GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 175 DEL 30/7/2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 318
Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei
settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta
tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2
della legge 11 maggio 1999, n. 140.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, che agli articoli 1 e 2
prevede interventi a favore del settore aeronautico e dei programmi
duali dei settori aerospaziale ed elettronico;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n.
140 del 1999, il quale prevede che gli interventi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), siano disciplinati da apposito regolamento;
Considerata la necessita' di dare organica attuazione agli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
11 maggio 1999, n. 140;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e l'articolo 1
della legge 24 novembre 1977, n. 801;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visti gli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 6 giugno e del 30 agosto 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Settori di intervento
1. Il Ministero delle attivita' produttive, al fine di promuovere
il rafforzamento delle capacita' e delle competenze del Paese nel
campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, effettua,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio
1999, n. 140, interventi riguardanti la realizzazione, da parte di
imprese industriali italiane anche eventualmente nell'ambito di
collaborazioni internazionali, di progetti e programmi relativi ai
settori aeronautico, spaziale, e dei prodotti elettronici comportanti
lo sviluppo di tecnologie innovative, funzionali principalmente alla
sicurezza nazionale, denominate tecnologie sensibili.
2. Le tecnologie sensibili per le quali e' ritenuto opportuno lo
sviluppo da parte dell'industria nazionale operante nei settori di
cui al comma 1 sono individuate, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
della difesa e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentito il Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco delle
dette tecnologie viene aggiornato periodicamente, in base alle
esigenze, con la stessa procedura.
3. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3,
possono prendere visione dell'elenco delle tecnologie di cui al comma
2 presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita' del Ministero delle attivita' produttive.
Art. 2.
Coordinamento degli interventi
1. Il Ministro delle attivita' produttive, periodicamente,
nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 3 marzo 2001, n. 165, adotta, d'intesa con il Ministro
della difesa, gli indirizzi politico-amministrativi per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 1, determinando gli obiettivi
specifici, i piani ed i criteri di gestione, in modo anche da
assicurare la compatibilita' con gli obiettivi stessi delle
acquisizioni all'estero di prodotti che utilizzano tecnologie incluse
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per assicurare il coordinamento e la razionale applicazione
degli interventi di cui all'articolo 1 e' costituito un Comitato
presieduto dal Ministro delle attivita' produttive o da un suo
delegato e composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente
di elevata specializzazione, nell'ambito di rispettiva competenza,
per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle
finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti,
dei dipartimenti per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e per le imprese e per
l'internazionalizzazione del Ministero delle attivita' produttive, in
relazione alle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e dell'Agenzia spaziale italiana su indicazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
da tre esperti scelti tra personalita' di alta qualificazione ed
esperienza nei settori spaziale, aeronautico o meccanico,
elettronico. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro delle
attivita' produttive e dura in carica tre anni; i componenti possono
essere confermati.
3. All'atto di accettazione dell'incarico gli esperti chiamati a
far parte del Comitato di cui al comma 2 si impegnano, per il periodo
di partecipazione al Comitato e per i dodici mesi successivi, a non
avere rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione
continuativa con imprese ed organizzazioni di settori comunque
interessati agli interventi di cui al presente regolamento, nonche'
ad essere componenti di organi sociali delle stesse imprese od
organizzazioni.
4. Il compenso spettante agli esperti del Comitato di cui al comma
2 e' determinato con successivo decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti
previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
5. Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua costituzione,
provvede ad emanare il regolamento contenente i criteri e le
modalita' del suo funzionamento. La Direzione generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita' provvede alla segreteria del
Comitato.
Art. 3.
Destinatari degli interventi
1. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 1 le
imprese costituite ed operanti in Italia che:
a) sono in possesso di abilitazione complessiva di sicurezza in
relazione alle finalita' di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n.
1161, e alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;
b) hanno ottenuto la certificazione del sistema qualita' azienda
ISO 9001 e sono titolari della certificazione AQAP corrispondente
alla relativa categoria merceologica;
c) hanno come attivita' principale la costruzione di:
1) aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici;
2) sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale,
stazioni di terra, equipaggiamenti e materiali spaziali;
3) sistemi ed apparati elettronici ad alta tecnologia per
applicazioni nel campo degli equipaggiamenti avionici, terrestri e
navali.
2. Sono considerate imprese con attivita' principale nei settori di
cui al comma 1 le imprese il cui fatturato medio nei tre esercizi
precedenti la domanda e' dovuto per oltre il 50% alle attivita' di
cui alla lettera c) del comma 1.
3. Per i rami d'azienda istituiti con apposita deliberazione che
attribuisca agli stessi autonomia organizzativa ed economica con
contabilita' gestionale autonoma, la sussistenza del requisito di cui
al comma 2 e' verificata nell'ambito delle relative contabilita'
gestionali autonome, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata
dal presidente del collegio sindacale o, qualora non esista collegio
sindacale, dal rappresentante legale. Nei casi di costituzione di
imprese per scorporo, si considera il fatturato risultante dai
bilanci delle imprese o rami d'azienda scorporanti.
Art. 4.
Attivita' ammesse agli interventi
del Ministero delle attivita' produttive
1. Sono ammessi agli interventi del Ministero delle attivita'
produttive i progetti ed i programmi realizzati, per almeno i due
terzi nel territorio nazionale, da parte delle imprese di cui
all'articolo 3 e finalizzati a prodotti nuovi o che presentano un
significativo e sostanziale miglioramento di prodotti esistenti.
2. Gli interventi sono consentiti solo per esecuzione di studi,
progettazioni, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi,
industrializzazione, ivi comprese le prove fino alla verifica sul
campo della operativita' della pre-serie industrializzata.
3. Gli interventi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con
quelli eventuali operati in relazione alle stesse attivita' sulla
base di normative agevolative nazionali e comunitarie. Gli interventi
possono essere concessi per ulteriori fasi o attivita' di programma
anche ad imprese che sono state gia' ammesse, per le fasi iniziali,
agli interventi previsti da altre normative agevolative nazionali e
comunitarie.
4. I progetti e programmi non possono comunque essere ammessi agli
interventi se le attivita' sono subcommesse per oltre il 25% a
soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea.
5. Non sono ammessi interventi nel caso in cui le attivita' sono
svolte su commessa diretta di terzi, senza onere per l'impresa.
6. Per i progetti e programmi realizzati in collaborazione
internazionale, gli interventi sono commisurati alla quota di
partecipazione dell'industria nazionale.
7. Nel caso in cui le attivita' di cui al comma 2 sono state
avviate anteriormente alla data di presentazione della domanda, sono
ammessi agli interventi le attivita' effettuate successivamente a
tale data, purche' queste ultime abbiano costi non inferiori al 70%
dei costi totali. In via transitoria, in relazione alla fase iniziale
di applicazione della legge 11 maggio 1999, n. 140, limitatamente
alle domande presentate entro sessanta giorni dalla approvazione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, sono ammissibili agli
interventi anche le attivita' effettuate prima della data di
presentazione purche' successive alla data di entrata in vigore della
citata legge n. 140 del 1999. I progetti e programmi non avviati
anteriormente, devono essere avviati entro sei mesi dalla data del
provvedimento di ammissione agli interventi.
Art. 5.
Criteri di preminenza
1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono
considerati preminenti, nell'ambito dei progetti e programmi di cui
all'articolo 1, i progetti volti a conseguire:
a) un rilevante accrescimento dell'autonomia del Paese nelle
tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale, attraverso sviluppi
significativamente innovativi;
b) il rafforzamento della collaborazione tra industria e
comunita' scientifica nazionale per la partecipazione di questa alla
realizzazione di elementi qualificanti dei progetti o programmi;
c) l'incremento delle capacita' di gestione di sistemi integrati,
preferibilmente a livello di architettura di grandi sistemi;
d) l'allineamento allo stato dell'arte nelle tecnologie
fondamentali e l'acquisizione di posizione di eccellenza in settori
specialistici;
e) lo sviluppo di una qualificata componente di piccole e medie
imprese ad alta tecnologia e la crescita dimensionale di tali
imprese;
f) il consolidamento e l'incremento dei volumi di occupazione
qualificata con particolare riferimento alle strutture industriali
esistenti in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino
industriale;
g) lo sviluppo, con ruolo adeguato, dell'inserimento delle
imprese nazionali nelle collaborazioni internazionali, promuovendo
principalmente quelle relative ad intese nell'ambito dell'Unione
europea;
h) la presenza significativa di piccole e medie imprese in aree
puntuali di eccellenza.
2. I progetti e programmi di cui all'articolo 1 sono considerati di
livello "elevato" o "medio", se in possesso rispettivamente di almeno
sei o quattro dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 6.
Contenuti, misura e modalita' degli interventi
1. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, sono
concessi finanziamenti nella misura del 70% e 60% dei costi, in
rapporto rispettivamente al livello "elevato" e "medio" del progetto
o programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
per i progetti e programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo
o colpite da declino industriale la misura dell'intervento e' elevata
rispettivamente al 75% e 65%.
2. I costi ammissibili sono calcolati tenendo conto del costo del
lavoro relativo alla realizzazione del progetto o programma, del
costo di acquisto dei materiali, delle attrezzature di laboratorio e
di officina di uso esclusivo del progetto o programma, di tutti gli
altri costi diretti di origine esterna e delle spese generali
direttamente imputabili. Nel caso di partecipazione a collaborazioni
internazionali sono altresi' considerati ammissibili i costi a carico
delle imprese italiane a fronte delle attivita' comuni di programma
per la quota di loro pertinenza, incluse le spese iniziali per la
partecipazione al programma, in misura comunque non superiore al 20%
dei costi totali del progetto o programma. Sono esclusi i costi di
acquisizione di immobili, impianti generali, mobili ed arredi e delle
attivita' subcommesse all'estero.
3. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, il Ministero
delle attivita' produttive, per i progetti o programmi utilmente
valutati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, puo' assumere impegni
pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento, comprensive di
capitale ed interessi, dei mutui stipulati dalle imprese con istituti
di credito per un importo pari a quello dei finanziamenti di cui allo
stesso comma 1. Le rate di ammortamento sono corrisposte direttamente
dal Ministero agli istituti mutuanti.
4. Su richiesta delle imprese interessate, il Ministero delle
attivita' produttive, in luogo degli interventi di cui ai commi 1 e
3, puo' concedere, in relazione a mutui stipulati dalle imprese
stesse per un periodo non superiore ai quindici anni fino a
concorrenza dei costi ammissibili, l'erogazione di contributi in
conto interessi nella misura massima del tasso fisso da applicare sui
mutui pubblici quindicennali, a carico degli enti locali in vigore
alla data del provvedimento di ammissione.
Art. 7.
Procedura
1. Le imprese interessate, per ottenere gli interventi di cui
all'articolo 1, presentano domanda alla Direzione generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita'
produttive, di seguito denominata la Direzione generale, indicando in
particolare:
a) l'oggetto del progetto o programma;
b) le tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, interessate dal
progetto o programma ed i risultati tecnologici previsti;
c) i prevedibili impieghi anche duali;
d) il fabbisogno finanziario;
e) la localizzazione delle attivita', gli effetti sui livelli e
la qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle
aree di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), gli eventuali
effetti indotti sulle altre imprese nazionali del settore, con
particolare riferimento alle attivita' oggetto del programma
destinate ad essere svolte da piccole e medie imprese;
f) i tempi di attuazione;
g) le condizioni e modi di partecipazione all'eventuale
collaborazione internazionale;
h) gli eventuali benefici concessi gia' in relazione alle stesse
attivita' in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
i) gli interventi richiesti.
2. La domanda deve, altresi', comprendere l'impegno, a firma del
legale rappresentante dell'azienda, a non produrre o
commercializzare, entro i primi cinque anni dall'adozione del
provvedimento di ammissione di cui all'articolo 7, comma 7, i
prodotti basati sui risultati del progetto o programma salvo che il
Ministro delle attivita' produttive, previo parere del Comitato di
cui all'articolo 2, autorizzi la produzione e la commercializzazione
di tali prodotti in considerazione della loro funzionalita' alle
esigenze della sicurezza nazionale nel rispetto delle vigenti
normative sulle esportazioni vincolate a licenza. Nel caso in cui la
Direzione generale eserciti la facolta' di frazionamento di cui al
comma 4, il termine ha decorrenza dalla data della valutazione
relativa alla prima frazione di progetto o programma. L'impegno non
riguarda le produzioni di cui all'articolo 11, comma 2, ed
all'articolo 12, comma 1.
3. La domanda deve essere redatta in duplice copia in conformita'
ai modelli di cui all'allegato A e corredata della documentazione ivi
indicata. Nelle domande le imprese possono esprimere la
disponibilita' ad ottenere, in alternativa agli interventi previsti
all'articolo 6, comma 1, gli interventi di cui al comma 3 ovvero al
comma 4 dello stesso articolo 6. In tale caso le imprese forniranno,
successivamente, gli elementi relativi alle intese preliminari
raggiunte con gli istituti di credito.
4. La Direzione generale ha facolta' di chiedere all'impresa ogni
dato, notizia e documentazione integrativa addizionale ritenuta
necessaria per l'esame della domanda, nonche' una relazione in ordine
ai principali aspetti del progetto o programma predisposta da un
esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura
dell'impresa stessa nonche' convocare per audizioni rappresentanti
dell'impresa, assistiti da eventuali esperti. La Direzione generale
verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' e anche in
considerazione delle esigenze di controllo sull'andamento della
realizzazione del progetto o programma, puo' frazionare il periodo di
riferimento delle attivita' da ammettere a finanziamento,
eventualmente sentita l'impresa.
5. Le domande pervenute alla Direzione generale sono sottoposte
all'esame del Comitato di cui all'articolo 2, che verifica in
particolare la sussistenza dei requisiti di preminenza del progetto o
programma in base ai criteri di cui all'articolo 5 ed esprime la
valutazione circa il livello "elevato" o "medio" dello stesso
progetto o programma.
6. Le risultanze istruttorie delle istanze di finanziamento devono
essere poste a disposizione dei componenti del comitato, per l'esame,
almeno trenta giorni prima della riunione.
7. Sulla base del parere del Comitato, il titolare della Direzione
generale emana, entro sessanta giorni dal parere stesso, il
provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto o
programma valutato di livello "elevato" o "medio", definendo in
particolare:
a) l'ammontare dei costi ammissibili;
b) gli interventi;
c) le modalita' delle erogazioni.
8. Il provvedimento e' comunicato entro quindici giorni dalla
Direzione generale all'impresa interessata, che lo restituisce
corredato della firma del legale rappresentante per accettazione.
9. In attesa dell'integrazione e aggiornamento da parte del
Ministero delle attivita' produttive del provvedimento di attuazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del
procedimento e' fissato in 200 giorni dalla data di ricevimento della
domanda. Il termine si intende sospeso in caso di richiesta di
elementi istruttori ai sensi del comma 4.
10. Nei casi in cui il Ministero delle attivita' produttive intenda
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 6, comma 3, ovvero
accogliere la richiesta dell'impresa di cui all'articolo 6, comma 4,
prima dell'adozione del provvedimento di ammissione agli interventi
l'impresa e' invitata a stipulare il mutuo con l'Istituto bancario.
Art. 8.
Erogazioni
1. I finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati in base a
rendiconti consuntivi riguardanti gli anni solari. Il primo
rendiconto riguardera' le attivita' e i costi sostenuti fino al
termine del primo anno solare successivo alla accettazione del
provvedimento di cui all'articolo 7, comma 8.
2. I rendiconti consuntivi sono presentati dall'impresa alla
Direzione generale entro novanta giorni dalla data di chiusura del
periodo di riferimento, con domanda di erogazione redatta in
conformita' al modello riportato nell'allegato D, corredati da un
rapporto dettagliato sulle attivita' svolte e sullo stato del
programma, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e,
qualora esista il collegio sindacale, dal presidente del collegio
stesso. Nel caso in cui in fase di istruttoria il Ministero si sia
avvalso della facolta' di richiedere all'impresa una relazione in
ordine ai principali aspetti del progetto o programma, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, i rendiconti dovranno essere altresi'
corredati da una dettagliata relazione tecnica predisposta da un
esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura
dell'impresa.
3. Le erogazioni sono effettuate sino all'80 % dell'importo
previsto dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, entro
trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi, in base
all'esame della documentazione di cui al comma 2. Il termine predetto
viene sospeso nel caso in cui la Direzione generale rilevi
l'incompletezza della documentazione ricevuta e richieda
l'integrazione della documentazione stessa. L'erogazione a saldo del
residuo 20% e' disposta dalla Direzione generale sulla base delle
risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione di cui
all'articolo 9, comma 1, entro trenta giorni dal completamento degli
stessi.
4. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3,
l'istituto di credito eroga i mutui all'impresa in base ai
provvedimenti ministeriali emessi sulla base dei rendiconti
consuntivi presentati dall'impresa stessa.
5. I contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, comma 4,
sono erogati in correlazione all'esposizione media nell'anno solare
nei confronti dell'istituto mutuante, idoneamente documentata
dall'impresa.
Art. 9.
Accertamenti
1. Con decreto del direttore della Direzione generale e' nominata,
per lo svolgimento degli accertamenti tecnici ed amministrativi
concernenti la realizzazione di ciascuno dei progetti o programmi
ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, una commissione
composta da cinque componenti, di cui uno, con funzioni di
presidente, scelto tra i dirigenti in servizio presso la Direzione
generale e gli altri quattro, di cui due scelti dal Ministero delle
attivita' produttive muniti di laurea di indirizzo tecnico o
amministrativo e due designati dal Ministero della difesa muniti di
laurea in ingegneria aeronautica o meccanica o elettronica. Di detta
commissione non possono far parte i componenti del Comitato di cui
all'articolo 2, comma 2. La commissione ha l'incarico di verificare
la rispondenza del progetto o programma realizzato al progetto o
programma approvato con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma
7, nonche' l'effettivita' della spesa e la coerenza della stessa con
le destinazioni del progetto o programma. Con successivo decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene determinato il compenso ai
componenti non facenti parte del personale dell'Amministrazione.
All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti
dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
Art. 10.
Variazioni e misure di garanzia
1. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o del
singolo progetto, i modi, i costi ed i tempi di realizzazione sono
tempestivamente comunicate dall'impresa alla Direzione generale con
adeguata motivazione. La Direzione generale, sulla base di parere del
Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, verifica se le suddette
variazioni incidano negativamente sulla validita' complessiva del
progetto o programma e siano tali da modificarne la valutazione.
2. Nel caso in cui, pur tenendo conto delle variazioni, il
programma o progetto mantenga, ai sensi dell'articolo 7, la
valutazione di livello "elevato" o "medio", il provvedimento di
ammissione agli interventi e' confermato con le modifiche necessarie.
3. Nel caso in cui, a seguito delle variazioni, le attivita' del
progetto o programma ancora da svolgersi non siano valutate utili ai
fini della conferma dell'ammissione agli interventi di cui
all'articolo 7, comma 7, il titolare della Direzione generale emana
il provvedimento di interruzione degli interventi. Qualora in questo
caso, le variazioni siano determinate da gravi inadempienze
dell'impresa che pregiudichino il perseguimento degli obiettivi
previsti nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, il
direttore generale puo' revocare parzialmente o totalmente i
benefici, con l'applicazione di penali commisurate alla gravita'
dell'inadempienza riscontrata in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123.
4. Nel caso in cui sono accertate variazioni significative non
comunicate dall'impresa, in attesa della nuova valutazione e dei
provvedimenti conseguenti, la Direzione generale puo'
cautelativamente decidere la sospensione dei benefici.
5. Ove, nel corso dell'attuazione del progetto o del programma, i
fabbisogni ammissibili risultino superiori a quelli previsti e
l'impresa richiedesse l'estensione dei benefici deliberati ai
maggiori fabbisogni, si applica la procedura di cui all'articolo 7.
Art. 11.
Acquisizione del progetto
o programma da parte dell'Amministrazione
1. Entro un anno dal completamento del progetto o programma, il
Ministro delle attivita' produttive, qualora, sulla base di
valutazione del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, ritenga lo
stesso progetto o programma strategico per il consolidamento o lo
sviluppo della base di competenze e tecnologie necessaria per la
sicurezza nazionale, puo' promuovere, sentito il Ministero della
difesa, l'acquisizione della proprieta' del progetto o programma
stesso al patrimonio dello Stato, con la procedura di cui
all'articolo 61 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiornato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338. In tale caso l'indennita' spettante all'impresa viene
determinata, tenuto conto del consuntivo finale approvato, con la
procedura prevista dall'articolo 63 del citato regio decreto n. 1127
del 1939, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica
n. 338 del 1979. Gli interventi precedentemente effettuati ai sensi
dell'articolo 6, verranno imputati a valere su detta indennita'.
2. Per le produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi
acquisiti al patrimonio dello Stato ai sensi del comma 1, le
amministrazioni e agenzie pubbliche interessate alle produzioni
stesse sono tenute, a parita' di condizioni offerte da altre imprese,
da accertarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad
affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha realizzato il
progetto o programma.
3. Nel caso in cui, non essendo intervenuto l'esercizio della
facolta' di cui al comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche
acquistino produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi,
il prezzo di acquisto e' definito tenendo conto dei finanziamenti
erogati all'impresa a parziale copertura dei costi non ricorrenti del
medesimo progetto o programma.
Art. 12.
Vendita dei prodotti basati sui progetti o programmi
1. I prodotti basati sui risultati di progetto o programma
acquisito al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma
1, possono essere realizzati e commercializzati dall'impresa
realizzatrice del progetto o programma stesso in base a licenza
concessa con provvedimento della Direzione generale. L'esportazione
di tali prodotti resta in ogni caso disciplinata dalle vigenti
disposizioni in materia di commercio dei materiali di armamento e dei
materiali a duplice uso.
2. Nel caso di vendita di prodotti connessi a progetto o programma
ammesso agli interventi di cui all'articolo 4 ovvero acquisito dallo
Stato a sensi dell'articolo 11, le imprese sono tenute in
concomitanza con l'avvio delle vendite a pagare all'erario le somme
definite con una apposita convenzione tra la Direzione generale e
l'impresa. Le dette somme sono fissate tenendo conto della
documentata previsione di vendite che l'impresa presenta alla
Direzione generale. Nella stessa convenzione e' anche disciplinata
l'eventuale concessione all'impresa dell'utilizzo di attrezzature di
produzione.
Art. 13.
Interventi relativi all'utilizzo industriale
e commerciale dei progetti o programmi
1. Nel caso in cui, nella commercializzazione dei risultati dei
progetti e programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6,
le imprese industriali, al fine di concedere, sotto qualunque forma
diretta o indiretta, dilazioni nei pagamenti ai clienti finali dei
prodotti, ricorrano ad istituti di credito, la Direzione generale
puo' concedere a favore delle imprese stesse, contributi in conto
interessi sui finanziamenti erogati, a tassi di mercato, dai suddetti
istituti di credito per un periodo massimo di dieci anni.
2. I contributi sono determinati nella misura dell'80% e del 70%
del tasso fisso massimo da applicare sui mutui pubblici decennali a
carico degli Enti locali in vigore alla data del provvedimento di
ammissione, in rapporto rispettivamente al livello "elevato" e
"medio" del programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7,
comma 5; per i programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o
colpite da declino industriale la misura in questione e' elevata
rispettivamente all'85% e al 75%. La misura del finanziamento da
considerare per la determinazione dei contributi e' individuata sulla
base di quanto previsto dalla delibera dell'istituto o istituti di
credito; essa non puo' comunque superare il 90% del valore massimo
previsto del circolante di programma, calcolato considerando scorte,
lavori in corso e finanziamento in qualunque forma dei clienti. Il
finanziamento potra' essere erogato anche in un'unica soluzione
all'atto della stipula del contratto.
3. Le imprese interessate ad ottenere gli interventi di cui al
comma 1, presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia
redatta in conformita' ai modelli di cui all'allegato B e corredata
della documentazione ivi indicata.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi
da 4 a 9, all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 10.
Art. 14.
Partecipazione a societa' di realizzazione
ed esercizio di sistemi applicativi
1. La Direzione generale, anche in funzione di interscambi di
tecnologie, puo' concedere alle imprese industriali dei settori di
cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge 11 maggio 1999,
n. 140, in possesso dei requisiti dell'articolo 3, complessivamente
in misura non superiore al 20% delle disponibilita', finanziamenti
per l'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio di
societa' finalizzate alla realizzazione ed esercizio di sistemi
applicativi nei detti settori. Tali societa' possono essere anche di
diritto estero purche' costituite in Paesi aderenti ad intese
concernenti i materiali di armamento e a tecnologia sensibile
sottoscritte dallo Stato italiano per dare efficacia ai controlli
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89. I
finanziamenti sono concessi per un periodo non superiore a quindici
anni ad un tasso pari al 20% del tasso fisso da applicare sui mutui
quindicennali a carico degli enti locali in vigore alla data del
provvedimento di concessione e sono restituiti con versamento sul
capitolo 3597 dello stato di previsione delle entrate, voce Ministero
delle attivita' produttive, in rate semestrali posticipate con
decorrenza dal sesto anno dall'avvio dell'intervento.
2. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, la Direzione
generale puo' assumere gli impegni pluriennali di cui all'articolo 6,
comma 3.
3. Le imprese interessate agli interventi di cui al comma 1
presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta
in conformita' ai modelli di cui all'allegato C e corredata della
documentazione ivi indicata.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1 si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi
da 4 a 9, all'articolo 8, commi 1, 2 e 4 e all'articolo 10.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 372
Allegato A
(previsto dall'art. 7, comma 3)
SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 2,
COMMA 3, LETTERA A), DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, n. 140
Al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale dello sviluppo
produttivo
e della competitivita'
La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa
della impresa richiedente), chiede che le attivita' di esecuzione di
studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e
prototipi ed industrializzazione (specificare) riguardanti il
progetto o programma siano ammesse ai benefici previsti dall'art. 2,
comma 3, lettera a), della legge n. 140 del 1999.
(Eventuale) - Si esprime la disponibilita' ad ottenere, in
alternativa agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del
regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli
interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso regolamento.
(Eventuale) - Si richiedono, in luogo degli interventi di cui
all'art. 6, comma 1, del regolamento per l'applicazione della
suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 6, comma 4, dello
stesso regolamento.
Si assume l'impegno ad astenersi dalla commercializzazione dei
risultati del progetto o programma, nei termini e nei limiti previsti
dall'art. 7, comma 2 del citato regolamento.
Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette
attivita' richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici
nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni
richieste e/o ottenute).
Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:
a) notizie dell'azienda;
b) descrizione delle attivita' del progetto o programma;
c) previsioni dei costi delle attivita'.
Le persone con le quali potranno essere presi contatti per
chiarimenti ed integrazioni sono: (nome, qualifiche, indirizzo e
recapiti di telefono e fax).
Firma
a) Notizie sull'azienda.
Ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa,
estremi di iscrizione alla C.C.I.A., capitale sociale (e sua
ripartizione).
Cenni sulle principali vicende dell'azienda, principali attivita',
organizzazione e struttura, insediamenti produttivi, organici (degli
ultimi tre esercizi), principali partecipazioni, fatturato ed
esportazioni (degli ultimi tre anni), investimenti (degli ultimi tre
anni).
Notizie del settore, previsioni di attivita' aziendali.
Bilanci degli ultimi tre esercizi.
b) Descrizione delle attivita' di programma.
Finalita' ed oggetto del programma, con specificazione delle
tecnologie interessate al progetto o programma e risultati
tecnologici attesi.
Impieghi previsti.
Condizioni e modalita' dell'eventuale partecipazione a
collaborazione internazionale.
Descrizione delle attivita'.
Luoghi di svolgimento delle attivita'.
Previsioni della tempistica di attuazione.
Previsione degli impatti sull'occupazione e sull'indotto.
c) Previsioni dei costi delle attivita' di esecuzione di studi,
progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi,
prove ed industrializzazione (a valori correnti).
c.1) Costi delle attivita' per tipo di costo:
costo del lavoro;
materiali;
attrezzature specifiche;
altri costi;
attivita' e spese comuni;
imprevisti (-20%).
Totale.
c.2) Costi delle attivita' per tipo di attivita':
definizione sviluppo e prove;
prototipi e industrializzazione;
attivita' e spese comuni;
imprevisti (-20%).
Totale.
Con dettaglio per ciascuna tipologia di attivita' delle previsioni
di costo per tipo di costo.
Allegato B
(previsto dall'art. 13, comma 3)
SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL'Art. 2,
COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, n. 140
Al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale dello sviluppo
produttivo e della competitivita'
La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa
della impresa richiedente), chiede che le attivita' per utilizzo
industriale e commerciale riguardanti il progetto o programma siano
ammesse ai benefici previsti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera
b), della legge n. 140 del 1999.
Si precisa che in funzione delle dette attivita' e' stata ottenuta
la delibera da parte di (indicare l'istituto o gli istituti bancari)
di un finanziamento finalizzato per un ammontare di , pari al
........... % del circolante massimo previsto per il programma di
produzione e commercializzazione, che avra' durata di
Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette
operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici
nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni
richieste e/o ottenute).
Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:
a) notizie sull'azienda;
b) descrizione delle attivita' di utilizzo industriale e
commerciale;
c) previsioni del fabbisogno finanziario per le attivita' di
utilizzo industriale e commerciale di programma;
d) copia della delibera dello (o degli) istituti di credito.
Le persone con le quali potranno essere presi contatti per
chiarimenti ed integrazioni sono: (nome, qualifiche, indirizzo e
recapiti di telefono e fax).
Firma
Per la documentazione si utilizzano, ove possibile gli schemi di
cui all'allegato A.
Allegato C
(previsto dall'art. 14, comma 3)
SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL'Art. 2,
COMMA 3, LETTERA C), DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, n. 140
Al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale dello sviluppo
produttivo e della competitivita'
La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa
della impresa richiedente), chiede che le operazioni di acquisizione
di partecipazioni al capitale di rischio della societa' , siano
ammesse ai benefici previsti dall'art. 2, comma 3, lettera c), della
legge n. 140 del 1999.
(Eventuale) - Si esprime la disponibilita' ad ottenere, in
alternativa agli interventi di cui all'art. 14, comma 1, del
regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli
interventi di cui all'art. 14, comma 2, dello stesso regolamento.
Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette
operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici
nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni
richieste e/o ottenute).
Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:
a) notizie dell'azienda;
b) descrizione delle attivita' della societa' interessata e delle
operazioni di investimento finanziario;
c) previsioni del fabbisogno per l'investimento finanziario.
Le persone con le quali potranno essere presi contatti per
chiarimenti ed integrazioni sono: (nome, qualifiche, indirizzo e
recapiti di telefono e fax).
Firma
a) Notizie sull'azienda.
Si utilizza lo schema di cui all'allegato A.
b) Descrizione delle attivita'.
Descrizione delle attivita' della societa' e delle relative
previsioni di risultati.
Descrizione dei riflessi industriali della societa' sull'azienda
richiedente.
Descrizione delle operazioni di investimento finanziario.
| | Contenuti e tempistica delle operazioni
| | Previsioni di ritorno finanziario delle operazioni
c) Previsioni del fabbisogno per l'investimento finanziario (a valori
correnti).
Allegato D
(previsto dall'art. 8, comma 2)
SCHEMA DI DOMANDA PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'Art.
6, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO
Al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale dello sviluppo
produttivo e della competitivita'
La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa
della impresa richiedente), con riferimento al progetto o programma
ammesso con provvedimento del ai benefici previsti dall'art. 2, comma
3, lettera a), della legge n. 140 del 1999, chiede l'erogazione del
finanziamento relativo alle attivita' effettuate nel periodo dal al
Si allega la seguente documentazione:
1) consuntivo relativo al periodo , costituito da:
1.a) prospetto riepilogativo dei costi sostenuti nel periodo,
sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del collegio
sindacale (qualora esista);
1.b) dettagliata relazione, sottoscritta dal legale
rappresentante della societa', illustrativa delle attivita' svolte e
dello stato di avanzamento del progetto o programma con particolare
riferimento agli obiettivi anche parziali conseguiti, che evidenzia,
indicandone le motivazioni, gli eventuali scostamenti rispetto a
quanto previsto nel progetto o programma ammesso ai benefici;
1.c) elenchi delle fatture ed altri titoli di spesa,
evidenzianti gli importi pagati, al netto dell'IVA, corredati da una
dichiarazione sostitutiva di notorieta' del legale rappresentante
della societa' attestante la conformita' ai documenti originali;
2) certificazione antimafia ai sensi della legge n. 575 del 1965
e successive modifiche ed integrazioni;
3) indicazione delle coordinate bancarie per l'effettuazione
degli accrediti:
4) (eventuale in relazione a quanto previsto dall'art. 8, com;ma
2, del regolamento applicativo) - relazione tecnica di esperto
qualificato, esterno alla societa', che attesta gli obiettivi
conseguiti e la pertinenza, l'ammissibilita' e la congruita' delle
attivita' svolte e dei costi del progetto o programma nel periodo di
riferimento, posti a confronto con il progetto o programma ammesso ai
benefici.
Firma