
UNIVERSITA' DI PARMA
DECRETO RETTORALE 1 dicembre 2003
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale n. 501 Reg. XXXVIII in data 27 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000,
con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di
Parma e successive modificazioni;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, in data 10
luglio 2003 con cui sono state approvate ulteriori modifiche allo
statuto dell'Universita' di Parma, trasmesse, con nota in data 25
luglio 2003, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per il controllo di legittimita' e di merito a norma
dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989;
Preso atto dei rilievi formulati dal M.I.U.R. notificati con nota
in data 30 settembre 2003;
Vista l'ulteriore deliberazione in data 1° dicembre 2003 con cui il
senato accademico ed il consiglio di amministrazione, riuniti in
seduta congiunta, hanno accolto il rilievo formulato dal M.I.U.R.;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Ateneo;
Decreta:
1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato
come segue:
l'art. 8, comma 8, e' sostituito dal seguente:
il rettore nomina con proprio decreto il pro rettore vicario
scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato
o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue
funzioni in caso di impedimento o di assenza, nonche', in caso di
cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del
nuovo eletto. In caso di cessazione anticipata dalla carica di
rettore, il decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta
giorni. Il rettore puo' nominare con proprio decreto uno o piu' pro
rettori con deleghe specifiche.
l'art. 22, comma 5, e' sostituito dal seguente:
l'elettorato attivo del preside e' costituito da tutti i membri
del consiglio di facolta' compresi i ricercatori della facolta' che
non facciano parte del consiglio stesso.
l'art. 24, comma 1, e' sostituito dal seguente:
per ogni corso di studio e' costituito un consiglio di corso di
studio. Nelle facolta' cui afferiscono piu' corsi di studio il
consiglio di facolta' puo' unificare piu' consigli di corso di studio
della medesima classe o unificare il consiglio di corso di laurea
specialistica con il consiglio del corso di laurea (triennale) che ha
reso possibile la sua istituzione o, ancora, effettuare unificazioni
che configurino entrambi i tipi precitati.
l'art. 24, comma 3.2, e' sostituito dal seguente:
cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di
laurea triennale e nel consiglio di corso di laurea specialistica a
ciclo unico;
cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di
laurea specialistica unificata con corso di laurea triennale;
cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di
laurea specialistica unica nella classe;
tre rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di
laurea specialistica seconda nella classe.
L'art. 24, comma 3.3, e' abrogato.
L'art. 24, comma 5, e' abrogato.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Parma, 1° dicembre 2003
Il rettore: Ferretti
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