
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 26 novembre 2003, n. 30
Cartolarizzazione dei crediti.
A tutte le amministrazioni versanti
all'INPDAP
Premessa.
Con decreto ministeriale del 18 aprile 2003, emanato in attuazione
dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha autorizzato
un'operazione di cartolarizzazione dei crediti derivanti dai prestiti
personali concessi agli iscritti alla gestione unitaria autonoma
delle prestazioni creditizie e sociali dell'I.N.P.D.A.P. Per effetto
di detto provvedimento e' in fase di stipulazione tra l'I.N.P.D.A.P.
e la societa' di cartolarizzazione italiana crediti a r.l. (SCIC)
apposito contratto per la cessione in blocco e pro soluto di crediti,
per capitale, interessi e accessori, inerenti ad un portafoglio di
prestiti personali (piccoli prestiti e cessioni del quinto dello
stipendio), erogati ovvero da erogarsi alla data del 31 dicembre
2003.
Con il medesimo contratto e' stato conferito a questo Istituto
cedente l'incarico di svolgere, in nome e per conto, ovvero soltanto
per conto della societa' cessionaria, l'attivita' di amministrazione,
incasso e riconciliazione dei crediti ceduti, nonche' di gestione
delle eventuali procedure di recupero degli stessi in sede giudiziale
o stragiudiziale.
Ai sensi del citato art. 15 saranno, inoltre, con uno o piu'
decreti ministeriali, individuate le caratteristiche delle operazioni
di cartolarizzazione.
Per quanto sopra, si rende necessario modificare le vigenti
procedure di versamento delle quote di ammortamento delle prestazioni
creditizie trattenute sulle posizioni stipendiali dei dipendenti da
parte degli enti e delle amministrazioni, terzi debitori nei
confronti di questa gestione previdenziale.
Con la presente circolare questo Istituto definisce le modalita' di
comunicazione, da parte di codeste amministrazioni ed enti, dei dati
necessari per lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione,
incasso e riconciliazione dei crediti ceduti, finalizzata alla
puntuale gestione dei rientri delle singole rate di ammortamento
trattenute agli iscritti.
Soggetti destinatari.
Destinatari della presente circolare sono le Amministrazioni dello
Stato e gli Enti, terzi debitori ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 180/1950 versanti per trattenuta credito che
provvedono, quindi, direttamente ad effettuare, sulle posizioni
stipendiali dei beneficiari delle prestazioni creditizie, le
trattenute delle rate previste dai relativi piani di ammortamento.
Disposizioni per le amministrazioni gestite dal Service personale
Tesoro.
Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato i cui
dipendenti sono gestiti dal Service personale Tesoro sono escluse
dalle istruzioni impartite con la presente circolare. Per tali
amministrazioni saranno diramate apposite istruzioni concordate con
il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e finanze sia
per gli uffici per i quali il pagamento e' effettuato direttamente
dal Centro di elaborazione di Latina (pagamenti telematici previsto
dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2002), sia per quelli che
liquidano le retribuzioni con mandato informatico.
Adempimenti delle amministrazioni versanti.
1) Dichiarazione.
A far data dall'elaborazione degli stipendi del proprio personale
dipendente di febbraio 2004, con cadenza mensile le Amministrazioni
versanti sono obbligate a comunicare, tramite formati telematici
standardizzati ovvero tramite un servizio disponibile su web, le
informazioni relative:
ai dati anagrafici, utili per la identificazione dei beneficiari;
ai dati contabili, necessari alle operazioni di imputazione dei
versamenti;
alle eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato il mese
precedente.
Nel caso di riduzione della retribuzione superiore ad 1/3 si dovra'
indicare negli appositi campi previsti nei file e nell'applicazione
su internet, la composizione della nuova retribuzione decurtata, al
fine di permettere all'I.N.P.D.A.P. il ricalcolo del piano di
ammortamento, con relativo prolungamento e quantificazione della
nuova rata.
Le dichiarazioni dovranno essere effettuate anche in assenza di
variazioni rispetto alla denuncia del mese precedente.
Tali modalita' di comunicazione sono coerenti con le procedure
previste dalla circolare I.N.P.D.A.P. n. 1 del 10 gennaio 2002,
riguardanti l'aggiornamento costante degli elementi costitutivi della
posizione assicurativa da parte degli Enti datori di lavoro. Dette
modalita', utili alla gestione del processo di cartolarizzazione
rappresentano da un lato un ampliamento degli adempimenti gia'
richiesti per la trasmissione dei dati di cui alla citata circolare e
dall'altro consentiranno di attuare quanto previsto dall'art. 44,
comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Infatti, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 i sostituti d'imposta, tenuti al
rilascio della certificazione unica dei redditi ai fini fiscali e
contributivi, sono obbligati a trasmettere mensilmente ed in via
telematica i flussi afferenti tutte le informazioni di pertinenza di
questo Istituto, comprese quelle relative alle prestazioni
creditizie, oggetto della presente circolare.
I soggetti destinatari potranno quindi effettuare la dichiarazione
secondo la seguente duplice modalita':
1.a) via file:
le informazioni potranno essere inviate con due tracciati
alternativi:
1.a.a.) il primo corrisponde al file attualmente utilizzato
per l'aggiornamento delle posizioni assicurative (770 mensile
richiesto dalla predetta circolare 1/2002), con le specifiche
informazioni relative alle prestazioni creditizie;
1.a.b.) il secondo e' un tracciato che contiene un
sottoinsieme del precedente, e permette la trasmissione delle sole
informazioni necessarie all'operazione di riconciliazione tra gli
incassi attesi ed i versamenti effettuati dai debitori terzi;
1.b) via internet:
le Amministrazioni, che non sono in grado di fornire su file le
informazioni previste, o che provvedono all'invio del file, di cui al
punto 1.a.a.) precedente, in tempi non utili alla elaborazione dei
dati da parte di questo I.N.P.D.A.P., potranno avvalersi di un
apposito servizio disponibile via internet. Questa modalita' consente
di controllare le informazioni trasmesse sulla scorta di precedenti
forniture elaborate e di variarle puntualmente, ove necessario.
2) Atto di conferma.
Le informazioni, siano esse state trasmesse via file o digitate
tramite servizio web, dovranno comunque essere convalidate attraverso
un apposito atto di conferma, entro il 6 del mese successivo a quello
di competenza delle trattenute.
Tale atto di conferma, che viene effettuato tramite l'applicazione
disponibile su Internet, consentira' di acquisire, da parte delle
Amministrazioni versanti, le informazioni necessarie per procedere al
pagamento (codici identificativi ed importi dei pagamenti).
L'attribuzione dei codici permettera' una rapidissima
riconciliazione tra i pagamenti effettuati dalle Amministrazioni e le
singole rate dei beneficiari, contenute nella dichiarazione, evitando
successive azioni di richiesta, da parte dell'I.N.P.D.A.P., di
informazioni utili alla riconciliazione dei pagamenti, con evidenti
vantaggi nel processo amministrativo delle Amministrazioni e di
questo Istituto.
In presenza di eventuali scarti nell'elaborazione dei file
pervenuti, l'amministrazione dovra' provvedere prima della conferma
alla loro sistemazione.
3) Pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro il 15 del
mese successivo a quello di competenza delle trattenute, avvalendosi
degli sportelli o del servizio web di Poste Italiane S.p.a.
Giova premettere che a decorrere dall'emanazione della presente
circolare fino all'entrata a regime dell'avviato processo di
cartolarizzazione, prevista a far data dal 1° marzo 2004, i
versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente sui conti
correnti postali gia' accesi presso le locali sedi I.N.P.D.A.P. e non
sui seguenti conti in via di chiusura:
91731000;
91732008;
91730002;
91733006;
989004.
Successivamente a tale periodo transitorio, come gia'
rappresentato, a decorrere dal 1° marzo 2004, con riferimento agli
incassi relativi al precedente mese di febbraio, gli strumenti messi
a disposizione delle Amministrazioni per il pagamento sono:
un conto corrente domiciliato, appositamente aperto presso Poste
Italiane S.p.a., in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi
ai prestiti cartolarizzati (cd. "Conto Unico");
un conto corrente domiciliato, appositamente aperto presso Poste
Italiane S.p.a., in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi
ai prestiti non cartolarizzati (concessi dopo il 2003). Al riguardo
si rende noto che il conto domiciliato ha la caratteristica
principale di consentire l'esatta individuazione dell'Amministrazione
versante e di permettere il pagamento dell'importo confermato nella
dichiarazione;
un conto corrente, appositamente aperto presso Poste Italiane
S.p.a., in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi agli
importi da riconciliare (cd. "Conto della Riconciliazione"). I
versamenti su detto ultimo conto dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico, mediante l'obbligatoria indicazione
di un codice identificativo utile per la successiva riconciliazione
con quanto dovuto. Il terzo conto consente, altresi', alle
Amministrazioni di pagare anche parzialmente il dovuto per non
incorrere, almeno in misura anch'essa parziale, nelle sanzioni di
tardato pagamento (vedi par. 4.4).
4) Riconciliazione delle somme riscosse.
Sara' cura dell'I.N.P.D.A.P. effettuare le verifiche sia con
riferimento alla rituale esecuzione delle istruzioni impartite, sia
con riferimento agli importi attesi in relazione ai prestiti
personali, sulla base dei relativi piani di ammortamento e delle
modificazioni anagrafiche pervenute.
Si espongono di seguito le diverse casistiche che possono
verificarsi con riguardo ai momenti di attuazione del procedimento
amministrativo: dichiarazione, conferma e pagamento, in caso di
inosservanza alle istruzioni impartite con la presente circolare.
Nel caso in cui la dichiarazione di cui al par. 1) sia stata
effettuata:
4.1) dichiarazione confermata e pagamento non effettuato: decorsa
la data di scadenza prevista per il pagamento, l'I.N.P.D.A.P.
procedera' alla verifica delle quote dichiarate. Il riscontro del
mancato pagamento costituira' oggetto di apposita segnalazione, via
e-mail, per consentire all'Amministrazione inadempiente il tempestivo
versamento, al fine di non incorrere in maggiori sanzioni per
ritardato pagamento;
4.2) dichiarazione confermata erroneamente e pagamento sul conto
della riconciliazione: qualora l'Amministrazione abbia, invece,
provveduto a corrispondere quanto dovuto tramite bonifico sul conto
della riconciliazione, non essendo possibile il pagamento di importo
diverso da quello dichiarato sul Conto unico, indicando il codice
identificativo del pagamento, l'I.N.P.D.A.P. sollecitera'
l'Amministrazione medesima a rendere coerente la dichiarazione con
quanto pagato via Internet, in modo da poter immediatamente procedere
alla riconciliazione del pagamento stesso;
4.3) dichiarazione non confermata e pagamento sul conto della
riconciliazione: nel caso in cui il pagamento fosse stato effettuato
sul conto della riconciliazione, senza la preventiva indicazione del
relativo codice identificativo, l'I.N.P.D.A.P. non sara' in grado di
imputare le somme dovute, in assenza delle condizioni necessarie per
riconoscere il versante e i dati relativi al pagamento. Quindi
l'Amministrazione sara' invitata, oltre a rettificare via internet la
dichiarazione, ad indicare, altresi', gli estremi del pagamento
effettuato, in modo da permetterne l'esatta imputazione. Quest'ultima
casistica deve intendersi assolutamente anomala ed eccezionale, in
quanto causa di gravi inefficienze nel processo di riconciliazione
dei pagamenti.
Qualora la dichiarazione non sia stata invece effettuata:
4.4) le Amministrazioni possono, sempre entro il giorno 15 del
mese di scadenza, provvedere ad effettuare la dichiarazione via
Internet ed ottenere il codice identificativo del pagamento, da
indicare nella parte descrittiva del bonifico da accreditare sul
conto della riconciliazione;
4.5) qualora l'Amministrazione provvedesse al pagamento in
assenza di dichiarazione:
e' tenuta, comunque, ad inserire, nella parte descrittiva del
bonifico i dati minimi richiesti per l'identificazione del versante e
del pagamento (vedi par. 2), nonche' ad effettuare la dichiarazione
via Internet, in modo da consentirne l'esatta imputazione delle
somme;
non inserendo invece alcun dato identificativo, dovra'
provvedere, oltre ad effettuare la dichiarazione via Internet, gia'
sollecitata via e-mail, a trasmettere copia della ricevuta di
avvenuto versamento, alla sede I.N.P.D.A.P. territorialmente
competente.
5) Recupero residuo debito sui trattamenti di fine servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, al
fine di consentire il recupero del residuo debito insoluto sui
trattamenti di fine servizio, gli enti datori di lavoro sono tenuti a
trasmettere la documentazione di rito entro quindici giorni dalla
cessazione dal servizio, anche nei casi di dimissione. L'Istituto
deve, infatti, estinguere subito il debito indipendentemente dai
tempi di differimento previsti dalla legge per il pagamento della
prestazione all'iscritto.
Modalita' di accesso ai servizi ed invio delle informazioni mensili.
Sul sito di I.N.P.D.A.P. all'indirizzo http://www.inp
dap.it/webnet/sito/ServiziInterattivinew/servizienti.asp sono
disponibili, le istruzioni per il reperimento delle utenze e delle
password necessarie ad accedere ai servizi di cui alla presente
circolare.
Sul sito saranno pubblicate, entro il 28 corrente mese, le
specifiche dei due tracciati record di cui al paragrafo
"dichiarazione".
Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente a
prendere contatti con la sede periferica I.N.P.D.A.P. competente sul
territorio per fornire gli indirizzi di posta elettronica da
utilizzare come strumento di colloquio per tutte le comunicazioni che
interverranno in relazione alle operazioni di riconciliazione.
Roma, 26 novembre 2003
Il direttore generale f.f.: Marchione
fp03-gr03