GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 135 DEL 13/6/2003
UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI
DECRETO RETTORALE 28 maggio 2003
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1989, che ha istituito tra
l'altro questa Universita' statale;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art.
6;
Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996, con il quale e'
stato emanato lo Statuto dell'Ateneo;
Visti i propri decreti n. 455 del 2 aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1998 e n. 1136 del
28 settembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 242 alla
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001 con i quali sono state
apportate modifiche al testo dello statuto;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute
del 21 gennaio 2003 e del 17 marzo 2003 e la deliberazione assunta
dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2002
relative alla ulteriore modifica dello statuto dell'Ateneo
consistente nella riformulazione dell'art. 83, comma 1, ultima parte;
Vista la nota prot. n. 4353 del 29 marzo 2003 con la quale e' stata
inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria per le procedure
di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Vista la nota del MIUR prot. n. 1862 del 19 maggio 2003 con la
quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni
da formulare in merito alla suindicata modifica;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 19 marzo 1996 e successivamente modificato come indicato in
premessa, e' ulteriormente modificato come segue:
L'art. 83, comma 1, ultima parte e' cosi' modificato: "- 50% per i
compensi al personale che ha collaborato allo svolgimento della
prestazione. La retribuzione in tal senso e' incompatibile con lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.".
Art. 2.
Alla luce di quanto, il testo dell'art. 83 e' il seguente:
"Art. 83.
Il regolamento di Ateneo, per quanto attiene all'attuazione
dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980,
relativo ai contratti di ricerca, di consulenza e convenzione per
conto terzi, deve prevedere l'utilizzazione del residuo ripartibile
delle prestazioni (differenza tra l'importo globale del contratto o
convenzione e l'ammontare a consuntivo delle voci di spesa) secondo
la seguente ripartizione:
1% per la copertura delle spese generali dell'Universita';
20% al Fondo comune di Ateneo, in attuazione dell'art. 4 del
decreto-legge n. 55 del 22 maggio 1981, convertito nella legge n. 391
del 24 luglio 1981;
29% destinato all'istituto, dipartimento, clinica, centro per
acquisto attrezzature scientifiche e didattiche e per spese di
funzionamento;
50% per i compensi al personale che ha collaborato allo
svolgimento della prestazione. La retribuzione in tal senso e'
incompatibile con lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie.
Le spese necessarie per la esecuzione delle prestazioni, consulenze
e convenzioni, non possono superare di norma il 50% dell'importo
globale del corrispettivo delle medesime. Il consiglio di
amministrazione puo' autorizzare, di volta in volta, il superamento
del limite di spesa predetto su richiesta motivata e documentata da
parte del responsabile della prestazione.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Chieti, 28 maggio 2003
Il rettore: Cuccurullo