GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 291 DEL 16/12/2003

   COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003 
Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei
fondi  pensione  negoziali  e  alle convenzioni di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
                     LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE

  Visto  il  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modifiche  ed integrazioni (di seguito "decreto n. 124/1993"), con il
quale  sono  disciplinate le forme pensionistiche complementari ed e'
stata  istituita  la  Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di
seguito   "COVIP"),  dotata  di  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera b), del decreto n. 124/1993 che
attribuisce,  tra  l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare gli
statuti dei fondi pensione;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera f), del decreto n. 124/1993 che
attribuisce  alla  COVIP la competenza ad autorizzare preventivamente
le  convenzioni  per  la  gestione  delle  risorse dei fondi pensione
negoziali  sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'art.
6  del  decreto medesimo nonche' agli schemi definiti d'intesa con le
autorita'  di  vigilanza  dei soggetti abilitati a gestire le risorse
dei fondi;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
14 gennaio  1997,  n. 211 (di seguito "decreto ministeriale lavoro n.
211/1997");
  Visto  lo  schema  di convenzione per la gestione delle risorse dei
fondi  pensione  in regime di contribuzione definita, approvato dalla
COVIP  il  7 gennaio  1998  e,  in particolare, l'art. 2 del predetto
schema relativo alle linee di indirizzo della gestione;
  Visto  il  regolamento  sulle  procedure  per  l'approvazione delle
modifiche  degli  statuti  dei  fondi pensione e per l'autorizzazione
delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto n. 124/1993, adottato
dalla COVIP con delibera del 28 luglio 1999;
  Ritenuto   opportuno   procedere  ad  una  revisione  del  predetto
regolamento,  al fine di pervenire ad una complessiva semplificazione
delle  procedure ivi previste in riferimento ai fondi pensione di cui
all'art.  3  del  decreto  n.  124/1993  (di  seguito "fondi pensione
negoziali"),    inclusi    quelli   risultanti   da   operazioni   di
trasformazione  conseguenti  a  modifiche  delle fonti istitutive che
comportino  una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e
diano  luogo  all'istituzione di nuovi fondi pensione, secondo quanto
previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale lavoro n. 211/1997;
  Considerata l'esigenza, in tale ambito, di distinguere le modalita'
procedurali da seguire in funzione del contenuto delle modifiche;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

Titolo I 
Procedura relativa alle modifiche statutarie dei fondi pensione 
negoziali di cui all'art. 3 del decreto n. 124/1993 

                               Art. 1.
             Presentazione dell'istanza di approvazione
  1.  Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie deliberate
dall'organo  competente, i fondi pensione negoziali devono presentare
alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.
  2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
    a) copia,  certificata  conforme  dal  legale  rappresentante del
fondo,  del  verbale  dell'assemblea,  o  della  riunione dell'organo
competente,  nella  quale  e'  stata  deliberata  la  modifica  dello
statuto;
    b) una  relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono
illustrate le motivazioni della modifica stessa;
    c) documento   di   confronto   tra   il   testo   vigente  degli
articoli oggetto  di  modifica  ed  il  nuovo  testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale
rappresentante;
    d) scheda  informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata,
nel  caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione
delle informazioni ivi contenute.
  3.  L'istanza  si  intende  ricevuta  nel  giorno  in  cui e' stata
presentata o e' pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.
                               Art. 2.
               Procedura e termini per l'approvazione
  1.  La  COVIP,  entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e
della  prescritta  documentazione,  approva la modifica dello statuto
del fondo pensione ovvero nega l'approvazione.
  2.   Qualora   la  documentazione  prodotta  risulti  incompleta  o
insufficiente,  la  COVIP  procede  a richiedere i necessari elementi
integrativi.   La   COVIP   puo'  inoltre  formulare  rilievi  ovvero
richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune.
Nelle  predette  ipotesi,  il  termine  di cui al comma precedente e'
interrotto  o  sospeso,  come precisato nelle lettere con cui vengono
richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono
formulati rilievi.
  3. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di  rispettare  il termine di cui al comma 1, la COVIP rappresentera'
al  soggetto  istante  tale  situazione, motivandola, e indichera' il
nuovo  termine  del  procedimento,  che  non potra', comunque, essere
superiore ad ulteriori centoventi giorni.
  4.  Entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione della
modifica  statutaria,  i fondi devono trasmettere alla COVIP il nuovo
testo  integrale dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni
pagina  dal  legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero
trasmetterlo  in  via  telematica,  secondo  le forme e le specifiche
tecniche indicate dalla COVIP.
                               Art. 3.
Modifiche   statutarie  finalizzate  all'adeguamento  a  disposizioni
                            sopravvenute
  1.  Nel  caso  in cui le modifiche siano finalizzate ad adeguare lo
statuto  a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni,
istruzioni  o indicazioni della COVIP, i fondi pensione negoziali, in
luogo dell'istanza di cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP
una   comunicazione   a  firma  del  legale  rappresentante  inerente
all'avvenuta  delibera  di  modifica,  entro  sessanta  giorni  dalla
delibera stessa.
  2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
    a)  copia,  certificata  conforme  dal  legale rappresentante del
fondo,  del  verbale  dell'assemblea,  o  della  riunione dell'organo
competente,  nella  quale  e'  stata  deliberata  la  modifica  dello
statuto;
    b) una   dichiarazione   del   legale  rappresentante  del  fondo
attestante che la modifica e' stata effettuata al fine di adeguare lo
statuto a sopravvenute disposizioni normative o della COVIP;
    c) documento   di   confronto   tra   il   testo   vigente  degli
articoli oggetto  di  modifica  ed  il  nuovo  testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale
rappresentante;
    d) nuovo  testo  integrale  dello  statuto, su supporto cartaceo,
firmato  su  ogni  pagina  dal  legale  rappresentante, e su supporto
informatico,  ovvero  trasmesso in via telematica, secondo le forme e
le specifiche tecniche indicate dalla COVIP;
    e) scheda  informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata,
nel  caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione
delle informazioni ivi contenute.
                               Art. 4.
Modifiche statutarie finalizzate all'istituzione di una pluralita' di
linee  di  investimento  ovvero  alla  variazione  del numero o della
        tipologia delle linee di investimento gia' istituite
  1.  Nel  caso  in  cui  le  modifiche  statutarie siano finalizzate
all'istituzione  di  una  pluralita'  di linee di investimento ovvero
alla   variazione  del  numero  o  della  tipologia  delle  linee  di
investimento  gia'  istituite,  i  fondi pensione negoziali, in luogo
dell'istanza  di  cui al precedente art. 1, presentano alla COVIP una
comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta
delibera di modifica, entro sessanta giorni dalla delibera stessa.
  2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
    a) copia,  certificata  conforme  dal  legale  rappresentante del
fondo,  del  verbale  dell'assemblea,  o  della  riunione dell'organo
competente,  nella  quale  e'  stata  deliberata  la  modifica  dello
statuto;
    b) una  relazione  dell'organo di amministrazione del fondo nella
quale sono dettagliatamente illustrate le motivazioni della modifica,
le   valutazioni   compiute  in  ordine  alle  caratteristiche  della
popolazione  di  riferimento  e ai relativi bisogni previdenziali, le
modalita'  di attuazione nei confronti degli iscritti delle modifiche
stesse,  la  politica  di  investimento prefigurata per ogni linea di
investimento;
    c)   documento   di   confronto   tra   il  testo  vigente  degli
articoli oggetto  di  modifica  ed  il  nuovo  testo degli stessi con
evidenza delle modifiche apportate, firmato su ogni pagina dal legale
rappresentante;
    d) nuovo  testo  integrale  dello  statuto, su supporto cartaceo,
firmato  su  ogni  pagina  dal  legale  rappresentante, e su supporto
informatico,  ovvero  trasmesso in via telematica, secondo le forme e
le specifiche tecniche indicate dalla COVIP;
    e) scheda informativa per la raccolta delle adesioni aggiornata.
  3.  Le  modifiche  statutarie  di  cui  al  presente articolo hanno
effetto  dal  giorno  in  cui  e' stata adottata la relativa delibera
ovvero  da  data  successiva  espressamente  indicata  nella delibera
stessa.
Titolo II 
Procedura relativa alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto 
legislativo n. 124/1993 

                               Art. 5.
     Procedura di autorizzazione alla stipula delle convenzioni
  1.  Ai  fini  dell'autorizzazione  preventiva  alla  stipula  delle
convenzioni  di  cui  all'art.  6  del  decreto  n. 124/1993, i fondi
pensione  negoziali  devono presentare alla COVIP apposita istanza, a
firma del legale rappresentante.
  2. All'istanza devono essere allegate:
    a) una  relazione dell'organo di amministrazione nella quale sono
illustrate le linee di indirizzo della gestione;
    b) una  dichiarazione  sottoscritta dal legale rappresentante del
fondo  pensione  contenente  l'impegno  a  definire le convenzioni di
gestione  tenendo presenti le indicazioni contenute nello schema-tipo
di  convenzione  di  cui  alla lettera e) dell'art. 17 del decreto n.
124/1993.
  3.  L'istanza  si  intende  ricevuta  nel  giorno  in  cui e' stata
presentata o e' pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.
  4.  La  COVIP,  entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e
della   prescritta   documentazione,   autorizza   la  stipula  delle
convenzioni    per    la   gestione   delle   risorse   ovvero   nega
l'autorizzazione.
  5.   Qualora   la  documentazione  prodotta  risulti  incompleta  o
insufficiente,  la  COVIP  procede  a richiedere i necessari elementi
integrativi.   La   COVIP   puo'  inoltre  formulare  rilievi  ovvero
richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie o opportune.
Nelle  predette  ipotesi,  il  termine  di cui al comma precedente e'
interrotto  o  sospeso,  come precisato nelle lettere con cui vengono
richiesti elementi documentali o informazioni integrative ovvero sono
formulati rilievi.
  6. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di  rispettare  il termine di cui al comma 4, la COVIP rappresentera'
al  soggetto  istante  tale  situazione, motivandola, e indichera' il
nuovo  termine  del  procedimento,  che  non potra', comunque, essere
superiore ad ulteriori centoventi giorni.
  7.  Entro  venti  giorni  dalla sottoscrizione delle convenzioni, i
fondi  devono trasmettere alla COVIP copia degli atti sottoscritti su
supporto cartaceo, firmati su ogni pagina dal legale rappresentante e
su  supporto  informatico,  ovvero  trasmetterli  in  via telematica,
secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
                               Art. 6.
Procedura  di autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo
                          delle convenzioni
  1.  Le  modifiche delle linee di indirizzo delle convenzioni di cui
sopra  sono  soggette  alla  stessa  procedura  di  cui  all'articolo
precedente.
  2.  La relazione dell'organo di amministrazione deve illustrare, in
particolar  modo,  le  nuove  linee  di  indirizzo della gestione, le
motivazioni   delle  modifiche  e  le  ricadute  delle  stesse  sugli
iscritti,  con indicazione dei presidi a tutela degli stessi anche in
ordine alle modalita' di attuazione.
Titolo III 
Norme finali 

                               Art. 7.
        Unita' organizzativa e responsabile del procedimento
  1.   L'unita'   organizzativa   responsabile  dell'istruttoria  dei
procedimenti  di  cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP
e' la Direzione autorizzazioni e vigilanza II.
  2.  Il  responsabile  del procedimento e' il dirigente responsabile
della medesima Direzione o altro dipendente dallo stesso designato.
                               Art. 8.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Ai  procedimenti  in  corso  relativi  alle istanze di modifica
statutaria  o di autorizzazione alla stipula delle convenzioni per la
gestione  delle  risorse  presentate  prima  della data di entrata in
vigore  del  presente regolamento si applicano le nuove disposizioni,
fermo  restando  che  la  COVIP, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore  del  presente  regolamento,  provvedera'  a  richiedere,  ove
ritenuto   necessario,   le   eventuali  integrazioni  documentali  e
informative, ovvero a comunicare l'esito del procedimento.
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
  2.  Lo  stesso  entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Non  sono  piu'  applicabili  le  precedenti  disposizioni  del
regolamento  COVIP sulle procedure per l'approvazione delle modifiche
degli  statuti  dei  fondi  pensione  e  per  l'autorizzazione  delle
convenzioni  di  cui  all'art. 6 del decreto legislativo n. 124/1993,
adottato con delibera del 28 luglio 1999, che risultino incompatibili
con il presente regolamento.
    Roma, 4 dicembre 2003
                                             Il presidente: Francario


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