GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 196 DEL 25/8/2003
DECRETO-LEGGE 31 luglio 2003, n. 230
Ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per
l'abilitazione o l'idoneita' all'insegnamento nella scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che gli stanziamenti autorizzati dalla normativa in
materia si sono rivelati insufficienti rispetto al numero di coloro
che, in possesso dei requisiti prescritti, hanno partecipato alla
sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento;
Considerato che l'insufficienza dei finanziamenti non ha reso
possibile la corresponsione dei compensi spettanti a tutto il
personale impegnato nella sessione riservata, sia per la docenza nei
corsi, sia nelle commissioni dei relativi esami finali, ingenerando
un diffuso contenzioso, con numerose sentenze di condanna
dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute ed alla
corresponsione dei relativi interessi legali, con pignoramenti di
beni dello Stato;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di destinare alla
copertura del maggiore fabbisogno di spesa un finanziamento
aggiuntivo, ad evitare ulteriori sentenze di condanna
dell'Amministrazione con conseguenti aggravi di spese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Per la copertura del maggior fabbisogno derivante
dall'espletamento della sessione riservata di esami finalizzata al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' autorizzata la
maggiore spesa di 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e di 19,317
milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede,
quanto a 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e quanto a 19,317
milioni di euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli