GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 159 DELL' 11/7/2003
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 maggio 2003
Assegnazione alle Universita' delle borse di studio per
l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione nell'anno
accademico 2002/2003.
IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il
parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da
assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e
chirurgia;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive
modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 368/1999;
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 27 marzo 2003 della
Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione, negli
anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e sui contingenti delle borse di
studio da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per
l'anno accademico 2002/2003 di cui all'art. 35, I comma del decreto
legislativo n. 368/1999;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle
strutture universitarie della formazione specialistica;
Visto il decreto del Ministero della salute in corso di
perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la conferma del fabbisogno
annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione per il triennio accademico 2000/2003, e la
determinazione del numero complessivo delle borse di studio da
assegnare nell'anno accademico 2002/2003, con la conseguente
ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge
all'intero territorio nazionale;
Ravvisata la opportunita' di adottare quale criterio base per
l'assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la
continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita'
ricettive, nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite
nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una
propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale
complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
Viste le note del 4 settembre 2002, prot. n. 2/123A/FS e
successive, con le quali il Ministero della difesa, Direzione
generale della sanita' militare ha rappresentato le proprie esigenze
di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo n.
368/1999, art. 35, comma 3°, per l'anno accademico 2002/2003;
Viste le note del 1° ottobre 2002, prot. 850.6/13-5977 e
successive, con le quali il Ministero dell'interno, Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha
rappresentato le esigenze della sanita' della Polizia di Stato, ai
sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'anno
accademico 2002/2003;
Vista la nota del 30 gennaio 2003, n. 339/IX/3428, del Ministero
degli affari esteri, con la quale e' stato comunicato l'elenco dei
posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo,
per l'anno accademico 2002/2003, come previsto dall'ultimo comma
dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999;
Visto l'art. 46, comma 2 del predetto il decreto legislativo n.
368/1999, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto l'art. 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
conferma per l'anno accademico 2002/2003 la disciplina delle borse di
studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991, non essendo ancora
stato approvato con apposito provvedimento legislativo la copertura
finanziaria dei contratti di formazione/lavoro, di cui all'art. 37
del predetto decreto legislativo n. 368/1999;
Sentito il Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 2002/2003 il numero di medici da ammettere,
con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto
legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione individuate
nel decreto ministeriale 31 ottobre 1991 e successive modificazioni
ed integrazioni, citato nelle premesse, e' stabilito nella tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2.
Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici militari,
alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti da Paesi in
via di sviluppo, risultati idonei alle prove concorsuali per
l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche e' stabilito
nella medesima tabella allegata.
Art. 3.
Art. 3 Entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e
ferma restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie
risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, potranno essere
ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza rispetto alle borse di
studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive
comunque acquisite dalle Universita', per far fronte ad esigenze
formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province
autonome in cui insistono le strutture formative.
Art. 4.
Le borse di studio direttamente finanziate dalle Regioni, fermo
restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti
dai concorsi per l'ammissione alle scuole, sono assegnate anche in
soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole
specializzazioni.
Art. 5.
Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo
indeterminato, in servizio in unita' operative del Servizio sanitario
nazionale in via prioritaria di anestesia, di anestesia e
rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina
nucleare di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete
formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere
ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite
del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni
disciplina e della capacita' recettiva della scuola stessa.
Art. 6.
Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo
indeterminato, in servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella
rete formativa delle scuole di specializzazione, delle aziende
ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di
cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni, e' ammesso alle scuole di specializzazione,
in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le
modalita' stabiliti, per ogni disciplina, di intesa tra le
Universita' e le Regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita'
dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e
tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla
formazione.
Art. 7.
Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in
soprannumero di cui all'art. 5 e 6, i candidati devono aver superato
le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
Art. 8.
Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle
Universita' si provvedera' all'assegnazione dei posti aggiuntivi di
cui all'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 257/1991.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2003
Il Ministro: Moratti
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