GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 291 DEL 16/12/2003



COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003 
Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei
fondi  pensione  di cui all'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 (fondi pensione preesistenti).
                     LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE

  Visto  il  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modifiche  ed integrazioni (di seguito "decreto n. 124/1993"), con il
quale  sono  disciplinate le forme pensionistiche complementari ed e'
stata  istituita  la  Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di
seguito   "COVIP"),  dotata  di  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera b), del decreto n. 124/1993 che
attribuisce,  tra  l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare gli
statuti dei fondi pensione;
  Visto  l'art.  18,  comma  3,  del  decreto n. 124/1993 che esclude
dall'applicazione   del   citato  art.  17  le  forme  pensionistiche
complementari  istituite all'interno di enti pubblici anche economici
che  esercitano  i  controlli  in materia di tutela del risparmio, in
materia  valutaria  o  in  materia  assicurativa e che prevede che la
vigilanza   sulle   forme   pensionistiche   complementari  istituite
all'interno  di  enti,  societa'  o gruppi sottoposti ai controlli in
materia  di  esercizio della funzione creditizia e assicurativa siano
esercitati  dall'organismo  di  vigilanza  competente in funzione dei
controlli sul soggetto al cui interno e' istituita la forma medesima;
  Visto  l'art. 18, comma 6-bis, del decreto n. 124/1993 che prevede,
tra  l'altro,  che l'attivita' di vigilanza di stabilita' sulle forme
pensionistiche  di  cui  al  comma 1 del medesimo art. 18 (di seguito
"fondi  pensione  preesistenti") e' avviata dalla COVIP secondo piani
di  attivita' differenziati temporalmente, anche con riferimento alle
modalita'  di controllo e alle diverse categorie delle predette forme
pensionistiche;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
  Visto  il  regolamento  sulle  procedure  per  l'approvazione delle
modifiche  degli  statuti  dei  fondi pensione e per l'autorizzazione
delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, adottato
dalla COVIP con delibera del 28 luglio 1999;
  Ritenuto   opportuno   procedere  ad  una  revisione  del  predetto
regolamento,  al fine di pervenire ad una complessiva semplificazione
delle   procedure   ivi  previste  relativamente  ai  fondi  pensione
preesistenti assoggettati alla vigilanza della COVIP;
  Considerata l'esigenza, in tale ambito, di distinguere le modalita'
procedurali  da  seguire  in  funzione del contenuto delle modifiche,
nonche'  della  natura giuridica e delle caratteristiche dimensionali
dei  fondi  pensione  preesistenti  in  termini di iscritti, per tali
intendendosi iscritti attivi e pensionati;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche  degli  statuti  di  fondi pensione preesistenti con almeno
     5.000 iscritti o comunque dotati di personalita' giuridica.
  1.  Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie deliberate
dall'organo   competente,  i  fondi  pensione  preesistenti  iscritti
all'albo  dei  fondi  pensione,  eccettuate  le  forme pensionistiche
complementari  di  cui all'art. 18, comma 3, del decreto n. 124/1993,
con almeno 5.000 iscritti al termine dell'anno precedente a quello in
cui   viene   deliberata   la  modifica  ovvero  comunque  dotati  di
personalita' giuridica devono presentare alla COVIP apposita istanza,
a firma del legale rappresentante.
  2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
    a) copia,  certificata  conforme  dal  legale  rappresentante del
fondo,  del  verbale  dell'assemblea,  o  della  riunione dell'organo
competente,  nella  quale  e'  stata  deliberata  la  modifica  dello
statuto;
    b) una  relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono
illustrate le motivazioni della modifica stessa;
    c) documento   di   confronto   tra   il   testo   vigente  degli
articoli oggetto  di  modifica  ed  il  nuovo  testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale
rappresentante;
    d) nuovo  testo  integrale  dello  statuto  su supporto cartaceo,
firmato  su  ogni  pagina  dal  legale  rappresentante, e su supporto
informatico,  ovvero  trasmesso in via telematica, secondo le forme e
le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
  3.  L'istanza  si  intende  ricevuta  nel  giorno  in  cui e' stata
presentata o e' pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.
  4.  La  COVIP,  entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e
della  prescritta  documentazione,  approva la modifica dello statuto
del  fondo  pensione  ovvero  nega  l'approvazione.  In ogni caso, in
assenza  di  un  provvedimento  di  diniego  esplicito,  la  modifica
statutaria  si  intende  approvata e diviene efficace decorsi novanta
giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della COVIP.
  5.   Qualora   la  documentazione  prodotta  risulti  incompleta  o
insufficiente,  la  COVIP  procede  a richiedere i necessari elementi
integrativi.   La   COVIP   puo'  inoltre  formulare  rilievi  ovvero
richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune.
Nelle  predette  ipotesi,  il  termine  di cui al comma precedente e'
interrotto  o  sospeso,  come precisato nelle lettere con cui vengono
richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono
formulati rilievi.
  6. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di  rispettare il termine di cui al com-ma 4, la COVIP rappresentera'
al  soggetto  istante  tale  situazione, motivandola, e indichera' il
nuovo  termine  del  procedimento,  che  non potra', comunque, essere
superiore ad ulteriori centottanta giorni.
                               Art. 2.
  Modifiche finalizzate all'adeguamento a disposizioni sopravvenute
  1.  Nel  caso  in cui le modifiche siano finalizzate ad adeguare lo
statuto  a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni,
istruzioni  o  indicazioni della COVIP, i fondi pensione preesistenti
di  cui  all'articolo  precedente,  in  luogo  dell'istanza di cui al
precedente  art.  1,  presentano alla COVIP una comunicazione a firma
del  legale  rappresentante,  entro sessanta giorni dalla delibera di
modifica.
  2.  Alla  predetta  comunicazione devono essere allegati i seguenti
documenti:
    a) copia,  certificata  conforme  dal  legale  rappresentante del
fondo,  del  verbale  dell'assemblea,  o  della  riunione dell'organo
competente,  nella  quale  e'  stata  deliberata  la  modifica  dello
statuto;
    b)   una   dichiarazione  del  legale  rappresentante  del  fondo
attestante che la modifica e' stata effettuata al fine di adeguare lo
statuto a sopravvenute disposizioni normative o della COVIP;
    c) documento   di   confronto   tra   il   testo   vigente  degli
articoli oggetto  di  modifica  ed  il  nuovo  testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale
rappresentante;
    d) nuovo  testo  integrale  dello  statuto  su supporto cartaceo,
firmato  su  ogni  pagina  dal  legale  rappresentante, e su supporto
informatico,  ovvero  trasmesso in via telematica, secondo le forme e
le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
                               Art. 3.
Modifiche  degli  statuti  di fondi pensione preesistenti con meno di
          5.000 iscritti e privi di personalita' giuridica
  1.  I  fondi  pensione  preesistenti  iscritti  all'albo  dei fondi
pensione,  eccettuate  le  forme  pensionistiche complementari di cui
all'art.  18,  comma  3,  del  decreto n. 124/1993, con meno di 5.000
iscritti  al  termine  dell'anno  precedente  a  quello  in cui viene
deliberata   la   modifica   e  costituiti  come  soggetti  privi  di
personalita'  giuridica, in luogo dell'istanza di approvazione di cui
al precedente art. 1, presentano alla COVIP una comunicazione a firma
del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica,
entro sessanta giorni dalla delibera stessa.
  2.  Alla  predetta  comunicazione devono essere allegati i seguenti
documenti:
    a) copia,  certificata  conforme  dal  legale  rappresentante del
fondo,  del  verbale  dell'assemblea,  o  della  riunione dell'organo
competente,  nella  quale  e'  stata  deliberata  la  modifica  dello
statuto;
    b) una  relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono
illustrate   le   motivazioni   della   modifica  stessa  ovvero  una
dichiarazione del legale rappresentante attestante che la modifica e'
stata  effettuata  al  fine  di  adeguare  lo  statuto a sopravvenute
disposizioni  normative  o  a  disposizioni, istruzioni o indicazioni
della COVIP;
    c) documento   di   confronto   tra   il   testo   vigente  degli
articoli oggetto  di  modifica  ed  il  nuovo  testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogui pagina dal legale
rappresentante;
    d) nuovo  testo  integrale  dello  statuto  su supporto cartaceo,
firmato  su  ogni  pagina  dal  legale  rappresentante, e su supporto
informatico,  ovvero  trasmesso in via telematica, secondo le forme e
le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
  3.  La  modifica  statutaria  ha effetto dal giorno in cui e' stata
adottata la relativa delibera ovvero da data successiva espressamente
indicata nella delibera stessa.
                               Art. 4.
        Unita' organizzativa e responsabile del procedimento
  1.   L'unita'   organizzativa   responsabile  dell'istruttoria  dei
procedimenti  di  cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP
e' la Direzione autorizzazioni e vigilanza I, per quanto attiene alle
modifiche  statutarie  relative  ai  fondi  pensione  preesistenti in
regime  di  prestazione  definita, nonche' in regime di contribuzione
definita  relativi a societa' ed enti operanti nei settori bancario e
assicurativo.
  2.   L'unita'   organizzativa   responsabile  dell'istruttoria  dei
procedimenti  di  cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP
e'  la  Direzione  autorizzazioni  e vigilanza II, per quanto attiene
alle  modifiche statutarie relative ai fondi pensione preesistenti in
regime  di  contribuzione definita esclusi quelli relativi a societa'
ed enti operanti nei settori bancario e assicurativo.
  3.  Il  responsabile  del procedimento e' il dirigente responsabile
della   Direzione   competente,   come  sopra  individuata,  o  altro
dipendente dallo stesso designato.
                               Art. 5.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Ai  procedimenti  in  corso  relativi  alle istanze di modifica
statutaria  presentate  prima  della  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento  si  applicano  le  nuove  disposizioni,  fermo
restando   che  la  COVIP  provvedera'  a  richiedere,  ove  ritenuto
necessario,  le  eventuali  integrazioni  documentali  e informative,
ovvero a comunicare direttamente l'esito del procedimento.
  2.   Qualora   la  COVIP  non  effettui  le  predette  richieste  o
comunicazioni   entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, le modifiche statutarie di cui sopra diverranno
comunque efficaci.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
  2.  Lo  stesso  entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Non  sono  piu'  applicabili  le  precedenti  disposizioni  del
regolamento  COVIP sulle procedure per l'approvazione delle modifiche
degli  statuti  dei  fondi  pensione  e  per  l'autorizzazione  delle
convenzioni  di  cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, adottato con
delibera  del  28 luglio  1999,  che  risultino  incompatibili con il
presente regolamento.
    Roma, 4 dicembre 2003
                                             Il presidente: Francario


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