
L. 29 dicembre 2000, n. 422. Agg. G.U. 12/06/2003
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2001, n. 16, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la
seguente circolare:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 20 aprile 2001, n. 5/2001.
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli
obblighi comunitari
1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni
regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
------------------------
2. Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa.
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai
seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le
eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo
con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e
dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi generali dell'ordinamento interno o l'ecosistema. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto
per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire
duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'àmbito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno
essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte
con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a
norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione
non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie
trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive
modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonché, per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni degli statuti
speciali e delle relative norme di attuazione;
h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni
statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le opportune
forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le
competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e
l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei
soggetti responsabili.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e
controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle
normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in
relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente
periodo sono predeterminate e pubbliche.
------------------------
3. Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi
a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle
lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9
marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresì, per
tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione
alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento
delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti
interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o
l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare
discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui
al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse,
adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 2.
------------------------
4. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di
esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi
della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di
regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali
non siano già previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione
del regolamento di cui al comma 4 (1/a).
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti
legislativi si informeranno ai princìpi e ai criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che
devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
4. [Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il
regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000] (1/b).
5. [Chiunque, ai sensi del regolamento, effettua operazioni di
esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta
autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o
documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con
la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni] (1/c).
6. [Chiunque svolge le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie
a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni
è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire
trenta milioni a lire trecento milioni] (1/d).
7. [Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai
commi 5 e 6 è disposta la confisca dei prodotti e tecnologie oggetto delle
operazioni] (1/e).
8. [L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi
nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che non fornisce al
Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
4, del medesimo regolamento le prescritte informazioni, è punito con la
pena dell'arresto fino a due anni] (1/f).
9. [L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso che omette di
indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16,
paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni
successivi alle esportazioni, i documenti di legge, è punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa
sanzione è assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del
commercio con l'estero, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la
trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione
di prodotti e tecnologie a duplice uso] (1/g).
------------------------
(1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs.
10 dicembre 2002, n. 305.
(1/b) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
(1/c) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
(1/d) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
(1/e) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
(1/f) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
(1/g) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
5. Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle
deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di
coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei;
a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto salvo quanto previsto al
comma 3.
3. Con i testi unici di cui al comma 1, in armonia con le singole
direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede alla
modifica della normativa vigente in materia di cause di esclusione nei
settori degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture e
nelle relative procedure di qualificazione al fine di procedere ad una
loro omogeneizzazione.
4. Il presente articolo non si riferisce alle direttive comunitarie e alle
norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le
quali si provvederà con apposito provvedimento normativo.
------------------------
6. Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (2);
b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole: "Le leggi" sono sostituite
dalle seguenti: "I provvedimenti" e le parole: "di ciascuna legge" sono
sostituite dalle seguenti: "di ciascun provvedimento".
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e
l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.
------------------------
(2) Aggiunge l'art. 1-bis alla L. 9 marzo 1989, n. 86.
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di
delega legislativa
7. Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 129.
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE
del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di
riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel
settore dell'architettura, il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà,
oltre che ai princìpi e ai criteri direttivi generali indicati
nell'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE
tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee in materia di infrastrutture professionali;
b) attuazione delle finalità della direttiva in modo da rendere agevole il
riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attività nel settore
dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette
finalità;
c) disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli
rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di
aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla
Commissione delle Comunità europee. A tale scopo dovranno essere definiti
opportuni meccanismi che consentano di effettuare detto riconoscimento con
tempestività.
------------------------
8. Istituzione di un comitato aziendale europeo: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre
1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, sarà informata
al principio e criterio direttivo di prevedere una rappresentanza
specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione
di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per
ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei
lavoratori con qualifica di dirigente e di quadro dell'impresa o del
gruppo di imprese.
------------------------
9. Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche
delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la
pubblicazione delle stesse;
b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità
delle apparecchiature;
c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;
d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;
e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi
per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed
all'espletamento dei servizi di emergenza;
f) tutelare i dati relativi alla vita privata;
g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per
quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;
h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo,
all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative
sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni (2/a).
------------------------
(2/a) Per l'attuazione della direttiva 1999/5/CE vedi il D.Lgs. 9 maggio
2001, n. 269.
10. Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali:
criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile
1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio
direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali
destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di
organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per tutti gli animali da
allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali
incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole
specie. Negli allevamenti ittici sarà consentita la somministrazione di
mangimi contenenti proteine di pesci.
------------------------
11. Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari.
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o siano
destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia
autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni
di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
e successive modificazioni";
b) (3).
------------------------
(3) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 17 marzo
1995, n. 194.
12. Discariche di rifiuti: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle
discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al
fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrità
dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonché l'impatto
sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;
b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il
conferimento di rifiuti in discarica;
c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di
rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione
putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella
suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti
recuperabili;
d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di
inertizzazione;
e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi
consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un
congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito
dalla direttiva;
f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di
rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di
certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento
(CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle
registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia;
h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica
nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e
post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività
di ispezione e controllo;
i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie
finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva,
assicurando altresì la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle
informazioni in materia di costi.
------------------------
13. Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di
delega
1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23
giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad
un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà
informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli
organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti
televisive via cavo quando detti organismi:
1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti
speciali;
2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel
mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di
servizi di telefonia vocale pubblica;
3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo
installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;
b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle
decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 4, della direttiva (3/a).
------------------------
(3/a) Per l'attuazione della direttiva 1999/64/CE vedi il D.Lgs. 4 marzo
2002, n. 21.
14. Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i
princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge
n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia
di trasporto ferroviario anche in base ai princìpi e ai criteri desumibili
dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE,
95/18/CE e 95/19/CE.
------------------------
15. Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività
televisive.
1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile
1998, n. 122, è abrogato.
------------------------
16. Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina
delle tasse e dei diritti marittimi.
1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi
al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo
tra gli Stati membri dell'Unione europea, è abrogato, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire
270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni
relative alle minori entrate già spettanti alle autorità portuali, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
------------------------
17. Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.
1. (4).
------------------------
(4) Sostituisce il secondo comma dell'art. 18, L. 24 dicembre 1976, n.
898.
18. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle
acque di balneazione.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: "a cura dei presìdi
e servizi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge n. 833/1978 e,
fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e
profilassi" sono sostituite dalle seguenti: "a cura delle agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presìdi e
servizi multizonali";
b) (5).
c) all'articolo 5, lettera e), le parole: "ai presìdi e servizi
multizonali" sono sostituite dalle seguenti: "alle agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presìdi e servizi
multizonali";
d) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "analisi dei campioni
prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)" sono
sostituite dalle seguenti: "analisi dei campioni prelevati almeno con la
frequenza fissata nella tabella (allegato 1)";
e) (6).
f) all'articolo 6, decimo comma, le parole: "i controlli con la frequenza
indicata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "i
controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)";
g) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: "due campioni consecutivi
prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1)" sono
sostituite dalle seguenti: "due campioni consecutivi prelevati almeno con
la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)";
h) (7).
i) (8).
l) nell'allegato 1:
1) nella terza colonna, le parole: "Frequenza campioni" sono sostituite
dalle seguenti: "Frequenza minima dei campioni";
2) nella nota numero 1 le parole: "la frequenza di campionamento" sono
sostituite dalle seguenti: "la frequenza minima di campionamento".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.
------------------------
(5) Sostituisce il terzo comma dell'art. 4, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.
(6) Aggiunge un periodo al quarto comma dell'art. 6, D.P.R. 8 giugno 1982,
n. 470.
(7) Sostituisce l'art. 7, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.
(8) Sostituisce l'art. 8, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.
19. Modifica all'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210.
1. (9).
------------------------
(9) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 10 luglio 1991, n. 210.
20. Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
1. (10).
------------------------
(10) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 2 maggio
1994, n. 319.
21. Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (11).
b) (12).
c) (13).
------------------------
(11) Sostituisce la lettera c) al comma 1 dell'art. 51, D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
(12) Sostituisce, con i commi 3, 3-bis, 3-ter e 4, gli originari commi 3 e
4 dell'art. 55, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
(13) Sostituisce l'art. 58, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
22. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna
la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina,
all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (14).
b) (15).
c) (16).
------------------------
(14) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 12, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.
(15) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 12, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.
(16) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 12, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.
23. Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile.
1. (17).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli
agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di
società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi
economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite
esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di
cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001.
------------------------
(17) Aggiunge un comma all'art. 1751-bis del codice civile, in attuazione
dell'art. 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre
1986.
24. Domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati.
1. Le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le
disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della direttiva
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, sono unicamente quelle per le
quali sia formalmente iniziata l'istruttoria, con la protocollazione della
domanda presso il servizio competente dell'autorità che deve rilasciare
l'autorizzazione, prima del 14 marzo 1999.
------------------------
25. Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas.
1. Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle
direttive 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre
1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998
e dalla conseguente liberalizzazione del mercato di cui ai decreti
legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas può procedere per una sola volta alla stipula
di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, nel limite di 30 unità, a carico delle
proprie risorse e senza oneri per la finanza pubblica. Ai contratti a
tempo determinato stipulati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
ai sensi del predetto articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995,
ivi compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano, per quanto riguarda la durata, le
disposizioni in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
------------------------
26. Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178.
1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (18).
b) al comma 6, le parole: "1.500 milioni di lire" sono sostituite dalle
seguenti: "2.000 milioni di lire".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 500 milioni per
l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
------------------------
(18) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 1, L. 23 giugno 2000, n. 178.
27. Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
1. (19).
------------------------
(19) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocità.
98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (19/a).
1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili (19/b).
1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la
direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu.
1999/82/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che
modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme
e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di
sperimentazione delle specialità medicinali.
1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che
modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme
e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di
sperimentazione delle specialità medicinali.
1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
(19/c).
1999/105/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (19/d).
------------------------
(19/a) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 2 febbraio
2002, n. 25.
(19/b) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 2 febbraio
2002, n. 23.
(19/c) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 23 gennaio
2002, n. 10.
(19/d) Per il recepimento della presente direttiva vedi la L. 30 luglio
2002, n. 180.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (20).
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la
direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di
trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di
sicurezza sociale.
1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali
di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.
1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti.
1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno
1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per
le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione
e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo (21).
1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi (22).
1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la
direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore
aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.
1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture.
1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica
la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di
telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico
proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (23).
1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le
norme minime per la protezione delle galline ovaiole (24).
1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante
modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi
comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.
------------------------
(20) Per l'attuazione della presente direttiva, vedi il D.Lgs. 2 aprile
2002, n. 74.
(21) In attuazione della presente direttiva è stato emanato il D.Lgs. 2
febbraio 2002, n. 24 (Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.).
(22) Per il recepimento della presente direttiva vedi la L. 30 luglio
2002, n. 180.
(23) Per l'attuazione della presente direttiva, vedi il D.Lgs. 6 settembre
2001, n. 368.
(24) Per il recepimento della presente direttiva vedi la L. 30 luglio
2002, n. 180.
Allegato C
(Articolo 3)
96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la
direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nella alimentazione degli
animali (25).
1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno
1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio
di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per
quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (26).
------------------------
(25) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.P.R. 2 novembre
2001, n. 433.
(26) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.P.R. 17 febbraio
2003, n. 84.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03