GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 264 DEL 13/11/2001
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 agosto 2001
Attivazione di ulteriori posti aggiuntivi per l'anno accademico
2000/2001.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito
il parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti
da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e
chirurgia;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti
con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali
specializzazioni;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti
d'idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione
specialistica;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 20 aprile 2001,
adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, con il quale
e' stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da
formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico
2000/2003;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 20 aprile 2001,
adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, concernente
la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare
nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico
2000/2003, e la determinazione del numero complessivo delle borse di
studio da assegnare nell'anno accademico 2000/2001, con la
conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
Visto il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito con la
legge n. 188 dell'8 maggio 2001, con la quale e' stata elevata la
quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle
borse di studio per la formazione dei medici specialisti;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile
1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, in data 24 aprile 2001, con il quale si e'
provveduto all'assegnazione di 5.359 borse di studio alle scuole di
specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo
n. 368/1999;
Viste le proposte delle universita' concernenti l'ammissione di
medici operanti in strutture convenzionate, di medici del Servizio
sanitario nazionale al di fuori della rete formativa e dei medici
stranieri finanziati da enti privati o pubblici italiani o del
proprio Paese;
Viste le richieste delle universita' di attivazione di ulteriori
posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in data 20 aprile 2001, che, nel rispetto delle
graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole di
specializzazione, ha stabilito che le borse di studio a finanziamento
regionale e quelle determinate da risorse comunque acquisite dalle
universita', per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle
singole regioni e province autonome, possono essere assegnate in
soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole
specializzazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, universita' e
ricerca, in data 11 luglio 2001, che ha assegnato alle universita' i
posti aggiuntivi e soprannumerari per l'anno accademico 2000/2001;
Viste le richieste di universita' di attivazione di ulteriori posti
aggiuntivi;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune integrazioni al citato
decreto dell'11 luglio 2001 a seguito di segnalazioni tardive da
parte di alcune universita';
Sentito il Ministero della sanita';
Decreta:
Art. 1.
Alla tabella allegata al decreto ministeriale dell'11 luglio 2001
sono apportate le integrazioni di cui alla tabella allegata.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Moratti
INTEGRAZIONE ALLA TABELLA ALLEGATA AL D.M. 11 LUGLIO 2001
Allegato