GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 105 DELL' 8/5/2003


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 
 Primi   elementi   in   materia   di   criteri   generali   per  la
classificazione  sismica  del  territorio  nazionale  e  di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
   Visto  il  decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  e,  in
particolare,  l'art. 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni
mantenute   allo   Stato   in   materia   di   criteri  generali  per
l'individuazione  delle  zone  sismiche ed alle norme tecniche per le
costruzioni  nelle medesime zone, nonche' l'art. 94, comma 2, lettera
u),  recante  l'attribuzione  di  funzioni alle Regioni in materia di
individuazione  delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone;
   Considerata  la  necessita',  nelle  more  dell'espletamento degli
adempimenti  previsti  dall'art.  93 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, di fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla
classificazione sismica, nonche' di predisporre norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche;
   Visto  il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in
vista   del  soddisfacimento  delle  predette  necessita',  e'  stato
costituito  un  gruppo  di lavoro incaricato di predisporre tutti gli
elementi  indispensabili  per  la  successiva  adozione di un assetto
normativo  provvisorio per la classificazione, sismica del territorio
nazionale e per la progettazione antisismica;
   Visti  gli  esiti  delle  attivita'  svolte dal predetto gruppo di
lavoro,  e  ritenuto  che  gli  stessi  corrispondano  alle  esigenze
riscontrate e possano, conseguentemente, offrire gli elementi di base
per  una  prima e transitoria disciplina della materia, anche ai fini
dei consequenziali adempimenti di competenza regionale;
   Preso   atto   delle   risultanze  delle  attivita'  svolte  dalla
Commissione  per lo studio della definizione dei criteri generali per
l'individuazione  delle  zone  sismiche,  istituita  con  decreto del
Presidente  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 17672 del
30  luglio  2002,  e  ritenuto  che  da  tali  attivita'  emerga  una
prospettiva  di  ricerca  di  particolare  rilievo,  da  sviluppare e
portare  a  completamento  con  il  concorso  ditutte  le  componenti
istituzionali  e  scientifiche interessate in vista di una successiva
disciplina organica della materia;
   Acquisita   l'intesa  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
   Acquisito  l'avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti
delle  regioni  e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si
e' espresso in conformita';
   Su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
   1.   Nelle   more   dell'espletamento  degli  adempimenti  di  cui
all'articolo  93  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e
ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui
all'articolo  94  del  medesimo decreto legislativo, sono approvati i
"Criteri  per  l'individuazione  delle  zone sismiche individuazione,
formazione  e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" di cui
all'allegato  1, nonche' le connesse "Norme tecniche per il progetto,
la   valutazione  e  l'adeguamento  sismico  degli  edifici",  "Norme
tecniche  per  progetto  sismico  dei  ponti", "Norme tecniche per il
progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" di
cui,   rispettivamente,  agli  allegati  2,  3  e  4  della  presente
ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale.
                               Art. 2.
   1.  Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri
generali  di  cui  all'allegato  1, all'individuazione, formazione ed
aggiornamento  dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 e' lasciata
facolta'  alle  singole  regioni di introdurre o meno l'obbligo della
progettazione antisismica.
   2.  Per  le  opere i cui lavori siano gia' iniziati e per le opere
pubbliche  gia' appaltate o i cui progetti siano stati gia' approvati
alla  data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi
le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.
   Per  il  completamento  degli interventi di ricostruzione in corso
continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.
   In  tutti  i  restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di
cui  al  comma  3,  la  progettazione potra' essere conforme a quanto
prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con
la possibilita', per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le
norme tecniche vigenti.
   I  documenti  di  cui  agli  allegati  1, 2, 3 e 4 potranno essere
oggetto  di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati
della   loro   sperimentazione  ed  applicazione  e  con  particolare
riferimento  agli  interventi  di  riduzione  del rischio sismico nei
centri  storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali
e scientifiche interessate.
   3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura
dei  rispettivi  proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti
allegati,  sia  degli  edifici  di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli eventi sismici
assume  rilievo  fondamentale  per le finalita' di protezione civile,
sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza  in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le
verifiche  di  cui al presente comma dovranno essere effettuate entro
cinque  anni  dalla data della presente ordinanza e riguardare in via
prioritaria  edifici  ed  opere  ubicate  nelle  zone sismiche 1 e 2,
secondo quanto definito nell'allegato 1.
   4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla
data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile
e  le  regioni  provvedono,  rispettivamente per quanto di competenza
statale   e   regionale,  ad  elaborare,  sulla  base  delle  risorse
finanziarie  disponibili,  il programma temporale delle verifiche, ad
individuare  le  tipologie degli edifici e delle opere che presentano
le  caratteristiche  di  cui  al  comma  3  ed  a fornire ai soggetti
competenti  le  necessarie  indicazioni  per  le  relative  verifiche
tecniche,  che  dovranno  stabilire  il  livello  di  adeguatezza  di
ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.
   5.   Nel  caso  di  opere  progettate  secondo  le  norme  vigenti
successivamente  al  1984  e  relative,  rispettivamente,  alla prima
categoria  per  quelle  situate in zona 1, alla seconda categoria per
quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non e'
prescritta  l'esecuzione  di  una  nuova verifica di adeguatezza alla
norma.
   6.  La  necessita'  di  adeguamento  sismico degli edifici e delle
opere   di   cui   sopra   sara'   tenuta   in  considerazione  dalle
Amministrazioni  pubbliche  nella  redazione  dei  piani triennali ed
annuali  di  cui  all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive   modifiche   ed   integrazioni,  nonche'  ai  fini  della
predisposizione   del  piano  straordinario  di  messa  in  sicurezza
antisismica  di  cui  all'art.  80, comma 21, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
                               Art. 3.
   1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  d'intesa  con le
regioni e coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove
e  realizza,  avvalendosi  anche  delle strutture scientifiche di cui
all'art.  4, programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze
volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni della
presente ordinanza.
   2.  Per  le  verifiche  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  potranno
utilizzarsi  le  risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui
all'art.  80,  comma  21,  della  legge  n.  289  del 2002, in quanto
applicabili.
   3.  Per  le  medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento
della  protezione  civile  provvedera'  ad  individuare,  sentite  le
regioni,  ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per
lo scopo.
                               Art. 4.
   1.  Al fine di assicurare la piu' agevole ed uniforme applicazione
delle  disposizioni  di  cui alla presente ordinanza, il Dipartimento
della  protezione  civile e' autorizzato a promuovere la costituzione
di  un  centro  di  formazione  e  ricerca  nel campo dell'ingegneria
sismica  e  di  una  rete  dei  laboratori  universitari operanti nel
medesimo settore.
   La  presente  ordinanza  sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
     Roma, 20 marzo 2003
                                            Il Presidente: BERLUSCONI
                                                           
Allegato 1

 Allegato da pag. 7 a pag. 145   
 
                                                           
Allegato 2

Allegato da pag. 147 a pag. 250

Allegato 3

Allegato da pag. 251 a pag. 283
                                                           
Allegato 4

Allegato da pag. 285 a pag. 293


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