GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 194 DEL 22/8/2003
UNIVERSITA' 'MEDITERRANEA' DI REGGIO CALABRIA
DECRETO RETTORALE 24 luglio 2003
Modificazione allo statuto.
IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi
Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale
29 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 73 dello statuto di autonomia che
dispone in ordine alle modalita' di revisione dello stesso;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6
che disciplina il controllo di legittimita' e di merito sugli statuti
di autonomia delle universita' da parte del Ministro competente;
Vista la proposta di modifica dello statuto di autonomia relativa
all'inserimento di un apposito articolo "Istituzione nuove Facolta' e
Corsi di studio" formulata dal Senato accademico nella seduta del
25 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Senato accademico integrato, assunta in
data 1° luglio 2003, recante l'approvazione della citata proposta di
modifica dello statuto di autonomia;
Vista la nota rettorale - prot. 10422/SCS dell'8 luglio 2003 - di
trasmissione della proposta di modifica di statuto al ministero
competente per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di
cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 citata;
Vista la nota del 22 luglio 2003, prot. 2531-SAUS Uff. I - con la
quale il Ministero competente comunica di non avere osservazioni o
rilievi da formulare;
Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto
per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi Mediterranea
di Reggio Calabria di cui in premessa, e' modificato, con conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli del successivo Titolo
VIII - Disposizioni transitorie, come segue:
al Titolo VII - Norme comuni e finali - dopo l'art. 73 (Modifiche
di statuto) e' inserito il seguente articolo:
"Art. 74 (Istituzione nuove facolta' e corsi di studio). - 1.
L'istituzione di nuove facolta' e di nuovi corsi di studio e'
deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di
2. In caso di istituzione di una nuova facolta', le attribuzioni
amministrazione e nel rispetto della normativa vigente.
spettanti al consiglio di facolta' sono esercitate da un comitato
composto da cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima
fascia, indicati dal senato accademico.
3. Tale comitato durera' in carica sino alla costituzione del
consiglio di facolta' nella sua composizione minima e non oltre tre
anni.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Reggio Calabria, 24 luglio 2003
Il rettore: Bianchi