GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 70 DEL 24/3/2000



       
      D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.       Agg. G.U. 12/06/2003 
      
      Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la 
      direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i 
      rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante 
      il lavoro. 
      
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70. 

       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25; 
      Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
      Vista la direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica 
      per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori 
      contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante 
      il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, 
      paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); 
      Vista la direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che 
      modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei 
      lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 
      cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni; 
      Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
      modificazioni e integrazioni; 
      Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
      le province autonome; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
      del 25 febbraio 2000; 
      Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e 
      della previdenza sociale e della sanitā, di concerto con i Ministri degli 
      affari esteri, dell'interno, della giustizia, del tesoro, del bilancio e 
      della programmazione economica, dell'industria, del commercio e 
      dell'artigianato e della funzione pubblica; 
      Emana il seguente decreto legislativo: 
      ------------------------ 

       
      1. Disposizioni generali. 
      1. (2). 
      2. (3). 
      3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 
      1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: 
      "cancerogeno" o: "cancerogeni" sono aggiunte, rispettivamente, le 
      seguenti: "o mutageno" e "o mutageni". 
      ------------------------ 
      (2) Sostituisce il titolo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 
      (3) Sostituisce la rubrica del titolo VII del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 
      626. 

       
      2. Campo di applicazione. 
      1. (4). 
      ------------------------ 
      (4) Sostituisce il comma 2 dell'art. 60, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 


       
      3. Definizioni. 
      1. (5). 
      ------------------------ 
      (5) Sostituisce l'art. 61, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 

       
      4. Valore limite di esposizione. 
      1. (6). 
      ------------------------ 
      (6) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 62, D.Lgs. 19 settembre 1994, 
      n. 626. 

       
      5. Valutazione del rischio. 
      1. (7). 
      ------------------------ 
      (7) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 63, D.Lgs. 19 settembre 1994, 
      n. 626. 

       
      6. Registro di esposizione e cartelle sanitarie. 
      1. (8). 
      ------------------------ 
      (8) Sostituisce l'art. 70, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 

       
      7. Monitoraggio dei tumori. 
      1. (9). 
      ------------------------ 
      (9) Sostituisce il comma 2 dell'art. 71, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 


       
      8. Adeguamenti normativi. 
      1. (10). 
      ------------------------ 
      (10) Sostituisce l'art. 72, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 

       
      9. Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni. 
      1. (11). 
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      (11) Sostituisce l'allegato VIII del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 

       
      10. Elenco dei valori limite di esposizione professionale. 
      1. (12). 
      ------------------------ 
      (12) Aggiunge l'allegato VIII-bis al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. 

       
      11. Sanzioni. 
      1. All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
      626, le parole: "70, commi 2 e 3;" sono sostituite dalle seguenti: "70, 
      commi 3, 4, 5, 6, e 8;". 
      2. All'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 
      settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: ", e 70, comma 
      2.". 
      ------------------------ 

       
      12. Norme transitorie. 
      1. I datori di lavoro che giā svolgono, alla data di entrata in vigore del 
      presente decreto, attivitā comportanti esposizione dei lavoratori a 
      polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 
      62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati 
      dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002. 
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      13. Abrogazione. 
      1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, č 
      abrogato. 
       



     Agg. G.U. 12/06/2003 

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