GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 111 DEL 15/5/2003
D.P.C.M. 20 dicembre 1999. Agg. G.U. 12/04/2003
Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici
dipendenti.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2000, n. 111.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 8 giugno 2000, n. 29; Circ. 26 ottobre 2000, n. 45; Circ.
12 marzo 2001, n. 11; Informativa 3 giugno 2002, n. 11;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 23 marzo 2001, n.
35/2001.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta
DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante "Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica";
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto l'art. 2, commi 5, 6, 7, 8, 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
Visto l'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
"misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto l'art. 26, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto l'accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni
sindacali il 29 luglio 1999;
Decreta:
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1. Trattamento di fine rapporto.
1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n.
449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al
fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista
dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennità
di fine servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le
regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione
della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine
rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate
secondo le norme previste dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982.
All'indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il
trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi
gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa
fiscale in materia di indennità di fine servizio.
2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56,
della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso
regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di
trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale
obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva
previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La
soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione
imponibile ai fini fiscali.
3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di
quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali
si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene
ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso
e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla
riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini
previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine
rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della
massa salariale per i contratti collettivi nazionali.
4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di
lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti
assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto,
si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.
5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i
trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la
trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della
legge n. 152 del 1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai
commi 2 e 3.
6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e
verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del
lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per
i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista
l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto
adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di
accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91
per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3, comma
16, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e sulla base di quanto previsto
dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999.
Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento
di fine rapporto destinate ai fondi pensione.
7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine
rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola,
delle università, della sanità e degli enti locali è affidata all'INPDAP.
Il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle
amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella
misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento
prevista dall'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del
6,10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista
dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti
locali.
8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui
personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine
servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la
gestione di tali trattamenti.
9. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine
rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le
amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti
sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il
trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297
con le modalità definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio
1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non
si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177,
nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal
presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di
riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i
periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla
predetta data.
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2. Fondi pensione.
1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto
che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli
assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno
esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due
per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è definita
dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di
fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella
successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate
secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell'art. 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 (2).
2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31
dicembre 2000 si applicano le regole concessive e di computo di cui alla
legge 29 maggio 1982, n. 297 in materia di trattamento di fine rapporto.
Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione
collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà prevista la
integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento
di fine rapporto (3).
3. L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse
complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. A
tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento
retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo (convenzionalmente calcolato in base all'intero
stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione
individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza
del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000 (4).
3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti
istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle
disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le
conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario
(5).
3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei
fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP
utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme
assegnate per l'anno 2000 in base all'art. 3 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346 (6).
3-quater. L'erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle
risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui
ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è versata dall'INPDAP nei limiti
delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di
prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi
gestori di previdenza complementare nonché gli oneri della gestione
amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono
coperti dall'INPDAP, nell'àmbito delle risorse di cui al comma 3-ter (7).
3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all'INPDAP sono
successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle
precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi stessi (8).
3-sexies. Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le risorse
disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i
medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una quota
aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di
quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria
complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di
operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare, tale quota
aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura
del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel
corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza
complementare sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici
mesi, sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una
quota che non potrà superare il cinquanta per cento del medesimo
contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro,
calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una
tantum e pertanto non potranno avere carattere di periodicità (9).
4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'art. 1 viene destinata,
come previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una
quota pari all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai
fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta
quota, avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto
ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle
amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è
prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono destinatari della quota dell'1,5
per cento.
5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo
pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli
accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto
nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma
4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in
via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura
finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un "paniere"
di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi
tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro. Successivamente,
previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura
finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei
medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (10).
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non
è prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno al fondo pensione di
riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli
accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto,
applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5 (11).
7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro
sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui
all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo
avverrà entro il 31 dicembre 2001.
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(2) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.C.M. 2 marzo 2001 (Gazz. Uff.
23 maggio 2001, n. 118).
(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 2 marzo 2001 (Gazz. Uff.
23 maggio 2001, n. 118).
(4) Gli attuali commi da 3 a 3-sexies così sostituiscono l'originario
comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.C.M. 2 marzo 2001
(Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118).
(5) Gli attuali commi da 3 a 3-sexies così sostituiscono l'originario
comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.C.M. 2 marzo 2001
(Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118).
(6) Gli attuali commi da 3 a 3-sexies così sostituiscono l'originario
comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.C.M. 2 marzo 2001
(Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118).
(7) Gli attuali commi da 3 a 3-sexies così sostituiscono l'originario
comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.C.M. 2 marzo 2001
(Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118).
(8) Gli attuali commi da 3 a 3-sexies così sostituiscono l'originario
comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.C.M. 2 marzo 2001
(Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118).
(9) Gli attuali commi da 3 a 3-sexies così sostituiscono l'originario
comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.C.M. 2 marzo 2001
(Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118).
(10) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 2 marzo 2001 (Gazz. Uff.
23 maggio 2001, n. 118).
(11) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 2 marzo 2001 (Gazz. Uff.
23 maggio 2001, n. 118).
Agg. G.U. 12/04/2003