=====================================================================
Codice| Denominazione servizio | Attribuito a
=====================================================================
| |Ministero della difesa
112 |Pronto intervento |(Carabinieri)
---------------------------------------------------------------------
113 |Soccorso pubblico di emergenza|Ministero dell'interno
---------------------------------------------------------------------
|Emergenza maltrattamenti dei |
114 |minori |Ministero delle comunicazioni
---------------------------------------------------------------------
|Vigili del fuoco Pronto |
115 |intervento |Ministero dell'interno
---------------------------------------------------------------------
118 |Emergenza sanitaria |Ministero della salute
Art. 13.
Codici per servizi di pubblica utilita'
1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilita' sono
univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a
tali servizi senza alcun onere per il chiamante.
2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o
indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri
operatori che ne offrono l'accesso.
3. I codici per i servizi definiti di pubblica utilita'
attualmente attribuiti sono:
=====================================================================
Codice| Denominazione servizio | Attribuito a
=====================================================================
| |Ministero dell'economia e delle
117 |Guardia di finanza |finanze
---------------------------------------------------------------------
|Codice per Capitaneria di |
|porto assistenza in mare - |Ministero delle infrastrutture
1530 |Numero blu |e dei trasporti
---------------------------------------------------------------------
|Servizio antincendi boschivo |
|del Corpo forestale dello |
1515 |Stato |Ministero dell'interno
---------------------------------------------------------------------
| |Ministero delle attivita'
| |produttive e Ministero
1518 |Servizio informazioni CCISS |dell'interno
4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente
accerti la necessita', per un servizio dichiarato di pubblica
utilita', dell'attribuzione di una numerazione di cui al presente
articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorita'. L'Autorita',
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la
disponibilita' di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.
5. L'Autorita' puo' stabilire nuovi codici per i servizi definiti
di pubblica utilita' e modificare o eliminare gli esistenti.
6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono
attribuibili qualora il servizio sia fornito in regime concorrenza da
piu' soggetti. In tali casi possono essere attribuiti codici per
servizi con addebito al chiamato.
Art. 14.
Codici per servizi di comunicazione sociale
1. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale sono
univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a
tali servizi, anche con ripartizione territoriale, senza alcun onere
per il chiamante.
2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o
indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri
operatori che ne offrono l'accesso.
3. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale hanno
la struttura di seguito descritta:
196XY con X=2 ÷ 9, Y=1 ÷ 6
Gli altri codici sono riservati per utilizzi futuri.
4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente
accerti la necessita', per un servizio riconosciuto di valenza
sociale, dell'attribuzione di una numerazione di cui al presente
articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorita'. L'Autorita',
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la
disponibilita' di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.
5. L'Autorita' puo' stabilire nuovi codici per i servizi definiti
di comunicazione sociale e modificare o eliminare gli esistenti. I
codici del tipo "196XY" in uso alla data di entrata in vigore del
presente piano sono confermati salvo verifica della rispondenza dei
requisiti di cui al presente articolo.
6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono
attribuibili qualora il servizio sia fornito ai fini di lucro. In
tali casi possono essere attribuiti codici per servizi con addebito
al chiamato.
Art. 15.
Codici per servizi di assistenza clienti "customer care"
1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai
clienti di un operatore di accedere, senza oneri per il chiamante,
allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo. I codici sono
univoci a livello nazionale.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, i codici
brevi a tre cifre di assistenza clienti (customer care) sono
attribuiti sulla base della disponibilita' e delle effettive esigenze
di mercato degli operatori. L'elenco aggiornato dei codici attribuiti
e' disponibile sul sito web del Ministero delle comunicazioni.
3. I codici a 4 e 6 cifre hanno la struttura di seguito
descritta:
a) 192X, 194X con X=2 ÷ 9
b) 1920XY, 1921XY con X,Y=0 ÷ 9
I codici 194X, con X=0 e 1, sono riservati per esigenze future.
4. Gli operatori di titolo autorizzatorio per servizi di
comunicazioni mobili e personali hanno diritto, su richiesta, a
codici brevi univoci a tre cifre.
5. Gli operatori che dichiarano nella richiesta di titolo
autorizzatorio di fornire il servizio di telefonia vocale su una
porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10
milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che
viene attribuito contestualmente alla licenza.
6. Il richiedente puo' indicare nella domanda di titolo
autorizzatorio o nell'autorizzazione sperimentale alla prova sino a
tre codici di assistenza clienti in ordine di preferenza.
7. L'attribuzione di diritti d'uso dei codici di assistenza
clienti e' effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione
della relativa domanda.
8. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso
tipo il Ministero delle comunicazioni, previa audizione delle parti,
procede alla attribuzione dei diritti d'uso di uno dei codici
indicati. Le preferenze espresse dagli operatori titolari di una
licenza individuale hanno priorita' sulle preferenze espresse per
l'utilizzo provvisorio.
9. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo
ha una durata di dodici mesi.
Art. 16.
Numerazione per servizi di addebito al chiamato
1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi
di addebito al chiamato. Il sottoscrittore del servizio puo'
limitarne l'accessibilita'. Solo le numerazioni appartenenti a questi
codici possono essere denominate, secondo una terminologia di uso
comune, numeri verdi.
2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la
struttura descritta di seguito:
a) 800 UUUUUU con U=0-9
b) 803 UUU con U=0-9
I codici 80X, con X diverso da 0 e da 3 sono riservati per
esigenze future.
3. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 800 sono
attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00
a 99.
4. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 803 sono
attribuiti agli operatori su base singolo numero per la propria
clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla
domanda degli operatori.
5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti
d'uso indica la quantita' di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze.
6. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
Art. 17.
Numerazione per i servizi di addebito ripartito
1. I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria
specifica dei servizi di addebito ripartito.
2. La struttura e le categorie di addebito al chiamante,
identificate sulla base del codice 84X corrispondente, sono
articolate su due fasce come di seguito riportato.
a) Prima categoria quota fissa:
=================================
840 UUUUUU U=0-9
841 UUU U=0-9
b) Seconda categoria - quota variabile minutaria:
=================================
848 UUUUUU U=0-9
847 UUU U=0-9
L'Autorita' puo' definire ulteriore categorie sul codice 84Y (con
Y=2, 3, 5, 9,).
3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di
accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della
chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a
tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e
della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1
dell'allegato A.
4. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono
attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00
a 99.
5. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono
attribuiti agli operatori su base singolo numero per la propria
clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla
domanda degli operatori.
6. Il richiedente in sede di domanda per l'attribuzione dei
diritti d'uso indica la quantita' di numerazione richiesta e le
eventuali preferenze.
7. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
Art. 18.
Numerazione per servizi di numero unico
1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di
numero unico. Il chiamante e' informato del prezzo della chiamata.
2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico e'
la seguente:
a) 199 X UUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0÷9
b) 199 XY UUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9
c) 199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0÷9 U=0÷9
dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore al momento
dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.
3. I prezzi applicati al chiamante, da ciascun operatore di
accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della
chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a
tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e
della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1
dell'allegato A.
4. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti
d'uso indica la quantita' di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze
5. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
Art. 19.
Numerazione per servizi di numero personale
1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei
servizi di numero personale. Il chiamante e' informato del prezzo
della chiamata.
2. La struttura delle numerazioni per i servizi di numero
personale e' la seguente:
a) 178X UUUUUU con X=0,1 e U=0÷9
b) 178XY UUUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9
c) 178XY UUUUU con X=5,6,7,8,9 Y=0÷9 e U=0÷9
d) 178XYZ UUUU con X=2,3,4 Y=0, 1 Z=0, 9 e U=0÷9
dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore ai fini
dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.
3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di
accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della
chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a
tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e
della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1
dell'allegato A.
4. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti
d'uso indica la quantita' di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze.
5. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
Art. 20.
Servizi a sovrapprezzo
1. Le specifiche numerazioni utilizzabili per i servizi a
sovrapprezzo sono di seguito elencate:
a) numerazione per servizi a tariffazione specifica;
b) numerazione per servizi interattivi in fonia;
c) numerazione per servizi di chiamate di massa;
d) numerazione per servizi di informazione abbonati.
2. Non e' ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su
numerazioni differenti da quelle sopra riportate. Per ciascuna di
tali numerazioni e' ammessa l'offerta delle specifiche tipologie di
servizi in conformita' con le definizioni di cui all'art. 1.
Art. 21.
Numerazione per servizi a tariffazione specifica
1. Le numerazioni di cui al presente articolo sono utilizzabili
per servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica. Il chiamante e'
informato del costo della chiamata, secondo la normativa vigente.
2. La struttura delle numerazioni per i servizi a sovrapprezzo a
tariffazione specifica e' la seguente:
a) 144 A UUUUU con A,U=0÷9
b) 166 A UUUUU con A,U=0÷9
c) 899 UUUUUU con U=0,9,
d) 892 UUU con U=0,9
Le numerazioni 89X, con X diverso da 2 o da 9, sono riservate per
usi futuri.
3. La prima cifra A dopo i codici di cui al precedente comma 2,
lettere a) e b), determina la tariffa al chiamante. Per le chiamate a
tali numerazioni, i prezzi della quota variabile minutaria e della
quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 2 dell'allegato
A.
4. Le numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono
utilizzabili esclusivamente per i servizi a sovrapprezzo di carattere
sociale-informativo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi
massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla
risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.
5. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma
2, lettere a) e b), sono attribuiti agli operatori per la propria
clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. Nella
domanda di attribuzione, il richiedente puo' esprimere le sue
preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
6. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma
2, lettera c), sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui
da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo
stesso centinaio hanno il medesimo prezzo. Nella domanda di
attribuzione, il richiedente puo' esprimere le sue preferenze
relativamente alle numerazioni richieste.
7. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma
2, lettera d), sono attribuiti agli operatori su base singolo numero
per le proprie attivita' o per la propria clientela che ne faccia
esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.
L'operatore puo' definire prezzi diversi per il servizio relativo a
ciascun numero.
8. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
9. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
10. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al
presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al
rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di
chiamata e di servizi a sovrapprezzo.
Art. 22.
Numerazione per servizi interattivi in fonia
1. I codici 163 e 164 identificano servizi a sovrapprezzo di tipo
interattivo in fonia. Il chiamante e' informato del prezzo della
chiamata, secondo la normativa vigente.
2. La struttura delle numerazioni per servizi interattivi in
fonia e' la seguente:
a) 163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9
b) 164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9
c) 163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9
3. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
5. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al
presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al
rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di
chiamata e di servizi a sovrapprezzo.
Art. 23.
Numerazione per servizi di chiamate di massa
1. Le numerazioni per servizi di chiamate di massa, oltre a
quelle definite al precedente art. 21 nel caso di servizi interattivi
in fonia, hanno la struttura descritta di seguito:
a) numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa:
0369 UUUUUU con U = 0÷9
0769 UUUUUU con U = 0÷9
b) numerazioni dedicate al televoto:
0878 X UUUU con X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e U = 0÷9
0878 XY UUU con X = 7, 8, 9, Y = 9 e U = 0÷9
dove le cifre X e XY individuano univocamente l'operatore ai fini
dell'assegnazione e dell'instradamento delle chiamate tra reti.
2. Le numerazioni 0369 e 0769 sono utilizzabili dagli operatori
solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al
distretto di Milano ed al distretto di Roma.
3. Eventuali ulteriori numerazioni, rispetto a quelle di cui al
comma 2, utilizzabili, in modo esclusivo, in un differente distretto
telefonico o per un differente evento, devono prevedere la struttura
indicata al comma 1 per gli eventi telefonici di massa ed utilizzare
nuovi indicativi fittizi appartenenti al compartimento telefonico di
cui fa parte il distretto considerato.
4. Per le chiamate alle numerazioni di cui ai precedenti commi 2
e 3, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota
fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.
5. Le numerazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), sono
tassate sulla base della prima cifra successiva alle cifre che
individuano l'operatore assegnatario. Gli scaglioni tariffari
utilizzabili sono definiti su base negoziale tra gli operatori.
6. Le numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa, di cui
ai commi 2 e 3, sono assegnate agli operatori per blocchi di 1.000
numeri da 000 a 999. Ad ogni operatore sono assegnabili fino a due
blocchi di 1000 numeri per ciascun distretto.
7. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di tre mesi.
9. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al
presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al
rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di
chiamata e di servizi a sovrapprezzo.
Art. 24.
Numerazione per servizi di informazione abbonati
1. Il codice 12 identifica, nell'ambito dei servizi a
sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni
abbonati. Il chiamante e' informato del prezzo della chiamata,
secondo la normativa vigente.
2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione
abbonati e' di seguito descritta:
12XY con X= 4-9 Y= 0-9
Le numerazioni 12XY con X=0-3 e Y=0-9 sono riservate per usi
futuri.
Art. 25.
Codici di accesso a rete privata virtuale
1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale e'
la seguente:
a) 1482
b) 149X con X=4,5,6,7,8,9
c) 149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9
d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0-9
dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore
gestore della rete privata virtuale.
2. Il richiedente nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso
puo' esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.
3. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
Art. 26.
Identificativi dei punti di segnalazione
1. La rete di segnalazione e' strutturata su due livelli
funzionali differenti: il livello nazionale e il livello
internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara
separazione di responsabilita' nella gestione della rete di
segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di
avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione
separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello
internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione
relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International
signalling point codes) e nazionale (NSPC National signalling point
codes).
2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione
internazionali e' definita nella raccomandazione ITU-T Q.708. I
gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC
Signalling area/network code) sono amministrati dall'ITU. Gli otto
codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla
Autorita'. L'Autorita' richiede all'ITU i gruppi di codici
assicurando una disponibilita' adeguata alle esigenze nel breve e
medio termine. I codici assegnati sono notificati all'ITU.
3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - NSPC - sono
codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella
descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione
nazionali sono amministrati dal Ministero delle comunicazioni.
4. Nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso il richiedente
deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.
5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati
fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.
6. La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione
con un determinato impianto e' soggetta a comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, fermo restando quanto previsto al comma 5.
7. L'attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta
successiva al rilascio della licenza individuale e' effettuata entro
trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
8. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione
nazionale ha una durata massima di tre mesi.
Art. 27.
Numerazione per altri servizi
1. Sono disponibili, presso l'Autorita' ed il Ministero delle
comunicazioni, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente
utilizzate, ma non descritte nel presente articolato, quali ad
esempio: OP-ID, MNC, NCC.
2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte
nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorita' ed al
Ministero delle comunicazioni una proposta di struttura, la
descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.
3. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
Art. 28.
Norme transitorie e finali
1. L'Autorita' di riserva di rivedere la suddivisione del
territorio nazionale di cui al precedente art. 6, comma 1, entro
centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente provvedimento.
2. Gli indicativi del tipo:
3XY ZZUUUUU con X= 0,1, Y= 0-9, Z= 0-9
sono transitoriamente attribuiti, su base blocchi di 100.000, numeri
a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato.
3. Sino all'entrata in vigore del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui in premessa, non sono attribuiti nuovi codici di
emergenza tranne che, per gravi ed urgenti motivi, su richiesta della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per
l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalita' di
attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di
informazione abbonati di cui all'art. 24 sono definite dall'Autorita'
entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente provvedimento.
5. La societa' Poste Italiane S.p.a. e' abilitata all'uso
provvisorio del codice a tre cifre "186" per l'espletamento del
servizio di dettatura telegrammi sino alla data del 30 giugno 2006.
6. L'Autorita' si riserva di rivedere o integrare le soglie di
prezzo massimo, di cui all'allegato A del presente piano, alla luce
della evoluzione della situazione di mercato.
Allegato A al Piano di numerazione nazionale
Tabella 1: Soglie di prezzo massimo.
I valori indicati non includono l'IVA
e riguardano l'accesso da rete fissa
=====================================================================
Articolo del Piano| |Quota massima alla| Prezzo minutario
di numerazione |Numerazione| risposta (euro) | massimo (euro)
=====================================================================
Art. 11 - | | |
Numerazioni per | | | Prezzo delle
servizi Internet | 701-702 | 0,10 | chiamate locali
---------------------------------------------------------------------
| 709 | 0,10 | 0,06
---------------------------------------------------------------------
Art. 17 - | | |
Numerazione per | | |
servizi di | | |
addebito ripartito| 840-841 |0,10 (quota fissa)| -
---------------------------------------------------------------------
| | | Prezzo delle
| 847-848 | 0,10 | chiamate locali
---------------------------------------------------------------------
Art. 18 - | | |
Numerazioni per | | |
servizi di numero | | |
unico | 199 | 0,12 | 0,26
---------------------------------------------------------------------
Art. 19 - | | |
Numerazioni per | | |
servizi di numero | | |
personale | 178 | 0,15 | 0,35
---------------------------------------------------------------------
Art. 21 - | | |
Numerazioni per | | |
servizi a tariffa | | |
specifica | 892 | 0,3 | 1,5
---------------------------------------------------------------------
| 144-166 | Tabella 2 |
---------------------------------------------------------------------
Art. 23 - | | Prezzo delle |
Numerazioni per | | chiamate |
servizi di | | geografiche |
chiamate di massa | 0369-0769 | interurbane |
Tabella 2: Fasce di prezzo per le numerazioni 144 e 166
=====================================================================
| | Quota alla |Prezzo minutario
Fascia di costo| Numerazione | risposta (euro) | (euro)
=====================================================================
| 144-0-UUUUU | |
1° | 166-0-UUUUU | 0,0656 | 0,2293
---------------------------------------------------------------------
| 144-2-UUUUU | |
2° | 166-2-UUUUU | 0,0656 | 0,3280
---------------------------------------------------------------------
| 144-6-UUUUU | |
3° | 166-6-UUUUU | 0,0656 | 0,4917
---------------------------------------------------------------------
| 144-8-UUUUU | |
4° | 166-8-UUUUU | 0,0656 | 0,7871
---------------------------------------------------------------------
| 144-1-UUUUU | |
5° | 166-1-UUUUU | 0,0656 | 1,3118