GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 186 DEL 12/8/2003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 15 maggio 2003 Ripartizione delle risorse per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. IL DIRETTORE GENERALE dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante norme in materia di promozione dell'occupazione; Visto l'art. 16 della citata legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di contenuti formativi delle attivita' di formazione per gli apprendisti; Visto l'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il parere favorevole espresso dal sottocomitato alla formazione professionale nella seduta del 26 marzo 2003 relativo alla destinazione delle risorse non utilizzate nell'anno 2002 per l'obbligo formativo a favore delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta'; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione del parere favorevole espresso dal sottocomitato alla formazione professionale nella seduta del 26 marzo 2003, si dispone la destinazione di Euro 100.000.002,00, a carico del fondo di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:
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                                  |  Ripartizione delle risorse da
                                  |            assegnare
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 Piemonte.....                    |              Euro   9.463.162,00
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 Valle d'Aosta.....               |              Euro     516.000,00
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 Lombardia.....                   |              Euro  18.303.933,00
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 Provincia autonoma di            |
Bolzano.....                      |              Euro   1.100.171,00
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 Provincia autonoma di Trento.....|              Euro   1.434.163,00
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 Veneto.....                      |              Euro  14.746.376,00
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 Friuli-Venezia Giulia.....       |              Euro   2.779.206,00
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 Liguria.....                     |              Euro   2.889.161,00
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Emilia Romagna.....               |              Euro  11.581.812,00
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 Toscana.....                     |              Euro   9.063.982,00
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 Umbria.....                      |              Euro   2.328.245,00
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 Marche.....                      |              Euro   4.858.865,00
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 Lazio.....                       |              Euro   4.718.378,00
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 Abruzzo.....                     |              Euro   2.136.184,00
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 Molise.....                      |              Euro     516.000,00
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 Campania.....                    |              Euro   2.374.249,00
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 Puglia.....                      |              Euro   5.180.892,00
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 Basilicata.....                  |              Euro     516.000,00
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Calabria.....                     |               Euro    681.805,00
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Sicilia.....                      |               Euro  3.352.706,00
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Sardegna.....                     |               Euro  1.458.712,00
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Totale . . .                      |              Euro 100.000.002,00

  3.  L'onere  di  cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2003  del  Fondo  di
rotazione  per  la  formazione  professionale  e  l'accesso  al Fondo
sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993.
  4.  Una  quota  fino  al  10%  delle  risorse assegnate puo' essere
utilizzata   per   il   finanziamento  di  azioni  di  sistema  e  di
accompagnamento  collegate all'attivita' formativa. Con le risorse di
cui  al  presente  decreto  non e' rimborsabile la retribuzione degli
apprendisti.
                               Art. 2.
  1.   L'erogazione  delle  risorse  assegnate  e'  subordinata  alla
comunicazione,  da  parte  delle  regioni  e  province  autonome,  al
Ministero  del  lavoro e politiche sociali dell'avvio delle procedure
per  la  realizzazione  delle  attivita'  formative;  tale avvio deve
avvenire  entro  il prossimo 31 dicembre 2003. Qualora, entro la data
indicata,  le  amministrazioni  regionali  e  provinciali non abbiano
provveduto ad avviare tali procedure, il Ministero del lavoro e delle
politiche   sociali   procede  alla  revoca  delle  risorse  ed  alla
conseguente   ripartizione  fra  le  altre  amministrazioni,  secondo
criteri   da  concordare  con  il  coordinamento  tecnico  formazione
professionale e lavoro delle regioni.
  2.  Allo  scopo  di  monitorare  l'avanzamento  delle  attivita' di
formazione   per   l'apprendistato,   in  coerenza  con  quanto  gia'
realizzato  in  riferimento  ai  precedenti decreti numeri 302/1999 e
120/2001  di  assegnazione  delle  risorse  alle  regioni  e province
autonome  e  con  il  comma g)  dell'art.  2  della  legge  n. 30 del
14 febbraio  2003  "Delega  al  Governo  in  materia di occupazione e
mercato del lavoro", a partire dal 2004, ciascuna regione e provincia
autonoma  predispone  un  rapporto  annuale  di attuazione, elaborato
secondo  le  linee  guida  fissate  dal  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  con la collaborazione dell'ISFOL, da inviare allo
stesso  Ministero  entro  il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero del
lavoro  e  politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro
il  31 ottobre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla
base  dei  rapporti  realizzati dalle regioni e province autonome. La
predisposizione  del  rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i
criteri  previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime
ripartizioni  di  risorse  per l'apprendistato fra regioni e province
autonome.
  3.  Trascorsi  due  anni  dalla  data  di  emanazione  del presente
decreto,  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali procede
alla  revoca delle risorse non impegnate - con impegni giuridicamente
vincolanti  -  dalle  regioni e dalle province autonome. Tali risorse
sono   distribuite   fra  le  altre  amministrazioni  sulla  base  di
indicatori  di performance da concordare con il coordinamento tecnico
formazione professionale e lavoro delle regioni.
    Roma, 15 maggio 2003
                                    Il direttore generale: Bulgarelli


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