GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 265 DEL 13/11/2000




     
      L. 7 novembre 2000, n. 327.     Agg. G.U. 12/06/2003 
      
      Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto. 
      
      Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265. 

       
      1. Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di 
      appalto. 
      1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei 
      casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle 
      procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di 
      forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore 
      economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come 
      determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e 
      della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla 
      contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più 
      rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, 
      dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In 
      fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei 
      mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, 
      successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del 
      costo del lavoro (2). 
      2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è 
      determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico 
      più vicino a quello preso in considerazione. 
      3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di 
      settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
      successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 
      494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti 
      altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere 
      specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle 
      caratteristiche dei servizi o delle forniture. 
      4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui 
      all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte 
      che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3. 

      5. Nell'àmbito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 
      della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono 
      essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto 
      interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della 
      propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
      normativa. 
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      (2) Con D.M. 9 marzo 2001 (Gazz. Uff. 2 aprile 2001, n. 77) è stato 
      determinato il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative 
      del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento 
      lavorativo, riferito al mese di gennaio 2000, luglio 2000, gennaio 2001 e 
      febbraio 2001. Con D.M. 2 maggio 2001 (Gazz. Uff. 1° giugno 2001, n. 126) 
      è stato determinato il costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende 
      esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi 
      neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio e 
      febbraio 2001. Con D.M. 6 settembre 2001 (Gazz. Uff. 7 settembre 2001, n. 
      208) è stato determinato il costo del lavoro degli addetti alle imprese 
      fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto 
      ferroviario e dei trasporti. Con D.M. 30 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 20 
      novembre 2001, n. 270) e con D.M. 7 agosto 2002 (Gazz. Uff. 30 settembre 
      2002, n. 229) è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei 
      lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia 
      industriale. Con D.M. 7 novembre 2001 (Gazz. Uff. 23 novembre 2001, n. 
      273, S.O.) è stato determinato il costo giornaliero del lavoro per il 
      personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi 
      integrati/multiservizi, riferito al mese di giugno 2001. Con D.M. 27 
      febbraio 2002 (Gazz. Uff. 30 marzo 2002, n. 76) e con D.M. 22 gennaio 2003 
      (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40) è stato determinato il costo orario 
      del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi 
      postali in appalto. Con D.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 
      96) e con D.M. 22 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2003, n. 40) è 
      stato determinato il costo orario del lavoro degli operai addetti al 
      carico e scarico presso l'Amministrazione della difesa. Con D.M. 19 luglio 
      2002 (Gazz. Uff. 20 agosto 2002, n. 194) è stato determinato il costo 
      medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende 
      aerofotogrammetriche, a valere da giugno 2002. Con D.M. 19 luglio 2002 
      (Gazz. Uff. 17 settembre 2002, n. 218, S.O.) è stato determinato il costo 
      medio orario del lavoro per il personale dipendente a imprese esercenti 
      servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi. 



      Agg. G.U. 12/06/2003

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