GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 196 DEL 25/8/2003
UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA
DECRETO RETTORALE 1 agosto 2003
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n.
412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 1995) e modificatocon decreto rettorale n. 428/Int. del
18 aprile 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22
aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1997),
decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938
del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del
28 settembre 2000), decreto rettorale n. 180 del 8 marzo 2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001) e
decreto rettorale n. 1444 del 29 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2003) e in particolare l'art.
61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal
senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei
componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un
mese;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 25 marzo
2003 che, a norma del succitato art. 61, ha approvato la modifica
degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, comma 1, dello statuto di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 15 aprile
2003 che ha approvato la modifica dell'art. 7, comma 2, dello statuto
di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 20 maggio
2003, che ha approvato, nello stesso testo, la modifica degli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, commi 1 e 2;
Vista la nota prot. n. 16941 del 26 giugno 2003 con la quale sono
state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca le modifiche suddette;
Vista la nota prot. n. 2421 del 22 luglio 2003, con la quale il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha
comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla
suddette modifiche;
Ritenuto che il procedimento previsto per le modifiche dello
statuto di Ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere
alla pubblicazione della citata modifica nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia e' modificato
agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, commi 1 e 2, secondo il testo di
seguito riportato che sostituisce il precedente:
"Art. 2 (Scopi dell'Universita). - 1. Nel perseguimento
dell'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Universita' garantisce
la libera attivita' di ricerca dei docenti, che promuove fornendo i
necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi.
2. Concorre, attraverso la pubblicita' dei risultati scientifici e
il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale e scientifico
della comunita' nazionale e internazionale.
3. Persegue la qualita' piu' elevata dell'istruzione, garantisce la
liberta' di insegnamento, il diritto degli studenti a un sapere
critico e a una formazione adeguata al loro inserimento sociale e
professionale e il diritto della societa' ad acquisire competenze
professionali rispondenti alle esigenze del suo sviluppo.
4. Promuove l'accesso ai piu' alti gradi dello studio e il loro
completamento ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi,
contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di
opportunita'. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi
universitari, organizza le attivita' di tutorato e quelle destinate a
favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; promuove
attivita' culturali, sportive e ricreative e sostiene le attivita'
formative autogestite dagli studenti.
5. Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme
di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento
reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di
docenti e studenti.
6. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con
le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di
diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca
scientifica.
7. Promuove la residenzialita' di docenti e studenti, in armonia
con la peculiarita' del contesto urbano veneziano.
Art. 3 (Principi relativi all'azione dell'Universita). - 1.
L'Universita' adegua la propria offerta didattica all'evoluzione
delle realta' di riferimento e si impegna ad arricchire il proprio
patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le
risorse disponibili.
2. L'Universita' attiva tutti i livelli di formazione universitaria
previsti dallo statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle
strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi
e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Le attivita' didattiche, comprese le attivita' tutoriali, sono
organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di
apprendimento e di formazione dello studente.
4. L'Universita' favorisce la partecipazione di tutte le sue
componenti attraverso i propri organi consultivi e di proposta e
riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti.
5. L'Universita' riconosce le rappresentanze sindacali dei
dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme
stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
Cura l'aggiornamento del proprio personale tecnico e
amministrativo.
Promuove l'organizzazione di attivita' culturali, sportive e
ricreative autogestite dal personale.
Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che
agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti,
personale tecnico e amministrativo e studenti.
6. L'Universita' assicura la trasparenza degli atti e il diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
7. Nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti l'Universita'
stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei
fondi che essa destina alla ricerca.
Art. 4 (Corsie titoli). - 1. L'Universita' conferisce i seguenti
titoli:
a) Laurea (L);
b) Laurea specialistica (LS);
c) Diploma di specializzazione (DS);
d) Dottorato di ricerca (DR);
e) Master universitario di e II livello (MU).
2. L'Universita' rilascia, inoltre, attestati relativi alle
attivita' di aggiornamento e formazione alle quali essa partecipa.
3. I corsi di laurea, di laurea specialistica e di dottorato di
ricerca sono indicati nel regolamento didattico di Ateneo.
Art. 5 (Organizzazione dell'Universita). - 1. L'organizzazione
dell'Universita' si ispira ai principi della sussidiarieta' e del
decentramento, e riflette la distinzione fra attivita' di indirizzo e
di controllo e attivita' di gestione.
2. All'attivita' di indirizzo e controllo sono preposti i seguenti
organi di governo:
a) il senato accademico;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il rettore.
3. All'attivita' di vigilanza e di controllo sulla gestione
contabile e finanziaria e' preposto il collegio dei revisori dei
conti.
4. Gli organi di governo dell'Universita' sono assistiti da organi
consultivi e di proposta.
Questi sono:
a) il consiglio dei direttori di dipartimento;
b) il comitato dei referenti sociali;
c) il consiglio degli studenti.
5. Sull'operato degli organi di governo e delle strutture di
gestione vigilano il difensore degli studenti e il comitato per le
pari opportunita' per le materie di competenza.
6. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e
dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli
altri responsabili delle strutture dell'Universita'.
7. Sono strutture dell'Universita':
a) l'amministrazione centrale;
b) i dipartimenti, i centri interdipartimentali e i centri di
erogazione di servizi;
c) le facolta'.
8. L'Universita' agisce anche in collaborazione con altre
universita' e attraverso la promozione o l'adesione a centri
interuniversitari.
9. Le strutture amministrative dell'Universita' sono organizzate in
modo da assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonche'
l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
10. L'Universita' persegue i propri fini didattici, scientifici e
organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative,
consorzi e societa', con altri soggetti pubblici e privati, italiani
e stranieri per attivita' in Italia e all'estero. In ogni caso devono
essere rispettati il principio della pubblicita' dei risultati
scientifici ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico
e dai fini propri dell'Universita'.
11. L'Universita' cura che i diritti di titolarita' o
contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei
diritti connessi si concilino con il principio della pubblicita' dei
risultati della ricerca scientifica.
Art. 6 (Funzioni del senato accademico). - 1. Il senato accademico
e' organo di governo dell'Ateneo. Esso svolge funzioni di indirizzo,
normazione, programmazione, coordinamento e controllo delle attivita'
didattiche e o di ricerca dell'Ateneo.
2. In particolare il senato accademico:
a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo,
determinando le priorita' nella destinazione delle risorse e i
criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi
della didattica e della ricerca;
b) esprime il parere sul bilancio di previsione dell'Ateneo;
c) delibera le modifiche allo statuto di Ateneo, i regolamenti di
Ateneo e il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del
personale tecnico e amministrativo;
d) delibera sull'offerta didattica dell'Ateneo, ivi compresi i
corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione
delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura
intesa a garantire il diritto allo studio;
e) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione
delle strutture didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;
f) istituisce centri, anche interuniversitari, di eccellenza, di
ricerca, di servizi e ogni altra struttura operativa dell'Ateneo,
esercitando un controllo annuale sulle attivita' dei medesimi;
g) delibera la destinazione dei posti del personale docente sulla
base delle proposte deliberate dai consigli di facolta' e delle
disponibilita' finanziarie accertate dal consiglio di
amministrazione;
h) definisce i criteri di destinazione delle risorse in ordine
alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e
amministrativo;
i) dirime i conflitti fra le strutture dell'Universita';
l) approva le convenzioni-tipo e i contratti-tipo con enti e
istituzioni esterni attinenti all'organizzazione e al funzionamento
della didattica e della ricerca; approva le convenzioni di
particolare rilievo per l'Ateneo;
m) designa il collegio dei revisori dei conti e gli esperti
componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza;
n) determina gli organi e le strutture ai cui titolari o
componenti puo' essere assegnata un'indennita' di carica, ivi
compresi l'indennita' di carica del rettore e gli emolumenti dei
componenti del consiglio di amministrazione, e ne propone l'ammontare
a quest'ultimo;
o) esprime un parere sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista
delle delibere del consiglio di amministrazione;
p) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte
dal rettore, nonche' su quelle di particolare interesse dell'Ateneo
spettanti ad altri organi.
3. Il senato accademico motiva esplicitamente le delibere
eventualmente difformi dai pareri obbligatori acquisiti da altri
organi dell'Ateneo.
Art. 7 (Composizione del senato accademico). - 1. Fanno parte del
senato accademico i seguenti componenti:
a) il rettore;
b) i presidi di facolta';
c) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
d) il presidente del consiglio degli studenti;
e) un numero di docenti pari al doppio di quello dei presidi di
facolta' meno uno, eletti dai docenti dell'Ateneo, con voto limitato
a uno;
f) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e
dei collaboratori ed esperti linguistici eletti secondo le modalita'
dettate dal regolamento generale di Ateneo;
g) due rappresentanti degli studenti designati dal consiglio
degli studenti.
2. Le rappresentanze di cui alle lettere d), f) e g) del primo
comma del presente articolo partecipano a tutte le discussioni e
hanno diritto di voto sulle materie di cui all'art. 6, ad eccezione
di quelle di cui alla lettera g) del seconda comma e di quelle
implicanti valutazione sull'attivita' scientifica dei singoli docenti
o delle strutture.".
Venezia, 1° agosto 2003
Il rettore: Ghetti