GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 171 DEL 25/7/2003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 1 luglio 2003 Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Obbligo formativo - Anno 2003. IL DIRETTORE GENERALE dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, "norme in materia di promozione dell'occupazione"; Visto la legge del 17 maggio 1999, n. 144,"misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative; Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attivita' formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000 n. 257, art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'; Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003, "delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione; Acquisita l'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1. 1. Per il corrente anno 2003 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, come recepite dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, Euro 204.700.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella tabella di seguito riportata.
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                         |                |Ripartizione delle risorse
         Regioni         |15-16-17enni (a)|         in euro
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Piemonte....             |20.317          |12.981.926
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Valle d'Aosta....        |647             |413.413
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Liguria....              |4.287           |2.739.259
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Lombardia....            |52.051          |33.258.958
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Provincia autonoma di    |                |
Bolzano....              |5.938           |3.794.196
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Provincia Autonoma di    |                |
Trento....               |3.820           |2.440.860
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Veneto....               |24.875          |15.894.345
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Friuli Venezia           |                |
Giulia....               |3.382           |2.160.992
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Emilia Romagna....       |10.493          |6.704.698
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Toscana....              |10.369          |6.625.466
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Umbria....               |1.809           |1.155.894
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Marche....               |2.790           |1.782.723
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Lazio....                |15.999          |10.222.860
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Abruzzo....              |4.325           |2.763.539
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Molise....               |1.097           |700.949
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Campania....             |52.542          |33.572.690
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Puglia....               |35.908          |22.944.087
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Basilicata....           |1.979           |1.264.519
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Calabria....             |12.839          |8.203.719
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Sicilia....              |46.232          |29.540.799
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Sardegna....             |8.661           |5.534.108
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    Totale .....         |320.360         |204.700.000


    (a) Dati  ISTAT  sui  15-16-17enni  fuori dal sistema scolastico.
  2.  Puo'  essere  riservata  una  quota  fino  al 10% delle risorse
assegnate   per   le   azioni  di  sistema  collegate  all'attuazione
dell'obbligo  formativo non coperte da altri finanziamenti di origine
nazionale o comunitaria.
  3.  L'onere  di  cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2003  del  Fondo  di
rotazione  per  la  formazione  professionale  e  l'accesso  al Fondo
sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.
                               Art. 2.
  1.  Le  risorse vengono erogate alle regioni e province autonome di
Bolzano  e  Trento  in  seguito  alla  comunicazione  da  parte degli
assessorati    competenti   dell'avvio   delle   procedure   per   la
realizzazione delle attivita' formative.
  2.  Allo  scopo  di  monitorare  l'avanzamento  delle attivita' per
l'attuazione  dell'obbligo  formativo  ciascuna  regione  e provincia
autonoma  predispone  un  rapporto  annuale  di attuazione, elaborato
secondo  le  linee  guida  fissate  dal  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  in  collaborazione  con  l'ISFOL, da inviare allo
stesso  Ministero  entro  il 15 luglio di ogni anno. Il Ministero del
lavoro  e  politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro
il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla
base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.
  3. Qualora entro il 31 dicembre 2005 non venga dichiarato impegnato
dagli   assessorati   competenti  l'intero  ammontare  delle  risorse
assegnate  con  atti  amministrativi  giuridicamente  vincolanti,  il
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali procede alla revoca
delle  risorse  non  impegnate.  Tali risorse sono distribuite fra le
altre  amministrazioni regionali e delle province autonome sulla base
di  indicatori  di  performance  da  concordare  con il coordinamento
tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni.
    Roma, 1° luglio 2003
                                    Il direttore generale: Bulgarelli


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