GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 177 DELL' 1/8/2003

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 3 luglio 2003 Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa. (Deliberazione n. 9/03/CIR). L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 3 luglio 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotele-visivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'art. 11, concernente la definizione, da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, dei piani e delle procedure di numerazione; Vista la decisione n. 91/396/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"; Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi", ed in particolare l'art. 2-bis, comma 10, che modifica l'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249; Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale"); Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet"; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" ed in particolare, l'art. 41 che delega al Governo l'adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997; Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, concernente "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000; Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, concernente le "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000; Vista la propria delibera n. 11/00/CIR del 14 novembre 2000, recante "Variazione della lunghezza massima del numero significativo nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000; Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, concernente "Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001; Vista la propria delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, concernente "Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro"; Vista la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante "Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002; Vista la propria delibera n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002, recante "Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002; Vista la propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, concernente "Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002; Vista la propria delibera n. 6/02/CIR del 28 marzo 2002, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002; Vista la propria delibera n. 9/02/CIR del 27 giugno 2002, recante "Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002; Vista la raccomandazione ITU-T E.164, concernente il "Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali"; Vista la raccomandazione ITU-T Q.708, concernente il "Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione"; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 6/00/CIR, anche a seguito dell'attivita' di monitoraggio effettuata svolta con riferimento alla sua rispondenza dello stesso piano all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonche' alla piena interoperabilita' dei servizi, alla disponibilita' delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione, alle esigenze di tutela del consumatore; Ritenuto opportuno prevedere, ai fini di tutela dei consumatori, meccanismi di trasparenza tariffaria che garantiscano, attraverso l'introduzione di soglie di prezzo, una immediata correlazione tra la numerazione ed il prezzo praticato all'utente per la relativa chiamata; Visti gli atti del procedimento; Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. E' approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa, all'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilita' delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione. 3. I soggetti titolari di risorse di numerazione si conformano alle disposizioni del piano di numerazione, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento. 4. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 3 luglio 2003 Il presidente: Cheli Allegato PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono: a) Codice: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio; b) Codice di accesso a rete privata virtuale: codice che permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata; c) Numerazioni per servizi geografici: le numerazioni che nella successione delle cifre contengono informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato, cui tale numerazione e' attribuita da parte dell'operatore di una rete pubblica di comunicazioni; d) Numerazioni per servizi non geografici: le numerazioni che nella successione delle cifre non contengono informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato, cui tale numerazione e' attribuita da parte dell'operatore di una rete pubblica di comunicazioni, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Sono servizi non geografici, tra l'altro, i servizi di comunicazione mobili e personali, i servizi internet, i servizi interni di rete ed i servizi a tariffazione speciale; e) Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali: la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali; f) Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo specializzato: la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali di natura specializzata e che necessita di interconnessione con la rete pubblica (GSM-R, PAMR, servizi satellitari); g) Numerazione per servizi interni di rete: la numerazione dedicata ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalita' di rete e che non necessita di interoperabilita' tra reti di operatori diversi; h) Numerazione per i servizi internet: numerazione esclusivamente dedicata all'accesso ad Internet. In particolare sono previsti servizi di accesso "dial-up" ad Internet, comprendenti il trasporto e la gestione della chiamata telefonica commutata, destinata ad un Internet service provider (ISP), e l'instaurazione di sessioni di comunicazioni di tipo dati per la raggiungibilita' dei siti e/o applicativi Internet; i) Servizi a tariffazione speciale: servizi caratterizzati da una modalita' di tariffazione applicata al chiamante differente da quella relativa alle chiamate verso numerazioni per servizi geografici o servizi mobili e personali. Tali servizi includono: 1) servizi senza oneri per il chiamante; 2) servizi con gestione speciale della chiamata; 3) servizi a sovrapprezzo; j) Servizi senza oneri per il chiamante: servizi il cui accesso non e' addebitato al chiamante. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione: 1) numerazione per servizi di emergenza; 2) numerazione per servizi di pubblica utilita'; 3) numerazione per servizi di comunicazione sociale; 4) numerazione per servizi di assistenza clienti "customer care"; 5) numerazione per servizi con addebito al chiamato ovvero la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare al chiamato il costo complessivo della chiamata; k) Servizi con gestione speciale della chiamata: servizi per il cui accesso al chiamante e' addebitato, in tutto o in parte, il solo costo relativo al trasporto, all'instradamento ed alla gestione della chiamata. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione: 1) numerazione per servizi di addebito ripartito ovvero la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo, relativo al trasporto, instradamento e gestione della chiamata, e' ripartito tra chiamante e chiamato secondo le seguenti categorie tariffarie: 1) ii. ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte; 1) ii. ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte; 2) numerazione per servizi di numero unico ovvero la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo statico; 3) numerazione per servizi di numero personale ovvero la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico; l) Servizi a sovrapprezzo: servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, l'operatore di rete addebita all'abbonato un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. Tali servizi sono classificati per tipologia delle informazioni o prestazioni fornite: 1) sociale-informativo quali tra gli altri: 1) iii. servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali; 1) iii. servizi riguardanti l'offerta di servizi di pubblica utilita'; 1) iii. servizi di informazione abbonati, i servizi di tale categoria sono accessibili da tutte le reti pubbliche; 2) servizi di assistenza, consulenza tecnico-professionale e di intrattenimento; 3) servizi di chiamate di massa: 1) iii. sondaggi di opinione; 1) iii. televoto; 1) iii. servizi di raccolta fondi; m) Numerazione per servizi a sovrapprezzo: 1) numerazione per servizi a tariffazione specifica: la numerazione che consente la fornitura di servizi a sovrapprezzo sociale-informativo e, per alcune tipologie di codici, anche per i rimanenti servizi a sovrapprezzo, per i quali al chiamante viene addebitato un prezzo complessivo definito dall'operatore nelle modalita' seguenti: 1) iii. secondo fasce di prezzo identificate dal codice di numerazione assegnato; 1) iii. secondo valori di prezzo specifici definiti dall'operatore titolare dei diritti d'uso della relativa numerazione, previa comunicazione all'Autorita' secondo la normativa vigente; 2) numerazione per servizi interattivi in fonia: la numerazione che permette l'offerta di servizi a sovrapprezzo di assistenza e consulenza tecnico-professionale, di intrattenimento e di chiamate di massa con modalita' interattive. Tali servizi sono offerti attraverso la presentazione dei contenuti o menu' che introducono il chiamante in un sistema interattivo con piu' scelte di argomenti, che conduce il chiamante alla ricerca dell'argomento o del servizio richiesto attraverso opportuni messaggi. L'interazione puo' avvenire sia con un computer che mediante la presenza di operatori con conversazioni dal vivo. L'addebito al cliente e' effettuato solo dopo l'effettiva fornitura del servizio richiesto; 3) numerazione per servizi di chiamate di massa: numerazioni utilizzate, di volta in volta in limitati periodi temporali, per consentire la partecipazione di una notevole quantita' di utenti ad eventi che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo. Sono previste due categorie di numerazioni per l'espletamento di tali servizi: 1) iii. numerazioni per "eventi telefonici di massa", che consentono la terminazione di chiamate telefoniche non interattive; 1) iii. numerazioni per "televoto", che consentono il conteggio delle indicazioni di voto espresse dal chiamante attraverso la selezione della numerazione con possibilita' di terminazione della chiamata telefonica. I necessari meccanismi di controllo del traffico sono definiti nelle relative specifiche tecniche emanate dal Ministero delle comunicazioni; 4) numerazione per servizi di informazione abbonati: la numerazione utilizzata per l'offerta di servizi sociale-informativo, limitatamente ai servizi di informazioni abbonati. Tali servizi, che riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile, possono essere offerti anche con caratteristiche evolute. Art. 2. Piano di numerazione per servizi 1. Il piano di numerazione nazionale e' organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato: 0 Numerazione per servizi geografici; 1 Numerazione per servizi a tariffazione speciale; 2 Riservato per esigenze future; 3 Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali; 4 Numerazione per servizi interni di rete; 5 Riservato per esigenze future; 6 Riservato per esigenze future; 7 Numerazione per servizi Internet; 8 Numerazione per servizi a tariffazione speciale; 9 Riservato per esigenze future. 2. Le numerazioni definite dal piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalita' di selezione completa. 3. Sulla base della classificazione di cui al precedente comma 1, il presente provvedimento definisce l'associazione tra le differenti numerazioni e gli specifici servizi che possono essere offerti sulle medesime. Art. 3. Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 1. I diritti d'uso delle numerazioni sono attribuiti agli operatori in possesso di un titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per la fornitura di servizi di comunicazioni, o di una risorsa ad essa correlata. 2. I diritti d'uso delle numerazioni, salvo dove diversamente specificato, sono attribuiti per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato agli operatori. 3. I soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione dagli operatori titolari di diritti d'uso sono informati dai predetti operatori sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo di tali numerazioni. 4. Si definiscono "nazionali", ai soli fini dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di fornire il servizio di telefonia vocale sull'intero territorio nazionale. 5. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto all'uso di codici a lunghezza minima. 6. L'attribuzione da parte del Ministero delle comunicazioni dei diritti d'uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente. Art. 4. Procedure generali per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 1. La richiesta di risorse di numerazione puo' essere fatta dai soggetti aventi titolo di cui al precedente art. 3, anche in sede di domanda per l'ottenimento del titolo medesimo. 2. Il richiedente in sede di domanda per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni deve fornire le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del richiedente; b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione; d) distretto per il quale si richiede la numerazione (in caso di numerazione geografica); e) eventuali codici o blocchi preferiti; f) numero di blocchi o codici richiesti; g) data di attivazione. 3. Gli operatori titolari di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione in conformita' con le prescrizioni del presente piano. 4. La configurazione delle numerazioni sugli impianti e sistemi di rete dell'operatore richiedente avviene entro dodici mesi dalla data di attribuzione dei relativi diritti d'uso. 5. L'attribuzione provvisoria di diritti d'uso di risorse di numerazione puo' essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Tali risorse sono attribuite anche durante il periodo necessario all'ottenimento del titolo autorizzatorio, purche' la relativa domanda sia presentata prima della scadenza del periodo per il quale e' stata autorizzata la sperimentazione. Le stesse sono confermate in sede di rilascio del titolo autorizzatorio. 6. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. La richiesta di ulteriori attribuzioni di diritti d'uso e' soggetta a verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente attribuita. Sono escluse le attribuzioni di diritti d'uso di numerazioni non geografiche, qualora siano richieste per servizi con schemi tariffari diversi ovvero per nuove tipologie di codice. La dichiarazione dell'operatore in merito al rispetto del limite sopra indicato e' soggetta a verifica. 7. Le risorse di numerazione assumono uno dei seguenti stati: a) disponibile: risorsa disponibile per l'attribuzione dei diritti d'uso o di utilizzo provvisorio, ove applicabile; b) attribuito: risorsa i cui diritti d'uso sono attribuiti ad un operatore; c) attribuito provvisoriamente: risorsa i cui diritti d'uso sono attribuiti per esercizio sperimentale o per prove; d) revocato: risorsa i cui diritti d'uso sono revocati ad un operatore e che verra' resa disponibile dopo un periodo di latenza; e) restituito: risorsa i cui diritti d'uso sono restituiti dall'operatore e che verra' resa disponibile dopo un periodo di latenza; f) riservato: risorsa non utilizzabile. 8. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono revocati nel caso di cessazione da parte del titolare dei medesimi del servizio, in caso di revoca del titolo ovvero per utilizzo della numerazione non conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente. Tali diritti possono altresi' essere revocati dal Ministero delle comunicazioni, sentite le parti interessate, nel caso di: a) modifica dei termini del titolo; b) risorse non utilizzate. 9. I diritti d'uso delle numerazioni attribuite in un blocco ad un operatore non possono essere restituiti dallo stesso qualora una o piu' numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilita', su rete di altro operatore. 10. I diritti d'uso delle numerazioni attribuiti ad un operatore sono attribuiti, in caso di trasferimento delle attivita' ad altro operatore, all'operatore subentrante. 11. Una risorsa revocata o restituita diventa disponibile per una successiva attribuzione dei relativi diritti d'uso dopo un periodo di latenza la cui durata massima e' specificata per ciascun tipo di numero. In caso di revoca, le risorse attribuite in blocchi non sono disponibili per una successiva attribuzione qualora uno o piu' numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilita', su rete di altro operatore. Art. 5. Criteri per l'utilizzo delle numerazioni e relative modalita' di comunicazione 1. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni anche mediante accordi con i fornitori di servizi, stabilisce le tariffe applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri: a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante e' proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta; b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalita' forfetarie, il prezzo e' addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto. 2. L'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo, numerazioni per servizi di numero unico e numerazioni per servizi di numero personale e' preceduto da un annuncio fonico sulla tariffa applicata. 3. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni assicura, nelle informazioni e pubblicita' relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, qualunque sia il mezzo utilizzato, la corretta indicazione del costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'IVA. 4. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore di servizi in Carrier selection o Carrier preselection assicura che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta informazione sulla tariffa applicabile per tutte le numerazioni accessibili. 5. La terminologia di uso comune "numero verde" e' associata, nelle informazioni e nella pubblicita', ai soli servizi offerti su numerazioni per servizi con addebito al chiamato. Le restrizioni di cui al successivo art. 16, comma 1, relative all'accessibilita' di tali servizi sono comunicate agli utenti. Art. 6. Numerazione per servizi geografici 1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, e' suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. I nomi dei distretti con i relativi indicativi e le aree locali sono riportati nel decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici e' la raccomandazione UIT-T E.164. 3. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi e' di 11 cifre. I numeri significativi, con lunghezza di 11 cifre, sono attribuiti per numerazioni di utente con prima cifra "1" dopo l'indicativo di distretto. 4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono attribuite agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999; tali blocchi possono essere suddivisi, nell'ambito del distretto, in sottoblocchi da mille numeri contigui per le varie aree locali. L'operatore comunica la ripartizione dei sottoblocchi nelle varie aree locali al Ministero delle comunicazioni ed agli operatori di accesso. 5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantita' di numerazione richiesta e le eventuali preferenze. 6. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata massima di tre mesi. Art. 7. Carrier selection nella modalita' easy access 1. La Carrier selection nella modalita' easy access e' la prestazione che permette di accedere ai servizi di telecomunicazioni offerti dagli operatori interconnessi. I servizi offerti tramite Carrier selection sono disciplinati dalla normativa vigente. 2. In modalita' easy access, l'utente fa precedere, per ogni chiamata, al numero del destinatario, che nel caso internazionale e' il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di Carrier selection). 3. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di Carrier selection nella modalita' easy access per chiamate internazionali e' di 22 cifre. 4. I codici di Carrier selection hanno la struttura descritta di seguito: 10XY(Z) in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di codice di Carrier selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice e' stato attribuito. a) Codici a 4 cifre 10XY con X, Y = 2 ÷ 8 per un totale di 49 combinazioni disponibili b) Codici a 5 cifre 10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 ÷ 9 e Z = 0 ÷ 9 per un totale di 240 combinazioni disponibili. Le 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0 ÷ 9 per X = 2 ÷ 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 ÷ 9 sono disponibili per futuri impieghi o per costituire la base, qualora se ne rendesse necessaria l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore. 5. Ad un soggetto avente titolo possono essere attribuiti fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verra' utilizzato con le medesime modalita', vincoli e limiti del primo codice. 6. Il richiedente indica, nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso, sino a cinque codici in ordine di preferenza. 7. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo il Ministero procede sentite le parti alla attribuzione dei diritti d'uso di uno dei codici indicati. Le domande degli operatori titolari di un provvedimento autorizzatorio hanno priorita' sulle domande per l'utilizzo provvisorio. 8. L'attribuzione dei diritti d'uso del codice di Carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nello stesso provvedimento autorizzatorio. 9. L'attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale e' effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. 10. L'utilizzo provvisorio di un codice di Carrier selection, la cui lunghezza e' stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, puo' essere richiesto nella domanda medesima. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella relativa domanda a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Il codice rimane assegnato durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purche' la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione. 11. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi. Art. 8. Carrier selection nella modalita' equal access 1. La prestazione di Carrier selection nella modalita' di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle modalita' e limiti previsti dalla delibera n. 3/CIR/99 e successive modifiche e integrazioni. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di easy access. 2. E' comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale. 3. Tutti gli operatori in possesso di titolo autorizzatorio per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati nel titolo medesimo. Art. 9. Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali 1. I diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico sono attribuiti agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre. 2. Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito: 3XY UUUUUU(U) X=2-9 e Y=0 ÷ 9. 3. Le attribuzioni di indicativi "3XY" di cui al precedente comma 3 sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilita' dell'operatore in seconda cifra "X". 4. La lunghezza massima del numero significativo nazionale e' di 10 cifre. L'Autorita' si riserva di estendere tale lunghezza a 11 cifre. 5. Per chiamate entranti in Italia originate al di fuori del territorio nazionale, la lunghezza massima del numero, secondo quanto previsto dalla raccomandazione UIT-T E.164, e' pari a 15 cifre. 6. Il richiedente, nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso, puo' esprimere le sue preferenze relativamente agli indicativi richiesti. 7. L'attribuzione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 8. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di trentasei mesi. Il periodo di latenza puo' avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente, salvo diverso avviso dell'Autorita'. 9. Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali sono utilizzati anche per l'identificazione dei "Routing number" nelle reti mobili e per l'accesso alla segreteria telefonica, secondo quanto previsto dalla delibera n. 22/01/CIR e successive modifiche ed integrazioni. Art. 10. Numerazioni per servizi interni di rete 1. Le numerazioni per servizi interni di rete hanno la struttura di seguito riportata: 4U...U con U = 0 ÷ 9 2. Le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalita' di rete e che non necessitano di interoperabilita' tra reti di operatori diversi. L'offerta da parte degli operatori ai propri clienti di servizi su tali numerazioni e' subordinata al rispetto delle vigenti normative, con riferimento tra l'altro alle normative sul blocco selettivo di chiamata e sui servizi a sovrapprezzo. 3. L'utilizzo di numerazioni per servizi interni di rete non e' subordinato a preventiva attribuzione di diritti d'uso. Resta ferma la possibilita', per l'Autorita', di definire l'uso armonizzato di alcuni codici in decade 4 per servizi di particolare finalita' a beneficio degli utenti dei servizi di telecomunicazioni. 4. L'utilizzazione delle numerazioni per servizi interni di rete e' comunicato all'Autorita' ed al Ministero delle comunicazioni con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. 5. L'accesso ai servizi interni di rete da parte degli utenti di un operatore di Carrier selection o Carrier preselection, e' effettuato in modalita' "easy access" mediante l'utilizzo del codice di selezione di cui all'art. 7 attribuito all'operatore medesimo. 6. Nel caso di accesso ai servizi interni di rete dell'operatore in modalita' "easy access", la lunghezza massima della numerazione in decade 4 dopo il codice 10XY(Z) e' di 6 cifre, "4" iniziale compreso. A partire dal 1° ottobre 2003, tale lunghezza massima e' pari a 13 cifre, "4" iniziale compreso. 7. Nel caso di offerta di servizi su numerazioni pubbliche, fermo restando tutti gli obblighi, gli operatori possono fornire l'accesso semplificato ai medesimi servizi attraverso le numerazioni interne di rete di cui al presente articolo. 8. Il codice "4563" e' riservato al servizio di trasparenza tariffaria per la portabilita' del numero mobile. Art. 11. Numerazione per servizi Internet 1. I codici 70X sono esclusivamente dedicati all'accesso, in modalita' "dial-up" ad Internet. Il costo fatturato include il trasporto e la gestione della comunicazione. E' fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni. 2. Le numerazioni di cui al precedente comma 2 hanno la struttura descritta di seguito: a) 700 UUUUUUU con U=0-9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con chiamata gratuita per il chiamante, con possibilita' di attivazione per singoli distretti; b) 701 UUUUUUU con U=0-9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilita' di attivazione per singoli distretti. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso; c) 702 UUUUUUU con U=0-9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilita' di attivazione per singoli distretti. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La fatturazione viene svolta dall'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione, con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente ovvero dall'operatore d'accesso in conformita' con quanto previsto dalla carta dei servizi; d) 709 UUUUUUU con U=0-9 numero univoco a livello nazionale per servizi con modalita' di tariffazione specifica, con possibilita' di attivazione per singoli distretti. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La fatturazione viene svolta dall'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione, con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente ovvero dall'operatore d'accesso in conformita' con quanto previsto dalla carta dei servizi. 3. I rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi di accesso ad Internet, mentre i codici 7XY con X diverso da 0 e Y=0-9, sono riservati per esigenze future. 4. I diritti d'uso delle numerazioni appartenenti ai codici 70X sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera b), appartenenti al medesimo centinaio hanno il medesimo prezzo. 5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantita' di numerazione richiesta e le eventuali preferenze. 6. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi. 8. Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'offerta di interconnessione di riferimento. Art. 12. Codici per servizi di emergenza 1. Il codice "112" e gli altri codici per i servizi di emergenza sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi senza alcun onere per il chiamante. 2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso. 3. I codici per i servizi di emergenza attualmente attribuiti sono:

=====================================================================
Codice|    Denominazione servizio    |         Attribuito a
=====================================================================
      |                              |Ministero della difesa
 112  |Pronto intervento             |(Carabinieri)
---------------------------------------------------------------------
 113  |Soccorso pubblico di emergenza|Ministero dell'interno
---------------------------------------------------------------------
      |Emergenza maltrattamenti dei  |
 114  |minori                        |Ministero delle comunicazioni
---------------------------------------------------------------------
      |Vigili del fuoco Pronto       |
 115  |intervento                    |Ministero dell'interno
---------------------------------------------------------------------
 118  |Emergenza sanitaria           |Ministero della salute

                              Art. 13.
               Codici per servizi di pubblica utilita'
    1.  I  codici  per  i  servizi definiti di pubblica utilita' sono
univoci  a  livello  nazionale  e consentono all'utenza di accedere a
tali servizi senza alcun onere per il chiamante.
    2.   Gli   operatori   accedono   al   servizio   direttamente  o
indirettamente   tramite   accordi   di  interconnessione  con  altri
operatori che ne offrono l'accesso.
    3.   I  codici  per  i  servizi  definiti  di  pubblica  utilita'
attualmente attribuiti sono:

=====================================================================
Codice|    Denominazione servizio    |         Attribuito a
=====================================================================
      |                              |Ministero dell'economia e delle
 117  |Guardia di finanza            |finanze
---------------------------------------------------------------------
      |Codice per Capitaneria di     |
      |porto assistenza in mare -    |Ministero delle infrastrutture
 1530 |Numero blu                    |e dei trasporti
---------------------------------------------------------------------
      |Servizio antincendi boschivo  |
      |del Corpo forestale dello     |
 1515 |Stato                         |Ministero dell'interno
---------------------------------------------------------------------
      |                              |Ministero delle attivita'
      |                              |produttive e Ministero
 1518 |Servizio informazioni CCISS   |dell'interno

    4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente
accerti  la  necessita',  per  un  servizio  dichiarato  di  pubblica
utilita',  dell'attribuzione  di  una  numerazione di cui al presente
articolo,  inoltra una richiesta motivata all'Autorita'. L'Autorita',
fatto  salvo  quanto  previsto  dal successivo comma 6, verificata la
disponibilita' di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.
    5. L'Autorita' puo' stabilire nuovi codici per i servizi definiti
di pubblica utilita' e modificare o eliminare gli esistenti.
    6.   Le   numerazioni  di  cui  al  presente  articolo  non  sono
attribuibili qualora il servizio sia fornito in regime concorrenza da
piu'  soggetti.  In  tali  casi  possono essere attribuiti codici per
servizi con addebito al chiamato.
                              Art. 14.
             Codici per servizi di comunicazione sociale
    1.  I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale sono
univoci  a  livello  nazionale  e consentono all'utenza di accedere a
tali  servizi, anche con ripartizione territoriale, senza alcun onere
per il chiamante.
    2.   Gli   operatori   accedono   al   servizio   direttamente  o
indirettamente   tramite   accordi   di  interconnessione  con  altri
operatori che ne offrono l'accesso.
    3. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale hanno
la struttura di seguito descritta:
196XY con X=2 ÷ 9, Y=1 ÷ 6
    Gli altri codici sono riservati per utilizzi futuri.
    4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente
accerti  la  necessita',  per  un  servizio  riconosciuto  di valenza
sociale,  dell'attribuzione  di  una  numerazione  di cui al presente
articolo,  inoltra una richiesta motivata all'Autorita'. L'Autorita',
fatto  salvo  quanto  previsto  dal successivo comma 6, verificata la
disponibilita' di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.
    5. L'Autorita' puo' stabilire nuovi codici per i servizi definiti
di  comunicazione  sociale  e modificare o eliminare gli esistenti. I
codici  del  tipo  "196XY"  in uso alla data di entrata in vigore del
presente  piano  sono confermati salvo verifica della rispondenza dei
requisiti di cui al presente articolo.
    6.   Le   numerazioni  di  cui  al  presente  articolo  non  sono
attribuibili  qualora  il  servizio  sia fornito ai fini di lucro. In
tali  casi  possono essere attribuiti codici per servizi con addebito
al chiamato.
                              Art. 15.
      Codici per servizi di assistenza clienti "customer care"
    1.  Il  codice  di assistenza clienti (customer care) consente ai
clienti  di  un  operatore di accedere, senza oneri per il chiamante,
allo  sportello  di assistenza dell'operatore medesimo. I codici sono
univoci a livello nazionale.
    2.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, i codici
brevi  a  tre  cifre  di  assistenza  clienti  (customer  care)  sono
attribuiti sulla base della disponibilita' e delle effettive esigenze
di mercato degli operatori. L'elenco aggiornato dei codici attribuiti
e' disponibile sul sito web del Ministero delle comunicazioni.
    3.  I  codici  a  4  e  6  cifre  hanno  la  struttura di seguito
descritta:
      a) 192X, 194X con X=2 ÷ 9
      b) 1920XY, 1921XY con X,Y=0 ÷ 9
    I codici 194X, con X=0 e 1, sono riservati per esigenze future.
    4.   Gli  operatori  di  titolo  autorizzatorio  per  servizi  di
comunicazioni  mobili  e  personali  hanno  diritto,  su richiesta, a
codici brevi univoci a tre cifre.
    5.  Gli  operatori  che  dichiarano  nella  richiesta  di  titolo
autorizzatorio  di  fornire  il  servizio  di telefonia vocale su una
porzione  del  territorio  nazionale  per  un  totale  superiore a 10
milioni  di  abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che
viene attribuito contestualmente alla licenza.
    6.   Il   richiedente  puo'  indicare  nella  domanda  di  titolo
autorizzatorio  o  nell'autorizzazione sperimentale alla prova sino a
tre codici di assistenza clienti in ordine di preferenza.
    7.  L'attribuzione  di  diritti  d'uso  dei  codici di assistenza
clienti  e'  effettuata  entro  trenta giorni dalla data di ricezione
della relativa domanda.
    8.  In  caso  di conflitto per richieste contestuali dello stesso
tipo  il Ministero delle comunicazioni, previa audizione delle parti,
procede  alla  attribuzione  dei  diritti  d'uso  di  uno  dei codici
indicati.  Le  preferenze  espresse  dagli  operatori titolari di una
licenza  individuale  hanno  priorita'  sulle preferenze espresse per
l'utilizzo provvisorio.
    9. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo
ha una durata di dodici mesi.
                              Art. 16.
           Numerazione per servizi di addebito al chiamato
    1.  I  codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi
di   addebito  al  chiamato.  Il  sottoscrittore  del  servizio  puo'
limitarne l'accessibilita'. Solo le numerazioni appartenenti a questi
codici  possono  essere  denominate,  secondo una terminologia di uso
comune, numeri verdi.
    2.  Le  numerazioni  per servizi di addebito al chiamato hanno la
struttura descritta di seguito:
      a) 800 UUUUUU con U=0-9
      b) 803 UUU con U=0-9
    I  codici  80X,  con  X  diverso  da  0 e da 3 sono riservati per
esigenze future.
    3.   I  diritti  d'uso  delle  numerazioni  su  codice  800  sono
attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00
a 99.
    4.   I  diritti  d'uso  delle  numerazioni  su  codice  803  sono
attribuiti  agli  operatori  su  base  singolo  numero per la propria
clientela  che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla
domanda degli operatori.
    5.  Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti
d'uso  indica  la  quantita'  di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze.
    6.  L'attribuzione  dei  diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
    7.  Il  periodo  di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
                              Art. 17.
           Numerazione per i servizi di addebito ripartito
    1.  I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria
specifica dei servizi di addebito ripartito.
    2.  La  struttura  e  le  categorie  di  addebito  al  chiamante,
identificate   sulla   base   del  codice  84X  corrispondente,  sono
articolate su due fasce come di seguito riportato.

      a) Prima categoria quota fissa:


=================================
   840    UUUUUU       U=0-9
   841    UUU          U=0-9

      b) Seconda categoria - quota variabile minutaria:


=================================
   848    UUUUUU      U=0-9
   847    UUU         U=0-9

    L'Autorita' puo' definire ulteriore categorie sul codice 84Y (con
Y=2, 3, 5, 9,).
    3.  I  prezzi  applicati  al  chiamante  da  ciascun operatore di
accesso  sono  relativi al costo del trasporto e della gestione della
chiamata  ed  escludono  ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a
tali  numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e
della  quota  fissa  alla  risposta  sono  indicati  nella  tabella 1
dell'allegato A.
    4.  I  diritti  d'uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono
attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00
a 99.
    5.  I  diritti  d'uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono
attribuiti  agli  operatori  su  base  singolo  numero per la propria
clientela  che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla
domanda degli operatori.
    6.  Il  richiedente  in  sede  di  domanda per l'attribuzione dei
diritti  d'uso  indica  la  quantita'  di  numerazione richiesta e le
eventuali preferenze.
    7.  L'attribuzione  dei  diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
    8.  Il  periodo  di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
                              Art. 18.
               Numerazione per servizi di numero unico
    1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di
numero unico. Il chiamante e' informato del prezzo della chiamata.
    2.  La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico e'
la seguente:
      a) 199 X UUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0÷9
      b) 199 XY UUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9
      c) 199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0÷9 U=0÷9
dove  le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore al momento
dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.
    3.  I  prezzi  applicati  al  chiamante,  da ciascun operatore di
accesso  sono  relativi al costo del trasporto e della gestione della
chiamata  ed  escludono  ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a
tali  numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e
della  quota  fissa  alla  risposta  sono  indicati  nella  tabella 1
dell'allegato A.
    4.  Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti
d'uso  indica  la  quantita'  di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze
    5.  L'attribuzione  dei  diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
    6.  Il  periodo  di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
                              Art. 19.
             Numerazione per servizi di numero personale
    1.  I  codici  178X(Y)  identificano  la  categoria specifica dei
servizi  di  numero  personale.  Il chiamante e' informato del prezzo
della chiamata.
    2.  La  struttura  delle  numerazioni  per  i  servizi  di numero
personale e' la seguente:
      a) 178X UUUUUU con X=0,1 e U=0÷9
      b) 178XY UUUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9
      c) 178XY UUUUU con X=5,6,7,8,9 Y=0÷9 e U=0÷9
      d) 178XYZ UUUU con X=2,3,4 Y=0, 1 Z=0, 9 e U=0÷9
dove  le  X,  XY,  XYZ  identificano univocamente l'operatore ai fini
dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.
    3.  I  prezzi  applicati  al  chiamante  da  ciascun operatore di
accesso  sono  relativi al costo del trasporto e della gestione della
chiamata  ed  escludono  ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a
tali  numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e
della  quota  fissa  alla  risposta  sono  indicati  nella  tabella 1
dell'allegato A.
    4.  Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti
d'uso  indica  la  quantita'  di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze.
    5.  L'attribuzione  dei  diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
    6.  Il  periodo  di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
                              Art. 20.
                       Servizi a sovrapprezzo
    1.  Le  specifiche  numerazioni  utilizzabili  per  i  servizi  a
sovrapprezzo sono di seguito elencate:
      a) numerazione per servizi a tariffazione specifica;
      b) numerazione per servizi interattivi in fonia;
      c) numerazione per servizi di chiamate di massa;
      d) numerazione per servizi di informazione abbonati.
    2.  Non  e'  ammessa  l'offerta  di  servizi  a  sovrapprezzo  su
numerazioni  differenti  da  quelle  sopra riportate. Per ciascuna di
tali  numerazioni  e' ammessa l'offerta delle specifiche tipologie di
servizi in conformita' con le definizioni di cui all'art. 1.
                              Art. 21.
          Numerazione per servizi a tariffazione specifica
    1.  Le  numerazioni di cui al presente articolo sono utilizzabili
per  servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica. Il chiamante e'
informato del costo della chiamata, secondo la normativa vigente.
    2.  La struttura delle numerazioni per i servizi a sovrapprezzo a
tariffazione specifica e' la seguente:
      a) 144 A UUUUU con A,U=0÷9
      b) 166 A UUUUU con A,U=0÷9
      c) 899 UUUUUU con U=0,9,
      d) 892 UUU con U=0,9
    Le numerazioni 89X, con X diverso da 2 o da 9, sono riservate per
usi futuri.
    3.  La  prima cifra A dopo i codici di cui al precedente comma 2,
lettere a) e b), determina la tariffa al chiamante. Per le chiamate a
tali  numerazioni,  i  prezzi della quota variabile minutaria e della
quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 2 dell'allegato
A.
    4.  Le numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono
utilizzabili esclusivamente per i servizi a sovrapprezzo di carattere
sociale-informativo.  Per  le  chiamate  a tali numerazioni, i prezzi
massimi  della  quota  variabile  minutaria  e della quota fissa alla
risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.
    5.  I  diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma
2,  lettere  a)  e  b), sono attribuiti agli operatori per la propria
clientela  per  blocchi  di  cento  numeri contigui da 00 a 99. Nella
domanda  di  attribuzione,  il  richiedente  puo'  esprimere  le  sue
preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
    6.  I  diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma
2,  lettera  c), sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui
da  00 a  99.  I  servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo
stesso   centinaio   hanno  il  medesimo  prezzo.  Nella  domanda  di
attribuzione,   il  richiedente  puo'  esprimere  le  sue  preferenze
relativamente alle numerazioni richieste.
    7.  I  diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma
2,  lettera d), sono attribuiti agli operatori su base singolo numero
per  le  proprie  attivita'  o per la propria clientela che ne faccia
esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.
L'operatore  puo'  definire prezzi diversi per il servizio relativo a
ciascun numero.
    8.  L'attribuzione  dei  diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
    9.  Il  periodo  di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
    10.  L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al
presente  articolo  e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al
rispetto  della  normativa  vigente  in  tema  di blocco selettivo di
chiamata e di servizi a sovrapprezzo.
                              Art. 22.
            Numerazione per servizi interattivi in fonia
    1. I codici 163 e 164 identificano servizi a sovrapprezzo di tipo
interattivo  in  fonia.  Il  chiamante  e' informato del prezzo della
chiamata, secondo la normativa vigente.
    2.  La  struttura  delle  numerazioni  per servizi interattivi in
fonia e' la seguente:
      a) 163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9
      b) 164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9
      c) 163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9
    3.  L'attribuzione  dei  diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
    4.  Il  periodo  di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
    5.  L'attribuzione  dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al
presente  articolo  e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al
rispetto  della  normativa  vigente  in  tema  di blocco selettivo di
chiamata e di servizi a sovrapprezzo.
                              Art. 23.
            Numerazione per servizi di chiamate di massa
    1.  Le  numerazioni  per  servizi  di  chiamate di massa, oltre a
quelle definite al precedente art. 21 nel caso di servizi interattivi
in fonia, hanno la struttura descritta di seguito:
      a) numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa:
        0369 UUUUUU con U = 0÷9
        0769 UUUUUU con U = 0÷9
      b) numerazioni dedicate al televoto:
        0878 X UUUU con X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e U = 0÷9
        0878 XY UUU con X = 7, 8, 9, Y = 9 e U = 0÷9
dove  le  cifre  X  e XY individuano univocamente l'operatore ai fini
dell'assegnazione e dell'instradamento delle chiamate tra reti.
    2.  Le  numerazioni 0369 e 0769 sono utilizzabili dagli operatori
solo  nelle  aree  geografiche  corrispondenti,  rispettivamente,  al
distretto di Milano ed al distretto di Roma.
    3.  Eventuali  ulteriori numerazioni, rispetto a quelle di cui al
comma  2, utilizzabili, in modo esclusivo, in un differente distretto
telefonico  o per un differente evento, devono prevedere la struttura
indicata  al comma 1 per gli eventi telefonici di massa ed utilizzare
nuovi  indicativi fittizi appartenenti al compartimento telefonico di
cui fa parte il distretto considerato.
    4.  Per le chiamate alle numerazioni di cui ai precedenti commi 2
e  3,  i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota
fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.
    5.  Le numerazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), sono
tassate  sulla  base  della  prima  cifra  successiva  alle cifre che
individuano   l'operatore   assegnatario.   Gli  scaglioni  tariffari
utilizzabili sono definiti su base negoziale tra gli operatori.
    6.  Le numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa, di cui
ai  commi  2  e 3, sono assegnate agli operatori per blocchi di 1.000
numeri  da  000  a 999. Ad ogni operatore sono assegnabili fino a due
blocchi di 1000 numeri per ciascun distretto.
    7.  L'attribuzione  dei  diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
    8.  Il  periodo  di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di tre mesi.
    9.  L'attribuzione  dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al
presente  articolo  e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al
rispetto  della  normativa  vigente  in  tema  di blocco selettivo di
chiamata e di servizi a sovrapprezzo.
                              Art. 24.
          Numerazione per servizi di informazione abbonati
    1.   Il   codice   12   identifica,  nell'ambito  dei  servizi  a
sovrapprezzo  di  tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni
abbonati.  Il  chiamante  e'  informato  del  prezzo  della chiamata,
secondo la normativa vigente.
    2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione
abbonati e' di seguito descritta:
      12XY con X= 4-9 Y= 0-9
    Le  numerazioni  12XY  con  X=0-3  e Y=0-9 sono riservate per usi
futuri.
                              Art. 25.
              Codici di accesso a rete privata virtuale
    1.  La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale e'
la seguente:
      a) 1482
      b) 149X con X=4,5,6,7,8,9
      c) 149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9
      d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0-9
dove  i  codici  1482,  149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore
gestore della rete privata virtuale.
    2. Il richiedente nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso
puo' esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.
    3.  L'attribuzione  dei  diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
    4.  Il  periodo  di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di dodici mesi.
                              Art. 26.
              Identificativi dei punti di segnalazione
    1.  La  rete  di  segnalazione  e'  strutturata  su  due  livelli
funzionali   differenti:   il   livello   nazionale   e   il  livello
internazionale.   Questa   struttura   rende   possibile  una  chiara
separazione   di   responsabilita'   nella  gestione  della  rete  di
segnalazione  nazionale da quella internazionale e questo consente di
avere  piani  di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione
separati,  uno  per  il  livello  nazionale  e  uno  per  il  livello
internazionale.  Nel  seguito  si trattano i piani di amministrazione
relativi   ai  due  livelli:  internazionale  (ISPC  -  International
signalling  point  codes) e nazionale (NSPC National signalling point
codes).
    2.   La   struttura   dei   codici   dei  punti  di  segnalazione
internazionali  e'  definita  nella  raccomandazione  ITU-T  Q.708. I
gruppi  di  codici  dei  punti  di  segnalazione internazionali (SANC
Signalling  area/network  code)  sono amministrati dall'ITU. Gli otto
codici   identificati  da  ciascun  gruppo  sono  amministrati  dalla
Autorita'.   L'Autorita'   richiede   all'ITU   i  gruppi  di  codici
assicurando  una  disponibilita'  adeguata  alle esigenze nel breve e
medio termine. I codici assegnati sono notificati all'ITU.
    3.  I  codici  dei  punti nazionali di segnalazione - NSPC - sono
codici  binari  a  14  bit  la cui struttura risulta analoga a quella
descritta  per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione
nazionali sono amministrati dal Ministero delle comunicazioni.
    4. Nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso il richiedente
deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.
    5.  I  punti  di segnalazione devono essere associati ad apparati
fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.
    6.  La  variazione  dell'associazione di un punto di segnalazione
con  un determinato impianto e' soggetta a comunicazione al Ministero
delle comunicazioni, fermo restando quanto previsto al comma 5.
    7.  L'attribuzione  dei  diritti  d'uso relativa ad una richiesta
successiva  al rilascio della licenza individuale e' effettuata entro
trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
    8.  Il  periodo  di latenza per i codici di punti di segnalazione
nazionale ha una durata massima di tre mesi.
                              Art. 27.
                    Numerazione per altri servizi
    1.  Sono  disponibili,  presso  l'Autorita' ed il Ministero delle
comunicazioni,  informazioni sulle risorse di numerazione attualmente
utilizzate,  ma  non  descritte  nel  presente  articolato,  quali ad
esempio: OP-ID, MNC, NCC.
    2.  Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte
nel  presente articolato, il richiedente presenta all'Autorita' ed al
Ministero   delle   comunicazioni   una  proposta  di  struttura,  la
descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.
    3.  L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
                              Art. 28.
                     Norme transitorie e finali
    1.  L'Autorita'  di  riserva  di  rivedere  la  suddivisione  del
territorio  nazionale  di  cui  al  precedente art. 6, comma 1, entro
centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente provvedimento.
    2. Gli indicativi del tipo:
      3XY ZZUUUUU con X= 0,1, Y= 0-9, Z= 0-9
sono  transitoriamente attribuiti, su base blocchi di 100.000, numeri
a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato.
    3.  Sino  all'entrata  in  vigore  del codice delle comunicazioni
elettroniche  di cui in premessa, non sono attribuiti nuovi codici di
emergenza tranne che, per gravi ed urgenti motivi, su richiesta della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    4.  Il  calendario  di  attuazione,  i  requisiti  soggettivi per
l'attribuzione   dei   diritti  d'uso  e  le  relative  modalita'  di
attribuzione  dei  diritti  d'uso  delle  numerazioni  per servizi di
informazione abbonati di cui all'art. 24 sono definite dall'Autorita'
entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente provvedimento.
    5.  La  societa'  Poste  Italiane  S.p.a.  e'  abilitata  all'uso
provvisorio  del  codice  a  tre  cifre  "186" per l'espletamento del
servizio di dettatura telegrammi sino alla data del 30 giugno 2006.
    6.  L'Autorita'  si  riserva di rivedere o integrare le soglie di
prezzo  massimo,  di cui all'allegato A del presente piano, alla luce
della evoluzione della situazione di mercato.

                         Allegato A al Piano di numerazione nazionale
                Tabella 1: Soglie di prezzo massimo.
                I valori indicati non includono l'IVA
                e riguardano l'accesso da rete fissa

=====================================================================
Articolo del Piano|           |Quota massima alla| Prezzo minutario
  di numerazione  |Numerazione| risposta (euro)  |  massimo (euro)
=====================================================================
Art. 11 -         |           |                  |
Numerazioni per   |           |                  |   Prezzo delle
servizi Internet  |  701-702  |       0,10       |  chiamate locali
---------------------------------------------------------------------
                  |    709    |       0,10       |       0,06
---------------------------------------------------------------------
Art. 17 -         |           |                  |
Numerazione per   |           |                  |
servizi di        |           |                  |
addebito ripartito|  840-841  |0,10 (quota fissa)|         -
---------------------------------------------------------------------
                  |           |                  |   Prezzo delle
                  |  847-848  |       0,10       |  chiamate locali
---------------------------------------------------------------------
Art. 18 -         |           |                  |
Numerazioni per   |           |                  |
servizi di numero |           |                  |
unico             |    199    |       0,12       |       0,26
---------------------------------------------------------------------
Art. 19 -         |           |                  |
Numerazioni per   |           |                  |
servizi di numero |           |                  |
personale         |    178    |       0,15       |       0,35
---------------------------------------------------------------------
Art. 21 -         |           |                  |
Numerazioni per   |           |                  |
servizi a tariffa |           |                  |
specifica         |    892    |       0,3        |        1,5
---------------------------------------------------------------------
                  |  144-166  |    Tabella 2     |
---------------------------------------------------------------------
Art. 23 -         |           |   Prezzo delle   |
Numerazioni per   |           |     chiamate     |
servizi di        |           |   geografiche    |
chiamate di massa | 0369-0769 |   interurbane    |

       Tabella 2: Fasce di prezzo per le numerazioni 144 e 166

=====================================================================
               |                 |   Quota alla    |Prezzo minutario
Fascia di costo|   Numerazione   | risposta (euro) |     (euro)
=====================================================================
               |   144-0-UUUUU   |                 |
      1°       |   166-0-UUUUU   |     0,0656      |     0,2293
---------------------------------------------------------------------
               |   144-2-UUUUU   |                 |
      2°       |   166-2-UUUUU   |     0,0656      |     0,3280
---------------------------------------------------------------------
               |   144-6-UUUUU   |                 |
      3°       |   166-6-UUUUU   |     0,0656      |     0,4917
---------------------------------------------------------------------
               |   144-8-UUUUU   |                 |
      4°       |   166-8-UUUUU   |     0,0656      |     0,7871
---------------------------------------------------------------------
               |   144-1-UUUUU   |                 |
      5°       |   166-1-UUUUU   |     0,0656      |     1,3118


fp03-gr03