GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 263 DEL 12/11/2003


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DIRETTIVA 23 settembre 2003 
Disciplina   dei   criteri   e  delle  modalita'  di  concessione  di
finanziamenti  per  la realizzazione di progetti sperimentali, di cui
all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art. 41-ter della citata legge n. 104 del
1992,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla realizzazione di
progetti innovativi nel campo della disabilita';
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e  del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2003, con
il quale viene ripartito il Fondo nazionale per le politiche sociali;
  Considerato  che  si ritiene opportuno favorire la realizzazione di
progetti  sperimentali, con particolare riferimento all'art. 10 della
citata  legge  n. 104 del 1992, anche in relazione alla promozione di
iniziative  sul  territorio in stretto coordinamento tra enti locali,
associazioni  e  privato sociale, cio' anche al fine di intensificare
la  cooperazione fra tutte le istanze interessate: le istituzioni, le
parti  sociali,  le  ONG,  i  servizi sociali, il settore privato, il
settore  associativo,  i  gruppi  di  volontariato,  le  persone  con
disabilita' e i loro familiari, come indicato tra gli obiettivi della
decisione  del  Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001 con
il  quale  e'  stato  istituito  l'Anno  europeo  delle  persone  con
disabilita';
  Considerate  le indicazioni contenute nel Libro bianco sul Welfare,
in  relazione  all'esigenza  di  sviluppare  programmi e progetti che
aiutino  le persone con disabilita' alla partecipazione alla vita del
lavoro,  sociale  e  collettiva,  recuperando  il  massimo  grado  di
autonomia,  e  di  promuovere  azioni  specifiche  per  le persone in
situazioni di grave non autosufficienza;
                                Emana
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  La  presente  direttiva  disciplina i criteri e le modalita' di
concessione  di  finanziamenti  per  un  ammontare  complessivo di 15
milioni di euro, per la realizzazione di progetti sperimentali di cui
all'art.  41-ter  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni,  con  particolare  riguardo  alle  iniziative indicate
all'art. 10 della medesima legge.
                               Art. 2.
                        Ambiti di intervento
  1.  I  progetti  ammessi  al  finanziamento  secondo  le  modalita'
previste   dalla   presente  direttiva  devono  riguardare  programmi
innovativi   e   sperimentali   concernenti   la   realizzazione,  il
potenziamento   e   l'ampliamento   di  piani  di  azione  a  valenza
socio-assistenziale,  ed in particolare, strutture di accoglienza per
persone in situazione di handicap grave, prive di adeguata assistenza
familiare, anche al fine di favorirne condizioni di maggior autonomia
e di vita indipendente.
  2.  Sono  esclusi  dal  finanziamento  i  costi per la gestione dei
servizi.
                               Art. 3.
                  Requisiti soggettivi e oggettivi
  1.  La  domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1
della  presente  direttiva  deve  essere  presentata al Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  secondo  le modalita' indicate
all'art.  5,  da comuni, province ed altri enti territoriali, nonche'
da  ASL,  sia  singolarmente che congiuntamente tra loro, in forma di
consorzio  od  unione,  con  il coinvolgimento di enti, associazioni,
fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),
enti   di   patronato,   societa'  cooperative  e  organizzazioni  di
volontariato  iscritte negli albi regionali. In caso di presentazione
congiunta  e'  necessario indicare il soggetto capofila e la forma di
partenariato che verra' adottata.
  2.  In  ogni  caso,  ciascun soggetto non puo' presentare, in forma
singola  o  congiunta,  piu' di una domanda di finanziamento ai sensi
della presente direttiva.
                               Art. 4.
            Criteri per la concessione dei finanziamenti
  1.  I finanziamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva sono
concessi sulla base dei seguenti criteri prioritari:
    a) contenuti  innovativi  e  sperimentali  nella realizzazione di
strutture,  destinate  alla cura, al mantenimento e all'assistenza di
soggetti con handicap grave privi di adeguato sostegno familiare;
    b) congruita'   dei   costi  di  progettazione  e  di  esecuzione
dell'opera;
    c) tempi di realizzazione progettazione di massima, progettazione
esecutiva, realizzazione, avvio delle attivita);
    d) coinvolgimento,   anche   attraverso   forme  di  consorzio  o
partenariato, di una pluralita' di attori presenti sul territorio, ed
in  particolare  associazioni  ed organizzazioni senza fini di lucro,
servizi, reti assistenziali, privato sociale;
    e) congruita'   e   coerenza   del   progetto   presentato,   con
l'indicazione  delle  modalita' e degli strumenti di valutazione e di
verifica,  anche  in relazione alla prosecuzione delle attivita' dopo
la prima fase di sperimentazione;
    f) flessibilita'  e  personalizzazione del progetto in termini di
capacita' di adeguamento ai bisogni individuali.
  2.  Non  sono  ammissibili le domande di finanziamento per progetti
che  hanno  gia'  ricevuto  finanziamenti  pubblici  per  la medesima
finalita',  fatti  salvi quelli provenienti dal soggetto proponente e
dai partners coinvolti nell'iniziativa.
  3.  Previa  valutazione circa l'ammissibilita' dei progetti in base
ai  criteri  di  cui ai commi 1 e 2, il cui rispetto e' necessario ai
fini  dell'ottenimento dei finanziamenti, questi ultimi sono concessi
fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 della
presente direttiva.
                               Art. 5.
                     Presentazione delle domande
  1. La richiesta di finanziamento deve a pena di inammissibilita':
    a) essere  indirizzata  al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  -  Dipartimento  per  le politiche sociali e previdenziali -
Direzione  generale  per  le tematiche familiari, sociali e la tutela
dei diritti dei minori, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;
    b) essere   consegnata  a  mano  o  inviata  a  mezzo  posta  con
raccomandata   r.r.,   recando  sulla  busta  la  dicitura  "Progetti
sperimentali  sulla  disabilita'  -  Anno  2003, o inviata via e-mail
all'indirizzo  di posta elettronica progetti.handicap@welfare.gov.it,
secondo le modalita' che verranno indicate sul sito del Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana; nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante;
    c) essere  redatta  secondo  il modello allegato, che forma parte
integrante  della  presente  direttiva,  e  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  del  soggetto proponente o, in caso di piu' soggetti,
dal soggetto capofila;
    d) essere  inoltrata  unitamente agli allegati A e B, debitamente
compilati, che formano parte integrante della presente direttiva;
    e) indicare  la  stima dei tempi di realizzazione dell'iniziativa
ammessa  al  finanziamento, con la specificazione delle varie fasi di
progettazione  e  realizzazione  e dei tempi stimati necessari per il
completamento di ciascuna fase;
    f) indicare  l'entita'  del  finanziamento  richiesto,  in valore
assoluto  e  in valore percentuale del costo complessivo del progetto
che  si  intende  realizzare,  nonche'  l'entita'  e le modalita' del
finanziamento assicurato dagli altri partners del progetto.
  2. Alla domanda deve essere allegata, altresi', la dichiarazione di
impegno   alla   realizzazione  del  progetto  da  parte  del  legale
rappresentante   della   amministrazione   proponente,   nonche'   la
dichiarazione di adesione e di partecipazione nella realizzazione del
progetto  da  parte  del  legale  rappresentante degli altri soggetti
pubblici e privati coinvolti.
  3.  La  Commissione  di cui all'art. 6 della presente direttiva, ai
fini  dell'esame  della domanda, puo' richiedere l'integrazione della
documentazione  mancante,  ovvero  precisazioni  sul  progetto che si
intende realizzare.
                               Art. 6.
                 Commissione tecnica di valutazione
  1.  L'esame  delle  domande  presentate  ai fini dell'ammissione al
finanziamento  e' effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 4
della  presente  direttiva  ed e' affidato ad un'apposita Commissione
tecnica, nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
composta  dal  direttore  generale  della  Direzione  generale per le
tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che
la presiede, e da quattro esperti nel campo delle disabilita', di cui
uno designato dall'ANCI.
                               Art. 7.
            Elenco dei progetti ammessi al finanziamento
  1.  L'elenco  dei  progetti  ammessi  al finanziamento, predisposto
dalla  Commissione  di  cui  all'art.  6 della presente direttiva, e'
approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale
per  le  tematiche  familiari  e  sociali e la tutela dei diritti dei
minori.
                               Art. 8.
                       Adempimenti successivi
  1.  Gli  enti a cui e' comunicata l'ammissione al finanziamento del
progetto  presentato trasmettono, a pena di decadenza, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, la convenzione secondo il
modello   allegato,   che   forma  parte  integrante  della  presente
direttiva,   debitamente   sottoscritta   dal  legale  rappresentante
dell'ente  beneficiario, quale accettazione del finanziamento e degli
obblighi  inerenti  le  modalita'  di  realizzazione  derivanti dalla
presente direttiva.
  2.  Nel  trasmettere la convenzione di cui al comma 1, l'ente invia
altresi' i seguenti documenti:
    a) provvedimento  di  approvazione del progetto definitivo, anche
in relazione alle tipologie di finanziamento assicurate dai partners;
    b) estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o
indicazione  di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del
contributo assegnato;
    c) dichiarazione  del legale rappresentante recante l'indicazione
della  data  di  avvio  delle attivita' necessarie alla realizzazione
dell'opera, intendendosi per tali anche le attivita' propedeutiche;
    d) impegno   a   rispettare   la  normativa  vigente  in  materia
(edilizia, sanitaria, socio-assistenziale).
  3.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di
richiedere  eventuali  ulteriori  informazioni  ovvero documentazioni
attinenti alla realizzazione del progetto.
                               Art. 9.
              Modalita' di erogazione dei finanziamenti
  1.  I  progetti sono finanziati fino ad un massimo del 50 per cento
del  costo  complessivo  del  progetto.  Gli  eventuali  compensi per
consulenza  e  progettazione  sono  rimborsabili  fino  ad un importo
massimo dell'8 per cento del costo complessivo del progetto.
  2. Il finanziamento e' cosi' erogato:
    a) una   prima  quota,  pari  al  20  per  cento  del  contributo
assegnato,  e'  versata all'atto dell'accettazione da parte dell'ente
beneficiario completa di tutti i documenti di cui all'art. 8;
    b) una  ulteriore  quota,  pari al 50 per cento, e' versata entro
trenta  giorni dall'inizio dell'attivita' diretta all'attivazione del
progetto attestata nelle forme di legge dal soggetto capofila;
    c) il saldo, pari al restante 30 per cento, e' versato al termine
della   realizzazione   del   progetto   previa  presentazione  della
documentazione  relativa  ai  costi  sostenuti  e previa verifica, da
parte  dei  competenti  uffici  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  o  da  enti a cio' delegati dal Ministero, della
concreta  attuazione  del progetto, della conformita' dell'opera alla
normativa regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia.
  3.  Il  progetto  ammesso  al finanziamento ai sensi della presente
direttiva  deve  essere  concluso,  in  ogni  caso,  entro  due  anni
dall'erogazione della prima quota di finanziamento.
  4.  L'ente beneficiario, o nel caso di piu' beneficiari il soggetto
capofila, entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto invia
una  dettagliata relazione, attestante la realizzazione dell'opera in
coerenza   con   il   progetto  presentato,  corredata  da  tutta  la
documentazione  richiesta  dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  nonche'  da  quella  attestante il rispetto della normativa
vigente.
  5.   In  caso  di  ingiustificati  ritardi  o  gravi  irregolarita'
nell'impiego  del  contributo assegnato, il finanziamento e' revocato
con  decreto  del  direttore generale della Direzione generale per le
tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che
dispone  la  restituzione  delle  somme  gia' versate all'entrate del
bilancio  dello  Stato, con i relativi interessi legali. Tali risorse
sono  riassegnate  al capitolo di pertinenza dei progetti di cui alla
presente  direttiva,  per la successiva assegnazione delle risorse al
primo   soggetto  il  cui  progetto  segue,  in  elenco,  nell'ambito
territoriale di riferimento, quelli gia' ammessi al finanziamento.
  La  presente  direttiva  sara'  trasmessa  ai  competenti organi di
controllo  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 23 settembre 2003
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 87
                                                           Allegato 1
Domanda di contributo
                              Al   Ministero   del   lavoro  e  delle
                              politiche sociali - Dipartimento per le
                              politiche  sociali  e  previdenziali  -
                              Direzione  generale  per  le  tematiche
                              familiari,  sociali  e  la  tutela  dei
                              diritti  dei  minori - via Fornovo, 8 -
                              Pal. A - 00192 Roma
    Oggetto:   Domanda   di   ammissione  al  finanziamento,  per  la
realizzazione  di  progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Il sottoscritto.... rappresentante legale del.... con sede legale
nel  comune  di  ....  provincia  di  ....  indirizzo  .... cap. ....
tel. .... fax .... e-mail .... avente natura giuridica di: ....
                               Chiede
ai  sensi  della  direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  in data .... la concessione di un finanziamento, pari a Euro
................(1),  pari  al  ................  per cento del costo
complessivo   del   progetto  da  destinare  alla  realizzazione  del
progetto, allegato alla presente domanda, il cui costo complessivo e'
stimato in Euro ....
    A   tal   fine,   il  sottoscritto  dichiara,  sotto  la  propria
responsabilita', che:
      1. Il progetto per il quale si richiede il finanziamento non e'
stato finanziato con altri contributi pubblici.
      2.   Le  informazioni  contenute  nel  formulario  di  progetto
corrispondono al vero.
    Dichiara,  altresi',  che,  in caso di ammissione a finanziamento
dell'iniziativa, trasmettera' atto di delega, con firma autenticata o
in autocertificazione.
      Data ..........................
                               Firma ................................
    (1)   Il  finanziamento  non  puo'  superare  il  50%  del  costo
complessivo del progetto.
                                                   
Allegato A

Allegato pag. 30


Allegato B
  
Formulario di progetto 2
    1. Contesto di riferimento.
      1.1   Descrizione   del   contesto  locale  e  territoriale  di
riferimento precisando in dettaglio se trattasi di ambito comunale (o
quartiere o circoscrizione dello stesso) di ambito coincidente con il
distretto   socio-sanitario   o   di  ambito  zonale,  provinciale  o
regionale.
      1.2  Bacino  di  utenza  interessato  (numero  potenziale delle
famiglie  o  di  persone  in  situazione  di handicap destinatari del
progetto).
      1.3  Coerenza  con  il  Piano di zona e criteri di integrazione
nella rete dei servizi sociali del territorio.
    2. Analisi dei bisogni e motivazioni del progetto.
      2.1 Individuazione e rilevazione dei bisogni ed esigenze che si
intendono soddisfare con la realizzazione del progetto.
      2.2 Condizioni che garantiscono l'integrazione del progetto con
la rete dei servizi del territorio.
    3. Descrizione del progetto che si intende realizzare.
      3.1 Localizzazione.
      3.2  Interventi  o  servizi  da  realizzare,  da  potenziare  o
adeguare.
      3.3 Fase progettuale.
      3.4 Fasi, tempi e modalita' di realizzazione.
      3.5  Modalita'  di  accesso da parte dell'utenza e modalita' di
partecipazione.
    4. Gestione.
      4.1   Indicazione   delle  modalita'  di  gestione  (diretta  o
indiretta).
      4.2 Eventuale soggetto attuatore.
      4.3  Eventuali  partner attivi nella progettazione e/o gestione
del  progetto,  modalita'  di organizzazione del partenariato e delle
forme di collaborazione.
      4.4  Eventuale  personale  previsto  (indicare  il  numero,  la
tipologia, la qualificazione professionale, le modalita' di impiego e
i tempi settimanali di impegno).
      4.5 Modalita' di coordinamento con altri servizi del territorio
con riferimento alla programmazione territoriale.
      4.6  Collegamenti  del progetto con i servizi sociali di base e
con le strutture sanitarie e formative.
      4.7  Tempi previsti per l'attivazione dalla data di concessione
del contributo.
    5. Costi.
      5.1 Entita' del finanziamento richiesto in valore assoluto e in
valore percentuale rispetto al costo previsto.
      5.2  Costo  totale,  costo  scomposto  per tipologia di spesa e
azioni.
      5.3  Quota  a carico dell'ente proponente e/o di altri soggetti
partner.
    6.   Caratteristiche   del  progetto  e  aspetti  sperimentali  e
innovativi dello stesso.
      6.1  Descrizione  degli  aspetti sperimentali ed innovativi con
riferimento  al  contesto,  alla  rete dei servizi territoriali, alle
modalita'  organizzative, alle attivita' e ai contenuti proposti e ai
risultati attesi.
      6.2  Informazioni relative alla prosecuzione delle attivita' di
funzionamento della struttura oltre la durata del progetto.
      6.3 Risultati attesi e prospettive.
                                             Il legale rappresentante
    Data, ...................
    2   Lo  schema  predisposto  e'  puramente  indicativo  anche  in
relazione  all'articolazione  dei  punti  elencati  e intende offrire
esclusivamente  una  traccia  ai  fini  della  stesura  del  progetto
sperimentale che si intende proporre.

fp03-gr03