GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 74 DEL 29/3/2003





D.M. 20 febbraio 2003. 
Disponibilità del fondo di accantonamento, nel quale sono evidenziate le 
economie derivanti dalle riduzioni dei costi della produzione, operate dalle 
aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico. 
 



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 
Visto il proprio D.M. 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 6 
dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 367, emanato in applicazione del 
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente "Limitazione agli impegni e 
all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato nonché 
riduzione delle spese di funzionamento per gli organismi pubblici non 
territoriali"; 
Visto l'art. 2 del citato decreto, secondo cui le economie derivanti dalle 
predette riduzioni, per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, che 
adottano una contabilità economico-patrimoniale improntata ai princìpi del 
codice civile, sono evidenziate in apposito fondo di accantonamento da iscrivere 
nel passivo della situazione patrimoniale; 
Considerato che tra i soggetti destinatari del D.M. 29 novembre 2002 risultano 
incluse, ai sensi dell'art. 2, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e 
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
Considerato che il decreto medesimo ha operato nei confronti delle suddette 
aziende ed istituti in modo asimmetrico tra le regioni e tra le stesse aziende, 
che, come successivamente emerso, avevano in molti casi superato il budget per 
esse previsto; 
Considerato che l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, prevede che 
le economie derivanti da tali riduzioni sono rese indisponibili fino a diversa 
determinazione di questo Ministero; 
Ritenuto che la situazione economico-finanziaria riscontrata per le aziende 
sanitarie, per le aziende ospedaliere e per gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico legittima l'esercizio della potestà, attribuita a questo 
Ministero, di far cessare, in via perequativa, lo stato di indisponibilità del 
fondo di accantonamento, ove effettuato; 
Decreta: 
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Il fondo di accantonamento, nel quale sono evidenziate le economie derivanti 
dalle riduzioni dei costi della produzione, operate dalle aziende sanitarie, 
dalle aziende ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, è reso disponibile. 
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
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Agg. GU 12/12/2003
 


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