GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 175 DEL 30/7/2003
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE
DISPOSIZIONE 16 luglio 2003
Regolamento di disciplina della mobilita' con le universita' del
personale di ricerca.
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381;
Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 400 in
data 10 dicembre 2002, relativa all'adozione del regolamento di
disciplina della mobilita' con le universita' del personale di
ricerca dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale;
Viste le note prot. n. 8/16196/D.XI.42 del 31 marzo 2003 del
Ministero della difesa e prot. n. N1 2213 del 1° luglio 2003 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono
rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal Consiglio
direttivo nella seduta del 10 dicembre 2002;
Dispone:
E' emanato l'unito regolamento di disciplina della mobilita' con le
universita' del personale di ricerca dell'Istituto nazionale per
studi ed esperienze di architettura navale.
La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge
9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 16 luglio 2003
Il presidente: Pisi
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MOBILITA' CON LE UNIVERSITA' DEL
PERSONALE DI RICERCA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED
ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.
Art. 1.
Mobilita' del personale
1. II presente regolamento disciplina l'applicazione delle
disposizioni in materia di mobilita' temporanea del personale di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, estese
all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN) dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381.
Art. 2.
Contratti d'insegnamento universitario
1. Le universita' possono attribuire per contratto, stipulato ai
sensi della legislazione vigente, corsi ufficiali o integrativi di
insegnamento ai ricercatori e ai tecnologi dell'INSEAN. Gli statuti
delle universita' determinano le modalita' attraverso le quali i
predetti ricercatori e tecnologi partecipano, per Ia durata del
contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle
attivita' didattiche e scientifiche.
Art. 3.
Convenzioni con le universita'
1. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono
svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca e
tecnologica presso l'INSEAN.
2. I ricercatori e i tecnologi dell'INSEAN possono essere
autorizzati per periodi predeterminati a svolgere attivita' di
ricerca e tecnologica presso gli istituti scientifici delle
universita'.
3. Al fine di disciplinare l'associazione di ricercatori e
professori universitari presso l'INSEAN, nonche' l'associazione di
ricercatori e tecnologi dell'INSEAN presso gli istituti scientifici
delle universita', di cui ai commi 1 e 2, l'INSEAN stipula, con atto
del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo,
convenzioni con le singole universita'.
4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 sono disciplinate le
procedure di associazione, che comprendono anche la possibilita' di
una retribuzione a carico del bilancio dell'INSEAN, anche in
corrispondenza dell'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici
che gli organi delle universita' dispongano per tali ricercatori e
professori, nonche' di una retribuzione a carico dell'universita' per
i ricercatori e tecnologi dell'INSEAN. I compensi di cui al presente
comma sono disposti nel rispetto della disciplina delle disposizioni
di legge e dei contratti collettivi di lavoro.
5. Gli atti con i quali sono disposte le associazioni sono
adottati dal direttore generale nel rispetto delle convenzioni. Tali
atti definiscono l'attivita' di ricerca e tecnologica da svolgere, la
durata della associazione e il relativo impegno di tempo, nonche' la
retribuzione del personale di cui al comma 1, ove prevista.
Art. 4.
Convenzioni con altri enti
1. Al fine di disciplinare la associazione di ricercatori e
tecnologi dipendenti da altri enti di ricerca, pubblici e privati,
l'INSEAN stipula, con atto del presidente, previa deliberazione del
Consiglio direttivo, convenzioni con gli enti interessati.
2. Alla associazione di ricercatori e tecnologi di cui al comma 1
si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 3.