GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 286 DEL 10/12/2003


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 7 agosto 2003 
Programmi  concernenti  la rivitalizzazione economica e sociale delle
citta'  e  delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo
urbano sostenibile. URBAN - Italia.
                               IL CAPO
del  dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,
        per le politiche del personale e gli affari generali

  Visto  l'art.  54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998,
sul  conferimento  delle  funzioni e dei compiti amministrativi dello
Stato  alle regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della
legge  n.  59  del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo
Stato,  individua  la  "promozione  di programmi innovativi in ambito
urbano  che  implichino  un intervento coordinato da parte di diverse
amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata";
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto il regolamento della Commissione europea per il Fondo europeo
per lo sviluppo regionale (FESR) n. 1261/1999 del 21 giugno 1999;
  Vista  la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea
n.  2000/C141/04  del  28  aprile  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Comunita' europea, serie C 141/8 del 19 maggio 2000,
recante   gli   orientamenti   relativi   all'iniziativa  comunitaria
concernente  la  rivitalizzazione  economica e sociale delle citta' e
delle  zone  adiacenti  in  crisi, per promuovere uno sviluppo urbano
sostenibile, URBAN II;
  Visto  il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 11339/487 del
23 novembre  1998,  di  assegnazione  delle  competenze in materia di
programmi   comunitari  alla  Direzione  generale  del  coordinamento
territoriale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   del  15 maggio  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   129   del   5 giugno   2000,  concernente
l'attribuzione  delle  quote  di  cofinanziamento  nazionale a carico
della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria;
  Vista  la deliberazione assunta dal CIPE in data 22 giugno 2000, n.
67,  con  la  quale  sono  stati stabiliti, tra l'altro, i criteri di
finanziamento  della  quota nazionale pubblica del programma URBAN II
per il periodo 2000/2006;
  Visto  il  Quadro  comunitario  di sostegno per le regioni italiane
dell'obiettivo   1   per   il   periodo  2000-2006,  approvato  dalla
Commissione europea con decisione n. 2050 del 1° agosto 2000;
  Visto  il  decreto  del  19 luglio  2000  del  Ministro  dei lavori
pubblici pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  214  del  13 settembre  2000  con  il  quale sono stati avviati i
programmi URBAN II;
  Visto   in   particolare   l'art.  2  del  sopra  indicato  decreto
ministeriale  del  19 luglio  2000 che destina i finanziamenti di cui
all'art.  1  del  medesimo  decreto  ministeriale all'attivazione sul
territorio  nazionale  di un numero complessivo di otto programmi, di
cui  quattro  nelle  regioni  interessate  dal  Quadro comunitario di
sostegno  per  le  regioni  italiane  dell'obiettivo 1 per il periodo
2000-2006 e quattro nelle restanti regioni;
  Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 1283/2000/SP del
2 agosto  2000,  inviata alla Commissione europea, con la quale viene
avanzata   richiesta  di  ampliamento  del  numero  di  programmi  da
finanziare;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea,  prot. D (00)7504 del
25 settembre  2000,  che amplia il numero dei programmi da finanziare
da otto a dieci;
  Vista  la  nota  n.  1354  del  19 settembre  2000  d'intesa tra il
Ministero  dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento
territoriale  e  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica - Dipartimento delle politiche di sviluppo e
coesione,  con  la quale sono stati definiti i criteri di valutazione
dei  programmi,  come  previsto  all'art. 13, punto 5 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000;
  Visto  l'art.  145,  comma  86,  della  legge  n. 388/2000, recante
disposizione  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato,  che a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti
collocati  nella  graduatoriadei  programmi di iniziativa comunitaria
URBAN  II,  di  cui  al  decreto del Ministro dei lavori pubblici del
19 luglio  2000,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 214 del 13 settembre 2000, concede a ciascuno dei primi
venti   progetti   non  ammessi  al  finanziamento  comunitario,  con
procedure e modalita' da definire con successivo decreto dei Ministri
dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  un  contributo  fino a lire 10 miliardi (5,16 Meuro), per
una  spesa  complessiva  massima  di  lire 100 miliardi (51,65 Meuro)
annue, per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  n.  415
dell'11 aprile  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
17 luglio  2001,  con  il  quale  e'  stata  approvata la graduatoria
relativa al programmi di iniziativa comunitaria URBAN II;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  177 del
26 marzo  2001,  recante "Regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti";
  Visto  il  decreto interministeriale del 27 maggio 2002, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002, con il quale
sono  state  definite  le  procedure  e  le  modalita'  attuative del
programma;
  Considerato  che  le  risorse  previste  per  gli  anni 2001 e 2002
dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'art. 145, comma 86, della
legge  n.  388/2000  sono  state iscritte sul capitolo 7493 (ex 8620)
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
"Fondo di rotazione per le politiche comunitarie".
  Viste  le  procedure  finanziarie  e operative per l'attuazione dei
programmi  URBAN  Italia  elaborate  nella  riunione  tecnica  tra il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti tenutasi il 22 novembre 2002;
  Vista  l'istruttoria  effettuata  dalla  commissione  nominata  con
decreto  dipartimentale  n.  30  del  13 gennaio  2003  dei programmi
stralcio presentati dalle amministrazioni comunali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Approvazione

  1.   Sono   approvati   i   programmi   stralcio  presentati  dalle
amministrazioni  comunali, ai sensi del decreto interministeriale del
27 maggio 2002.
  2.  Il  costo totale di ciascun programma stralcio e in particolare
l'importo  a  carico  dello  Stato  richiesto  dalle  amministrazioni
comunali  a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 145, comma 86
della  legge  n.  388/2000, e' riportato nell'allegata tabella che fa
parte integrante del presente decreto.
                               Art. 2.
                        Procedure finanziarie

  1.  I  Comuni promotori attuano i programmi secondo quanto previsto
nel  decreto  interministeriale  del  27 maggio  2002  e  secondo  le
procedure  finanziarie  operative, definite d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nella riunione tecnica del 22 novembre
2002, di seguito riportate:
    a) 1'impegno  complessivo  delle  risorse,  pari a 103.291.379,81
euro  e'  effettuato  con impegno unico dal Ministero dell'economia e
delle  finanze.  L'importo  complessivo  e'  ripartito, come indicato
nell'allegata   tabella,  tra  i  venti  comuni  beneficiari,  ed  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    b) l'erogazione  delle  risorse in favore di ciascun Comune viene
effettuata  dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  - Direzione
generale   per   le   trasformazioni  territoriali  con  le  seguenti
modalita':
      una  prima  anticipazione pari al 50 % della quota assegnata, a
seguito  della  sottoscrizione dell'accordo di cui al successivo art.
6;
      le  erogazioni successive, sino alla concorrenza dell'ulteriore
50%,  a  titolo  di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai
beneficiari,  sulla base della certificazione e domanda di pagamento,
da  presentarsi  a  cura  delle amministrazioni comunali al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  - Direzione generale per le
trasformazioni  territoriali,  entro  il  mese di dicembre di ciascun
anno a decorrere dal 2003 fino al 2006 incluso;
    c) le  amministrazioni  comunali sono tenute a spendere il totale
delle  risorse messe a disposizione a valere sulla legge n. 388/2000,
nonche'  tutte le quote di cofinanziamento locali, previste dall'art.
2  del  decreto interministeriale 27 maggio 2002 entro il 31 dicembre
2006.
  2.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale  per  le  trasformazioni  territoriali  cura il monitoraggio
dell'attuazione  dei  programmi  e  segue  l'andamento della relativa
spesa.  Sulla  base  dei  dati  di monitoraggio, entro il 31 dicembre
2005,  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale  per  le  trasformazioni  territoriali  ha  la  facolta'  di
procedere alla riprogrammazione della parte delle risorse finanziarie
non  spese  a  quella  data, attinenti ai programmi che presentano un
livello  di spesa inferiore al 75% dei contributi assegnati ex art. 2
del decreto interministeriale 27 maggio 2002.
                               Art. 3.
          Assistenza tecnica - Valutazione - Comunicazione

  1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale  per  le  trasformazioni territoriali utilizza le risorse di
cui all'allegata tabella per le seguenti attivita' di coordinamento:
    a) attivazione  dell'assistenza tecnica centrale di supporto alle
amministrazioni comunali nell'attuazione dei programmi, e di supporto
alle attivita' dell'amministrazione centrale;
    b) promozione delle attivita' di valutazione e di ricerca al fine
di  valutare l'efficacia dell'azione integrata sul territorio attuata
dai comuni attraverso i programmi URBAN Italia;
    c) promozione  di  azioni  di  comunicazione  a livello nazionale
finalizzate   a   migliorare   la   conoscenza  dei  programmi  e  ad
incrementare la pubblicita' e la divulgazione degli stessi;
  2.  Le  amministrazioni  comunali,  al  fine  di  una piu' efficace
gestione  dei  programmi, utilizzano le risorse individuate nell'asse
assistenza tecnica di ciascun programma per:
    attivare  forme  di  assistenza  tecnica  locale per 1'attuazione
delle azioni e per l'implementazione del sistema di monitoraggio;
    valutare  l'andamento  e  i  risultati  raggiunti  dal  programma
medesimo;
    promuovere   attivita'  di  comunicazione  e  di  conoscenza  del
programma a livello locale.
  1.  Le  amministrazioni  comunali,  nell'ambito  delle attivita' di
assistenza  tecnica  locale,  si  impegnano  a  raccogliere i dati di
monitoraggio finanziario e fisico, necessari alla corretta attuazione
del  programma  e  a trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  secondo  le  indicazioni che verranno impartite dalla
Direzione generale per le trasformazioni territoriali.
                               Art. 4.
                            Partenariato

  1.  Le amministrazioni comunali attivano ampie ed efficaci forme di
partenariato   locale   e   favoriscono  una  diffusa  partecipazione
all'attuazione del programma da parte di soggetti pubblici e privati,
nonche'  da  parte  di  organizzazioni  e  soggetti gia' operanti sul
territorio.
  2.   Le   amministrazioni  comunali  istituiscono  un  comitato  di
sorveglianza  che verifica l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione
del  programma,  e  valuta  periodicamente  i risultati raggiunti dal
programma medesimo. Il comitato si riunisce di norma almeno due volte
l'anno.  Al  Comitato  partecipano  i rappresentanti dei soggetti del
Partenariato che, a diverso titolo, contribuiscono all'attuazione del
programma  e, comunque, quelli che concorrono allo stesso con proprie
risorse    I    soggetti    del    Partenariato    sono   individuati
dall'amministrazione comunale.
  3.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per le trasformazioni territoriali riunisce almeno una volta
l'anno  tutte  le  amministrazioni  comunali promotrici dei programmi
URBAN   Italia,   le   amministrazioni   centrali   e   regionali,  i
rappresentanti  delle  organizzazioni e delle categorie dei soggetti,
che  a  vario  titolo  operano  nei  programmi,  al fine di valutarne
l'andamento e l'impatto complessivo sulle politiche urbane.
                               Art. 5.
                       Tavoli di concertazione

  1.  Al  fine di garantire un'efficace azione di coordinamento tra i
soggetti  interessati  alla  realizzazione  dei programmi, nonche' di
pervenire alla conclusione dell'accordo, di cui al successivo art. 6,
presso  la  Direzione  generale per le trasformazioni territoriali e'
istituito  un  Tavolo  di  concertazione  per ciascun programma URBAN
Italia ammesso al finanziamento.
  2.  Il  Tavolo  di  concertazione e' richiesto dall'amministrazione
comunale  ai fini della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 6
per l'attuazione del programma stralcio, nonche' per l'attuazione del
programma  di  completamento  di  cui all'art. 4, comma 4 del decreto
interministeriale del 27 maggio 2002.
  3.  Nella  richiesta  di  attivazione  del Tavolo di concertazione,
l'amministrazione  comunale  segnala  la  necessita' dell'attivazione
della procedura di cui al successivo art. 6, comma 5.
  4.  Il  direttore generale per le trasformazioni territoriali, o un
suo delegato, svolge le funzioni di presidente ed e' assistito da una
segreteria  per la gestione del Tavolo di concertazione dei programmi
URBAN Italia, di seguito denominata Segreteria tecnica.
  5. Ad ogni Tavolo di concertazione partecipano:
    a) uno o piu' rappresentanti dell'amministrazione comunale;
    b) un   rappresentante   della   regione,  ovvero  delle  regioni
competenti territorialmente se coinvolte nel programma;
    c)  non  piu' di un rappresentante per ciascun soggetto privato e
pubblico interessato all'attuazione del programma.
  I  soggetti  di  cui  alla  precedente lettera c) sono invitati dal
presidente su proposta del sindaco.
  La  segreteria  tecnica  e'  istituita  con  decreto  del direttore
generale per le trasformazioni territoriali. Essa assume i compiti di
unita' procedimentale, anche ai sensi della legge n. 241/1990.
  6.  Le  amministrazioni  ed  enti pubblici convocati partecipano al
Tavolo   di   concertazione   attraverso   un   unico  rappresentante
legittimato   dall'organo   competente   ad   esprimere  la  volonta'
dell'amministrazione,  in  ordine  alle attivita' di programmazione e
attuazione.
  7.  La  convocazione  del  Tavolo  di  concertazione, affidata alla
Segreteria tecnica, deve pervenire alle amministrazioni e ai soggetti
interessati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a mezzo e-mail
o  fax almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata per
la riunione.
  8.  Gli elaborati previsti all'art. 6, concernenti i contenuti e le
procedure   necessarie  per  il  perfezionamento  dell'accordo,  sono
trasmessi  a  cura  del soggetto promotore alla segreteria tecnica, e
contestualmente a tutti i partecipanti al Tavolo di concertazione.
  9.  La  segreteria tecnica convoca il Tavolo di concertazione entro
cinque giorni dal ricevimento degli elaborati di cui al comma 8.
  10. Il Tavolo di concertazione si esprime sugli elaborati di cui al
comma   8   con   una   valutazione  sintetica  sull'idoneita'  degli
adempimenti esperiti ai fini della sottoscrizione dell'accordo.
  11.  Ove al termine dei lavori del Tavolo di concertazione sussista
una  valutazione  negativa  circa  la  predisposizione  dei documenti
necessari   alla  sottoscrizione  dell'accordo,  il  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  -  Direzione  generale  per  le
trasformazioni   territoriali   si   riserva   di  non  sottoscrivere
l'accordo.
  12.  Ove  ne  sussistano  le  ragioni, su decisione del presidente,
preventivamente  comunicata  alle  parti  interessate,  il  Tavolo di
concertazione puo' assumere i compiti e le funzioni di conferenza dei
servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
  13. Nel caso in cui gli elaborati di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4
prevedano  modifiche  da  includere  nell'accordo,  l'amministrazione
comunale   ne  fara'  esplicita  menzione  nella  trasmissione  degli
elaborati alla Segreteria tecnica, indicando le amministrazioni e gli
enti direttamente interessati dalla variazione sopravvenuta.
  14.  L'amministrazione  comunale trasmette copia degli elaborati di
cui  al  precedente  comma  alle  amministrazioni ed enti interessati
dalla variazione sopravvenuta.
  15.  La  convocazione  di cui al precedente punto 7, e' estesa alle
amministrazioni  ed  enti interessati dalla variazione, che integrano
il  Tavolo  di  concertazione  cosi'  come configurato al comma 5 del
presente articolo.
  16. Per la valutazione delle variazioni al programma, si assumono i
seguenti criteri. Sono ammissibili variazioni nel caso in cui:
    a) apporrino un miglioramento agli indicatori del programma;
    b) sia accertata, per ciascun nuovo intervento, la compatibilita'
con  l'obiettivo  del  programma  e  salvaguardata l'integrazione tra
azioni comprese in assi diversi;
    c) apportino  un  miglioramento  degli  effetti  sinergici con il
programma di completamento;
    d) sostituiscano  azioni  previste  nel programma, che sono state
portate a compimento con altre fonti finanziarie, e abbiano obiettivi
analoghi.
  17.  Ove  sia  accertata  una  variazione  negativa  delle quote di
cofinanziamento    locale    previste   dall'art.   2   del   decreto
interministeriale  del  27 maggio  2002, il finanziamento concesso e'
revocato.
                               Art. 6.
                               Accordi

  1. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
il  direttore generale per le trasformazioni territoriali sottoscrive
gli  accordi  con i sindaci delle amministrazioni promotrici. Ciascun
accordo  e'  inoltre  sottoscritto  da  tutti  i  soggetti pubblici e
privati che conferiscono risorse finanziarie al programma.
  2.   All'accordo   dovra'   essere   allegato   il  Complemento  di
programmazione  predisposto  secondo  le  indicazioni della Direzione
generale per le trasformazioni territoriali.
  3.  Al  medesimo  accordo  sono  allegati  gli atti che regolano le
pattuizioni  tra  l'amministrazione  comunale e i soggetti pubblici e
privati che a vario titolo concorrono all'attuazione del programma.
  4.   All'accordo   e'   altresi'  allegato  l'atto  di  nomina  del
funzionario  delegato  per  la  contabilita'  speciale previsto dagli
articoli 8,  10  e  11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
367 del 20 aprile 1994, e dalla circolare del Ministero del tesoro n.
77 del 28 dicembre 1995, di cui al successivo art. 7.
  5.  Qualora  per  l'attuazione  di  interventi,  riferiti ad azioni
ricomprese  nel  programma  stralcio  oggetto  dell'accordo di cui al
comma  1,  e'  necessario  variare la strumentazione urbanistica, per
tali  interventi  l'accordo  e' sottoscritto e produce gli effetti di
cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
                               Art. 7.
                        Contabilita' speciale

  1.  Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a
disposizione  dei  programmi  prima di addivenire alla sottoscrizioni
degli  accordi di cui all'art. 6 le amministrazioni comunali nominano
il  funzionario  delegato per la contabilita' speciale previsto dagli
articoli 8,  10  e  11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
367 del 20 aprile 1994, e dalla circolare del Ministero del tesoro n.
77 del 28 dicembre 1995.
  2. Gli accrediti delle somme da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze sono effettuati sulle tesorerie provinciali dei comuni;
ogni  funzionario  delegato  per  la contabilita' speciale di ciascun
Comune  trasferisce  dette  somme  sul  relativo conto corrente della
contabilita' speciale.
                               Art. 8.
                              Controlli

  1.  Le amministrazioni comunali attuano tutte le azioni e le misure
di  controllo  necessarie a una corretta realizzazione del programma,
mettono  in  essere  un efficace sistema di controllo, avendo cura di
assicurare  la  necessaria  indipendenza  tra  i centri di gestione e
quelli di controllo medesimo.
  2.  Provvedono  ad  implementare  idonee  piste  di controllo ed ad
assicurare specifici controlli a campione sulle azioni e progetti per
un  ammontare  minimo  del  5%  delle  risorse  dell'intero programma
stralcio,  a  cura di un soggetto diverso da quello competente per la
gestione  del  programma  e  da  quello  responsabile  dei  pagamenti
relativi al programma medesimo.
                               Art. 9.
                          Tavolo permanente

  1.  Per garantire un'efficace azione di coordinamento con gli altri
programmi nazionali e comunitari che interessano le politiche urbane,
i  dati di monitoraggio e valutazione dei programmi URBAN Italia sono
trasmessi  al  Comitato previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 19 luglio 2000.
    Roma, 7 agosto 2003
                                    Il capo del Dipartimento: Fontana
Registrato  alla Corte dei conti il 28 ottobre 2003 Ufficio controllo
atti  Ministeri  delle  infrastrutture  ed  assetto  del  territorio,
registro n. 4, foglio 31

                                                             
Allegato


 TABELLA ALLEGATA AL D. DIP. DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI STRALCIO

        Programma nazionale URBAN ITALIA - Legge n. 388/2000




=====================================================================
  |              | Costo totale programma  | Finanziamento a valere
N.|    Comuni    |        stralcio         |  sulla L. n. 388/2000
=====================================================================
1 | Ercolano     |14.969.000,00            |5.060.000,00
---------------------------------------------------------------------
2 | Settimo T.   |84.158.795,64            |5.060.000,00
---------------------------------------------------------------------
3 | Catanzaro    |7.261.277,61             |5.061.277,61
---------------------------------------------------------------------
4 | Venezia      |13.426.000,00            |5.060.000,00
---------------------------------------------------------------------
5 | Venaria Reale|22.138.760,00            |5.060.000,00
---------------------------------------------------------------------
6 | Cava dei T.  |23.097.000,00            |5.060.000,00
---------------------------------------------------------------------
7 | Savona       |21.420.000,00            |5.060.000,00
---------------------------------------------------------------------
8 | Cinisello B. |65.080.000,00            |4.800.000,00
---------------------------------------------------------------------
9 | Messina      |11.576.847,32            |5.059.985,00
---------------------------------------------------------------------
10| Trieste      |11.751.189,00            |5.059.999,00
---------------------------------------------------------------------
11| Brindisi     |8.227.160,00             |5.061.279,00
---------------------------------------------------------------------
12| Livorno      |15.373.000,00            |5.060.000,00
---------------------------------------------------------------------
13| Seregno      |24.171.881,00            |5.061.278,00
---------------------------------------------------------------------
14| Aversa       |9.801.462,00             |5.061.277,00
---------------------------------------------------------------------
15| Rovigo       |15.698.400,04            |5.061.277,62
---------------------------------------------------------------------
16| Bitonto      |24.876.016,00            |5.060.000,00
---------------------------------------------------------------------
17| Trapani      |14.542.941,99            |5.061.277,61
---------------------------------------------------------------------
18| Bagheria     |9.094.000,00             |5.061.000,00
---------------------------------------------------------------------
19| Caltagirone  |10.706.024,71            |5.061.277,61
---------------------------------------------------------------------
20| Campobasso   |10.805.700,00            |5.060.100,00
---------------------------------------------------------------------
  |              |Totale comuni            |100.950.028,45
---------------------------------------------------------------------
  |              |MIT                      |2.341.351,36
---------------------------------------------------------------------
  |              |Totale finanziamento     |103.291.379,81

fp03-gr03