COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003
Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei
fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito "decreto n. 124/1993"), con il
quale sono disciplinate le forme pensionistiche complementari ed e'
stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di
seguito "COVIP"), dotata di personalita' giuridica di diritto
pubblico;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto n. 124/1993 che
attribuisce, tra l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare gli
statuti dei fondi pensione;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera f), del decreto n. 124/1993 che
attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare preventivamente
le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione
negoziali sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'art.
6 del decreto medesimo nonche' agli schemi definiti d'intesa con le
autorita' di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse
dei fondi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
14 gennaio 1997, n. 211 (di seguito "decreto ministeriale lavoro n.
211/1997");
Visto lo schema di convenzione per la gestione delle risorse dei
fondi pensione in regime di contribuzione definita, approvato dalla
COVIP il 7 gennaio 1998 e, in particolare, l'art. 2 del predetto
schema relativo alle linee di indirizzo della gestione;
Visto il regolamento sulle procedure per l'approvazione delle
modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione
delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, adottato
dalla COVIP con delibera del 28 luglio 1999;
Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del predetto
regolamento, al fine di pervenire ad una complessiva semplificazione
delle procedure ivi previste in riferimento ai fondi pensione di cui
all'art. 3 del decreto n. 124/1993 (di seguito "fondi pensione
negoziali"), inclusi quelli risultanti da operazioni di
trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che
comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e
diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione, secondo quanto
previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale lavoro n. 211/1997;
Considerata l'esigenza, in tale ambito, di distinguere le modalita'
procedurali da seguire in funzione del contenuto delle modifiche;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Titolo I
Procedura relativa alle modifiche statutarie dei fondi pensione
negoziali di cui all'art. 3 del decreto n. 124/1993
Art. 1.
Presentazione dell'istanza di approvazione
1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie deliberate
dall'organo competente, i fondi pensione negoziali devono presentare
alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.
2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del
fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo
competente, nella quale e' stata deliberata la modifica dello
statuto;
b) una relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono
illustrate le motivazioni della modifica stessa;
c) documento di confronto tra il testo vigente degli
articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale
rappresentante;
d) scheda informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata,
nel caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione
delle informazioni ivi contenute.
3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata
presentata o e' pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.
Art. 2.
Procedura e termini per l'approvazione
1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e
della prescritta documentazione, approva la modifica dello statuto
del fondo pensione ovvero nega l'approvazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o
insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi
integrativi. La COVIP puo' inoltre formulare rilievi ovvero
richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune.
Nelle predette ipotesi, il termine di cui al comma precedente e'
interrotto o sospeso, come precisato nelle lettere con cui vengono
richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono
formulati rilievi.
3. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di rispettare il termine di cui al comma 1, la COVIP rappresentera'
al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indichera' il
nuovo termine del procedimento, che non potra', comunque, essere
superiore ad ulteriori centoventi giorni.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione della
modifica statutaria, i fondi devono trasmettere alla COVIP il nuovo
testo integrale dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni
pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero
trasmetterlo in via telematica, secondo le forme e le specifiche
tecniche indicate dalla COVIP.
Art. 3.
Modifiche statutarie finalizzate all'adeguamento a disposizioni
sopravvenute
1. Nel caso in cui le modifiche siano finalizzate ad adeguare lo
statuto a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni,
istruzioni o indicazioni della COVIP, i fondi pensione negoziali, in
luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP
una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente
all'avvenuta delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla
delibera stessa.
2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del
fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo
competente, nella quale e' stata deliberata la modifica dello
statuto;
b) una dichiarazione del legale rappresentante del fondo
attestante che la modifica e' stata effettuata al fine di adeguare lo
statuto a sopravvenute disposizioni normative o della COVIP;
c) documento di confronto tra il testo vigente degli
articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale
rappresentante;
d) nuovo testo integrale dello statuto, su supporto cartaceo,
firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto
informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e
le specifiche tecniche indicate dalla COVIP;
e) scheda informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata,
nel caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione
delle informazioni ivi contenute.
Art. 4.
Modifiche statutarie finalizzate all'istituzione di una pluralita' di
linee di investimento ovvero alla variazione del numero o della
tipologia delle linee di investimento gia' istituite
1. Nel caso in cui le modifiche statutarie siano finalizzate
all'istituzione di una pluralita' di linee di investimento ovvero
alla variazione del numero o della tipologia delle linee di
investimento gia' istituite, i fondi pensione negoziali, in luogo
dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una
comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta
delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa.
2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del
fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo
competente, nella quale e' stata deliberata la modifica dello
statuto;
b) una relazione dell'organo di amministrazione del fondo nella
quale sono dettagliatamente illustrate le motivazioni della modifica,
le valutazioni compiute in ordine alle caratteristiche della
popolazione di riferimento e ai relativi bisogni previdenziali, le
modalita' di attuazione nei confronti degli iscritti delle modifiche
stesse, la politica di investimento prefigurata per ogni linea di
investimento;
c) documento di confronto tra il testo vigente degli
articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale
rappresentante;
d) nuovo testo integrale dello statuto, su supporto cartaceo,
firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto
informatico, ovvero trasmesso in via telematica, secondo le forme e
le specifiche tecniche indicate dalla COVIP;
e) scheda informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata.
3. Le modifiche statutarie di cui al presente articolo hanno
effetto dal giorno in cui e' stata adottata la relativa delibera
ovvero da data successiva espressamente indicata nella delibera
stessa.
Titolo II
Procedura relativa alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto
legislativo n. 124/1993
Art. 5.
Procedura di autorizzazione alla stipula delle convenzioni
1. Ai fini dell'autorizzazione preventiva alla stipula delle
convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, i fondi
pensione negoziali devono presentare alla COVIP apposita istanza, a
firma del legale rappresentante.
2. All'istanza devono essere allegate:
a) una relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono
illustrate le linee di indirizzo della gestione;
b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del
fondo pensione contenente l'impegno a definire le convenzioni di
gestione tenendo presenti le indicazioni contenute nello schema-tipo
di convenzione di cui alla lettera e) dell'art. 17 del decreto n.
124/1993.
3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata
presentata o e' pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.
4. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e
della prescritta documentazione, autorizza la stipula delle
convenzioni per la gestione delle risorse ovvero nega
l'autorizzazione.
5. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o
insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi
integrativi. La COVIP puo' inoltre formulare rilievi ovvero
richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune.
Nelle predette ipotesi, il termine di cui al comma precedente e'
interrotto o sospeso, come precisato nelle lettere con cui vengono
richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono
formulati rilievi.
6. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di rispettare il termine di cui al comma 4, la COVIP rappresentera'
al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indichera' il
nuovo termine del procedimento, che non potra', comunque, essere
superiore ad ulteriori centoventi giorni.
7. Entro venti giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni, i
fondi devono trasmettere alla COVIP copia degli atti sottoscritti su
supporto cartaceo, firmati su ogni pagina dal legale rappresentante e
su supporto informatico, ovvero trasmetterli in via telematica,
secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
Art. 6.
Procedura di autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo
delle convenzioni
1. Le modifiche delle linee di indirizzo delle convenzioni di cui
sopra sono soggette alla stessa procedura di cui all'articolo
precedente.
2. La relazione dell'organo di amministrazione deve illustrare, in
particolar modo, le nuove linee di indirizzo della gestione, le
motivazioni delle modifiche e le ricadute delle stesse sugli
iscritti, con indicazione dei presidi a tutela degli stessi anche in
ordine alle modalita' di attuazione.
Titolo III
Norme finali
Art. 7.
Unita' organizzativa e responsabile del procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria dei
procedimenti di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP
e' la Direzione autorizzazioni e vigilanza II.
2. Il responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile
della medesima Direzione o altro dipendente dallo stesso designato.
Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso relativi alle istanze di modifica
statutaria o di autorizzazione alla stipula delle convenzioni per la
gestione delle risorse presentate prima della data di entrata in
vigore del presente regolamento si applicano le nuove disposizioni,
fermo restando che la COVIP, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento, provvedera' a richiedere, ove
ritenuto necessario, le eventuali integrazioni documentali e
informative, ovvero a comunicare l'esito del procedimento.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Non sono piu' applicabili le precedenti disposizioni del
regolamento COVIP sulle procedure per l'approvazione delle modifiche
degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle
convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 124/1993,
adottato con delibera del 28 luglio 1999, che risultino incompatibili
con il presente regolamento.
Roma, 4 dicembre 2003
Il presidente: Francario