GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 290 DEL 15/12/2003


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 10 ottobre 2003 
Criteri  per  la  ripartizione  tra  le  Universita'  e  gli istituti
universitari  delle risorse destinate al finanziamento delle borse di
studio  per  i corsi di dottorato di ricerca e per corsi post-laurea,
per l'anno finanziario 2003.
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento
all'art.  4, che demanda al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  il  compito di determinare annualmente i
criteri  per la ripartizione tra gli Atenei delle risorse disponibili
per  il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento,  anche all'estero, delle scuole di specializzazione,
per  i  corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post
laurea e post dottorato;
  Visto  il  regolamento in materia di dottorato di ricerca approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 224, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Vista  la nota n. 692 del 1° agosto 2003 con la quale il Presidente
del  comitato  nazionale per la valutazione del sistema universitario
ha  trasmesso  i  criteri espressi dal Comitato stesso in merito alla
ripartizione dei fondi sopracitati;
  Ritenuto di adottare i criteri suggeriti dal Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  finanziario  2003,  dopo  aver detratto gli importi da
assegnare  alle Universita' per il pagamento delle borse di dottorato
di  ricerca  finanziate dal Ministero e attive nell'anno in questione
nonche'  la  quota  da  destinare  agli interventi di cui all'art. 1,
comma  1,  della  legge  11 luglio 2003, n. 170, le rimanenti risorse
disponibili  sul  capitolo 5491 dello stato di previsione della spesa
di  questo  Ministero,  destinate al finanziamento di borse di studio
per  la  frequenza  dei  corsi  di perfezionamento, anche all'estero,
delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca
e  per  attivita'  di  ricerca  post  laurea  e  post dottorato, sono
ripartite  tra  le  universita'  ed  istituti  universitari secondo i
seguenti criteri:
    65% delle risorse disponibili ripartito:
      a) per  il  35%  proporzionalmente  al  numero  complessivo dei
laureati  negli anni solari 2001 e 2002 pesati in funzione dell'eta',
secondo la seguente tabella

=====================================================================
Classe di eta'                          |Peso
=====================================================================
25 e meno....                           |0,4
26-27....                               |0,3
28-29....                               |0,2
30 e oltre....                          |0,1

      b) per  il  30%  proporzionalmente  al  numero  dei  dottori di
ricerca che hanno sostenuto positivamente l'esame per il rilascio del
titolo nel periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002.
  Per  la SISSA di Trieste il finanziamento e' calcolato in relazione
al  numero  complessivo  dei  posti dei corsi di dottorato di ricerca
attivi  nell'anno  2003 sulla base dell'importo minimo della borsa di
studio pari a Euro 10.561,55.
  Per gli Atenei di recente istituzione, per i quali non siano ancora
disponibili  dati  relativi ai dottori di ricerca per gli anni solari
2001  e  2002,  il finanziamento e' determinato attribuendo a ciascun
corso  di  dottorato  attivo nell'anno 2003 un importo pari al doppio
del  contributo  medio  per dottore di ricerca, media calcolata sulla
quota  del  30% da ripartire sulla base del numero totale dei dottori
di ricerca.
  Per   gli   Atenei  di  recente  istituzione,  per  i  quali  siano
disponibili dati relativi ai dottori di ricerca solo per l'anno 2002,
il  finanziamento  e'  determinato  attribuendo  a  ciascun  corso di
dottorato, attivo nell'anno 2003, un importo pari al contributo medio
per  dottore  di  ricerca,  media  calcolata  sulla  quota del 30% da
ripartire sulla base del numero totale dei dottori di ricerca.
    35%   proporzionalmente   al  numero  di  iscritti  ai  corsi  di
dottorato,  attivi  nell'anno  2003,  degli  Atenei  il cui nucleo ha
prodotto  valutazioni  esaurientemente positive, come dalla colonna 1
della  tabella  predisposta dal Comitato nazionale di valutazione del
sistema  universitario, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
  Ai  fini della ripartizione della presente quota, non sono presi in
considerazione i corsi di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001,
articoli 11 e 12.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

    Roma, 10 ottobre 2003
                                                 Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 140
                                                            
Tabella 4
             RELAZIONI DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE INTERNA


Tabella pag. 21


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