GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 264 DEL 13/11/2001
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)". (Decreto
pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).
Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le
seguenti correzioni:
alla pag. 55, prima colonna, articolo 5, comma 1, al quarto
rigo, dove e' scritto: "... ai sensi del Capo V ...", leggasi:
"... ai sensi del Capo V, Titolo II ...";
alla pag. 62, prima colonna, articolo 24, al comma 3, secondo
periodo, dove e' scritto: "... sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centocinquantamila a novecentomila.", leggasi: "... sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.";
alla pag. 62, prima colonna, articolo 25, comma 4, al terzo
rigo, dove e' scritto: "... all'articolo 4, comma 3, lettera a).",
leggasi: "... all'articolo 5, comma 3, lettera a).";
alla pag. 63, seconda colonna, articolo 28, comma 1, dove e'
scritto: "... il responsabile del competente ufficio comunale, ai
sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, informa immediatamente la regione e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ...", leggasi: "... il
responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente
la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...";
alla pag. 64, seconda colonna, articolo 30, comma 6, al sesto
rigo, dove e' scritto: "... ricevuto o autenticato dal
dirigente ...", leggasi: "... ricevuto o autenticato al
dirigente ...";
alla pag. 66, prima colonna, articolo 33, comma 3, ultimo rigo,
dove e' scritto: "... ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni.", leggasi: "... ed irroga una sanzione
pecuniaria da 516 a 5164 euro.";
alla pag. 67, prima colonna, articolo 37, comma 1, all'ultimo
rigo, dove e' scritto: "... non inferiore a lire un milione.",
leggasi: "... non inferiore a 516 euro.";
al comma 2, ultimo rigo, dove e' scritto: "... ed irroga una
sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.",
leggasi: "... ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329
euro.";
al comma 3, ultimo rigo, dove e' scritto: "... la sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui al comma
2.", leggasi: "... la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui
al comma 2.";
al comma 4, al settimo ed ottavo rigo, dove e' scritto:
"... non superiore a lire dieci milioni e non inferiore a lire un
milione ...", leggasi: "... non superiore a 5164 euro e non inferiore
a 516 euro ...";
al comma 5, ultimo rigo, dove e' scritto: "... della somma di
lire un milione.", leggasi: "... della somma di 516 euro.";
alla pag. 69, prima colonna, articolo 44, comma 1, lettera a),
dove e' scritto: "a) l'ammenda fino a lire 20 milioni ...", leggasi:
"a) l'ammenda fino a 10329 euro ...";
al comma 1, lettera b), secondo rigo, dove e' scritto:
"... l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni ...", leggasi:
"... l'ammenda da 5164 a 51645 euro ...";
al comma 1, lettera c), secondo rigo, dove e' scritto: "... e
l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni ...", leggasi: "... e
l'ammenda da 15493 a 51645 euro ...";
alla pag. 69, seconda colonna, articolo 47, comma 2, dove e'
scritto: "... tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2
del codice di procedura penale.", leggasi: "... tiene anche luogo
della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale.";
alla pag. 70, prima colonna, articolo 48, comma 2, secondo
periodo, al diciottesimo rigo, dove e' scritto: "... e' soggetto ad
una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.",
leggasi: "... e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746
euro.";
alla pag. 70, seconda colonna, articolo 49, comma 2, penultimo
rigo, dove e' scritto: "... ogni inosservanza alla presente legge
comportante la decadenza di cui al comma precedente.", leggasi:
"... ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma
precedente.";
alla pag. 70, seconda colonna, articolo 50, comma 1,
quindicesimo e sedicesimo rigo, dove e' scritto: "... deve presentare
all'ufficio del registro ...", leggasi: "... deve presentare al
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria ...";
al comma 2, primo periodo, al quarto e quinto rigo, dove e'
scritto: "... la esenzione dall'imposta locale sui redditi ...",
leggasi: "... la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili ...";
al secondo periodo, inoltre, dove e' scritto: "L'esenzione si
applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette ...", leggasi:
"L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia
richiesta all'ufficio competente ...";
sempre al comma 2, dall'ultimo rigo di pag. 70, dove e'
scritto: "... entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo
di sanatoria, ...", leggasi: "... entro novanta giorni da tale
scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo
di sanatoria";
alla pag. 71, prima colonna, comma 3, al secondo rigo, dove e'
scritto: "... il pagamento dell'imposta locale sui redditi ...",
leggasi: "... il pagamento dell'imposta comunale sugli
immobili ...";
al comma 6, primo rigo, dove e' scritto: "... al rimborso
dell'imposta locale sui redditi ...", leggasi: "... al rimborso
dell'imposta comunale sugli immobili ...";
alla pag. 72, seconda colonna, articolo 58, comma 1, al sesto
rigo, dove e' scritto: "... Ministero dei lavori pubblici ...",
leggasi: "... Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...";
alla pag. 75, prima colonna, articolo 68, comma 1, al quarto
rigo, dove e' scritto: "... adempimenti preposti dalla presente
legge ...", leggasi: "... adempimenti preposti dal presente testo
unico ...";
alla pag. 75, prima colonna, articolo 71, comma 1, al penultimo
rigo, dove e' scritto: "... o con l'ammenda da L. 200.000 a L.
2.000.000.", leggasi: "... o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.";
alla pag. 75, seconda colonna, articolo 71, comma 2, al secondo
rigo, dove e' scritto: "... o dell'ammenda da L. 2.000.000 a L.
20.000.000 ...", leggasi: "... o dell'ammenda da 1032 a 10329
euro ...";
alla pag. 75, seconda colonna, articolo 72, comma 1, al terzo
rigo, dove e' scritto: "... o con l'ammenda da lire 200.000 a lire
2.000.000.", leggasi: "... o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.";
alla pag. 75, seconda colonna, articolo 73, comma 1, al secondo
rigo, dove e' scritto: "... e' punito con l'ammenda da L. 80.000 a L.
400.000.", leggasi: "... e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.";
alla pag. 75, seconda colonna, articolo 74, comma 1, al secondo
rigo, dove e' scritto: "... e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a
L. 1.000.000.", leggasi: "... e' punito con l'ammenda da 51 a 516
euro.";
alla pag. 75, seconda colonna, articolo 75, comma 1, al terzo
rigo, dove e' scritto: "... o con l'ammenda da L. 200.000 a L.
2.000.000.", leggasi: "... o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.";
alla pag. 76, prima colonna, articolo 78, comma 1, al quarto
rigo, dove e' scritto: "... ed all'articolo 1, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ...",
leggasi: "... ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 ...";
alla pag. 77, prima colonna, articolo 82, comma 1, dal quarto
rigo, dove e' scritto: "... sono eseguite in conformita' alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla sezione prima del
presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 ...", leggasi: "... sono
eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del
presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 ...";
alla pag. 77, seconda colonna, al comma 7, secondo periodo,
dove e' scritto: "Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 50 milioni ...", leggasi: "Essi sono puniti con l'ammenda da
5164 a 25822 euro ...";
alla pag. 79, prima colonna, articolo 90, comma 1, lettera b),
dove e' scritto: "... sia conforme alle norme della presente
legge.", leggasi: "... sia conforme alle norme del presente testo
unico.";
alla pag. 79, seconda colonna, dopo l'articolo 92, dove e'
scritto: "Sezione III VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE",
leggasi: "Sezione II VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE";
alla pag. 80, prima colonna, articolo 97, comma 2, al primo
rigo, dove e' scritto: "... e' comunicata al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale o al prefetto ...", leggasi: "... e'
comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale ...";
alla pag. 80, seconda colonna, articolo 100, nella rubrica,
dove e' scritto: "Competenza del presidente della giunta regionale
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)", leggasi: "Competenza della
Regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)"; al comma 1, primo e
secondo rigo, dove e' scritto: "... il presidente della giunta
regionale ordina ...", leggasi: "... la Regione ordina ...";
alla pag. 81, prima colonna, articolo 102, comma 1, dove e'
scritto: "... una somma non inferiore a lire 50 milioni.", leggasi:
"... una somma non inferiore a 25822 euro.";
al comma 2, al quarto rigo, dove e' scritto: "... si provvede
a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori
stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione, e resa
esecutiva dal prefetto.", leggasi: "... si provvede a mezzo del
competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori
stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.";
al comma 3, al terzo rigo, dove e' scritto: "... con
l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, e' fatta mediante ruoli
resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita
per l'esazione delle imposte dirette.", leggasi: "... con l'aumento
dell'aggio spettante al concessionario, e' fatta mediante ruoli
esecutivi.";
alla pag. 81, seconda colonna, articolo 104, comma 4, dove e'
scritto: "4. Il presidente della giunta regionale ...", leggasi: "4.
La Regione ...";
alla pag. 82, seconda colonna, articolo 109, comma 2, al
penultimo rigo, dove e' scritto: "... Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.", leggasi: "... Ministero delle
attivita' produttive.";
alla pag. 83, seconda colonna, articolo 112, comma 4, dove e'
scritto: "4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ...", leggasi: "4. Con decreto del Ministro delle
attivita' produttive ...";
alla pag. 84, seconda colonna, articolo 120, al comma 1, primo
periodo, dove e' scritto: "... una sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila.", leggasi: "... una sanzione
amministrativa da 51 a 258 euro."; al secondo periodo, dove e'
scritto: "... una sanzione amministrativa da lire un milione a lire
dieci milioni.", leggasi: "... una sanzione amministrativa da 516 a
5164 euro.";
alla pag. 85, seconda colonna, articolo 125, comma 2, al terzo
rigo, dove e' scritto: "... il sindaco ...", leggasi: "... il
Comune ...";
al comma 3, dove e' scritto: "... Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.", leggasi: "... Ministro delle
attivita' produttive.";
alla pag. 86, prima colonna, articolo 128, comma 1, al terzo
rigo, dove e' scritto: "... sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici ...",
leggasi: "... su proposta del Ministro delle attivita' produttive,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ...";
alla pag. 86, seconda colonna, articolo 130, comma 1, penultimo
e ultimo rigo, dove e' scritto: "... dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici.", leggasi: "... dal Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.";
alla pag. 87, prima colonna, articolo 132, al comma 1, dove e'
scritto: "... con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un
milione e non superiore a lire cinque milioni.", leggasi: "... con la
sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a
2582 euro.";
al comma 5, al quarto rigo, dove e' scritto: "... e' punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni.", leggasi: "... e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a
2582 euro.";
al comma 6, terzo rigo, dove e' scritto: "... e' punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non
superiore a lire cinquanta milioni, ...", leggasi: "... e' punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore
a 25822 euro, ...";
al comma 8, dal terzultimo rigo, dove e' scritto: "... con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non
superiore a lire cento milioni.", leggasi: "... con la sanzione
amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645
euro.";
alla pag. 87, seconda colonna, articolo 134, comma 1, al
secondo rigo, dove e' scritto: "... difformita' dalle norme della
presente legge ...", leggasi: "... difformita' dalle norme del
presente testo unico ...".
Avvertenza:
Si da' notizia che nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 15 novembre 2001, si procedera', ai sensi dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217,
alla ripubblicazione dei sopracitati testi.