
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Agg. G.U. 12/06/2003
Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la
direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante
il lavoro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Vista la direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica
per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che
modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e
della previdenza sociale e della sanitā, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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1. Disposizioni generali.
1. (2).
2. (3).
3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole:
"cancerogeno" o: "cancerogeni" sono aggiunte, rispettivamente, le
seguenti: "o mutageno" e "o mutageni".
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(2) Sostituisce il titolo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
(3) Sostituisce la rubrica del titolo VII del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
2. Campo di applicazione.
1. (4).
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(4) Sostituisce il comma 2 dell'art. 60, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
3. Definizioni.
1. (5).
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(5) Sostituisce l'art. 61, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
4. Valore limite di esposizione.
1. (6).
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(6) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 62, D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.
5. Valutazione del rischio.
1. (7).
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(7) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 63, D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.
6. Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. (8).
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(8) Sostituisce l'art. 70, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
7. Monitoraggio dei tumori.
1. (9).
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(9) Sostituisce il comma 2 dell'art. 71, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
8. Adeguamenti normativi.
1. (10).
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(10) Sostituisce l'art. 72, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
9. Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni.
1. (11).
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(11) Sostituisce l'allegato VIII del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
10. Elenco dei valori limite di esposizione professionale.
1. (12).
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(12) Aggiunge l'allegato VIII-bis al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
11. Sanzioni.
1. All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, le parole: "70, commi 2 e 3;" sono sostituite dalle seguenti: "70,
commi 3, 4, 5, 6, e 8;".
2. All'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: ", e 70, comma
2.".
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12. Norme transitorie.
1. I datori di lavoro che giā svolgono, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, attivitā comportanti esposizione dei lavoratori a
polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli
62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati
dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.
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13. Abrogazione.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, č
abrogato.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03