GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 279 DELL' 1/12/2003


LEGGE 25 novembre 2003, n. 339 
Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione
di avvocato.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione
agli  albi  degli  avvocati,  per  i quali restano fermi i limiti e i
divieti  di  cui  al  regio  decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni.
                               Art. 2.
  1. I  pubblici  dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo
degli  avvocati  successivamente alla data di entrata in vigore della
legge  23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono
optare   per   il   mantenimento   del  rapporto  d'impiego,  dandone
comunicazione  al  consiglio  dell'ordine  presso  il quale risultano
iscritti,  entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  In  mancanza  di  comunicazione  entro  il  termine
previsto,  i  consigli  degli  ordini  degli avvocati provvedono alla
cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
  2. Il  pubblico  dipendente,  nell'ipotesi  di  cui  al comma 1, ha
diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
  3. Entro  lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il
pubblico  dipendente  puo'  optare  per la cessazione del rapporto di
impiego  e  conseguentemente  mantenere  l'iscrizione  all'albo degli
avvocati.
  4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per
la  professione  forense  ai  sensi della presente legge conserva per
cinque  anni  il  diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno
entro  tre  mesi  dalla richiesta, purche' non in soprannumero, nella
qualifica  ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione
di  appartenenza. In tal caso l'anzianita' resta sospesa per tutto il
periodo  di  cessazione  dal  servizio e ricomincia a decorrere dalla
data di riammissione.
                               Art. 3.
  1. La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 25 novembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 543):
              Presentato dal on. Bonito ed altri il 13 giugno 2001.
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente, il 31 luglio 2001 con pareri delle commissioni I
          e XI.
              Esaminato  dalla  II  commissione  il 13 e 25 settembre
          2001.
              Nuovamente  assegnato  alla II commissione (Giustizia),
          in  sede  legislativa,  il 16 ottobre 2001 con pareri delle
          commissioni I e XI.
              Esaminato dalla II commissione il 16, 17 ottobre 2001 e
          approvato il 18 ottobre 2001.
          Senato della Repubblica (atto n. 762):
              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,  il 30 ottobre 2001 con pareri della commissione
          1ª.
              Esaminato dalla 2ª commissione il 20 novembre 2001 e 16
          gennaio 2002.
              Nuovamente  assegnato  alla 2ª commissione (Giustizia),
          in sede deliberante il 19 febbraio 2002 con parere della 1ª
          commissione (Affari costituzionali).
              Esaminato  dalla  2ª  commissione il 26 febbraio 2002 e
          approvato il 12 marzo 2002.
          Camera dei deputati (atto n. 543-B):
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,  il  18 marzo  2002 con pareri delle commissioni
          II, V e XI.
              Esaminato  dalla  II  commissione  l'11 aprile  2002  e
          20 giugno 2002.
              Esaminato  in  aula  il  3 novembre 2003 e approvato il
          5 novembre 2003.

fp03-gr03