GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 300 DEL 29/12/2003


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2003 
Rideterminazione   dell'indennita'  di  posizione  e  dell'indennita'
perequativa  del  personale  delle  Forze  di  polizia  e delle Forze
armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge   2 ottobre  1997,  n.  334,  che  ha  istituito
l'indennita'  di  posizione per i dirigenti generali della Polizia di
Stato  e  gradi  e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e
per   i   generali   di   divisione  e  di  corpo  d'armata  e  gradi
corrispondenti delle Forze armate;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
3 gennaio  2001  che,  ai  sensi  dell'art.  19, comma 4, della legge
28 luglio  1999,  n.  266,  e  dell'art.  19,  comma 2,  della  legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  ha  fissato i criteri, l'ammontare e la
decorrenza dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed
ai  brigadier  generali  delle  Forze armate nonche' ai gradi ed alle
qualifiche   corrispondenti  dei  Corpi  di  polizia  ad  ordinamento
militare e civile;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 maggio  2001  che,  ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n.
266  del  1999, e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999,
ha  rideterminato le misure dell'indennita' perequativa da attribuire
ai  colonnelli ed ai brigadier generali delle Forze armate nonche' ai
gradi  ed  alle  qualifiche  corrispondenti  dei  Corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile;
  Visto l'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha  stanziato  la  somma  di 15 milioni di euro per i dirigenti delle
Forze  armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui
all'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;
  Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;
  Rilevata la necessita' di attuare, nei limiti dello stanziamento di
15   milioni   di  euro,  il  processo  di  perequazione  retributiva
attraverso  l'adeguamento  delle  misure  delle  indennita' previste,
rispettivamente,  dalla  legge  n.  334  del  1997  e dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio e 29 maggio 2001;
  Considerata  che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei
dirigenti  delle  Forze  armate  e delle Forze di polizia deve essere
realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art.
1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;
  Sentite le amministrazioni interessate;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre  2002,  con il quale il Ministro per la funzione pubblica
e'  stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  in materia di lavoro pubblico, nonche'
l'organizzazione,  il  riordino  ed  il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 giugno 2003;
  Sulla   proposta   dei   Ministri   per   la  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   Per   i  tenenti  generali  e  i  maggiori  generali  e  gradi
corrispondenti  delle  Forze  armate  e  per  i gradi e le qualifiche
corrispondenti  delle Forze di polizia, le misure della indennita' di
posizione,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri   29 maggio   2001,  sono  rideterminate,  a  decorrere  dal
1° gennaio  2003,  rispettivamente,  in  Euro 28.821 e in Euro 22.673
comprensive   dell'adeguamento  annuale  stabilito  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003.
  2.  Le  misure  della indennita' perequativa, di cui al decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  29 maggio  2001,  sono
rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi,
comprensivi   dell'adeguamento  annuale  stabilito  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003:
    a) Euro  16.330  per  i brigadier generali e gradi corrispondenti
delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle
Forze di polizia;
    b) Euro 9.707 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze
armate  e  per  i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di
polizia.
  3. Le indennita' di posizione e perequativa, da erogare, per quanto
concerne  la  rideterminazione  delle  misure  di cui ai commi 1 e 2,
utilizzando  l'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 33, comma 2,
della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, sono pensionabili ai sensi
dell'art.   13,   comma   1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  503,  e  non  producono effetti ai fini della
determinazione  dell'indennita'  di ausiliaria e dell'attribuzione di
qualsiasi   altro   beneficio   economico  per  promozione  e  scatti
conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 2 dicembre 2003


                                              p. Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                  Mazzella

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 15, foglio n. 295

fp03-gr03