
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 dicembre 2003
Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti.
IL DIRIGENTE
dell'Ufficio centrale stupefacenti
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e successive
modifiche;
Vista la legge 5 giugno 1974, n. 412 "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo
1961, e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo
1972";
Vista la legge 25 maggio 1981, n. 385 "Adesione alla Convenzione
sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971 e
sua esecuzione;
Vista la legge 5 novembre 1990, n. 328 "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso atto finale e
relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988";
Viste le circolari nota n. 800.UCS/AG.70/110 del 25 gennaio 1993,
nota n. 800.UCS/AG.65/2644 del 16 novembre 1993 e nota n.
800.UCS/AG.1/3481 del 26 giugno 2002, relative all'informatizzazione
dell'Ufficio centrale stupefacenti;
Ritenuto indispensabile attuare una modifica del sistema di
raccolta dati relativi alla movimentazione di sostanze stupefacenti e
psicotrope, per adempiere agli obblighi di rendicontazione, previsti
dalle citate convenzioni, nei confronti dell'organo di controllo
delle Nazioni Unite, International Narcotics Control Board di Vienna;
Considerata pertanto la necessita' di introdurre a tal fine un
adeguato sistema informativo a supporto delle suddette attivita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le richieste di rilascio di autorizzazioni e di rilascio di
permessi all'importazione o all'esportazione, nonche' le notifiche di
avvenuta importazione o esportazione ed i rendiconti trimestrali ed
annuali relativi alla movimentazione di sostanze stupefacenti e
psicotrope devono essere inviati all'Ufficio centrale stupefacenti,
oltre che su supporto cartaceo, anche via web, accedendo alle
funzionalita' rese disponibili sul sito del Ministero della salute:
http://www.ministerosalute.it, nella area medicinali e vigilanza,
nella sezione dedicata alle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Art. 2.
1. L'utilizzo delle funzionalita' di cui al precedente articolo e'
consentito agli enti o alle imprese in possesso delle credenziali di
accesso, secondo le modalita' operative disponibili sul sito del
Ministero della salute: http://www.ministerosalute.it nell'area
citata al precedente articolo.
2. Le modalita' di richiesta delle credenziali d'accesso sono
anch'esse disponibili sul sito sopra specificato.
Art. 3.
1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle convenzioni
internazionali citate in premessa, gli enti e le imprese autorizzate
all'importazione o all'esportazione di sostanze stupefacenti e
psicotrope, devono inviare i rendiconti trimestrali entro il
quindicesimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre
di riferimento.
Art. 4.
1. Sono abrogate le circolari in materia di informatizzazione
dell'Ufficio centrale stupefacenti citate nelle premesse al presente
decreto e le relative modalita' di invio dei dati, con la sola
eccezione della trasmissione dei dati riferiti all'anno 2003.
Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore dal 7 gennaio 2004.
Roma, 5 dicembre 2003
Il dirigente: Marra
fp03-gr03