
L. 7 novembre 2000, n. 327. Agg. G.U. 12/06/2003
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265.
1. Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto.
1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei
casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In
fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del
costo del lavoro (2).
2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico
più vicino a quello preso in considerazione.
3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di
settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti
altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere
specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture.
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte
che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'àmbito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono
essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto
interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.
------------------------
(2) Con D.M. 9 marzo 2001 (Gazz. Uff. 2 aprile 2001, n. 77) è stato
determinato il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative
del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo, riferito al mese di gennaio 2000, luglio 2000, gennaio 2001 e
febbraio 2001. Con D.M. 2 maggio 2001 (Gazz. Uff. 1° giugno 2001, n. 126)
è stato determinato il costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende
esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi
neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio e
febbraio 2001. Con D.M. 6 settembre 2001 (Gazz. Uff. 7 settembre 2001, n.
208) è stato determinato il costo del lavoro degli addetti alle imprese
fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto
ferroviario e dei trasporti. Con D.M. 30 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 20
novembre 2001, n. 270) e con D.M. 7 agosto 2002 (Gazz. Uff. 30 settembre
2002, n. 229) è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei
lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia
industriale. Con D.M. 7 novembre 2001 (Gazz. Uff. 23 novembre 2001, n.
273, S.O.) è stato determinato il costo giornaliero del lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multiservizi, riferito al mese di giugno 2001. Con D.M. 27
febbraio 2002 (Gazz. Uff. 30 marzo 2002, n. 76) e con D.M. 22 gennaio 2003
(Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40) è stato determinato il costo orario
del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi
postali in appalto. Con D.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n.
96) e con D.M. 22 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40) è
stato determinato il costo orario del lavoro degli operai addetti al
carico e scarico presso l'Amministrazione della difesa. Con D.M. 19 luglio
2002 (Gazz. Uff. 20 agosto 2002, n. 194) è stato determinato il costo
medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende
aerofotogrammetriche, a valere da giugno 2002. Con D.M. 19 luglio 2002
(Gazz. Uff. 17 settembre 2002, n. 218, S.O.) è stato determinato il costo
medio orario del lavoro per il personale dipendente a imprese esercenti
servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03