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| Ripartizione delle risorse da
| assegnare
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Piemonte..... | Euro 9.463.162,00
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Valle d'Aosta..... | Euro 516.000,00
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Lombardia..... | Euro 18.303.933,00
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Provincia autonoma di |
Bolzano..... | Euro 1.100.171,00
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Provincia autonoma di Trento.....| Euro 1.434.163,00
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Veneto..... | Euro 14.746.376,00
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Friuli-Venezia Giulia..... | Euro 2.779.206,00
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Liguria..... | Euro 2.889.161,00
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Emilia Romagna..... | Euro 11.581.812,00
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Toscana..... | Euro 9.063.982,00
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Umbria..... | Euro 2.328.245,00
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Marche..... | Euro 4.858.865,00
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Lazio..... | Euro 4.718.378,00
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Abruzzo..... | Euro 2.136.184,00
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Molise..... | Euro 516.000,00
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Campania..... | Euro 2.374.249,00
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Puglia..... | Euro 5.180.892,00
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Basilicata..... | Euro 516.000,00
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Calabria..... | Euro 681.805,00
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Sicilia..... | Euro 3.352.706,00
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Sardegna..... | Euro 1.458.712,00
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Totale . . . | Euro 100.000.002,00
3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del bilancio di previsione per l'esercizio 2003 del Fondo di
rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo
sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993.
4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere
utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di
accompagnamento collegate all'attivita' formativa. Con le risorse di
cui al presente decreto non e' rimborsabile la retribuzione degli
apprendisti.
Art. 2.
1. L'erogazione delle risorse assegnate e' subordinata alla
comunicazione, da parte delle regioni e province autonome, al
Ministero del lavoro e politiche sociali dell'avvio delle procedure
per la realizzazione delle attivita' formative; tale avvio deve
avvenire entro il prossimo 31 dicembre 2003. Qualora, entro la data
indicata, le amministrazioni regionali e provinciali non abbiano
provveduto ad avviare tali procedure, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali procede alla revoca delle risorse ed alla
conseguente ripartizione fra le altre amministrazioni, secondo
criteri da concordare con il coordinamento tecnico formazione
professionale e lavoro delle regioni.
2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' di
formazione per l'apprendistato, in coerenza con quanto gia'
realizzato in riferimento ai precedenti decreti numeri 302/1999 e
120/2001 di assegnazione delle risorse alle regioni e province
autonome e con il comma g) dell'art. 2 della legge n. 30 del
14 febbraio 2003 "Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro", a partire dal 2004, ciascuna regione e provincia
autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione, elaborato
secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL, da inviare allo
stesso Ministero entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero del
lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro
il 31 ottobre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla
base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome. La
predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i
criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime
ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province
autonome.
3. Trascorsi due anni dalla data di emanazione del presente
decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede
alla revoca delle risorse non impegnate - con impegni giuridicamente
vincolanti - dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse
sono distribuite fra le altre amministrazioni sulla base di
indicatori di performance da concordare con il coordinamento tecnico
formazione professionale e lavoro delle regioni.
Roma, 15 maggio 2003
Il direttore generale: Bulgarelli