GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 163 DEL 16/7/2003
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 3 luglio 2003
Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle
sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000. (Deliberazione n.
2/DEL/2003).
LA CORTE DEl CONTI
a sezioni riunite
Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286;
Visto l'art. 7, commi 7, 8 e 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Ritenuto doversi apportare alcune modifiche al regolamento per
l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti
approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000, al
fine di adeguare le sue disposizioni alla citata legge n. 131 del
2003;
Visti i pareri del consiglio di presidenza, in data 24-25 giugno
2003, e del consiglio di amministrazione, in data 13 giugno 2003;
Delibera:
Art. 1.
Modifiche al regolamento approvato con deliberazione delle sezioni
riunite n. 14/DEL/2000
1. Al regolamento approvato con deliberazione delle sezioni riunite
n. 14/DEL/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 2, le parole "sezione autonomie" sono
sostituite dalle altre "sezione delle autonomie";
b) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Sezione delle
autonomie). - 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la
sezione delle autonomie, espressione delle sezioni regionali di
controllo di cui all'art. 2, riferisce al Parlamento, almeno una
volta l'anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e
locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da
parte di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, in
relazione al patto di stabilita' interno e ai vincoli che derivano
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, anche sulla base
dell'attivita' svolta dalle sezioni regionali. Esamina a fini di
coordinamento ogni tema e questione che rivesta interesse generale o
che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a
piu' sezioni.
2. La sezione delle autonomie e' presieduta dal presidente della
Corte dei conti ed e' composta da due presidenti di sezione che lo
coadiuvano, nonche' dai presidenti delle sezioni regionali di
controllo di cui al comma 1 e dai magistrati di cui al comma 4. Il
consiglio di presidenza individua, sulla base di criteri
predeterminati, un magistrato in servizio presso ciascuna sezione
regionale di controllo quale supplente del presidente ai fini della
partecipazione al collegio.
3. La sezione delle autonomie delibera con un numero minimo di
quindici componenti. Il presidente della sezione delle autonomie, per
l'esame di specifiche questioni che involgono anche le competenze di
altre sezioni di controllo, invita a partecipare alle adunanze i
presidenti delle sezioni di volta in volta interessati ai temi da
trattare.
4. Alla sezione delle autonomie sono assegnati, nel numero
stabilito dal consiglio di presidenza, magistrati alla cui attivita'
sono preposti i due presidenti di sezione di cui al comma 2, l'uno
per la funzione di referto al Parlamento, l'altro per la funzione di
coordinamento.
5. La sezione si avvale di un servizio di supporto, cui e'
assegnato personale amministrativo, che svolge compiti di
collaborazione e istruttori, anche nel settore delle analisi
tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Al servizio sono
assegnati dirigenti il cui numero e posizione funzionale sono
definiti con decreto del presidente della Corte dei conti, sentito il
segretario generale. Il servizio e' organizzato per la ricezione, la
verifica e l'elaborazione dei dati trasmessi su supporto elettronico
e il loro inserimento nel sistema conoscitivo di finanza delle
autonomie a disposizione delle sezioni regionali di controllo.";
c) all'art. 11, comma 1, le parole "le sezioni centrali di cui
agli articoli 9 e 10" sono sostituite dalle altre "la sezione
centrale di cui all'art. 10";
d) all'art. 12, dopo il comma 8, e' inserito il seguente comma:
"8-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 9 e con le modalita' stabilite dal consiglio di presidenza,
sono assegnati alla sezione delle autonomie, per l'esercizio delle
funzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 9, i presidenti di sezione
gia' preposti alla sezione autonomie ed al coordinamento delle
sezioni regionali di controllo. I magistrati gia' in servizio presso
la sezione autonomie sono assegnati con le medesime modalita', anche
in soprannumero, alla sezione delle autonomie per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 4 dell'art. 9.".
2. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite
nell'adunanza del 3 luglio 2003.
Roma, 3 luglio 2003
Il Presidente: Staderini