GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 264 DEL 13/11/2001
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 5 novembre 2001, n. 39
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2001, in
attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato;
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni
centrali dello Stato;
Agli Uffici centrali di ragioneria
presso le Amministrazioni
autonome dello Stato;
Alle Ragionerie provinciali dello
Stato;
Alla Banca d'Italia -
Amministrazione Centrale -
Servizio rapporti col Tesoro;
AlMagistrato alle acque - Venezia,
al Magistrato per il Po;
All' Ufficio di ragioneria presso
il Magistrato per il Po di Parma;
Alla Corte dei conti;
Alle Sezioni regionali della Corte
dei conti;
All' Avvocatura generale dello
Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato;
Alle Prefetture;
AlDipartimento per le politiche
fiscali;
All' Agenzia delle entrate;
All' Agenzia delle dogane;
All' Agenzia del demanio;
All' Agenzia del territorio;
AlDipartimento del Tesoro -
Direzione V;
AiDipartimenti provinciali del
Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
Alle Direzioni provinciali dei
servizi vari;
Alle Poste italiane s.p.a.
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Sezioni
riunite in sede di controllo;
Alle Amministrazioni autonome dello
Stato;
AiCommissari o Rappresentanti del
Governo per le Regioni a statuto
ordinario, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome
di
Trento e Bolzano;
Alle Ragionerie delle Regioni a
statuto ordinario, delle Regioni
a statuto
speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano;
All' Associazione bancaria
italiana.
Per opportuna norma degli Uffici in indirizzo, ad evitare ritardi
od incomplete comunicazioni , si riportano qui di seguito le
disposizioni relative alla chiusura
delle contabilita' per l'anno finanziario 2001 raccomandandone
l'osservanza.
N.B. Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di
chiusura sono evidenziate in grassetto.
Premessa
La presente circolare e' stata elaborata tenendo conto anche delle
innovazioni normative introdotte dal decreto - legge 25 settembre
2001, n. 350 (G.U. n. 224 del 26 settembre 2001) recante disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, ove e' previsto,
all'art. 2, commi 1, 2 e 3, che gli sportelli della Banca d'Italia,
della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale
dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli
uffici postali, per le attivita' di banco posta di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al
pubblico il 31 dicembre 2001; che il 29 dicembre 2001 non saranno
effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di
prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei
conti correnti postali; che, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al
pubblico il 29 e il 31 dicembre 2001.
Di conseguenza le operazioni di versamento all'erario e di
pagamento sono ammesse fino al 28 dicembre 2001, dovendosi per la
tesoreria dello Stato ritenere chiuso l'esercizio finanziario a tale
data, come espressamente previsto dal comma 8 dello stesso art. 2.
Si e' altresi' tenuto conto della circolare n. 32 del 4 ottobre
2001 di questo Ministero, recante istruzioni riguardanti le procedure
per il passaggio all'Euro dal 1 gennaio 2002 e ripercussione nei
sistemi contabili (Legge del 3 novembre 1992, n. 454. Legge 17
dicembre 1997, n. 433. Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213).
Titolo I - ENTRATE
Paragrafo 1
ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA
CONTABILITA'
A seguito del protocollo di intesa tra il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e l'Amministrazione della Banca
d'Italia per la "Rendicontazione telematica delle entrate imputate
all'erario dello Stato", a decorrere dal 1 gennaio 2001 la Banca ha
cessato di inviare agli Uffici di ragioneria gli estratti delle
quietanze di tesoreria, la lista 129T-seconda parte, nonche' i
tabulati mod. 55T, mod.55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i
versamenti riguardanti l'esercizio 2001, in assenza di tali supporti
cartacei, detti Uffici si sono avvalsi delle nuove funzionalita'
realizzate dal Sistema Informativo - R.G.S. che consentono di
interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative alle
quietanze e alle loro diverse aggregazioni.
Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa
delle entrate, si richiamano i predetti Uffici e le Agenzie fiscali
interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del
vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio
2002 agli Uffici centrali del bilancio presso le varie
Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o
rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con
esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni
emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
con le circolari n.1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973,
per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i
capi dall'XI al XXVII, con circolare n.97 del 28 dicembre 1974 e
lettera n.100469 del 14 aprile 1975, per il capo XXVIII, e con
circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi
XXXII e XXXIII dovra' operarsi con le modalita' previste per le
entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.
Ai fini di quanto sopra le Agenzie fiscali sono invitate ad
intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i
concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinche'
provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative entro i
termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevate dalle
Ragionerie provinciali dello Stato.
Le stesse Ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio
finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle
contabilita' in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie
stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa
che nella regolarizzazione dei conti.
Per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si
rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria
generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.
Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo
l'invio delle contabilita' amministrative che gli uffici sono tenuti
a rendere in base al 3 comma del presente paragrafo, devono essere
tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro -
Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio
competenti.
Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate
dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali
dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni
fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
I.G.I.C.S.
E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle
variazioni da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la
possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche
di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni
da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali
dello Stato, per le quali veniva interessato l' Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (
I.G.E.P.A.). Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le
prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione
dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento,
esclusivamente tramite il Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del 29
marzo 2002. Va comunque precisato che tali variazioni sono ammesse
soltanto se comportano l'impiego delle somme nell'ambito del bilancio
dello Stato.
Al fine di superare le difficolta' operative rappresentate dalle
Ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere
quindi possibile la corretta gestione delle entrate erariali,
limitatamente alle operazioni di chiusura si ritiene possibile
derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del
Ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo
2001-modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. - e consentire che le
modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza
dell'originale della quietanza.
Limitatamente all'esercizio 2002 non sono ammesse variazioni alle
entrate (e alle uscite) fuori bilancio in conto esercizio 2001, in
relazione a quanto disposto dalla menzionata circolare n. 32 del 4
ottobre 2001.
Si richiama altresi' l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle
Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le
quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli
d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere
emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
Sara' cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le
variazioni prenotate entro il termine improrogabile del 15 aprile
2002 e renderle disponibili al Sistema informativo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 19 aprile 2002.
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni
vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni
provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio
competente.
Titolo II - SPESE
Paragrafo 1
TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA
A) Ordini di pagare.
Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di
inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali dei
bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre
il 5 dicembre 2001.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati
informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
I.GE.P.A. fino al 19 dicembre 2001.
Le Sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati
informatici, emessi in conto dell'esercizio 2001, fino alla data
ultima del 21 dicembre 2001 (cosi' come da protocollo di intesa del
18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del
mandato informatico).
Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla
trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del
calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno
necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a
chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di
quelli per i quali e' gia' noto il nome dei creditore, l'esatto
ammontare dei debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di
ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).
B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.
Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far
pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle
Ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non
oltre il termine del 20 novembre 2001 per consentire l'emissione in
tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della
specie.
Con circolare n. 35 del 22 ottobre 2001 e' stato comunicato che ,
al fine di consentire il completamento delle attivita' di adeguamento
del Sistema informativo R.G.S. alla introduzione dell'Euro, si rende
indispensabile procedere alla chiusura temporanea dei sottosistemi
integrati alla gestione del bilancio dello Stato dalle ore 12.00 del
9 novembre 2001 fino alle ore 24.00 del giorno 16 dello stesso mese.
Tenuto conto di quanto precede, nonche' del provvedimento di delega
del Signor Ragioniere Generale in data 13 settembre 2001, gli Uffici
centrali del bilancio trasmettono, entro il 30 novembre 2001, al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. gli
ordini di accreditamento ad essi pervenuti prima del 9 novembre 2001,
e direttamente alle Sezioni di tesoreria provinciale quelli pervenuti
in data successiva, per le ragioni piu' sopra esposte.
Si fa presente che entro il termine del 20 dicembre 2001, le
Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Sezioni di
tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il
medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:
a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili
salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o il
riversamento di ritenute;
b) gli ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli
altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli
emessi su ruoli di spesa fissa.
Riguardo invece al versamento al bilancio dello Stato delle
rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori alle lire 10.000,
si vedano le disposizioni in deroga per il 2001 contenute nella
circolare sull'introduzione dell'Euro indicata nelle premesse e
recepite alla lettera F)del successivo paragrafo 2.
Le Sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle
Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il
suddetto termine del 20 dicembre 2001, ad eccezione dei casi in cui
il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione
emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.
Le Sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi
in conto esercizio 2001 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente
presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione
avviene nel mese di dicembre.
Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 30
novembre 2001 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli
uffici delle Poste italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione
con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di
procedere, al piu' presto possibile, alla richiesta di rimborso di
tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.
Paragrafo 2
SPESE DA SISTEMARE
A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.
Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi
nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il
31 gennaio 2002, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un
prospetto - in duplice copia -degli ordini di accreditamento rimasti
in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui
risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e
residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonche'
l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare
sull'ordine medesimo.
Le Ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessita' di
conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno
chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via
terminale - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333
del Regolamento di contabilita' generale dello Stato ( quale risulta
modificato da ultimo dal D. P. R. 20 aprile 1994, n. 367 per effetto
di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto ),
dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art.60 (
modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/ 94
) e dall'art.61 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440.
In proposito si precisa :
a) i funzionari delegati debbono presentare in Lire i rendiconti
del II semestre entro il 25 gennaio 2002;
b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da
trattenersi oltre il 28 dicembre 2001, perche' non utilizzata entro
tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive
esigenze tenendo conto anche del periodo di doppia circolazione
monetaria Lira-Euro (gennaio-febbraio 2002) e della necessita' di
presentare il rendiconto in Lire. Le quietanze concernenti il
versamento di tali somme presso la Sezione di tesoreria provinciale,
per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 2002, termine
tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno
essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di
rendicontazione e' tassativo anche per il funzionario delegato
titolare di contabilita' speciale.
Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le
operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito,
si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari
delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per
far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare
entro il 28 dicembre 2001, tenendo presente il criterio che gli
ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine
di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, della legge di
contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627-modificato nei
termini dalla legge n. 468 del 1978 ( art. 33 ) - distinguendo, in
tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da
quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto
riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa
imputazione.
Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli
ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari
delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In
tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di
accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi
destinati agli scopi sopra menzionati.
Correlativamente, si raccomanda alle Amministrazioni centrali,
nonche' agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di
credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto
1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni
prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per
effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture
di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae
anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione
esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile assolutamente
inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli
stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero
insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto
residui a fronte di mod. 32bis C. G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali
necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali
e periferiche.
Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione
delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni
centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate
sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici,
prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle
risorse in relazione alle effettive necessita' dei singoli Uffici e,
nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non
impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che
i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti
di competenza di altri centri di spesa.
In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi
finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai
sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate
numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici
periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate
eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle
corrispondenti Amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si
raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si
rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli
Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della
quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici
affinche' comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione
centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per
consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti
variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria
competenza.
Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture
di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la
formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di
ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli
uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle
spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la
liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto,
senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in
corso.
Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale,
in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli - Venezia
Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908,
richiamata nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge
3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge
di contabilita' generale - primo, secondo e terzo, comma - si
applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di
bilancio, nelle contabilita' dei funzionari delegati delle diverse
Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano
anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di
contabilita' generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994.
Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti
gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni
concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli
ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno
finanziario in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia
(fatta eccezione per la contabilita' in discorso degli Enti militari
- come precisato al paragrafo 3 - Spese, punto 2, relativo ai
funzionari delegati titolari di contabilita' speciali) nei rispettivi
semestri dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto, potranno
essere pagati i titoli della specie il cui importo non e' stato
riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno
rendicontati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, una volta che
sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo
esercizio.
B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.
Entro il 31 gennaio 2002, i funzionari delegati dovranno inviare,
in doppio esemplare , agli Uffici centrali del bilancio e alle
Ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo
preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod.62 C.G.
delle spese delegate insoddisfatte al 28 dicembre 2001, in conto
della gestione dell'esercizio 2001, distintamente per capitolo e per
esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con
l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in
parte non utilizzati; i predetti elenchi mod. 62 C.G. dovranno essere
corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme
da pagare convertite in Euro. Un altro esemplare dei suddetti elenchi
dovra' essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni
che hanno emesso gli ordini di accreditamento.
Nel caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse
risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di
specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto
eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo
delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, convertito in Euro,
precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
Quanto ai modelli 62 C.G., si precisa che essi dovranno essere
compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:
- nel primo saranno riportati gli ordinativi su ordini di
accreditamento emessi entro il 28 dicembre 2001 e non portati in
uscita entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale,
che sono quindi da trasportare all'esercizio 2002; sul predetto
elenco vanno indicati, previa conversione in Euro, l'importo netto e
quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo. Per
cio' che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare
relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi
elenchi mod.62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti
stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere piu'
avanti anche la lettera G);
- nel secondo saranno riportate tutte le spese relative ad
obbligazioni assunte, per le quali non e' stato ancora emesso il
relativo titolo di pagamento, effettuando la trasformazione in Euro
dell'importo delle singole obbligazioni e indicando l'importo totale
quale prodotto della loro sommatoria.
Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei
detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio
2002 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto
sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sara' provveduto
mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.
Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo
esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi
rimasti insoluti ( o scritturati in conto sospeso ), dovranno essere
utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la
regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.
A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere
apposta, ben appariscente, la indicazione: "esclusivamente per
ordinativi da trasportare". Inoltre le Amministrazioni interessate
avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di
accreditamento suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro,
solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini
di accreditamento, se non pervenuti alla data del 31 agosto 2002.
Si richiama altresi' l'attenzione delle Amministrazioni ad una
tempestiva emissione degli ordini di accreditamento per la
sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli
esercizi 2000 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso
"collettivi". La Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del
bilancio presso le singole Amministrazioni nonche' alle Ragionerie
provinciali dello Stato gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti
ordinativi, espressi in Euro, per i quali le Amministrazioni dovranno
emettere improrogabilmente entro il 28 giugno 2002 i relativi ordini
di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di
bilancio - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini
di accreditamento.
Le Sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad
ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di
accreditamento.
Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento
completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con
l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali
ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto
nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture
di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a
favore dei funzionari delegati.
Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero
iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di
gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi
suppletivi, il cui invio potra' aver luogo fino al termine massimo
del 15 febbraio 2002.
La possibilita' di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere
utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli
ordinativi estinti nel mese di dicembre 2001 quando la relativa
comunicazione della locale Sezione di tesoreria provinciale non
perviene nei termini previsti.
Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i
motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere
indicati in calce agli stessi.
Il suddetto termine del 15 febbraio 2002 dovra' essere
rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le
Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che
loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in
elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero
spediti oltre i termini piu' sopra precisati e, pertanto,
restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad
eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a
ordinativi emessi nell'esercizio 2001 e trasportati all'esercizio
2002.
Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:
1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi
contrattuali;
2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare
in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi
delle aperture di credito.
Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli
ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati
di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al
paragrafo 3- Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.
C) Trasporto degli ordini di accreditamento.
L'art.61-bis della legge di contabilita' generale, istituito con
l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 627, prevede che "gli ordini di accreditamento riguardanti le
spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto
residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura
dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte
inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario
delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica
agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi
dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilita',
devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
Tali ordini di accreditamento saranno convertiti in Euro.
Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale
numerazione dei capitoli della "spesa":
- dal n.1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n.7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passivita' finanziarie.
Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere piena
efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il
trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli
relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute
nell'art.1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella
legge n.232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento
emessi dal Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti).
La facolta' di trasporto dei relativi ordini di accreditamento,
per effetto della legge 23 dicembre 2000, n.389 concernente il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio
pluriennale per il triennio 2001-2003, e del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 dicembre
2000, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base,
e' estesa per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi
centri di responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di parte
corrente:
a) TRASPORTI E NAVIGAZIONE: Capitanerie di porto, U.P.B. 6.1.1.5:
2717, 2718, 2719;
b) DIFESA: Armamenti navali, U.P.B. 10.1.1.4: 1432, U.P.B.
10.1.2.2:1476; Armamenti aeronautici, U.P.B. 11.1.1.3: 1665, U.P.B.
11.1.2..3: 1711; Telecomunicazioni, informatica e tecnologie
avanzate, U.P.B. 12.1.1.3: 1885, U.P.B. 12.1.2.2: 1927; Lavori e
demanio, U.P.B. 15.1.1.3: 2073, U.P.B. 15.1.2.4: 2150; Sanita'
militare, U.P.B.16.1.1.3: 2291; Bilancio e affari finanziari, U.P.B.
22.1.2.1: 2545; Arma dei carabinieri, U.P.B. 23.1.1.5: 2891;
Armamenti terrestri, U.P.B. 26.1.1.3: 3773, U.P.B. 26.1.2.1: 3811;
Commissariato e servizi generali, U.P.B. 27.1.1.6: 4021; Ispettorato
logistico dell'esercito, U.P.B.28.1.1.3: 4261; Ispettorato supporto
logistico navale e dei fari, U.P.B. 29.1.1.3 : 4381; Ispettorato
logistico/Comando logistico dell'aeronautica, U.P.B. 30.1.1.3: 4551;
Ufficio del segretariato generale per la gestione degli enti
dell'area industriale, U.P.B. 31.1.1.4: 4731.
Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai
fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle
indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli
ordini stessi, fatte salve le variazioni al regime di
trasportabilita' degli ordini di accreditamento intervenute nel corso
dell'esercizio, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato comunichera' alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale
-Servizio rapporti col Tesoro, per via informatica.
Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato
disposto degli art. 443, comma 3, 444 e 448 del Regolamento di
contabilita' generale dello Stato, quali risultano modificati con
decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine
ultimo del 10 gennaio 2002, alle Sezioni di tesoreria provinciale la
richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
Dopo tale data, le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le
operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive
Amministrazioni, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o
delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di
accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i
quali non e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito
che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di
accreditamento per i quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno
precedente.
Sulla base delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria
provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al
movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza
delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto
incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il 18 gennaio
2002, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi
identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al
Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli
ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di
prelevamento.
Le Sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le
informazioni da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare
la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente
presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli
trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione,
ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo
3 (Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale).
Gli ordini di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi
motivo non dovesse essere attribuita dal Sistema informativo la nuova
imputazione, andranno restituiti dalle Sezioni di tesoreria
provinciale alle rispettive Amministrazioni emittenti per il tramite
degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti. I pagamenti nel frattempo disposti su tali
ordini di accreditamento, andranno sistemati dalle competenti
Amministrazioni mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento
nell'esercizio 2002, in conto residui.
D) Mandati informatici, non pagati entro il 28 dicembre 2001.
Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto
competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di
cui all'art. 443 del Regolamento di contabilita' generale dello
Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora
entro il 18 gennaio 2002 l'elenco dei mandati informatici inestinti a
fine esercizio.
Gli uffici delle Poste italiane S.p.A. debbono restituire entro il
giorno 5 del mese di gennaio 2002 (prorogabile al 10 per necessita'
operative) alle Sezioni di tesoreria provinciale i documenti
sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 28
dicembre 2001.
E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su
contabilita' speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa
non pagati entro il 28 dicembre 2001.
Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di
emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) del
paragrafo l, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il
28 dicembre 2001 da parte delle competenti Sezioni di tesoreria
provinciale.
Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al
28 dicembre 2001, viene effettuato dalle competenti Sezioni di
tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto
residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli i cui
importi, espressi in Lire, sono contabilizzati in Euro in conto del
nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non
debbano piu' essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati
alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.
Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti
insoluti alla fine dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria
provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod.
89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione
attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.
Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa
inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato
dalle Sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre
il nuovo codice sugli ordini medesimi.
I titoli di spesa collettivi, parzialmente o interamente inestinti
a fine esercizio, vengono, rispettivamente, ridotti all'importo
effettivamente pagato ovvero annullati, in applicazione delle
disposizioni contenute nella parte I, paragrafi 2.3 e 2.6 della
circolare n. 32 del 4 ottobre 2001 di cui alla premessa.
Le disposizioni di cui sopra si applicano sia ai titoli della
specie pagabili presso gli sportelli delle Sezioni di tesoreria
provinciale, sia a quelli pagabili presso gli uffici delle Poste
italiane S.p.a .
F) Rimanenze di importi non superiori alle lire 10.000 sui singoli
ordini di accreditamento relativi all'anno
finanziario 2001.
Ai sensi dell'art.59 bis della legge di contabilita' generale
dello Stato, come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di
utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima
di emettere ordinativi o buoni sulle successive partite di credito. I
medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 2001
una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori alle lire
10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in
corso, dovranno provvedere al versamento della detta rimanenza con
imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio
del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento
emessi.
Limitatamente all'esercizio in corso non devono essere versate
all'Erario tali disponibilita' residue per essere utilizzate in
eventuali operazioni di conguaglio derivanti dalla conversione in
Euro della parte residua dell'ordine ridotto, come previsto dalla
ripetuta circolare n.32 del 4 ottobre 2001 ( parte I, paragrafo 2.2).
G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (
legge finanziaria 1981 ).
L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da
considerarsi di efficacia permanente- dispone che le ritenute per
imposte sui redditi delle persone fisiche nonche' i contributi
previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni
fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in
quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno
finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti .
Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali
e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese -
rimasti da versare al 28 dicembre 2001, dovranno essere convertite in
Euro e imputarsi alla competenza dell'anno 2002. Si raccomanda alle
Amministrazioni centrali la scrupolosa osservanza di tale
disposizione, al fine di non determinare difficolta' nella gestione e
nella contabilizzazione delle relative entrate.
Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37
della legge finanziaria 1981:
1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute
dell'esercizio 2001 e non estinti nello stesso esercizio, i quali,
ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione
nel 2002, in conto residui;
2) gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di
accreditamento emessi nell'anno 2001 e non estinti entro il 28
dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno
2002, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per
questi ultimi il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62 C.
G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C. G., che
contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovra',
naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31 - bis C.
G., con il quale dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel
caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo
in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata,
quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art.1450
delle vigenti Istruzioni sui servizi generali dei tesoro emanato in
applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilita'
generale dello Stato;
3) i mandati informatici emessi nell'anno 2001 e non estinti entro
il 28 dicembre dello stesso anno i quali, come e' noto, vengono
trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno
essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.
Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la
scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi
equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a
carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui
viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della
legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
Ulteriori e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale
norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985,
emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Paragrafo 3
ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE
L'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, entro il 18
gennaio 2002, trasmette al Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre
dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa
data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli
sportelli delle Sezioni di tesoreria
provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il
pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.
Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la
predetta Amministrazione centrale segnala al Sistema informativo
R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli
uffici delle Poste italiane S.p.a.
Tali informazioni, tramite lo stesso Sistema informativo, sono
rese disponibili agli Uffici centrali di bilancio, alle Ragionerie
provinciali dello Stato e agli altri Uffici di ragioneria.
Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione,
non pagati entro il 28 dicembre 2001, si raccomanda agli Uffici delle
Poste italiane S.p.A. di tenere presente che i relativi documenti
sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla Sezione di
tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di
annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si
interessano le medesime Sezioni ad effettuare le scritturazioni in
uscita non oltre il 29 marzo 2002 dei mandati in limite di perenzione
pagati in tempo utile.
Le Sezioni di tesoreria provinciale invece, entro il 18 gennaio
2002, dovranno inviare:
a) ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub -
anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui
servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod.31 -
quinquies C.G., rimasti inestinti al 28 dicembre 2001, allegando tali
ordini all'elenco stesso ( sull'argomento vedere anche le
disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo per
l'accennato articolo 728 );
b) agli Uffici locali ed alle Sezioni staccate delle Direzioni
regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto, ( per la
gestione stralcio ) nonche' all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato mediante la nota mod.100 T., redatta in duplice esemplare,
l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 2001
d'imminente chiusura e inestinti al 28 dicembre 2001 e con altra nota
mod.100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto
gia' trasportati all'esercizio 2001 ed inestinti alla fine
dell'esercizio medesimo; tale elenco dovra' comprendere in allegato
gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento
datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria
provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e
seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro,
nonche', eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi
nell'esercizio 2000, pagati in tempo utile ma non conteggiati nel
mese di dicembre 2001 ( circolare della Direzione generale dei tesoro
23 agosto 1926. n. 19915, Bollettino finanze, 1926, pagina 1999 ).
Le Sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del
disposto di cui al 2 comma dell'art. 448 del Regolamento di
contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato dal D. P.
R. n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 2002 con
apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli
Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in
conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il
trasporto entro la predetta data.
In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento,
introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria
provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in
tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 2001 non
devono piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati
direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali
o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.
I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2002 (come
gia' indicato nel paragrafo 2) alle Sezioni di tesoreria provinciale
un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero,
l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini
di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti
spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non piu'
trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate a valere sugli
ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.
Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti
elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e
ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria
provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli
ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli
stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque
giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari
delegati, o al piu' tardi entro il 19 aprile 2002, trasmettono:
- ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini
rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod.15 C.G.,
della scheda mod.14 C.G., nonche' di una copia dei mod.34 C.G.;
- all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale
dello Stato competente, altra copia del suddetto mod.34 C.G.;
- all'Amministrazione emittente una terza copia del ripetuto
mod.34 C.G.
Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro
il 15 aprile 2002 l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria
provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche'
la riduzione o l'annullamento degli stessi -invieranno, comunque,
agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.
Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di
tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di
accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'Ufficio
centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod.
14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34 C.G..
Una copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente
all'Amministrazione emittente.
I suddetti Uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a
trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e
15 C.G., nonche' una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti
Uffici di controllo della Corte dei conti.
Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne
l'Amministrazione dei monopoli di Stato, sara' provveduto con
separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le
occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilita'.
Inoltre le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro l'11
febbraio 2002, dovranno trasmettere:
1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare (
mod.32-bis C.G. ) degli ordinativi tratti sugli ordini di
accreditamento e rimasti insoluti al 28 dicembre 2001. Per detti
ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di
tesoreria provinciale ed il cui importo e' stato gia' compreso ( in
base agli elementi contenuti nel mod.31-ter C.G. ) negli elenchi
mod.62 C.G., verra' successivamente indicata la nuova imputazione per
l'esercizio 2002.
Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Sezioni di
tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che
pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale
dovranno far carico per l'esercizio 2002 e prima che sia indicata la
nuova imputazione.
Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti in
conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento
dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti
ordinativi.
Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere
pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle
Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse
Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi
nell'esercizio 2000, trasportati all'esercizio 2001 e non ancora
estinti al 28 dicembre 2001, nonche' gli ordinativi in conto residui
emessi nell'esercizio 2001 con la stampigliatura "da non trasportare"
rimasti inestinti alla data del 28 dicembre anzidetto.
Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le
Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione
in una speciale nota modello 32-bis C.G., da trasmettere ai
funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento
datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria
provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e
seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;
2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per
l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilita',
rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di
emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilita'
speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento
quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di
emissione;
3) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai
funzionari delegati.
Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C.
G. e 34 C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli
appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.
Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto
sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio
finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per
quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa,
si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere
affinche', entro il 28 dicembre 2001, siano portati in esito
definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle
Poste Italiane S.p.A e da eventuali altri uffici pagatori.
Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita'
dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a
rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei
titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilita'
degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.
Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di
accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31- bis C. G.
o buoni speciali modello 31-quater C.G., nei casi previsti,
provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali
sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti
effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non
completamente estinti.
Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod.
31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di
accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli
ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.,
da altri uffici pagatori nonche' dalle Sezioni di tesoreria
provinciale
diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e
che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 28 del
mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto
sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne dara' notizia
ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio
esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e
ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere
trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2002 e
considerati come pagati nel corso di tale esercizio per il
corrispondente valore in Euro.
A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata,
per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo
2, all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale
dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da
trasportare all'esercizio 2002, mentre nel caso che si tratti di
ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i
funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di
accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo
anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2002, le Sezioni di
tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova
imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel
mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di
perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 28 dicembre
prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita
in tempo utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato,
un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale
annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento
entro il 28 dicembre 2001. Procedura analoga a quella indicata per
gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi
per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2001 e
pagati entro il 28 dicembre 2001, ma versati presso la Sezione di
tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi
saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n.1), i
quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi
mod. 62 C.G., di cui al paragrafo 2 sub lettera B), affinche' si
possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali
gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli
uffici delle Poste Italiane S.p.a., non contabilizzati in uscita
dalle Tesorerie dello Stato, dovranno far carico per l'esercizio 2002
e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.
Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli
titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.
Paragrafo 4
SPESE FISSE E PENSIONI
ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI
Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere
entro il 15 gennaio 2002 alla Corte dei conti ( Ufficio di controllo
per le spese fisse ed il debito vitalizio ) gli elenchi mod. 63 C.G.,
in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (
anche se negativi ), distintamente per le rate o quote di rate di
spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2001.
Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle
spese correnti del bilancio, perente al 28 dicembre 2001, saranno
compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art.
36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi
mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle
Direzioni provinciali dei servizi vari all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'interno invece che alla Corte dei
conti.
Le medesime Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno,
altresi', trasmettere, entro il 31 gennaio 2002, agli Uffici centrali
del bilancio presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi,
compilati per ciascun capitolo di bilancio ( anche se negativi ),
delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 28
dicembre 2001 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi
elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio
presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per le spese a carico del capitolo 2873 (u.p.b. 3.1.4.1)
dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2001,
avente la seguente denominazione: "Pensioni privilegiate tabellari e
decorazioni al valor militare ". E' consentito ove l'indicazione
nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto
laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle
suddette rate o quote rimaste da pagare.
Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una
copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese
fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.
Paragrafo 5
ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2001
A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2002.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico
dell'esercizio 2002, la registrazione nelle scritture del Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a
partire dal 17 dicembre 2001. Inoltre dal 24 dicembre 2001 i relativi
mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che
li rendera' disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale il
primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2002.
Sara' cura dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti far
pervenire agli Uffici di ragioneria sopra indicati, con largo
anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per
provvedere ai pagamenti di che trattasi.
Resta da aggiungere che negli ultimi 10 giorni di dicembre e'
confermata la possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a
partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente
pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio
dell'anno successivo.
Sara' compito tuttavia sempre dell'Amministrazione e degli Uffici
emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che
trattasi di "esercizio finanziario 2002".
B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2002.
Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle
Amministrazioni negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2001,
in conto dell'esercizio 2002, dovranno essere trasmessi alle Sezioni
di tesoreria provinciale con separati elenchi, avendo cura di
evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2002.
I titoli di spesa di cui alle lettere A) e B) sono espressi in
Euro.
C) Debito pubblico.
Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa
riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale
la Direzione generale del debito pubblico ( ora Dipartimento del
tesoro - Direzione II ) ha comunicato le variazioni apportate, con
decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231,
delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.
Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in
conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere
effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di
pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.
Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il l
gennaio 2002 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario
2002, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.
Paragrafo 6
PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA
La legge 7 agosto 1975, n.428, precedentemente citata, per quanto
concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri
assegni, dispone all'art.2 che il primo comma dell'art.2 del regio
decreto - legge 19 gennaio 1939, n.295, sia sostituito dai seguenti:
" Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di
pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2
agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il
decorso di cinque anni.
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate
e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma
precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre
dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere ".
Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti
insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle
apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione
generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre
1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo
comma dell'art.36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto
dell'art.39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue:
" i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo
esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli
concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere
mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in
cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate
possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti
capitoli degli esercizi successivi".
Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si
fa presente che il 2 comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato
cosi' modificato da ultimo dall'art. 3, comma secondo, della legge 3
aprile 1997, n. 94: " Le somme stanziate per spese in conto capitale
non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute
in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario
successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale
caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le
spese in annualita' il periodo di conservazione decorre
dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di
ciascun limite di impegno ". Ai fini di una corretta applicazione di
tale norma si rinvia all'annuale circolare del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei
residui passivi alla chiusura dell'esercizio.
In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare
la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n.144,
al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita', e
precisamente: "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da
importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o
in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti,
non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e'
stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi ". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in
conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni
contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere
particolare, sono soggetti al disposto dei secondo e terzo comma
dell'art. 36 della legge di contabilita'.
La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano
stati gia' estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si
trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per
mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali
del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato competenti
dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro
sistemazione, in maniera da rendere-e possibile la scritturazione;
naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a
quando non saranno prodotti in contabilita'.
Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano
attuazione nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato
in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al richiamato
art. 36 della vigente legge di contabilita'. Cio' per effetto
dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha
stabilito, tra l'altro, la non applicabilita' alla predetta
Amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20
luglio 1977, n. 407.
Titolo III - PATRIMONIO
Paragrafo l
CONTABILITA' DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
A) Contabilita' dei beni mobili.
Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni
mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del
Presidente della Repubblica n.718 del 30 novembre 1979 - Regolamento
per la gestione dei consegnatari - cassieri delle Amministrazioni
dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n.115 -
Nuove istruzioni generali sui servizi del Dipartimento
dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi centrali
dello Stato ( Parte VI ), nonche' delle seguenti circolari della
Ragioneria generale dello Stato:
- n.11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza
tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;
- n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilita' dei beni mobili relativa
all'esercizio 1987;
- n.18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per
i beni mobili iscritti in pubblici registri;
- n.88 del 28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli
inventari dei beni mobili di proprieta' dello Stato;
- n. 48 dell'8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e
scarico mod.130 P.G.S. meccanizzato;
- n.10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove
scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.
1) Contabilita' modelli 98 C.G.
Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98 C.G.
), compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve
essere prodotto dai consegnatari in originale e copia ( corredato dei
buoni di carico e scarico -mod.130 P.G.S. - figlia e della relativa
documentazione nonche' della fotocopia autenticata dallo stesso
consegnatario del mod.96 C.G. relativo alla movimentazione
riguardante l'esercizio considerato ) entro il termine improrogabile
del 15 febbraio 2002 all'Ufficio centrale del bilancio competente,
per gli uffici centrali ed alle Ragionerie provinciali dello Stato,
per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di
questi ultimi (art.21 del decreto del Presidente della Repubblica
n.718 del 30 novembre 1979 ).
Le Amministrazioni non tenute alla osservanza della menzionata
circolare n. 88 debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura
delle proprie contabilita', i dati necessari ai competenti Uffici
centrali del bilancio per la formazione del Conto generale dei
patrimonio.
Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto
patrimoniale, e' necessario che dai prospetti delle variazioni dei
beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio e categoria:
- le consistenze finali dell'esercizio 2000;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2001 (
competenza o residui secondo le modalita' di cui alla menzionata
circolare n.11 ) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie ( qualora risultino
prodotti della lavorazione );
- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di
valore ( per i beni acquistati negli anni precedenti, e non
contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra
competenza e residui, poiche' gli stessi vanno inclusi tra le "
sopravvenienze ");
- le diminuzioni per vendite ( indicando il capitolo d'entrata );
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici ;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino
materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di
valore e consumi;
- le consistenze finali dell'esercizio 2001.
In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i
consegnatari, per una piu' esatta rilevazione del punto di
concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione
finanziaria, prevista dall'art.22 della legge 5 agosto 1978, n.468,
dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti che risultino
assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati
finanziari riportino i capitoli di spesa o di entrata presenti nel
bilancio dell'esercizio 2001, distintamente per competenza e residui;
ovviamente occorrera' verificare che tali dati corrispondano a
pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i
quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o
precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi
anteriori a quello rendicontato, come gia' sopra segnalato, e'
necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le
sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione
tra competenza e residui).
Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari
dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con
l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento,
mentre le differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello
d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come
sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.
Le istituzioni scolastiche, che pur avendo acquisita la
personalita' giuridica dal 1 settembre 2000 non abbiano ancora
effettuato il passaggio di gestione e redatto il processo verbale di
consegna, devono continuare a gestire i beni mobili con contabilita'
erariale.
Infatti, fino a che non venga formalizzato il passaggio di
gestione non puo' darsi luogo al discarico ed i beni mobili devono
rimanere in carico al consegnatario dell'istituto di provenienza, che
ne conserva la responsabilita' e che e' obbligato a rendere entro i
termini previsti, i modelli 98 C.G. contenenti le variazioni
intervenute durante l'esercizio per ciascuna categoria di beni che
vanno contabilizzate con il loro inserimento nel Sistema informativo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a cura delle
Ragionerie provinciali dello Stato.
Ovviamente i modelli 98 C.G. riporteranno esclusivamente le
variazioni in diminuzione avvenute a tutto il 31 dicembre 2001,
dovute a provvedimenti formali di discarico eventualmente
intervenuti, in quanto le acquisizioni successive al 31 agosto 2000
sono contabilizzate direttamente nelle scritture inventariali della
nuova istituzione scolastica dotata di personalita' giuridica essendo
state conseguite con fondi del proprio bilancio.
Per quanto attiene ai beni gia' trasferiti agli Istituti dotati di
personalita' giuridica a seguito di sottoscrizione del processo
verbale ed in quanto discaricati dalla contabilita' erariale, nonche'
per quei beni in dotazione di istituti gia' dotati di personalita'
giuridica al 31 agosto 2000 che hanno subito trasformazione dal
processo di dimensionamento previsto dalle leggi di riforma del
Ministero della Pubblica Istruzione, agli adempimenti contenuti nella
circolare della Ragioneria generale dello Stato I.G.B., n.6 del 23
gennaio 1994, in assenza del revisore dei conti del tesoro, dovra'
provvedere il responsabile amministrativo dell'istituto, compilando
il prospetto "A" previsto dalla citata circolare, che andra' inviato
alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.
Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti
da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene
opportuno richiamare al riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio
1988 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che
fa obbligo di allegare necessariamente, nella contabilita' del
consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo
scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario
dell'ufficio ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto, anche a
seguito di rilievo all'ufficio del consegnatario interessato, la
registrazione contabile relativa all'operazione non dovra' essere
considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo
fino a quando la situazione non sia regolarizzata.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio
2002, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in
tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo dei
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il
termine del 29 marzo 2002.
Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considerera' "
inadempienti " tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la
contabilita'.
Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli
uffici inadempienti, e' necessario che anche i mod.98 C. G., che non
presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel
Sistema informativo sopra citato.
2) Modello " 97 C.G. - Riassunto delle variazioni ".
Entro il termine improrogabile del 30 aprile 2002, in deroga a
quanto previsto dalla circolare n.8 sopracitata, le Ragionerie
provinciali dello Stato avranno cura di inviare al competente Ufficio
centrale del bilancio, unitamente al modello " estratto 97 C.G. ", il
modello " 97 C.G. - Riassunto delle variazioni" (da richiedere con la
funzione DABI, limitatamente al solo riepilogo ), debitamente
convalidato dal Direttore.
B) Contabilita' dei beni immobili.
Per quanto riguarda l'argomento si richiama l'attenzione sul
contenuto della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza n. 58 del 24 giugno
1998, con la quale sono state impartite alle Ragionerie provinciali
dello Stato le istruzioni per la restituzione in via definitiva dei
servizi contabili svolti per conto delle ex Intendenze di finanza
(ora Filiali dell'Agenzia del Demanio) ai sensi dell'art. 13 del
D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
Per effetto di dette istruzioni le contabilita' riguardanti le
variazioni verificatesi nella consistenza immobiliare sono compilate
dalle Filiali dell'Agenzia del Demanio.
Pertanto, le predette Filiali devono trasmettere in duplice copia,
entro e non oltre il 15 febbraio 2002, alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti per territorio, il mod. 91 delle variazioni
alla consistenza immobiliare per l'anno 2001 da rendicontare,
unitamente al mod. 16 (ex mod.83) - riassunto delle scritture delle
vendite - ed al mod. 78 (ex mod. 198) - riassunto dei dati delle
operazioni di affrancazioni.
Si precisa che il mod. 91 deve essere corredato di una nota
esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde
consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie
provinciali dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con
dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le
provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la
contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da
lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili
costruiti dalle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici
(ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), per i quali
peraltro non vi e' attualmente una procedura automatizzata che rilevi
nel corso dell'esercizio tali variazioni, sara' necessario che il
carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre
contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le
Amministrazioni predette e a quello presso l'ex Ministero delle
finanze.
Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle
cause e delle destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei
provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le
operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia
utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre
nelle schede patrimoniali. E' da precisare in particolare la
necessita' di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra
partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento
tra l'Amministrazione delle finanze e quelle della difesa o dei
lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare
entro il 29 marzo 2002 le predette contabilita' con i registri di
consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonche' con i
dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non gia'
rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e
a trasmettere entro il 15 aprile 2002 all'Ufficio centrale del
bilancio presso l'ex Ministero delle finanze il prospetto riassuntivo
dei modd.91, allegando copia del mod.91 stesso, debitamente
documentato della nota esplicativa, del mod. 16 (ex mod. 83) e del
mod. 78 (ex mod. 198).
A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie provinciali dello
Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex
Ministero delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto
riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con
decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del
28 marzo 1984).
L'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle
finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle
variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.
Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario -
patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la
scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare
della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In
particolare e' necessario assicurare la concordanza, per il prezzo
ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla
vendita dell'esercizio in corso (colonna "e")";
b) mod. 16 C.G.(ex 83), rigo B;
c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna
2 del quadro II.
Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso
nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:
1. il mod. 16 C.G.(ex 83), rigo P oppure, in caso affrancazioni,
il mod. 78 (ex 198) colonna 7;
2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.
Ove dette concordanze non si verifichino, e' necessario che siano
chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto
attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non
ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il
cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
Sono da segnalare peraltro le problematiche derivanti dalla
modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237
dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre
1998, n.442 che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse dai
concessionari del servizio di riscossione dei tributi senza tenere
conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede
l'ufficio finanziario competente. Cio' consente agli acquirenti dei
beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo dovuto presso
il concessionario di una provincia diversa da quella in cui e'
ubicato il cespite acquistato.
Tale situazione non permette alle Ragionerie provinciali dello
Stato di parificare i dati contenuti nella contabilita' patrimoniale
con quelli della contabilita' finanziaria.
A tal fine, come richiesto dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato al Ministero delle finanze- Dipartimento del
territorio- con nota n. 0021316 del 26 aprile 2000, le Filiali
dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari
dell'avvenuta riscossione, devono comunicarla alle coesistenti
Ragionerie provinciali dello Stato per le opportune registrazioni
contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto
finanziario e quello patrimoniale.
Si ritiene inoltre opportuno precisare che sul capitolo 4010
(u.p.b. 1.3.1) dovranno affluire i proventi delle vendite di immobili
connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mentre i proventi
afferenti le vendite di altri immobili (esclusi quelli situati
all'estero, per i quali i relativi introiti trovano imputazione al
capitolo 4005 (u.p.b. 1.3.1) dovranno essere attribuiti al capitolo
4003 (u.p.b. 1.3.1).
E' da precisare infine che i proventi derivanti dalla alienazione
dei beni immobili, dismessi dall'Amministrazione della difesa ai
sensi del comma 112 del suindicato art.3 della legge 23 dicembre
1996, n.662, dovranno essere invece attribuiti al capitolo 4011
(u.p.b. 1.3.1).
C) Contabilita' dei beni considerati immobili agli effetti
inventariali.
Per effetto del 2 comma dell'art.7 del Regolamento di contabilita'
generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n.827) sono da considerarsi
"immobili" agli effetti inventariali i beni di proprieta' dello Stato
consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue,
disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e
storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc.,
nonche' le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.
Tali beni, che vengono riportati nel Conto generale del patrimonio
dello Stato, sono attualmente raggruppati nelle seguenti classi:
- Raccolta discografica presso la Discoteca di Stato;
- Quadri, statue, ecc.;
- Raccolte bibliografiche;
- Materiali destinati alle lavorazioni.
Cio' premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione
nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e
periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del
Ministero della pubblica istruzione ( ora Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ) sono tenuti a compilare il
prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15
e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (Regio decreto 26
agosto 1927, n.1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928).
Sara' cura degli stessi Uffici corredare tali prospetti di ogni
notizia utile e piu' precisamente:
- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni
acquistati con le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo
di spesa, competenza e/o residui ) da quelli di altra provenienza,
per questi ultimi distinguere altresi' l'importo complessivo dei beni
ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo,
dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di
legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni
e delle eventuali rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo
complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo
complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonche' dei beni
ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni
discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di
allegare alla contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al
discarico.
E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere
in triplice originale ai competenti Uffici centrali delle
Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della pubblica
istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca) entro il 10 gennaio 2002, una volta riconosciutane la
regolarita', vengono inviati debitamente firmati e in duplice
originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio entro il 20
febbraio 2002 per consentire la successiva acquisizione al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
non oltre il 29 marzo 2002.
Roma, 5 novembre 2001
Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO.
Allegato n. 1
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
20 novembre 2001 Termine ultimo per l'invio degli ordini di
accreditamento ai competenti Uffici centrali del
bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato
da parte delle Amministrazioni centrali e
periferiche.
30 novembre 2001 Termine ultimo entro il quale gli Uffici centrali
del bilancio trasmettono al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. - gli
ordini di accreditamento ad essi pervenuti prima
del 9 novembre 2001, e direttamente alla Sezione di
tesoreria provinciale, in applicazione del
provvedimento di delega del Signor Ragioniere
Generale in data 13 settembre 2001, quelli
pervenuti successivamente a tale data.
5 dicembre 2001 Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del
bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti degli ordini di pagare da parte delle
Amministrazioni centrali e periferiche.
17 dicembre 2001 Inizio della registrazione nelle scritture del
Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato degli ordini di
pagare a carico dell'esercizio 2002 da parte degli
Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti.
19 dicembre 2001 Termine ultimo per l'inoltro, via terminale, da
parte degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato dei mandati
informatici al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.GE.P.A;
Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato dei dati relativi ai propri
ordini di pagare da parte delle Ragionerie
provinciali dello Stato.
20 dicembre 2001
Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari
delegati, di rimanenze di importi inferiori alle £.
10.000 sulle rispettive aperture di credito, al
fine della comune estinzione (vedi Titolo II,
lettera F - paragrafo 2);
Termine per l'invio alle Sezioni di tesoreria
provinciale da parte delle Amministrazioni
emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento per i quali puo' essere operato il
trasporto;
Termine anche per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale di:
1. titoli tratti su ordini di accreditamento non
trasportabili con esclusione di quelli che
riguardano il pagamento di retribuzioni o il
riversamento di ritenute o il versamento al
bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini
di accreditamento inferiore alle lire 10.000 (vedi
Titolo II, lettera F - paragrafo 2);
2. ordinativi tratti sulle contabilita' speciali
e tutti gli altri titoli emessi dalle
Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi
su ruoli di spesa fissa.
21 dicembre 2001 Termine ultimo per l'accettazione dei mandati
informatici da parte delle Sezioni di tesoreria
provinciale.
24 dicembre 2001 Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia dei
mandati informatici relativi agli ordini di pagare
a carico dell'esercizio 2002 perche' siano
disponibili presso le Sezioni di tesoreria
provinciale il primo giorno lavorativo del mese di
gennaio 2002;
Termine per l'emissione, da parte dei funzionari
delegati, dei titoli di spesa commutabili in
quietanza di entrata estintivi delle aperture di
credito con partite residuali uguali o inferiori a
L.10.000 (vedi Titolo II, lettera F - paragrafo 2).
28 dicembre 2001 Termine ultimo entro il quale possono essere pagati
gli ordinativi "trasportati" emessi nell'esercizio
precedente;
Termine ultimo per ammettere le operazioni di
versamento all'erario e di pagamento, dovendosi per
la tesoreria dello Stato ritenere chiuso
l'esercizio finanziario a tale data, come
espressamente previsto dal comma 8 dell'art. 2 del
decreto - legge 25 settembre 2001, n. 350.
10 gennaio 2002 Termine per l'invio, agli Uffici centrali del
bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento
del tesoro - Direzione V (Ufficio I) della
contabilita' amministrativa delle entrate da parte
degli Uffici di ragioneria e delle Agenzie fiscali;
Termine ultimo per far pervenire alle Sezioni di
tesoreria provinciale, da parte dei funzionari
delegati, la richiesta per gli ordini di
accreditamento da trasportare;
Termine per la restituzione da parte degli uffici
delle Poste italiane S.p.a. alle Sezioni di
tesoreria provinciale dei documenti sostitutivi dei
mandati informatici inestinti e perenti al 28
dicembre 2001;
Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle
variazioni dei beni considerati immobili agli
effetti inventariali ai competenti Uffici centrali
delle Amministrazioni per i beni e le attivita'
culturali e della pubblica istruzione (ora
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)
da parte degli Istituti ed Uffici centrali e
periferici.
11 gennaio 2002 Data di inizio per la restituzione - da parte delle
Sezioni di tesoreria provinciale alle
Amministrazioni emittenti, per il tramite degli
Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti, degli ordini di
accreditamento relativi a spese in conto capitale o
assimilate per i quali non e' stato richiesto il
trasporto entro la predetta data.
15 gennaio 2002 Termine per l'inoltro alla Corte dei conti, da parte
delle Direzioni provinciali dei servizi vari, degli
elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni
prescritte alla chiusura dell'esercizio.
18 gennaio 2002 - Termine per la trasmissione al Sistema informativo
R.G.S., da parte dell'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia, di un flusso informatico
contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti al 31
dicembre dell'esercizio di emissione, che non
risultino perenti alla stessa data, trasportati
automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili
presso gli sportelli delle Sezioni di tesoreria
provinciale;
c) mandati informatici perenti che erano
assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste
italiane S.p.a.
Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e
marzo, la predetta Amministrazione centrale segnala
allo stesso Sistema informativo R.G.S. i mandati di
cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici
delle Poste italiane S.p.a.
Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno
ricevuto sub - anticipazioni, dell'elenco degli
ordini di prelievo rimasti inestinti al 28 dicembre
2001;
Termine per l'elaborazione dei mandati informatici
inestinti da trasportare al nuovo esercizio da
parte dell'Istituto incaricato del servizio di
tesoreria;
Termine per l'inoltro da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale agli Uffici locali ed alle
Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle
entrate, sedi delle estrazioni del lotto (per la
gestione stralcio), dell'elenco in duplice
esemplare degli ordini del lotto inestinti al 28
dicembre 2001 alla fine dell'esercizio e di quelli
gia' trasportati ed egualmente inestinti.
25 gennaio 2002 Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati alle Amministrazioni e agli Uffici
centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti, dei rendiconti in Lire
delle aperture di credito relative al II semestre.
31 gennaio 2002 Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni
provinciali dei servizi vari agli Uffici centrali
del bilancio, degli elenchi delle rate o quote di
rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare
al 28 dicembre 2001 alla chiusura dell'esercizio e
di quelle andate in perenzione amministrativa alla
stessa data;
Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale, del
prospetto in duplice copia degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte inestinti alla
chiusura dell'esercizio;
Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
delegati agli Uffici centrali del bilancio e alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti,
degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate
insoddisfatte al 28 dicembre 2001 e da trasportare
al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico
dei creditori e delle singole somme da pagare
convertite in Euro.
11 febbraio 2002
Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale:
1. ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio
esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi
tratti su ordini di accreditamento e rimasti
insoluti al 28 dicembre 2001 alla chiusura
dell'esercizio;
2. ai funzionari delegati titolari di contabilita'
speciali, per l'annullamento degli ordinativi
tratti sulle stesse contabilita' rimasti inestinti
alla fine dell'esercizio successivo a quello di
emissione e se riguardano ordinativi tratti su
contabilita' speciali accesi ad Enti militari, di
quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio
di emissione;
3. agli Uffici centrali del bilancio e alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti,
dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento rimasti insoluti.
15 febbraio 2002 Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei
funzionari delegati, agli Uffici centrali del
bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti, degli elenchi suppletivi delle spese
delegate insoddisfatte, non iscritte per
circostanze particolari negli elenchi principali
mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;
Termine ultimo per l'invio, da parte dei
consegnatari, dei prospetti delle variazioni
annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G. ai
competenti Uffici centrali del bilancio per gli
uffici centrali, ed alle Ragionerie provinciali
dello Stato per gli uffici periferici;
Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle
Ragionerie provinciali dello Stato, competenti per
territorio, dei modd.91 delle variazioni annuali
alla consistenza immobiliare da parte delle Filiali
dell'Agenzia del demanio.
20 febbraio 2002 Termine per l'invio agli Uffici centrali del
bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della pubblica istruzione
(ora dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca) dei prospetti riassuntivi delle variazioni
dei beni considerati immobili agli effetti
inventariali.
29 marzo 2002 Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, delle prenotazioni per
modifica di imputazione nonche' di riduzione
dell'importo o annullamento delle quietanze di
versamento, da parte degli Uffici centrali del
bilancio e delle Ragionerie provinciali dello
Stato;
Termine entro il quale gli Uffici centrali del
bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato
sono tenute a far pervenire alle Sezioni di
tesoreria provinciale competenti gli originali
delle quietanze da variare;
Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali
del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti, da parte delle Sezioni di
tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei
titoli di spesa in limite di perenzione pagati in
tempo utile;
Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei
funzionari delegati, delle somme residuate e non
utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo;
Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo dei dati relativi alle variazioni
avvenute nella consistenza dei beni mobili da parte
degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato;
Termine ultimo per l'immissione al Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato dei dati relativi alle
variazioni avvenute nella consistenza dei beni
considerati immobili agli effetti inventariali da
parte degli Uffici centrali del bilancio presso le
Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali
e della pubblica istruzione (ora dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca);
Termine ultimo per le Ragionerie provinciali dello
Stato per provvedere al riscontro delle
contabilita' dei beni immobili (modd.91, 16 e 78)
con i registri di consistenza, gli schedari e il
mod. 23 bis a valore, nonche' con l'anagrafe dei
beni immobili patrimoniali inseriti nel Sistema
informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
31 marzo 2001 Termine tassativo per la presentazione, da parte dei
funzionari delegati, agli Uffici centrali del
bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti del rendiconto suppletivo dei pagamenti
disposti sulle aperture di credito non ancora
erogate alla chiusura dell'esercizio.
15 aprile 2002 Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria provinciale
di eseguire le variazioni da apportare ai
versamenti, prenotate dagli Uffici centrali del
bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello
Stato;
Termine ultimo per l'inoltro alle Sezioni di
tesoreria provinciale, da parte dei funzionari
delegati, del prospetto degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte inestinti;
Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie
provinciali dello Stato, all'invio all'Ufficio
centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle
finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91,
con allegata copia del mod. 91 stesso, debitamente
documentato della nota esplicativa, del mod. 16 (ex
mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198).
19 aprile 2002 Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria provinciale
per rendere disponibili al Sistema informativo del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
le variazioni di entrata effettuate;
Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle
Sezioni di tesoreria provinciale:
1. agli Uffici di controllo centrali o regionali
della Corte dei conti, degli ordini di
accreditamento concordati, chiusi, ridotti o
annullati, completi del mod.34 C.G. (ordinativi
inestinti);
2. all'Ufficio centrale del bilancio o alla
Ragioneria provinciale competente ed alle
Amministrazioni emittenti, di una copia del
suddetto mod.34 C. G.
30 aprile 2002 Termine ultimo per l'invio agli Uffici centrali del
bilancio da parte delle Ragionerie provinciali
dello Stato, dei modelli relativi alla contabilita'
dei beni mobili "estratto 97 C.G " e "97 C.G. -
Riassunto delle variazioni".
Allegato n. 2
MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO
Mod. 124T
Distinta di versamento.
Mod. 100 T
Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione,
distintamente per competenza e residui.
Mod. 89 T
Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia.
Mod. 32 - bis C. G.
Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti
alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.
Mod. 79 R. T.
Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova
imputazione.
Mod. 62 C. G.
Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte
alla chiusura dell'esercizio.
Mod. 31 C. G.
Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.
Mod. 31 - bis C. G.
Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.
Mod. 31 - ter C. G.
Elenco degli ordinativi estinti tratti sull'ordine di accreditamento
prodotto automaticamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato.
Mod. 31 - quater C.G.
Buono speciale su ordine di accreditamento.
Mod. 31 - quinquies C.G.
Ordine di prelievo su buono speciale.
Mod. 15 C. G.
Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in
parte inestinti al 31 dicembre.
Mod. 14 C. G.
Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.
Mod. 34 C. G.
Ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.
Mod. 108 C. G.
Eventuali variazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31 -
bis C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio a cura delle
Sezioni di tesoreria provinciale.
Mod. 63 C. G.
Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura
dell'esercizio.
Mod. 91 e Mod. 91 informatico
Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.
Mod. 16 (ex mod. 83)
Riassunto scritturazioni delle vendite dei beni immobili.
Mod. 23bis
Partite riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio
(appendice al mod. 23).
Mod. 78 L (ex mod. 198)
Registro che riassume i dati comunicati dagli Uffici demaniali
mediante i rendiconti annuali mod. 197, relativamente alle operazioni
fatte e da farsi circa le affrancazioni di canoni, censi, livelli,
decime ed altre annue prestazioni e alla riscossione di capitali,
mutui redimibili.
Mod. 98 C. G.
Prospetto per "categoria" delle variazioni annuali nella consistenza
dei beni mobili del singolo ufficio consegnatario.
Mod. 97 C.G. "Riassunto delle variazioni"
Prospetto meccanografico, prodotto in forma sintetica nella parte del
solo riepilogo, riguardante le variazioni annuali nella consistenza
dei beni mobili per Amministrazione/categoria.
Mod. 15 Rag. Cent.
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale
considerato immobile agli effetti dell'art.7, 2 comma, del
Regolamento di contabilita' generale dello Stato, di competenza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Mod. 88 Rag. Cent.
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale
considerato immobile agli effetti dell'art.7, 2 comma, del
Regolamento di contabilita' generale dello Stato, di competenza del
Ministero della pubblica istruzione (ora dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca) .