GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 16 DEL 20/1/2000



       
      L. 29 dicembre 2000, n. 422.     Agg. G.U. 12/06/2003 
      
      Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
      dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000. 
       
      Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2001, n. 16, S.O. 
      Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la 
      seguente circolare: 
      - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 20 aprile 2001, n. 5/2001. 

       
      Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli 
      obblighi comunitari 
      1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie. 
      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla 
      data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi 
      recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese 
      negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 
      della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del 
      Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del 
      Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di 
      concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, 
      del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri 
      interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 
      comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo 
      l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei 
      deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, 
      entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle 
      Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'articolo 
      2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni 
      regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza 
      di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle 
      Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini 
      previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 
      novanta giorni. 
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti 
      legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri 
      direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la 
      procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive 
      dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 
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      2. Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa. 
      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli 
      articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da 
      attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai 
      seguenti princìpi e criteri direttivi generali: 
      a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno 
      all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture 
      amministrative; 
      b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori 
      interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti 
      modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie 
      oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di 
      semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le 
      eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo 
      con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3; 
      c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per 
      assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti 
      legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le 
      infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei 
      limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e 
      dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o 
      congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a 
      pericolo interessi generali dell'ordinamento interno o l'ecosistema. In 
      tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto 
      per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse 
      protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le 
      infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione 
      amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 
      duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le 
      infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli 
      sopra indicati. Nell'àmbito dei limiti minimi e massimi previsti, le 
      sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo 
      conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che 
      ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali 
      del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di 
      prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che 
      l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui 
      interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a 
      quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni 
      che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle 
      disposizioni dei decreti legislativi; 
      d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano 
      l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno 
      essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli 
      obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché 
      alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti 
      dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte 
      con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a 
      norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando 
      altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 
      1978, n. 468, e successive modificazioni; 
      e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già 
      attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione 
      non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le 
      corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione 
      della direttiva modificata; 
      f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie 
      trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente 
      conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto 
      delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento 
      dell'esercizio della delega; 
      g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e 
      speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno 
      osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive 
      modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della 
      Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 
      31 marzo 1998, n. 112, nonché, per le regioni a statuto speciale e per le 
      province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni degli statuti 
      speciali e delle relative norme di attuazione; 
      h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni 
      diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni 
      statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le opportune 
      forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le 
      competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei 
      processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e 
      l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei 
      soggetti responsabili. 
      2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e 
      controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle 
      normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in 
      relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in 
      contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente 
      periodo sono predeterminate e pubbliche. 
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      3. Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato. 
      1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese 
      nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi 
      dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi 
      a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle 
      lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. 
      2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 
      marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresì, per 
      tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione 
      alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento 
      delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti 
      interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o 
      l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti 
      procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa. 
      3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare 
      discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui 
      al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, 
      adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in 
      ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 
      dell'articolo 2. 
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      4. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di 
      disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di 
      esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso. 
      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie 
      nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali 
      vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in 
      vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o 
      amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi 
      della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di 
      regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali 
      non siano già previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione 
      del regolamento di cui al comma 4 (1/a). 
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi 
      adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
      proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della 
      giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti 
      legislativi si informeranno ai princìpi e ai criteri direttivi di cui 
      all'articolo 2, comma 1, lettera c). 
      3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il 
      Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che 
      devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi 
      stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi 
      possono essere comunque emanati. 
      4. [Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il 
      regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000] (1/b). 
      5. [Chiunque, ai sensi del regolamento, effettua operazioni di 
      esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta 
      autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o 
      documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con 
      la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni] (1/c). 
      6. [Chiunque svolge le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie 
      a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni 
      è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire 
      trenta milioni a lire trecento milioni] (1/d). 
      7. [Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi 
      dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai 
      commi 5 e 6 è disposta la confisca dei prodotti e tecnologie oggetto delle 
      operazioni] (1/e). 
      8. [L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi 
      nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che non fornisce al 
      Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 
      4, del medesimo regolamento le prescritte informazioni, è punito con la 
      pena dell'arresto fino a due anni] (1/f). 
      9. [L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso che omette di 
      indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, 
      paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni 
      successivi alle esportazioni, i documenti di legge, è punito, salvo che il 
      fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di 
      una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa 
      sanzione è assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del 
      commercio con l'estero, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la 
      trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione 
      di prodotti e tecnologie a duplice uso] (1/g). 
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      (1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 
      10 dicembre 2002, n. 305. 
      (1/b) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 
      (1/c) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 
      (1/d) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 
      (1/e) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 
      (1/f) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 
      (1/g) Comma abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 

       
      5. Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive 
      comunitarie. 
      1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 
      dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 
      presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle 
      deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di 
      coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse 
      materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a 
      garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale 
      della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
      2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei; 
      a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, 
      comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto salvo quanto previsto al 
      comma 3. 
      3. Con i testi unici di cui al comma 1, in armonia con le singole 
      direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede alla 
      modifica della normativa vigente in materia di cause di esclusione nei 
      settori degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture e 
      nelle relative procedure di qualificazione al fine di procedere ad una 
      loro omogeneizzazione. 
      4. Il presente articolo non si riferisce alle direttive comunitarie e alle 
      norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le 
      quali si provvederà con apposito provvedimento normativo. 
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      6. Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86. 
      1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono 
      apportate le seguenti modificazioni: 
      a) (2); 
      b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole: "Le leggi" sono sostituite 
      dalle seguenti: "I provvedimenti" e le parole: "di ciascuna legge" sono 
      sostituite dalle seguenti: "di ciascun provvedimento". 
      2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e 
      l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209. 
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      (2) Aggiunge l'art. 1-bis alla L. 9 marzo 1989, n. 86. 

       
      Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di 
      delega legislativa 
      7. Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 
      1992, n. 129. 
      1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE 
      del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di 
      riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel 
      settore dell'architettura, il Governo è delegato ad emanare, entro il 
      termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante 
      modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129. 
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, 
      oltre che ai princìpi e ai criteri direttivi generali indicati 
      nell'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
      a) attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE 
      tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle 
      Comunità europee in materia di infrastrutture professionali; 
      b) attuazione delle finalità della direttiva in modo da rendere agevole il 
      riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attività nel settore 
      dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette 
      finalità; 
      c) disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli 
      rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di 
      aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla 
      Commissione delle Comunità europee. A tale scopo dovranno essere definiti 
      opportuni meccanismi che consentano di effettuare detto riconoscimento con 
      tempestività. 
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      8. Istituzione di un comitato aziendale europeo: criteri di delega. 
      1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 
      1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una 
      procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle 
      imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, sarà informata 
      al principio e criterio direttivo di prevedere una rappresentanza 
      specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione 
      di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per 
      ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei 
      lavoratori con qualifica di dirigente e di quadro dell'impresa o del 
      gruppo di imprese. 
      ------------------------ 

       
      9. Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega. 
      1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del 
      Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le 
      apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco 
      riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti princìpi 
      e criteri direttivi: 
      a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche 
      delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la 
      pubblicazione delle stesse; 
      b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità 
      delle apparecchiature; 
      c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati; 
      d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato; 
      e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi 
      per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed 
      all'espletamento dei servizi di emergenza; 
      f) tutelare i dati relativi alla vita privata; 
      g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per 
      quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze; 
      h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, 
      all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative 
      sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni (2/a). 
      ------------------------ 
      (2/a) Per l'attuazione della direttiva 1999/5/CE vedi il D.Lgs. 9 maggio 
      2001, n. 269. 

       
      10. Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: 
      criteri di delega. 
      1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 
      1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili 
      nell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio 
      direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali 
      destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di 
      organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per tutti gli animali da 
      allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali 
      incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole 
      specie. Negli allevamenti ittici sarà consentita la somministrazione di 
      mangimi contenenti proteine di pesci. 
      ------------------------ 

       
      11. Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
      di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in 
      commercio di prodotti fitosanitari. 
      1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
      e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o siano 
      destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia 
      autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni 
      di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, 
      e successive modificazioni"; 
      b) (3). 
      ------------------------ 
      (3) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 17 marzo 
      1995, n. 194. 

       
      12. Discariche di rifiuti: criteri di delega. 
      1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 
      1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti 
      princìpi e criteri direttivi: 
      a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle 
      discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al 
      fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrità 
      dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonché l'impatto 
      sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra; 
      b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il 
      conferimento di rifiuti in discarica; 
      c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di 
      rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione 
      putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella 
      suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti 
      recuperabili; 
      d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di 
      inertizzazione; 
      e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi 
      consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un 
      congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito 
      dalla direttiva; 
      f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di 
      rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro 
      dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; 
      g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di 
      certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento 
      (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle 
      registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in 
      materia; 
      h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica 
      nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e 
      post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività 
      di ispezione e controllo; 
      i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie 
      finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, 
      assicurando altresì la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle 
      informazioni in materia di costi. 
      ------------------------ 

       
      13. Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di 
      delega 
      1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 
      giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che 
      le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad 
      un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà 
      informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
      a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli 
      organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti 
      televisive via cavo quando detti organismi: 
      1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti 
      speciali; 
      2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel 
      mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di 
      servizi di telefonia vocale pubblica; 
      3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo 
      installata sulla base di diritti speciali od esclusivi; 
      b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle 
      decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, 
      paragrafo 4, della direttiva (3/a). 
      ------------------------ 
      (3/a) Per l'attuazione della direttiva 1999/64/CE vedi il D.Lgs. 4 marzo 
      2002, n. 21. 

       
      14. Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del 
      sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. 
      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata 
      in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione 
      della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui 
      all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i 
      princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge 
      n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia 
      di trasporto ferroviario anche in base ai princìpi e ai criteri desumibili 
      dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 
      95/18/CE e 95/19/CE. 
      ------------------------ 

       
      15. Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività 
      televisive. 
      1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 
      1998, n. 122, è abrogato. 
      ------------------------ 

       
      16. Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina 
      delle tasse e dei diritti marittimi. 
      1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi 
      al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo 
      tra gli Stati membri dell'Unione europea, è abrogato, a decorrere dal 1° 
      gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, 
      concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi. 
      2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 
      270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni 
      relative alle minori entrate già spettanti alle autorità portuali, si 
      provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi 
      anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
      2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 
      "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del 
      bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo 
      parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei 
      trasporti e della navigazione. 
      3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
      autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
      bilancio. 
      ------------------------ 

       
      17. Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898. 
      1. (4). 
      ------------------------ 
      (4) Sostituisce il secondo comma dell'art. 18, L. 24 dicembre 1976, n. 
      898. 

       
      18. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 
      470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle 
      acque di balneazione. 
      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e 
      successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: "a cura dei presìdi 
      e servizi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge n. 833/1978 e, 
      fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e 
      profilassi" sono sostituite dalle seguenti: "a cura delle agenzie 
      regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presìdi e 
      servizi multizonali"; 
      b) (5). 
      c) all'articolo 5, lettera e), le parole: "ai presìdi e servizi 
      multizonali" sono sostituite dalle seguenti: "alle agenzie regionali per 
      la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presìdi e servizi 
      multizonali"; 
      d) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "analisi dei campioni 
      prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)" sono 
      sostituite dalle seguenti: "analisi dei campioni prelevati almeno con la 
      frequenza fissata nella tabella (allegato 1)"; 
      e) (6). 
      f) all'articolo 6, decimo comma, le parole: "i controlli con la frequenza 
      indicata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "i 
      controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)"; 
      g) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: "due campioni consecutivi 
      prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1)" sono 
      sostituite dalle seguenti: "due campioni consecutivi prelevati almeno con 
      la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)"; 
      h) (7). 
      i) (8). 
      l) nell'allegato 1: 
      1) nella terza colonna, le parole: "Frequenza campioni" sono sostituite 
      dalle seguenti: "Frequenza minima dei campioni"; 
      2) nella nota numero 1 le parole: "la frequenza di campionamento" sono 
      sostituite dalle seguenti: "la frequenza minima di campionamento". 
      2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere 
      dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001. 
      ------------------------ 
      (5) Sostituisce il terzo comma dell'art. 4, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470. 
      (6) Aggiunge un periodo al quarto comma dell'art. 6, D.P.R. 8 giugno 1982, 
      n. 470. 
      (7) Sostituisce l'art. 7, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470. 
      (8) Sostituisce l'art. 8, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470. 

       
      19. Modifica all'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210. 
      1. (9). 
      ------------------------ 
      (9) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 10 luglio 1991, n. 210. 

       
      20. Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319. 

      1. (10). 
      ------------------------ 
      (10) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 2 maggio 
      1994, n. 319. 

       
      21. Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
      1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
      modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) (11). 
      b) (12). 
      c) (13). 
      ------------------------ 
      (11) Sostituisce la lettera c) al comma 1 dell'art. 51, D.Lgs. 19 
      settembre 1994, n. 626. 
      (12) Sostituisce, con i commi 3, 3-bis, 3-ter e 4, gli originari commi 3 e 
      4 dell'art. 55, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 
      (13) Sostituisce l'art. 58, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 

       
      22. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 
      196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna 
      la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in 
      materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. 
      1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del 
      Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del 
      Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in 
      materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, 
      all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono 
      apportate le seguenti modificazioni: 
      a) (14). 
      b) (15). 
      c) (16). 
      ------------------------ 
      (14) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 12, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. 
      (15) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 12, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. 
      (16) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 12, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. 

       
      23. Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile. 
      1. (17). 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli 
      agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di 
      società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi 
      economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite 
      esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di 
      cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001. 
      ------------------------ 
      (17) Aggiunge un comma all'art. 1751-bis del codice civile, in attuazione 
      dell'art. 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 
      1986. 

       
      24. Domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE 
      concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
      pubblici e privati. 
      1. Le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le 
      disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, 
      nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della direttiva 
      97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, sono unicamente quelle per le 
      quali sia formalmente iniziata l'istruttoria, con la protocollazione della 
      domanda presso il servizio competente dell'autorità che deve rilasciare 
      l'autorizzazione, prima del 14 marzo 1999. 
      ------------------------ 

       
      25. Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorità per l'energia 
      elettrica e il gas. 
      1. Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle 
      direttive 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 
      1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 
      e dalla conseguente liberalizzazione del mercato di cui ai decreti 
      legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, l'Autorità per 
      l'energia elettrica e il gas può procedere per una sola volta alla stipula 
      di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della 
      legge 14 novembre 1995, n. 481, nel limite di 30 unità, a carico delle 
      proprie risorse e senza oneri per la finanza pubblica. Ai contratti a 
      tempo determinato stipulati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas 
      ai sensi del predetto articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, 
      ivi compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore della 
      presente legge, si applicano, per quanto riguarda la durata, le 
      disposizioni in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del 
      mercato. 
      ------------------------ 

       
      26. Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178. 
      1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, sono apportate le 
      seguenti modificazioni: 
      a) (18). 
      b) al comma 6, le parole: "1.500 milioni di lire" sono sostituite dalle 
      seguenti: "2.000 milioni di lire". 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 500 milioni per 
      l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
      stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte 
      corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del 
      tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 
      finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
      relativo al Ministero degli affari esteri. 
      ------------------------ 
      (18) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 1, L. 23 giugno 2000, n. 178. 

       
      27. Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 
      1. (19). 
      ------------------------ 
      (19) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526. 

       
      Allegato A 
      (Articolo 1, comma 1) 
      96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa 
      all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta 
      velocità. 
      98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione 
      della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
      agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai 
      sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (19/a). 
      1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di 
      attrezzature a pressione trasportabili (19/b). 
      1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la 
      direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu. 
      1999/82/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che 
      modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al 
      ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme 
      e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di 
      sperimentazione delle specialità medicinali. 
      1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che 
      modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al 
      ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme 
      e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di 
      sperimentazione delle specialità medicinali. 
      1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
      dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche 
      (19/c). 
      1999/105/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla 
      commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (19/d). 
      ------------------------ 
      (19/a) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 2 febbraio 
      2002, n. 25. 
      (19/b) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 2 febbraio 
      2002, n. 23. 
      (19/c) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 23 gennaio 
      2002, n. 10. 
      (19/d) Per il recepimento della presente direttiva vedi la L. 30 luglio 
      2002, n. 180. 

       
      Allegato B 
      (Articolo 1, commi 1 e 3) 
      93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente 
      taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 
      94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante 
      l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per 
      l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei 
      gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (20). 
      96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la 
      direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di 
      trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di 
      sicurezza sociale. 
      1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
      1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali 
      di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. 
      1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle 
      sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 
      1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle 
      discariche di rifiuti. 
      1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 
      1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per 
      le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione 
      e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema 
      generale di riconoscimento delle qualifiche. 
      1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
      maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di 
      consumo (21). 
      1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
      maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
      regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 
      classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati 
      pericolosi (22). 
      1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la 
      direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore 
      aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni. 
      1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
      giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti 
      adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune 
      infrastrutture. 
      1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa 
      all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare 
      concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla 
      Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 
      1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica 
      la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di 
      telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico 
      proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 
      1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa 
      all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (23). 
      1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le 
      norme minime per la protezione delle galline ovaiole (24). 
      1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante 
      modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi 
      comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali. 
      ------------------------ 
      (20) Per l'attuazione della presente direttiva, vedi il D.Lgs. 2 aprile 
      2002, n. 74. 
      (21) In attuazione della presente direttiva è stato emanato il D.Lgs. 2 
      febbraio 2002, n. 24 (Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.). 
      (22) Per il recepimento della presente direttiva vedi la L. 30 luglio 
      2002, n. 180. 
      (23) Per l'attuazione della presente direttiva, vedi il D.Lgs. 6 settembre 
      2001, n. 368. 
      (24) Per il recepimento della presente direttiva vedi la L. 30 luglio 
      2002, n. 180. 

       
      Allegato C 
      (Articolo 3) 
      96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la 
      direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nella alimentazione degli 
      animali (25). 
      1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 
      1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al 
      ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i 
      prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 
      1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
      dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio 
      di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per 
      quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (26). 
      ------------------------ 
      (25) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.P.R. 2 novembre 
      2001, n. 433. 
      (26) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.P.R. 17 febbraio 
      2003, n. 84. 



     Agg. G.U. 12/06/2003 

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