GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 186 DEL 12/8/2003
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151
Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la
legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso
supplemento ordinario alla pag. 5), recante: "Modifiche ed
integrazioni al codice della strada".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 01.
Modifiche alle disposizioni generali
(( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerari ciclopedonali";
b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell'utenza debole della strada".
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita'
motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali";
b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
"34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita";
c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
"53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle
strade".))
Art. 02.
Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati
(( 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate
ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a
traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620.
Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle
somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI".))
Art. 03.
Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni
non autorizzate in velocita'
(( 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate in
velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in
velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e'
della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno
se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a
motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo";
c) al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se
il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli
articoli 9-bis e 9-ter";
d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le
parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi.))
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di
polizia stradale, le norme per la costruzione e la tutela delle
strade, le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento dei
veicoli
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) ai Corpi e
ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza;";
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) al Corpo
di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto".
(( 1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1".
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
"nel presente articolo" sono inserite le seguenti: ", eccetto quelli
di cui al comma 3-bis,".))
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: "solo per le strade esistenti" sono sostituite
dalle seguenti: "solo per specifiche situazioni";
b) le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "il
rispetto".
(( 2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Chiunque viola le prescrizioni indicate
al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro
16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali
di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue
regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana".
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai
sensi del comma 4" sono soppresse.))
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 ((sono inseriti i
seguenti:))
"2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per
uso speciale o per trasporti specifici, ((immatricolati in Italia)) e
con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti. ((Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104.))
(( 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere
equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione
dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio
2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10".
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a
distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono
essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.))
Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
(( 01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "destinato
a tale uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio
con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle
condizioni di cui all'autorizzazione,".
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI".
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della
patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto
e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno
due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della
revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai
quali e' stata sospesa o revocata la licenza".
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280".
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: "Carta provvisoria di
circolazione", e' inserita la seguente: ", duplicato";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264".
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "a soggetti
terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264";))
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
(( 0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche
ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida";))
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: (("motocarrozzette"))
e' sostituita dalle seguenti: "tricicli, quadricicli"; il secondo e
il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base
alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10";
(( b-bis) al comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo
titolare di patente" sono sostituite dalle seguenti: "Il minore che,
non munito di patente".))
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o
permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi.".
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.";
b) al comma 3 le parole: "Chiunque, munito di patente di
categoria B, C o D guida un autoveicolo" sono sostituite dalle
seguenti: "Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata
alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo".
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: "di cui all'articolo
116, comma 8," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis,";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della
patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che
rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei
requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il
cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.";
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: "Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI".
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e' atto definitivo".
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato".
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati
in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e
gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con
il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le
norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale
presso una persona fisica residente in Italia ((o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264";))
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93".
(( 7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' i
veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato".
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 139 (Patente di servizio per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in
possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti
di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a),
dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui
validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento
di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1".))
Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
b) al comma 12 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60".
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20".
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10";
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Quando
lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.";
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20";
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: "la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa
e' del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60";
e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in possesso delta patente di guida da meno
di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.".
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale";
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
"p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli";
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
"p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso
l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo'
essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di
scorta tecnica.".
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore, ((ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,)) e'
obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori
anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci
d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e'
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di
questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.";
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.";
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: "nei casi indicati
dall'articolo 152, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "nei
casi indicati dal comma 1";
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: "in deroga al comma
1, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga al comma 1,";
d) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la
sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.";
e) al comma 6 le parole: "nelle ore e nei casi indicati
nell'articolo 152, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "nelle
ore e nei casi indicati nel comma 1,".
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore
spento".
(( 8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
"del comma 1" sono inserite le seguenti: "e delle lettere d), g) e h)
del comma 2".
8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge
28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro conservativo
degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare
circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita' delle strutture
portuali.".
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
"4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche tecniche e le modalita' di approvazione di tali
dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma
1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare
sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se
il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.".
9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o
delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla
corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette
di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e
sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno
contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.";
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni
di sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,
viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.".))
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e ((che il conducente abbia
un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151";))
b) al comma 3 la parola: "motocicli" e' sostituita dalle
seguenti: "veicoli di cui al comma 1";
c) nel comma 6 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10".
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento";
c) al comma 2 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".
12. All'articoto 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 8 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10";
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI";
c) al comma 9 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55".
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
14. All'articolo 174 del decreto legistativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
b) al comma 5 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
(( c) (soppressa);))
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
(( "7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il
viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o
di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il
periodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene
altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la
circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato
intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo,
la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al
comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione
che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo".))
(( e) (soppressa).))
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
(( b) (soppressa);))
c) al comma 4 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20";
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
(( "4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che,
con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario.
Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora
alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire
il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo.".))
(( e) (soppressa).))
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Cronotachigrafo e
limitatore di velocita";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego
stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita'
previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di
un limitatore di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a
quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
limitatore di velocita' o cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ((ovvero con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
manomesso)) oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro
2.754,15";
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o
facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina
officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono
disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino
della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido";
f) al comma 7 le parole: "la circolazione di veicolo con
cronotachigrafo ((mancante, manomesso o non funzionante")) sono
sostituite dalle seguenti: "la circolazione di veicolo con limitatore
di velocita' o cronotachigrafo ((mancante, manomesso o non
funzionante";))
g) al comma 9 le parole: (("Alla violazione di cui al comma 2"))
sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 2 e
2-bis";
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI".
(( 17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per
quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione
puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato
di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida
ove previsto ed un documento di riconoscimento.";
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza
dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti".))
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20".
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
(( a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore,
esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di
radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la
disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente
per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo
versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari
all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta demolizione certificata a norma di legge dell'importo
previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria";))
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
(( "4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente
cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio,
individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di
particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta
ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione
per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di
prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro,
l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la
restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando
da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il
verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo
203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo
213".))
Art. 4.
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
amministrativi e relative sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Nel caso di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio
legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il
medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia
identificato successivamente alla commissione della violazione la
notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta
giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le
altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di
provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la
notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati
sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al
comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale
e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del
rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico
limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
(( 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato
agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la
presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente
omologate.))
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti
di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di
sospensione della carta di circolazione".
(( c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di
fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o
transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in
zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento
a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro
dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la
procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del
veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo,
se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in
una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti
al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso
contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto
interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione
della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica".
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione".
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene
l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,
corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del
ricorso".
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"emette, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione
degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto
stabilito al comma 2 dell'articolo 203".
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al
comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro
ai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto
termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalita".
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste
dall'articolo 201" sono sostituite dalle seguenti:
"L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta
giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201".
1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente
alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in
cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la
violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di
contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si
estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
dei ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza
immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il
prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua
capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto
dall'articolo 208. La eventuale somma residua e' restituita al
ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce
titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata
all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare
una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo'
escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche
nei casi di cui all'articolo 205".
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,
puo' delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria
dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208".))
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo e' soppresso; nel terzo periodo
le parole: "o del rilascio del documento fideiussorio" sono
soppresse; nell'ultimo periodo le parole: "l'una e l'altro sono
versati" sono sostituite dalle seguenti: "la cauzione e' versata";
b) al comma 2-bis dopo le parole: "Stato membro dell'Unione
europea" sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo
spazio economico europeo";
c) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
"3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a
quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un
periodo non superiore a sessanta giorni";
(( c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in
possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente
parte dell'Unione europea".
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"certificato di idoneita' tecnica" sono sostituite dalle seguenti:
"certificato di circolazione"; al medesimo comma 1 e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di
veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata
e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso
l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e'
fatta menzione nel verbale di contestazione".
2-ter. Al comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "il veicolo e'
restituito all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il
veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto".
2-quater. Il comma 8 dell'art. 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la
violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a
euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un
deposito autorizzato.".))
3. All'art. 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque
giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della
commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della
patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1,
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non
dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto
definitivo il provvedimento di cui al comma 2".
(( 3-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale,
sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti".))
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 186
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 1. E' vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. ((Per
l'irrogazione della pena e' competente il tribunale.))
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre
mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie
piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la
sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida ai
sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini
del ritiro della patente, si applicano le disposizioni
dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da
altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo
indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e
lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene
effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di
base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente
non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida
fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8".
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 187
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi
gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai
fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e
soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati
dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari
per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che
ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai
centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in
via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione
che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal
regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze tupefacenti o psicotrope, ove il
fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con le sanzioni
dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4,
il conducente e' punito, salvo che il atto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2".
Art. 6-bis.
Divieto di somministrazione
di bevande superalcoliche sulle autostrade
(( 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso
sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' vietata la somministrazione di bevande
superalcoliche.))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni recante il nuovo codice della strada vedi nei
riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 6-ter.
Disposizioni concernenti i titolari di patente
rilasciata da uno Stato estero
(( 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel
quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul
territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso
il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una
banca dati che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici
dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a
ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalita'
previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le
infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di
cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un
anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita la
guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di
due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco
di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il
totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo
compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata
a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita il registro degli abilitati alla guida di nazionalita'
straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e
delle sanzioni previste dal presente decreto.))
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, le parole: "e delle autoscuole di cui
all'articolo 123" sono sostituite dalle seguenti: ", delle autoscuole
di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264.".
3. All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "a seguito della
violazione" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione";
(( a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu'
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un
massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si
applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca
della patente";
b) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una
persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di
fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo
180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti
terrestri avviene per via telematica.";))
c) al comma 4 dopo primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale ((e unitamente
di patente B, C, C+E, D, D+E,)) la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti.";
(( c-bis) al comma 5, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per
il periodo di due anni, della violazione di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci
punti".))
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
al comma 3, le parole: "1° gennaio 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "1° luglio 2004".
(( 5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo
1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1°
luglio 2004.))
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129,
comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1°
settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
(( 8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
abrogato.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, le parole: " di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni,".
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
"TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI
ALL'ARTICOLO 126-bis
=====================================================================
Norma violata Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3,
4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali
stradali di divieto di sosta e fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 8 e 9 5
Art. 173 Comma 3 5
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7,
lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettera b) 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 5
Comma 2 2
Comma 3 5
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a
soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B
o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni
singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio".