GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 291 DEL 16/12/2003



COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003 
Regolamento  sulle  procedure relative alle modifiche dei regolamenti
dei fondi pensione aperti.
                     LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE

  Visto  il  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modifiche  ed integrazioni (di seguito "decreto n. 124/1993"), con il
quale  sono  disciplinate le forme pensionistiche complementari ed e'
stata  istituita  la  Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di
seguito   "COVIP"),  dotata  di  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera b), del decreto n. 124/1993 che
attribuisce,  tra  l'altro,  alla  COVIP la competenza ad approvare i
regolamenti dei fondi pensione;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
  Visto  il  regolamento  sulla  procedura  per  l'approvazione delle
modifiche  regolamentari  dei  fondi  pensione aperti, adottato dalla
COVIP con delibera del 23 novembre 1999;
  Ritenuto   opportuno   procedere  ad  una  revisione  del  predetto
regolamento,  anche al fine di pervenire ad una semplificazione della
procedura ivi prevista;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
             Presentazione dell'istanza di approvazione
  1.   Ai   fini   dell'approvazione  delle  modifiche  regolamentari
deliberate   dal   consiglio  di  amministrazione  ovvero,  nei  casi
eventualmente    previsti,    dal   presidente   del   consiglio   di
amministrazione    o   dall'amministratore   delegato,   i   soggetti
autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti di cui all'art. 9
del  decreto  n.  124/1993  devono  presentare  alla  COVIP  apposita
istanza, a firma del legale rappresentante.
  2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
    a) copia,  certificata  conforme  dal  legale rappresentante, del
verbale  della  riunione del consiglio di amministrazione nella quale
e'  stata deliberata la modifica, fatte salve le ipotesi di modifiche
disposte dagli altri soggetti competenti di cui al precedente comma;
    b) una  relazione  del  responsabile  del  fondo nella quale sono
illustrate  le  motivazioni  delle  modifiche  regolamentari  e  sono
evidenziate  le ricadute delle modifiche medesime sugli iscritti, con
indicazione  dei  presidi  a tutela degli stessi anche in ordine alle
modalita' di attuazione;
    c) documento   di   confronto   tra   il   testo   vigente  degli
articoli oggetto  di  modifica  ed  il  nuovo  testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale
rappresentante.
  3.  L'istanza  si  intende  ricevuta  nel  giorno  in  cui e' stata
presentata o e' pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.
                               Art. 2.
               Procedura e termini per l'approvazione
  1.  La  COVIP,  entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e
della  prescritta documentazione, approva la modifica del regolamento
ovvero nega l'approvazione.
  2.   Qualora   la  documentazione  prodotta  risulti  incompleta  o
insufficiente,  la  COVIP  procede  a richiedere i necessari elementi
integrativi.   La   COVIP   puo'  inoltre  formulare  rilievi  ovvero
richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune.
Nelle  predette  ipotesi,  il  termine  di cui al comma precedente e'
interrotto  o  sospeso,  come precisato nelle lettere con cui vengono
richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono
formulati rilievi.
  3.  La  COVIP  procede,  ove  ritenuto necessario in relazione alla
modifica  regolamentare  deliberata,  ad acquisire informazioni dalle
rispettive   Autorita'   di   vigilanza   sui   soggetti  autorizzati
all'esercizio dei fondi pensione aperti.
  4. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di  rispettare  il termine di cui al comma 1, la COVIP rappresentera'
al  soggetto  istante  tale  situazione, motivandola, e indichera' il
nuovo  termine  del  procedimento,  che  non potra', comunque, essere
superiore ad ulteriori centoventi giorni.
  5.  Entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione della
modifica  regolamentare,  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio dei
fondi  devono  comunicare  alla  COVIP la data dalla quale decorrera'
l'applicazione  delle  modifiche e trasmettere alla medesima il nuovo
testo  integrale  del  regolamento,  su supporto cartaceo, firmato su
ogni pagina dal legale rappresentante o dal responsabile del fondo, e
su  supporto  informatico,  ovvero  trasmetterlo  in  via telematica,
secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
                               Art. 3.
Modifiche  regolamentari  finalizzate  all'adeguamento a disposizioni
sopravvenute  o  conseguenti  a  variazioni  di  denominazioni e sedi
                               sociali
  1.  Nel  caso  in cui le modifiche siano finalizzate ad adeguare il
regolamento   a   sopravvenute   disposizioni   normative   ovvero  a
disposizioni,  istruzioni  o  indicazioni  della  COVIP  oppure siano
conseguenti  alla variazione della denominazione sociale o della sede
legale  della societa' istitutrice del fondo, della banca depositaria
ovvero dell'impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle
prestazioni,  i  soggetti autorizzati all'esercizio di fondi pensione
aperti, in luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano
alla  COVIP  una  comunicazione  a  firma  del  legale rappresentante
inerente  all'avvenuta  delibera  di  modifica, entro sessanta giorni
dalla delibera stessa.
  2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
    a) copia,    certificata    conforme    dallo    stesso    legale
rappresentante,   del   verbale   della  riunione  del  consiglio  di
amministrazione  nella  quale  e' stata deliberata la modifica, fatte
salve le ipotesi di modifica disposte dal presidente del consiglio di
amministrazione o dall'amministratore delegato;
    b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal
responsabile del fondo attestante che la modifica e' stata effettuata
al  fine  di  adeguare  il  regolamento  a  sopravvenute disposizioni
normative   o   della   COVIP  ovvero  a  intervenute  variazioni  di
denominazione e sede sociale dei soggetti indicati al comma 1;
    c) documento   di   confronto   tra   il   testo   vigente  degli
articoli oggetto  di  modifica  ed  il  nuovo  testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale
rappresentante;
    d)  nuovo  testo integrale del regolamento, su supporto cartaceo,
firmato  su  ogni pagina dal legale rappresentante o dal responsabile
del  fondo,  e  su  supporto  informatico,  ovvero  trasmesso  in via
telematica,  secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla
COVIP.
                               Art. 4.
Variazione  delle  condizioni  e  delle modalita' di erogazione delle
rendite   ovvero   delle   condizioni  che  regolano  le  prestazioni
             assicurative per invalidita' e premorienza
  1. Nel caso di modifiche delle condizioni e modalita' di erogazione
delle rendite ovvero delle condizioni che regolano le prestazioni per
invalidita'   e   premorienza,  normalmente  contenute  in  documenti
allegati  al  regolamento,  i  soggetti  autorizzati all'esercizio di
fondi  pensione  aperti,  in  luogo dell'istanza di cui al precedente
art.   1,   presentano   una   comunicazione   a   firma  del  legale
rappresentante  inerente  all'avvenuta  delibera  di  modifica, entro
sessanta  giorni  dalla delibera stessa, con l'indicazione della data
dalla quale decorrera' l'applicazione della predetta modifica.
  2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
    a) copia,    certificata    conforme    dallo    stesso    legale
rappresentante,   del   verbale   della  riunione  del  consiglio  di
amministrazione  nella  quale e' stata deliberata la modifica o della
delibera di altro organo eventualmente competente;
    b) una  relazione  del  responsabile  del  fondo nella quale sono
illustrate  le  motivazioni  delle  modifiche  e  sono evidenziate le
ricadute delle modifiche medesime sugli iscritti, con indicazione dei
presidi  a  tutela  degli stessi, ivi compreso l'eventuale diritto di
trasferimento  della  posizione  individuale,  anche  in  ordine alle
modalita' di attuazione delle modifiche deliberate;
    c) documento  di  confronto  tra  il  testo  vigente  delle parti
oggetto di modifica ed il nuovo testo delle stesse con evidenza delle
modifiche    apportate,   firmato   su   ogni   pagina   dal   legale
rappresentante;
    d) nuovo  testo  degli allegati contenenti condizioni e modalita'
di  erogazione  delle rendite ovvero delle condizioni che regolano le
prestazioni  per  invalidita'  e  premorienza,  su supporto cartaceo,
firmati  su  ogni pagina dal legale rappresentante o dal responsabile
del  fondo,  e  su  supporto  informatico,  ovvero  trasmesso  in via
telematica,  secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla
COVIP.
                               Art. 5.
        Unita' organizzativa e responsabile del procedimento
  1.   L'unita'   organizzativa   responsabile  dell'istruttoria  del
procedimento  di  cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP
e'  la  Direzione  autorizzazioni  e vigilanza I. Il responsabile del
procedimento  e' il dirigente responsabile della medesima Direzione o
altro dipendente dallo stesso designato.
                               Art. 6.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Ai  procedimenti  in  corso  relativi  alle istanze di modifica
regolamentare  presentate  prima  della data di entrata in vigore del
presente  regolamento  si  applicano  le  nuove  disposizioni,  fermo
restando  che  la  COVIP, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del  presente  regolamento,  provvedera'  a  richiedere, ove ritenuto
necessario,  le  eventuali  integrazioni  documentali  e informative,
ovvero a comunicare l'esito del procedimento.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
  2.  Lo  stesso  entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.   E'   abrogato   il   regolamento  COVIP  sulla  procedura  per
l'approvazione  delle  modifiche  regolamentari  dei  fondi  pensione
aperti, adottato con delibera del 23 novembre 1999.
    Roma, 4 dicembre 2003
                                             Il presidente: Francario


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