GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 214 DEL 12/9/1988
L. 23 agosto 1988, n. 400 (1). Agg. G.U. 28/10/2002
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (1/a) (1/circ).
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997,
n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n.
7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996,
n. 5/27319/70/OR;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto
1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996,
n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;
Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n.
117;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ.
3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996,
n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750;
Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ.
3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998,
n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16
febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994;
Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n.
AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14
maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124;
Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n.
AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1;
Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione
pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ.
16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
------------------------
Capo I - Gli organi del Governo
1. Gli organi del Governo - Formula di giuramento.
1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei
ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui
controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del
precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla
Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di
esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
------------------------
(giurisprudenza)
2. Attribuzioni del Consiglio dei ministri.
1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e,
ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione
amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo
politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti
di attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del
Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia
dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni
programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del
Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già
presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con
decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della
Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto
stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione
Valle d'Aosta (1/b);
e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per
l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle;
f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il
compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in
caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni
delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro
i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli
interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei
confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province
autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria
e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque
denominati, di natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di
cui all'articolo 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della
Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica
previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non
intende conformarsi a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (2);
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela
dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo
parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della
Commissione parlamentare per le questioni regionali (2/a);
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del
Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3,
comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20 (2/b) .
------------------------
(1/b) Lettera così modificata dall'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII. In particolare, il citato art. 8, al comma 5,
lett. c), ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, comma 3, lett. d) della
presente legge limitatamente alle parole " gli atti di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto
delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano". Peraltro, successivamente, con
sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 -
Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, comma 5, lett. c), L. 15 marzo 1997, n. 59
sopracitata.
(2) Riportato alla voce Corte dei conti.
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 229
(Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p), nella
parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle
determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti
amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome.
(2/b) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(giurisprudenza)
3. Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza
dell'amministrazione statale.
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere
nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per
le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con
decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri adottata su proposta del ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
------------------------
4. Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri.
1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita
le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del
registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per
l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative
all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei
ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa
documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i
modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni
adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
------------------------
5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in
essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma
3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro
espressamente delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione;
in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di
legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e
degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per
il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti
che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente,
gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e,
anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà
del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87 (3), e
promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle
decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del
contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle
determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri
competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare
l'opportunità di iniziative legislative del Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95,
primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in
attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle
connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale
del Governo;
b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che
riguardano la politica generale del Governo;
c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in
ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio
dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva
valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la
decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti
tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione
di atti e provvedimenti (3/a);
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi
intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità
ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e
l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in
casi di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente
relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti
pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle
leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi
di sicurezza e di segreto di Stato;
h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari
Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare
questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive
dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di
esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti
in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali
interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone
delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche
comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di
Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli
adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della
Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva
comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle
Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni
assunte dal Governo nelle specifiche materie;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sovraintende all'attività dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni
conferitegli dalla legge.
------------------------
(3) Riportata alla voce Corte costituzionale.
(3/a) Lettera aggiunta dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Vedi,
anche, l'art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340.
6. Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati
interministeriali.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle
funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può
essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di
Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, sentito il
Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute
del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro
competenza.
3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge
debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei
ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio
dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri,
perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi,
nell'ambito delle norme vigenti.
------------------------
7. Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati
interministeriali.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria
intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non
istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi
vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure
disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza
anche se ripartiti fra più Ministeri (3/b).
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle
Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo
procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere
non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire
procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione
dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di
conoscenza delle attività dei Comitati.
------------------------
(3/b) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31
dicembre 1989 dall'art. 6-ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245, riportato alla
voce Termini di prescrizione e decadenza (sospensione di).
8. Vicepresidenti del Consiglio dei ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei
ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di
Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei
ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati
più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.
2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei
ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa
disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al
ministro più anziano secondo l'età.
------------------------
(giurisprudenza)
9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di
reggenza ad interim.
1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può
nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza
portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza
portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti
si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può
delegarli ad altro ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei
ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia
nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo
determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o
ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto
di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
------------------------
10. Sottosegretari di Stato.
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a
coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano
giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la
formula di cui all'articolo 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i
compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri
di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della
Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il
titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad
aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero
di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro
competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri (3/c).
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del
Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari,
sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e
rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del
Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e
questioni attinenti alla materia loro delegata (3/d).
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei
ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e
servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e
le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari
sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
------------------------
(3/c) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 81
(Gazz. Uff. 30 marzo 2001, n. 75) e poi dall'art. 12, D.L. 12 giugno 2001,
n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(3/d) Comma così modificato dall'art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 81 (Gazz.
Uff. 30 marzo 2001, n. 75).
11. Commissari straordinari del Governo.
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a
programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei
ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di
commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei
Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico
è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o
revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al
Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il
Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
------------------------
Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome
(giurisprudenza)
12. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione,
consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale
suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla
sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri
almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo
ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La
Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del
Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché
rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli
affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel
contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province
autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o
delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente
le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione
economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di
indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le
regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli
indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei
ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente
delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a
provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri
organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da
provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla
base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri
nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i
presidenti delle regioni e delle province autonome (4).
------------------------
(4) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31
dicembre 1989 dall'art. 6-ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245, riportato alla
voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).
(giurisprudenza)
13. Commissario del Governo.
1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui
all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti,
in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei ministri:
a) sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni
esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per
assicurare a livello regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza
dell'azione amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su
richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri,
conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle
amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi
sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni
centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite.
Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della
legge 1 aprile 1981, n. 121 (4/a);
b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le
rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato
con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della
pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della
programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari
delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono
presiedute dal presidente della regione;
c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni
degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione
dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità
regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della "Relazione
annuale sullo stato della pubblica amministrazione"; agisce d'intesa con
l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici
regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;
d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli
atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio
1975, n. 382 (5), e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;
e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine
ai rapporti tra Stato e regione, e l'adozione di direttive per le attività
delegate (5/a);
f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sulla
propria attività, con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei
programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche
periodiche da compiere in seno alla Conferenza.
2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le
province di Trento e Bolzano nonché per la regione Sardegna si applicano
le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai
rispettivi Statuti e relative norme di attuazione.
3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il
coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel
rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato
dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di
intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le
disposizioni contenute nel D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 545 (6).
4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i
magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello
Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali, e con il
ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è
sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a),
della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (7).
6. Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
7. La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle
sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente
comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a
carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici
e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.
8. Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un
trattamento economico non inferiore a quello del dirigente generale di
livello B.
------------------------
(4/a) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi l'art. 3, sesto
comma, D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, riportato alla voce Regioni.
(5/a) Lettera così modificata dall'art 8, L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII.
(6) Recante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.
(7) Riportata alla voce Regioni.
Capo III - Potestà normativa del Governo
14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il
Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega
ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere
sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni,
indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute
corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per
il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
------------------------
(giurisprudenza)
15. Decreti-legge.
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai
sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione
al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e
con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di
necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché
dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della
Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata
la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla
Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento (7/cost).
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro
contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella
Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere
la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non
disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o
della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata
conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
------------------------
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996,
n. 227 (Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 72,
quarto comma, 76 e 77 della Costituzione.
(giurisprudenza)
16. Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze
finanziarie.
1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su
deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77
della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la
Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni
parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della
Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto
legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.
------------------------
(giurisprudenza)
17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari (7/a);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento",
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri
e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali (7/c).
------------------------
(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25,
riportata alla voce Comunità europee.
(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e
dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al
n. LXXXVII.
Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei
ministri e riordino di talune funzioni
(giurisprudenza)
18. Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. [Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio
dei ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato
l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e
dell'attività normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento
amministrativo, nonché gli uffici del consigliere diplomatico, del
consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del
Consiglio dei ministri e del cerimoniale] (7/d).
2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello
Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori
universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.
[Il trattamento economico del segretario generale è fissato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del
tesoro] (7/e). Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio
decreto, nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le
predette categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la
revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario
generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario
generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21
cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il
segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti
e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non
appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari
collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di
appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo
1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali
relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del
Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione
dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico,
nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto
all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e
delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego,
dipende funzionalmente dal Segretario generale (7/f).
4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un
elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è
determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.
5. [Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei
ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza, segretario del Consiglio dei ministri] (7/d).
------------------------
(7/d) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(7/e) Periodo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(7/f) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(7/d) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
19. Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del
Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle
responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le
seguenti funzioni:
a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del
programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del
programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di
documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento
con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici
ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;
c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla
formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché
all'attuazione della politica istituzionale del Governo;
d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni
medesime;
e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli
elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni
interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione
amministrativa unità di indirizzo;
g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa,
della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni
tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo,
avvalendosi dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di
ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;
h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella
programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi
competenti delle priorità governative; assicurare una costante e
tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di
coordinare la presenza dei rappresentanti, del Governo; provvedere agli
adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due
Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale
attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla
presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del
Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato
ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al
Governo;
i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il
Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni
internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica
estera;
i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio
delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le
Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo sul riordinamento dei Ministeri (7/g);
l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività
per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;
m) curare il cerimoniale della Presidenza 873 Consiglio dei ministri;
n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a
conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed
assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al
coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei
progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;
o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione
della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed
il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche
comunitarie;
p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali
ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra
legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo
nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di
confine;
q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo
dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;
r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti,
dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla
Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;
s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del
comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di
ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri per disposizione di legge o di regolamento (7/h);
t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con
l'Avvocatura dello Stato;
u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi
e tecnici;
v) [fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (8), all'articolo 3 della
legge 1 marzo 1986, n. 64 (9), nonché di quelle attinenti la ricerca
scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21
e 26] (7/h);
z) [predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e
raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono
all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino
all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso] (7/h);
aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle
attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei
ministri e dei ministri senza portafoglio;
bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili
di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e
agli uffici affidati alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e
dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;
cc) [sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento
dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26]
(7/h).
------------------------
(7/g) Lettera aggiunta dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s)
per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc).
(8) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(9) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s)
per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc).
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s)
per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc).
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s)
per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc).
20. Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri.
1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del
Consiglio dei ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il
sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la
documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri
in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del
Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
stesso.
------------------------
(giurisprudenza)
21. Uffici e dipartimenti.
1. [Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 19, il
Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un
comitato di esperti, incaricati a norma dell'articolo 22] (9/a).
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19, è
istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta
commissione sono stabiliti per legge (9/b).
3. [Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del
Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e
dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate
funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea
(9/c)] (9/a).
4. [Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con il ministro per gli affari regionali e con il ministro dell'interno,
provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei
commissari del Governo nelle regioni] (9/a).
5. [Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza
portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei
ministri d'intesa con il ministro competente] (9/a).
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza
portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro
senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario
generale della Presidenza.
------------------------
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(9/b) Vedi la L. 22 giugno 1990, n. 164, riportata al numero XL.
(9/c) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato alla
voce Corte dei conti.
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
22. Comitato di esperti per il programma di Governo.
[1. Il Segretario generale è assistito per lo svolgimento delle sue
funzioni dal comitato degli esperti per il programma di Governo, di cui
all'articolo 21, comma 1, che dipende direttamente dal Presidente del
Consiglio dei ministri] (9/d).
------------------------
(9/d) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
23. Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e
dell'attività normativa del Governo.
1. [Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale per il
coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del
Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d)
dell'articolo 19] (9/a).
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun
regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per
effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative
relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere
alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di
testi unici. Tali rapporti vengono inviati a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla
Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio
provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento
vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione
esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi
che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1
regolamenta l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la
possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica
amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle
presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi
statali e regionali.
7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori,
ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un
avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline
giuridiche (9/e).
------------------------
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(9/e) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 19 luglio 1989, n. 366, riportato
al n. XXXIII.
24. Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per
la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione
statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di
tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei
dati statistici a livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione
centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così
istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza
nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle
regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche,
di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti
espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT,
sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte
della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di
organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle
Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo
procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere
non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
------------------------
25. Vigilanza su enti ed istituzioni.
1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui
funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze
proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano
attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o
statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione
agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della
Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è
attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione
sullo stato della ricerca scientifica.
------------------------
26. Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria,
che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e
della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra
nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma
3 dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza
del Consiglio dei ministri (9/f).
3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti
dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne
informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa
quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o
contraffatti (9/g).
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme
affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b),
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (9/h).
------------------------
(9/f) Vedi, anche, l'art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334, riportata alla
voce Impiegati civili dello Stato.
(9/g) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 18 agosto 2000, n. 248.
(9/h) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 18 agosto 2000, n. 248.
27. Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una
ragioneria centrale.
[1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi
dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio
dello Stato.
2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo
al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate
sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una
ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma
3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità,
così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica
di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso
capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva
amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello
funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello
funzionale); 3 della ex cariera esecutiva tecnica dei meccanografi con
qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex
carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario
(sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e
segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera
direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello
funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo
livello funzionale).
5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (10), modificato da
ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427 (11), viene aumentato di tre posti
di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di
dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale]
(11/a).
------------------------
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(11/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
28. Capi dei dipartimenti e degli uffici.
1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonché
dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra le categorie di
personale di cui all'articolo 18, comma 2 (11/b).
------------------------
(11/b) Articolo così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
303.
29. Consulenti e comitati di consulenza.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e
costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche
questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da
conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato,
dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli Enti
pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione
pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
3. [Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del
tesoro] (11/c).
------------------------
(11/c) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 con la
decorrenza ivi indicata.
Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
30. Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei
ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla
presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato,
compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre
amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale
scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione] (11/d).
------------------------
(11/d) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(giurisprudenza)
31. Consiglieri ed esperti.
1. [Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo
l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso
il posto di capo ufficio stampa] (11/e).
2. [I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in
posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che
l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle
funzioni dell'ufficio di appartenenza] (11/e).
3. [L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli
esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai
ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella
A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto,
dal Presidente del Consiglio dei ministri] (11/e).
4. I decreti di conferimento di incarico ad eperti nonché quelli relativi
a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano
confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere
effetto.
5. [Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni
vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato] (11/e).
------------------------
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
32. Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455
(12), spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori
ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di
appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non
pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del
rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al
personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale
indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie
particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non può comunque superare
il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto
1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto,
di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di
attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 19 della
legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del
personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente
legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'articolo 21, comma 1,
è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
d'intesa con il ministro del tesoro.
------------------------
(12) Riportata al n. XXI.
33. Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di
concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il
contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti
connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito
della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal
comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di
appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo
successivo riassorbimento.
------------------------
34. Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle
regioni.
1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a
corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione
della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle
amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese
relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari
del Governo nelle regioni.
------------------------
35. Consiglio di amministrazione.
[1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei
ministri, e composto:
a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di
cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio,
nonché dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;
b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le
modalità vigenti per il restante personale dello Stato.
2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (13), e
successive modificazioni] (13/a).
------------------------
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
36. Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le
norme relative ai dipendenti civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non
statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per
il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito
dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o
esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di
previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.
------------------------
(giurisprudenza)
37. Dotazioni organiche.
[1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata
secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche
funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta
tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo dipendenti dello Stato o
di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per
particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B,
incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee
all'amministrazione pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le
disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato]
(13/b).
------------------------
(13/b) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, con
la decorrenza - per quanto riguarda il comma 2 - ivi indicata.
(giurisprudenza)
38. Norme per la copertura dei posti.
1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed
equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in
vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà
dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche
corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla
qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui
all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami
previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 (13), e
secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli
impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in
possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché
quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del
ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata in vigore della presente
legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno
nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento,
comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o
fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti
del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
limiti dei posti della tabella B disponibili (13/c).
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche
in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica
funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo
professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente
esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della
carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a
dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al
personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel
presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di
appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche
superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte
(13/cost).
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono
essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del
Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato
amministrativo con qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di
Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro
supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti
universitari di diritto pubblico. Tale commisione individua gli aventi
diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito
della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi
predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali,
professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del
servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso
le amministrazioni e gli enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni
previste nei commi 3 e 4 dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n.
455 (14).
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le
operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque
anni sucessivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al
personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e
terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie
interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di
partecipazione e di svolgimento del concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano
indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo
6 della legge 8 agosto 1985, n. 455 (14).
10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi
dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di
inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 (14).
11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte
alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre
amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza
ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel
numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della
legge 29 marzo, 1983, n. 93 (15), la Presidenza del Consiglio dei ministri
si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad
esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione
pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C
della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20
giugno 1984, n. 536 (15). I contingenti numerici di cui ai quadri B e C
della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle
posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla
presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori
ruolo di cui alle tabelle stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi
dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (16), ed in servizio
alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale
non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4
febbraio 1937, n. 100 (17), e successive modifiche ed integrazioni. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in
ruolo del predetto personale.
------------------------
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13/c) Vedi, anche, l'art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334, riportata alla
voce Impiegati civili dello Stato.
(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-11 dicembre 2001, n.
398 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2001, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
(14) Riportata al n. XXI.
(14) Riportata al n. XXI.
(14) Riportata al n. XXI.
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(17) Riportato al n. D/I.
39. Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni.
[1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del
Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato,
a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le
modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto
personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11
del medesimo articolo (17/a).
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni
per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento
per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975] (17/b).
------------------------
(17/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334, riportata alla
voce Impiegati civili dello Stato.
(17/b) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
Capo VI - Norme finali e finanziarie
40. Norme finali.
1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5
dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla
organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.
2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei
ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente
del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la
segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.
3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio
1924, n. 1100 (15), e successive modificazioni ed integrazioni,
riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui
alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455 (14).
5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi
di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455 (14).
------------------------
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14) Riportata al n. XXI.
(14) Riportata al n. XXI.
41. Disposizioni finanziarie.
1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge nonché
dell'articolo 8, L. 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di
quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei
ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in
lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni
1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni
per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e
1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Disciplina dell'attività di
Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e,
quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento
"Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate
tabelle, il ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri
decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle
amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi
relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun
dipendente interessato dall'inquadramento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
------------------------
Tabella A (18)
(articoli 30, 31, 32 e 38)
ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | Comandati | Esperti e |
| | In | e fuori |consiglieri|
| | ruolo | ruolo | a tempo |
| | | | parziale |
| +-----------+-----------+-----------+
| | | -+ | |
|Dirigente generale,livello| | | | |
| B e C, e qualifiche| | | | |
| equiparate. . . . . . . .| 34 * | 20 > | 104 |
|Dirigente superiore. . . .| 55 | 30 | | |
|Primo dirigente. . . . . .| 80 | 45 | | |
| | | -+ | |
| | --- | ---- | |
| Totale . . .| 169 | 95 | |
----------
[*] Di cui 4 riservati al personale dirigente dei
commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
------------------------
(18) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il D.P.C.M.
30 novembre 1995, riportato al n. LXXXII. Vedi, inoltre, l'art. 7, D.P.R.
3 luglio 1997, n. 520, riportato al n. XCI-bis.
Tabella B (18)
(articoli 30, 32, 37 e 38)
ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | Comandati | |
| | In ruolo | e fuori | Incaricati|
| | | ruolo | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | -+ | |
|Qualifiche ad esaurimento.| 31 | 15 | | |
|9ª qualifica funzionale. .| 61 | 31 | | |
|8ª qualifica funzionale. .| 123 | 62 | | |
|7ª qualifica funzionale. .| 193 | 96 | | |
|6ª qualifica funzionale. .| 282 | 145 > | 30 |
|5ª qualifica funzionale. .| 375 | 187 | | |
|4ª qualifica funzionale. .| 544 | 261 | | |
|3ª qualifica funzionale. .| 113 | 57 | | |
|2ª qualifica funzionale. .| 59 | 30 | | |
| | | -+ | |
| | ----- | ---- | |
| Totale. . .| 1.781 | 884 | |
------------------------
(18) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il D.P.C.M.
30 novembre 1995, riportato al n. LXXXII. Vedi, inoltre, l'art. 7, D.P.R.
3 luglio 1997, n. 520, riportato al n. XCI-bis.
Tabella C (18) (19)
(articoli 30, 38 e 39)
ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO
NELLE REGIONI
+--------------------------------------+-----------+-----------+
| | | Comandati |
| | In ruolo | e fuori |
| | | ruolo |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Dirigente superiore. . . . . . . . . .| 40 | 8 |
|Primo dirigente. . . . . . . . . . . .| 80 | 16 |
|Qualifiche ad esaurimento. . . . . . .| 16 | 4 |
|9ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 17 | 4 |
|8ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 34 | 6 |
|7ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 31 | 6 |
|6ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 54 | 10 |
|5ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 44 | 10 |
|4ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 70 | 10 |
|3ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 54 | 10 |
|2ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 58 | 10 |
| | ----- | ---- |
| Totale . . .| 498 | 94 |
------------------------
(18) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il D.P.C.M.
30 novembre 1995, riportato al n. LXXXII. Vedi, inoltre, l'art. 7, D.P.R.
3 luglio 1997, n. 520, riportato al n. XCI-bis.
(19) Vedi, anche, la tabella allegata al D.Lgs. 13 settembre 1991, n. 310,
riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
Agg. G.U. 28/10/2002