumo relative al mese di novembre.
  2.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alla riscossione dei crediti
vantati  dagli  enti  pubblici  nazionali individuati con decreto del
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  il
30 novembre   2003.   Le  modalita'  di  riscossione,  i  termini  di
riversamento  agli  enti  delle  somme incassate, nonche' il rimborso
degli  oneri  sostenuti  dall'Agenzia,  sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze.  Restano  impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari
dei  crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni e dilazioni
ai  sensi  della  normativa  vigente,  nonche',  in  caso  di mancato
spontaneo  pagamento  del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
della riscossione coattiva.
  3.  Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma
2  sono  ridotti,  per  l'anno  2004,  di 500 milioni di euro. Con il
decreto  di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei predetti
enti,  l'ammontare  della  riduzione  dei trasferimenti. Tenuto conto
dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia
di  definizioni  tributarie  agevolate, di cui alla legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, in sede di definizione
dell'atto  di  indirizzo  annuale, di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  valevole per l'anno 2004, si
procede  al  nuovo  orientamento delle linee dell'azione accertatrice
delle   strutture   dell'Amministrazione   finanziaria   al  fine  di
rafforzare  significativamente,  a  decorrere  dallo  stesso  anno, i
risultati dell'attivita' di controllo tributario.
  4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le  richieste sono
corredate,  in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da
una   scheda   rappresentativa   degli  effetti  economico-finanziari
conseguenti  alla  variazione  proposta.".  Tale  disposizione  trova
applicazione   anche   nei   riguardi   delle   richieste   formulate
anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento;
in  relazione  a  tali  richieste,  il termine per la conclusione del
procedimento  di  valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in
cui  perviene  alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta,
la   scheda   di   cui   al   primo   periodo   del  presente  comma.
Nell'articolo 21,  comma  8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: "30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2003".
  5.  Al  comma  1  dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n.
289,  le  parole:  "entro  il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
  6.  Al  comma  6  dell'articolo  110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, le parole: "la durata di
ciascuna  partita"  sono  sostituite dalle seguenti: "la durata della
partita";  ((  le  parole:  "non  e'  inferiore a dieci secondi" sono
sostituite   dalle   seguenti:  "e'  compresa  tra  sette  e  tredici
secondi";)) le parole: "a venti volte il costo della singola partita"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a  50  euro";  le parole: "7.000
partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite"; le parole:
"90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".
((    7.  Il  termine  del  1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110,
comma  7,  lettera  b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e' prorogato al 30 aprile 2004 relativamente
ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b),
per  i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla
osta  di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
e  sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio
2004,  nei  casi  in cui non e' stato rilasciato entro il 31 dicembre
2003  il  nulla  osta  di  cui al periodo precedente, e dal 1° maggio
2004, nei casi in cui e' stato rilasciato il predetto nulla osta, gli
apparecchi  e  congegni  di  cui  al  periodo  precedente non possono
consentire  il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non
convertiti  in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
ovvero  comma  7,  lettere  a)  e  c), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:
    a) gli  stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il
31 gennaio  2004  e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite
con   decreto   dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) ferme  restando  le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
    c) all'autorita'  amministrativa  e'  preclusa la possibilita' di
rilasciare  al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo
di cinque anni
  7-bis.  Nell'articolo  110  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  "7-bis.  Gli  apparecchi  e  congegni di cui al comma 7 non possono
riprodurre  il  gioco  del  poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole fondamentali" ))
  8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,  e successive modificazioni e
integrazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto il seguente: "A
decorrere  dal  1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
periodo  si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per
il  gioco  lecito  di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo
unico.".
  9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, e successive modificazioni ed
integrazioni,  sono  abrogate  le  parole:  "e per ciascuno di quelli
successivi".
  10.  All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, e successive modificazioni ed
integrazioni,  dopo  le  parole:  "per  l'anno 2001 e per ciascuno di
quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno 2003".
  11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Per gli apparecchi e
congegni  di  cui  all'articolo  110,  comma 7, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.   773,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  ai  fini
dell'imposta  sugli  intrattenimenti  la misura dell'imponibile medio
forfetario  annuo  e',  per  l'anno  2004  e  per  ciascuno di quelli
successivi, prevista in:
    a) 1.800  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
    b) 2.500  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
    c) 1.800  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110.".
  12.  Il  comma  4  dell'articolo  14-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  e' sostituito dal seguente: "4. Entro il 30 giugno
2004  sono  individuati,  con  procedure  ad  evidenza  pubblica  nel
rispetto   della  normativa  nazionale  e  comunitaria,  uno  o  piu'
concessionari  della  rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di
cui  all'articolo  110,  comma  6,  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono
la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco  lecito  previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottati  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.".
((    12-bis.  Per  la  definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati   della  raccolta  di  scommesse  sportive  ai  sensi  dei
regolamenti  emanati  in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della
legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo  8,  commi  5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  147,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7
sopra indicato.
  13.  Agli  apparecchi  e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati
in  rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del
13,5  per  cento  delle  somme  giocate.  Per  l'anno  2004,  fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
    a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° gennaio al
31 maggio  2004,  il  nulla  osta  di cui al comma 5 dell'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da
effettuarsi in due rate nella misura di:
      1)  1.000  euro  contestualmente  alla richiesta del nulla osta
stesso;
      2)  3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di
cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni;
    b) per  gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° giugno al
31 ottobre  2004,  il  nulla  osta  di  cui  al  citato  comma  5, un
versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
      1)  1.000  euro  contestualmente  alla richiesta del nulla osta
stesso;
      2)  1.700  euro  antecedentemente  al  richiamato  collegamento
obbligatorio;
  13-bis.   Con   decreto   del   Ministero   dell'economia  e  delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, da emanare
entro  il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di
assolvimento  del  prelievo  erariale  unico e dell'acconto di cui al
comma 13.
  13-ter.   Ferme   restando  le  attribuzioni  del  Ministero  delle
attivita'  produttive  in materia di concorsi ed operazioni a premio,
le  disposizioni  in  tema  di  attribuzione  unitaria  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  delle  funzioni  statali  in  materia  di organizzazione e
gestione  dei  giuochi,  ed  in particolare quelle introdotte con gli
articoli 12,  comma  1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma
1,  del  decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del
decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  300,  come  sostituito
dall'articolo  1  del  decreto  legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intendono  nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di
controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
  13-quater.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare i compiti
amministrativi   diretti  a  contrastare  comportamenti  elusivi  del
monopolio  statale  dei  giuochi,  senza aggravio degli adempimenti a
carico  dei  soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio,
il  Ministero  delle  attivita'  produttive  trasmette  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  all'atto  del loro ricevimento, copia delle comunicazioni
preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.
430,   nonche'   dei  relativi  allegati.  Entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  della  copia  delle  comunicazioni  di  cui  al  periodo
precedente,      il      Ministero     dell'economia     e     delle,
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  qualora
individui  coincidenza  tra  il  concorso a premio e una attivita' di
giuoco  riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso,
assegnando  il  termine  di  cinque  giorni  per  la cessazione delle
attivita'.  Il  provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e
al  Ministero  delle  attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni  amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del
regio   decreto-legge  19 ottobre  1938,  n.  1933,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5 giugno  1939,  n.  973,  e successive
modificazioni,  e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
prosecuzione  del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con
la  comunicazione  di  cui  al primo periodo, e' punita con l'arresto
fino  ad  un  anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle
attivita'   produttive   e   del   Ministero  dell'economia  e  delle
finanze-Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di  Stato  sono
rideterminate  le  forme  della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi  a  premio, anche per consentire la loro trasmissione in via
telematica.  Il  Ministero  delle attivita' produttive e il Ministero
dell'economia  e  delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  d'intesa  fra  loro,  stabiliscono,  anche in vista della
completa   informatizzazione   del  processo  comunicativo,  adeguate
modalita'  di  trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al
primo periodo del presente comma.
  13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio
statale  dei  giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita'
richiamate  dall'articolo  19,  comma  4,  lettera  d),  della  legge
27 dicembre  1997,  n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque
prima  della  comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma
comunicazione      al     Ministero     dell'economia     e     delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e
con  le  modalita'  stabilite  con provvedimento dirigenziale di tale
Amministrazione.  Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte
del  Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  si  intende comunque rilasciato nulla osta
all'effettuazione  delle  attivita' di cui al primo periodo; entro lo
stesso     termine,    il    Ministero    dell'economia    e    delle
finanze-Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di  Stato  puo'
espressamente   subordinare   il   nulla   osta  all'ottemperanza  di
specifiche  prescrizioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento delle
attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con
attivita'  di  giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni   amministrative   di  cui  al  citato  regio  decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato,  lo  svolgimento  delle  attivita' di cui al primo periodo, in
caso  di  diniego  di  nulla  osta  ovvero  senza  l'osservanza delle
prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad
un anno.
  13-sexies.  Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 marzo  2002,  n.  69,  si  applicano  anche  alle  bande  musicali
amatoriali,  ai  cori  ed  alle compagnie teatrali amatoriali, per le
manifestazioni organizzate dalle stesse. ))
  14.  Con  uno  o  piu'  decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze,  adottati  ai  sensi  dell'articolo 16, comma 1, della legge
13 maggio  1999,  n.  133,  sono  disciplinate  le  nuove scommesse a
totalizzatore  nazionale  su  eventi diversi dalle corse dei cavalli,
secondo  principi  di  armonizzazione con la disciplina organizzativa
dei  concorsi  pronostici  su base sportiva, di razionalizzazione dei
costi  di  distribuzione,  di  semplificazione della disciplina delle
citate  scommesse  anche  con  riferimento  al profilo impositivo, di
salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di
tutela  dello  scommettitore,  destinando  a  premio  una  quota  non
inferiore  al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui
al  presente  comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono
abrogate   le   tipologie  di  scommesse  a  totalizzatore  nazionale
disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174,  e  2 agosto  1999,  n.  278. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione
delle  disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i
requisiti  tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su
eventi diversi dalle corse dei cavalli.
((    14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla  data  del  1° gennaio  2004,  all'articolo  1,  comma 5, ultimo
periodo,  del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  1998,  n. 30, e successive
modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi mensili," sono inserite le
seguenti:  "o  viaggi,  ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine".
  14-ter.  Per  effetto  dell'articolo  31,  comma  22,  della  legge
27 dicembre  2002,  n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi
dell'articolo  18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed
opposte  dagli  enti  locali  o  dagli  amministratori  per garantire
l'erogazione   di   servizi   pubblici   essenziali,  concernenti  le
violazioni  degli  articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge
29 aprile   1949,   n.   264,  e  successive  modificazioni,  nonche'
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre  1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del
31 dicembre   1988,   si   intendono   revocate  ed  inefficaci,  con
l'estinzione  dei  relativi  giudizi. Qualora questi siano stati gia'
definiti  cessano  le procedure, anche coattive, di riscossione delle
sanzioni irrogate.
  14-quater.   Alle   acque  potabili  trattate  somministrate  nelle
collettivita'  ed  in  altri  esercizi  pubblici,  ottenute  mediante
trattamento   attraverso   apparecchiature   con   sistema   a  raggi
ultravioletti  purche'  specificamente  approvate dal Ministero della
salute  in  conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro
della  sanita'  21 dicembre  1990,  n.  443,  si applicano gli stessi
parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.
  14-quinquies.  All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n.  136, dopo le parole: "che abbiano la proprieta", sono inserite le
seguenti:  "o  che  abbiano  in  corso  le  procedure di acquisto con
stipula   di  un  contratto  preliminare  di  acquisto  registrato  e
trascritto".
  14-sexies.   All'articolo  31,  comma  1,  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di
cui  al  decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "sei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
  14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
27 febbraio  1982,  n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile  1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti
amministrativi  adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari
delegati  dalla  regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del
31 dicembre  1991,  diretti  a  realizzare  gli obiettivi debitamente
accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
  14-octies.  All'articolo  10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente:
    "1-bis.  I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4
tengono  conto  della  riforma  del diritto societario attuata con il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6".
  14-nonies.   Al   decreto   legislativo  17 maggio  1999,  n.  153,
all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a tre"
sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque".
  14-decies.  E'  istituita  nell'ambito della Scuola superiore della
pubblica   amministrazione,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio  dello  Stato,  una  apposita  sezione,  denominata Istituto
superiore  per  l'alta  cultura comunitaria ed europea. Con i decreti
legislativi   di  riordino  della  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge
6 luglio  2002,  n.  137,  si  individuano  i  compiti della predetta
sezione   e   si   disciplina   l'organizzazione  della  stessa,  con
particolare  riferimento  alla nomina, in sede di prima applicazione,
del responsabile e dei docenti.
  14-undecies.   Nell'articolo   2,   comma   2,   del  decreto-legge
24 dicembre  2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio  2003,  n.  27,  le  parole:  "16 maggio  2003",  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004" ))
                              Art. 40.
      Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta


  1.  Alle  distribuzioni  di  utili  accantonati  a  riserva, (( ivi
intendendosi  incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili
e  di  riserve  formate  con  utili, )) deliberate successivamente al
30 settembre  2003  e  sino  alla  data di chiusura dell'esercizio in
corso  al  31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo
14,  comma  1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
compete  unicamente  secondo le disposizioni degli articoli 11, comma
3-bis,  e  94,  comma  1-bis,  del  predetto testo unico e nel limite
del 51,51  per  cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi
dell'articolo  2433  bis  del  codice civile compete lo stesso regime
fiscale  dell'utile  distribuito  o  che  sarebbe  stato  distribuito
dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.
((     2.   Le  disposizioni  del  comma  1  non  si  applicano  alle
distribuzioni   di   utili   relativi  al  periodo  d'imposta  chiuso
antecedentemente   al  31 dicembre  2003,  ad  esclusione  di  quelle
deliberate  prima  del  30 settembre  2003  nel  caso  in cui dopo il
1° settembre   2003  sia  stata  deliberata  la  chiusura  anticipata
dell'esercizio sociale. ))
                              Art. 41.
      Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari

  1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: "e che non
siano residenti negli Stati o territori di cui all'(( articolo )) 76,
comma  7-bis,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis";
    b) nell'articolo  9, comma 2, alinea, le parole: "una banca o una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato,  ovvero  una  stabile  organizzazione in Italia di banche o di
societa'  di  intermediazione  mobiliare  estere  non residenti" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "una   banca   o   una  societa'  di
intermediazione  mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile   organizzazione  in  Italia  di  banche  o  di  societa'  di
intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di
gestione  accentrata  di  strumenti  finanziari  autorizzata ai sensi
dell'((  articolo  )) 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58".
  2.  Per  le  banche  centrali  ed organismi che gestiscono anche le
riserve  ufficiali  dello  Stato  la  disciplina  di  cui al comma 1,
lettera   a),  si  applica  anche  con  riferimento  al  periodo  dal
19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
  3.  Nell'articolo  27-ter,  comma 8, primo periodo, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, le parole:
"una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel
territorio  dello  Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia
di banche o di imprese di investimento non residenti" sono sostituite
dalle   seguenti:  "una  banca  o  una  societa'  di  intermediazione
mobiliare,   residente   nel  territorio  dello  Stato,  una  stabile
organizzazione  in  Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti,  ovvero  una  societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari   autorizzata   ai  sensi  dell'articolo  80  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
  4.  E'  abrogato  l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004.
  5.  Fino  a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad
applicarsi  il  coefficiente  di rettifica di cui all'articolo 13 del
decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, come determinato dal
decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
  6.  Per  i  titoli  senza cedola ottenuti attraverso la separazione
delle  cedole  e  del  mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a
tasso  fisso  non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data  15 luglio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del
20 luglio  1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a
tutto  il  31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro
delle  finanze  in  data  30 luglio  1998,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998.
  7.  Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto
a titolo di imposta sostitutiva.
  8.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  1  e 3 hanno effetto a
decorrere dal 10 gennaio 2004.
                            Art. 41-bis.
           (( Altre disposizioni in materia tributaria ))

((     1.  All'articolo  26-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
  "3.  Sui  redditi  di  capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da
soggetti   non  residenti  e  percepiti  da  soggetti  residenti  nel
territorio  dello  Stato e dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui  redditi  con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
puo'  essere  applicata  direttamente  dalle imprese di assicurazioni
estere  operanti  nel territorio dello Stato in regime di liberta' di
prestazione  di  servizi  ovvero da un rappresentante fiscale, scelto
tra  i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con
l'impresa  estera  per  gli  obblighi  di determinazione e versamento
dell'imposta  e  provvede  alla dichiarazione annuale delle somme. Il
percipiente  e'  tenuto  a  comunicare,  ove  necessario, i dati e le
informazioni  utili  per  la  determinazione dei redditi consegnando,
anche  in  copia,  la  relativa  documentazione  o,  in mancanza, una
dichiarazione  sostitutiva  nella  quale  attesti  i predetti dati ed
informazioni.  Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente
all'estero  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 16-bis
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano per i redditi
percepiti dal 1° gennaio 2004.
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  24 settembre 2002, n. 209,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
  "2-quinquies.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al
1° gennaio  2004,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2 e 2-ter si
applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio
dello  Stato  in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi.
L'imposta  di  cui  al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle
riserve   matematiche   ivi  specificate  relativo  ai  contratti  di
assicurazione  stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine
essi  adempiono  direttamente  agli  obblighi  indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel
territorio  dello  Stato  che risponde in solido con l'impresa estera
per  gli  obblighi  di  determinazione  e  versamento  dell'imposta e
provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute".
  4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre
2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole: "ai rivenditori
autorizzati   e"   sono  inserite  le  seguenti:  "il  corrispondente
identificativo  unitario  o  codice seriale di ciascun mezzo tecnico,
nonche' il";
    b) al  comma  7,  dopo  le  parole: "decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633;" sono inserite le seguenti: "i
documenti di acquisto loro rilasciati da parte del soggetti di cui al
comma  1,  conseguentemente  agli  adempimenti in capo ai medesimi ai
sensi    del    comma    2,    sono   integrati   con   l'elencazione
dell'identificativo  unitario  o  codice  seriale assegnato a ciascun
mezzo tecnico oggetto della cessione;".
  5.  L'articolo  1,  nota  II-bis),  comma 4, secondo periodo, della
parte  prima  della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito
dal  seguente:  "Se  si  tratta  di cessioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono
stati  registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile   in   assenza   di   agevolazioni  e  quella  risultante
dall'applicazione   dell'aliquota   agevolata,  nonche'  irrogare  la
sanzione  amministrativa,  pari  al  30  per  cento  della differenza
medesima".
  6.  Sono  riconosciuti  appartenenti  al  patrimonio  dello Stato e
alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo
29 i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio
con   uno   o  piu'  decreti  dirigenziali,  sulla  base  di  elenchi
predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai
sensi  e  per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.
  7.  Nell'articolo  37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio  1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  "2-bis.  Con  il  regolamento  previsto  dal comma 1, sono altresi'
individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si
riuniscono  in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la
societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso
sulla  sostituzione  della  societa' di gestione del risparmio, sulla
richiesta  di  ammissione  a  quotazione  ove  non  prevista  e sulle
modifiche  delle  politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal
consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio
anche su richiesta del partecipanti che rappresentino almeno il 5 per
cento  del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate  con  il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano
almeno   il  30  per  cento  delle  quote  emesse.  Le  deliberazioni
dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione.
Esse  si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato
entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti
si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e
dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".
  8.  Nell'articolo  6  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
i commi 2 e 3 sono abrogati.
  9.  L'articolo  7  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di
cui  all'articolo  41,  comma  1,  lettera  g), del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
fondi  comuni d'investimento immobiliare di cul all'articolo 6, comma
1, la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50
per  cento.  La  ritenuta  si  applica  sull'ammontare  dei  proventi
riferibili  a  ciascuna  quota  risultanti  dai  rendiconti periodici
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del
testo  unico  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
distribuiti  in  costanza  di partecipazione nonche' sulla differenza
tra  il  valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo
di  sottoscrizione  o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto
e'  documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il
costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
  2.  La  ritenuta  di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto
nel  confronti  di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono   relative   all'impresa   commerciale;   b)  societa'  in  nome
collettivo,  in  accomandita semplice ed equiparate; societa' ed enti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni
nel  territorio  dello  Stato delle societa' e degli enti di cui alla
lettera  d)  del  predetto articolo. Nei confronti di tutti gil altri
soggetti,  compresi  quelli  esenti  o esclusi da imposta sul reddito
delle  societa',  la  ritenuta  e'  applicata  a titolo d'imposta. La
ritenuta  non  e'  operata  sui  proventi  percepiti  dalle  forme di
previdenza  complementare  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124,  e  dagli  organismi  d'investimento  collettivo  del
risparmio  istituiti  in Italia e disciplinati dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  3.  Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma
1  percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
  10.  Le  disposizioni  del  comma  8  hanno effetto a decorrere dal
1° gennaio 2004. ))
  11.  Le  disposizioni  del  comma  9  hanno  effetto per i proventi
percepiti  a  decorrere  dal  1° gennaio  2004  sempre che riferiti a
periodi  di  attivita'  dei fondi che hanno inizio successivamente al
31 dicembre 2003.
 (( 12.  Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio
e   riferiti  a  periodi  di  attivita'  dei  fondi  chiusi  fino  al
31 dicembre   2003   continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo   7   del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nel testo in vigore alla predetta data.
  13.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro
15.000.000  per  gli  anni  2004,  2005 e 2006, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo". ))
Capo III 
Disposizioni antielusive e di controllo 
in materia assistenziale e previdenziale 

                              Art. 42.
            Disposizioni in materia di invalidita' civile

  1.   Gli   atti   introduttivi   dei  procedimenti  giurisdizionali
concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo,
l'handicap  e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al
lavoro,  devono  essere notificati anche al Ministero dell'economia e
delle  finanze.  La  notifica  va  effettuata  sia  presso gli uffici
dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'(( articolo )) 11 del
regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611, sia presso le competenti
direzioni  provinciali  dei  servizi vari del Ministero. Nei predetti
giudizi  il  Ministero dell'economia e delle finanze e' litisconsorte
necessario  ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile
e  puo'  essere  difeso,  oltre  che  dall'Avvocatura dello Stato, da
propri   funzionari  ovvero,  ((  in  base  ad  apposite  convenzioni
stipulate  con  l'I.N.P.S.  e  con  l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti.
))  Nei  casi  in  cui  il giudice nomina un consulente tecnico, alle
indagini  assiste un componente delle commissioni mediche di verifica
indicato  dal  direttore  della  direzione  provinciale su richiesta,
formulata a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al
predetto  componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
dell'(( articolo )) 194 del codice di procedura civile.
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze d'intesa con la
Scuola   Superiore  dell'economia  e  delle  finanze  ai  fini  della
rappresentanza  e  difesa  in giudizio dell'Amministrazione di cui al
comma  1,  organizza,  nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non  trovano  applicazione  le  disposizioni  in  materia  di ricorso
amministrativo   avverso   i  provvedimenti  emanati  in  esito  alle
procedure  in  materia  di  riconoscimento  dei  benefici  di  cui al
presente  articolo.  La  domanda  giudiziale  e'  proposta, a pena di
decadenza,  avanti  alla competente autorita' giudiziaria entro e non
oltre  sei  mesi  dalla  data  di  comunicazione  all'interessato del
provvedimento emanato in sede amministrativa.
  4.   In   sede   di   verifica   della  sussistenza  dei  requisiti
medico-legali  effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze
-  Direzione  centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro -
nei  confronti  dei  titolari  delle  provvidenze  economiche  di  ((
invalidita'  civile,  cecita'  e  sordomutismo,  ))  sono valutate le
patologie  riscontrate  all'atto  della verifica con riferimento alle
tabelle  indicative  delle  percentuali di invalidita' esistenti. Nel
caso  in  cui  il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la
conferma  del  beneficio  in godimento e' disposta la sospensione dei
pagamenti  ed  il  conseguente  provvedimento  di  revoca  opera  con
decorrenza  dalla  data  della  verifica.  Con  decreto del Ministero
dell'economia  e  delle finanze vengono definiti annualmente, tenendo
anche  conto  delle  risorse  disponibili,  il numero delle verifiche
straordinarie   che  le  commissioni  mediche  di  verifica  dovranno
effettuare  nel  corso  dell'anno, nonche' i criteri che, anche sulla
base  degli  andamenti  a  livello territoriale dei riconoscimenti di
invalidita',   dovranno   essere   presi   in   considerazione  nella
individuazione delle verifiche da eseguire.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto   l'INPS,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Direzione  centrale  degli  uffici  locali e dei servizi del tesoro e
l'Agenzia   delle   entrate,  con  determinazione  interdirigenziale,
stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica,
le  verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze
economiche  di cui al comma 1, nonche' per procedere alla sospensione
dei  pagamenti  non  dovuti  ed  al  recupero  degli indebiti. Non si
procede  alla  ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima
della  data  di  entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti
privi dei requisiti reddituali.
  6.  Le  commissioni  mediche di verifica, al fine del controllo dei
verbali  relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilita',
sono  integrate  da  un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  7.  Il comma 2 dell'(( articolo )) 97 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi
menomazioni   fisiche  permanenti,  di  gravi  anomalie  cromosomiche
nonche'   i  disabili  mentali  gravi  con  effetti  permanenti  sono
esonerati  da  ogni  visita  medica,  anche  a  campione, finalizzata
all'accertamento  della permanenza della disabilita'. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono
esclusi   gli   accertamenti   di   controllo   ed   e'  indicata  la
documentazione  sanitaria,  da  richiedere  agli  interessati  o alle
commissioni  mediche (( delle aziende sanitarie locali )) qualora non
acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita".
  8.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze sono rimodulate la composizione ed i
criteri  di  funzionamento della commissione medica superiore e delle
commissioni  mediche  di verifica. Con il predetto decreto si prevede
che   il   presidente   della   commissione  medica  superiore,  gia'
commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato tra
i componenti della commissione stessa.
  9.  La  direzione  centrale  degli  uffici locali e dei servizi del
Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in
materia  di  invalidita'  civile,  gia'  di  competenza del Ministero
dell'interno.
  10.   Per   le   finalita'  del  presente  articolo,  ai  fini  del
potenziamento  dell'attivita'  delle commissioni mediche di verifica,
e'  autorizzata la spesa di (( 2 milioni di euro )) per l'anno 2003 e
di  10  milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere
si   provvede   mediante   ((   corrispondente   ))  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  Stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri.  Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11.  L'articolo  152  delle  disposizioni  ((  per l'attuazione del
codice   di   procedura  civile  e  disposizioni  transitorie  ))  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari
nei  giudizi per prestazioni previdenziali). Nei giudizi promossi per
ottenere   prestazioni   previdenziali   o   assistenziali  la  parte
soccombente,  salvo  comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo
comma,  del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al
pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare,
nell'anno   precedente  a  quello  della  pronuncia,  di  un  reddito
imponibile  ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari
o  inferiore  a  due  volte  l'importo del reddito stabilito ai sensi
degli  articoli 76,  commi  da  1  a 3, e 77 (( del testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,   n.  115.  ))  L'interessato  che,  con  riferimento  all'anno
precedente  a  quello  di  instaurazione del giudizio, si trova nelle
condizioni   indicate   nel   presente   articolo   formula  apposita
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione  nelle  conclusioni
dell'atto  introduttivo  e  si  impegna  a  comunicare, fino a che il
processo  non  sia  definito,  le  variazioni rilevanti dei limiti di
reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo  79 e l'articolo 88 del (( citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. ))
                              Art. 43.
Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in
                           partecipazione

  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito
dell'associazione  in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550,
2551,  2552,  2553,  2554 del Codice civile, conferiscono prestazioni
lavorative  i  cui  compensi  sono qualificati come redditi da lavoro
autonomo  ai  sensi  dell'articolo  49,  comma  2, lettera c), del ((
decreto  del Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917,
e   successive   modificazioni   e  integrazioni,  sono  tenuti,  con
esclusione  degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in
un'apposita   gestione   previdenziale   istituita   presso   l'INPS,
finalizzata  all'estensione  dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  2.  Il  contributo  alla  gestione  di  cui  al  comma 1 e' pari al
contributo  pensionistico  corrisposto  alla gestione separata di cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, dai
soggetti  non  iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento
del  predetto  contributo  e' posto a carico dell'associante ed il 45
per  cento  e'  posto  a  carico  dell'associato.  Il  contributo  e'
applicato  sul  reddito  delle  attivita'  determinato con gli stessi
criteri  stabiliti  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone
fisiche,  quale  risulta  dalla  relativa  dichiarazione  annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi.
  3.  Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,
relativi  a  ciascun  anno  solare  cui si riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello
calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,
della  legge  2 agosto  1990,  n.  233,  e successive modificazioni e
integrazioni.
  4.  In  caso di contribuzione annua inferiore (( all'importo di cui
al comma 3, )) i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione  alla  somma versata. I contributi come sopra determinati
sono  attribuiti  temporalmente  all'inizio  dell'anno  solare fino a
concorrenza di dodici mesi nell'anno.
  5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano
le  modalita'  ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi  iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della  legge  8 agosto  1995,  n.  335, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  6.  Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato
anche  a  titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo
conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
  7.  Ai  soggetti  di  cui al comma 1 si applicano esclusivamente le
disposizioni  in  materia  di  requisiti  di  accesso  e  calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
  8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano
all'I.N.P.S.  entro  il  31 marzo  2004,  ovvero dalla data di inizio
dell'attivita'  lavorativa se posteriore, la tipologia dell'attivita'
medesima,  i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il
proprio domicilio.
  9.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e' definito
l'assetto  organizzativo  e  funzionale della gestione e del rapporto
assicurativo,  in  base  alla  legge  9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo  30 giugno  1994,  n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni e integrazioni.
                              Art. 44.
             Disposizioni varie in materia previdenziale

  1.  L'articolo  9,  comma  6,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive  modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che
le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come
sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non
sono  cumulabili con i benefici di cui (( al comma 1 dell'articolo 14
della  legge  1° marzo  1986, n. 64, e successive modificazioni, e al
comma  6,  ))  dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.   A   decorrere  dal  1° gennaio  2004,  ai  fini  della  tutela
previdenziale,  i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5
e  6  del  contratto  collettivo  per  la disciplina dei rapporti fra
agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti
all'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  degli  esercenti attivita' commerciali. Nei confronti dei
predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile
previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (( dall'
))  articolo  1,  comma  3,  della  legge 2 agosto 1990, n. 233, e si
applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta, il
sistema  di  calcolo  contributivo  di cui all'articolo 1 della legge
8 agosto  1995,  n.  335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi
dalla   data   di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  di
regolarizzare,  al  momento  dell'iscrizione  all'INPS,  i contributi
relativi  a  periodi  durante  i  quali abbiano svolto l'attivita' di
produttori  di  terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data
certa,  nel  limite  dei  cinque  anni precedenti il 1° gennaio 2004.
L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo
in  misura  pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo'
essere  effettuato,  a  richiesta degli interessati, in rate mensili,
non  superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da
tali  soggetti  alla  gestione  commercianti rimangono acquisiti alla
gestione  stessa.  ((  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004 i soggetti
esercenti  attivita'  di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati
alle   vendite  a  domicilio  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  sono  iscritti  alla gestione
separata  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  solo  qualora il reddito annuo derivante da dette attivita'
sia  superiore  ad  euro  5.000.  Per il versamento del contributo da
parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale
si  applicano  le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori
coordinati  e  continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
))
  3.  All'articolo  14  del  decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
((   e   successive   modificazioni,   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  1,  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Prima  di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione
forzata ne' alla notifica di atto di precetto"; ))
    b) il  comma  1-bis  e'  sostituito dal seguente: "1-bis Gli atti
introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonche'
gli  atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena
di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella
cui   circoscrizione  risiedono  i  soggetti  privati  interessati  e
contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il
domicilio.  Il pignoramento di crediti di cui all'(( articolo 543 del
codice  di  procedura  civile  ))  promosso  nei confronti di Enti ed
Istituti  esercenti  forme  di  previdenza ed assistenza obbligatorie
organizzati  su  base  territoriale deve essere instaurato, a pena di
improcedibilita'  rilevabile  d'ufficio,  esclusivamente  innanzi  al
giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui
circoscrizione  ha  sede  l'ufficio  giudiziario  che  ha  emesso  il
provvedimento  in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa.
Il   pignoramento  perde  efficacia  quando  dal  suo  compimento  e'
trascorso  un  anno  senza  che  sia  stata  disposta l'assegnazione.
L'ordinanza  che  dispone ai sensi dell'(( articolo 553 del codice di
procedura  civile  ))  l'assegnazione  dei crediti in pagamento perde
efficacia  se  il  creditore  procedente, entro il termine di un anno
dalla  data  in  cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle
somme assegnate".
  4.  L'azione  giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del
credito  in  materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui
al  primo  comma dell'(( articolo 442 del codice di procedura civile,
))  puo'  essere  proposta  solo dopo che siano decorsi 120 giorni da
quello  in  cui  l'attore  ne  abbia richiesto il pagamento alla sede
tenuta  all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento,  contenente  i  dati  anagrafici,  residenza e il codice
fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione
del credito
  5.   Al  fine  di  contrastare  il  lavoro  sommerso  e  l'evasione
contributiva,  le  aziende,  istituti,  enti e societa' che stipulano
contratti  di somministrazione di energia elettrica o di forniture di
servizi  telefonici,  nonche'  le  societa'  ad  esse collegate, sono
tenute  a  rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza  e  assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze ((
contenuti  ))  nei  rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei
dati,  anche  mediante  collegamenti  telematici,  sono  definite con
apposite  convenzioni  da  stipularsi  entro  60 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le  stesse  convenzioni
prevederanno  il  rimborso  dei  soli  costi diretti sostenuti per la
fornitura  dei  dati.  Gli  Enti  previdenziali  in possesso dei dati
personali  e  identificativi  acquisiti  per  effetto  delle predette
convenzioni,  in  qualita'  di  titolari  del  trattamento,  ne  sono
responsabili  ai sensi dell'articolo 29 del decreto (( legislativo ))
30 giugno 2003, n. 196.
  6.  L'articolo  unico,  ((  secondo comma, )) della legge 13 agosto
1980,  n.  427,  ((  e successive modificazioni, )) si interpreta nel
senso   che,   nel  corso  di  un  anno  solare,  il  trattamento  di
integrazione   salariale   compete,  nei  limiti  dei  massimali  ivi
previsti,  per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive.
  7.  E'  fatto  obbligo  ai  datori  di  lavoro  che assumono operai
agricoli  a  tempo  determinato  di integrare i dati forniti all'atto
dell'avviamento  al  lavoro  con  l'indicazione  del  tipo di coltura
praticata o allevamento condotto, nonche' il fabbisogno di manodopera
occorrente  nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego
di  manodopera, conformemente a quanto previsto dall'(( articolo )) 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334.
  8.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura delle
imprese   artigiane   ((   nonche'   di  quelle  esercenti  attivita'
commerciali  di  cui  all'articolo 1,  )) comma 202 e seguenti, della
legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  hanno  effetto,  sussistendo  i
presupposti  di  legge,  anche  ai  fini  dell'iscrizione  agli  Enti
previdenziali  e  del  pagamento  dei  contributi e premi agli stessi
dovuti.  A  tal  fine le Camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura   integrano  la  modulistica  in  uso  con  gli  elementi
indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti
previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere
di  commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura, attraverso la
struttura   informatica   di   Unioncamere,   trasmettono  agli  Enti
previdenziali  le  risultanze  delle  nuove  iscrizioni,  nonche'  le
cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo,  secondo  modalita' di trasmissione dei dati concordate
tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti
previdenziali  notificano  agli  interessati  l'avvenuta iscrizione e
richiedono  il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli
interessati  le  cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire
dal  1° gennaio  2004  i soggetti interessati dal presente comma sono
esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione
agli  Enti  previdenziali.  Entro  l'anno 2004 gli Enti previdenziali
allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese
anche  in  riferimento  alle  domande  di iscrizione, cancellazione e
variazione  prodotte anteriormente al 1° gennaio 2004. E' abrogata la
disposizione  contenuta  nell'ultimo  periodo  dell'(( articolo )) 1,
comma  3,  del  decreto-legge  15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  17 marzo  1993,  n.  63,  concernente
l'impugnazione   dei   provvedimenti   adottati   dalle   commissioni
provinciali dell'artigianato.
  9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese
di gennaio  2005,  i  sostituti  d'imposta  tenuti  al rilascio della
certificazione  di  cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente
in  via  telematica,  direttamente  o  tramite  gli incaricati di cui
all'articolo  3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  27 luglio  1998,  n.  322,  all'Istituto  nazionale della
previdenza  sociale  (INPS)  i  dati  retributivi  e  le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni   assicurative   individuali   e   per  l'erogazione  delle
prestazioni,  entro  l'ultimo  giorno del mese successivo a quello di
riferimento.   Tale  disposizione  si  applica  anche  nei  confronti
dell'Istituto    nazionale    di    previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  ((  con  riferimento  )) ai
sostituti  d'imposta  tenuti  al rilascio della certificazione di cui
all'((  articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, )) il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto.   Entro   il   30 giugno   2004   gli   enti  previdenziali
provvederanno   ad  emanare  le  istruzioni  tecniche  e  procedurali
necessarie  per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno
una  sperimentazione  operativa  con  un  campione  significativo  di
aziende,  enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti,  che  dovra'  concludersi  entro  il  30 settembre  2004. A
decorrere  dal  1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio
dei  flussi  finanziari  relativi alle prestazioni sociali erogate, i
datori  di  lavoro  soggetti  alla  disciplina  prevista  dal decreto
ministeriale  5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67  del  13 marzo  1969,  e successive modificazioni ed integrazioni,
sono  tenuti  a  trasmettere  per  via telematica le dichiarazioni di
pertinenza  dell'INPS,  secondo  le  modalita' stabilite dallo stesso
Istituto.
((   9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' sostituito dal seguente:
  "7.  Per  gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano
anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle
aree  individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE)
n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21 giugno  1999, con un organico
superiore  alle  2.000  unita'  lavorative, nel settore della sanita'
privata  ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di
riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'.  Il  trattamento  economico,  comprensivo della contribuzione
figurativa  e,  ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare,
e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita'
prevista  dalle  leggi  vigenti  e  per  la  durata  di  48  mesi. Ai
lavoratori  di  cui  al  presente  comma  si  applicano,  ai fini del
trattamento  pensionistico,  le  disposizioni  di cui all'articolo 11
della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche'
le  disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b),
e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
  9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  sono  soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003".
Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di
3.800.000  euro  per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di
6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
  9-quater.  Le  dotazioni  del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n.   148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate
nella  misura  di  2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro
per  ciascuno  degli  anni  2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005,
2006  e  2007  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione delle
proiezioni  dell'anno  2005  dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
dicastero.
  9-quinquies.   I   soggetti  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  16 settembre  1996,  n. 564, e successive modificazioni,
che  non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione
figurativa  per  i  periodi  anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le
modalita'   previste   dal   medesimo   art.  3  del  citato  decreto
legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004.
))
                              Art. 45.
Aliquota  contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della (( legge 8 agosto 1995, n. 335
                                 )).

  1.   Con  effetto  dal  1°  gennaio  2004  l'aliquota  contributiva
pensionistica   per  gli  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in
misura  identica  a quella prevista per la gestione pensionistica dei
commercianti.  Per  gli  anni  successivi,  ad  essa si applicano gli
incrementi  previsti  dall'articolo  59,  comma  15,  della  legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  fino al raggiungimento dell'aliquota di 19
punti percentuali.
                              Art. 46.
Sanzioni  per  rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare
                  all'INPS gli elenchi dei defunti
  1.  Al  responsabile  dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di
violazione   dell'obbligo   di  comunicazione  dei  decessi  previsto
dall'articolo  34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo
31,  comma  19,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la
sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
                              Art. 47.
      Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

  1.  A  decorrere  dal  1°  ottobre  2003, il coefficiente stabilito
dall'articolo  13,  comma  8,  della  legge 27 marzo 1992, n. 257, e'
ridotto  da  1,5  a  1,25.  Con  la  stessa  decorrenza,  il predetto
coefficiente   moltiplicatore   si   applica   ai   soli  fini  della
determinazione  dell'importo  delle  prestazioni pensionistiche e non
della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano anche ai
lavoratori  a  cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni
relative   all'esposizione   all'amianto   sulla   base   degli  atti
d'indirizzo  emanati  sulla  materia dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  3.  Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui
al (( comma 1, )) sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per
un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto
in  concentrazione  media  annua non inferiore a 100 fibre/litro come
valore  medio  su  otto  ore  al  giorno.  I  predetti  limiti non si
applicano  ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia
professionale  a  causa  dell'esposizione  all'amianto,  ai sensi del
testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro  gli  infortuni  sul lavoro e le malattie professionali, (( di
cui  al  punto  decreto  del Presidente della Repubblica )) 30 giugno
1965, n. 1124.
  4.  La  sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui
al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
  5.  I  lavoratori  che  intendano  ottenere  il  riconoscimento dei
benefici  di  cui  ((  al  comma 1 )), compresi quelli a cui e' stata
rilasciata  certificazione  dall'INAIL  prima  del  1°  ottobre 2003,
devono  presentare  domanda  alla  sede  INAIL di residenza entro 180
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del
decreto  interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del
diritto agli stessi benefici.
  6.  Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite
con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
((    6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per
i  lavoratori  che  abbiano  gia'  maturato,  alla data di entrata in
vigore  del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico
anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di
mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di
lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
  6-ter.  I  soggetti  cui sono stati estesi, sulla base del presente
articolo,  i  benefici prevedenziali di cui alla legge 27 marzo 1992,
n.  257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora
siano  destinatari di benefici prevedenziali che comportino, rispetto
ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso
al  pensionamento,  ovvero  l'aumento  dell'anzianita'  contributiva,
hanno  facolta'  di  optare tra i predetti benefici e quelli previsti
dal  presente  articolo.  Ai  medesimi  soggetti  non  si applicano i
benefici  di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito
dei  predetti  aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  6-quater.  All'onere  relativo  all'applicazione  dei commi 6-bis e
6-ter,  valutato  in  75  milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  1,  comma  8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze
con  le  quali  sia  stato riconosciuto agli interessati il beneficio
pensionistico  previsto  dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate
nei  successivi  gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale,
non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Capo IV 
Accordo Stato-regioni in materia sanitaria 
                              Art. 48.
            Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica

  1.  A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto gia' previsto
dall'articolo  5,  comma  1,  del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405,  in  materia  di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
carico  del  SSN  per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa
quella  relativa  al  trattamento  dei pazienti in regime di ricovero
ospedaliero,  e' fissata, in sede di prima applicazione, al 16 (( per
cento  ))  come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni
singola  regione.  Tale  percentuale  puo'  essere  rideterminata con
decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome,
tenuto  conto  di  uno  specifico  flusso informativo sull'assistenza
farmaceutica  relativa  ai  farmaci a distribuzione diretta, a quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale
nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso  di  ricoveri ospedalieri,
attivato  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2004  sulla base di accordo
definito  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le province autonome. Il decreto, da emanarsi
entro  il  30  giugno  2004,  tiene conto dei risultati derivanti dal
flusso informativo dei dati.
  2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta uno strumento di
tutela  della  salute  e  che  i medicinali sono erogati dal Servizio
sanitario  nazionale  in  quanto  inclusi  nei  livelli essenziali di
assistenza,  al  fine  di  garantire l'unitarieta' delle attivita' in
materia  di  farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in
ricerca  e  sviluppo,  e' istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004,
l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  di  seguito  denominata  Agenzia,
sottoposta  alle  funzioni  di indirizzo del Ministero della salute e
alla   vigilanza   del   Ministero   della  salute  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  3.  L'Agenzia  e'  dotata  di  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico  e  di  autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e
gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma
5,  compiti  e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  in  materia  di  politiche  per  il  farmaco con
riferimento  alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca
e  sviluppo,  alla  produzione, alla distribuzione, alla informazione
scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al
monitoraggio  del  consumo,  alla sorveglianza sugli effetti avversi,
alla rimborsabilita' e ai prezzi.
  4.  Sono  organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro
della salute:
    a) il   direttore   generale,   nominato  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome;
    b) il  consiglio  di  amministrazione costituito da un presidente
designato  dal  Ministro  della  salute,  d'intesa  con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  e  da quattro componenti di cui due designati dal Ministro
della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;
    c) il   collegio   dei  revisori  dei  conti  costituito  da  tre
componenti,  di  cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze,  con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e
uno  dalla  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
  5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione
generale  dei  farmaci e dei dispositivi medici, con esclusione delle
funzioni  di  cui  alle  lettere  b),  c),  d), e) ed f) del comma 3,
dell'articolo  3  del (( regolamento di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   ))   28  marzo  2003,  n.  129.  In  particolare
all'Agenzia,  nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni relativi
al   tetto   programmato  di  spesa  farmaceutica  ed  alla  relativa
variazione annua percentuale, e' affidato il compito di:
    a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e
di  linee  guida  per  la terapia farmacologica anche per i farmaci a
distribuzione  diretta,  per  quelli  impiegati  nelle varie forme di
assistenza  distrettuale e residenziale nonche' per quelli utilizzati
nel corso di ricoveri ospedalieri;
    b) monitorare,  avvalendosi  dell'Osservatorio  sull'impiego  dei
medicinali  (OSMED), coordinato congiuntamente dal direttore generale
dell'Agenzia  o  suo  delegato e da un rappresentante designato dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome, e, in collaborazione con le regioni e le province
autonome,   il  consumo  e  la  spesa  farmaceutica  territoriale  ed
ospedaliera  a  carico  del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a
carico  del  cittadino.  ((  I  dati del monitoraggio sono comunicati
mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze; ))
    c)   provvedere   entro   il   30   settembre  di  ogni  anno,  o
semestralmente  nel  caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al
comma  1,  a  redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio
sanitario  nazionale,  sulla base dei criteri di costo e di efficacia
in  modo  da  assicurare,  su  base annua, il rispetto dei livelli di
spesa   programmata   nei  vigenti  documenti  contabili  di  finanza
pubblica,  nonche',  in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni e province autonome di
Trento  e  Bolzano  in  data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
    d) prevedere,   nel   caso   di   immissione   di  nuovi  farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata
dai  decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in
sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione
dicosto-efficacia,  assumendo  come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo
giornaliero   comparativo   nell'ambito  di  farmaci  con  le  stesse
indicazioni  terapeutiche,  prevedendo un premio di prezzo sulla base
dei  criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i farmaci
orfani;
    e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a
parere  della  predetta struttura tecnico scientifica individuata dai
decreti  di  cui  al  comma  13,  vantaggio  terapeutico,  in sede di
revisione  ordinaria  del  prontuario, solo se il prezzo del medesimo
medicinale  e' inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali
per la relativa categoria terapeutica omogenea;
    f) procedere  in caso di superamento del tetto di spesa di cui al
comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e)
del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura
del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista  dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.  La  quota  di  spettanza  dovuta  al  farmacista per i prodotti
rimborsati  dal  Servizio  sanitario  nazionale  viene  rideterminata
includendo  la  riduzione della quota di spettanza al produttore, che
il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il
rimanente  40 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni
attraverso  l'adozione  di specifiche misure in materia farmaceutica,
di  cui  all'articolo  4,  comma  3 (( del decreto-legge 18 settembre
2001,   n.   347,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  ))  legge
16 novembre   2001,   n.  405,  e  costituisce  adempimento  ai  fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, e successive modificazioni;
    g) proporre  nuove  modalita',  iniziative e interventi, anche di
cofinanziamento   pubblico-privato,   per   promuovere   la   ricerca
scientifica  di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco
e  per  favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e
sviluppo;
    h) predisporre,  entro  il 30 novembre di ogni anno, il programma
annuale  di  attivita'  ed interventi, da inviare, per il tramite del
Ministro  della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime parere entro
il 31 gennaio successivo;
    i) predisporre  periodici  rapporti  informativi  da inviare alle
competenti Commissioni parlamentari;
    l) provvedere,  su  proposta  della struttura tecnico scientifica
individuata  dai  decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004
alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio
e  il  mantenimento  delle terapie (( contro )) le patologie croniche
con  farmaci  a carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione
dei  relativi  criteri  del  prezzo.  A  decorrere  dal  settimo mese
successivo  alla  data  di  assunzione  del  provvedimento  da  parte
dell'Agenzia,  il  prezzo  dei  medicinali  presenti  nel  Prontuario
farmaceutico  nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento
delle  confezioni  ottimali  deliberate  dall'Agenzia, e' ridotto del
30 (( per cento )).
  6.  Le  misure  di  cui  al  comma  5,  lettere c), d), e), f) sono
adottate  con  delibere  del consiglio d'amministrazione, su proposta
del  direttore  generale.  Ai  fini  della  verifica del rispetto dei
livelli  di  spesa  di  cui al comma 1, alla proposta e' allegata una
nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
  7.  Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono
trasferite  all'Agenzia  le  unita'  di personale gia' assegnate agli
uffici  della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del
Ministero  della  salute,  le cui competenze transitano alla medesima
Agenzia.  Il  personale  trasferito  non potra' superare il 60 (( per
cento  ))  del  personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso  la  stessa  direzione  generale.  Detto personale conserva il
trattamento  giuridico  ed  economico  in  godimento.  A  seguito del
trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le
dotazioni  organiche del Ministero della salute e le relative risorse
sono  trasferite  all'Agenzia.  In  ogni  caso  le suddette dotazioni
organiche   non  possono  essere  reintegrate.  Resta  confermata  la
collocazione  nel  comparto  di contrattazione collettiva attualmente
previsto  per  il  personale  trasferito ai sensi del presente comma.
L'Agenzia  puo'  assumere,  in  relazione  a  particolari  e motivate
esigenze,  cui  non  puo' far fronte con personale in servizio, e nei
limiti  delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o
altamente  qualificato,  con contratti a tempo determinato di diritto
privato.  L'Agenzia  puo'  altresi' avvalersi, nei medesimi limiti di
disponibilita'  finanziaria, e comunque per un numero non superiore a
40  unita', ai sensi dell'(( articolo )) 17, comma 14, della legge 15
maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in  posizione  di comando dal
Ministero  della  salute, dall'Istituto superiore di sanita', nonche'
da  altre  amministrazioni  dello Stato, dalle regioni, dalle aziende
sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca.
  8.  Agli  oneri  relativi al personale, alle spese di funzionamento
dell'Agenzia  e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED)
di  cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per l'attuazione del
programma  di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),
si fa fronte:
    a) mediante  le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001,
3002,  3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute;
    b) mediante  le  entrate  derivanti dalla maggiorazione del 20 ((
per  cento  ))  delle  tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;
    c) mediante  eventuali  introiti derivanti da contratti stipulati
con  l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) e con
altri  organismi  nazionali  ed  internazionali  per  prestazioni  di
consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.
  9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo
stanziato  in  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
previsione  del  Ministero  della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente  riferiti  agli  oneri  di  gestione, calcolati tenendo
conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota
incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
  10.  Le  risorse  di cui al comma 8), lettere b) e c), sono versate
nello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.
  11.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale.
  12.  A  decorrere  dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si
provvede  ai  sensi dell'(( articolo )) 11, comma 3, lettera d) della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
  13.  Con  uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con   il   Ministro   della  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da
adottare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   di   conversione  del  presente  decreto,  sono  adottate  le
necessarie    norme   regolamentari   per   l'organizzazione   e   il
funzionamento    dell'Agenzia,    prevedendo    che   l'Agenzia   per
l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in strutture
amministrative  e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le
funzioni tecnico scientifiche gia' svolte dalla Commissione unica del
farmaco  e  disciplinando  i  casi di decadenza degli organi anche in
relazione  al  mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica.
  14.  La  Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere
dalla  data  di  entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che
regolamenta  l'assolvimento  di  tutte  le funzioni gia' svolte dalla
medesima   Commissione  da  parte  degli  organi  e  delle  strutture
dell'Agenzia.
  15.  Per  quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano  le  disposizioni  di  cui  ((  agli  articoli 8 e 9 )) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  16.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  17.  Le  aziende  farmaceutiche,  entro  il 30 aprile di ogni anno,
producono  all'Agenzia autocertificazione dell' ammontare complessivo
della  spesa  sostenuta  nell'anno  precedente  per  le  attivita' di
promozione  e  della  sua  ripartizione  nelle singole voci di costo,
sulla  base  di  uno  schema approvato con decreto del Ministro della
salute.
  18.  Entro  la  medesima  data  di  cui  al  comma  17,  le aziende
farmaceutiche  versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia,
un  contributo  pari  al  5  per cento delle spese autocertificate al
netto delle spese per il personale addetto.
  19.  Le  risorse  confluite  nel  fondo  di  cui  al  comma 18 sono
destinate dall'Agenzia:
    a) per  il  50  ((  per  cento  )), alla costituzione di un fondo
nazionale  per  l'impiego,  a  carico  del SSN, di farmaci orfani per
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in
attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;
    b) per il rimanente 50 per cento:
      1) all'istituzione,  nell'ambito delle proprie strutture, di un
centro di informazione indipendente sul farmaco;
      2) alla  realizzazione,  di  concerto  con  le  regioni,  di un
programma  di  farmacovigilanza  attiva tramite strutture individuate
dalle  regioni, con finalita' di consulenza e formazione continua dei
medici  di  medicina  generale  e  dei  pediatri di libera scelta, in
collaborazione  con  le  organizzazioni  di  categorie  e le societa'
scientifiche pertinenti e le universita';
      3)  alla  realizzazione  di ricerche sull'uso dei farmaci ed in
particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese
a  dimostrare  il  valore  terapeutico  aggiunto, nonche' sui farmaci
orfani  e  salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
universita' ed alle regioni;
      4)   ad   altre  attivita'  di  informazione  sui  farmaci,  di
farmacovigilanza,  di  ricerca,  di formazione e di aggiornamento del
personale.
  20.  Al  fine  di  garantire  ((  una  migliore  )) informazione al
paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali
devono   contenere   un   foglietto   illustrativo  ben  leggibile  e
comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.
  21.  Fermo  restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6,  9,  11,  12,  14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, le regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a
disciplinare:
    a) pubblicita'  presso  i  medici,  gli  operatori  sanitari  e i
farmacisti;
    b) consegna di campioni gratuiti;
    c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
    d) definizione delle modalita' con cui gli operatori del Servizio
sanitario  nazionale  comunicano  alle  regioni  la  partecipazione a
iniziative  promosse  o  finanziate  da  aziende  farmaceutiche  e da
aziende  fornitrici  di  dispositivi medici per il Servizio sanitario
nazionale.
  22.  Il  secondo  periodo  del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso. E' consentita ai
medici  di  medicina  generale  ed  ai  pediatri  di libera scelta la
partecipazione  a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo
educazionale  su  temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura
sanitaria  di  competenza.  Presso  tale  struttura  e' depositato un
registro  con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in  questione  e  tali  dati devono essere accessibili alle Regioni e
all'agenzia dei farmaci di cui al comma 2.
  23.  Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
541   del   1992,  le  parole:  "non  comunica  la  propria  motivata
opposizione"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "comunica il proprio
parere  favorevole,  sentita  la  regione dove ha sede l'evento". Nel
medesimo   comma  sono  altresi'  ((  soppresse  ))  le  parole:  "o,
nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla
data della riunione".
  24.  Nel  comma  3  dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto
legislativo  n.  541  del 1992, le parole da: "otto membri a" fino a:
"di  sanita"  sono sostituite dalle seguenti: "un membro appartenente
al  Ministero  della  salute,  un  membro  appartenente  all'Istituto
superiore   di   sanita',   due  membri  designati  dalla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome".
  25.  La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la
dichiarazione  dell'eventuale  conflitto  di  interessi  da parte dei
relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.
  26.  Il  rapporto  di  dipendenza o di convenzione con le strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private
accreditate  e'  incompatibile  con attivita' professionali presso le
organizzazioni  private  di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
  27.  All'articolo  11,  comma  1, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nel primo capoverso le parole: "all'autorita' competente" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "all'Agenzia italiana del farmaco, alla
regione sede della sperimentazione";
    b) la   lettera   e)   e'   sostituita  dalla  seguente:  "e)  la
dichiarazione  di  inizio,  di eventuale interruzione e di cessazione
della  sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e
le motivazioni dell'eventuale interruzione".
  28.  Con  accordo  sancito  in  sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome, sono
definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per
la  disciplina  dei  rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto
previsto dal presente articolo.
  29.  Salvo  diversa  disciplina  regionale, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
conferimento  delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione
ha  luogo  mediante  l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei
farmacisti   risultati   idonei,  risultante  da  un  concorso  unico
regionale,  per  titoli  ed esami, bandito ed espletato dalla Regione
ogni quattro anni.
  30.   A   decorrere   dalla   data  di  insediamento  degli  organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme  previste
dall'articolo  9,  commi  2  e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178.
  31.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
all'articolo  7  comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
sono  (( soppresse )) le parole: "tale disposizione non si applica ai
medicinali coperti da brevetto sul principio attivo".
  32.  Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in
base all'(( articolo )) 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  come modificato dall'(( articolo )) 52, comma 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime
di  SSN,  fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci,
siano   essi   specialita'   o   generici,   che  abbiano  un  prezzo
corrispondente  a  quello  di  rimborso  cosi'  come definito dall'((
articolo  7,  comma  1,  del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
))
  33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi  dei prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione
tra  agenzia  e  produttori secondo le modalita' e i criteri indicati
nella  delibera  CIPE  l°  febbraio  2001,  n.  (( 3 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. ))
  34.  Fino all'insediamento degli organi dell'agenzia, le funzioni e
i  compiti  ad  essa  affidati,  sono  assicurati dal Ministero della
salute  e  i  relativi  provvedimenti  sono  assunti  con decreto del
Ministro della salute.
  35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
13,  la  Commissione  unica del farmaco continua ad operare nella sua
attuale composizione e con le sue attuali funzioni.
                              Art. 49.
Esternalizzazioni  di servizi da parte delle aziende sanitarie locali
                     e delle aziende ospedaliere

  1.  Al  fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari
da  parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali,
le  maggiori  entrate  corrispondenti  all'IVA  gravante sui servizi,
originariamente  prodotti  all'interno  delle  predette aziende, e da
esse  affidati,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono
ad  un  fondo  istituito  presso  il  Ministero dell'economia e delle
finanze.   Sono,   comunque,   preliminarmente   detratte   le  quote
dell'imposta  spettanti all'Unione europea, nonche' quelle attribuite
alle  Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla
definitiva    determinazione   dell'aliquota   di   compartecipazione
regionale  all'imposta  sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del
decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  56,  ed  alle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano.  Le  procedure  e  le modalita' per
l'attuazione del presente comma nonche' per la ripartizione del fondo
sono  stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni
di  euro  per  l'anno  2003,  12  milioni di euro per l'anno 2004, 24
milioni  di  euro  per  l'anno  2005 e 36 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2006,  si  provvede con quota parte delle maggiori entrate
recate  dal  presente  decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 50.
Disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della  spesa nel settore
     sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

((    1.  Per  potenziare  il  monitoraggio  della spesa pubblica nel
settore  sanitario  e delle iniziative per la realizzazione di misure
di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la
verifica  del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza
epidemiologica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, con
decreto  adottato  di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie, definisce i parametri della Tessera
del  cittadino  (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la  generazione  e  la  progressiva  consegna della TC, a partire dal
1° gennaio  2004,  a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale
nonche'  ai  soggetti  che fanno richiesta di attribuzione del codice
fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca
in  ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre
nonche'  in  banda  magnetica,  quale  unico requisito necessario per
l'accesso  alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN).
  2.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero  della  salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli
di  ricettari  medici  standardizzati  e  di ricetta medica a lettura
ottica,  ne  cura  la  successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie  locali,  alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle
regioni,  agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed
ai   policlinici  universitari,  che  provvedono  ad  effettuarne  la
consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione
ad  effettuare  prescrizioni,  da  tale  momento  responsabili  della
relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato.
  3.  Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi
del  decreto  del  Ministro  della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e,
sulla  base  di  quanto  stabilito dal medesimo decreto, riproduce le
nomenclature  e  i  campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle
vigenti  disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a  barre e'
sostituito  da  un  analogo  codice che esprime il numero progressivo
regionale  di  ciascuna  ricetta; il codice a barre e' stampato sulla
ricetta  in  modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura
di  separazione  del  tagliando  di  cui  all'articolo 87 del decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in
ogni  caso  un  campo  nel  quale,  all'atto  della  compilazione, e'
riportato  sempre  il  numero  complessivo  dei  farmaci ovvero degli
accertamenti   specialistici  prescritti.  Nella  compilazione  della
ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in
luogo del codice sanitario.
  4.  Le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende ospedaliere e, ove
autorizzati  dalle  regioni,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  ed  i  policliici  universitari  consegnano i
ricettari  ai  medici  del SSN di cui al comma 2, in numero definito,
secondo  le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  via  telematica,  il  nome, il
cognome,  il  codice  fiscale  dei  medici  ai quali e' effettuata la
consegna,   l'indirizzo   dello   studio,   del   laboratorio  ovvero
l'identificativo  della  struttura  sanitaria  nei  quali  gli stessi
operano,  nonche'  la  data  della  consegna  e  i numeri progressivi
regionali  delle  ricette  consegnate. Con provvedimento dirigenziale
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita' della trasmissione telematica.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento,
mediante  la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali,
delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti  di  ricovero  e cura a
carattere  scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma
4,  delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale  e  degli  altri  presidi  e  strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del
presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con
provvedimento   dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
parametri  tecnici  per la realizzazione del software certificato che
deve  essere  installato  dalle  strutture  di  erogazione di servizi
sanitari,   in   aggiunta   ai  programmi  informatici  dagli  stessi
ordinariamente  utilizzati,  per  la  trasmissione dei dati di cui ai
commi  6  e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza
temporale di trasmissione dei dati predetti.
  6.  Le  strutture  di  erogazione di servizi sanitari effettuano la
rilevazione  ottica  e  la  trasmissione  dei dati di cui al comma 7,
secondo  quanto  stabilito nel predetto comma e in quelli successivi.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con il
Ministro  della  salute,  stabilisce,  con  decreto  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  le  regioni  e le date a partire dalle quali le
disposizioni   del  presente  comma  e  di  quelli  successivi  hanno
progressivamente  applicazione.  Per l'acquisto e l'installazione del
software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di
cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo
pari  ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  successivamente  alla  data nella quale il
Ministero  dell'economia  e delle finanze comunica, in via telematica
alle   farmacie   medesime   avviso   di   corretta  installazione  e
funzionamento   del  predetto  software.  Il  credito  d'imposta  non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sui   redditi,  nonche'  del  valore  della  produzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini del
rapporto  di  cui  all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di
euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al
comma 12.
  7.  All'atto  della  utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione  di  farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle
singole  confezioni  dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre
della  TC;  sono  comunque  rilevati  i dati relativi alla esenzione.
All'atto  della  utilizzazione  di  una  ricetta  medica  recante  la
prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente
i  codici  a  barre  relativi  al  numero progressivo regionale della
ricetta  nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i
dati   relativi   alla   esenzione  nonche'  inseriti  i  codici  del
nomenclatore  delle  prestazioni  specialistiche.  In  ogni  caso, e'
previamente  verificata  la  corrispondenza  del  codice  fiscale del
titolare  della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta;
in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non
puo'  essere  utilizzata,  salvo che il costo della prestazione venga
pagato  per  intero.  In  caso di utilizzazione di una ricetta medica
senza   la   contestuale  esibizione  della  TC,  il  codice  fiscale
dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
  8.   I   dati   rilevati  ai  sensi  del  comma  7  sono  trasmessi
telematicamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;  il
software  di  cui  al  comma  5  assicura che gli stessi dati vengano
rilasciati  ai  programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle
strutture   di  erogazione  di  servizi  sanitari,  fatta  eccezione,
relativamente  al  codice  fiscale  dell'assistito,  per le farmacie,
pubbliche  e  private.  Il predetto software assicura altresi' che in
nessun  caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o
conservato  in  ambiente  residente,  presso le farmacie, pubbliche e
private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai
sensi  del  comma  8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita'   esclusivamente   automatiche,  li  inserisce  in  archivi
distinti  e  non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia
assolutamente  separato,  rispetto a tutti gli altri, quello relativo
al  codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della  salute,  adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti
pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li detengono, trasmettono al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, con modalita' telematica,
nei  trenta  giorni  successivi  alla data di emanazione del predetto
provvedimento,  per  realizzare  e diffondere in rete, alle regioni e
alle  strutture  di  erogazione  di  servizi sanitari, l'allineamento
dell'archivio  dei  codici  fiscali  con quello degli assistiti e per
disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e
al nomenclatore ambulatoriale.
  10.  Al  Ministero  dell'economia e delle finanze non e' consentito
trattare  i  dati  rilevati  dalla TC degli assistiti; allo stesso e'
consentito  trattare  gli  altri  dati  di cui al comma 7 per fornire
periodicamente  alle  regioni  gli schemi di liquidazione provvisoria
dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli  archivi  di  cui  al  comma  9 sono resi disponibili all'accesso
esclusivo,  anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie
locali  di  ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati
occorrenti   alla   periodica  liquidazione  definitiva  delle  somme
spettanti,  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti, alle strutture di
erogazione   di   servizi  sanitari.  Con  protocollo  approvato  dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze, dal Ministero della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e dalle
regioni,  sentito  il  Garante  per la protezione dei dati personali,
sono  stabiliti  i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che
possono  essere  trasmessi  al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
  11.  L'adempimento  regionale,  di  cui  all'articolo  52, comma 4,
lettera   a),   della   legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  ai  fini
dell'accesso  all'adeguamento  del finanziamento del SSN per gli anni
2003,  2004  e  2005, si considera rispettato dall'applicazione delle
disposizioni   del  presente  articolo.  Tale  adempimento  s'intende
rispettato  anche  nel  caso in cui le regioni e le province autonome
dimostrino  di  avere  realizzato direttamente nel proprio territorio
sistemi   di  monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche  nonche'  di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di
copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e
di  efficienza  ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  risultino  non  inferiori a quelli
realizzati  in  attuazione  del  presente  articolo.  Con effetto dal
1° gennaio  2004,  tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai
fini  dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo
agli  anni  2004  e  2005,  e' ricompresa anche l'adozione di tutti i
provvedimenti   che   garantiscono   la   trasmissione  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  da  parte  delle  singole  aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
  12.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  di  50  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento   relativo   al   medesimo  Ministero.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del Ministro per
l'innovazione   e   le   tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di   Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  per  il  successivo  e
progressivo   assorbimento,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio  dello  Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di
cui  all'articolo  52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
))
                              Art. 51.
               Interventi per le aree sottoutilizzate

  1.  Una  quota  del  fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  di  cui
all'articolo  61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo
pari  a  350  milioni  di  euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno
2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e 330 (( milioni )) di euro
per  l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale, da destinare
alle  aree  sottoutilizzate delle regioni che conseguono obiettivi di
riequilibrio   del   disavanzo   economico  finanziario  del  settore
sanitario.   Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina  l'entita'  della  riserva  premiale di ciascuna regione in
base  alla  dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonche' i
criteri  di  assegnazione in relazione allo stato di attuazione della
riduzione  del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro
formulati    dalle   singole   regioni   interessate.   All'eventuale
assegnazione  il  CIPE provvede con le procedure previste dalla legge
30 giugno 1998, n. 208.
((    1-bis.  Alla  regione  Sicilia, per la definizione dei rapporti
finanziari  pregressi  fino  al  31 dicembre  2001  con  lo Stato, e'
riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa
sottoscritto  in  data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione
Sicilia,  un  limite  di  impegno  quindicennale  dell'importo  di 65
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
  1-ter.  All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2004, si provvede, per ciascuno degli
anni  2004  e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto  capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  medesimo.  Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-quater.  All'articolo  15  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Il  Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento,
entro  il  31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a
completamento  della relazione previsionale e programmatica, un'unica
relazione   di   sintesi   sugli  interventi  realizzati  nelle  aree
sottoutilizzate  e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo
alla   ricaduta   occupazionale,   alla   coesione   sociale  e  alla
sostenibilita'  ambientale,  nonche'  alla  ripartizione territoriale
degli interventi".
  1-quinquies.  Il  comma  2  dell'articolo  20 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e' abrogato. ))
                              Art. 52.
                            Norma finale

  1.  Le  maggiori  entrate nette derivanti dal presente decreto sono
integralmente  destinate  al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica  indicate nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del
Documento   di  programmazione  economico-finanziaria  per  gli  anni
2004-2007 e relative note di aggiornamento.
                            Art. 52-bis.
Modifica  all'articolo  5  del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441

((    1.  All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n.  381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,
n.  441,  e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di tre anni".
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  38.734  euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione delle autorizzazioni di
spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
                              Art. 53.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
                Regolarizzazione delle opere eseguite
                  su aree di proprieta' dello Stato




VEDERE ALLEGATO

Allegato pag. 102


Allegato 1

Tipologia  di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni
di cui all'(( articolo 32 )).
  Tipologia  1.  Opere  realizzate  in  assenza  o in difformita' del
titolo  abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia  2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo  edilizio,  ma  conformi  alle  norme urbanistiche e alle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  alla  data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
Tipologia   3.  Opere  di  ristrutturazione  edilizia  come  definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  realizzate  in  assenza  o  in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia  4.  Opere  di  restauro  e  risanamento  conservativo come
definite  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera c)  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, realizzate in
assenza  o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone
omogenee  A  di  cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444.
  Tipologia  5.  Opere  di  restauro  e risanamento conservativo come
definite  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera c)  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, realizzate in
assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
  Tipologia  6.  Opere  di  manutenzione straordinaria, come definite
all'articolo  3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  realizzate  in  assenza  o  in
difformita'  dal  titolo  abilitativo  edilizio; opere o modalita' di
esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
  La  domanda  di definizione degli illeciti edilizi da presentare al
comune  entro  il  31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il
modello di domanda allegato.
  Alla domanda deve essere allegato:
    a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione,
calcolata  utilizzando  la tabella 1 del modello allegato e in base a
quanto  indicato  nella  ((  tabella  C  )). Nel caso di oblazione di
importo  fisso  o  comunque  inferiore a tali importi, l'oblazione va
versata  per  intero.  Il  versamento deve comunque essere effettuato
nella  misura  minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo complessivo
sia  superiore  a  tale  cifra,  ovvero  per intero qualora l'importo
dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
    b) l'attestazione    del    versamento    del    30   per   cento
dell'anticipazione  degli  oneri concessori, calcolata utilizzando le
tabelle  3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella
((  tabella D )). Il versamento deve comunque essere effettuato nella
misura  minima  di  500,00  Euro,  qualora  l'importo complessivo sia
superiore   a   tale  cifra,  ovvero  per  intero  qualora  l'importo
dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
  L'importo  restante  dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:
    seconda rata: 30 giugno 2004;
    terza rata: 30 settembre 2004.
  L'importo  restante  dell'anticipazione  degli oneri di concessione
deve essere versato per importi uguali, entro:
    seconda rata: 30 giugno 2004;
    terza rata: 30 settembre 2004.
  L'importo  definitivo  degli  oneri  concessori  dovuti deve essere
versato  entro  il  31 dicembre  2006, secondo le indicazioni fornite
dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
  La  domanda  di  definizione  degli  illeciti  edilizi  deve essere
accompagnata dalla seguente documentazione:
    a)  dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della
legge   4 gennaio   1968,   n.  15,  corredata  dalla  documentazione
fotografica,  nella  quale  risulti la descrizione delle opere per le
quali  si  chiede  il  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
    b) quando  l'opera  abusiva  supera  i 450 metri cubi una perizia
giurata   sulle   dimensioni   e   sullo  stato  delle  opere  e  una
certificazione  redatta  da  un tecnico abilitato all'esercizio della
professione  attestante  l'idoneita'  statica  delle  opere eseguite.
Qualora  l'opera  per  la quale viene presentata istanza di sanatoria
sia  stata  in  precedenza  collaudata,  tale  certificazione  non e'
necessaria  se  non  e'  oggetto  di  richiesta motivata da parte del
sindaco;
    c) ulteriore  documentazione  eventualmente  prescritta con norma
regionale.
  La  domanda  di  definizione  degli  illeciti  edilizi  deve essere
integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:
    a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio
e  della  documentazione  relativa  al-l'attribuzione  della  rendita
catastale e del relativo frazionamento;
    b) denuncia  ai  fini dell'imposta comunale degli immobili di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
    c) ove   dovuto,  delle  denunce  ai  fini  della  tassa  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo
pubblico.
     Definizione degli illeciti edilizi - misura dell'oblazione
             e dell'anticipazione degli oneri concessori




Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi

Allegato pag. 104



Vedere Domanda 

Allegato pag. 105
Allegato pag. 106
Allegato pag. 107
Allegato pag. 108



fp03-gr03